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1F_10/2021

Domanda di revisione,

Bundesgericht · 2021-03-11 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'istanza di revisione è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese.

E. 3 Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 11 marzo 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. L'istanza di revisione è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese.
  3. Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. Losanna, 11 marzo 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_10/2021

Sentenza dell'11 marzo 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Jametti, Merz,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

controparte.

Oggetto

Domanda di revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021.

Considerando:

che con sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e B.________;

che avverso questa decisione A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio;

che il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279);

che, come spiegato al ricorrente nella criticata sentenza, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF ;

che, come a lui noto, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);

che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);

che, con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo;

che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da A.________ contro questa decisione;

che, invitato a esprimersi sull'istanza di revisione, con scritto del 4 marzo 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di non prelevare spese;

che l'istanza di revisione è quindi manifestamente inammissibile;

che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

che nell'ipotesi dell'inoltro di ulteriori istanze di revisione che dovessero rivestire un carattere querulomane e abusivo (art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza 4A_11/2021 del 5 febbraio 2021), il Tribunale federale potrebbe accollare all'istante le spese inutili da lui causate ( art. 66 cpv. 3 LTF );

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

L'istanza di revisione è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 11 marzo 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri