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79_I_179

BGE 79 I 179

Bundesgericht (BGE) ·I · 1953-03-03 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo forni deI

legname al Consorzio « Impresa Diga Sambuco » a Fusio

per un asserto ammontaredi 85 004 fr. 80.

In data 7 dicembre 1952 fece notificare al Consorzio,

come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento

della somma residua di 20134 fr., oltre accessori.

In sede di rigetto dell'opposizione I'escusso sollevo

anzitutto l'eccezione di carenza di veste passiva e contesto

nel merito la pretesa dell'escutente, perehe Grossi avrebbe

fatturato un quantitativo di legna superiore a quello

effettivamente fornito.

180

Verwaltungs- und Diszip1inarrecht.

Con sentenza 15 gennaio 1952 il Pretore deI distretto

di Vallemaggia accordo il rigetto dell'opposizione. Contro

questa sentenza l'escutente interpose alla Camera di

esecuzione e dei fallimenti deI Tribunale d'appello deI

Cantone Ticmo un ricorso tuttora pendente.

B. -

In data 12 aprile 1952 la Ditta Arrigo Grossi a

Cadenazzo chiese all'Ufficio deI registro di commercio di

Vallemaggia l'iscrizione deI Consorzio « Impresa Diga

Sambuco » a Fusio.

L'Ufficio adito inizio la procedura prevista dall'art. 57

ORC: in data 22 aprile invito l'Impresa Diga Sambuco

e le singole societa che Ia compongono a procedere alla

chiesta iscrizione entro dieci giorni oppure ad indicare

per iscritto i motivi dell'eventuale rifiuto.

Il 28 aprile 1953, Ia ditta Locher e Cie a Zurigo fece

opposizione nei seguenti termini:

« Come ditta incaricata della gestione degli affari deI precitato

Consorzio, composto delle seguenti ditte :

Locher & Cie -

Zurigo

B. Pagani -

Lugano

.

A.-G. Heinrich Hatt-Haller -

Zurigo

Losinger & Cie A.-G. -

Berna

Vicari S. A. -

Lugano

A.-G. Conrad Zschokke -

Zurigo

Frutiger Söhne & Cle -

Thun-Oberhofen

Bürgi & Huser A.-G. -

Berna

ed in loro nome vi comunichiamo in evasione al vostro scritto

ehe non e intenzionato di far iscrivere il Consorzio nel registro

di commercio deI cantone Ticino. Per l'esecuzione dei lavori

per la diga di Sambuco e stata scelta pel C(:msorzio l~ ~o~ di

Societa semplice, aHa quale forma sar~ per illlpre~e S~ill senz~

dubbio data la preferenza nella mag&lOr p,arte deI. e~l. P~r tal~

societa semplici non esiste ne un obbhgo ne la posslbillta di farsl

iscrivere nei registri di commercio. »

Il I maggio 1952, l'avv. Scazziga formulo a sua volta

la seguente opposizione :

« Non esiste infatti nessuna persona morale dietro l'impresa

Diga Sambueo, la qu~~ eostituis~e uniea~e~te ~ nome adottat.o

da diverse importantl ~mpr~se :11 costruzlOlll sVl~zere, per eo~tl­

tuirsi in societa semphee, m VISta della eostruzlOne della Dlga

di sbarramento in Val Sambueo, destinata aHa nuova S.A. delle

forze idroelettriche della l\1aggia.

Di esse talune sono ditte individuali, altre soeieta anonime. »

,

r

Registersachen. N° 34.

181

In seguito a queste opposizioni, l'istanza di Grossi fu

sottoposta al Dipartimento di giustizia dei Cantone Ticino

(art. 58 ORC) che la respinse.

B. -

Grossi ha interposto un ricorso di diritto ammi-

nistrativo al Tribunale federale, chiedendo che sia confer-

mata la decisione 12 aprile 1952 dell'Ufficio deI registro

di commercio di Vallemaggia « il quale e incaricato di

provvedere alla iscrizione dell'Impresa Diga Sambuco al

registro di commercio in Cevio ».

O. -

Nelle loro osservazioni tanto la ditta Locher e

Oie, a Zurigo, quanto il Dipartimento federale di giustizia

hanno concluso pel rigetto deI ricorso.

Oonsiderando in diritto :

1.- ..... .

2. -

E indubbio che il Consorzio « Impresa Diga Sam-

buco)) e una societa semplice (art. 530 e seg. ORC). Delle

otto aziende ehe 10 compongono, cinque sono societa

anonime, due societa in nome collettivo e soltanto una

ditta individuale (ep. 2 della decisione impugnata).

L'iserizione della societa sempliee eome tale era gia

inammissibile a norma deI Codiee delle obbligazioni dei

14 giugno 1881 (SAUS, Bundesreeht, II ed., vol. IV,

n° 1615; SCHNEIDER e FICK, III ed., nota 13 all'art. 865

CO e nota 7 all'art. 524; SIEGMUND, Handbuch für den

Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano

sorti dubbi pel fatto che aleuni ufficiali dei registro di

commercio avevano interpretato I'art. 865 deI veechio

CO nel senso ehe anche le societa semplici potevano essere

iseritte nel registro di commercio, il Consiglio federale,

in data 4 aprile 1884, emano le seguenti istruzioni :

« La code des obligations ne prevoit pas l'inscription au registre

du commerce des socieMs simples. Lorsqu'une socieM desire se

faire inscrire au registre du commerce en vue de I'exploitatio~

d'un commerce, d'une industrie, ou d'un metier quelconque qUl

s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme soeiete

en nom collectif, sodete en commandite, socieM par actions ou

association (terme qui, avant 1912, designait la socieM coopera.

tive). Au contraire, les membres d'une socieM simple poursuivant

182

Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

un des buts ci-dessus indiques, qui administrent les affaires de

celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire

au registre sous leur nom personnel (raison individuelle) »

Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa

conferma in' una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio

federale (SALIS, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n° 1615;

SIEGMUND, 1. c., pag. 214 e seg.).

La situazione rimase immutata nel codice delle obbli-

gazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure

dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro

si estese soltanto al cosiddetto « diritto commerciale» e

non anche aHa societa semplice.

E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale

dei soci d'una societa semplice come ditte individuali.

3.4.5. -

..... .

Il Tribunale lederale pronuncia :

11 ricorso e respinto.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 ..... .

E. 2 E indubbio che il Consorzio « Impresa Diga Sam-

buco)) e una societa semplice (art. 530 e seg. ORC). Delle

otto aziende ehe 10 compongono, cinque sono societa

anonime, due societa in nome collettivo e soltanto una

ditta individuale (ep. 2 della decisione impugnata).

L'iserizione della societa sempliee eome tale era gia

inammissibile a norma deI Codiee delle obbligazioni dei

14 giugno 1881 (SAUS, Bundesreeht, II ed., vol. IV,

n° 1615; SCHNEIDER e FICK, III ed., nota 13 all'art. 865

CO e nota 7 all'art. 524; SIEGMUND, Handbuch für den

Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano

sorti dubbi pel fatto che aleuni ufficiali dei registro di

commercio avevano interpretato I'art. 865 deI veechio

CO nel senso ehe anche le societa semplici potevano essere

iseritte nel registro di commercio, il Consiglio federale,

in data 4 aprile 1884, emano le seguenti istruzioni :

« La code des obligations ne prevoit pas l'inscription au registre

du commerce des socieMs simples. Lorsqu'une socieM desire se

faire inscrire au registre du commerce en vue de I'exploitatio~

d'un commerce, d'une industrie, ou d'un metier quelconque qUl

s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme soeiete

en nom collectif, sodete en commandite, socieM par actions ou

association (terme qui, avant 1912, designait la socieM coopera.

tive). Au contraire, les membres d'une socieM simple poursuivant

182

Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

un des buts ci-dessus indiques, qui administrent les affaires de

celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire

au registre sous leur nom personnel (raison individuelle) »

Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa

conferma in' una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio

federale (SALIS, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n° 1615;

SIEGMUND, 1. c., pag. 214 e seg.).

La situazione rimase immutata nel codice delle obbli-

gazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure

dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro

si estese soltanto al cosiddetto « diritto commerciale» e

non anche aHa societa semplice.

E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale

dei soci d'una societa semplice come ditte individuali.

E. 3.4.5 ..... . Il Tribunale lederale pronuncia : 11 ricorso e respinto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

34. Estratto daDa sentenza 3 marzo 1953 deDa I Corte civile

nella causa Grossi contro Consorzio Diga Sambuco.

18crizione nel registro di commercio.

Secondo il vigente diritto, una societA semplice non puo essere

iscritta come tale nel registro di commercio. Possibile e unica-

mente l'iscrizione personale dei soci d'una societa semplice

come ditte individuali.

Eintragung im Handelsregister.

Nach geltendem Recht kann eine einfa.che Gesellschaft als solche

nicht im Handelsregister eingetragen werden. Möglich ist nur

die Eintragung der Gesellschafter persönlich als Einzelfirmen.

Inscription au registre du commerce.

Suivant 1e droit en vigueur, lIDe socieM simple ne peut etre inscrite

comme teIle au registre du commerce. Seule est possible l'ins-

cription des associes personnellement sous forme de raisons

individuelles.

A. -

La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo forni deI

legname al Consorzio « Impresa Diga Sambuco » a Fusio

per un asserto ammontaredi 85 004 fr. 80.

In data 7 dicembre 1952 fece notificare al Consorzio,

come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento

della somma residua di 20134 fr., oltre accessori.

In sede di rigetto dell'opposizione I'escusso sollevo

anzitutto l'eccezione di carenza di veste passiva e contesto

nel merito la pretesa dell'escutente, perehe Grossi avrebbe

fatturato un quantitativo di legna superiore a quello

effettivamente fornito.

180

Verwaltungs- und Diszip1inarrecht.

Con sentenza 15 gennaio 1952 il Pretore deI distretto

di Vallemaggia accordo il rigetto dell'opposizione. Contro

questa sentenza l'escutente interpose alla Camera di

esecuzione e dei fallimenti deI Tribunale d'appello deI

Cantone Ticmo un ricorso tuttora pendente.

B. -

In data 12 aprile 1952 la Ditta Arrigo Grossi a

Cadenazzo chiese all'Ufficio deI registro di commercio di

Vallemaggia l'iscrizione deI Consorzio « Impresa Diga

Sambuco » a Fusio.

L'Ufficio adito inizio la procedura prevista dall'art. 57

ORC: in data 22 aprile invito l'Impresa Diga Sambuco

e le singole societa che Ia compongono a procedere alla

chiesta iscrizione entro dieci giorni oppure ad indicare

per iscritto i motivi dell'eventuale rifiuto.

Il 28 aprile 1953, Ia ditta Locher e Cie a Zurigo fece

opposizione nei seguenti termini:

« Come ditta incaricata della gestione degli affari deI precitato

Consorzio, composto delle seguenti ditte :

Locher & Cie -

Zurigo

B. Pagani -

Lugano

.

A.-G. Heinrich Hatt-Haller -

Zurigo

Losinger & Cie A.-G. -

Berna

Vicari S. A. -

Lugano

A.-G. Conrad Zschokke -

Zurigo

Frutiger Söhne & Cle -

Thun-Oberhofen

Bürgi & Huser A.-G. -

Berna

ed in loro nome vi comunichiamo in evasione al vostro scritto

ehe non e intenzionato di far iscrivere il Consorzio nel registro

di commercio deI cantone Ticino. Per l'esecuzione dei lavori

per la diga di Sambuco e stata scelta pel C(:msorzio l~ ~o~ di

Societa semplice, aHa quale forma sar~ per illlpre~e S~ill senz~

dubbio data la preferenza nella mag&lOr p,arte deI. e~l. P~r tal~

societa semplici non esiste ne un obbhgo ne la posslbillta di farsl

iscrivere nei registri di commercio. »

Il I maggio 1952, l'avv. Scazziga formulo a sua volta

la seguente opposizione :

« Non esiste infatti nessuna persona morale dietro l'impresa

Diga Sambueo, la qu~~ eostituis~e uniea~e~te ~ nome adottat.o

da diverse importantl ~mpr~se :11 costruzlOlll sVl~zere, per eo~tl­

tuirsi in societa semphee, m VISta della eostruzlOne della Dlga

di sbarramento in Val Sambueo, destinata aHa nuova S.A. delle

forze idroelettriche della l\1aggia.

Di esse talune sono ditte individuali, altre soeieta anonime. »

,

r

Registersachen. N° 34.

181

In seguito a queste opposizioni, l'istanza di Grossi fu

sottoposta al Dipartimento di giustizia dei Cantone Ticino

(art. 58 ORC) che la respinse.

B. -

Grossi ha interposto un ricorso di diritto ammi-

nistrativo al Tribunale federale, chiedendo che sia confer-

mata la decisione 12 aprile 1952 dell'Ufficio deI registro

di commercio di Vallemaggia « il quale e incaricato di

provvedere alla iscrizione dell'Impresa Diga Sambuco al

registro di commercio in Cevio ».

O. -

Nelle loro osservazioni tanto la ditta Locher e

Oie, a Zurigo, quanto il Dipartimento federale di giustizia

hanno concluso pel rigetto deI ricorso.

Oonsiderando in diritto :

1.- ..... .

2. -

E indubbio che il Consorzio « Impresa Diga Sam-

buco)) e una societa semplice (art. 530 e seg. ORC). Delle

otto aziende ehe 10 compongono, cinque sono societa

anonime, due societa in nome collettivo e soltanto una

ditta individuale (ep. 2 della decisione impugnata).

L'iserizione della societa sempliee eome tale era gia

inammissibile a norma deI Codiee delle obbligazioni dei

14 giugno 1881 (SAUS, Bundesreeht, II ed., vol. IV,

n° 1615; SCHNEIDER e FICK, III ed., nota 13 all'art. 865

CO e nota 7 all'art. 524; SIEGMUND, Handbuch für den

Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano

sorti dubbi pel fatto che aleuni ufficiali dei registro di

commercio avevano interpretato I'art. 865 deI veechio

CO nel senso ehe anche le societa semplici potevano essere

iseritte nel registro di commercio, il Consiglio federale,

in data 4 aprile 1884, emano le seguenti istruzioni :

« La code des obligations ne prevoit pas l'inscription au registre

du commerce des socieMs simples. Lorsqu'une socieM desire se

faire inscrire au registre du commerce en vue de I'exploitatio~

d'un commerce, d'une industrie, ou d'un metier quelconque qUl

s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme soeiete

en nom collectif, sodete en commandite, socieM par actions ou

association (terme qui, avant 1912, designait la socieM coopera.

tive). Au contraire, les membres d'une socieM simple poursuivant

182

Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

un des buts ci-dessus indiques, qui administrent les affaires de

celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire

au registre sous leur nom personnel (raison individuelle) »

Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa

conferma in' una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio

federale (SALIS, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n° 1615;

SIEGMUND, 1. c., pag. 214 e seg.).

La situazione rimase immutata nel codice delle obbli-

gazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure

dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro

si estese soltanto al cosiddetto « diritto commerciale» e

non anche aHa societa semplice.

E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale

dei soci d'una societa semplice come ditte individuali.

3.4.5. -

..... .

Il Tribunale lederale pronuncia :

11 ricorso e respinto.