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79_I_369

BGE 79 I 369

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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368

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

selbst direkt aus dem Geschäftsvermögen in das Privat-

vermögen übertragen werden. Denn in einem solchen Falle

wird in der Liquidation das Vermögensobjekt nicht durch

einen Erlös aus der Abtretung ersetzt, sondern es verbleibt

mit seinem vollen Werte Bestandteil der Liquidations-

masse. Der Unternehmer, der in der Liquidation seines

geschäftlichen Betriebes Bestandteile des Geschäftsver-

mögens nicht veräussert, sondern als Privatvermögen

zurückbehält, tut es in der Regel, weil er in dieser Art der

Geschäftsauflösung einen Vorteil erblickt, besser zu fahren

glaubt, als wenn er sich der Objekte entledigen, die Ge-

schäftsliquidation unter Veräusserung auch dieser Objekte

vollziehen würde. Führt er diese zurückbehaltenen Ver-

mögensobjekte aus dem Geschäft in das Privatvermögen

über, so übernimmt er den vollen Wert, der ihnen im Zeit-

punkt der Geschäftsauflösung zukommt und der ohne wei-

teres auch äusserlich in Erscheinung treten würde, wenn

die Geschäftsliquidation unter Veräusserung des Objekts

statt durch dessen Übernahme als Sachwert vollzogen

worden wäre. Dies führt dazu, bei der Bemessung des bei

der Auflösung des Geschäftsbetriebes erzielten Liquida-

tionsgewinnes bei übernommenen Sachwerten auf den Ver-

kehrswert abzustellen, wie es in BGE 76 I 211 angeordnet

wurde. Es verhält sich hierin ähnlich wie bei der Nutzung

eines Hauses durch den Eigentümer selbst im Unterschiede

zu einer Vermietung oder Verpachtung an Dritte (BGE 71 I

130).

Die Annahme im angefochtenen Entscheid, dieser Wert

werde nicht realisiert, ist irrtümlich. Die Besteuerung der

Kapitalgewinne gemäss Art. 21, Abs. 1lit. d WStB erfasst

die Mehrwerte, die bei Auflösung von zu Geschäftszwecken

ausgeschiedenem Sondervermögen für den Steuerpflichtigen

frei werden. Die Realisierung besteht darin, dass die Bin-

dung an den Geschäftsbetrieb aufgehoben wird, die Werte

aus dem Geschäftsvermögen in das Privatvermögen über-

gehen. Ob sich dieser übergang in Form von Barmitteln

oder in derjenigen von Sachgütern vollzieht, ist offensicht-

Bundesrechtliehe Abgaben. N0 63.

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lieh unerheblich. Dass Sachwerte nicht verschieden ange-

rechnet werden können, je nachdem sie der Steuerpflichtige

unmittelbar herübernimmt oder sie veräussert, ist in BGE

76 I 211 festgestellt worden. Es besteht kein Grund, von

dieser Auffassung abzugehen, da sie allein dem Gebote der

Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen gerecht wird.

63. Sentenza 13 novembre 1953 nella causa T.

contra Commissione di ricorso deI Cantone Ticino.

Amnistia parziale istituita dal decreto federale 20 dicembre 1950

concernente l'esecuzwne dell'ordinamento finanziario dal 1951 al

1954.

1. L'importo semplice delle contribuzioni sottratte e dovute a

norma deli'art. 7 deI decreto citato ha luogo in sede di contrav-

venzione : applicabile e quindi il termine di perenzione previsto

per 180 procedura di contravvenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2

DSN Ir). Consid. 1.

2. Il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione

in materia di nuovo sacrificio per la difesa nazionale si estingue

il 31 dicembre 1952 (art. 20 cp. 2 DSN Ir). Consid. 2.

3. Il rinvio deli'art. 20 cp. 1 DSN Ir all'art. 135 DIN vale anche

per la riscossione deli'importo semplice della contribuzione

sottratta. Consid. 3.

Anschlussamnestie gemäss BB vom 20. Dezember 1950 über die

AusfUhrung der Finanzordnung 1951 bis 1954.

1. Die Nachvergütung des einfachen Betrages der hinterzogenen

Steuer gemäss Art. 7 des BB findet statt im Rahmen eines

Nachsteuerverfahrens: für die Verjährung ist daher die im

Hinterziehungsverfahren geltende Frist (Art. 134 WStB und

Art. 20 Abs. 2 WOB Ir) massgebend. Erw. 1.

2. Das Recht zur Einleitung des Nachsteuerverfahrens für das

neue Wehropfer erlischt am 31. Dezember 1952 (Art. 20 Abs. 2

WOB Ir). Erw. 2.

3. Der Hinweis in Art. 20 Abs. 1 WOB Ir auf Art. 135 WStB gilt

auch für den Bezug des einfachen Betrages der hinterzogenen

Steuer. Erw. 3.

Amnistie partielle instituee par l'arr~te jedeml du 20 decembre 1950

concernant l'execution du regime financier de 1951 a 1954.

1. Le montant simple des contributions soustraites et dues en

vertu de l'art. 7 de l'AF preciM est preleve selon la procedure

prevue pour le cas de soustraction d'impöt; c'est donc le delai

de prescription prevu pour cette procedure qui s'applique

(art. 134 AIN et 20 a1. 2 ASN Ir). Consid. 1.

.

2. Le delai pour ouvrir la procedure applicable a la soustraction

en matiere de nouveau sacrifice pour la defense nationale expire

le 31 decembre 1952 (art. 20 801. 2 ASN Ir). Consid. 2.

24

AB 79 I -

1953

370

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

3 Le renvoi de l'art. 20 al. 1 ASN II a l'art. 135 AIN s'a:pplique

. aussi au prelevement du montant simple de la contnbutlOn

soustraite. Consid. 3.

A. -

Il deereto federale 20 dieembre 1950 eoneernente

l'eseeuzione dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954

prevede ehe l'amnistia in n:ateria. d'imposte eon~essa da

un Cantone in oeeasione d una rlforma fiseale e estesa

parzialmente anehe a determinate e~n~ri~uzioni, fede:a~.

Il eontribuente ehe adempie le eondizlOill per I ammstla

eantonale e parimenti esente dalle sanzioni penali ehe

eolpiseono la sottrazione dell'imposta per la ~f~sa nazio-

nale della soprattassa speeiale edel saenfimo per la

dife~a nazionale, « a eondizione eh'egli paghi l'importo

sempliee di tali eontribuzioni per il red~to e la s~stanza

diehiarati posticipatamente, per quanto il perse~Ulmento

penale per sottrazione di dette im?oste. ~on sla. aneor~

eolpito da preserizione al momento m eUl e acqUlstato il

diritto di fruire dell'amnistia eantonale» (art. 7).

Allo seopo di agevolare il passaggio dal veeehio al

nuovo regime tributario, il Cantone Tieino ha istituito eol

deereto legislativo 16 gennaio 1951 un'a~sti~ fise~le

eantonale. Giusta l'art. 2 deI deereto, i fattorl di reddito

e di sostanza notifieati ai fini dell'imposta eantonale deI

periodo 1950-1951 e preeedentemente non denuneiati. al

fiseo e non eolpiti per i tributi eantonali, eomunah e

federali non possono formare oggetto di tassazione ne d~

proeedura per sottrazio~e in n:a~ria d'impos~e ea~t~na~

e eomunali per gli anm antenon al 1951. L ammstla SI

estende all'imposta federale per la difesa nazionale e al

nuovo saerifieio per la difesa nazionale nella misura

eonsentita dalle leggi federali (art. 4).

B. -

Nella sua diehiarazione ai fini dell'imposta ean-

tonale deI periodo 1950-1951 e dell'imposta per la difesa

nazionale deI VI periodo T. indieo una sostanza soggetta

all'imposta federale di 203 170 fr. Pel periodo preeedente

egli aveva notifieato una sostanza di s~li ?5~0. fr. L~

differenza e eostituita essenzialmente da tltoh dlsslmulatl

al fiseo.

Bundesrechtliche Abgaben. N0 63.

371

Con deeisione 30 dieembre 1952 il eontribuente fu posto

al benefieio dell'amnistia eantonale. Per quanto eoneerne

le imposte federali, l'amministrazione fiseale eantonale gli

eomunieo ehe doveva l'importo sempliee deI nuovo saeri-

fieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV e V

periodo su la sostanza eilreddito postieipatamente

diehiarati.

11 eontribuente interpose gravame aHa ComInissione

eantonale di rieorso, addueendo ehe il diritto deI fiseo di

tassarlo agli effetti deI nuovo saerifieio e dell'imposta per

la difesa nazionale deI IV periodo era perento e ehe la

eontribuzione a titolo di nuovo saerifieio era deI resto

eaduta in preserizione.

Il rieorso fu respinto eon deeisione 4 luglio 1953.

G. -

Il rieorrente si e aggravato al Tribunale federale

ehiedendo l'annullamento delle tassazioni coneernenti il

nuovo saerifieio e l'imposta per la difesa nazionale deI

IV periodo. Egli fa valere in sostanza quanta segue :

La questione da risolvere e quella se per Ia prescrizione

o la perenzione dei diritti deI fiseo siano applieabili i

termini previsti in materia di tassazione ordinaria ° di

eontravvenzione. Non fa dubbio ehe la deeisione impugnata

ha per oggetto delle tassazioni ordinarie (art. 7 deI deereto

federale 20 dieembre 1950). Applieabili sono dunque

l'art. 17 DSN II, seeondo eui il diritto di tassare un eontri-

buente pel nuovo saerifieioeessa il 31 dieembre 1950, e

l'art. 98 DIN, a norma deI quale il diritto di eomineiare

la tassazione agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale

si estingue entro tre anni a eontare dalla fine deI periodo

di tassazione. Il 30 dieembre 1952, giorno in eui fu presa

la deeisione querelata, il diritto deI fiseo di tassare il

rieorrente ai fini deI nuovo saerifieio e dell'imposta per

la difesa nazionale deI IV periodo (anni fiseali 1947 e

1948) era quindi perento. La eontribuzione dovuta a

titolo di nuovo saerifieio era ad ogni modo preseritta.

D. -

Tanto la Commissione eantonale di rieorso quanta

l'Amministrazione federale delle eontribuzioni hanno pro-

posto Ia reiezione deI rieorso.

372

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Gonsiderando in diritto :

L -

In materia d'imposta e di nuovo sacrificio per la

difesa nazionale l'esistenza e la misura deI debito d'imposta

sono aceertate nella proeedura normale di ta,8sazione (art.

77 DIN sgg. e 17 DSN II). Se la tassazione, diventata

definitiva, si rivela in seguito insufficiente e se vi e mo-

tivo di ritenere ehe quest'insuffieienza e da imputarsi

alla maneata 0 inesatta dichiarazione di fattori redditizi

o patrimoniali imponibili, il fiseo inizia contro i1 con-

tribuente la procedura di sottrazione, destinata a stabi-

lire l'esistenza e l'entita della contravvenzione, come

pure le sanzioni penali (art. 132 DIN e 20 DSN II). Il

eontribuente ehe si e reso eolpevole di sottrazione e punito

eon una multa e deve inoltre pagare l'importo semplice

della contribuzione sottratta (art. 129 DIN e 20 DSN II).

Il diritto d'iniziare la procedura di sottrazione e tuttavia

limitato nel tempo dal termine di perenzione (art. 134

DIN e 20 cp. 2 DSN II).

Quest'ordinamento e stato modificato dal decreto fede-

rale 20 dicembre 1950 soltanto nel senso che ha esteso

parzialmente gli effetti di un' amnistia cantonale a deter-

minate contribuzioni federali. L'art. 7 deI decreto esentua

il contribuente al beneficio dell'amnistia cantonale anehe

dalle sanzioni penali che colpiscono la sottrazione di tali

eontribuzioni, purcM paghi l'importo semplice delle

eontribuzioni sottratte. La sottrazione rimane contravven-

zione; eadono solo le multe. L'aceertamento dell'importo

sottratto ha luogo in sede di contravvenzione ed e di con-

seguenza soggetto alle norme ehe disciplinano questa

procedura, compresa quella relativa al termine di peren-

zione. Cio risulta esplicitamente dal testo dell'art. 7 eitato,

ehe esige il pagamento dell'importo sottratto « per quanta

il perseguimento penale per 8ottrazione» non sia ancora

« prescritto ». I termini di perenzione sono quindi quelli

degli art. 134 DIN e 20 ep. 2 DSN II e non quelli degli

art. 98 DIN e 17 DSN II riehiamati nel ricorso.

I

{J

1

Bundesrechtliche Abgaben. N0 63.

373

2. -

A norma dell'art. 134 DIN, il diritto d'iniziare la

procedura di sottrazione dell'imposta per la difesa nazionale

si estingue cinque anni dopo la fine deI relativo periodo

di tassazione (art. 7 ep. 2 DIN). I1 IV periodo di tassazione,

ehe comprende gli anni fiseali 1947 e 1948, prese fine il

31 dicembre 1948. La proeedura di sottrazione iniziata

il 30 dicembre 1952 non era quindi tardiva.

Per quanto riguarda il nuovo sacrifieio, il diritto di

promuovere il proeedimento per contravvenzione si estin-

gue il 31 dicembre 1952 nel testo tedeseo dell'art. 20 ep.

2 DSN II, il 31 dieembre 1950 nei testi franeese e italiano

(per quest'ultimo : Raecolta ufficiale delle leggi federaIi,

vol 58 p. 1139). Non fa aleun dubbio ehe la data deter-

minante e quella deI 31 dieembre 1952 (i testi francese

ed italiano sono stati rettifieati nella Collezione sistematiea

delle leggi e delle ordinanze federali; pel testo italiano

nel vol. 6 p. 433). Questo termine di perenzione corrisponde

a queHo quinquennale vigente anehe in materia d'imposta

per Ia difesa nazionaI~ (art. 134 DIN) e ehe era previsto

gia per il primo saerificio (art. 99 ep. 1 DSN). Se il termine

fosse soltanto triennale, eome indieato per svista nei

testi francese e italiano, esso eoinciderebbe col termine

di perenzione deI diritto di tassare il eontribuente (art.

17 cp. 5 DSN II), i1 ehe sarebbe manifestamente eontrario

al sistema della legge. Poiehe Ia deeisione amministrativa

edel 30 dieembre 1952, il diritto di promuovere il proce-

dimento per eontravvenzione in materia di nuovo saeri-

fieio non era perento.

3. -

Limitatamente aHa eontribuzione dovuta a titolo

di nuovo saerificio il rieorrente ha inoltre sollevato I'ecce-

zione di prescrizione. Ma anche quest'eecezione dev'essere·

respinta.

L'art. 20 cp. 1 DSN II prevede ehe per Ia riscossione

delle multe e applieabile l'art. 135 DIN. Questo disposto

recita: Per la riseossione degl'importi sottratti e delle

multe sono applieabili analogeticamente gli art. 113 e

117 a 128. L'art. 128 DIN dispone ehe i erediti risultanti

374

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

dall'assoggettamento all'imposta si preserivono in cinque

anni a contare dalla loro seadenza. Ci si potrebbe invero

chiedere se il rinvio dell'art. 20 ep. 1 DSN II all'art. 135

DIN valga anehe per la riseossione dell'importo 8ottratto,

atteso ehe questo non vi e espressamente menzionato. La

risposta dev'essere affermativa. Il decreto coneernente il

nuovo sacrifieio ha largamente fatto uso deI rinvio alle

disposizioni deI deereto concernente l'imposta per la

difesa nazionale (segnatamente in materia di proeedura

di tassazione e di rieorso, di riscossione della eontribuzione

e di contravvenzioni), limitandosi a diseiplinare soltanto

gli istituti ehe sono peculiari ad una contribuzione sulla

sostanza quale il nuovo saerifieio. Se il legislatore avesse

voluto derogare in tema di preserizione al sistema delI 'im-

posta per la difesa nazionale avrebbe previsto, come per

la perenzione, una disposizione speeiale. Se non l'ha fatto

-

e non si vede un motivo plausibile per farlo -, si deve

coneludere che intendeva dichiarare applicabile il disposto

dell'art. 135 DIN non solo per le multe, ma anche per

l'importo della contribuzione sottratta.

Siccome il termine di prescrizione comincia a correre

dalla scadenza deI credito fiscale, la eontribuzione litigiosa

non era prescritta il 30 dicembre 1952. Anzi, tale termine

non aveva aneora preso inizio, poiche la decisione accer-

tante l'importo sottratto e dovuto dal ricorrente non era

ancora cresciuta in giudicato (cf. PERRET, commentario,

art. 135 DIN, nota 1).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso e respinto.

I

Regist,ersachen. N° 64.

375

H. REGISTERSACHEN

REGISTRES

64. Urteil der 11. Zivil abteilung vom 22. Dezember 1953 i. S.

Eheleute ~Ierkelbaeh gegen Luzern, Regierungsrat.

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nicht geltend gemacht

werden, dass der angefochtene Entscheid einem Kreisschreiben

.:les Bundes:-ates widerspreche (Art. 104 OG).

GüterrechtsregMter. Ehevertrag zwischen einem im Ausland woh-

nenden Ausländer und dessen Ehefrau, die das Schweizerbfu-

ger:echt bei~ehalten hat. Eintragung im Register der schwei-

zerIschen Heunat der Ehefrau? (Art. 250 ZGB, Art. 39 der VO

betr. das Güterrechtsregister vom 27. September 1910).

Le ~oye~ consistant ~ ~re, que ~a decision attaquee viole une

Clrculalre du ConseIl federal n est pas propre a motiver un

recours de droit administratif (art. 104 OJ).

Regist~e des regimes. matri~oniaux. Contrat de mariage passe entre

un etranger habltant 1 etranger et sa femme qui a conserve sa

nationalite suisse. Inscription dans le registre du lieu d'origine

de la femme en Suisse ? (Art. 250 CC, 39 de l'ordounance sur le

registre des regimes matrimoniaux, du 27 septembre 1910.)

La censura che la decisione impugnata viola una circolare deI

Consiglio federale non e atta a motivare un ricorso di diritto

amministrativo (art. 104 OG).

Registro dei beni matrimoniali. Convenzione matrimoniale conclusa

tra uno straniero abitante all'estero e sua moglie che ha con-

servato la nazionalita svizzera. Iscrizione nel luogo di atti-

nenza della moglie in Isvizzera? (art. 250 CC, 39 deI regola-

mento 27 settembre 1910 sul registro dei beni matrimoniali).

Der niederländische Staatsangehörige Anton Nicolaas

Merkeibach und seine Braut Gertrud Mary Allee Scherer

von Luzern, die gestützt auf Art. 9 des Bundesgesetzes

über Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts vom

29. September 1952 vor dem Zivilstandsbeamten die Er-

klärung abgegeben hatte, das Schweizerbürgerrecht bei-

behalten zu wollen, schlossen am 29. April 1953 in Luzern

einen Ehevertrag, mit dem sie den Güterstand der Güter-

trennung im Sinne von Art. 241 ff. des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches (ZGB) vereinbarten. Durch die Urkunds-

person liessen sie diesen Vertrag unter Berufung auf das