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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
selbst direkt aus dem Geschäftsvermögen in das Privat-
vermögen übertragen werden. Denn in einem solchen Falle
wird in der Liquidation das Vermögensobjekt nicht durch
einen Erlös aus der Abtretung ersetzt, sondern es verbleibt
mit seinem vollen Werte Bestandteil der Liquidations-
masse. Der Unternehmer, der in der Liquidation seines
geschäftlichen Betriebes Bestandteile des Geschäftsver-
mögens nicht veräussert, sondern als Privatvermögen
zurückbehält, tut es in der Regel, weil er in dieser Art der
Geschäftsauflösung einen Vorteil erblickt, besser zu fahren
glaubt, als wenn er sich der Objekte entledigen, die Ge-
schäftsliquidation unter Veräusserung auch dieser Objekte
vollziehen würde. Führt er diese zurückbehaltenen Ver-
mögensobjekte aus dem Geschäft in das Privatvermögen
über, so übernimmt er den vollen Wert, der ihnen im Zeit-
punkt der Geschäftsauflösung zukommt und der ohne wei-
teres auch äusserlich in Erscheinung treten würde, wenn
die Geschäftsliquidation unter Veräusserung des Objekts
statt durch dessen Übernahme als Sachwert vollzogen
worden wäre. Dies führt dazu, bei der Bemessung des bei
der Auflösung des Geschäftsbetriebes erzielten Liquida-
tionsgewinnes bei übernommenen Sachwerten auf den Ver-
kehrswert abzustellen, wie es in BGE 76 I 211 angeordnet
wurde. Es verhält sich hierin ähnlich wie bei der Nutzung
eines Hauses durch den Eigentümer selbst im Unterschiede
zu einer Vermietung oder Verpachtung an Dritte (BGE 71 I
130).
Die Annahme im angefochtenen Entscheid, dieser Wert
werde nicht realisiert, ist irrtümlich. Die Besteuerung der
Kapitalgewinne gemäss Art. 21, Abs. 1lit. d WStB erfasst
die Mehrwerte, die bei Auflösung von zu Geschäftszwecken
ausgeschiedenem Sondervermögen für den Steuerpflichtigen
frei werden. Die Realisierung besteht darin, dass die Bin-
dung an den Geschäftsbetrieb aufgehoben wird, die Werte
aus dem Geschäftsvermögen in das Privatvermögen über-
gehen. Ob sich dieser übergang in Form von Barmitteln
oder in derjenigen von Sachgütern vollzieht, ist offensicht-
Bundesrechtliehe Abgaben. N0 63.
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lieh unerheblich. Dass Sachwerte nicht verschieden ange-
rechnet werden können, je nachdem sie der Steuerpflichtige
unmittelbar herübernimmt oder sie veräussert, ist in BGE
76 I 211 festgestellt worden. Es besteht kein Grund, von
dieser Auffassung abzugehen, da sie allein dem Gebote der
Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen gerecht wird.
63. Sentenza 13 novembre 1953 nella causa T.
contra Commissione di ricorso deI Cantone Ticino.
Amnistia parziale istituita dal decreto federale 20 dicembre 1950
concernente l'esecuzwne dell'ordinamento finanziario dal 1951 al
1954.
1. L'importo semplice delle contribuzioni sottratte e dovute a
norma deli'art. 7 deI decreto citato ha luogo in sede di contrav-
venzione : applicabile e quindi il termine di perenzione previsto
per 180 procedura di contravvenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2
DSN Ir). Consid. 1.
2. Il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione
in materia di nuovo sacrificio per la difesa nazionale si estingue
il 31 dicembre 1952 (art. 20 cp. 2 DSN Ir). Consid. 2.
3. Il rinvio deli'art. 20 cp. 1 DSN Ir all'art. 135 DIN vale anche
per la riscossione deli'importo semplice della contribuzione
sottratta. Consid. 3.
Anschlussamnestie gemäss BB vom 20. Dezember 1950 über die
AusfUhrung der Finanzordnung 1951 bis 1954.
1. Die Nachvergütung des einfachen Betrages der hinterzogenen
Steuer gemäss Art. 7 des BB findet statt im Rahmen eines
Nachsteuerverfahrens: für die Verjährung ist daher die im
Hinterziehungsverfahren geltende Frist (Art. 134 WStB und
Art. 20 Abs. 2 WOB Ir) massgebend. Erw. 1.
2. Das Recht zur Einleitung des Nachsteuerverfahrens für das
neue Wehropfer erlischt am 31. Dezember 1952 (Art. 20 Abs. 2
WOB Ir). Erw. 2.
3. Der Hinweis in Art. 20 Abs. 1 WOB Ir auf Art. 135 WStB gilt
auch für den Bezug des einfachen Betrages der hinterzogenen
Steuer. Erw. 3.
Amnistie partielle instituee par l'arr~te jedeml du 20 decembre 1950
concernant l'execution du regime financier de 1951 a 1954.
1. Le montant simple des contributions soustraites et dues en
vertu de l'art. 7 de l'AF preciM est preleve selon la procedure
prevue pour le cas de soustraction d'impöt; c'est donc le delai
de prescription prevu pour cette procedure qui s'applique
(art. 134 AIN et 20 a1. 2 ASN Ir). Consid. 1.
.
2. Le delai pour ouvrir la procedure applicable a la soustraction
en matiere de nouveau sacrifice pour la defense nationale expire
le 31 decembre 1952 (art. 20 801. 2 ASN Ir). Consid. 2.
24
AB 79 I -
1953
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3 Le renvoi de l'art. 20 al. 1 ASN II a l'art. 135 AIN s'a:pplique
. aussi au prelevement du montant simple de la contnbutlOn
soustraite. Consid. 3.
A. -
Il deereto federale 20 dieembre 1950 eoneernente
l'eseeuzione dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954
prevede ehe l'amnistia in n:ateria. d'imposte eon~essa da
un Cantone in oeeasione d una rlforma fiseale e estesa
parzialmente anehe a determinate e~n~ri~uzioni, fede:a~.
Il eontribuente ehe adempie le eondizlOill per I ammstla
eantonale e parimenti esente dalle sanzioni penali ehe
eolpiseono la sottrazione dell'imposta per la ~f~sa nazio-
nale della soprattassa speeiale edel saenfimo per la
dife~a nazionale, « a eondizione eh'egli paghi l'importo
sempliee di tali eontribuzioni per il red~to e la s~stanza
diehiarati posticipatamente, per quanto il perse~Ulmento
penale per sottrazione di dette im?oste. ~on sla. aneor~
eolpito da preserizione al momento m eUl e acqUlstato il
diritto di fruire dell'amnistia eantonale» (art. 7).
Allo seopo di agevolare il passaggio dal veeehio al
nuovo regime tributario, il Cantone Tieino ha istituito eol
deereto legislativo 16 gennaio 1951 un'a~sti~ fise~le
eantonale. Giusta l'art. 2 deI deereto, i fattorl di reddito
e di sostanza notifieati ai fini dell'imposta eantonale deI
periodo 1950-1951 e preeedentemente non denuneiati. al
fiseo e non eolpiti per i tributi eantonali, eomunah e
federali non possono formare oggetto di tassazione ne d~
proeedura per sottrazio~e in n:a~ria d'impos~e ea~t~na~
e eomunali per gli anm antenon al 1951. L ammstla SI
estende all'imposta federale per la difesa nazionale e al
nuovo saerifieio per la difesa nazionale nella misura
eonsentita dalle leggi federali (art. 4).
B. -
Nella sua diehiarazione ai fini dell'imposta ean-
tonale deI periodo 1950-1951 e dell'imposta per la difesa
nazionale deI VI periodo T. indieo una sostanza soggetta
all'imposta federale di 203 170 fr. Pel periodo preeedente
egli aveva notifieato una sostanza di s~li ?5~0. fr. L~
differenza e eostituita essenzialmente da tltoh dlsslmulatl
al fiseo.
