Studio pianificatorio del collegamento stradale A2-A13 (studio di fattibilità di cinque varianti) | Diritto fondamentale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa 2C_535/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione ai patrocinatori, rispettivamente al rappresentante delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 29 settembre 2009 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Müller Ieronimo Perroud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 29.09.2009 2C 535/2009 (2C_535/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 29.09.2009 2C 535/2009 (2C_535/2009) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 29.09.2009 2C 535/2009 (2C_535/2009)
Studio pianificatorio del collegamento stradale A2-A13 (studio di fattibilità di cinque varianti) | Diritto fondamentale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_535/2009 Decreto del 29 settembre 2009 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Müller, presidente, cancelliera Ieronimo Perroud. Parti Consorzio A.________, composto da: B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, e patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, ricorrente, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della mobilità, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona, Consorzio G.________, composto da: H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, 6900 Massagno, e patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Oggetto Studio pianificatorio del collegamento stradale A2-A13 (studio di fattibilità di cinque varianti), ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 18 giugno 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Visto: la lettera del 25 settembre 2009 con cui il ricorrente dichiara di ritirare i suoi ricorsi; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili al Consorzio G.________, il quale non ha formulato osservazioni sull'istanza provvisionale (art. 68 cpv. 1 LTF), né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); che, visto quanto precede, il termine con scadenza al 12 ottobre 2009 fissato alle autorità e alla controparte per presentare un eventuale risposta nel merito è annullato, motivo per cui la richiesta di trasmissione degli atti formulata il 25 settembre 2009 dal Consorzio G.________ è divenuta priva d'oggetto; per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa 2C_535/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro dei ricorsi. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori, rispettivamente al rappresentante delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 29 settembre 2009 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Müller Ieronimo Perroud