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1B 446/2011

Bundesgericht · 2011-09-26 · Italiano CH
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Sequestro | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del patrocinatore.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali. Losanna, 26 settembre 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del patrocinatore.
  3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali. Losanna, 26 settembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 26.09.2011 1B 446/2011 (1B_446/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 26.09.2011 1B 446/2011 (1B_446/2011) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 26.09.2011 1B 446/2011 (1B_446/2011)

Sequestro | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_446/2011 Sentenza del 26 settembre 2011 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________SA, patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, ricorrente, contro Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. Oggetto Sequestro, ricorso contro la sentenza emanata 18 luglio 2011 dal Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali. Considerando: che con sentenza del 18 luglio 2011 il Tribunale penale federale ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________SA; che avverso questo giudizio la reclamante presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale; che, con decreto presidenziale del 31 agosto 2011, il patrocinatore della ricorrente è stato invitato a produrre la procura entro il 15 settembre successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF); che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura; che, come noto al patrocinatore della ricorrente (sentenza 1B_14/2009 del 18 febbraio 2009), la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF); che la procura non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito; che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del patrocinatore. 3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali. Losanna, 26 settembre 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri