Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La causa 2D_29/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
E. 3 Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale.
E. 4 Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Losanna, 20 agosto 2021 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 20.08.2021 2D 29/2021 (2D_29/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 20.08.2021 2D 29/2021 (2D_29/2021) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 20.08.2021 2D 29/2021 (2D_29/2021)
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_29/2021 Decreto del 20 agosto 2021 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Seiler, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. Oggetto Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.558). Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato l'8 luglio 2021 da A.________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora; la lettera del 16 agosto 2021 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, di riflesso, viene annullato il termine con scadenza al 14 settembre 2021 fissato alle autorità cantonali per presentare eventuali osservazioni; che, sebbene, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF), si giustifica nella fattispecie, considerate le circostanze particolari del caso, di rinunciare a riscuoterle; che ciò rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, limitata all'esonero delle spese giudiziarie; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa 2D_29/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 3. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale. 4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Losanna, 20 agosto 2021 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud