Sachverhalt
A.
Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A.________, ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e altri reati, commessi a Roma in epoca successiva e prossima al 28 gennaio 2016. Il 2 aprile 2026, l'interessato è stato arrestato nel Cantone Ticino sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) del 27 marzo 2026. In occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 2026 dinanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di essere la persona ricercata dall'Italia, opponendosi all'estradizione in via semplificata.
B.
Con decisione del 24 giugno 2026, l'UFG ha concesso l'estradizione di A.________ "per i fatti di cui ai capi d'imputazione a) e b) della sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2024", rifiutandola invece "per i fatti di cui al capo d'imputazione c) " di detta sentenza. Avverso questa decisione, l'estradando è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), postulandone l'annullamento. In via subordinata, egli ha chiesto, tra l'altro, la sospensione della procedura di estradizione. Con sentenza del 3 settembre 2026, il TPF ha respinto la domanda di sospensione e il ricorso dell'interessato.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento della succitata sentenza e il rinvio della causa al TPF per nuovo giudizio nonché, in via subordinata, il suo parziale annullamento con il rinvio della causa, affinché la domanda di estradizione venga accettata "esclusivamente riguardo al capo di imputazione a) n. 2 della sentenza della Corte di Roma datata 24.05.2023". In via ancora più subordinata, chiede che venga "sospesa la procedura svizzera di esame della domanda di estradizione a) in attesa della domanda da parte dell'Autorità italiana di espiazione della condanna in Svizzera (art. 94 segg. AIMP); b) in attesa della decisione dell'Autorità italiana di ricalcolo della pena pronunciata dal Tribunale di Roma".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
E. 1.2 Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Questi motivi di ammissibilità non sono esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
E. 1.3 L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (art. 109 cpv. 1 LTF); la relativa decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
E. 2.1 Il ricorrente sostiene, a torto, che il caso particolarmente importante deriverebbe dalla violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero ed estero. Fa sostanzialmente valere che, in Italia, il suo ricorso in appello sarebbe stato dichiarato inammissibile, senza esame del merito, per la mancata produzione di uno specifico mandato a impugnare, richiesto dalla normativa italiana allora vigente. Quest'ultima, introdotta nel dicembre 2022 e soppressa nell'agosto 2024 (per i difensori di fiducia), sarebbe stata applicata durante una "fase normativa eccezionalmente breve" e avrebbe impedito di ottenere un riesame nel merito della condanna da parte del tribunale di secondo grado. Egli contesta quindi la conclusione del TPF, secondo cui l'accesso alla giustizia sarebbe stato garantito nella misura in cui egli ha potuto esperire le ordinarie vie di ricorso fino alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che la sentenza di quest'ultima autorità avrebbe riguardato unicamente l'inammissibilità dell'appello e non il merito della procedura penale. Rimprovera pertanto al TPF di non aver verificato "se egli avesse avuto accesso effettivo a un riesame della condanna", garanzia sancita dall'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU (RS 0.101.07). Sotto il profilo dell'art. 2 AIMP (RS 351.1), sostiene inoltre che l'autorità inferiore avrebbe "ridotto il controllo convenzionale a un controllo formale", omettendo di verificare se le anomalie denunciate nel procedimento estero fossero tali da giustificare il rifiuto dell'estradizione o l'imposizione di garanzie. A suo dire, la questione riguarderebbe dunque "la proporzionalità dell'effetto processuale, non l'esistenza astratta della norma". Essa trascenderebbe il suo interesse personale e concernerebbe il livello minimo di controllo che le autorità svizzere devono esercitare quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una condanna estera che non sarebbe mai stata sottoposta a un effettivo riesame da parte di una giurisdizione superiore.
Il ricorrente lamenta infine una violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, poiché il TPF non avrebbe "esaminato in modo effettivo e distinto" ulteriori irregolarità del procedimento penale italiano da lui invocate, né la loro "incidenza complessiva [...] sulla garanzia di un processo equo", che avrebbero dovuto essere esaminati anche sotto il profilo delle "altre gravi deficienze" di cui all'art. 2 lett. d AIMP.
E. 2.2 Con queste argomentazioni, l'insorgente non dimostra tuttavia una violazione di elementari principi procedurali tale da giustificare l'intervento del Tribunale federale. Come rilevato dall'autorità inferiore, egli è stato assistito in Italia da un difensore di fiducia durante tutto il procedimento di primo grado e ha impugnato la sentenza di condanna del 24 marzo 2023 dinanzi alla Corte d'appello di Roma che, il 28 giugno 2023, ha dichiarato il gravame inammissibile per la mancata produzione dei documenti richiesti dall'art. 581 commi 1-ter e 1-quater del Codice di procedura penale italiano. Tale decisione è stata confermata il 28 novembre 2023 dalla Corte Suprema di Cassazione. Il TPF ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse potuto avvalersi delle ordinarie vie di ricorso previste dall'ordinamento italiano e che l'inammissibilità dell'appello derivasse dall'applicazione di una specifica disciplina procedurale. Ha inoltre rilevato che, pur invocando delle violazioni della CEDU, egli non si è successivamente rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU). Ha pertanto escluso elementi ostativi all'estradizione sotto il profilo dell'art. 2 AIMP e ricordato, a giusto titolo, che non spetta al giudice dell'assistenza approfondire le questioni di diritto estero (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; sentenza 1C_129/2026 dell'11 marzo 2026 consid. 2.3). Ciò non pone particolari criticità. La circostanza che la procedura italiana non abbia condotto, in seconda istanza, a un esame del merito della condanna, non è di per sé sufficiente a giustificare un esame dell'approccio adottato dal TPF. Analogamente, la censura relativa alla pretesa incompatibilità con la CEDU della normativa applicata in sede di appello, tende piuttosto a rimettere in discussione l'applicazione del diritto processuale estero - rispetto al quale il tribunale deve dar prova di particolare prudenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a) - e non risulta pertanto decisiva. Rilevante è invece che il ricorrente ha effettivamente adito, rappresentato dal suo legale, le ordinarie vie di ricorso interne, nel rispetto delle regole procedurali allora vigenti.
Va inoltre ribadito che l'art. 6 CEDU può ostare eccezionalmente a un'estradizione solo quando la persona abbia subìto, o rischi di subire, un diniego di giustizia manifesto nello Stato richiedente; non basta quindi ogni irregolarità procedurale, essendo richiesta una violazione particolarmente grave delle garanzie a un equo processo, segnatamente quando i diritti della difesa siano stati completamente violati (DTF 149 IV 376 consid. 3.4 con rinvii; sentenza 1C_664/2025 del 16 dicembre 2025 consid. 2.3). In concreto, l'insorgente non dimostra che le irregolarità addotte raggiungerebbero una simile gravità. Il giudizio del TPF appare poi coerente con la consolidata prassi del Tribunale federale, secondo cui gli eventuali vizi del procedimento estero devono essere fatti valere in primo luogo nello Stato richiedente (sentenze 1C_129/2026, citata, consid. 2.3; 1C_381/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 1.2, 1C_82/2021 del 16 febbraio 2021 consid. 1.2). Ciò vale a maggior ragione quando quest'ultimo è parte alla CEDU, come l'Italia, poiché la giurisprudenza presume di principio ch'esso garantisca concretamente i diritti convenzionali (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3; 126 II 324 consid. 4e). Né il richiamo all'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU, né l'accenno alla breve durata della succitata normativa italiana, può dunque giustificare l'intervento di questa Corte (art. 84 cpv. 2 LTF).
Quanto all'art. 2 lett. d AIMP, relativo alle "altre gravi deficienze" del procedimento, il ricorrente non rende anzitutto verosimile ch'esse siano irrimediabili (DTF 117 Ib 64 consid. 5f) - tanto più che ha dichiarato di aver promosso una procedura di revisione in Italia, ancora pendente. In ogni caso, sembra disattendere che tale disposizione non trova di massima applicazione quando, come in concreto, è applicabile la Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1; cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6
a ed. 2024, n. 862; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 20 ad art. 2 AIMP).
Alla luce di quanto precede, neppure la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta determinante. Tenuto conto delle considerazioni dell'autorità inferiore sulle prerogative del giudice dell'assistenza (DTF 149 IV 376 consid. 3.4), le ulteriori "violazioni del procedimento italiano" richiamate nel gravame (relative segnatamente ai capi d'imputazione e al presunto mutamento del collegio giudicante) non possono infatti ritenersi prive di esame e la sentenza impugnata risulta, sotto questo profilo, sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1). Va peraltro ribadito che questa Corte non è un'istanza di appello che dovrebbe riesaminare la fondatezza delle sentenze di condanna estere. A maggior ragione nel quadro della procedura amministrativa, e non penale, di estradizione (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; sentenza 1C_445/2025 del 6 ottobre 2025 consid. 3.2).
Per il resto, l'insorgente non fonda la particolare importanza della causa né sulla pretesa violazione dell'art. 37 cpv. 1 AIMP in relazione con l'art. 8 CEDU, né su quella del principio della doppia punibilità - aspetti esaminati nella decisione impugnata e contestati dinanzi al TPF. Infatti, egli li sviluppa parzialmente soltanto nei motivi di ricorso, senza porli in relazione con il presupposto dell'art. 84 cpv. 2 LTF, come gli incombe ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF.
E. 3 Non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è quindi inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia (Settore estradizioni) nonché al Tribunale penale federale (Corte dei reclami penali). Losanna, 23 settembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_492/2026
Sentenza del 23 settembre 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Müller, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; estradizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2026 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2026.97).
Fatti:
A.
Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A.________, ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e altri reati, commessi a Roma in epoca successiva e prossima al 28 gennaio 2016. Il 2 aprile 2026, l'interessato è stato arrestato nel Cantone Ticino sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) del 27 marzo 2026. In occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 2026 dinanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di essere la persona ricercata dall'Italia, opponendosi all'estradizione in via semplificata.
B.
Con decisione del 24 giugno 2026, l'UFG ha concesso l'estradizione di A.________ "per i fatti di cui ai capi d'imputazione a) e b) della sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2024", rifiutandola invece "per i fatti di cui al capo d'imputazione c) " di detta sentenza. Avverso questa decisione, l'estradando è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), postulandone l'annullamento. In via subordinata, egli ha chiesto, tra l'altro, la sospensione della procedura di estradizione. Con sentenza del 3 settembre 2026, il TPF ha respinto la domanda di sospensione e il ricorso dell'interessato.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento della succitata sentenza e il rinvio della causa al TPF per nuovo giudizio nonché, in via subordinata, il suo parziale annullamento con il rinvio della causa, affinché la domanda di estradizione venga accettata "esclusivamente riguardo al capo di imputazione a) n. 2 della sentenza della Corte di Roma datata 24.05.2023". In via ancora più subordinata, chiede che venga "sospesa la procedura svizzera di esame della domanda di estradizione a) in attesa della domanda da parte dell'Autorità italiana di espiazione della condanna in Svizzera (art. 94 segg. AIMP); b) in attesa della decisione dell'Autorità italiana di ricalcolo della pena pronunciata dal Tribunale di Roma".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Questi motivi di ammissibilità non sono esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (art. 109 cpv. 1 LTF); la relativa decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. Il ricorrente sostiene, a torto, che il caso particolarmente importante deriverebbe dalla violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero ed estero. Fa sostanzialmente valere che, in Italia, il suo ricorso in appello sarebbe stato dichiarato inammissibile, senza esame del merito, per la mancata produzione di uno specifico mandato a impugnare, richiesto dalla normativa italiana allora vigente. Quest'ultima, introdotta nel dicembre 2022 e soppressa nell'agosto 2024 (per i difensori di fiducia), sarebbe stata applicata durante una "fase normativa eccezionalmente breve" e avrebbe impedito di ottenere un riesame nel merito della condanna da parte del tribunale di secondo grado. Egli contesta quindi la conclusione del TPF, secondo cui l'accesso alla giustizia sarebbe stato garantito nella misura in cui egli ha potuto esperire le ordinarie vie di ricorso fino alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che la sentenza di quest'ultima autorità avrebbe riguardato unicamente l'inammissibilità dell'appello e non il merito della procedura penale. Rimprovera pertanto al TPF di non aver verificato "se egli avesse avuto accesso effettivo a un riesame della condanna", garanzia sancita dall'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU (RS 0.101.07). Sotto il profilo dell'art. 2 AIMP (RS 351.1), sostiene inoltre che l'autorità inferiore avrebbe "ridotto il controllo convenzionale a un controllo formale", omettendo di verificare se le anomalie denunciate nel procedimento estero fossero tali da giustificare il rifiuto dell'estradizione o l'imposizione di garanzie. A suo dire, la questione riguarderebbe dunque "la proporzionalità dell'effetto processuale, non l'esistenza astratta della norma". Essa trascenderebbe il suo interesse personale e concernerebbe il livello minimo di controllo che le autorità svizzere devono esercitare quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una condanna estera che non sarebbe mai stata sottoposta a un effettivo riesame da parte di una giurisdizione superiore.
Il ricorrente lamenta infine una violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, poiché il TPF non avrebbe "esaminato in modo effettivo e distinto" ulteriori irregolarità del procedimento penale italiano da lui invocate, né la loro "incidenza complessiva [...] sulla garanzia di un processo equo", che avrebbero dovuto essere esaminati anche sotto il profilo delle "altre gravi deficienze" di cui all'art. 2 lett. d AIMP.
2.2. Con queste argomentazioni, l'insorgente non dimostra tuttavia una violazione di elementari principi procedurali tale da giustificare l'intervento del Tribunale federale. Come rilevato dall'autorità inferiore, egli è stato assistito in Italia da un difensore di fiducia durante tutto il procedimento di primo grado e ha impugnato la sentenza di condanna del 24 marzo 2023 dinanzi alla Corte d'appello di Roma che, il 28 giugno 2023, ha dichiarato il gravame inammissibile per la mancata produzione dei documenti richiesti dall'art. 581 commi 1-ter e 1-quater del Codice di procedura penale italiano. Tale decisione è stata confermata il 28 novembre 2023 dalla Corte Suprema di Cassazione. Il TPF ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse potuto avvalersi delle ordinarie vie di ricorso previste dall'ordinamento italiano e che l'inammissibilità dell'appello derivasse dall'applicazione di una specifica disciplina procedurale. Ha inoltre rilevato che, pur invocando delle violazioni della CEDU, egli non si è successivamente rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU). Ha pertanto escluso elementi ostativi all'estradizione sotto il profilo dell'art. 2 AIMP e ricordato, a giusto titolo, che non spetta al giudice dell'assistenza approfondire le questioni di diritto estero (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; sentenza 1C_129/2026 dell'11 marzo 2026 consid. 2.3). Ciò non pone particolari criticità. La circostanza che la procedura italiana non abbia condotto, in seconda istanza, a un esame del merito della condanna, non è di per sé sufficiente a giustificare un esame dell'approccio adottato dal TPF. Analogamente, la censura relativa alla pretesa incompatibilità con la CEDU della normativa applicata in sede di appello, tende piuttosto a rimettere in discussione l'applicazione del diritto processuale estero - rispetto al quale il tribunale deve dar prova di particolare prudenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a) - e non risulta pertanto decisiva. Rilevante è invece che il ricorrente ha effettivamente adito, rappresentato dal suo legale, le ordinarie vie di ricorso interne, nel rispetto delle regole procedurali allora vigenti.
Va inoltre ribadito che l'art. 6 CEDU può ostare eccezionalmente a un'estradizione solo quando la persona abbia subìto, o rischi di subire, un diniego di giustizia manifesto nello Stato richiedente; non basta quindi ogni irregolarità procedurale, essendo richiesta una violazione particolarmente grave delle garanzie a un equo processo, segnatamente quando i diritti della difesa siano stati completamente violati (DTF 149 IV 376 consid. 3.4 con rinvii; sentenza 1C_664/2025 del 16 dicembre 2025 consid. 2.3). In concreto, l'insorgente non dimostra che le irregolarità addotte raggiungerebbero una simile gravità. Il giudizio del TPF appare poi coerente con la consolidata prassi del Tribunale federale, secondo cui gli eventuali vizi del procedimento estero devono essere fatti valere in primo luogo nello Stato richiedente (sentenze 1C_129/2026, citata, consid. 2.3; 1C_381/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 1.2, 1C_82/2021 del 16 febbraio 2021 consid. 1.2). Ciò vale a maggior ragione quando quest'ultimo è parte alla CEDU, come l'Italia, poiché la giurisprudenza presume di principio ch'esso garantisca concretamente i diritti convenzionali (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3; 126 II 324 consid. 4e). Né il richiamo all'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU, né l'accenno alla breve durata della succitata normativa italiana, può dunque giustificare l'intervento di questa Corte (art. 84 cpv. 2 LTF).
Quanto all'art. 2 lett. d AIMP, relativo alle "altre gravi deficienze" del procedimento, il ricorrente non rende anzitutto verosimile ch'esse siano irrimediabili (DTF 117 Ib 64 consid. 5f) - tanto più che ha dichiarato di aver promosso una procedura di revisione in Italia, ancora pendente. In ogni caso, sembra disattendere che tale disposizione non trova di massima applicazione quando, come in concreto, è applicabile la Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1; cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6
a ed. 2024, n. 862; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 20 ad art. 2 AIMP).
Alla luce di quanto precede, neppure la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta determinante. Tenuto conto delle considerazioni dell'autorità inferiore sulle prerogative del giudice dell'assistenza (DTF 149 IV 376 consid. 3.4), le ulteriori "violazioni del procedimento italiano" richiamate nel gravame (relative segnatamente ai capi d'imputazione e al presunto mutamento del collegio giudicante) non possono infatti ritenersi prive di esame e la sentenza impugnata risulta, sotto questo profilo, sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1). Va peraltro ribadito che questa Corte non è un'istanza di appello che dovrebbe riesaminare la fondatezza delle sentenze di condanna estere. A maggior ragione nel quadro della procedura amministrativa, e non penale, di estradizione (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; sentenza 1C_445/2025 del 6 ottobre 2025 consid. 3.2).
Per il resto, l'insorgente non fonda la particolare importanza della causa né sulla pretesa violazione dell'art. 37 cpv. 1 AIMP in relazione con l'art. 8 CEDU, né su quella del principio della doppia punibilità - aspetti esaminati nella decisione impugnata e contestati dinanzi al TPF. Infatti, egli li sviluppa parzialmente soltanto nei motivi di ricorso, senza porli in relazione con il presupposto dell'art. 84 cpv. 2 LTF, come gli incombe ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF.
3.
Non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è quindi inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia (Settore estradizioni) nonché al Tribunale penale federale (Corte dei reclami penali).
Losanna, 23 settembre 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti