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74 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. medetung beß § 16 'ltof"t\ 2 ber st"ntoMuerfaffuug aufau~ ~eoeu. ~emn"d) ~"t ba$ ~unbeßgerid)t erf"nnt: ~er lReturß ttJirb ng begrünbet erf((irt unb eß ttJirb mit~in ba$ augefod)tene Urt~eil beß 06ergerid)teß be~ stantonß 'ltargau \)om 2. ~eaemOer 1882 a@ uerfaffung~ttJibrig aufge~o6eu. B. CnnLRECHTSPFLEGE AD1UNISTRATION DE LA JUSTICE CIVlLE I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation.
17. Sentenza del 13 marzo 1883 nella causa fratelli Pedrazzi contra la Societa della {errovia dei San Go tl ardo . A. Nel piano parcellare delle espropriazioni nel comune di Magadino era previsto, al chilometro 7019, un passaggio a libello pel fondo N (} 307. ehe la strll,da ferrata doveva attra- versare su tutta l'estensione da mattina asera. ColIoro atto di notificazione aHa grida (deI 7 agosto 1879) i signori fratelli Pedrazzi chiedevano fra altro : «la costru- zione di una rampa d'accesso sul terreno espropriato agli eredi Meschini. » Andati a vuoto i tentativi per un amichevole componimento, la Commissione federale di stima pronunciava agli 11 di no- vembre di quell' anno il suo giudizio, registrandovi fra altro : a pag. 3: «Con insinuazione deI 7 agosto 1879 i fratelli Pedrazzi domandano .... 2. oltre al passaggio a livello proget- tato al chil. 7019, un cavalcavia al chil. 6910;» e piu sotto a pag. 5 : «2. TI sentiero ehe attualmente serve agli espro- priati per Ia coltivazione deI loro fondo viene sostituito, giu- sta il piano, da un passaggio a livello al chil. 7019. Prefe- rendo pero i signori Pedrazzi un cavalcavia al chi!. 6910, Ia Direzione· ha gia dichiarato di annuire. In ogni modo pero non potendo la stessa venir obbligata a dar due passi... «e infine al disp. 7: «Le dichiarazioni della Direzione sub. 3;
76 B. Civilrechtopflege. 4 e 5 » (manea dunque il N° 2) della motivazione sono per 1a stessa vineolanti. » B. Rieorrendo per altri punti contro siffatta deeisione al Tribunale federale, i fratelli Pedrazzi diehiaravano : ... ~o «La sentenza della Commissione lascia ai fratelli Pedrazzi 1a fa- co1tä. di optare tra il passaggio a Iivello segnato ne1 piano al chil. 7019 oppure la costruzione di un cava1cavia ehe la So- cieta si obbliga a fare al chi!. 6910. Or bene, tra i due mali essi preferiscono quello ehe sembra il minore ed optano pel cavaleavia. » N ella sua memoria di risposta al rieorso 1a Direzione della ferrovia osservava i termini generali: «che le varie riserve contenute a favore degli espropriati nel giudizio di stima. erano - in maneanza di gravame per parte della Soeieta. espro'pri~nte - da ritenersi come passate in cosa giudieata e qumdl come senza scopo le relative pretese dei fratelli Pedrazzi. » Eil Tribunale federale, difatti, non s'e oeeupato di que- st' ultimo ne durante l'istruttoria della causa, ne quanda pronuneio il suo giudizio sulla medesima. C. Suecessivamente, avendo la Direzione della ferrovia fatto fare al chil. 6910 un semplice passaggio a livello i fra- telli Pedrazzi se ne lamentavano e ehiedevano eate~oriea mente : 0 la eostruzione d'un eavaleavia 0 un indennizzo di fr. 4000 eon la cessione delle scarpe . La Direzione, all'invece, inoltrava - sulla seorta degli art. 40 della legge federale sulle espropriazioni e 197 della p;.ocedura ei~le federale - un' istanza (14 settembre 1882) d l~terpretazlone, al cui mezzo domandava: «piaeesse al Tnbunale federale dichiarare ehe il preavviso 14 luglio 1880 della sua delegazione, eos! come il giudizio di stima sono ad intendersi nel sen so ehe al chil. 6910 la Societa d~I Got- tardo ha soltanto l'obbligo di costruire un passaggio a li- vello. » D. Respinta I'istanza stessa ai 22 settembre detto anno dal Tr~bunale federale per titol0 d'incompetenza, ossia per la ragIOne ehe avrebbe dovuto essere presentata alla Com- I. Abtretung von i'rivatrechten. N° 17. 77 missione di stima e solo da questa definita, la Soeieta ferro- viaria ne otteneva dal Consiglio federale la eonvocazione e formulava si tosto (27 ottobre) analoga richiesta di revisione, eon eui proponeva a giudicare : 1 ° «Che la Commissione di stima avesse ad interpretare, rispettivamente eorreggere il di lei giudizio 11 novembre 1876 nel senso ehe la ferrovia deI Gottardo invece di un passaggio a livello al chil. 7019 debba solo costruire uno al chi!. 6910, ma non gia (in quest' ultimo luogo) un cavalcavia. Eventual- mente, e pel caso non potesse farsi luogo a questa domanda, daeeM la eostruzione di un eavaleavia sarebbe impratieabile e di una spesa sproporzionata; 20 » Che la Commissione stabilisca l'indennizzo da corri- spondersi agli espropriati per essersi costruito al chil. 6910 soltanto il passaggio a livello e non il eavaleavia. » Comunieata la domanda ai fratelli Pedrazzi e udite le parti in verbale eontradditorio sui luoghi deI litigio, la Commis- sione di stima interpretava, eon suo giudizio deI 10 dieembre 1882, la precedente sentenza 11 novembre 1879 nel senso « ehe la eomunieazione fra gli appezzamenti della proprieta Pedrazzi dovesse avvenire al mezzo di un semplice passaggio a livello. » E. Di Ia ricorso (30 dicembre) dei fratelli Perlrazzi al Tri- bunale federale con le seguenti eonclusioni: 1 ° « Sia annullata la deeisione della ClJmmissione di stima dianzi riferita; 20 » Subordinatamente, sia ingiunto aHa Societä. della fer- rovia deI Gottardo di eostrnire il eavaleavia al ehil. 6910. 30 » Piu subordinatamente, ehe ove si sostituisca al caval- cavia il passaggio a livello, la Societa deI Gottardo sia obbli- gata ad indennizza.re i fratelli Pedrazzi, e qualora non avvenga aceordo fra le parti in punto aHa quantita delI' in- dennizzo 0 eompenso, in tal easo debba venire determinato peritalmente. » A eonforto di queste loro domande i fratelli Pedrazzi ad- dueono per sommi capi le ragioni ehe seguono : « Previa constatazione dei fatto ehe ne delle istanze della
78 B. Civilrechtspflege. Direzione al Tribunale ed al Consiglio federale, ne delle ri- spettive deeisioni di queste autoritä ci venne data qualsivo- glia diretta eomunieazione, noi abbiamo gia. formalmente pro- testati quegli atti di 1wllita, perehe in nostro eonfronto clan- destini e quindi Iesivi deI diritto di audizione ehe ci guaren- tivano gli artieoli 195 e 198 della proeed. civ. fed., e negata ogni cmnpetenza alla Commissione di stima di oeeuparsi della revisione ed interpretazione di un eontratto formale, ehe do- veva eseguirsi e non deludersi, e di giudieati precisi, defini- tivi ed esplieiti. Quella eeeezione noi manteniamo anehe di fronte al contrario giudizio, da cui ci aggraviamo, e la man- teniamo fondati sugli art. 35 della legge sull'espropriazione e 28 della legge organieo-giudiziaria, i quali mettono in sodo la esclusiva competenza di questa corte. Trattasi, düatti, in conereto di aprlidare una convenzione seguita giudiziaria- mente fra le parti, emergente da atti ineecepiti e ineceepibili, e l'applicazione dei contratti e di sola spettanza dei tribu- nali; la Commissione di stima eesso d'ogni officio qnando ci diede atto, nel considerando 20 e nel dispositivo 70 della sua sentenza, dell'offerta della Direzione e dell'obbligazione as- sunta di costruire, a nostra seelta, il cavaleavia al chil. 6910 inveee dei passaggio a livello al chil. 7019. Se quindi potesse essere q uestione di revisione 0 d'interpretazione, questa aspetterebbe al Tribunale federale ehe feee propria quella sentenza e pronuneio definitivemente sulla medesima. - Ma non era, deI resto, il caso ne di revisione, perehe anehe l'e- same piu superficiale dell'art. 192, Ni 1, 2 e 3 proe. eiv. fed., dimostl'a la deficienza assoluta degli estremi stabiliti per far luogo a questo eeeeziouale rimedio, senza eontare ehe sarebbero gia deeorsi i fatali preseritti dagli art. 193 e 194 ibidem, - ne d'interpretazione, perehe oltre al trattarsi di un obbligo contrattuale piu volte eonfermato e protetto altres! dan' autorita della eosa giudieata, non regge in nes- sun modo l'asserto ehe l'obbligo di costrurre il cavalcavia al chil. 6910 inveee deI passaggio a livello al chi!. 7019 sia l'effetto di equivocita., 0 di oscurita, svista od errore dell'ac- eordo seguito 0 di giudizi emanati. - n giudizio 10 dicembre Abtretung von Privatrechten. N0 17. 79 della Commissione di stima vuol quindi essere in Ognl IPO- tesi emendato, non riposando il medesimo su nessun mo- tivo enunciato e plausibile e precludendo esso i fratelli P. persino dal diritto di pereepire qualsiasi compenso per il danno ehe Ioro deriva dalla eventuale maneanza di quel mezzo di libera, sieura e continua eomunieazione fra i due appezzamenti deI latifondo. F. NeUa sua risposta deI 14 p.o p.o febbraio Ia Direzione della Societa ferroviaria eontesta innanzitutto ai fratelli Pe- drazzi, a norma deI preeedente giudizio 22 settembre 1882 di questa Corte, il diritto di rieorso eontro la querelata deci- sione interpretativa della Commissione di stima, essendoche la medesima sia stata pronunciata in pieno ossequio ai pre- seritti di legge e diventata senz' altro definitiva, e propone in seeonda Iinea Ia eonferma pura e semplice di detta deei- sione, perehe assolutamente eonforme aHa vera intenzione delle parti edel giusdieente, quale appare indubitata dalle insinuazioni alla grida degli esproprianti, dalle discussioni vertite durante i sopraluoghi, dalla disamina dei luoghi, dalle spiegazioni dei teenici e dal signifieato usuale dei vocaboli in querela. G. Ai 18 di marzo, sull'invito deI giudice federale dele- gato a11' istruzione e dopo aver conferito eou gli altri membri della Commissione federale di stima, il presidente di que- st' essa dichiara : 10 «In oecasione deI sopraloco in novembre 1879 le parti nel loro verbale eontradditorio, non divergevano tra 101'0 ehe in merito a11a localita dove dovesse esse re aeeordata Ia co- municazione per le proprieta. Pedrazzi divise dalla linea, prevista nel piano eon un passaggio a livello al N° 7019, ehe la Direzione si diehiaro disposta di trasloeare al N° 6910. Ne dalI' una ne dalI' altra parte non venne in quell' oecasione ne parlato, ne aeeennato minimamente ehe cambiando iI luogo si avesse intenzione di eambiare il detto passaggio iu un' altra costruzione ehe quella di passaggio a livello, e Ia Commissione con lasciar eorrere il termine di/eavalcavia al No 6910 non aveva intenzione aleuna di stabilire altro genere
80 B. Civilrechtspflege. di costruzione che un passaggio a livello CU ebergang), senza volergli dare uu signicato restringente come pub essere d'uso neUo stile tecnico CU eberbrüclrnng). 20 » TI secondo giudieato della Commissione 10 dieembre 1882 era guidato daUa positiva ed in dubbia considerazione co me sopra e precisava il signifieato di un semplice passag- giG a livello. » Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionomenti : 10 In tesi generale, e di fronte agli articoli 28 e 35 della legge federale 10 maggio 1850 sull'espropriazione forzata, non pub essere dubbio ehe il Tribunale federale sia eompe- tente a giudieare di quei reelami ehe riflettono Ia proeedura seguita dalle Commissioni di stima nelle cause d'ps propria- zione 0 so no diretti contro decisioni di merito delle mede- sime) sempreehe non si tratti di tali sentenze dalle quali non si possa - a causa della Ioro stessa natura - aggravarsi. 2° Per cib ehe risguarda perb Ia procedura seguita in eon- ereto easo daHa Commissione di stima, il riclamo dpi fratelli Pedrazzi e destituito di fondamento. Che le domande d'in- terpretazione relative a giudicati delle Commissioni di stima debbano essere a queste e non al l'libunale federale indiriz- zate, fu giä. precedentemente pronunciato nella causa Dreier eontro Ia ferrovia Berna-Lueerna (Raee. off. II, p. 3:t9); il perehe, nel suo rescritto deI 22 settembre ultimo scorso, col quale si e rimandata Ia Soeietä. deI Gottardo a formolare Ia sua istanza d'interpretazione al foro della Commissione di stima, Ia giudieante Corte s'e limitata a confermare la sua apprezziazione di prima. Se poi tali domande vogliano essere trattate dalle Commissioni di stima a proeedimento orale 0 seritto, non appare da nessun disposto di Iegge stabilito, at- tesoehe l'art. 198 della procedura eivile federale non faeeia stato ne regola per quei eonsessi; aHa stessa Commissione s'aspetta quindi in ogni singolo caso di seegliere, a suo pieno arbitrio, quella proeedura ehe meglio le sembri opportuna 0 neeessaria. Certo ehe nel fare la detta seelta essa do \ ra ve- gliare aeehe ognuna delle parti in lite ottenga in giudizio di
1. Abtretung von Privatrechten. N° 17. 81 essere udita, ma ehe nelIa fattispeeie si sia a questa eondi- zione ottemperato, riluee in modo manifesto deI fatto che i rieorrenti furono ineontestabilmente citati in tempo debito, e previa eomunieazione per eopia den' istanza d'interpretazione delIa Soeietä. ferroviaria, a prender parte ai dibattimenti orall e ehe durante quest' ultimi essi ebbero oecasione di propOlTe tutte le eeeezioni ehe eredessero di poter formolare contro la ricevibilitä. e Ia fondatezza delI' istanza medesima. 3° Gioverä. dunque esaminare : se il rieorso diretto contro Ia deeisione che Ia Commissione di stima ha prolato sotto il 1 0 dieembre 1882 sia 0 non sia fondato, e a questo riguardo non pUD di ricapo essere dubbio, avere il Tribunale federale
- per la situazione eile gli e fatta dalIe disposizioni di legge dianzi riferite (al 1 0 considerando) - Ia competenza d'inda- gare, se siavi st:1to in conereto un vero easo d'interpretazione, oppure se l'obbligo in querela della ferrovia deI Gottardo aHa costruzione di un « eavaIeavia » riposi - come dai rieor- renti si pretende - su un eontratto fra le parti intervenuto o rispettivamente se Ia decisione 10 dieembre p.o p.o abbia oltrepassato i eonfini d'una semplici interpretazione della sentenza 11 novembre 1879 e contenga piuttosto una variante di essa. N eU'una direzione si eome nell'altra il deereto 22 set- tembre 1882 di questa Corte, ehe ha risoluto soltanto la qui- stione deHa competenza, non erea pregiudizio di sorta aleuna. 4 0 Ora l'affermazione ehe siavi stata da parte della ferro- via deI Gottardo l'assunzione per eontratto di un obbligo qualsiavoglia aHa eostruzione di detto «eavaleavia» manca evidentemente di eonsistenza. Dinanzi aHa Commissione di stima, difatti, non fu mai parola di un aceordo fra i eOll- tendenti in merito a quell' obbietto, ma intervennero sem- plieemente daI lato della Soeieta ferroviftria alcune diehiara- zioni, aHa eui osservanza eHa fu poi nel eontesto della deci- sione di stima vincolata e sulle quali la Commissione ha basato al riguardo deI punto controverso il proprio giudicato. Ma Ia cireostanza ehe in quest'esso Ia Commissione ha lasciato ai ricorrenti Ia seeIta fra il passaggio aI chil. 7019 e quello al 6910 e il fatto che i rieorrenti - a veee di trarne argo-
B. Civilrechtspflege. menta di gravame - fecero la scelta che loro conveniva, non tolgono a quella sentenza i1 carattere di giudiziale pro- nunciata e non valgono segnatamente a giustifieare le tesi deI contratto. 50 Similmente insostenibile EI l'argomentazione dei rieor- renti che consiste a dire - non essere il querelato giudizio della Commissione di stima un'interpretazione, ma una re- visione della primitiva sentenza dell' 11 novembre 1879. L'i- stanza della ferro via deI Gottardo fondavasi invero esclusiva- mente su cio che nella sentenza primitiva era incorso un errore di redazione, non corrispondendo i1 vocabol0 « caval- cavia» all'intendimento della Commissione; ora EI certo che semplici errori di redazione possono essere rettificati per la via delI' interpretazione (art. 197 della proc. civ. fed.), men- tre inveee la quistione a sapere, se fossevi in realta soltanto un errore di redazione, EI tale che per la sua stessa natura si sottrae aHa disamina deI Tribunale federale. Sotto questo riguardo la Commissione di stima EI sola in grado di pronun- ciare, eppero il suo giudizio deve aversi in conto di definitivo. 60 In presenza di queste considerazioni cadono tutte le do- mande aeeampate dai ricorrenti, le plincipali qnanto le sub- ordinate, conciossiaehe tutte riposino sulla supposizione - da quanta sopra dimostrata insostenibile - ehe la ferrovia deI Gottardo sia stata per virtu della sentenza 11 novembre 1879 0 rispettivamente per effetto delle dichiarazioni da essa fatte in eorso di procedura giuridicamente vineolata all'ob- bligo della costruzione di un cavaleavia. Conseguentemente i1 Tribunale federale pronuncia: TI ricorso 30 dieembre 1882 dei fratelli Pompeo, Gioachim(} e Guglielmo Pedrazzi, di Magadino, contro la decisione 1 0 stesso dicembre della Commissione federale di stima per la linea Cadenazzo-Pino, EI rejetto perche privo di fondamento. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 18. 83 II. Haftpflicht der Eisenbahnen ll. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entralnant mort d'homme Oll lesions corporelles.
18. Urt~et(tlom 19. 3anuat 1883 in 6a~en ~enttalba~n gegen m3ittttle weder unb stonfotten. A. ~ur~ Ud~eir tlom 30. ~otlember 1882 ~at ba§ Dber~ gericut be§ J't'anton§ 6o[ot~um erlannt:,,?Berantttlortedn um 11 ~:pelantin 6~ttleicretif~e ~entralba~ngefeUf~aft fit ge~aHen, IIber J't'riigerin unb ~tp:peUatin m3tttttle ?Biltoria illCe\}ct 3u i~ten "eigenen S)anben unb al§ ?Bertreterin i~rer tlifr minberia9rigen 1,J't'inber nur bie 6umme tlon 2860,&t. au§auri~ten. "meaugfi~ ber J't'often ~l)urbe etfannt: SDiefetben etliegen mit,,20,&r. geutiget Ud9eit§~ unb 30,&t. ?Bortrag§ge0ü9r auf ber "IBerantroortetin 6~ttleiaetif~e ~entralba9n im)Bettage tlon 1/207,&r. 35 ~t§.1/ B. ®egen biefe (futf~etbung erlfatte bie)Befragte 6~ttleiae~ tif~c ~entralba~ngeferrfd)aft bie m3eiterate9ung an ba§ munbe§~ geri~t. met ber 9wtigen ?Ber9anblung tragt bcr ?Bertretet ber~ fdlien unter eingel)enber megrunbung bar auf an: &~ fei, ttlet(ber &gemann unb ?Bater ber J't'liiget ben feinen ~ob tlerut~ fa~enben UnfaU au§f~Iieali~ felbft tlerf~ulbet 9alie, ba§ Ur~ tgeU be§ D1iet'geri~te§ be§ Jtunton§ 6olot9um tlom 30. ~o~ tlembcr 1882 im 6inne ber ganan~en mbttleifung ber,ftlage aliauanbem untet J't'oftenfolgc. SDagegen trägt bel' ?Bettretet ber $frager auf meftlitigung be§ ooerget'td)tfi~en UrtgeH§ unter $foftenfolge an, tnbem er au§fü9rt: (h muffe uUetbing§ mit het 3ttletten ~nftan3 unedennen, bu% ben getöbteten &gemann um ?Batet ber J't'läger ein gettliife§ ?Berf~uThen treffe, aUein biefe§ fet iebenfaU§ lein f~ttlere§ unb tein au§f~lie~H~e§,