Licenza edilizia per la formazione di una pista d'accesso | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Cevio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 13 ottobre 2020 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Chaix Il Cancelliere: Crameri
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Cevio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 13 ottobre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 13.10.2020 1C 558/2020 (1C_558/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 13.10.2020 1C 558/2020 (1C_558/2020) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 13.10.2020 1C 558/2020 (1C_558/2020)
Licenza edilizia per la formazione di una pista d'accesso | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_558/2020 Sentenza del 13 ottobre 2020 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Chaix, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Patriziato di Cevio e Linescio, patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, opponente, Municipio di Cevio, 6675 Cevio, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, U fficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. Oggetto Licenza edilizia per la formazione di una pista d'accesso, ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2018.348, 52.2018.349, 52.2018.351, 52.2018.352). Considerando: che con decisione del 4 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 6 luglio 2017 con la quale il Municipio di Cevio ha rilasciato al Patriziato di Cevio e Linescio la licenza edilizia per la realizzazione di una pista d'accesso a una cava già esistente per l'estrazione di granito; che, adito dall'interessato, con giudizio del 7 settembre 2020 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso; che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla unitamente a quella governativa e municipale; che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); che la conclusione di annullare la decisione governativa e quella municipale è inammissibile, visto che non si tratta di decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF); che il ricorrente si limita a rinviare, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286), ai suoi scritti prodotti nella sede cantonale e a richiamare asseriti mutamenti della situazione fattuale intervenuti nel frattempo, producendo due scritti dell'Ufficio forestale 7° Circondario del 28 settembre e del 5 ottobre 2020, posteriori all'emanazione della decisione impugnata e quindi di massima inammissibili, trattandosi di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova non previamente esaminati dalle autorità cantonali (art. 99 cpv. 1 LTF), accertamento dei fatti che peraltro non sarebbe censurato con la necessaria motivazione accresciuta (vedi DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23; 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286); che il ricorrente, criticando, peraltro in maniera del tutto generica, soltanto determinate conclusioni della decisione impugnata, non si confronta con i numerosi argomenti addotti dai giudici cantonali; che quando, come nella fattispecie, il contestato giudizio si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368); che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Cevio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 13 ottobre 2020 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Chaix Il Cancelliere: Crameri