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2C_982/2020

Svincolo dal segreto professionale,

Bundesgericht · 2021-05-21 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Non vengono assegnate ripetibili.

E. 4 Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Giudice unica:       Il Cancelliere:

Aubry Girardin       Ermotti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_982/2020

Decreto del 21 maggio 2021

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Aubry Girardin,

in qualità di giudice unica,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Luca Taddei,

ricorrente,

contro

Commissione per il notariato del Cantone Ticino,

palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

B.________,

patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,

C.________.

Oggetto

Svincolo dal segreto professionale,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133).

Visto:

il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale;

la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto";

considerando:

che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);

che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);

che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF;

che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF;

che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);

per questi motivi, la Giudice unica decreta:

1.

È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Giudice unica:       Il Cancelliere:

Aubry Girardin       Ermotti