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1P.730/1999

Bundesgericht · 2000-06-09 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Il 26 ottobre 1998 Peter Rüedi, consigliere

comunale a Minusio, ha presentato un'interpellanza con la

quale proponeva puntuali modificazioni delle norme di at-

tuazione del piano regolatore comunale (NAPR). Più precisa-

mente, proponeva che all'art. 27.4 NAPR il titolo "deroghe"

fosse sostituito dal titolo "agevolazioni e abbuoni" e che

l'art. 20 NAPR fosse completato con un capoverso secondo,

del seguente tenore: "Gli attici e le mansarde non sono

computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro mas-

simo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica

di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%": questo

disposto, che già esisteva come terzo capoverso dell'art.

21 NAPR ("corpi tecnici"), veniva in realtà semplicemente

spostato all'articolo precedente ("Altezze"), ritenuto

dall'interpellante quale sede più adatta. Il 30 novembre

1998 Rüedi ha trasformato l'interpellanza in mozione.

La mozione è stata esaminata, in applicazione della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), da una

commissione del Consiglio comunale e dal Municipio. Il Con-

siglio comunale l'ha quindi discussa nella seduta del 17

maggio 1999, dove ha allora raccolto diciotto voti favore-

voli, di fronte a otto voti contrari e a sette astensioni.

Considerato che non era stata raggiunta la maggioranza as-

soluta dei quaranta membri del Consiglio comunale, prevista

per l'accettazione delle modificazioni di piano regolatore,

la mozione è stata dichiarata respinta.

B.-

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, da-

vanti al quale Peter Rüedi si era aggravato, ne ha respinto

il ricorso, rilevando in sostanza che la modificazione

litigiosa, proposta attraverso una mozione elaborata, ri-

guardava le norme di attuazione del piano regolatore e che

la maggioranza richiesta non era stata raggiunta.

Con sentenza del 18 ottobre 1999 il Tribunale can-

tonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ri-

corso di Rüedi per gli stessi motivi su cui si fondava la

decisione governativa.

C.-

Peter Rüedi impugna la sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico

al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Rilevato che

la sua non era una mozione elaborata, il ricorrente ha con-

siderato arbitraria l'interpretazione datale dalla Corte

cantonale. Pertanto, le modificazioni delle NAPR proposte

con la mozione sarebbero state intese solo a concretizzare

lo scopo della normativa attraverso articoli non contrad-

dittori, comprensibili e completi.

D.-

Il Municipio di Minusio propone di respingere

il ricorso, in quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato

propone di confermare la sentenza impugnata, mentre il Tri-

bunale amministrativo dichiara di riconfermare tesi, alle-

gazioni e conclusioni contenute nel suo giudizio.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti ( DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

2.-

Il ricorrente, che si è visto respingere una

mozione da lui presentata nella qualità di consigliere

comunale di Minusio, contesta, siccome arbitraria, la sen-

tenza della Corte cantonale. Essa, come già il Legislativo

comunale e il Governo, ha considerato non raggiunto il quo-

rum per ammettere le modificazioni delle norme di piano re-

golatore proposte con la mozione stessa.

Secondo l' art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta

ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei

loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano per-

sonalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.

La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non

conferisce una posizione personale giuridicamente protetta

ai sensi dell' art. 88 OG , in gioco essendo la tutela di

compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pub-

blici o politici non potendo costituire oggetto di un ri-

corso di diritto pubblico secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a

OG , previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123

I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; sentenza inedita

del 24 agosto 1999 in re S., consid. 1a). Ora, il ricorren-

te, con il presente gravame, contesta l'interpretazione da-

ta dalla Corte cantonale alla sua mozione e quindi la con-

clusione del non raggiungimento del quorum previsto: le sue

critiche riguardano manifestamente il funzionamento di un

organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pub-

blici e sono quindi irricevibili secondo la giurisprudenza

citata (vedi anche

Walter Kälin , Das Verfahren der staats-

rechtlichen Beschwerde, 2aed., Berna 1994, pag. 151, 230

seg.).

Il ricorrente non fonda d'altra parte il gravame

sull' art. 85 lett. a OG , riguardante il diritto di voto dei

cittadini. Comunque una violazione di siffatto diritto, nel

senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso

avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare,

ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso

per violazione del diritto di voto non è dato contro le

elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svol-

gono in seno a un organo rappresentativo, come può essere

un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia

174 consid. 2; vedi pure la sentenza del Tribunale federale

del 20 giugno 1997 in re M., consid. 3, pubblicata in RDAT

II-1997, n. 18;

Kälin , op. cit., pag. 151).

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico in

esame è inammissibile.

3.-

Esso sarebbe, e le seguenti considerazioni so-

no abbondanziali, in ogni caso infondato. Innanzitutto, era

tutt'altro che arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF

DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa,

pag. 4) l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla

mozione litigiosa, nel senso di considerarla "elaborata":

il suo autore proponeva due precise e pienamente formulate

modificazioni delle norme di attuazione del piano regolato-

re, che non abbisognavano di ulteriore elaborazione. Sulla

mozione stessa si sono espressi una commissione del Consi-

glio comunale con rapporto del 16 marzo 1999 e il Municipio

con osservazioni del 20 aprile 1999: la procedura fissata

dall'art. 67 LOC è stata rispettata. Considerata la natura

della mozione, il Legislativo comunale poteva esaminarla in

una sola tornata, e deciderla con un unico atto (

Eros Rat -

ti , Il Comune, vol. I, 2aed., pag. 543).

Le modificazioni che costituivano lo scopo e il

contenuto stesso dalla mozione riguardavano manifestamente

il piano regolatore, e andavano peraltro oltre la correzio-

ne di semplici errori redazionali. Secondo i combinati di-

sposti degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC era ne-

cessario, per accettarle, la maggioranza assoluta dei mem-

bri del Consiglio comunale. Poiché questo comprende, a

Minusio, quaranta membri, e per le suesposte modificazioni

votarono solo diciotto membri, il quorum legale non è stato

raggiunto, sicché senza arbitrio la Corte cantonale, fon-

dandosi su un'applicazione addirittura corretta delle nor-

me, ha respinto il ricorso.

4.-

Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è

inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156

cpv. 1 OG ).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 NAPR ("corpi tecnici"), veniva in realtà semplicemente

spostato all'articolo precedente ("Altezze"), ritenuto

dall'interpellante quale sede più adatta. Il 30 novembre

1998 Rüedi ha trasformato l'interpellanza in mozione.

La mozione è stata esaminata, in applicazione della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), da una

commissione del Consiglio comunale e dal Municipio. Il Con-

siglio comunale l'ha quindi discussa nella seduta del 17

maggio 1999, dove ha allora raccolto diciotto voti favore-

voli, di fronte a otto voti contrari e a sette astensioni.

Considerato che non era stata raggiunta la maggioranza as-

soluta dei quaranta membri del Consiglio comunale, prevista

per l'accettazione delle modificazioni di piano regolatore,

la mozione è stata dichiarata respinta.

B.-

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, da-

vanti al quale Peter Rüedi si era aggravato, ne ha respinto

il ricorso, rilevando in sostanza che la modificazione

litigiosa, proposta attraverso una mozione elaborata, ri-

guardava le norme di attuazione del piano regolatore e che

la maggioranza richiesta non era stata raggiunta.

Con sentenza del 18 ottobre 1999 il Tribunale can-

tonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ri-

corso di Rüedi per gli stessi motivi su cui si fondava la

decisione governativa.

C.-

Peter Rüedi impugna la sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico

al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Rilevato che

la sua non era una mozione elaborata, il ricorrente ha con-

siderato arbitraria l'interpretazione datale dalla Corte

cantonale. Pertanto, le modificazioni delle NAPR proposte

con la mozione sarebbero state intese solo a concretizzare

lo scopo della normativa attraverso articoli non contrad-

dittori, comprensibili e completi.

D.-

Il Municipio di Minusio propone di respingere

il ricorso, in quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato

propone di confermare la sentenza impugnata, mentre il Tri-

bunale amministrativo dichiara di riconfermare tesi, alle-

gazioni e conclusioni contenute nel suo giudizio.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti ( DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

2.-

Il ricorrente, che si è visto respingere una

mozione da lui presentata nella qualità di consigliere

comunale di Minusio, contesta, siccome arbitraria, la sen-

tenza della Corte cantonale. Essa, come già il Legislativo

comunale e il Governo, ha considerato non raggiunto il quo-

rum per ammettere le modificazioni delle norme di piano re-

golatore proposte con la mozione stessa.

Secondo l' art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta

ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei

loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano per-

sonalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.

La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non

conferisce una posizione personale giuridicamente protetta

ai sensi dell' art. 88 OG , in gioco essendo la tutela di

compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pub-

blici o politici non potendo costituire oggetto di un ri-

corso di diritto pubblico secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a

OG , previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123

I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; sentenza inedita

del 24 agosto 1999 in re S., consid. 1a). Ora, il ricorren-

te, con il presente gravame, contesta l'interpretazione da-

ta dalla Corte cantonale alla sua mozione e quindi la con-

clusione del non raggiungimento del quorum previsto: le sue

critiche riguardano manifestamente il funzionamento di un

organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pub-

blici e sono quindi irricevibili secondo la giurisprudenza

citata (vedi anche

Walter Kälin , Das Verfahren der staats-

rechtlichen Beschwerde, 2aed., Berna 1994, pag. 151, 230

seg.).

Il ricorrente non fonda d'altra parte il gravame

sull' art. 85 lett. a OG , riguardante il diritto di voto dei

cittadini. Comunque una violazione di siffatto diritto, nel

senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso

avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare,

ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso

per violazione del diritto di voto non è dato contro le

elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svol-

gono in seno a un organo rappresentativo, come può essere

un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia

174 consid. 2; vedi pure la sentenza del Tribunale federale

del 20 giugno 1997 in re M., consid. 3, pubblicata in RDAT

II-1997, n. 18;

Kälin , op. cit., pag. 151).

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico in

esame è inammissibile.

3.-

Esso sarebbe, e le seguenti considerazioni so-

no abbondanziali, in ogni caso infondato. Innanzitutto, era

tutt'altro che arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF

DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa,

pag. 4) l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla

mozione litigiosa, nel senso di considerarla "elaborata":

il suo autore proponeva due precise e pienamente formulate

modificazioni delle norme di attuazione del piano regolato-

re, che non abbisognavano di ulteriore elaborazione. Sulla

mozione stessa si sono espressi una commissione del Consi-

glio comunale con rapporto del 16 marzo 1999 e il Municipio

con osservazioni del 20 aprile 1999: la procedura fissata

dall'art. 67 LOC è stata rispettata. Considerata la natura

della mozione, il Legislativo comunale poteva esaminarla in

una sola tornata, e deciderla con un unico atto (

Eros Rat -

ti , Il Comune, vol. I, 2aed., pag. 543).

Le modificazioni che costituivano lo scopo e il

contenuto stesso dalla mozione riguardavano manifestamente

il piano regolatore, e andavano peraltro oltre la correzio-

ne di semplici errori redazionali. Secondo i combinati di-

sposti degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC era ne-

cessario, per accettarle, la maggioranza assoluta dei mem-

bri del Consiglio comunale. Poiché questo comprende, a

Minusio, quaranta membri, e per le suesposte modificazioni

votarono solo diciotto membri, il quorum legale non è stato

raggiunto, sicché senza arbitrio la Corte cantonale, fon-

dandosi su un'applicazione addirittura corretta delle nor-

me, ha respinto il ricorso.

4.-

Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è

inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156

cpv. 1 OG ).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al Consiglio comunale di Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 9 giugno 2000 VIZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 3]

1P.730/1999

I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O

*****************************************************

9 giugno 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-

sidente della Corte, Nay e Catenazzi.

Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 novembre 1999

presentato da

Peter R ü e d i , Minusio, contro la decisio-

ne emessa il 18 ottobre 1999 dal

Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al

Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al

Municipio di Mi -

nusio in merito alla reiezione di una mozione tendente alla

modifica del piano regolatore;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

Il 26 ottobre 1998 Peter Rüedi, consigliere

comunale a Minusio, ha presentato un'interpellanza con la

quale proponeva puntuali modificazioni delle norme di at-

tuazione del piano regolatore comunale (NAPR). Più precisa-

mente, proponeva che all'art. 27.4 NAPR il titolo "deroghe"

fosse sostituito dal titolo "agevolazioni e abbuoni" e che

l'art. 20 NAPR fosse completato con un capoverso secondo,

del seguente tenore: "Gli attici e le mansarde non sono

computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro mas-

simo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica

di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%": questo

disposto, che già esisteva come terzo capoverso dell'art.

21 NAPR ("corpi tecnici"), veniva in realtà semplicemente

spostato all'articolo precedente ("Altezze"), ritenuto

dall'interpellante quale sede più adatta. Il 30 novembre

1998 Rüedi ha trasformato l'interpellanza in mozione.

La mozione è stata esaminata, in applicazione della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), da una

commissione del Consiglio comunale e dal Municipio. Il Con-

siglio comunale l'ha quindi discussa nella seduta del 17

maggio 1999, dove ha allora raccolto diciotto voti favore-

voli, di fronte a otto voti contrari e a sette astensioni.

Considerato che non era stata raggiunta la maggioranza as-

soluta dei quaranta membri del Consiglio comunale, prevista

per l'accettazione delle modificazioni di piano regolatore,

la mozione è stata dichiarata respinta.

B.-

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, da-

vanti al quale Peter Rüedi si era aggravato, ne ha respinto

il ricorso, rilevando in sostanza che la modificazione

litigiosa, proposta attraverso una mozione elaborata, ri-

guardava le norme di attuazione del piano regolatore e che

la maggioranza richiesta non era stata raggiunta.

Con sentenza del 18 ottobre 1999 il Tribunale can-

tonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ri-

corso di Rüedi per gli stessi motivi su cui si fondava la

decisione governativa.

C.-

Peter Rüedi impugna la sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico

al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Rilevato che

la sua non era una mozione elaborata, il ricorrente ha con-

siderato arbitraria l'interpretazione datale dalla Corte

cantonale. Pertanto, le modificazioni delle NAPR proposte

con la mozione sarebbero state intese solo a concretizzare

lo scopo della normativa attraverso articoli non contrad-

dittori, comprensibili e completi.

D.-

Il Municipio di Minusio propone di respingere

il ricorso, in quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato

propone di confermare la sentenza impugnata, mentre il Tri-

bunale amministrativo dichiara di riconfermare tesi, alle-

gazioni e conclusioni contenute nel suo giudizio.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti ( DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

2.-

Il ricorrente, che si è visto respingere una

mozione da lui presentata nella qualità di consigliere

comunale di Minusio, contesta, siccome arbitraria, la sen-

tenza della Corte cantonale. Essa, come già il Legislativo

comunale e il Governo, ha considerato non raggiunto il quo-

rum per ammettere le modificazioni delle norme di piano re-

golatore proposte con la mozione stessa.

Secondo l' art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta

ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei

loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano per-

sonalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.

La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non

conferisce una posizione personale giuridicamente protetta

ai sensi dell' art. 88 OG , in gioco essendo la tutela di

compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pub-

blici o politici non potendo costituire oggetto di un ri-

corso di diritto pubblico secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a

OG , previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123

I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; sentenza inedita

del 24 agosto 1999 in re S., consid. 1a). Ora, il ricorren-

te, con il presente gravame, contesta l'interpretazione da-

ta dalla Corte cantonale alla sua mozione e quindi la con-

clusione del non raggiungimento del quorum previsto: le sue

critiche riguardano manifestamente il funzionamento di un

organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pub-

blici e sono quindi irricevibili secondo la giurisprudenza

citata (vedi anche

Walter Kälin , Das Verfahren der staats-

rechtlichen Beschwerde, 2aed., Berna 1994, pag. 151, 230

seg.).

Il ricorrente non fonda d'altra parte il gravame

sull' art. 85 lett. a OG , riguardante il diritto di voto dei

cittadini. Comunque una violazione di siffatto diritto, nel

senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso

avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare,

ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso

per violazione del diritto di voto non è dato contro le

elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svol-

gono in seno a un organo rappresentativo, come può essere

un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia

174 consid. 2; vedi pure la sentenza del Tribunale federale

del 20 giugno 1997 in re M., consid. 3, pubblicata in RDAT

II-1997, n. 18;

Kälin , op. cit., pag. 151).

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico in

esame è inammissibile.

3.-

Esso sarebbe, e le seguenti considerazioni so-

no abbondanziali, in ogni caso infondato. Innanzitutto, era

tutt'altro che arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF

DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa,

pag. 4) l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla

mozione litigiosa, nel senso di considerarla "elaborata":

il suo autore proponeva due precise e pienamente formulate

modificazioni delle norme di attuazione del piano regolato-

re, che non abbisognavano di ulteriore elaborazione. Sulla

mozione stessa si sono espressi una commissione del Consi-

glio comunale con rapporto del 16 marzo 1999 e il Municipio

con osservazioni del 20 aprile 1999: la procedura fissata

dall'art. 67 LOC è stata rispettata. Considerata la natura

della mozione, il Legislativo comunale poteva esaminarla in

una sola tornata, e deciderla con un unico atto (

Eros Rat -

ti , Il Comune, vol. I, 2aed., pag. 543).

Le modificazioni che costituivano lo scopo e il

contenuto stesso dalla mozione riguardavano manifestamente

il piano regolatore, e andavano peraltro oltre la correzio-

ne di semplici errori redazionali. Secondo i combinati di-

sposti degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC era ne-

cessario, per accettarle, la maggioranza assoluta dei mem-

bri del Consiglio comunale. Poiché questo comprende, a

Minusio, quaranta membri, e per le suesposte modificazioni

votarono solo diciotto membri, il quorum legale non è stato

raggiunto, sicché senza arbitrio la Corte cantonale, fon-

dandosi su un'applicazione addirittura corretta delle nor-

me, ha respinto il ricorso.

4.-

Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è

inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156

cpv. 1 OG ).

Per questi motivi

i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al

Consiglio comunale di Minusio, al Consiglio di Stato e al

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2000

VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,