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2C_588/2026

Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),

Bundesgericht ·II. Öffentlich-rechtliche Abteilung · 2026-10-12 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

Il 16 giugno 2025 l'Agenzia delle entrate, Divisione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, Settore internazionale, Ufficio Cooperazione Internazionale (di seguito: l'autorità italiana o richiedente) ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B.________, basata sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41), in relazione con la lett. ebis del rispettivo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (RS 0.672.945.41).

Esposto il contesto di riferimento l'autorità italiana ha, tra l'altro, chiesto, per il periodo fiscale dal 2020 al 2023, delle informazioni concernenti delle relazioni bancarie detenute presso la C.________ SA, collegate a B.________ e riconducibili alla società A.________ SA, con sede a Lussemburgo. Con riguardo a questa società B.________ aveva indicato di essere il "settlor" del trust ddd, azionista al 100 % della sopramenzionata società.

In particolare l'autorità richiedente ha chiesto che le fosse comunicato: a) l'identificazione (nome e cognome, indirizzo, data di nascita) del/dei titolare/i della relazione bancaria, dell'/degli avente/i diritto economico e/o del/dei rappresentante/i autorizzato/i dell'/degli avente/i diritto di firma;

b) la copia di diversi documenti, tra cui, se disponibili, i documenti d'identità delle persone menzionate sotto la lettera a).

Le informazioni servivano a verificare l'esistenza di relazioni bancarie detenute in Svizzera non dichiarate dal contribuente e, quindi, non in regola con le norme nazionali in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei connessi obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero.

Con decreto di edizione del 23 giugno 2025, al quale è stato dato seguito l'8 luglio 2025, l'AFC ha invitato l'istituto bancario sopramenzionato a trasmettere tutte le informazioni domandate. Esso doveva inoltre informare del procedimento pendente la persona interessata, così come terze persone (co) titolari delle relazioni oggetto di richiesta.

A.________ SA è stata informata dall'AFC mediante pubblicazione sul Foglio Federale dell'8 settembre 2025 della domanda di assistenza amministrativa e poi di nuovo con scritto del 28 ottobre 2025, sul quale essa ha preso posizione il 10 novembre 2025.

B.

Con decisione finale del 19 dicembre 2025, notificata anche a A.________ SA quale società legittimata a ricorrere, l'AFC ha accolto la domanda del 16 giugno 2025 concernente B.________ e ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'autorità italiana. L'AFC ha in particolare trasmesso la documentazione giuridica di base e gli estratti conti della relazione bancaria riconducibile alla A.________ SA. Per quanto concerne questa relazione bancaria sono stati trasmessi i dati e i documenti di identità delle quattro persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori della stessa.

Il 21 gennaio 2026 A.________ SA ha contestato la decisione finale dell'AFC con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Con sentenza del 4 settembre 2026 il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha respinto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile. Esso ha inoltre riformulato la cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 19 dicembre 2025, nel senso che l'autorità di prima istanza doveva precisare allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potevano essere utilizzate unicamente nella procedura che interessava B.________. In questo contesto la Corte federale ha in particolare rigettato le critiche con le quali la ricorrente adduceva che la domanda di assistenza amministrativa fosse contraria al requisito della "rilevanza verosimile" e che venivano disattesi il principio della buona fede, della specialità e della sussidiarietà.

C.

Il 18 settembre 2026 A.________ SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del 4 settembre 2026, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito la ricorrente domanda: in via principale, che il giudizio impugnato sia annullato, con conseguente annullamento della decisione finale dell'AFC e diniego dell'assistenza amministrativa all'Italia; eventualmente, che le decisioni del 4 settembre 2026 e del 19 dicembre 2025 siano annullate e che venga ordinato all'AFC di rimuovere e di distruggere i documenti di identità delle quattro persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sul conto a lei riconducibile e oggetto di trasmissione, prima di trasmettere le informazioni richieste all'autorità italiana, nonché di modificare di conseguenza la descrizione delle informazioni trasmesse. In via subordinata domanda che le decisioni di prima e seconda istanza siano annullate e che i documenti richiesti il 23 giugno 2025 e inviati l'8 luglio successivo siano resi irriconoscibili prima di essere trasmessi come anche che le relative informazioni siano modificate di conseguenza. Infine, in via ancora più subordinata, domanda che la sentenza del 4 settembre 2026 sia annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio.

Su richiesta di questa Corte, la ricorrente le ha fatto pervenire il 24 settembre 2026 una copia della sentenza impugnata, mancante. Il Tribunale federale non ha ordinato nessun altro atto istruttorio.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in questo campo il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF .

A meno che ciò non sia manifesto, spetta alla parte ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie a queste condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_285/2026 del 4 giugno 2026 consid. 2.1 e rinvio).

E. 1.2 La presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Così è se le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o se è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in modo impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (DTF 139 II 404 consid. 1.3). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'assistenza amministrativa in materia fiscale, cioè l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interno) inerenti specificamente a tale ambito (sentenza 2C_53/2024 del 7 febbraio 2024 consid. 2.1.1). Il Tribunale federale non ha il compito di pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dalla parte ricorrente dev'essere determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenza 2C_1044/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 2). Se si tratta di applicare i principi giurisprudenziali al caso concreto non è data nessuna questione di diritto di importanza fondamentale (sentenza 2C_285/2026, già citata, consid. 2.2 e rinvio).

E. 1.3 Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile di principi procedurali fondamentali può far apparire il caso come particolarmente importante (DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_34/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere data la violazione di elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenti gravi lacune (DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_546/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 1.1.2). Non basta invocare violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una lesione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_285/2026, già citata, consid. 2.3 e richiamo).

E. 2 La ricorrente afferma dinanzi al Tribunale federale che la causa solleva tre questioni di diritto di importanza fondamentale.

E. 2.1.1 La prima questione di diritto di importanza fondamentale concernerebbe il quesito di sapere se l'autorità richiesta debba includere nell'esame della rilevanza verosimile i mezzi di prova, forniti dall'autorità richiedente o da chi li detiene, che sarebbero in contraddizione con i fatti esposti nella domanda di assistenza amministrativa oppure se essa debba fondarsi unicamente sul contenuto della domanda in questione.

E. 2.1.2 Con la sua argomentazione la ricorrente rimette in discussione la rilevanza verosimile delle informazioni oggetto della domanda. Al riguardo occorre rammentare che il ruolo dello Stato richiesto si limita a verificare se i documenti domandati dallo Stato richiedente hanno un rapporto con i fatti figuranti nella domanda e se, potenzialmente, sono idonei ad essere utilizzati nella procedura estera. In altre parole la questione è di sapere se vi sia un legame plausibile tra quanto lo Stato richiedente imputa alle persone interessate e le informazioni esatte (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1; 145 II 112 consid. 2.2.1; sentenza 2C_241/2016 del 7 aprile 2017 consid. 5.2 e richiami). Lo Stato richiesto deve quindi esaminare se i documenti domandati concernono effettivamente i fatti esposti nella domanda e può rifiutarsi di trasmettere soltanto quelli per i quali appare con certezza che non sono determinanti. Come già precisato dal Tribunale federale, esigere dallo Stato richiedente che presenti una domanda senza lacune e/o contraddizioni traviserebbe il significato e lo scopo dell'assistenza amministrativa, siccome una tale domanda, per sua natura, comporta degli elementi indeterminati che le informazioni chieste devono chiarire (sentenza 2C_241/2016, già citata, consid. 5.2 e rinvii). Nel caso specifico la ricorrente non adduce elementi che renderebbero necessario un nuovo esame della questione rispettivamente solleverebbero una nuova questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF .

E. 2.2.1 La seconda questione di diritto di importanza fondamentale riguarderebbe la rilevanza di informazioni per l'inchiesta fiscale nei confronti della persona interessata, quando essa è designata nella domanda quale "settlor". Altrimenti detto occorrerebbe determinare se detta denominazione sia sufficiente affinché si ritenga plausibile, come nel caso concreto, il nesso tra la relazione bancaria della società detenuta dal trust e l'imposizione della persona interessata che è il "settlor" del trust e che non fruirebbe di alcun diritto sul patrimonio del trust né ne disporrebbe.

E. 2.2.2 Come appena esposto la seconda pretesa questione di diritto di importanza fondamentale non concerne la qui ricorrente bensì la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa. Ora, come già precisato dal Tribunale federale, un ricorrente non è legittimato a far valere gli interessi di terzi (vedasi DTF 139 II 404 consid. 11; 137 IV 134 consid. 5.2.2.; 123 II 153 consid. 2b; sentenza 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 non pubblicato in DTF 147 II 116), ragione per cui su questo punto il ricorso si rivela inammissibile. Sia come sia, va altresì rammentato che, come già spiegato da questa Corte (sentenza 2C_575/2022 del 27 luglio 2022 consid. 3.4), l'analisi delle caratteristiche giuridiche di un trust è una questione che attiene al merito, la quale andrà vagliata delle autorità italiane e non deve essere esaminata dalle autorità svizzere nell'ambito dell'assistenza amministrativa. La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a LTF .

E. 2.3.1 La terza questione di diritto di importanza fondamentale consisterebbe nel determinare se il principio di specialità garantisca un'effettiva protezione delle persone i cui dati devono essere trasmessi allorché non sono interessate dall'inchiesta fiscale nello Stato richiedente, in concreto le quattro persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sul conto riconducibile alla ricorrente.

E. 2.3.2 Sennonché, ancora una volta, quanto sollevato non concerne la ricorrente ma riguarda terze persone. Ora, come già illustrato in precedenza, i rimedi di diritto presentati nell'interesse di un terzo, come fa la ricorrente invocando la situazione delle 4 persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sulla relazione bancaria litigiosa, sono inammissibili: anche al riguardo, per gli stessi motivi di quelli appena esposti (cfr.

supra consid. 2.2), il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.4 Infine la ricorrente nulla fa valere riguardo alla questione di sapere se il caso possa essere considerato particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF . Essa infatti niente indica riguardo a una lesione importante e sufficientemente credibile di principi procedurali fondamentali, rispettivamente quali sarebbero le gravi lacune presentate dal procedimento all'estero.

E. 3 Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli artt. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).

E. 4.1 Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

E. 4.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. Losanna, 12 ottobre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_588/2026

Sentenza del 12 ottobre 2026

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Donzallaz, Giudice presidente,

Hänni, Ryter,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

patrocinata dagli avv.ti Simon Vorburger e Chiara Oberle,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna.

Oggetto

Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),

ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2026 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-543/2026).

Fatti:

A.

Il 16 giugno 2025 l'Agenzia delle entrate, Divisione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, Settore internazionale, Ufficio Cooperazione Internazionale (di seguito: l'autorità italiana o richiedente) ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B.________, basata sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41), in relazione con la lett. ebis del rispettivo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (RS 0.672.945.41).

Esposto il contesto di riferimento l'autorità italiana ha, tra l'altro, chiesto, per il periodo fiscale dal 2020 al 2023, delle informazioni concernenti delle relazioni bancarie detenute presso la C.________ SA, collegate a B.________ e riconducibili alla società A.________ SA, con sede a Lussemburgo. Con riguardo a questa società B.________ aveva indicato di essere il "settlor" del trust ddd, azionista al 100 % della sopramenzionata società.

In particolare l'autorità richiedente ha chiesto che le fosse comunicato: a) l'identificazione (nome e cognome, indirizzo, data di nascita) del/dei titolare/i della relazione bancaria, dell'/degli avente/i diritto economico e/o del/dei rappresentante/i autorizzato/i dell'/degli avente/i diritto di firma;

b) la copia di diversi documenti, tra cui, se disponibili, i documenti d'identità delle persone menzionate sotto la lettera a).

Le informazioni servivano a verificare l'esistenza di relazioni bancarie detenute in Svizzera non dichiarate dal contribuente e, quindi, non in regola con le norme nazionali in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei connessi obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero.

Con decreto di edizione del 23 giugno 2025, al quale è stato dato seguito l'8 luglio 2025, l'AFC ha invitato l'istituto bancario sopramenzionato a trasmettere tutte le informazioni domandate. Esso doveva inoltre informare del procedimento pendente la persona interessata, così come terze persone (co) titolari delle relazioni oggetto di richiesta.

A.________ SA è stata informata dall'AFC mediante pubblicazione sul Foglio Federale dell'8 settembre 2025 della domanda di assistenza amministrativa e poi di nuovo con scritto del 28 ottobre 2025, sul quale essa ha preso posizione il 10 novembre 2025.

B.

Con decisione finale del 19 dicembre 2025, notificata anche a A.________ SA quale società legittimata a ricorrere, l'AFC ha accolto la domanda del 16 giugno 2025 concernente B.________ e ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'autorità italiana. L'AFC ha in particolare trasmesso la documentazione giuridica di base e gli estratti conti della relazione bancaria riconducibile alla A.________ SA. Per quanto concerne questa relazione bancaria sono stati trasmessi i dati e i documenti di identità delle quattro persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori della stessa.

Il 21 gennaio 2026 A.________ SA ha contestato la decisione finale dell'AFC con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Con sentenza del 4 settembre 2026 il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha respinto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile. Esso ha inoltre riformulato la cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 19 dicembre 2025, nel senso che l'autorità di prima istanza doveva precisare allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potevano essere utilizzate unicamente nella procedura che interessava B.________. In questo contesto la Corte federale ha in particolare rigettato le critiche con le quali la ricorrente adduceva che la domanda di assistenza amministrativa fosse contraria al requisito della "rilevanza verosimile" e che venivano disattesi il principio della buona fede, della specialità e della sussidiarietà.

C.

Il 18 settembre 2026 A.________ SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del 4 settembre 2026, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito la ricorrente domanda: in via principale, che il giudizio impugnato sia annullato, con conseguente annullamento della decisione finale dell'AFC e diniego dell'assistenza amministrativa all'Italia; eventualmente, che le decisioni del 4 settembre 2026 e del 19 dicembre 2025 siano annullate e che venga ordinato all'AFC di rimuovere e di distruggere i documenti di identità delle quattro persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sul conto a lei riconducibile e oggetto di trasmissione, prima di trasmettere le informazioni richieste all'autorità italiana, nonché di modificare di conseguenza la descrizione delle informazioni trasmesse. In via subordinata domanda che le decisioni di prima e seconda istanza siano annullate e che i documenti richiesti il 23 giugno 2025 e inviati l'8 luglio successivo siano resi irriconoscibili prima di essere trasmessi come anche che le relative informazioni siano modificate di conseguenza. Infine, in via ancora più subordinata, domanda che la sentenza del 4 settembre 2026 sia annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio.

Su richiesta di questa Corte, la ricorrente le ha fatto pervenire il 24 settembre 2026 una copia della sentenza impugnata, mancante. Il Tribunale federale non ha ordinato nessun altro atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in questo campo il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF .

A meno che ciò non sia manifesto, spetta alla parte ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie a queste condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_285/2026 del 4 giugno 2026 consid. 2.1 e rinvio).

1.2. La presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Così è se le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o se è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in modo impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (DTF 139 II 404 consid. 1.3). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'assistenza amministrativa in materia fiscale, cioè l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interno) inerenti specificamente a tale ambito (sentenza 2C_53/2024 del 7 febbraio 2024 consid. 2.1.1). Il Tribunale federale non ha il compito di pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dalla parte ricorrente dev'essere determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenza 2C_1044/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 2). Se si tratta di applicare i principi giurisprudenziali al caso concreto non è data nessuna questione di diritto di importanza fondamentale (sentenza 2C_285/2026, già citata, consid. 2.2 e rinvio).

1.3. Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile di principi procedurali fondamentali può far apparire il caso come particolarmente importante (DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_34/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere data la violazione di elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenti gravi lacune (DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_546/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 1.1.2). Non basta invocare violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una lesione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_285/2026, già citata, consid. 2.3 e richiamo).

2.

La ricorrente afferma dinanzi al Tribunale federale che la causa solleva tre questioni di diritto di importanza fondamentale.

2.1.

2.1.1. La prima questione di diritto di importanza fondamentale concernerebbe il quesito di sapere se l'autorità richiesta debba includere nell'esame della rilevanza verosimile i mezzi di prova, forniti dall'autorità richiedente o da chi li detiene, che sarebbero in contraddizione con i fatti esposti nella domanda di assistenza amministrativa oppure se essa debba fondarsi unicamente sul contenuto della domanda in questione.

2.1.2. Con la sua argomentazione la ricorrente rimette in discussione la rilevanza verosimile delle informazioni oggetto della domanda. Al riguardo occorre rammentare che il ruolo dello Stato richiesto si limita a verificare se i documenti domandati dallo Stato richiedente hanno un rapporto con i fatti figuranti nella domanda e se, potenzialmente, sono idonei ad essere utilizzati nella procedura estera. In altre parole la questione è di sapere se vi sia un legame plausibile tra quanto lo Stato richiedente imputa alle persone interessate e le informazioni esatte (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1; 145 II 112 consid. 2.2.1; sentenza 2C_241/2016 del 7 aprile 2017 consid. 5.2 e richiami). Lo Stato richiesto deve quindi esaminare se i documenti domandati concernono effettivamente i fatti esposti nella domanda e può rifiutarsi di trasmettere soltanto quelli per i quali appare con certezza che non sono determinanti. Come già precisato dal Tribunale federale, esigere dallo Stato richiedente che presenti una domanda senza lacune e/o contraddizioni traviserebbe il significato e lo scopo dell'assistenza amministrativa, siccome una tale domanda, per sua natura, comporta degli elementi indeterminati che le informazioni chieste devono chiarire (sentenza 2C_241/2016, già citata, consid. 5.2 e rinvii). Nel caso specifico la ricorrente non adduce elementi che renderebbero necessario un nuovo esame della questione rispettivamente solleverebbero una nuova questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF .

2.2.

2.2.1. La seconda questione di diritto di importanza fondamentale riguarderebbe la rilevanza di informazioni per l'inchiesta fiscale nei confronti della persona interessata, quando essa è designata nella domanda quale "settlor". Altrimenti detto occorrerebbe determinare se detta denominazione sia sufficiente affinché si ritenga plausibile, come nel caso concreto, il nesso tra la relazione bancaria della società detenuta dal trust e l'imposizione della persona interessata che è il "settlor" del trust e che non fruirebbe di alcun diritto sul patrimonio del trust né ne disporrebbe.

2.2.2. Come appena esposto la seconda pretesa questione di diritto di importanza fondamentale non concerne la qui ricorrente bensì la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa. Ora, come già precisato dal Tribunale federale, un ricorrente non è legittimato a far valere gli interessi di terzi (vedasi DTF 139 II 404 consid. 11; 137 IV 134 consid. 5.2.2.; 123 II 153 consid. 2b; sentenza 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 non pubblicato in DTF 147 II 116), ragione per cui su questo punto il ricorso si rivela inammissibile. Sia come sia, va altresì rammentato che, come già spiegato da questa Corte (sentenza 2C_575/2022 del 27 luglio 2022 consid. 3.4), l'analisi delle caratteristiche giuridiche di un trust è una questione che attiene al merito, la quale andrà vagliata delle autorità italiane e non deve essere esaminata dalle autorità svizzere nell'ambito dell'assistenza amministrativa. La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a LTF .

2.3.

2.3.1. La terza questione di diritto di importanza fondamentale consisterebbe nel determinare se il principio di specialità garantisca un'effettiva protezione delle persone i cui dati devono essere trasmessi allorché non sono interessate dall'inchiesta fiscale nello Stato richiedente, in concreto le quattro persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sul conto riconducibile alla ricorrente.

2.3.2. Sennonché, ancora una volta, quanto sollevato non concerne la ricorrente ma riguarda terze persone. Ora, come già illustrato in precedenza, i rimedi di diritto presentati nell'interesse di un terzo, come fa la ricorrente invocando la situazione delle 4 persone figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sulla relazione bancaria litigiosa, sono inammissibili: anche al riguardo, per gli stessi motivi di quelli appena esposti (cfr.

supra consid. 2.2), il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

2.4. Infine la ricorrente nulla fa valere riguardo alla questione di sapere se il caso possa essere considerato particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF . Essa infatti niente indica riguardo a una lesione importante e sufficientemente credibile di principi procedurali fondamentali, rispettivamente quali sarebbero le gravi lacune presentate dal procedimento all'estero.

3.

Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli artt. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).

4.

4.1. Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

4.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 12 ottobre 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Donzallaz

La Cancelliera: Ieronimo Perroud