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Con deeisione 30 dieembre 1952 il eontribuente fu posto
al benefieio dell'amnistia eantonale. Per quanto eoneerne
le imposte federali, l'amministrazione fiseale eantonale gli
eomunieo ehe doveva l'importo sempliee deI nuovo saeri-
fieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV e V
periodo su la sostanza eilreddito postieipatamente
diehiarati.
11 eontribuente interpose gravame aHa ComInissione
eantonale di rieorso, addueendo ehe il diritto deI fiseo di
tassarlo agli effetti deI nuovo saerifieio e dell'imposta per
la difesa nazionale deI IV periodo era perento e ehe la
eontribuzione a titolo di nuovo saerifieio era deI resto
eaduta in preserizione.
Il rieorso fu respinto eon deeisione 4 luglio 1953.
G. -
Il rieorrente si e aggravato al Tribunale federale
ehiedendo l'annullamento delle tassazioni coneernenti il
nuovo saerifieio e l'imposta per la difesa nazionale deI
IV periodo. Egli fa valere in sostanza quanta segue :
La questione da risolvere e quella se per Ia prescrizione
o la perenzione dei diritti deI fiseo siano applieabili i
termini previsti in materia di tassazione ordinaria ° di
eontravvenzione. Non fa dubbio ehe la deeisione impugnata
ha per oggetto delle tassazioni ordinarie (art. 7 deI deereto
federale 20 dieembre 1950). Applieabili sono dunque
l'art. 17 DSN II, seeondo eui il diritto di tassare un eontri-
buente pel nuovo saerifieioeessa il 31 dieembre 1950, e
l'art. 98 DIN, a norma deI quale il diritto di eomineiare
la tassazione agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale
si estingue entro tre anni a eontare dalla fine deI periodo
di tassazione. Il 30 dieembre 1952, giorno in eui fu presa
la deeisione querelata, il diritto deI fiseo di tassare il
rieorrente ai fini deI nuovo saerifieio e dell'imposta per
la difesa nazionale deI IV periodo (anni fiseali 1947 e
1948) era quindi perento. La eontribuzione dovuta a
titolo di nuovo saerifieio era ad ogni modo preseritta.
D. -
Tanto la Commissione eantonale di rieorso quanta
l'Amministrazione federale delle eontribuzioni hanno pro-
posto Ia reiezione deI rieorso.
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Gonsiderando in diritto :
L -
In materia d'imposta e di nuovo sacrificio per la
difesa nazionale l'esistenza e la misura deI debito d'imposta
sono aceertate nella proeedura normale di ta,8sazione (art.
77 DIN sgg. e 17 DSN II). Se la tassazione, diventata
definitiva, si rivela in seguito insufficiente e se vi e mo-
tivo di ritenere ehe quest'insuffieienza e da imputarsi
alla maneata 0 inesatta dichiarazione di fattori redditizi
o patrimoniali imponibili, il fiseo inizia contro i1 con-
tribuente la procedura di sottrazione, destinata a stabi-
lire l'esistenza e l'entita della contravvenzione, come
pure le sanzioni penali (art. 132 DIN e 20 DSN II). Il
eontribuente ehe si e reso eolpevole di sottrazione e punito
eon una multa e deve inoltre pagare l'importo semplice
della contribuzione sottratta (art. 129 DIN e 20 DSN II).
Il diritto d'iniziare la procedura di sottrazione e tuttavia
limitato nel tempo dal termine di perenzione (art. 134
DIN e 20 cp. 2 DSN II).
Quest'ordinamento e stato modificato dal decreto fede-
rale 20 dicembre 1950 soltanto nel senso che ha esteso
parzialmente gli effetti di un' amnistia cantonale a deter-
minate contribuzioni federali. L'art. 7 deI decreto esentua
il contribuente al beneficio dell'amnistia cantonale anehe
dalle sanzioni penali che colpiscono la sottrazione di tali
eontribuzioni, purcM paghi l'importo semplice delle
eontribuzioni sottratte. La sottrazione rimane contravven-
zione; eadono solo le multe. L'aceertamento dell'importo
sottratto ha luogo in sede di contravvenzione ed e di con-
seguenza soggetto alle norme ehe disciplinano questa
procedura, compresa quella relativa al termine di peren-
zione. Cio risulta esplicitamente dal testo dell'art. 7 eitato,
ehe esige il pagamento dell'importo sottratto « per quanta
il perseguimento penale per 8ottrazione» non sia ancora
« prescritto ». I termini di perenzione sono quindi quelli
degli art. 134 DIN e 20 ep. 2 DSN II e non quelli degli
art. 98 DIN e 17 DSN II riehiamati nel ricorso.
I
{J
1
Bundesrechtliche Abgaben. N0 63.
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2. -
A norma dell'art. 134 DIN, il diritto d'iniziare la
procedura di sottrazione dell'imposta per la difesa nazionale
si estingue cinque anni dopo la fine deI relativo periodo
di tassazione (art. 7 ep. 2 DIN). I1 IV periodo di tassazione,
ehe comprende gli anni fiseali 1947 e 1948, prese fine il
31 dicembre 1948. La proeedura di sottrazione iniziata
il 30 dicembre 1952 non era quindi tardiva.
Per quanto riguarda il nuovo sacrifieio, il diritto di
promuovere il proeedimento per contravvenzione si estin-
gue il 31 dicembre 1952 nel testo tedeseo dell'art. 20 ep.
2 DSN II, il 31 dieembre 1950 nei testi franeese e italiano
(per quest'ultimo : Raecolta ufficiale delle leggi federaIi,
vol 58 p. 1139). Non fa aleun dubbio ehe la data deter-
minante e quella deI 31 dieembre 1952 (i testi francese
ed italiano sono stati rettifieati nella Collezione sistematiea
delle leggi e delle ordinanze federali; pel testo italiano
nel vol. 6 p. 433). Questo termine di perenzione corrisponde
a queHo quinquennale vigente anehe in materia d'imposta
per Ia difesa nazionaI~ (art. 134 DIN) e ehe era previsto
gia per il primo saerificio (art. 99 ep. 1 DSN). Se il termine
fosse soltanto triennale, eome indieato per svista nei
testi francese e italiano, esso eoinciderebbe col termine
di perenzione deI diritto di tassare il eontribuente (art.
17 cp. 5 DSN II), i1 ehe sarebbe manifestamente eontrario
al sistema della legge. Poiehe Ia deeisione amministrativa
edel 30 dieembre 1952, il diritto di promuovere il proce-
dimento per eontravvenzione in materia di nuovo saeri-
fieio non era perento.
3. -
Limitatamente aHa eontribuzione dovuta a titolo
di nuovo saerificio il rieorrente ha inoltre sollevato I'ecce-
zione di prescrizione. Ma anche quest'eecezione dev'essere·
respinta.
L'art. 20 cp. 1 DSN II prevede ehe per Ia riscossione
delle multe e applieabile l'art. 135 DIN. Questo disposto
recita: Per la riseossione degl'importi sottratti e delle
multe sono applieabili analogeticamente gli art. 113 e
117 a 128. L'art. 128 DIN dispone ehe i erediti risultanti
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
dall'assoggettamento all'imposta si preserivono in cinque
anni a contare dalla loro seadenza. Ci si potrebbe invero
chiedere se il rinvio dell'art. 20 ep. 1 DSN II all'art. 135
DIN valga anehe per la riseossione dell'importo 8ottratto,
atteso ehe questo non vi e espressamente menzionato. La
risposta dev'essere affermativa. Il decreto coneernente il
nuovo sacrifieio ha largamente fatto uso deI rinvio alle
disposizioni deI deereto concernente l'imposta per la
difesa nazionale (segnatamente in materia di proeedura
di tassazione e di rieorso, di riscossione della eontribuzione
e di contravvenzioni), limitandosi a diseiplinare soltanto
gli istituti ehe sono peculiari ad una contribuzione sulla
sostanza quale il nuovo saerifieio. Se il legislatore avesse
voluto derogare in tema di preserizione al sistema delI 'im-
posta per la difesa nazionale avrebbe previsto, come per
la perenzione, una disposizione speeiale. Se non l'ha fatto
-
e non si vede un motivo plausibile per farlo -, si deve
coneludere che intendeva dichiarare applicabile il disposto
dell'art. 135 DIN non solo per le multe, ma anche per
l'importo della contribuzione sottratta.
Siccome il termine di prescrizione comincia a correre
dalla scadenza deI credito fiscale, la eontribuzione litigiosa
non era prescritta il 30 dicembre 1952. Anzi, tale termine
non aveva aneora preso inizio, poiche la decisione accer-
tante l'importo sottratto e dovuto dal ricorrente non era
ancora cresciuta in giudicato (cf. PERRET, commentario,
art. 135 DIN, nota 1).
Il Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
I
•
Regist,ersachen. N° 64.
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H. REGISTERSACHEN
REGISTRES
64. Urteil der 11. Zivil abteilung vom 22. Dezember 1953 i. S.
Eheleute ~Ierkelbaeh gegen Luzern, Regierungsrat.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nicht geltend gemacht
werden, dass der angefochtene Entscheid einem Kreisschreiben
.:les Bundes:-ates widerspreche (Art. 104 OG).
GüterrechtsregMter. Ehevertrag zwischen einem im Ausland woh-
nenden Ausländer und dessen Ehefrau, die das Schweizerbfu-
ger:echt bei~ehalten hat. Eintragung im Register der schwei-
zerIschen Heunat der Ehefrau? (Art. 250 ZGB, Art. 39 der VO
betr. das Güterrechtsregister vom 27. September 1910).
Le ~oye~ consistant ~ ~re, que ~a decision attaquee viole une
Clrculalre du ConseIl federal n est pas propre a motiver un
recours de droit administratif (art. 104 OJ).
Regist~e des regimes. matri~oniaux. Contrat de mariage passe entre
un etranger habltant 1 etranger et sa femme qui a conserve sa
nationalite suisse. Inscription dans le registre du lieu d'origine
de la femme en Suisse ? (Art. 250 CC, 39 de l'ordounance sur le
registre des regimes matrimoniaux, du 27 septembre 1910.)
La censura che la decisione impugnata viola una circolare deI
Consiglio federale non e atta a motivare un ricorso di diritto
amministrativo (art. 104 OG).
Registro dei beni matrimoniali. Convenzione matrimoniale conclusa
tra uno straniero abitante all'estero e sua moglie che ha con-
servato la nazionalita svizzera. Iscrizione nel luogo di atti-
nenza della moglie in Isvizzera? (art. 250 CC, 39 deI regola-
mento 27 settembre 1910 sul registro dei beni matrimoniali).
Der niederländische Staatsangehörige Anton Nicolaas
Merkeibach und seine Braut Gertrud Mary Allee Scherer
von Luzern, die gestützt auf Art. 9 des Bundesgesetzes
über Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts vom
29. September 1952 vor dem Zivilstandsbeamten die Er-
klärung abgegeben hatte, das Schweizerbürgerrecht bei-
behalten zu wollen, schlossen am 29. April 1953 in Luzern
einen Ehevertrag, mit dem sie den Güterstand der Güter-
trennung im Sinne von Art. 241 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (ZGB) vereinbarten. Durch die Urkunds-
person liessen sie diesen Vertrag unter Berufung auf das