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368 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. selbst direkt aus dem Geschäftsvermögen in das Privat- vermögen übertragen werden. Denn in einem solchen Falle wird in der Liquidation das Vermögensobjekt nicht durch einen Erlös aus der Abtretung ersetzt, sondern es verbleibt mit seinem vollen Werte Bestandteil der Liquidations- masse. Der Unternehmer, der in der Liquidation seines geschäftlichen Betriebes Bestandteile des Geschäftsver- mögens nicht veräussert, sondern als Privatvermögen zurückbehält, tut es in der Regel, weil er in dieser Art der Geschäftsauflösung einen Vorteil erblickt, besser zu fahren glaubt, als wenn er sich der Objekte entledigen, die Ge- schäftsliquidation unter Veräusserung auch dieser Objekte vollziehen würde. Führt er diese zurückbehaltenen Ver- mögensobjekte aus dem Geschäft in das Privatvermögen über, so übernimmt er den vollen Wert, der ihnen im Zeit- punkt der Geschäftsauflösung zukommt und der ohne wei- teres auch äusserlich in Erscheinung treten würde, wenn die Geschäftsliquidation unter Veräusserung des Objekts statt durch dessen Übernahme als Sachwert vollzogen worden wäre. Dies führt dazu, bei der Bemessung des bei der Auflösung des Geschäftsbetriebes erzielten Liquida- tionsgewinnes bei übernommenen Sachwerten auf den Ver- kehrswert abzustellen, wie es in BGE 76 I 211 angeordnet wurde. Es verhält sich hierin ähnlich wie bei der Nutzung eines Hauses durch den Eigentümer selbst im Unterschiede zu einer Vermietung oder Verpachtung an Dritte (BGE 71 I 130). Die Annahme im angefochtenen Entscheid, dieser Wert werde nicht realisiert, ist irrtümlich. Die Besteuerung der Kapitalgewinne gemäss Art. 21, Abs. 1lit. d WStB erfasst die Mehrwerte, die bei Auflösung von zu Geschäftszwecken ausgeschiedenem Sondervermögen für den Steuerpflichtigen frei werden. Die Realisierung besteht darin, dass die Bin- dung an den Geschäftsbetrieb aufgehoben wird, die Werte aus dem Geschäftsvermögen in das Privatvermögen über- gehen. Ob sich dieser übergang in Form von Barmitteln oder in derjenigen von Sachgütern vollzieht, ist offensicht- Bundesrechtliehe Abgaben. N0 63. 369 lieh unerheblich. Dass Sachwerte nicht verschieden ange- rechnet werden können, je nachdem sie der Steuerpflichtige unmittelbar herübernimmt oder sie veräussert, ist in BGE 76 I 211 festgestellt worden. Es besteht kein Grund, von dieser Auffassung abzugehen, da sie allein dem Gebote der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen gerecht wird.
63. Sentenza 13 novembre 1953 nella causa T. contra Commissione di ricorso deI Cantone Ticino. Amnistia parziale istituita dal decreto federale 20 dicembre 1950 concernente l'esecuzwne dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954.
1. L'importo semplice delle contribuzioni sottratte e dovute a norma deli'art. 7 deI decreto citato ha luogo in sede di contrav- venzione : applicabile e quindi il termine di perenzione previsto per 180 procedura di contravvenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN Ir). Consid. 1.
2. Il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione in materia di nuovo sacrificio per la difesa nazionale si estingue il 31 dicembre 1952 (art. 20 cp. 2 DSN Ir). Consid. 2.
3. Il rinvio deli'art. 20 cp. 1 DSN Ir all'art. 135 DIN vale anche per la riscossione deli'importo semplice della contribuzione sottratta. Consid. 3. Anschlussamnestie gemäss BB vom 20. Dezember 1950 über die AusfUhrung der Finanzordnung 1951 bis 1954.
1. Die Nachvergütung des einfachen Betrages der hinterzogenen Steuer gemäss Art. 7 des BB findet statt im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens: für die Verjährung ist daher die im Hinterziehungsverfahren geltende Frist (Art. 134 WStB und Art. 20 Abs. 2 WOB Ir) massgebend. Erw. 1.
2. Das Recht zur Einleitung des Nachsteuerverfahrens für das neue Wehropfer erlischt am 31. Dezember 1952 (Art. 20 Abs. 2 WOB Ir). Erw. 2.
3. Der Hinweis in Art. 20 Abs. 1 WOB Ir auf Art. 135 WStB gilt auch für den Bezug des einfachen Betrages der hinterzogenen Steuer. Erw. 3. Amnistie partielle instituee par l'arr~te jedeml du 20 decembre 1950 concernant l'execution du regime financier de 1951 a 1954.
1. Le montant simple des contributions soustraites et dues en vertu de l'art. 7 de l'AF preciM est preleve selon la procedure prevue pour le cas de soustraction d'impöt; c'est donc le delai de prescription prevu pour cette procedure qui s'applique (art. 134 AIN et 20 a1. 2 ASN Ir). Consid. 1. .
2. Le delai pour ouvrir la procedure applicable a la soustraction en matiere de nouveau sacrifice pour la defense nationale expire le 31 decembre 1952 (art. 20 801. 2 ASN Ir). Consid. 2. 24 AB 79 I - 1953 370 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. 3 Le renvoi de l'art. 20 al. 1 ASN II a l'art. 135 AIN s'a:pplique . aussi au prelevement du montant simple de la contnbutlOn soustraite. Consid. 3. A. - Il deereto federale 20 dieembre 1950 eoneernente l'eseeuzione dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 prevede ehe l'amnistia in n:ateria. d'imposte eon~essa da un Cantone in oeeasione d una rlforma fiseale e estesa parzialmente anehe a determinate e~n~ri~uzioni, fede:a~. Il eontribuente ehe adempie le eondizlOill per I ammstla eantonale e parimenti esente dalle sanzioni penali ehe eolpiseono la sottrazione dell'imposta per la ~f~sa nazio- nale della soprattassa speeiale edel saenfimo per la dife~a nazionale, « a eondizione eh'egli paghi l'importo sempliee di tali eontribuzioni per il red~to e la s~stanza diehiarati posticipatamente, per quanto il perse~Ulmento penale per sottrazione di dette im?oste. ~on sla. aneor~ eolpito da preserizione al momento m eUl e acqUlstato il diritto di fruire dell'amnistia eantonale» (art. 7). Allo seopo di agevolare il passaggio dal veeehio al nuovo regime tributario, il Cantone Tieino ha istituito eol deereto legislativo 16 gennaio 1951 un'a~sti~ fise~le eantonale. Giusta l'art. 2 deI deereto, i fattorl di reddito e di sostanza notifieati ai fini dell'imposta eantonale deI periodo 1950-1951 e preeedentemente non denuneiati. al fiseo e non eolpiti per i tributi eantonali, eomunah e federali non possono formare oggetto di tassazione ne d~ proeedura per sottrazio~e in n:a~ria d'impos~e ea~t~na~ e eomunali per gli anm antenon al 1951. L ammstla SI estende all'imposta federale per la difesa nazionale e al nuovo saerifieio per la difesa nazionale nella misura eonsentita dalle leggi federali (art. 4). B. - Nella sua diehiarazione ai fini dell'imposta ean- tonale deI periodo 1950-1951 e dell'imposta per la difesa nazionale deI VI periodo T. indieo una sostanza soggetta all'imposta federale di 203 170 fr. Pel periodo preeedente egli aveva notifieato una sostanza di s~li ?5~0. fr. L~ differenza e eostituita essenzialmente da tltoh dlsslmulatl al fiseo. Bundesrechtliche Abgaben. N0 63. 371 Con deeisione 30 dieembre 1952 il eontribuente fu posto al benefieio dell'amnistia eantonale. Per quanto eoneerne le imposte federali, l'amministrazione fiseale eantonale gli eomunieo ehe doveva l'importo sempliee deI nuovo saeri- fieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV e V periodo su la sostanza eilreddito postieipatamente diehiarati. 11 eontribuente interpose gravame aHa ComInissione eantonale di rieorso, addueendo ehe il diritto deI fiseo di tassarlo agli effetti deI nuovo saerifieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV periodo era perento e ehe la eontribuzione a titolo di nuovo saerifieio era deI resto eaduta in preserizione. Il rieorso fu respinto eon deeisione 4 luglio 1953. G. - Il rieorrente si e aggravato al Tribunale federale ehiedendo l'annullamento delle tassazioni coneernenti il nuovo saerifieio e l'imposta per la difesa nazionale deI IV periodo. Egli fa valere in sostanza quanta segue : La questione da risolvere e quella se per Ia prescrizione o la perenzione dei diritti deI fiseo siano applieabili i termini previsti in materia di tassazione ordinaria ° di eontravvenzione. Non fa dubbio ehe la deeisione impugnata ha per oggetto delle tassazioni ordinarie (art. 7 deI deereto federale 20 dieembre 1950). Applieabili sono dunque l'art. 17 DSN II, seeondo eui il diritto di tassare un eontri- buente pel nuovo saerifieioeessa il 31 dieembre 1950, e l'art. 98 DIN, a norma deI quale il diritto di eomineiare la tassazione agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale si estingue entro tre anni a eontare dalla fine deI periodo di tassazione. Il 30 dieembre 1952, giorno in eui fu presa la deeisione querelata, il diritto deI fiseo di tassare il rieorrente ai fini deI nuovo saerifieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV periodo (anni fiseali 1947 e
1948) era quindi perento. La eontribuzione dovuta a titolo di nuovo saerifieio era ad ogni modo preseritta. D. - Tanto la Commissione eantonale di rieorso quanta l' Amministrazione federale delle eontribuzioni hanno pro- posto Ia reiezione deI rieorso. 372 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Gonsiderando in diritto : L - In materia d'imposta e di nuovo sacrificio per la difesa nazionale l'esistenza e la misura deI debito d'imposta sono aceertate nella proeedura normale di ta,8sazione (art. 77 DIN sgg. e 17 DSN II). Se la tassazione, diventata definitiva, si rivela in seguito insufficiente e se vi e mo- tivo di ritenere ehe quest'insuffieienza e da imputarsi alla maneata 0 inesatta dichiarazione di fattori redditizi o patrimoniali imponibili, il fiseo inizia contro i1 con- tribuente la procedura di sottrazione, destinata a stabi- lire l'esistenza e l'entita della contravvenzione, come pure le sanzioni penali (art. 132 DIN e 20 DSN II). Il eontribuente ehe si e reso eolpevole di sottrazione e punito eon una multa e deve inoltre pagare l'importo semplice della contribuzione sottratta (art. 129 DIN e 20 DSN II). Il diritto d'iniziare la procedura di sottrazione e tuttavia limitato nel tempo dal termine di perenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN II). Quest'ordinamento e stato modificato dal decreto fede- rale 20 dicembre 1950 soltanto nel senso che ha esteso parzialmente gli effetti di un' amnistia cantonale a deter- minate contribuzioni federali. L'art. 7 deI decreto esentua il contribuente al beneficio dell'amnistia cantonale anehe dalle sanzioni penali che colpiscono la sottrazione di tali eontribuzioni, purcM paghi l'importo semplice delle eontribuzioni sottratte. La sottrazione rimane contravven- zione ; eadono solo le multe. L'aceertamento dell'importo sottratto ha luogo in sede di contravvenzione ed e di con- seguenza soggetto alle norme ehe disciplinano questa procedura, compresa quella relativa al termine di peren- zione. Cio risulta esplicitamente dal testo dell'art. 7 eitato, ehe esige il pagamento dell'importo sottratto « per quanta il perseguimento penale per 8ottrazione» non sia ancora « prescritto ». I termini di perenzione sono quindi quelli degli art. 134 DIN e 20 ep. 2 DSN II e non quelli degli art. 98 DIN e 17 DSN II riehiamati nel ricorso. I {J 1 Bundesrechtliche Abgaben. N0 63. 373
2. - A norma dell'art. 134 DIN, il diritto d'iniziare la procedura di sottrazione dell'imposta per la difesa nazionale si estingue cinque anni dopo la fine deI relativo periodo di tassazione (art. 7 ep. 2 DIN). I1 IV periodo di tassazione, ehe comprende gli anni fiseali 1947 e 1948, prese fine il 31 dicembre 1948. La proeedura di sottrazione iniziata il 30 dicembre 1952 non era quindi tardiva. Per quanto riguarda il nuovo sacrifieio, il diritto di promuovere il proeedimento per contravvenzione si estin- gue il 31 dicembre 1952 nel testo tedeseo dell'art. 20 ep. 2 DSN II, il 31 dieembre 1950 nei testi franeese e italiano (per quest'ultimo : Raecolta ufficiale delle leggi federaIi, vol 58 p. 1139). Non fa aleun dubbio ehe la data deter- minante e quella deI 31 dieembre 1952 (i testi francese ed italiano sono stati rettifieati nella Collezione sistematiea delle leggi e delle ordinanze federali; pel testo italiano nel vol. 6 p. 433). Questo termine di perenzione corrisponde a queHo quinquennale vigente anehe in materia d'imposta per Ia difesa nazionaI~ (art. 134 DIN) e ehe era previsto gia per il primo saerificio (art. 99 ep. 1 DSN). Se il termine fosse soltanto triennale, eome indieato per svista nei testi francese e italiano, esso eoinciderebbe col termine di perenzione deI diritto di tassare il eontribuente (art. 17 cp. 5 DSN II), i1 ehe sarebbe manifestamente eontrario al sistema della legge. Poiehe Ia deeisione amministrativa edel 30 dieembre 1952, il diritto di promuovere il proce- dimento per eontravvenzione in materia di nuovo saeri- fieio non era perento.
3. - Limitatamente aHa eontribuzione dovuta a titolo di nuovo saerificio il rieorrente ha inoltre sollevato I'ecce- zione di prescrizione. Ma anche quest'eecezione dev'essere· respinta. L'art. 20 cp. 1 DSN II prevede ehe per Ia riscossione delle multe e applieabile l'art. 135 DIN. Questo disposto recita: Per la riseossione degl'importi sottratti e delle multe sono applieabili analogeticamente gli art. 113 e 117 a 128. L'art. 128 DIN dispone ehe i erediti risultanti 374 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. dall'assoggettamento all'imposta si preserivono in cinque anni a contare dalla loro seadenza. Ci si potrebbe invero chiedere se il rinvio dell'art. 20 ep. 1 DSN II all'art. 135 DIN valga anehe per la riseossione dell'importo 8ottratto, atteso ehe questo non vi e espressamente menzionato. La risposta dev'essere affermativa. Il decreto coneernente il nuovo sacrifieio ha largamente fatto uso deI rinvio alle disposizioni deI deereto concernente l'imposta per la difesa nazionale (segnatamente in materia di proeedura di tassazione e di rieorso, di riscossione della eontribuzione e di contravvenzioni), limitandosi a diseiplinare soltanto gli istituti ehe sono peculiari ad una contribuzione sulla sostanza quale il nuovo saerifieio. Se il legislatore avesse voluto derogare in tema di preserizione al sistema delI 'im- posta per la difesa nazionale avrebbe previsto, come per la perenzione, una disposizione speeiale. Se non l'ha fatto - e non si vede un motivo plausibile per farlo -, si deve coneludere che intendeva dichiarare applicabile il disposto dell'art. 135 DIN non solo per le multe, ma anche per l'importo della contribuzione sottratta. Siccome il termine di prescrizione comincia a correre dalla scadenza deI credito fiscale, la eontribuzione litigiosa non era prescritta il 30 dicembre 1952. Anzi, tale termine non aveva aneora preso inizio, poiche la decisione accer- tante l'importo sottratto e dovuto dal ricorrente non era ancora cresciuta in giudicato (cf. PERRET, commentario, art. 135 DIN, nota 1). Il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e respinto. I • Regist,ersachen. N° 64. 375 H. REGISTERSACHEN REGISTRES
64. Urteil der 11. Zivil abteilung vom 22. Dezember 1953 i. S. Eheleute ~Ierkelbaeh gegen Luzern, Regierungsrat. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nicht geltend gemacht werden, dass der angefochtene Entscheid einem Kreisschreiben .:les Bundes:-ates widerspreche (Art. 104 OG). GüterrechtsregMter. Ehevertrag zwischen einem im Ausland woh- nenden Ausländer und dessen Ehefrau, die das Schweizerbfu- ger:echt bei~ehalten hat. Eintragung im Register der schwei- zerIschen Heunat der Ehefrau? (Art. 250 ZGB, Art. 39 der VO betr. das Güterrechtsregister vom 27. September 1910). Le ~oye~ consistant ~ ~re, que ~a decision attaquee viole une Clrculalre du ConseIl federal n est pas propre a motiver un recours de droit administratif (art. 104 OJ). Regist~e des regimes. matri~oniaux. Contrat de mariage passe entre un etranger habltant 1 etranger et sa femme qui a conserve sa nationalite suisse. Inscription dans le registre du lieu d'origine de la femme en Suisse ? (Art. 250 CC, 39 de l'ordounance sur le registre des regimes matrimoniaux, du 27 septembre 1910.) La censura che la decisione impugnata viola una circolare deI Consiglio federale non e atta a motivare un ricorso di diritto amministrativo (art. 104 OG). Registro dei beni matrimoniali. Convenzione matrimoniale conclusa tra uno straniero abitante all'estero e sua moglie che ha con- servato la nazionalita svizzera. Iscrizione nel luogo di atti- nenza della moglie in Isvizzera? (art. 250 CC, 39 deI regola- mento 27 settembre 1910 sul registro dei beni matrimoniali). Der niederländische Staatsangehörige Anton Nicolaas Merkeibach und seine Braut Gertrud Mary Allee Scherer von Luzern, die gestützt auf Art. 9 des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts vom
29. September 1952 vor dem Zivilstandsbeamten die Er- klärung abgegeben hatte, das Schweizerbürgerrecht bei- behalten zu wollen, schlossen am 29. April 1953 in Luzern einen Ehevertrag, mit dem sie den Güterstand der Güter- trennung im Sinne von Art. 241 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vereinbarten. Durch die Urkunds- person liessen sie diesen Vertrag unter Berufung auf das