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1C 226/2010

Bundesgericht · 2011-04-15 · Italiano CH
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decreto di ripristino | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio per lo sviluppo del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Losanna, 15 aprile 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Eusebio Crameri

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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 15.04.2011 1C 226/2010 (1C_226/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 15.04.2011 1C 226/2010 (1C_226/2010) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 15.04.2011 1C 226/2010 (1C_226/2010)

decreto di ripristino | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_226/2010 Decreto del 15 aprile 2011 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Martino Luminati, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Marco Pool, opponente, Comune di X.________, Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, Grabenstrasse 1, 7001 Coira. Oggetto decreto di ripristino, ricorso contro la sentenza del 2 febbraio 2010 emanata dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera. Considerando: che, per quanto qui interessa, con sentenza del 2 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto un ricorso di A.________ concernente l'ordinata demolizione di tutti gli interventi edilizi apportati, senza il necessario permesso di costruzione, a una cascina sita sull'altro territorio del Comune di X.________; che avverso questa decisione il proprietario ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale; che con scritto del 15 aprile 2011 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame; che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che la vicina B.________ ha rinunciato a produrre osservazioni all'impugnativa, per cui non le sono, come agli enti pubblici, accordate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese; per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio per lo sviluppo del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Losanna, 15 aprile 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Eusebio Crameri