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11>0 Obligationenreoht. N0 24. d'agir n'a plus rien de commun avec l'execution raison- nable d'obligations militaires, elles se rapprochent telIe- ment du dol en gravite qu'elIes doivent entramer les memes effets qJle ce dernier. On doit donc admettre, dans ce cas, que l'auteur du dommage en repond civilement en vertu des art. 41 et suiv. CO.
3. - Selon l'arret &0 78 II 419 (consid. 3), les devoirs de service comprennent notamment toute activiM mili- ta.ire prescrite par les reglements de service ou par des ordres generaux ou particuliers, cette activite pouvant eventuellement etre exercee a I'aide de moyens mis a disposition a cet effet ou d'autres moyens licites et appro- pries. En l'espece, l'activite du recourant rentrait dans ce cwe puisqu'il enseignait la charge du mousqueton a ses subordonnes, conformement a~ ordres qu'il avait re~ms. Cependant, il a commis au cours de cet exercice militaire des fautes extremement graves, qui ont provoque la mort de Barsier. Les reglements militaires interdisent de diriger une arme vers une personne; ils prescrivent que, sauf pour le tir, l'anneau du percuteur doit toujours rester dans la rainure de sUrete et ils defendent de tirer a blanc sur une personne eloignee de moins de vingt metres. Ces regles eIementaires sont connues de tout militaire. Elles devaient l'etre a plus forte raison de Schoch, qui est officier. TI les acependant vioIees sans la moindre raison vala.ble. Las procedes d'instruction qu'il a employes sont si eloignes des methodes prescrites qu'on ne peut plus parler de l'execution raisonnable d'obligations de service, qui seule pourrait liberer un militaire de sa responsabilite. Aussi est-il civilement responsable du dommage qu'il a cause.
4. - (Calcul du dommage.) t I I Obligationenreoht. N° 21>.
25. Sentenza 28 magoio 1953 deUa I Corte civile nella causa Ferster contro Slorza. 151 Art. 175 cp. 1,243, 239 cp. 3 CO. L'obbligo che chi e stato multato per un'infrazione fiscale commessa con un terzo assurne di pagare anche Ia quota di multa a carico di questo terzo non puo essere considerato un obbligo morale in base ai concetti dommanti nel nostro paese. In un siffatto caso non appare ammissibile che un coipevole t<llga alI'altro l'onere della sus pens. Art. 175 Abs. 1, 243, 239 Abs. 3 OB. Die Verpflichtung eines für ein gemeinsam mit einem Dritten begangenes Fisksldelikt Gebüssten, auch den dem Dritten auferlegten Bussenanteil zu bezahlen, kann nicht als Versprechen zur Erfüllung einer moralischen Verpflichtung im Sinne der in der Schweiz herr- schenden Anschauungen betrachtet werden. In solchem Fall erscheint es als unzulässig, dass der eine Schuldige den sndern von der Last seiner Strafe befreie. Art. 175 al. 1, 243, 239 al. 3 CO. L<lrsque celui qui a 6te condamn6 a une amende pour une infraction fiscale commise avec un tiers s'engage a payer aussi la part de l'amende mise a la charge de ce tiers, on ne saurait admettre qu'il ait contracte une obli- gation morale, vu les principes reQus par l'opinion dominante en Suisse. Dans un tel CRS, il n'apparait pas admissible que l'un des coupables libere l'autre de Ia charge que constitue la peine inflig6e. A. - Il 26 maggio 1947, la Fondazione di famiglia. S. Antonio in Coira, rappresentata dal conte Lanfranco Sforza e dalla contessa Antonietta Sforza, vendette a Carl Franz Ferster la sua proprieta immobiliare « La barca» situata nci Comuni di Bioggio e Cademario. Il prezzo effettivo delIa vendita era di 200000 fr.; nel- l'istrumento notarile fu indicato pero un prezzo di soli 115000 fr. Nel corso di trattative tra le parti in seguito a diffi- colta sorte sull'interpretazione deI contratto 26 maggio 1947, il notaio ehe l'aveva rogato venne a conoscenza delIa simulazione deI prezzo di vendita. Egli rase imme- diatamente edotte le parti circa le conseguenze di ordine pecuniario dell'infrazione fiscale da loro commessa e il conte Sforza promise verbalmente di tenere indenne Ferster da ogni svantaggio a dipendenza di detta simu- lazione. 152 Obligationenreeht. N° 25. Con lettera I aprile 1948 Ferster ragguaglio il Capo deI Dipartimento delle finanze dei Cantone Tieino sul- l'intervenuta frode fiseale. Il procedimenta sfoeiava nel- l'applieazione (J.'una multa di 25500 fr. ehe Sforza e Ferster dovevano pagare meta eiascuno eon vincolo solidale. Ferster, dopo aver pagato la meta della multa, eon- venne davanti al Pretore diLugano-eitta il conte Sforza per ottenere la restituzione di 12750 fr. Egli invocava a sostegno di questa sua pretesa la dichiarazione dei con- venuto di tenerlo indenne. In data 7 luglio 1952 il Pretare di Lugano-citta accolse la petizione di causa, ammettendo ehe si era in presenza d'una promessa di assunzione di debita a norma dell'art. 175 CO e ehe una siffatta promessa non era illecita. Gli eredi deI conte Lanfraneo Sforza, deceduto nel frattempo, deferirono questa sentenza alla Camera eivile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino ehe, in data 10 marzo 1953, respinse la petizione di causa, essenzial- mente per i seguenti motivi : La portata punitiva della multa era ehe ciaseuna parte ne sopportasse la meta ; la promessa fatta dal conte Sforza di assumere la meta della multa infIitta a Ferster appariva quindi illegale e piit preeisamente in urto con l'art. 11 dei deereto legislativo 15 settembre 1938 introducente un'imposta sul maggior valore immobiliare. B. - Ferster ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale ehiedendo ehe, a eonferma deI giudizio pretoriale, gli eredi dei conte Sforza siano eondannati a versargli l'ammontare di 12 750 fr., altre l'interesse dal 29 marzo 1949. Oonsiderando in diritto : Giusta l'art. 175 ep. 1 CO, « chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia taci- tando il ereditore, sia rendendosi debitare in sua veee eol consenso deI ereditore ». Se, eome si verifiea in con- ereto, il debitore stesso ha pagato il debito dal quale doveva essere liberato, la sua pretesa ad essere liberata Obligationenrecht. N° 25. 153 si trasforma in una pretesa di restituzione di quanta egli ha versato al ereditore (efr. VON TUHRjSIEGWART, Allge- meiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, pag. 831). La promessa di liberazione a norma dell'art. 175 ep. 1 CO non e assoggettata, in linea di massima, ad aleuna forma ; tuttavia se e stata fatta a titolo gratuita, soggiace, quale promessa di donazione, alla forma seritta (art. 243 CO; cfr. OSERjSCHöNENBERGER, Kommentar z. Obliga- tionenrecht, lIed., nota 7 all'art. 175 ; VON TUHR, 1. c.). Non e contestato che il conte Sforza ha promesso solo verbalmente. Il rieorrente ritiene pero ehe la forma seritta prevista dall'art. 243 CO non possa essere riehiesta in eoncreto, poiehe, secondo l'art. 239 cp. 3 CO, l'adempi- mento d'un dovere morale non e considerato come dona- zione. Se non ehe nella fattispeeie non si pub parlare dell'adempimento d'un· dovere morale a' sensi di detta artieolo. Quantunque il fatto di aver indicato nell'istru- menta notarile un prezzo di vendita piit basso di quello effettivo fasse soprattutto 0 anzi eselusivamente nell'inte- resse dei venditore, eib non toglie ehe anehe il eompratare si e prestato ad un'elusione della legge, dei ehe egli e eorresponsabile e punibile personalmente anehe in virtit di una speciale norma deI diritto eantonale. Non si pub affermare ehe in un siffatto easo (efr. BECKER, Kommentar
z. OR nota 12 all'art. 239 CO) appaia equo in base ai coneetti morali dominanti nel nostro paese che un eolpe- vole taIga alI'altro l'onere delIa sua pena. Il giudizio cantanale dev'essere confermato per i su- esposti motivi. Non oceorre pertanto indagare se altri motivi giustificherebbero Ia sua eonferma. Il Tribunale federale pronuncia : Il rieorso e respinto e la quereiata sentenza 10 marzo 1953 delIa Camera eivile deI Tribunale d'appello. deI Cantone Ticino e confermata.