Appalti pubblici | Diritto fondamentale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa 2C_872/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2017 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 27.10.2017 2C 872/2017 (2C_872/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 27.10.2017 2C 872/2017 (2C_872/2017) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 27.10.2017 2C 872/2017 (2C_872/2017)
Appalti pubblici | Diritto fondamentale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_872/2017 Decreto del 27 ottobre 2017 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Seiler, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente, contro Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, Comune di X.________, patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon, 6901 Lugano, B.________ SA, patrocinata dall'avv. Luca Binzoni. Oggetto Appalti pubblici, ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.188). Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: la lettera del 24 ottobre 2017 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il suo ricorso; considerando: che, visto il ritiro del ricorso, il termine con scadenza al 6 novembre 2017 fissato alla ricorrente con decreto del 13 ottobre 2017 per versare un anticipo delle spese (art. 62 LTF) è annullato; che il termine scadente il 13 novembre 2017 e accordato con decreto del 13 ottobre 2017 al Tribunale cantonale amministrativo, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, al Comune di X.________ e alla B.________ SA per presentare eventuali determinazioni viene ugualmente annullato; che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla B.________ SA, la quale benché invitata ad esprimersi non ha comunque (ancora) inviato una risposta; decreta: 1. La causa 2C_872/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2017 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud