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1B_14/2009

sequestro a scopo di confisca,

Bundesgericht · 2009-02-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 18 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore.
  3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Losanna, 18 febbraio 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_14/2009

Sentenza del 18 febbraio 2009

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Féraud, presidente,

cancelliere Gadoni.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,

opponente.

Oggetto

sequestro a scopo di confisca,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 2 dicembre 2008 dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Considerando:

che il 19 gennaio 2009 A.________ ha presentato al Tribunale federale, tramite un patrocinatore, un ricorso in materia penale contro la sentenza 2 dicembre 2008 della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che respingeva in quanto ammissibile un reclamo dell'interessato contro il diniego del Ministero pubblico della Confederazione di dissequestrare dei beni patrimoniali;

che, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2009, il patrocinatore del ricorrente è stato invitato a produrre la procura entro il 9 febbraio successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);

che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;

che la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF);

che la procura non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione (cfr. art. 71 LTF in relazione con l'art. 18 cpv. 3 PC);

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 18 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni