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1C_213/2024

Piano regolatore; domanda di autorizzazione al dissodamento,

Bundesgericht · 2024-02-16 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alla ricorrente, al Comune di Ascona, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e all'Ufficio federale dell'ambiente.

Losanna, 8 maggio 2024

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_213/2024

Decreto dell'8 maggio 2024

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Comune di Ascona,

rappresentato dal Municipio, piazza San Pietro 1, 6612 Ascona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento del territorio del

Cantone Ticino, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Piano regolatore; domanda di autorizzazione

al dissodamento,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2024 dal Tribunale cantonale amministrativo (90.2019.24).

Considerando:

che con decisione del 16 febbraio 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________;

che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 22 aprile 2024 la ricorrente è stata invitata a fornire un anticipo delle spese giudiziarie presunte;

che con scritto del 6 maggio 2024 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alla ricorrente, al Comune di Ascona, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e all'Ufficio federale dell'ambiente.

Losanna, 8 maggio 2024

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri