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2C 250/2011

Bundesgericht · 2011-05-09 · Italiano CH
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Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa 2C_250/2011 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). Losanna, 9 maggio 2011 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Zünd Ieronimo Perroud

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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 09.05.2011 2C 250/2011 (2C_250/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.05.2011 2C 250/2011 (2C_250/2011) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.05.2011 2C 250/2011 (2C_250/2011)

Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_250/2011 Decreto del 9 maggio 2011 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Zünd, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Marco Garbani, ricorrente, contro Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS, ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2011dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: la lettera del 3 maggio 2011 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico esperito il 16 marzo 2011; considerando: che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato; che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa 2C_250/2011 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). Losanna, 9 maggio 2011 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Zünd Ieronimo Perroud