opencaselaw.ch

4A_121/2017

mutuo

Bundesgericht · 2017-03-21 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________,

patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 marzo 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_121/2017

Sentenza del 21 marzo 2017

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti,

2. Comune di X.________,

patrocinato dall'avv. Giorgia Maffei,

opponenti.

Oggetto

mutuo,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che B.________ e il Comune di X.________ sono cessionari nel senso dell' art. 260 LEF di un credito di fr. 116'832.30 della fallita C.________SA nei confronti della sua amministratrice unica A.________;

che il Pretore del distretto di Vallemaggia ha, con decisioni 7 agosto 2015, integralmente accolto le petizioni inoltrate da B.________ e dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ e ha condannato quest'ultima a pagare al primo attore fr. 29'985.-- e al secondo fr. 8'684.85, oltre interessi;

che con sentenza 26 gennaio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i gravami inoltrati dalla convenuta contro le pronunzie pretorili;

che la Corte cantonale ha confermato il giudizio di primo grado secondo cui la convenuta non aveva provato di aver restituito alla predetta società anonima il mutuo di fr. 116'832.30;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 febbraio 2017;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;

che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF , non bastando a tal fine mere critiche appellatorie ( DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii);

che l'impugnativa non soddisfa i predetti requisiti;

che infatti la ricorrente si limita in sostanza a sostenere di aver rimborsato il mutuo, proponendo una propria lettura appellatoria delle risultanze probatorie, dimenticando peraltro l'esito della procedura penale avviata contro il marito;

che inoltre quando apoditticamente menziona l'estinzione del debito nei confronti del Comune e la precedente appartenenza del perito giudiziario all'esecutivo di quest'ultimo, ella si prevale di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza tuttavia adempiere le condizioni poste dall' art. 97 cpv. 1 LTF per potersi scostare dagli accertamenti dell'autorità inferiore;

che pertanto il ricorso - manifestamente non motivato in modo sufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 marzo 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti