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A-543/2026

A-543/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-09-04 · Italiano CH

Assistenza amministrativa

Sachverhalt

A.

A.a Il 16 giugno 2025 l'Agenzia delle entrate, Divisione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, Settore internazionale, Ufficio Cooperazione Internazionale - competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B.________, per il periodo fiscale dal 2020 al 2023, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (in seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41, RU 2016 2769, 2771).

A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue:

«L'autorità fiscale italiana ha un'indagine in corso nei confronti del Sig. B.________ (C.F. ...).

Nell'ambito dello scambio automatico CRS, sono pervenute informazioni inerenti il contribuente italiano relativamente a vari conti correnti detenuti presso una istituzione finanziaria svizzera. L'elenco dei MessRefld e dei DocRefld sono indicati successivamente.

Nel corso delle attività di controllo svolte sui dati pervenuti tramite lo scambio automatico di cui sopra, sono emerse prove di relazioni bancarie detenute in Svizzera non dichiarate dal contribuente, per cui non in regola con le norme nazionali in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e dei connessi obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero.

Il contribuente è stato invitato a fornire le necessarie informazioni e chiarimenti. Tuttavia, in risposta alle richieste del competente Ufficio, il contribuente ha confermato che le attività da lui detenute all'estero, direttamente o indirettamente, sono solo quelle indicate all'interno dei quadri RW delle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2020 al 2023 (cfr. Allegati 1) e riconducibili ai conti correnti svizzeri, detenuti presso la C.________ (...).

(...) (fattispecie non riguardante la società A.________)

Gli estratti conto bancari relativi ai singoli anni d'imposta, dei conti correnti svizzeri appena elencati, sono stati allegati ai quadri RW consegnati all'Amministrazione Fiscale dai propri consulenti (...).

In merito ai conti correnti svizzeri riconducibili alla società A.________, detenuti dal contribuente in qualità di settlor, anch'essi pervenuti tramite scambio d'informazione; la Parte ha confermato di essere settlor di tre Trust esteri, rispettivamente: "D.________", "E.________" e "F.________". Si precisa che la società A.________ è controllata dal Trust denominato "F.________". Il contribuente ha confermato di non disporre di alcuna documentazione relativa alla consistenza patrimoniale dei Trust a parte le risposte ricevute dai Trustee che confermano la sua qualifica di settlor (cfr. All. n.3). Come Amministrazione fiscale italiana non siamo in grado di ottenere ulteriori informazioni all'interno della nostra giurisdizione, in quanto le nostre possibilità investigative e procedurali interne sono state esaurite. Per tali ragioni, siamo a chiedere di fornirci le informazioni richieste relative alle seguenti relazioni bancarie di seguito indicate nella sezione "informazioni richieste" (si veda l'Allegato 4 che contiene l'elenco dei conti correnti non dichiarati dal contribuente ma comunicati dalla vostra amministrazione nell'ambito dello scambio automatico CRS).».

A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 2020 al 2023 compresi:

«Si chiede di fornire (richieste riassunte e raggruppate del redattore escludendo i quesiti che non riguardano la società A.________):

Per le relazioni bancarie con il numero (...) e (...) detenute presso la C.________:

a) identificazione (nome e cognome, indirizzo, data di nascita) del/dei titolare/i della relazione bancaria, dell'/degli avente/i diritto economico e/o del/dei rappresentante/i autorizzato/i/ dell'/degli avente/i diritto di firma;

b) copia dei seguenti documenti:

documenti d'apertura della relazione bancaria (compreso il formulario A o un altro documento, che indica la/gli avente/i diritto economico);

se disponibili, i documenti d'identità delle persone menzionate sotto la lettera a);

se disponibile, la procura relativa alle persone menzionate sotto la lettera a);

estratto patrimoniale al 1° gennaio dell'anno 2023;

estratto conto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

c) la data di chiusura della relazione bancaria e copia dell'ordine di chiusura;

d) nel caso in cui non fossero rinvenibili nei documenti d'apertura, indirizzi di corrispondenza dei documenti bancari;

e) se esiste un contratto e-banking, i dettagli della/e persona/e autorizzata/e.

B.

B.a Con decreto di edizione del 23 giugno 2025, l'AFC ha esortato la C.________ (di seguito: C.________) a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata, così come terze persone (co-)titolari delle relazioni bancarie oggetto di richiesta, del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

B.b Con scritto dell'8 luglio 2025, C.________ ha trasmesso le informazioni richieste, segnalando di aver informato la persona interessata del procedimento di assistenza amministrativa. Non è per contro stata avvisate A.________, società lussemburghese legittimata a ricorrere.

B.c Con scritto del 14 agosto 2025, l'AFC ha tentato di informare A.________ della domanda di assistenza amministrativa concernente B.________ (di seguito anche: persona interessata), impartendole un termine di dieci giorni per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta, per dichiarare la propria intenzione a partecipare alla procedura e in tal caso di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

B.d Non avendo potuto essere contattata al recapito a disposizione dell'AFC, A.________ è stata informata mediante pubblicazione sul Foglio Federale dell'8 settembre 2025 della domanda di assistenza amministrativa.

B.e Con scritto del 10 ottobre 2025, l'avv. Simon Vorburger e l'avv. Simon Weber hanno annunciato di rappresentare A.________ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa riguardante B.________, chiedendo l'acceso agli atti e un nuovo termine per trasmettere le proprie osservazioni in merito alla trasmissione all'autorità richiedente italiana di informazioni che la riguardano.

B.f Con scritto del 28 ottobre 2025, l'AFC ha nuovamente informato A.________, per il tramite dei suoi legali, in merito alle informazioni che intende trasmettere all'autorità richiedente italiana, impartendole un termine di dieci giorni per prendere eventualmente posizione al riguardo.

B.g Con scritto del 7 novembre 2025, C.________ ha trasmesso ulteriore documentazione, precisando che B.________ non era beneficiario della relazione n. (...), appartenente al «F.________» per il tramite della A.________ di cui è azionista al 100%.

B.h Con scritto del 10 novembre 2025, A.________, per il tramite dei propri legali, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni che la riguardano.

B.i Con scritto del 24 novembre 2025, l'AFC ha informato l'avv. Simon Vorburger e l'avv. Simon Weber delle informazioni aggiuntive trasmesse da C.________ il 7 novembre 2025, impartendo loro un termine di dieci giorni, poi prorogato, per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione aggiornate.

B.j Con scritto del 12 dicembre 2025, A.________, per il tramite dei propri legali, ha trasmesso le proprie osservazioni ribadendo l'opposizione alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni che la riguardano.

B.k Con decisione finale del 19 dicembre 2025, notificata a A.________ - quale società abilitata a ricorrere - l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 16 giugno 2025, relativa a B.________, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, unitamente ai documenti raccolti e meglio, per quanto di interesse per la società in parola, la documentazione giuridica di base e gli estratti conto della relazione bancaria n. (...) (allegato 3).

C.

C.a Avverso la predetta decisione il 21 gennaio 2026, A.________ (di seguito: ricorrente), per il tramite dei propri patrocinatori, avv. Simon Vorburger e avv. Chiara Oberle, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e, in via principale, il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa all'autorità richiedente per quanto concerne le informazioni e la documentazione che la riguardano; in via subordinata, la rimozione dalla documentazione destinata alla trasmissione della copia dei documenti di identità di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________, la distruzione immediata di tali copie da parte dell'AFC e la modifica delle informazioni contenute alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata conformemente all'allegato C; in via ulteriormente subordinata, l'oscuramento delle informazioni contenute nei documenti destinati alla trasmissione in modo da renderli irriconoscibili conformemente all'allegato B nonché la modifica delle informazioni contenute alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata conformemente all'allegato C; in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti all'AFC per emanazione di una nuova decisione finale; con protesta di tasse, spese e ripetibili.

C.b Con risposta del 10 marzo 2026, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 21 gennaio 2026, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente.

C.c Con replica del 9 aprile 2026, duplica del 5 maggio 2026 e triplica del 19 maggio 2026, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle di controparte.

C.d Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione - in casu la CDI CH-IT - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.

E. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 16 giugno 2025, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).

E. 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 e 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).

E. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).

E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3 Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 19 dicembre 2025 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 16 giugno 2025, inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti di B.________, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1-3.6 del presente giudizio).

E. 3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo - in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo - si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Tale è il caso della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto, presentata il 20 ottobre 2020 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2019.

E. 3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii).

E. 3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1, A-539/2021, A-546/2021, A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5, A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).

E. 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii).

E. 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6, A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).

E. 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii, 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).

E. 4.1 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 16 giugno 2025 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio).

E. 4.2 Seppur non espressamente, la ricorrente parrebbe censurare tali aspetti, laddove ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito della domanda di assistenza, non avendo - a suo dire - l'autorità richiedente italiana motivato con sufficiente chiarezza il collegamento che la lega a B.________ e lo scopo per cui delle informazioni che la riguardano vengono richieste nel quadro di un'indagine fiscale relativa a quest'ultimo.

E. 4.3 Riguardo alla pretesa violazione dell'obbligo di sostanziare la domanda di assistenza in punto alla verosimile rilevanza, occorre rammentare - anticipando quanto si avrà modo di approfondire nei considerandi che seguono - che non si può esigere che l'autorità estera si diffonda in modo minuzioso riguardo alla fattispecie nella domanda di assistenza, né si può pretendere che essa conosca ogni dettaglio della relazione fra la persona interessata e i detentori delle informazioni o dei beni di cui chiede informazioni allo Stato svizzero. Lo scopo dell'assistenza amministrativa è per l'appunto quello di dare allo Stato richiedente, tramite informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto, la possibilità di chiarire punti rimasti oscuri e verificare le informazioni già in suo possesso (cfr. sentenza del TAF A-6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.2.3). Porre delle esigenze troppo restrittive riguardo all'esposizione della fattispecie nella domanda di assistenza, risulterebbe essere un esercizio di formalismo eccessivo, contrario allo scopo dell'assistenza fiscale internazionale e alla prassi giurisprudenziale in materia (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.2), che renderebbe oltremodo gravosa per lo Stato richiedente la ricerca di informazioni riguardo all'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei propri contribuenti. Per il resto, questo Tribunale rileva che si tratta, di fatto, di una domanda di assistenza amministrativa circoscritta a uno specifico soggetto interessato dall'indagine fiscale italiana, ossia B.________. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia, mediante la raccolta di informazioni riguardanti delle relazioni bancarie presso un istituto bancario svizzero riconducibili o comunque connesse al suddetto contribuente italiano.

E. 4.4 Ne consegue che è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto soddisfatte le esigenze formali ed è entrata nel merito della domanda di assistenza amministrativa.

E. 5 Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se, dal punto di vista materiale, l'autorità inferiore poteva dare seguito alla predetta domanda di assistenza, così come stabilito nella decisione finale del 19 dicembre 2025, alla luce delle censure sollevate nel gravame e nei memoriali di replica e triplica.

E. 5.1.1 In una prima serie di censure che vengono qui raggruppate, la ricorrente contesta all'AFC di aver limitato eccessivamente (eccesso negativo) il proprio potere di apprezzamento nell'ambito del controllo di plausibilità che le compete, limitandosi a un esame generico e non considerando le argomentazioni da lei presentate. Così facendo essa ha omesso di verificare in modo concreto se le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità richiedente italiana siano effettivamente attinenti ai fatti descritti nella domanda di assistenza e se possano essere utilizzati nel procedimento estero. La ricorrente si duole sostanzialmente dell'assenza di rilevanza verosimile delle informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa del 16 giugno 2025, ritenendo che quest'ultima sia assimilabile ad una ricerca indiscriminata di prove. Rilevando che, in base della prassi consolidata dell'autorità fiscale italiana «B.________ non è soggetto in Italia ad alcun obbligo di informazione o fiscale in relazione ai beni di un trust discrezionale e irrevocabile di cui è il settlor», la ricorrente ritiene che le informazioni che la riguardano non abbiano alcuna pertinenza per la valutazione della situazione fiscale del suddetto contribuente. Tantopiù che l'autorità richiedente italiana, al momento del deposito della domanda di assistenza era a conoscenza dei rapporti intercorrenti fra quest'ultimo e la ricorrente. Il tentativo di ottenere comunque informazioni relative alla ricorrente configura pertanto, a mente di quest'ultima, una «fishing expedition».

E. 5.1.2.1 Al riguardo, questo Tribunale rinvia innanzitutto a quanto già esposto in merito al principio dell'affidamento, ricordando che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio) e che di norma non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest'ultimo. Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in discussione le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che non sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Non ci si attende dall'autorità richiedente che produca i mezzi di prova a sostegno della propria domanda, essendo unicamente tenuta a rendere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate informazioni. Per quanto le autorità dello Stato richiedente siano tenute a esporre i fatti rilevanti, non ci si può aspettare che lo facciano in modo completo e del tutto coerente già nella richiesta di assistenza amministrativa. Ciò non sarebbe compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché le informazioni e i documenti che si trovano nello Stato richiesto servono proprio a chiarire punti che finora sono rimasti oscuri (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.1, 136 IV 4 consid. 4.1 pag. 8, 117 Ib 64 consid. 5c). Ne discende che, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7 LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche, né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2, A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii, A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6, A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii).

E. 5.1.2.2 Nell'evenienza concreta, alla luce di quanto esposto sopra, questo Tribunale ritiene che la buona fede dell'autorità richiedente dev'essere presunta: agli atti non vi sono, infatti, elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda in esame adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 4 del presente giudizio). L'autorità richiedente italiana ha spiegato di aver ottenuto dalla Svizzera, nel quadro dello scambio automatico d'informazioni, la comunicazione di una serie di relazioni bancarie collegate a B.________, di cui quest'ultimo non aveva fatto alcuna menzione nel quadro RW (ossia quella sezione della dichiarazione dei redditi in cui i contribuenti italiani devono indicare le loro attività e investimenti detenuti all'estero). Fra tali relazioni bancarie risulta esservi anche quella riconducibile alla ricorrente, società controllata dal «F.________», in relazione al quale B.________ riveste la qualità di settlor. La ricorrente ritiene carente la motivazione addotta dall'autorità richiedente italiana, nonché errata fattualmente e giuridicamente l'affermazione secondo cui i conti a lei riconducibili sono «detenuti dal contribuente in qualità di settlor», non avendo di principio il settlor alcun potere sui beni facenti parte del trust, né essendo dimostrato nessun coinvolgimento attivo di B.________ nel «F.________». Ora, tale affermazione va in primo luogo ricondotta nel quadro delle informazioni, ancora frammentarie e incomplete, apprese dall'autorità richiedente italiana nell'ambito dell'indagine fiscale in corso in Italia e per quanto dato sapere a questo Tribunale potrebbe trattarsi di un'imprecisione lessicale nella redazione della domanda. Del resto, già si è detto che se l'autorità richiesta ponesse delle esigenze troppo restrittive riguardo all'esposizione della fattispecie nella domanda di assistenza, incorrerebbe in un formalismo eccessivo non conforme alla prassi in materia di assistenza fiscale internazionale (cfr. consid. 4.3 supra). In secondo luogo, il potere effettivo che B.________ può esercitare su tali conti è una questione che, se del caso, andrà esaminata nel merito della vertenza, dinnanzi alle opportune sedi italiane, dovendosi l'autorità richiesta, così come questo Tribunale, limitare ad un esame di plausibilità (cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio). In tale contesto giova altresì rilevare che l'assistenza amministrativa, giusta l'art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all'autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Se l'AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall'art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3). In definitiva, pur con eventuali imprecisioni nel lessico utilizzato, la fattispecie e lo scopo esposti nelle domande di assistenza, risultano chiari, lineari e coerenti e la domanda di assistenza italiana sufficientemente motivata. Così stando le cose e per le ragioni che verranno ulteriormente esposte qui di seguito, l'AFC non aveva motivo di respingere la domanda, né di esigere ulteriori delucidazioni dall'autorità richiedente italiana riguardo alla fattispecie illustrata, né di domandare che essa producesse le prove a dimostrazione della fondatezza delle proprie asserzioni.

E. 5.1.3.1 Come già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A-5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii, A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).

E. 5.1.3.2 Con la domanda del 16 giugno 2025 l'autorità richiedente italiana ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta d'informazioni. In particolare, essa ha illustrato le ragioni che la inducono a credere che fra il 2020 e il 2023 B.________ non abbia adempiuto in modo completo ai propri obblighi dichiarativi in relazione all'imposta sui redditi e sulla sostanza delle persone fisiche. Essa ha spiegato di aver scoperto, grazie allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, di cui si è già accennato sopra, dell'esistenza di relazioni bancarie collegate al ricorrente e non indicate nei quadri RW. Relazioni bancarie a cui sono riconducibili delle transazioni volte all'acquisto di quote societarie di un'azienda italiana da parte di B.________. Essa ha altresì riferito di aver appreso nel quadro dell'indagine fiscale interna, dell'esistenza di tre trust esteri, fra cui il «F.________» che controlla la ricorrente, in relazione al quale B.________ riveste la qualità di settlor, ma di cui non disporrebbe - a suo dire - di alcun documento attestante la consistenza patrimoniale. L'autorità richiedente italiana ha quindi spiegato di non poter completare la propria indagine all'interno della propria giurisdizione, avendo esaurito le proprie possibilità investigative; ragione per cui ritiene opportuno ottenere tali informazioni attraverso l'assistenza amministrativa. Ora, il fatto che degli elementi a disposizione dell'autorità richiedente italiana permettano di mettere in relazione il nominativo di B.________ con quello della ricorrente e del «F.________» (si cfr. anche gli allegati all'atto n. 1 dell'inc. AFC) e della relazione bancaria da lei detenuta presso C.________ in Svizzera, di cui il fisco italiano non sapeva nulla, è senz'altro un indizio sufficiente per giustificare dei sospetti riguardo al possibile mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte della persona interessata. Le richieste relative al conto bancario in Svizzera, ossia la contrattualistica di apertura e di chiusura, le persone aventi diritto sullo stesso e gli estratti conto, mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tale relazione bancaria nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se alla persona interessata siano imputabili o meno violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. In definitiva, le informazioni richieste dall'autorità estera risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta della documentazione bancaria e degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto. Essendovi un nesso fra il «F.________», la società controllata qui ricorrente e il contribuente italiano oggetto d'indagine, la raccolta di informazioni riguardo alla relazione bancaria intestata a quest'ultima rientra senz'altro nello scopo perseguito dall'autorità richiedente italiana. A tal proposito, si osserva che il Tribunale federale ha stabilito che le informazioni relative a un trust irrevocabile e discrezionale rivestono un carattere verosimilmente rilevante (sentenze del TF 2C_918/2020, 2C_936/2020 entrambe del 28 dicembre 2021 consid. 4.4 e 4.5), cosicché la censura della ricorrente basata sulle caratteristiche del «F.________» e sul ruolo di B.________ nella sua costituzione, è in ogni caso infondata (cfr. sentenza del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 6.1.2). Infine, il solo fatto che le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana conducono a un trust, per cui i documenti la cui trasmissione è prospettata dall'AFC costituiscono in linea di principio informazioni relative a terzi, non osta alla loro trasmissione nell'ambito della presente procedura di assistenza amministrativa (art. 4 cpv. 3 LAAF; DTF 144 II 29 consid. 4 e 4.3; sentenze del TF 2C_918/2020 del 27 dicembre 2021 consid. 4.5.1, 2C_287/2019, 2C_288/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e 5.3).

E. 5.1.3.3 Giova rammentare che nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa l'AFC è tenuta a procedere a un mero controllo di plausibilità senza valutare l'applicabilità del diritto italiano, di quello svizzero o di quello in base al quale è stato costituito il trust. È infatti sufficiente che quest'ultima verifichi l'esistenza di un nesso fra la fattispecie illustrata e le informazioni richieste, che quindi appaiano verosimilmente rilevanti ai fini dell'inchiesta fiscale condotta nello Stato richiedente. Come già detto sopra, e contrariamente all'opinione della ricorrente, la questione a sapere se, in qualità di settlor del «F.________», B.________ avesse possibilità di disporre del conto della A.________ o meno, andrà analizzata secondo il diritto interno italiano. Secondo la chiara giurisprudenza del Tribunale federale risulta infatti che l'analisi delle caratteristiche giuridiche di un trust e del trattamento fiscale del suo patrimonio e dei suoi redditi costituisce una questione di merito che rientra nel procedimento fiscale da condurre nello Stato richiedente; non spetta quindi all'AFC, né a questo Tribunale trattare tale questione nell'ambito del presente procedimento di assistenza amministrativa (cfr. sentenze del TF 2C_791/2021 del 6 luglio 2022 consid. 7.1.3, 2C_274/2016 del 7 aprile 2016 consid. 4.3; sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 6.1.2, A-1556/2021 del 4 luglio 2022 consid. 5.2.2, A-1742/2020 del 25 gennaio 2022 consid. 5.5). In caso contrario, lo Stato richiesto anticiperebbe il procedimento fiscale dello Stato richiedente, il che andrebbe ben oltre l'ambito dell'esame di plausibilità di sua competenza e non sarebbe compatibile con lo scopo del procedimento di assistenza amministrativa (sentenza del TF 2C_823/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 4.2 e i rif. citati). Non vi è pertanto motivo di approfondire ulteriormente tale questione.

E. 5.1.3.4 In sintesi, alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Contrariamente all'opinione della ricorrente, il fatto che B.________ non abbia goduto della procura sulla relazione in parola nel corso del periodo oggetto dell'indagine italiana, non impedisce la trasmissione dell'intera documentazione raccolta dall'AFC, affinché l'autorità richiedente italiana possa, se del caso, verificare se costui potesse effettivamente disporre anche indirettamente dei valori patrimoniali ivi depositati. A mente di questo Tribunale vi sono quindi sufficienti elementi di contatto fra la ricorrente e la persona interessata dall'inchiesta italiana, che permettono di ritenere che la trasmissione delle informazioni che la riguardano, la cui rilevanza è fuor di dubbio, sia senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità (si cfr. quanto già indicato al consid. 5.1.3.2 supra). Ne consegue che, così come formulata, la domanda del 16 giugno 2025 non costituisce una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).

E. 5.2.1 Nel seguito del ricorso, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 4 cpv. 3 LAAF, ritenendo che la prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana di informazioni che la riguardano, per altro irrilevanti ai fini del procedimento a carico di B.________, violerebbe senza alcuna giustificazione il suo diritto alla riservatezza tutelata dall'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ad ogni buon conto, nella misura in cui alcune delle informazioni da trasmettere fossero ritenute rilevanti, essa ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto oscurare i dati relativi alle «persone non interessate», ossia coloro che non hanno alcun legame con i fatti descritti nella procedura di assistenza amministrativa, la cui cancellazione non avrebbe alcun influsso sull'efficacia della stessa. Fra i documenti di cui si prospetta la trasmissione figurano infatti dati personali relativi ai soggetti che hanno aperto il conto bancario della ricorrente o che su di esso godono di diritto di firma. A mente della ricorrente l'autorità richiedente italiana non avrebbe alcun interesse legittimo a raccogliere tali informazioni, non essendo strumentali agli scopi da essa perseguiti e non avendo quest'ultima dichiarato il sospetto di un abuso, nel senso dell'esistenza di una struttura fittizia o di una società prestanome. Al contrario, le persone identificate hanno invece un interesse degno di tutela affinché i loro dati personali e la loro funzione non vengano comunicati alle autorità fiscali straniere.

E. 5.2.2.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo e altri dati personali - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (considd. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto al fine di ottemperare al principio della specialità nella sua dimensione personale (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. consid. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito).

E. 5.2.2.2 Ciò detto, si rileva inoltre che, sebbene la situazione economica di una persona faccia parte della sua sfera privata, che è parte del diritto fondamentale alla protezione della sfera privata secondo l'art. 13 Cost. e l'art. 8 CEDU, tale diritto non è tuttavia assoluto. Un'ingerenza, come ad esempio la trasmissione dei dati bancari all'autorità fiscale estera, è possibile alle condizioni dell'art. 36 Cost. e dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, ossia che una base legale o un trattato internazionale lo prevedano, che esista un interesse pubblico alla consegna di tali informazioni e che la misura in questione sia conforme al principio di proporzionalità (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.1 e i riferimenti citati).

E. 5.2.3 Nell'evenienza concreta è innegabile che la ricorrente - al pari di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________, figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sul conto oggetto di trasmissione - siano terze parti non coinvolte nella procedura di accertamento fiscale italiana condotta nei confronti di B.________. Ciò detto, è opportuno rilevare che nella domanda del 16 giugno 2025 l'autorità richiedente italiana ha espressamente chiesto di fornire informazioni riguardo all'identità, all'indirizzo e alla data di nascita del/dei titolare/i della relazione bancaria n. (...)-000 (e il rispettivo IBAN (...)), nonché «dell'/degli aventi diritto economico e/o del/dei rappresentati/i autorizzato/i / dell'/degli avente/i diritto di firma». Non essendovi elementi che permettano di mettere in dubbio la buona fede dell'autorità richiedente (cfr. consid. 5.1.2.2 supra), occorre concordare con l'AFC nel ritenere che le suddette informazioni, poiché richieste, rivestano una certa pertinenza per l'autorità richiedente italiana. D'altro canto, come già si è avuto modo di accertare nel presente giudizio, le informazioni che l'autorità inferiore prospetta di trasmettere all'autorità richiedente italiana adempiono il requisito della rilevanza verosimile e, contrariamente all'opinione della ricorrente, pure quello della proporzionalità (cfr. considd. 5.1.3.2-5.1.3.4 supra). Si tratta di informazioni tutt'altro che irrilevanti, ma che, anzi, risultano essenziali per lo Stato richiedente italiano al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza per il tramite dello scambio automatico d'informazioni e che hanno collegato B.________ con il suddetto conto (si cfr. a tal proposito anche lo scritto della C.________ del 7 novembre 2025 [atto n. 16 dell'inc. AFC]). Informazioni che per altro collimano con quelle che l'autorità richiedente italiana aveva raccolto direttamente dallo stesso contribuente, che aveva confermato di essere settlor di tre trust esteri, fra cui quello che controlla la ricorrente. È pertanto oltremodo plausibile che fra B.________ e la ricorrente vi sia una connessione, che l'autorità richiedente ha messo in evidenza, ma su cui non è ancora stata in grado di fare piena chiarezza nel quadro della propria procedura fiscale interna. Di conseguenza la ricorrente non può pretendere che le informazioni che la riguardano non siano trasmesse o siano oscurate, poiché tali indicazioni permettono di far luce sulla fattispecie oggetto di indagine fiscale. Spetterà poi alle autorità competenti italiani valutare, dal profilo sostanziale, quale valore tali documenti abbiano e se, come pretende la ricorrente, quest'ultima fosse l'unica avente diritto economico - ad esclusione di B.________ - sui conti presso C.________. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati che riguardano la ricorrente, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti.

E. 5.2.4 Nella misura in cui sono adempiute le condizioni che giustificano un'ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione della sfera privata - esistendo una valida base legale (cfr. DTF 148 II 349 consid. 5.3.6), un interesse pubblico e non potendosi considerare, la trasmissione dei dati bancari, una misura sproporzionata - questo Tribunale ritiene, coerentemente con la propria giurisprudenza costante, che la protezione prevista dall'art. 8 CEDU non possa ostacolare la concessione dell'assistenza amministrativa (cfr. a questo proposito in particolare le sentenze del TAF A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 8.2, A-2961/2020 del 7 luglio 2021 consid. 11.1, A-5597/2016 del 28 febbraio 2018 consid. 5.5.5). Tantopiù che la ricorrente non ha esposto alcun argomento di valida consistenza suscettibile di mettere in dubbio tale conclusione. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CrEDU) non considera le coordinate bancarie, rilevanti per l'assistenza amministrativa, come dati intimi o strettamente legati all'identità che richiedono una maggiore protezione. A tal proposito, in un procedimento riguardante la Svizzera, la CrEDU ha affermato che essendo in questione soltanto i dati bancari dell'interessato, ossia informazioni di natura puramente finanziaria, non si trattava quindi di dati intimi o strettamente legati alla sua identità tali da meritare una maggiore protezione (sentenza della CEDU G.S.B. contro la Svizzera del 22 dicembre 2015 [n. 28601/11] § 93).

E. 5.2.5 Vale la pena di rammentare che in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono di principio irricevibili (cfr. DTF 139 II 404 consid. 11, 137 IV 134 consid. 5.2.2, 123 II 153 consid. 2b; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]). L'art. 19 cpv. 2 LAAF prevede che siano legittimati a ricorrere la persona interessata e le altre persone che soddisfano le condizioni previste dall'art. 48 PA. L'art. 48 cpv. 1 PA richiede in particolare, analogamente all'art. 89 cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (LTF, RS 173.110), che la persona sia particolarmente lesa dalla decisione impugnata e che abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA). La legittimazione ad agire è quindi esclusa se il ricorrente fa valere non un proprio interesse, ma quello di terzi (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 138 II 162 consid. 2.1.2). Nel caso in esame, si pone quindi la questione della ricevibilità delle conclusioni presentate dalla ricorrente, laddove sono volte a tutelare gli interessi di terzi, ovvero di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________. Detto questo, tale questione può rimanere aperta nella misura in cui - come si ha avuto modo di esporre qui sopra - le informazioni in questione sono verosimilmente rilevanti e non devono pertanto essere escluse da quelle destinate ad essere trasmesse allo Stato richiedente. Giustificandosi in tali circostanze una limitazione del diritto garantito dall'art. 8 CEDU, non sarebbe pertanto comunque possibile dare seguito alla richiesta della ricorrente tendente alla cancellazione delle informazioni riguardanti G.________, H.________, I.________ e J.________.

E. 5.2.6 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità di cui all'art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, così come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata. Sulla base del suddetto principio, A.________, al pari di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________, in quanto persone terze non coinvolte nella procedura a carico di B.________, potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). A tal proposito, si rileva che alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, viene unicamente indicato che l'AFC renderà attenta l'autorità richiedente «sulle restrizioni di utilizzo e di confidenzialità previste dalla Convenzione». A fronte delle incertezze di cui si è già detto riguardo alla portata del principio della specialità (cfr. consid. 3.5 supra), tale indicazione non appare sufficiente e non è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, non contenendo alcuna precisazione riguardo alla dimensione personale di tale principio (cfr. sentenza del TAF A-3588/2023 del 27 giugno 2025 consid. 10.3). L'autorità inferiore è pertanto invitata a riformulare la prima frase della cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 3 luglio 2025, segnalando all'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse nel quadro della presente domanda di assistenza amministrativa potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________, all'esclusione di tutte le altre persone.

E. 5.3 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 16 giugno 2025, adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame.

E. 5.4 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 21 gennaio 2026 deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

E. 6.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dalla ricorrente.

E. 6.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

E. 7 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. La cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 19 dicembre 2025 è riformulata nel senso che, l'autorità inferiore preciserà allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________.
  3. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dalla ricorrente.
  4. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte I

A-543/2026

Sentenza del 4 settembre 2026

Composizione

Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner

(presidente del collegio),

Annie Rochat Pauchard, Iris Widmer,

cancelliere Luca Rossi.

Parti

A.________,

patrocinata dagli avv. Dr. Simon Vorburger e Chiara Oberle, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,

autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-IT).

Fatti:

A.

A.a Il 16 giugno 2025 l'Agenzia delle entrate, Divisione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, Settore internazionale, Ufficio Cooperazione Internazionale - competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B.________, per il periodo fiscale dal 2020 al 2023, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (in seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41, RU 2016 2769, 2771).

A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue:

«L'autorità fiscale italiana ha un'indagine in corso nei confronti del Sig. B.________ (C.F. ...).

Nell'ambito dello scambio automatico CRS, sono pervenute informazioni inerenti il contribuente italiano relativamente a vari conti correnti detenuti presso una istituzione finanziaria svizzera. L'elenco dei MessRefld e dei DocRefld sono indicati successivamente.

Nel corso delle attività di controllo svolte sui dati pervenuti tramite lo scambio automatico di cui sopra, sono emerse prove di relazioni bancarie detenute in Svizzera non dichiarate dal contribuente, per cui non in regola con le norme nazionali in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e dei connessi obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero.

Il contribuente è stato invitato a fornire le necessarie informazioni e chiarimenti. Tuttavia, in risposta alle richieste del competente Ufficio, il contribuente ha confermato che le attività da lui detenute all'estero, direttamente o indirettamente, sono solo quelle indicate all'interno dei quadri RW delle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2020 al 2023 (cfr. Allegati 1) e riconducibili ai conti correnti svizzeri, detenuti presso la C.________ (...).

(...) (fattispecie non riguardante la società A.________)

Gli estratti conto bancari relativi ai singoli anni d'imposta, dei conti correnti svizzeri appena elencati, sono stati allegati ai quadri RW consegnati all'Amministrazione Fiscale dai propri consulenti (...).

In merito ai conti correnti svizzeri riconducibili alla società A.________, detenuti dal contribuente in qualità di settlor, anch'essi pervenuti tramite scambio d'informazione; la Parte ha confermato di essere settlor di tre Trust esteri, rispettivamente: "D.________", "E.________" e "F.________". Si precisa che la società A.________ è controllata dal Trust denominato "F.________". Il contribuente ha confermato di non disporre di alcuna documentazione relativa alla consistenza patrimoniale dei Trust a parte le risposte ricevute dai Trustee che confermano la sua qualifica di settlor (cfr. All. n.3). Come Amministrazione fiscale italiana non siamo in grado di ottenere ulteriori informazioni all'interno della nostra giurisdizione, in quanto le nostre possibilità investigative e procedurali interne sono state esaurite. Per tali ragioni, siamo a chiedere di fornirci le informazioni richieste relative alle seguenti relazioni bancarie di seguito indicate nella sezione "informazioni richieste" (si veda l'Allegato 4 che contiene l'elenco dei conti correnti non dichiarati dal contribuente ma comunicati dalla vostra amministrazione nell'ambito dello scambio automatico CRS).».

A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 2020 al 2023 compresi:

«Si chiede di fornire (richieste riassunte e raggruppate del redattore escludendo i quesiti che non riguardano la società A.________):

Per le relazioni bancarie con il numero (...) e (...) detenute presso la C.________:

a) identificazione (nome e cognome, indirizzo, data di nascita) del/dei titolare/i della relazione bancaria, dell'/degli avente/i diritto economico e/o del/dei rappresentante/i autorizzato/i/ dell'/degli avente/i diritto di firma;

b) copia dei seguenti documenti:

documenti d'apertura della relazione bancaria (compreso il formulario A o un altro documento, che indica la/gli avente/i diritto economico);

se disponibili, i documenti d'identità delle persone menzionate sotto la lettera a);

se disponibile, la procura relativa alle persone menzionate sotto la lettera a);

estratto patrimoniale al 1° gennaio dell'anno 2023;

estratto conto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

c) la data di chiusura della relazione bancaria e copia dell'ordine di chiusura;

d) nel caso in cui non fossero rinvenibili nei documenti d'apertura, indirizzi di corrispondenza dei documenti bancari;

e) se esiste un contratto e-banking, i dettagli della/e persona/e autorizzata/e.

B.

B.a Con decreto di edizione del 23 giugno 2025, l'AFC ha esortato la C.________ (di seguito: C.________) a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata, così come terze persone (co-)titolari delle relazioni bancarie oggetto di richiesta, del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

B.b Con scritto dell'8 luglio 2025, C.________ ha trasmesso le informazioni richieste, segnalando di aver informato la persona interessata del procedimento di assistenza amministrativa. Non è per contro stata avvisate A.________, società lussemburghese legittimata a ricorrere.

B.c Con scritto del 14 agosto 2025, l'AFC ha tentato di informare A.________ della domanda di assistenza amministrativa concernente B.________ (di seguito anche: persona interessata), impartendole un termine di dieci giorni per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta, per dichiarare la propria intenzione a partecipare alla procedura e in tal caso di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

B.d Non avendo potuto essere contattata al recapito a disposizione dell'AFC, A.________ è stata informata mediante pubblicazione sul Foglio Federale dell'8 settembre 2025 della domanda di assistenza amministrativa.

B.e Con scritto del 10 ottobre 2025, l'avv. Simon Vorburger e l'avv. Simon Weber hanno annunciato di rappresentare A.________ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa riguardante B.________, chiedendo l'acceso agli atti e un nuovo termine per trasmettere le proprie osservazioni in merito alla trasmissione all'autorità richiedente italiana di informazioni che la riguardano.

B.f Con scritto del 28 ottobre 2025, l'AFC ha nuovamente informato A.________, per il tramite dei suoi legali, in merito alle informazioni che intende trasmettere all'autorità richiedente italiana, impartendole un termine di dieci giorni per prendere eventualmente posizione al riguardo.

B.g Con scritto del 7 novembre 2025, C.________ ha trasmesso ulteriore documentazione, precisando che B.________ non era beneficiario della relazione n. (...), appartenente al «F.________» per il tramite della A.________ di cui è azionista al 100%.

B.h Con scritto del 10 novembre 2025, A.________, per il tramite dei propri legali, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni che la riguardano.

B.i Con scritto del 24 novembre 2025, l'AFC ha informato l'avv. Simon Vorburger e l'avv. Simon Weber delle informazioni aggiuntive trasmesse da C.________ il 7 novembre 2025, impartendo loro un termine di dieci giorni, poi prorogato, per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione aggiornate.

B.j Con scritto del 12 dicembre 2025, A.________, per il tramite dei propri legali, ha trasmesso le proprie osservazioni ribadendo l'opposizione alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni che la riguardano.

B.k Con decisione finale del 19 dicembre 2025, notificata a A.________ - quale società abilitata a ricorrere - l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 16 giugno 2025, relativa a B.________, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, unitamente ai documenti raccolti e meglio, per quanto di interesse per la società in parola, la documentazione giuridica di base e gli estratti conto della relazione bancaria n. (...) (allegato 3).

C.

C.a Avverso la predetta decisione il 21 gennaio 2026, A.________ (di seguito: ricorrente), per il tramite dei propri patrocinatori, avv. Simon Vorburger e avv. Chiara Oberle, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e, in via principale, il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa all'autorità richiedente per quanto concerne le informazioni e la documentazione che la riguardano; in via subordinata, la rimozione dalla documentazione destinata alla trasmissione della copia dei documenti di identità di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________, la distruzione immediata di tali copie da parte dell'AFC e la modifica delle informazioni contenute alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata conformemente all'allegato C; in via ulteriormente subordinata, l'oscuramento delle informazioni contenute nei documenti destinati alla trasmissione in modo da renderli irriconoscibili conformemente all'allegato B nonché la modifica delle informazioni contenute alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata conformemente all'allegato C; in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti all'AFC per emanazione di una nuova decisione finale; con protesta di tasse, spese e ripetibili.

C.b Con risposta del 10 marzo 2026, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 21 gennaio 2026, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente.

C.c Con replica del 9 aprile 2026, duplica del 5 maggio 2026 e triplica del 19 maggio 2026, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle di controparte.

C.d Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione - in casu la CDI CH-IT - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.

1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 16 giugno 2025, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).

1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 e 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).

1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 19 dicembre 2025 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 16 giugno 2025, inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti di B.________, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente.

A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1-3.6 del presente giudizio).

3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo - in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo - si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Tale è il caso della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto, presentata il 20 ottobre 2020 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2019.

3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1).

Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii).

3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1, A-539/2021, A-546/2021, A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5, A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).

3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii).

3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6, A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).

3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii, 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).

4.

4.1 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 16 giugno 2025 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio).

4.2 Seppur non espressamente, la ricorrente parrebbe censurare tali aspetti, laddove ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito della domanda di assistenza, non avendo - a suo dire - l'autorità richiedente italiana motivato con sufficiente chiarezza il collegamento che la lega a B.________ e lo scopo per cui delle informazioni che la riguardano vengono richieste nel quadro di un'indagine fiscale relativa a quest'ultimo.

4.3 Riguardo alla pretesa violazione dell'obbligo di sostanziare la domanda di assistenza in punto alla verosimile rilevanza, occorre rammentare - anticipando quanto si avrà modo di approfondire nei considerandi che seguono - che non si può esigere che l'autorità estera si diffonda in modo minuzioso riguardo alla fattispecie nella domanda di assistenza, né si può pretendere che essa conosca ogni dettaglio della relazione fra la persona interessata e i detentori delle informazioni o dei beni di cui chiede informazioni allo Stato svizzero. Lo scopo dell'assistenza amministrativa è per l'appunto quello di dare allo Stato richiedente, tramite informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto, la possibilità di chiarire punti rimasti oscuri e verificare le informazioni già in suo possesso (cfr. sentenza del TAF A-6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.2.3). Porre delle esigenze troppo restrittive riguardo all'esposizione della fattispecie nella domanda di assistenza, risulterebbe essere un esercizio di formalismo eccessivo, contrario allo scopo dell'assistenza fiscale internazionale e alla prassi giurisprudenziale in materia (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.2), che renderebbe oltremodo gravosa per lo Stato richiedente la ricerca di informazioni riguardo all'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei propri contribuenti. Per il resto, questo Tribunale rileva che si tratta, di fatto, di una domanda di assistenza amministrativa circoscritta a uno specifico soggetto interessato dall'indagine fiscale italiana, ossia B.________. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia, mediante la raccolta di informazioni riguardanti delle relazioni bancarie presso un istituto bancario svizzero riconducibili o comunque connesse al suddetto contribuente italiano.

4.4 Ne consegue che è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto soddisfatte le esigenze formali ed è entrata nel merito della domanda di assistenza amministrativa.

5. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se, dal punto di vista materiale, l'autorità inferiore poteva dare seguito alla predetta domanda di assistenza, così come stabilito nella decisione finale del 19 dicembre 2025, alla luce delle censure sollevate nel gravame e nei memoriali di replica e triplica.

5.1

5.1.1 In una prima serie di censure che vengono qui raggruppate, la ricorrente contesta all'AFC di aver limitato eccessivamente (eccesso negativo) il proprio potere di apprezzamento nell'ambito del controllo di plausibilità che le compete, limitandosi a un esame generico e non considerando le argomentazioni da lei presentate. Così facendo essa ha omesso di verificare in modo concreto se le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità richiedente italiana siano effettivamente attinenti ai fatti descritti nella domanda di assistenza e se possano essere utilizzati nel procedimento estero. La ricorrente si duole sostanzialmente dell'assenza di rilevanza verosimile delle informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa del 16 giugno 2025, ritenendo che quest'ultima sia assimilabile ad una ricerca indiscriminata di prove. Rilevando che, in base della prassi consolidata dell'autorità fiscale italiana «B.________ non è soggetto in Italia ad alcun obbligo di informazione o fiscale in relazione ai beni di un trust discrezionale e irrevocabile di cui è il settlor», la ricorrente ritiene che le informazioni che la riguardano non abbiano alcuna pertinenza per la valutazione della situazione fiscale del suddetto contribuente. Tantopiù che l'autorità richiedente italiana, al momento del deposito della domanda di assistenza era a conoscenza dei rapporti intercorrenti fra quest'ultimo e la ricorrente. Il tentativo di ottenere comunque informazioni relative alla ricorrente configura pertanto, a mente di quest'ultima, una «fishing expedition».

5.1.2

5.1.2.1 Al riguardo, questo Tribunale rinvia innanzitutto a quanto già esposto in merito al principio dell'affidamento, ricordando che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio) e che di norma non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest'ultimo. Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in discussione le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che non sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Non ci si attende dall'autorità richiedente che produca i mezzi di prova a sostegno della propria domanda, essendo unicamente tenuta a rendere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate informazioni. Per quanto le autorità dello Stato richiedente siano tenute a esporre i fatti rilevanti, non ci si può aspettare che lo facciano in modo completo e del tutto coerente già nella richiesta di assistenza amministrativa. Ciò non sarebbe compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché le informazioni e i documenti che si trovano nello Stato richiesto servono proprio a chiarire punti che finora sono rimasti oscuri (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.1, 136 IV 4 consid. 4.1 pag. 8, 117 Ib 64 consid. 5c). Ne discende che, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7 LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche, né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2, A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii, A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6, A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii).

5.1.2.2 Nell'evenienza concreta, alla luce di quanto esposto sopra, questo Tribunale ritiene che la buona fede dell'autorità richiedente dev'essere presunta: agli atti non vi sono, infatti, elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda in esame adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 4 del presente giudizio). L'autorità richiedente italiana ha spiegato di aver ottenuto dalla Svizzera, nel quadro dello scambio automatico d'informazioni, la comunicazione di una serie di relazioni bancarie collegate a B.________, di cui quest'ultimo non aveva fatto alcuna menzione nel quadro RW (ossia quella sezione della dichiarazione dei redditi in cui i contribuenti italiani devono indicare le loro attività e investimenti detenuti all'estero). Fra tali relazioni bancarie risulta esservi anche quella riconducibile alla ricorrente, società controllata dal «F.________», in relazione al quale B.________ riveste la qualità di settlor. La ricorrente ritiene carente la motivazione addotta dall'autorità richiedente italiana, nonché errata fattualmente e giuridicamente l'affermazione secondo cui i conti a lei riconducibili sono «detenuti dal contribuente in qualità di settlor», non avendo di principio il settlor alcun potere sui beni facenti parte del trust, né essendo dimostrato nessun coinvolgimento attivo di B.________ nel «F.________». Ora, tale affermazione va in primo luogo ricondotta nel quadro delle informazioni, ancora frammentarie e incomplete, apprese dall'autorità richiedente italiana nell'ambito dell'indagine fiscale in corso in Italia e per quanto dato sapere a questo Tribunale potrebbe trattarsi di un'imprecisione lessicale nella redazione della domanda. Del resto, già si è detto che se l'autorità richiesta ponesse delle esigenze troppo restrittive riguardo all'esposizione della fattispecie nella domanda di assistenza, incorrerebbe in un formalismo eccessivo non conforme alla prassi in materia di assistenza fiscale internazionale (cfr. consid. 4.3 supra). In secondo luogo, il potere effettivo che B.________ può esercitare su tali conti è una questione che, se del caso, andrà esaminata nel merito della vertenza, dinnanzi alle opportune sedi italiane, dovendosi l'autorità richiesta, così come questo Tribunale, limitare ad un esame di plausibilità (cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio). In tale contesto giova altresì rilevare che l'assistenza amministrativa, giusta l'art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all'autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Se l'AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall'art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3).

In definitiva, pur con eventuali imprecisioni nel lessico utilizzato, la fattispecie e lo scopo esposti nelle domande di assistenza, risultano chiari, lineari e coerenti e la domanda di assistenza italiana sufficientemente motivata. Così stando le cose e per le ragioni che verranno ulteriormente esposte qui di seguito, l'AFC non aveva motivo di respingere la domanda, né di esigere ulteriori delucidazioni dall'autorità richiedente italiana riguardo alla fattispecie illustrata, né di domandare che essa producesse le prove a dimostrazione della fondatezza delle proprie asserzioni.

5.1.3

5.1.3.1 Come già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii).

Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A-5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii, A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).

5.1.3.2 Con la domanda del 16 giugno 2025 l'autorità richiedente italiana ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta d'informazioni. In particolare, essa ha illustrato le ragioni che la inducono a credere che fra il 2020 e il 2023 B.________ non abbia adempiuto in modo completo ai propri obblighi dichiarativi in relazione all'imposta sui redditi e sulla sostanza delle persone fisiche. Essa ha spiegato di aver scoperto, grazie allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, di cui si è già accennato sopra, dell'esistenza di relazioni bancarie collegate al ricorrente e non indicate nei quadri RW. Relazioni bancarie a cui sono riconducibili delle transazioni volte all'acquisto di quote societarie di un'azienda italiana da parte di B.________. Essa ha altresì riferito di aver appreso nel quadro dell'indagine fiscale interna, dell'esistenza di tre trust esteri, fra cui il «F.________» che controlla la ricorrente, in relazione al quale B.________ riveste la qualità di settlor, ma di cui non disporrebbe - a suo dire - di alcun documento attestante la consistenza patrimoniale. L'autorità richiedente italiana ha quindi spiegato di non poter completare la propria indagine all'interno della propria giurisdizione, avendo esaurito le proprie possibilità investigative; ragione per cui ritiene opportuno ottenere tali informazioni attraverso l'assistenza amministrativa. Ora, il fatto che degli elementi a disposizione dell'autorità richiedente italiana permettano di mettere in relazione il nominativo di B.________ con quello della ricorrente e del «F.________» (si cfr. anche gli allegati all'atto n. 1 dell'inc. AFC) e della relazione bancaria da lei detenuta presso C.________ in Svizzera, di cui il fisco italiano non sapeva nulla, è senz'altro un indizio sufficiente per giustificare dei sospetti riguardo al possibile mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte della persona interessata. Le richieste relative al conto bancario in Svizzera, ossia la contrattualistica di apertura e di chiusura, le persone aventi diritto sullo stesso e gli estratti conto, mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tale relazione bancaria nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se alla persona interessata siano imputabili o meno violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. In definitiva, le informazioni richieste dall'autorità estera risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta della documentazione bancaria e degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto. Essendovi un nesso fra il «F.________», la società controllata qui ricorrente e il contribuente italiano oggetto d'indagine, la raccolta di informazioni riguardo alla relazione bancaria intestata a quest'ultima rientra senz'altro nello scopo perseguito dall'autorità richiedente italiana. A tal proposito, si osserva che il Tribunale federale ha stabilito che le informazioni relative a un trust irrevocabile e discrezionale rivestono un carattere verosimilmente rilevante (sentenze del TF 2C_918/2020, 2C_936/2020 entrambe del 28 dicembre 2021 consid. 4.4 e 4.5), cosicché la censura della ricorrente basata sulle caratteristiche del «F.________» e sul ruolo di B.________ nella sua costituzione, è in ogni caso infondata (cfr. sentenza del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 6.1.2). Infine, il solo fatto che le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana conducono a un trust, per cui i documenti la cui trasmissione è prospettata dall'AFC costituiscono in linea di principio informazioni relative a terzi, non osta alla loro trasmissione nell'ambito della presente procedura di assistenza amministrativa (art. 4 cpv. 3 LAAF; DTF 144 II 29 consid. 4 e 4.3; sentenze del TF 2C_918/2020 del 27 dicembre 2021 consid. 4.5.1, 2C_287/2019, 2C_288/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e 5.3).

5.1.3.3 Giova rammentare che nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa l'AFC è tenuta a procedere a un mero controllo di plausibilità senza valutare l'applicabilità del diritto italiano, di quello svizzero o di quello in base al quale è stato costituito il trust. È infatti sufficiente che quest'ultima verifichi l'esistenza di un nesso fra la fattispecie illustrata e le informazioni richieste, che quindi appaiano verosimilmente rilevanti ai fini dell'inchiesta fiscale condotta nello Stato richiedente. Come già detto sopra, e contrariamente all'opinione della ricorrente, la questione a sapere se, in qualità di settlor del «F.________», B.________ avesse possibilità di disporre del conto della A.________ o meno, andrà analizzata secondo il diritto interno italiano. Secondo la chiara giurisprudenza del Tribunale federale risulta infatti che l'analisi delle caratteristiche giuridiche di un trust e del trattamento fiscale del suo patrimonio e dei suoi redditi costituisce una questione di merito che rientra nel procedimento fiscale da condurre nello Stato richiedente; non spetta quindi all'AFC, né a questo Tribunale trattare tale questione nell'ambito del presente procedimento di assistenza amministrativa (cfr. sentenze del TF 2C_791/2021 del 6 luglio 2022 consid. 7.1.3, 2C_274/2016 del 7 aprile 2016 consid. 4.3; sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 6.1.2, A-1556/2021 del 4 luglio 2022 consid. 5.2.2, A-1742/2020 del 25 gennaio 2022 consid. 5.5). In caso contrario, lo Stato richiesto anticiperebbe il procedimento fiscale dello Stato richiedente, il che andrebbe ben oltre l'ambito dell'esame di plausibilità di sua competenza e non sarebbe compatibile con lo scopo del procedimento di assistenza amministrativa (sentenza del TF 2C_823/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 4.2 e i rif. citati). Non vi è pertanto motivo di approfondire ulteriormente tale questione.

5.1.3.4 In sintesi, alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Contrariamente all'opinione della ricorrente, il fatto che B.________ non abbia goduto della procura sulla relazione in parola nel corso del periodo oggetto dell'indagine italiana, non impedisce la trasmissione dell'intera documentazione raccolta dall'AFC, affinché l'autorità richiedente italiana possa, se del caso, verificare se costui potesse effettivamente disporre anche indirettamente dei valori patrimoniali ivi depositati. A mente di questo Tribunale vi sono quindi sufficienti elementi di contatto fra la ricorrente e la persona interessata dall'inchiesta italiana, che permettono di ritenere che la trasmissione delle informazioni che la riguardano, la cui rilevanza è fuor di dubbio, sia senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità (si cfr. quanto già indicato al consid. 5.1.3.2 supra).

Ne consegue che, così come formulata, la domanda del 16 giugno 2025 non costituisce una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).

5.2

5.2.1 Nel seguito del ricorso, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 4 cpv. 3 LAAF, ritenendo che la prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana di informazioni che la riguardano, per altro irrilevanti ai fini del procedimento a carico di B.________, violerebbe senza alcuna giustificazione il suo diritto alla riservatezza tutelata dall'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ad ogni buon conto, nella misura in cui alcune delle informazioni da trasmettere fossero ritenute rilevanti, essa ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto oscurare i dati relativi alle «persone non interessate», ossia coloro che non hanno alcun legame con i fatti descritti nella procedura di assistenza amministrativa, la cui cancellazione non avrebbe alcun influsso sull'efficacia della stessa. Fra i documenti di cui si prospetta la trasmissione figurano infatti dati personali relativi ai soggetti che hanno aperto il conto bancario della ricorrente o che su di esso godono di diritto di firma. A mente della ricorrente l'autorità richiedente italiana non avrebbe alcun interesse legittimo a raccogliere tali informazioni, non essendo strumentali agli scopi da essa perseguiti e non avendo quest'ultima dichiarato il sospetto di un abuso, nel senso dell'esistenza di una struttura fittizia o di una società prestanome. Al contrario, le persone identificate hanno invece un interesse degno di tutela affinché i loro dati personali e la loro funzione non vengano comunicati alle autorità fiscali straniere.

5.2.2

5.2.2.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo e altri dati personali - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (considd. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto al fine di ottemperare al principio della specialità nella sua dimensione personale (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. consid. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito).

5.2.2.2 Ciò detto, si rileva inoltre che, sebbene la situazione economica di una persona faccia parte della sua sfera privata, che è parte del diritto fondamentale alla protezione della sfera privata secondo l'art. 13 Cost. e l'art. 8 CEDU, tale diritto non è tuttavia assoluto. Un'ingerenza, come ad esempio la trasmissione dei dati bancari all'autorità fiscale estera, è possibile alle condizioni dell'art. 36 Cost. e dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, ossia che una base legale o un trattato internazionale lo prevedano, che esista un interesse pubblico alla consegna di tali informazioni e che la misura in questione sia conforme al principio di proporzionalità (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.1 e i riferimenti citati).

5.2.3 Nell'evenienza concreta è innegabile che la ricorrente - al pari di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________, figuranti quali aventi diritto di firma e procuratori sul conto oggetto di trasmissione - siano terze parti non coinvolte nella procedura di accertamento fiscale italiana condotta nei confronti di B.________. Ciò detto, è opportuno rilevare che nella domanda del 16 giugno 2025 l'autorità richiedente italiana ha espressamente chiesto di fornire informazioni riguardo all'identità, all'indirizzo e alla data di nascita del/dei titolare/i della relazione bancaria n. (...)-000 (e il rispettivo IBAN (...)), nonché «dell'/degli aventi diritto economico e/o del/dei rappresentati/i autorizzato/i / dell'/degli avente/i diritto di firma». Non essendovi elementi che permettano di mettere in dubbio la buona fede dell'autorità richiedente (cfr. consid. 5.1.2.2 supra), occorre concordare con l'AFC nel ritenere che le suddette informazioni, poiché richieste, rivestano una certa pertinenza per l'autorità richiedente italiana. D'altro canto, come già si è avuto modo di accertare nel presente giudizio, le informazioni che l'autorità inferiore prospetta di trasmettere all'autorità richiedente italiana adempiono il requisito della rilevanza verosimile e, contrariamente all'opinione della ricorrente, pure quello della proporzionalità (cfr. considd. 5.1.3.2-5.1.3.4 supra). Si tratta di informazioni tutt'altro che irrilevanti, ma che, anzi, risultano essenziali per lo Stato richiedente italiano al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza per il tramite dello scambio automatico d'informazioni e che hanno collegato B.________ con il suddetto conto (si cfr. a tal proposito anche lo scritto della C.________ del 7 novembre 2025 [atto n. 16 dell'inc. AFC]). Informazioni che per altro collimano con quelle che l'autorità richiedente italiana aveva raccolto direttamente dallo stesso contribuente, che aveva confermato di essere settlor di tre trust esteri, fra cui quello che controlla la ricorrente. È pertanto oltremodo plausibile che fra B.________ e la ricorrente vi sia una connessione, che l'autorità richiedente ha messo in evidenza, ma su cui non è ancora stata in grado di fare piena chiarezza nel quadro della propria procedura fiscale interna. Di conseguenza la ricorrente non può pretendere che le informazioni che la riguardano non siano trasmesse o siano oscurate, poiché tali indicazioni permettono di far luce sulla fattispecie oggetto di indagine fiscale. Spetterà poi alle autorità competenti italiani valutare, dal profilo sostanziale, quale valore tali documenti abbiano e se, come pretende la ricorrente, quest'ultima fosse l'unica avente diritto economico - ad esclusione di B.________ - sui conti presso C.________. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati che riguardano la ricorrente, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti.

5.2.4 Nella misura in cui sono adempiute le condizioni che giustificano un'ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione della sfera privata - esistendo una valida base legale (cfr. DTF 148 II 349 consid. 5.3.6), un interesse pubblico e non potendosi considerare, la trasmissione dei dati bancari, una misura sproporzionata - questo Tribunale ritiene, coerentemente con la propria giurisprudenza costante, che la protezione prevista dall'art. 8 CEDU non possa ostacolare la concessione dell'assistenza amministrativa (cfr. a questo proposito in particolare le sentenze del TAF A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 8.2, A-2961/2020 del 7 luglio 2021 consid. 11.1, A-5597/2016 del 28 febbraio 2018 consid. 5.5.5). Tantopiù che la ricorrente non ha esposto alcun argomento di valida consistenza suscettibile di mettere in dubbio tale conclusione. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CrEDU) non considera le coordinate bancarie, rilevanti per l'assistenza amministrativa, come dati intimi o strettamente legati all'identità che richiedono una maggiore protezione. A tal proposito, in un procedimento riguardante la Svizzera, la CrEDU ha affermato che essendo in questione soltanto i dati bancari dell'interessato, ossia informazioni di natura puramente finanziaria, non si trattava quindi di dati intimi o strettamente legati alla sua identità tali da meritare una maggiore protezione (sentenza della CEDU G.S.B. contro la Svizzera del 22 dicembre 2015 [n. 28601/11] § 93).

5.2.5 Vale la pena di rammentare che in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono di principio irricevibili (cfr. DTF 139 II 404 consid. 11, 137 IV 134 consid. 5.2.2, 123 II 153 consid. 2b; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]). L'art. 19 cpv. 2 LAAF prevede che siano legittimati a ricorrere la persona interessata e le altre persone che soddisfano le condizioni previste dall'art. 48 PA. L'art. 48 cpv. 1 PA richiede in particolare, analogamente all'art. 89 cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (LTF, RS 173.110), che la persona sia particolarmente lesa dalla decisione impugnata e che abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA). La legittimazione ad agire è quindi esclusa se il ricorrente fa valere non un proprio interesse, ma quello di terzi (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 138 II 162 consid. 2.1.2).

Nel caso in esame, si pone quindi la questione della ricevibilità delle conclusioni presentate dalla ricorrente, laddove sono volte a tutelare gli interessi di terzi, ovvero di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________. Detto questo, tale questione può rimanere aperta nella misura in cui - come si ha avuto modo di esporre qui sopra - le informazioni in questione sono verosimilmente rilevanti e non devono pertanto essere escluse da quelle destinate ad essere trasmesse allo Stato richiedente. Giustificandosi in tali circostanze una limitazione del diritto garantito dall'art. 8 CEDU, non sarebbe pertanto comunque possibile dare seguito alla richiesta della ricorrente tendente alla cancellazione delle informazioni riguardanti G.________, H.________, I.________ e J.________.

5.2.6 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità di cui all'art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, così come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata. Sulla base del suddetto principio, A.________, al pari di G.________, di H.________, di I.________ e di J.________, in quanto persone terze non coinvolte nella procedura a carico di B.________, potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). A tal proposito, si rileva che alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, viene unicamente indicato che l'AFC renderà attenta l'autorità richiedente «sulle restrizioni di utilizzo e di confidenzialità previste dalla Convenzione». A fronte delle incertezze di cui si è già detto riguardo alla portata del principio della specialità (cfr. consid. 3.5 supra), tale indicazione non appare sufficiente e non è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, non contenendo alcuna precisazione riguardo alla dimensione personale di tale principio (cfr. sentenza del TAF A-3588/2023 del 27 giugno 2025 consid. 10.3). L'autorità inferiore è pertanto invitata a riformulare la prima frase della cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 3 luglio 2025, segnalando all'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse nel quadro della presente domanda di assistenza amministrativa potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________, all'esclusione di tutte le altre persone.

5.3 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 16 giugno 2025, adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame.

5.4 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 21 gennaio 2026 deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

6.

6.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dalla ricorrente.

6.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

7. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni.

Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 19 dicembre 2025 è riformulata nel senso che, l'autorità inferiore preciserà allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________.

3. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dalla ricorrente.

4. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Emilia Antonioni Luftensteiner

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)