Sachverhalt
La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo forni deI
legname al Consorzio « Impresa Diga Sambuco » a Fusio
per un asserto ammontaredi 85 004 fr. 80.
In data 7 dicembre 1952 fece notificare al Consorzio,
come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento
della somma residua di 20134 fr., oltre accessori.
In sede di rigetto dell'opposizione I'escusso sollevo
anzitutto l'eccezione di carenza di veste passiva e contesto
nel merito la pretesa dell'escutente, perehe Grossi avrebbe
fatturato un quantitativo di legna superiore a quello
effettivamente fornito.
180
Verwaltungs- und Diszip1inarrecht.
Con sentenza 15 gennaio 1952 il Pretore deI distretto
di Vallemaggia accordo il rigetto dell'opposizione. Contro
questa sentenza l'escutente interpose alla Camera di
esecuzione e dei fallimenti deI Tribunale d'appello deI
Cantone Ticmo un ricorso tuttora pendente.
B. -
In data 12 aprile 1952 la Ditta Arrigo Grossi a
Cadenazzo chiese all'Ufficio deI registro di commercio di
Vallemaggia l'iscrizione deI Consorzio « Impresa Diga
Sambuco » a Fusio.
L'Ufficio adito inizio la procedura prevista dall'art. 57
ORC: in data 22 aprile invito l'Impresa Diga Sambuco
e le singole societa che Ia compongono a procedere alla
chiesta iscrizione entro dieci giorni oppure ad indicare
per iscritto i motivi dell'eventuale rifiuto.
Il 28 aprile 1953, Ia ditta Locher e Cie a Zurigo fece
opposizione nei seguenti termini:
« Come ditta incaricata della gestione degli affari deI precitato
Consorzio, composto delle seguenti ditte :
Locher & Cie -
Zurigo
B. Pagani -
Lugano
.
A.-G. Heinrich Hatt-Haller -
Zurigo
Losinger & Cie A.-G. -
Berna
Vicari S. A. -
Lugano
A.-G. Conrad Zschokke -
Zurigo
Frutiger Söhne & Cle -
Thun-Oberhofen
Bürgi & Huser A.-G. -
Berna
ed in loro nome vi comunichiamo in evasione al vostro scritto
ehe non e intenzionato di far iscrivere il Consorzio nel registro
di commercio deI cantone Ticino. Per l'esecuzione dei lavori
per la diga di Sambuco e stata scelta pel C(:msorzio l~ ~o~ di
Societa semplice, aHa quale forma sar~ per illlpre~e S~ill senz~
dubbio data la preferenza nella mag&lOr p,arte deI. e~l. P~r tal~
societa semplici non esiste ne un obbhgo ne la posslbillta di farsl
iscrivere nei registri di commercio. »
Il I maggio 1952, l'avv. Scazziga formulo a sua volta
la seguente opposizione :
« Non esiste infatti nessuna persona morale dietro l'impresa
Diga Sambueo, la qu~~ eostituis~e uniea~e~te ~ nome adottat.o
da diverse importantl ~mpr~se :11 costruzlOlll sVl~zere, per eo~tl
tuirsi in societa semphee, m VISta della eostruzlOne della Dlga
di sbarramento in Val Sambueo, destinata aHa nuova S.A. delle
forze idroelettriche della l\1aggia.
Di esse talune sono ditte individuali, altre soeieta anonime. »
,
r
Registersachen. N° 34.
181
In seguito a queste opposizioni, l'istanza di Grossi fu
sottoposta al Dipartimento di giustizia dei Cantone Ticino
(art. 58 ORC) che la respinse.
B. -
Grossi ha interposto un ricorso di diritto ammi-
nistrativo al Tribunale federale, chiedendo che sia confer-
mata la decisione 12 aprile 1952 dell'Ufficio deI registro
di commercio di Vallemaggia « il quale e incaricato di
provvedere alla iscrizione dell'Impresa Diga Sambuco al
registro di commercio in Cevio ».
O. -
Nelle loro osservazioni tanto la ditta Locher e
Oie, a Zurigo, quanto il Dipartimento federale di giustizia
hanno concluso pel rigetto deI ricorso.
Oonsiderando in diritto :
1.- ..... .
2. -
E indubbio che il Consorzio « Impresa Diga Sam-
buco)) e una societa semplice (art. 530 e seg. ORC). Delle
otto aziende ehe 10 compongono, cinque sono societa
anonime, due societa in nome collettivo e soltanto una
ditta individuale (ep. 2 della decisione impugnata).
L'iserizione della societa sempliee eome tale era gia
inammissibile a norma deI Codiee delle obbligazioni dei
14 giugno 1881 (SAUS, Bundesreeht, II ed., vol. IV,
n° 1615; SCHNEIDER e FICK, III ed., nota 13 all'art. 865
CO e nota 7 all'art. 524; SIEGMUND, Handbuch für den
Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano
sorti dubbi pel fatto che aleuni ufficiali dei registro di
commercio avevano interpretato I'art. 865 deI veechio
CO nel senso ehe anche le societa semplici potevano essere
iseritte nel registro di commercio, il Consiglio federale,
in data 4 aprile 1884, emano le seguenti istruzioni :
« La code des obligations ne prevoit pas l'inscription au registre
du commerce des socieMs simples. Lorsqu'une socieM desire se
faire inscrire au registre du commerce en vue de I'exploitatio~
d'un commerce, d'une industrie, ou d'un metier quelconque qUl
s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme soeiete
en nom collectif, sodete en commandite, socieM par actions ou
association (terme qui, avant 1912, designait la socieM coopera.
tive). Au contraire, les membres d'une socieM simple poursuivant
182
Verwaltungs- und Disziplinarreoht.
un des buts ci-dessus indiques, qui administrent les affaires de
celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire
au registre sous leur nom personnel (raison individuelle) »
Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa
conferma in' una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio
federale (SALIS, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n° 1615;
SIEGMUND, 1. c., pag. 214 e seg.).
La situazione rimase immutata nel codice delle obbli-
gazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure
dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro
si estese soltanto al cosiddetto « diritto commerciale» e
non anche aHa societa semplice.
E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale
dei soci d'una societa semplice come ditte individuali.
3.4.5. -
..... .
Il Tribunale lederale pronuncia :
11 ricorso e respinto.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 ..... .
E. 2 E indubbio che il Consorzio « Impresa Diga Sam-
buco)) e una societa semplice (art. 530 e seg. ORC). Delle
otto aziende ehe 10 compongono, cinque sono societa
anonime, due societa in nome collettivo e soltanto una
ditta individuale (ep. 2 della decisione impugnata).
L'iserizione della societa sempliee eome tale era gia
inammissibile a norma deI Codiee delle obbligazioni dei
14 giugno 1881 (SAUS, Bundesreeht, II ed., vol. IV,
n° 1615; SCHNEIDER e FICK, III ed., nota 13 all'art. 865
CO e nota 7 all'art. 524; SIEGMUND, Handbuch für den
Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano
sorti dubbi pel fatto che aleuni ufficiali dei registro di
commercio avevano interpretato I'art. 865 deI veechio
CO nel senso ehe anche le societa semplici potevano essere
iseritte nel registro di commercio, il Consiglio federale,
in data 4 aprile 1884, emano le seguenti istruzioni :
« La code des obligations ne prevoit pas l'inscription au registre
du commerce des socieMs simples. Lorsqu'une socieM desire se
faire inscrire au registre du commerce en vue de I'exploitatio~
d'un commerce, d'une industrie, ou d'un metier quelconque qUl
s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme soeiete
en nom collectif, sodete en commandite, socieM par actions ou
association (terme qui, avant 1912, designait la socieM coopera.
tive). Au contraire, les membres d'une socieM simple poursuivant
182
Verwaltungs- und Disziplinarreoht.
un des buts ci-dessus indiques, qui administrent les affaires de
celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire
au registre sous leur nom personnel (raison individuelle) »
Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa
conferma in' una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio
federale (SALIS, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n° 1615;
SIEGMUND, 1. c., pag. 214 e seg.).
La situazione rimase immutata nel codice delle obbli-
gazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure
dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro
si estese soltanto al cosiddetto « diritto commerciale» e
non anche aHa societa semplice.
E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale
dei soci d'una societa semplice come ditte individuali.
E. 3.4.5 ..... . Il Tribunale lederale pronuncia : 11 ricorso e respinto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
34. Estratto daDa sentenza 3 marzo 1953 deDa I Corte civile
nella causa Grossi contro Consorzio Diga Sambuco.
18crizione nel registro di commercio.
Secondo il vigente diritto, una societA semplice non puo essere
iscritta come tale nel registro di commercio. Possibile e unica-
mente l'iscrizione personale dei soci d'una societa semplice
come ditte individuali.
Eintragung im Handelsregister.
Nach geltendem Recht kann eine einfa.che Gesellschaft als solche
nicht im Handelsregister eingetragen werden. Möglich ist nur
die Eintragung der Gesellschafter persönlich als Einzelfirmen.
Inscription au registre du commerce.
Suivant 1e droit en vigueur, lIDe socieM simple ne peut etre inscrite
comme teIle au registre du commerce. Seule est possible l'ins-
cription des associes personnellement sous forme de raisons
individuelles.
A. -
La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo forni deI
legname al Consorzio « Impresa Diga Sambuco » a Fusio
per un asserto ammontaredi 85 004 fr. 80.
In data 7 dicembre 1952 fece notificare al Consorzio,
come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento
della somma residua di 20134 fr., oltre accessori.
In sede di rigetto dell'opposizione I'escusso sollevo
anzitutto l'eccezione di carenza di veste passiva e contesto
nel merito la pretesa dell'escutente, perehe Grossi avrebbe
fatturato un quantitativo di legna superiore a quello
effettivamente fornito.
180
Verwaltungs- und Diszip1inarrecht.
Con sentenza 15 gennaio 1952 il Pretore deI distretto
di Vallemaggia accordo il rigetto dell'opposizione. Contro
questa sentenza l'escutente interpose alla Camera di
esecuzione e dei fallimenti deI Tribunale d'appello deI
Cantone Ticmo un ricorso tuttora pendente.
B. -
In data 12 aprile 1952 la Ditta Arrigo Grossi a
Cadenazzo chiese all'Ufficio deI registro di commercio di
Vallemaggia l'iscrizione deI Consorzio « Impresa Diga
Sambuco » a Fusio.
L'Ufficio adito inizio la procedura prevista dall'art. 57
ORC: in data 22 aprile invito l'Impresa Diga Sambuco
e le singole societa che Ia compongono a procedere alla
chiesta iscrizione entro dieci giorni oppure ad indicare
per iscritto i motivi dell'eventuale rifiuto.
Il 28 aprile 1953, Ia ditta Locher e Cie a Zurigo fece
opposizione nei seguenti termini:
« Come ditta incaricata della gestione degli affari deI precitato
Consorzio, composto delle seguenti ditte :
Locher & Cie -
Zurigo
B. Pagani -
Lugano
.
A.-G. Heinrich Hatt-Haller -
Zurigo
Losinger & Cie A.-G. -
Berna
Vicari S. A. -
Lugano
A.-G. Conrad Zschokke -
Zurigo
Frutiger Söhne & Cle -
Thun-Oberhofen
Bürgi & Huser A.-G. -
Berna
ed in loro nome vi comunichiamo in evasione al vostro scritto
ehe non e intenzionato di far iscrivere il Consorzio nel registro
di commercio deI cantone Ticino. Per l'esecuzione dei lavori
per la diga di Sambuco e stata scelta pel C(:msorzio l~ ~o~ di
Societa semplice, aHa quale forma sar~ per illlpre~e S~ill senz~
dubbio data la preferenza nella mag&lOr p,arte deI. e~l. P~r tal~
societa semplici non esiste ne un obbhgo ne la posslbillta di farsl
iscrivere nei registri di commercio. »
Il I maggio 1952, l'avv. Scazziga formulo a sua volta
la seguente opposizione :
« Non esiste infatti nessuna persona morale dietro l'impresa
Diga Sambueo, la qu~~ eostituis~e uniea~e~te ~ nome adottat.o
da diverse importantl ~mpr~se :11 costruzlOlll sVl~zere, per eo~tl
tuirsi in societa semphee, m VISta della eostruzlOne della Dlga
di sbarramento in Val Sambueo, destinata aHa nuova S.A. delle
forze idroelettriche della l\1aggia.
Di esse talune sono ditte individuali, altre soeieta anonime. »
,
r
Registersachen. N° 34.
181
In seguito a queste opposizioni, l'istanza di Grossi fu
sottoposta al Dipartimento di giustizia dei Cantone Ticino
(art. 58 ORC) che la respinse.
B. -
Grossi ha interposto un ricorso di diritto ammi-
nistrativo al Tribunale federale, chiedendo che sia confer-
mata la decisione 12 aprile 1952 dell'Ufficio deI registro
di commercio di Vallemaggia « il quale e incaricato di
provvedere alla iscrizione dell'Impresa Diga Sambuco al
registro di commercio in Cevio ».
O. -
Nelle loro osservazioni tanto la ditta Locher e
Oie, a Zurigo, quanto il Dipartimento federale di giustizia
hanno concluso pel rigetto deI ricorso.
Oonsiderando in diritto :
1.- ..... .
2. -
E indubbio che il Consorzio « Impresa Diga Sam-
buco)) e una societa semplice (art. 530 e seg. ORC). Delle
otto aziende ehe 10 compongono, cinque sono societa
anonime, due societa in nome collettivo e soltanto una
ditta individuale (ep. 2 della decisione impugnata).
L'iserizione della societa sempliee eome tale era gia
inammissibile a norma deI Codiee delle obbligazioni dei
14 giugno 1881 (SAUS, Bundesreeht, II ed., vol. IV,
n° 1615; SCHNEIDER e FICK, III ed., nota 13 all'art. 865
CO e nota 7 all'art. 524; SIEGMUND, Handbuch für den
Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano
sorti dubbi pel fatto che aleuni ufficiali dei registro di
commercio avevano interpretato I'art. 865 deI veechio
CO nel senso ehe anche le societa semplici potevano essere
iseritte nel registro di commercio, il Consiglio federale,
in data 4 aprile 1884, emano le seguenti istruzioni :
« La code des obligations ne prevoit pas l'inscription au registre
du commerce des socieMs simples. Lorsqu'une socieM desire se
faire inscrire au registre du commerce en vue de I'exploitatio~
d'un commerce, d'une industrie, ou d'un metier quelconque qUl
s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme soeiete
en nom collectif, sodete en commandite, socieM par actions ou
association (terme qui, avant 1912, designait la socieM coopera.
tive). Au contraire, les membres d'une socieM simple poursuivant
182
Verwaltungs- und Disziplinarreoht.
un des buts ci-dessus indiques, qui administrent les affaires de
celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire
au registre sous leur nom personnel (raison individuelle) »
Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa
conferma in' una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio
federale (SALIS, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n° 1615;
SIEGMUND, 1. c., pag. 214 e seg.).
La situazione rimase immutata nel codice delle obbli-
gazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure
dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro
si estese soltanto al cosiddetto « diritto commerciale» e
non anche aHa societa semplice.
E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale
dei soci d'una societa semplice come ditte individuali.
3.4.5. -
..... .
Il Tribunale lederale pronuncia :
11 ricorso e respinto.