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1C_303/2021

Procedura amministrativa; accesso agli atti,

Bundesgericht · 2021-07-13 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 13 luglio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 13 luglio 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_303/2021

Sentenza del 13 luglio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

B.________,

ricorrente,

contro

Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Procedura amministrativa; accesso agli atti,

ricorso contro la decisione emanata il 12 aprile 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.81).

Considerando:

che con decisione del 12 aprile 2021 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un'istanza di B.________ in merito a una richiesta di mediazione;

che avverso questo giudizio B.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che con decreto del 27 maggio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro l'11 giugno seguente, un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissandole poi un termine suppletorio scadente il 2 luglio 2021;

che con scritto del 1° luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame;

che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), rilevato che nel caso d'inoltro di ulteriori ricorsi, poi ritirati, alla ricorrente, come a lei noto (sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021), potrebbero essere accollate le spese inutili da lei causate (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 13 luglio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri