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7_I_609

BGE 7 I 609

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Italiano CH
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608

B. CiVllrechtspflege.

Hegenben mettrages beim llrbentlid)en mid)ter AU fragen. 3mmer.

ijin aber ift feftju~alten, ban jebenfaUs m at e den bie ben

Gd)tebgrid)tern burd) ben

~rt. 4 beg mertrageS bom o. IDlai

1879 übertragene

~ufgabe Xebiglid) biejenige ber mornal)me

einer sta~ation unb

ba~er eine fold)e ~ar, ~ie fie in ber

megel aur ßßfung bmd) 10d)aljungSmänner lmfteUt AU ~erben

~fCegt.

1 L @el)t man l)iei)on aug, fo fann aber nid)t a~etfe1l)aft

fein, ban ber angefod)tene 10d)iebgf~rud) in feinem ganöcn Um·

fange alg gegen bie meftimmungen beg stllm~rllmiffeS i)erftoäenb

aufgel)olien

~erben muT;; benn bie il)nen einAtg llbliegenbe

meftimmung eineS ~tforb~reifeS für Die im ~ebruar "6eAiel)ungg·

ltleife IDCärA 1879 borgefd)riebenen neuen IDCauerunggt~~en l)aben

'Die Gd)iebSrid)ter gar nid)t bllrgenommen. mieImel)r l)a'6en fie

ü'6er bie ~ragen, in~ie~eit ber erfte IGd)iebgfl'rud) auf Die nad)

bemfelben auSgefül)den ~r"6eiten an~enbbar lei, hl~ie~eit ba~

gegen in ~orge f~iiterer morgiinge ber Unternel)mer anftatt bon

~tfllrb~reifen @rfal} feinet effeftibcll stoften berlangen rönne,

ltleld)e ~adet Die merant~ormd)teit fih Die mefllnftruftion ber

äunern, b. 1). aufierl)alb Der im stllm~romiffe beAeid)neten @renAcn

gelegenen stl)eUe ber .3erftörungsrtmfe I

fo~ie für bie A~eite

mefonftruftion einAelner IDCauerringe treffe, entfd)ieben unb l)ie"

rauf geftüljt il}ren IG~rud) gefällt, ~'iil)renb il}nen Aur @ntfd)ei~

bung biefer med)tsfragen irgenb

~eld)e stom~etenA nid)t über.

tragen ~at, gegentl)ein3 beren meurt~eHung, fofem ein neueS

l'iefelben bem 10d)icbßgerid)te über~eifenbeg stom~romia uid)t AU

Gtanbe fam, bem orbentHd)cn mid)ter borbe~alten bleiben munte.

12. 3ft fomit bet angefod)tene 10d)iebßf~tud) fd)on (lug biefem

@runbe feinem gan~en Umfange Md)

auf~uf>eben f f 0 erfd)eint

einc ~rüfung ter übrigen aUf merre~uttg ~efentHd)et @runb,

flilje bes merfal)reng vegrün'oeten mefd)~erben 'oer stlligerin a{ß

unnötl>ig.

:tIemnad) ~at taS munbeßgerid)t

ertan nt:

:tier angefod}tene 10d)ietSf~rud) bom 2./4. :l)cAcmber 1880 ift

(1ufge~oben.

V. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 609

72. Sentenza del 17 settembre 1881 nella causa Bianchi

e Lanata contro l'imptesa Marsaglia.

A. Mediante contratto deI 30 maggio '1879, precednto da

analoghe intelligenze verhali riassunte in una scritta deI 19

antecedente aprile, il signor Giovanni Marsaglia rappresen-

tante l'impresaG. MarsagIia, Müller e OLt, deliberataria dei

lavori per la costruzione della linea ferroviaria Biasea-Airolo,

in virtit di eontratto passato eon la Societa deI Gottardo 1'11

gennaio 1879, eedeva in suhbappalto 1a eostruzione deI tratto

~ompreso fra le progressive 2910-5650 deI lotto XV ai signori

ingegneri Bianehi Alessandro e Lanata Luigi.

B. In esso contratto riconoscevano i signori Bianehi e La-

nata al signor Marsaglia « i medesimi diriui in genere ehe

» eompetevano in di lui confronto ed in forza dei capitolati,

» delle leggi e dei regolamenti vigenti aHa Soeieta della ferro-

II via deI Gottardo (art. 5), » segnatamente quello di (e rien-

» trare in possesso dei Iavori e farli eontinuare a totali spese

» deI subbappalLo, qualora fossero condotti in modo ehe, a

11 giudizio deI signor Marsaglia, il termine per il compimento

» fissato aHa fine dicembre 188'1 non potesse essere mante-

» nuto (art. 17), » e si ohbligavano: « ad eseguire i lavori

) tutti eadenti fra le suaeeennate progressive, sottomettendosi

» indistintamente a tutte le preserizioni e eondizioni espresse

) nei eapitolati d'appalto e negli alLri doeumenti ehe forma-

» vano parte deI eontratto 1'1 gennaio 1879 (art. 2); a sotto-

» stare alle muIte e spese ehe potessero daUa Direzione della

11 Compagnia essere portate a carieo deI signor Marsaglia per

11 cause 10ro imputabili (art. 5); a depositare presso l\Iarsa-

» glia una somma di lire cento mila a titolo di garanzia del-

» I'esecuzione deI eontratto (art. 6); a subire sui prezzi della

"» tariffa annessa al contratto principale d'appalto un ribasso

» deI trenta-einque per cento (art. 8) e sull'arnmontare dei

» lavori una ritenuta deI sei per cento (art. 1'1); a riconoscere

VlI -1881

40

610

B. Civilrechtspilege.

» ed ammettere quanta Marsaglia fosse per conchiudere, ac-

» cettare 0 fare verso la Compagnia in caso di contestazioni

» fra loro e questa in merito all'andamento dei lavori 0 aHa

» liquidazione degli stessi (art. 18) einfine ad eleggere, per

» tutti gli atti che occorressero all'esecuzione deI contratto,

» domicilio in Faido. »

C. PiiI tardi, facendosi 1e condizioni finanziarie deI sub-

bappalto assai difficili e crescendo eziandio in numero ed in

misura Ie rimostranze della Direzione della ferro via deI Got-

tardo, in riguardo aHo stato dei lavori nella g'alleria Piano-

Tondo, Ie Parti stipulavano addi 12 settembre 1880 una con-

venzione addizionale, cui mediante, a modifieazione deI con-

tratto primitivo, elle stabilivano fra altro: che «: il ribasso

» verrebbe ridotto dal 35 al 26 Ofo per i lavori ancora da

» farsi, apartire daI 25 luglio 1880, rimanendo invece inal-

» terato per quelli eseguiti fino a quest'ultima data » (art. 1,

2 e 3); che «: ad estinguere la passivita apparente a carieo di

» Bianchi e Lanata dal 101'0 conto-corrente verso l'Impresa

» nella somma di fr. 96590, il subbappalto lascierebbe a

» mani deI signor 1tfarsaglia la cauzione di L. 1. 100 mila e

» le ritenute deI 6 % sui lavori fatti prima deI 25 luglio

» 1880 » (art. 41); che « I'Impresa assumerebbe diretta-

» mente la condotta deI lavoro subbappaltato fornendo tutte

» le provviste occorrenti, le somme necessarie all'andamento

» deI lavoro (art. 5), mentre B. e L. presterebbero tuttavia

» la 101'0 opera come per il passato nella direzione dellavoro,

» ottemperando agli ordini ehe rieevessero dall'Impresa »

(art. 6); ehe « le attivita risultanti a lavoro finita dall'appliea-

» zione deI ribasso deI 26 % all'importo situazioni dopo il

» 25 Iuglio 1880 andrebbero a benefieio deI subbappaIto, le

) passivita alI' incontro a earico dell'Impresa » (art. 6) eec.

D. Sembra pero ehe malgrado siffatto provvedimento, la

situazione, a veee di migliorare, siasi anzi fatta intollerabile,

peroeehe un offieio 18 gennaio 1880 deI signor Ferrero, rap-

presentante l'Impresa, esordendo eol dire ehe « ai rovinosi

» risultati deU' andamento dei lavori della galleria di Piano-

» Tondo ed opere annesse si erano aggiunte aeerbe eritiche

Y. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 611

J) dJjIla Societa deI Gottardo, rese pubbliehe da tutti i gior-

JJ nali, » significava ai signori B. e L. = « essersi· presa la

JJ risoluzione, eonsentita d'altronde dalle convenzioni passa-

J) tesi eon 101'0, di fare easa nuova, vuotando assolutamente

» la galleria e dipendenze da tutto il personale attualmente

» esistente e di mettere sotto la direzione di persone esclusi-

J) vamente deI mestiere l'ulteriore lavoro a farsi. » Aggiunge-

vasi in delta. Ietlera e l'invito a recarsi « neH' uffieio dell'im-

» presa per prendere eonoseenza partieolareggiata di quanta

» Marsaglia si proponeva di fare » ed il rimarco ehe « se per

» una parte la presa misura eliminava ogni loro ingerenza

J) neUa disposizione e condotta dei Iavori, d'altra parte re-

J) stava pero eonservato al subbappalto ogni suo diritto ed

J) utile eventuale a termini della eonvenzione '12 settembre

» 1880, eee. »

E. A questo aHo, -

ehe il signor l\farsaglia medesimo

eonfermava dappoi eon suo offieio dei 5 febbraio, in eui

espone ehe « di fronte al deficit seaturiente dalla posizione

J) finanziaria deI subbappalto eade ogni possibilita di venire

» in ajulo di B. e L., » e di fronte al quale questi uitimi di-

chiaravano di riservare Ia pienezza di ogni loro diritto pel easo

di una giudiziaria Iiquidazione, teneva dietro nei mesi di feb-

braio e marzo h eomunicazione ai sotto-impresari della si-

tuazione dei lavori in base all'art. 5 della convenzione 12 8et-

tembre 1880, ehe essi respingevano ritenendola eome nulla

e non avvenuta, pereM estranea ai loro rapporti. Dal canto

101'0 i signori Bianehi e Lanata, previa offerta di deferire la

definizione d'ogni differenza ad amiehevole arbitrato e nello

seopo di dimostrare ehe la loro posizione e le perdite sui la-

vori non erano quali apparivano dai eonti e dai registri del-

I' Impresa, esponevano a quest' essa, con lettera 10 febhraio

188'1, in 'l4 artieoli le pretese ehe intendevano aceampare e

salivano alla eifra eomplessiva di fr. 210000, rappresentanti,

a 101'0 detta, l'effettivo disborso deI eottimo. Rispondeva l'Im-

presa ai 28 dello stesso febbraio : « essere le domande deI

» subbappalto, eosi eome furono presentate, troppo astratte

) e rappresentare in gran' parte dei ric1ami da indirizzarsi

612

B. Civilrechtspflege.

». aHa So~ieta ?e! Gottardo, » ricordando, deI resto, a tale

nguardo 1 t~rmml deI contratto primitivo (art. 2 e 5).

F. A~d~tI a ~uoto i te?tativi per un amiehevole eomponi-

mento, I sIgnOri ~. e L. moltravano, iI18 ultimo scorso giu-

gno, presso .al TrIbunale federale (eome al foro ce per legge e

per eonvenZlOne» solo eompetente) un Petitorio formulando

m es so 1e eonclusioni ehe seguono :

)

1° « L'lmpresa ha di proprio faHo ed arbitrio senza ehe

» le eonvenzi~ni le . deferi~sero tale faeoltä 0; quale sa-

11 rebbe stata m ogm easo lmmorale e eontraria all'essenza

:» d'un. eontratt? sin~nagmatieo) e senza ehe fatti speeiali,

.I) gravl e eonehlUdenh ve l'autorizzassero, avoeati a se i lavori

» seiolto in eiü fare il eontratto e eostituiti i eottimisti in di~

» rit~o ~i diman~are ehe eosi venga diehiarato, di preseindere

» qumdl da ogm rap porto di eontabilita dipendente dal eon-

:» tratto s~esso e ?ai .Iavori eseguiti e di eonseguire dal signor

:» ~~arsagha : ~) Il rImb?rs~ delle s~mme da loro spese, quali

:» nsultan~ ~al loro reglstn nella Clfra di fr. 21-1 936 04 e.

J> eo~preslVl l'ammontare deI faUo deposito egli interessi;

J> b~ Il eompenso pe~ 1e loro prestazioni, studi, spese d'im-

» pIanto, eee., ehe SI determinano in almenD fr. 27200 eom-

J> plessivamente; e) il risareimento per il luero cessante, il

11 . da~no emergente. ed il preg.iu.dizio a:reeato aIla loro ripu-

J> tazlOne, fr. 80 mda; d) gh mtereSSl deeorsi e decorribili

J> sulle sin?,ole somme ehe venissero aggiudieate; e) il pa ga-

J> mento dl tutte le spese giudiziarie e ripetibili. »

IIo « Subordinatamente, ehe tali 10ro domande sub a. b.

» d. e., meno e., siano loro aggiudieate, eonsiderati i eotti-

J> misti eome prestatori d'opera senza determinazione di

» prezzo e in. og~i caso eol eriterio deI negotiorum gestor, in

» e eon altrm utIle e benefieio. »

~IIo « ~iu .subordinatamente aneora, ehe vengano riservate

J> ImpregmdlCate ed integre tutte ]e ragioni e diritti aUa liqui-

) dazione definitiva, ece. ece. J)

G. Nella sua memoria responsiva deI 25 luglio l'Impresa

V. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 613

Marsaglia impugnava ehe il eonoseere e giudieare della pre-

sente questione spettasse « per Iegge e per eonvenzione » al

Tribunale federale e sollevava in prima linea e prineipale la

eeeezione declinatoria della eompetenza, faeendola seguire da

un rapido storiato dei fatti e da una breve sposizione di ra-

gionamenti, a11' intento di dare -

in via meramente abbon-

danziale e a titolo di semplice informazione -

un riseontro

a quanta gli attori avevano nel Petitorio ed a suffragio delle

. loro domande allegato.

H. Avendo, in un aHo suceessivo deI 16 agosto, i signori

B. e L. mantenuto la loro conclusione a far giudieare il litigio

da questa Corte e formulata simultaneamente l'istanza ehe si

decidesse eon la maggior possibile sollecitudine sulla declina-

toria deHa eompetenza, onde restasse aneora il tempo di pro-

cedere prima deI verno ad una diseesa sui Iuoghi, -

il giu-

diee federale delegato all'istruzione della vertenza, (ritenulo

. J) ehe uno seambio ulteriore di allegati non era piiI guari

» neeessario neUo stato aUuale della eontestazione e ehe, giu-

» sta la praliea sancita da questo Tribunale in altre varie

J> deeisioni, si puo entrare in materia sulle questioni dipen-

J) denti da eecezioni d'ineompetenza, disgiuntamente dal me-

J> rüo e senza preliminare istruzione su quest'ultimo, specie

» nei casi in eui l'istruzione medesima oceasionerebbe, eome

.J) in eonereto, delle spese ed una perdita di tempo eonside-

J> revoli, » -

diehiarava chiusa, eon suo deereto 26 stesso

agosto, l'istruzione sulla declinatoria e rassegnava gli atti alla

presidenza per la fissazione dei dibattimenti.

Sentite nella udienza d'oggi in verbale eontmdditorio, sulla

quistione della eompetenza, le parti in lite, reeiproeamente

rappresentate : l'attriee, dal signor avvocato A. Dupraz e la

convenuta, dal signor avvoeato L. Rambert, amendue di Lo-

sanna, e visto eome neUe loro arringhe elle si sieno preei-

puamente studiate di dimostrare :

l'1mpresa !farsaglia :

« Che la eompetenza dei Tribunale federale a eonoseere e

-ß'iudieare dell'attuale eontestazione non ha verun fondamento

614

B. Civilrechtspfiege.

ne nella Zegge (della quale gli attori non hanno saputo eitare

qualsivoglia disposizione e ehe non eontempla deI resto nes-

sun caso analogo a quello della fattispeeie), ne neU'accQ1'do

delle partiJ il quale vorrebb'essere in ogni modo non sempli-

cemente presunto 0 desumibile dalle eireostanze 0 dal eom-

plesso dei patti fra esse parti intervenuti, ma ehiaramente

espresso in una clausola speeiale (art. 62 della proeedura ei-

vile tieinese); -

ehe difatti la convenzione stipulata fra Mar-

saglia e Bianehi-Lanata non eontiene la benehe menoma aHu-

sione ne all'eventualita di una lite ne ad un foro eontrattuale

straordinario derogante al giudiee naturale e normale, ehe

sarebbe in eonereto, giusta rart. 60 § 1° della proeedura ei-

vile ticinese, quello deI luogo dove segni il eontratto od il

fatto; -

ehe anzi in ealee aHa eonvenzione medesima e detto

esplicitamente = avere amendue le Parti relativamente all'e-

seeuzione deI eontratto faUa elezione di domieilio in Faido =

(dove segui eziandio Ia materiale stipulazione di es so eon-·

tratto), loeehe vuol signifieare ehe il foro tieinese fu anehe

vohtto in modo espresso, la elezione di domieilio inducendo

neeessariamente rieonoseimento deI giusdieente del luogo in

eui il domieilio stesso fu preso; -

ehe, indipendentemente

dalla eonsiderazione ehe se la devoluzione al Tribunale fede-

r:lle di un litigio eome quello sollevato dal petitorio avversario

puo sembrare profittevole agli autori di quest' esso, per eon-

verso nuoeerebbe forse piu tardi alle azioni eventualmente

esperjbili dall'Impresa eontro Ia Soeieta deI Gottardo, gl'inte-

ressi ehe l'una 0 l'aHra parte potrebbe avere per aeeampare

1e sue ragioni piuttosto davanti ad uno ehe ad aItro foro non

eostituiseono tale elemento ehe valga ad esereitare influenza

aleuna sull'esito di una quistione di stretto diritto, quale si e

quella della eompetenza; -

ehe se nei eapitolati delta Soeieta

deI Gottardo co' suoi appaltatori fu tassativamente seelto il foro

federale, la ragione di siffatta clausola sta in eiö ehe, mentre

delta Soeieta aveva fissato Ia sua residenza a Lueerna, i lavori

all'ineontro si eseguivano sui territori di quattro ean·toni dif-

ferenti e s'avrebbero quindi avuti per cause bene spesso iden-

tiehe quattro diversi fori, quattro legislazioni e quattre giu,-

V. Civilstreit. vor BundesgerlCht als forum prorogatum. N° 72. 615

risprudenze; -

ehe la ragione medesima non pud pera atta-

gliarsi al easo di eui si tratta, il domieilio delle parti ed i lavor!

oggetti deI eontratto eadendo tutti sul territorio tieinese. »

Bianchi e Lanata :

« Che se regge l'obbiezione avversaria = non avere la eom-

petenza deI Tribunale federale alcun fondamento nella legge,

non pud ammettersi inveee quella ehe eonsiste a dire non

avere le parti convenuto in un foro prorogato 0 giudice con-

trattuale, la lettera cosi eome 10 spirito delle passate conven-

zioni mettendo fuori d'ogni dubbio e la rinuncia loro al giu-

diee naturale deI domieilio e l'aceettazione dei foro federale;

-

ehe, difatti, per rart. 2 deI eontratto 30 maggio 1879 gli

attori si sono sottomessi a Lutte indistintamente Ie prescrizioni

e eondizioni espresse nei eapitolati d'appalto aecompagnanti

Ia convenzione fra Marsaglia e la ferrovia dei Gottardo, fra Ie

quali preserizioni e eondizioni e pur compresa quella dell'ar-

ticolo 21 (disposizioni generali) ehe deferisee al Tribunale

federale tutte le possibili eontestazioni fra l'Jmpresa e la So-

eieta (purehe rientrino nel novero di quelle al eui riguardo

esso tribunale e per eostituzione e per legge eompetente) e

ehe le parti non hanno punto esclusa in modo espresso; -

ehe giusta l'art. 5 ibidem, eompetendo a Marsaglia verso

Bianchi e Lanata gli stessi diritti ehe ha la Compagnia verso di

lui in forza dei eapitolati, delle leggi e dei regolamenti in

vigore, in quella guisa ehe la Soeieta non puo pretendere dalla

Impresa ehe questa eserciti le sue azioni in di lei eonfronto

presso altro foro ehe quello stabilito dal eapitolato, l'Impresa

non puö obbligare i suoi cottimisti ad intentare le loro appo

i tribunali tieinesi, anziehe dinanzi al Tribunale federale, per-

ehe se 10 potesse avrebbe una somma di diritti maggiore di

quella ehe l'anzidetto art. 5 1e eonferisce; -

ehe deI resto ad

un diritto eorrisponde sempre in un eontratto bilaterale un

obbligo equivalente, la reeiprocita dei diritti e degli obblighi

essendo eondizione essenziale deI contratto medesimo, e ehe

al diritto di Marsaglia d'invoeare l'intervento deI Tribunale

federale fa quindi neeessariamente eeo l'obbligo suo di subire

616

R

Civilrechtspfiege.

quest'ultimo ove l'invoeazione par ta inveee da B. e L.; -

ehe

l'argomento dedotto dal fatto della elezione di domieilio in

Faido s'infrange in primo luogo eontro la eonsiderazione ehe

il eodiee eivile tieinese non eontiene, al paro deI napoleonieo,

da eui fu tolto il vodese p. es., un artieolo ehe dichiari sif-

fatta elezione attributiva di giurisdizione, eosicehe nel dubbio

e da ritenersi non ave re quella elezione altro significato fuor

quello ehe a Faido si dovessero fare le intimazioni, ece., amen-

due le parti essendo forastiere, poscia eontro quella che anehe

le parti stipulanti il eontratto prineipale d'appalto, l\farsaglia

e ia Compagnia, hanno eletto domieilio in Lueerna e eonser-

vato eid non dimeno in vigore la clausola costitutiva deI foro

prorogato a Losanna, e da ultimo contro quella ehe per fissare

.la giurisdizione deI Tribunale federale basta eleggere domi-

cilio su qualsiasi punto deI territorio svizzero, a tutto questo

estendendosi la giurisdizione medesima; -

ehe finalmente la

sanzione deHa eompetenza federale (laseiato anehe stare iI

riflesso ehe tornerebbe assai propizia a chi l'invoea, per la

ragione ehe il prineipale quesito di merito, ovverosia la

quistione a vedere se il § 17 deI eapitolato attribuente all'Im-

presa l'illimitato e sovrano diritto di giudieare se i Iavori -

eosl eome furono eondotti dagli attori -

giustificassero 0 menü

Ia di eostoro rimozione, sia 0 non sia tal' clausola da ritenersi

come irrita e vana perehe eontraria all'ordine pubblieo, fu gia

risolta da questa Corte e a piil riprese in senso eategoriea-

mente affermativo) risponderebbe ad un alto interesse della

giustizia e delle parti stesse, quello eioe di ereare un solo giu-

dice, una giurisdizione uniea sia per la eontestazione attuale,

sia per quelle fra l'impresa e la Compagnia ehe potessero

avervi diretto 0 indiretto riferimento, affinehe i eapitolati ehe

stanno aUa base dei rapporti ehe legano le tre parti rieevano

una sola, armoniea e sovrana interpretazione; interesse, al

cui soddisfaeimento hanno appunto in te so i gia eitati articoli

deHa eonvenzione in querela. })

Pl'emessi in dit'itto i seguenti mgionamenti :

1 0 Dappoiebe nella odierna arringa il rappresentante degli

v. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 617

attori ha rieonoseiuto egli stesso = non potersi adire in eon-

creto easo il Tribunale federale direttamente in virtu di una

disposizione di legge, = la eontroversia deHa eompetenza si

riduee tutta a vedere : se amendue le parti abbiano per av-

ventura convenuto di rinuneiare al giudiee naturale per isti-

tuire in sua vece, mediante reeiproeo accordo, un foro elet-

tivo 0 prorogato, in eonformita ed applieazione delI' art. 31

§ 2 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale.

20 Restando anzi eliminata a tutta prima la supposizione

ehe siffatta rinuneia sia stata taeitamente intesa, avvegnaeehe

-

senza eontare ehe Ie rinuneie vogliono essere ehiaramente

espresse -

la formale protesta ehe una di dette parti oppone

aHa rieognizione di quel foro prorogato valga gia da sola a

provare il eontrario, -

non rimane altro al postutto da esa-

minare fuorcbe la qUlstione = se i eontraenti . Marsaglia e

Bianehi-Lanata abbiano aeeonsentito neHa competenza di que-

sta Corte « per patto speeiale stipulato nel eontratto. »

80 üra, ne la promessa di eontratto deI 19 aprile 1879,

ehe riepiloga le preliminari intelligenze verbali di essi eon-

traenti, ne Ia eonvenzione prineipale deI 80 suceessivo mag-

gio, ne Ia sussidiaria deI 12 settembre 1880, non racehiudono

veruna clausola di simil genere e non contengono nemmeno

una indiretta aHusione qualunque sia aU' eventualita di una

lile fra appaltatore e cottimisti, sia all'istruzione di un giu-

diee eonvenzionale.

Ben e vero ehe per I'art. 2 deI eontratto di subbappalto i

signori B. e L. si sono sottomessi a c(tutte Ie preserizioni e

condizioni espresse nei eapito]ati annessi al eontratto d'im-

presa fra Marsaglia e Ia Societa ferroviaria deI San Gottardo, })

rna fra queste « preserizioni e eondizioni » non pud guari

presumersi eompresa quella (§ 21 dei ridetti eapitolati) ehe

sostituisee al foro normale, eostituzionale e legale uno di

libera elezione, eeceziona]e, prima pereM l'interpretazione

dell'artieolo stesso induee naturalmente a eredere ehe le pre-

serizioni e eondizioni in diseorso, si riferiseono unieamente

alle modalita di eseeuzione, vigilanza e direzione dei lavori e

618

B. Civilrechtspfiege.

di effettuazione dei pagamenti, poscia perehe = « per quanto

siano generali i termini eoi quali si e espressa una eonven-

zione, essa non eomprende ehe le eose sopra le quali appa-

risee ehe Ie parti si siano proposto di eontrattare JJ (art. 566

deI eodiee eivile deI cantone Tieino).

Parimente non e provato e neppure Iogieamente presumi-

bile ehe stipulando l'artieolo 5 ibidem, il quale eonferisee

al signor Marsag'lia verso i signori Bianchi e Lanata « gli

stessi diritti ehe la Compagnia deI Gottardo ha verso di lui in

forza dei capitolati, delle leggi e dei regolamenti vigenti, JJ le

parti abbiano avuLo l'intenzione di attribuirsi reciproeamente

la facolta di prescindere dal 101'0 föro naturale ordinario e

di proporre inveee le azioni 10ro davanti ad uno straordi-

nario.

4° L'avessero realmente avula questa intenzione, non avreb-

bero trovato ne difficolta ne impedimento di sorta aleuna ad

esprimeria nel contratto, ehe anzi la parte finale dei mede-

simo ne offriva 101'0 naturale ed immediata la oecasione, ba-

stando infatti ehe aHa elezione deI loro domieilio in Faido

({ per tutti gIi alti relativi aHa eseeuzione deI convenuLo »

avessero semplieemente aggiunto anche quella deI foro fede-

rale per tutte le eontestazioni eventuali oltrepassanti in valore

i franehi tre mila. Che se l'argomento delta eonvenuta Impresa

= eoinvolgere, eioe, la seelta deI domieilio « per tutti gli atti

relativi aHa esecuzione deI eonvenuto JJ necessariamente quella

deI giudice = solleva una quistione ehe non oeeorre neU' at-

tuale controversia ventilare, d'altro canto pero il silenzio man-

tenuto in quella evenienza dai eontraenti eostituisee per 10

meno una ragione di piiI a eonforto della te si ehe n€ l'uno ne

l'altro dei medesimi non hanno voluto eleggersi qualsivoglia

foro eeeezionale in derogazione da queHo ehe loro guarentiva

la legge.

'

50 Ne ad infirmare la validita e portata giuridiea dei

suesposti ragionamenti si potra mettere innanzi eon suecesso

la considerazione dell'interesse ehe potrebbero avere le parti

di far giudicare la causa dal Tribunale federale anziehe dalle

V. Civilstreito vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 619

istanze eantonali, specie della opportunitA di evitare possibili

conflitti e contraddizioni, eoll'ottenere ehe un unieo e mede-

simo giudice definisea tutte le divergenze vuoi fra cottimisti e

I'Irnpresa, vuoi fra questa e la Societa appaltante.

Stesse anehe la possibilitA di simili « conflitti e eontraddi-

zioni, JJ locche non e punto provato in proeedura, giova difatti

ricordare ehe le questioni di competenza essendo delI' ordine

delle meramente formali devono risolversi alla stregua dello

stretto diritto, indipendentemente eioe da ogni e qualunque

altro (non giuridico) riflesso.

Di conseguenza la declinatoria opposta dalla convenuta si

rnanifest.a come fondata e

il Tribunale federale

pronuncia:

n petitorio 18 gius'no 1881 dei signori ingoegneri Bianehi e

Lanata eontro l'Impresa Marsaglia e rejetto per titolo d'in-

competenza.

:::; $:

J:.aWlanne. -

Imp. Georlj8S Bridel.