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Obligationenreoht. N0 24.
d'agir n'a plus rien de commun avec l'execution raison-
nable d'obligations militaires, elles se rapprochent telIe-
ment du dol en gravite qu'elIes doivent entramer les
memes effets qJle ce dernier. On doit donc admettre, dans
ce cas, que l'auteur du dommage en repond civilement en
vertu des art. 41 et suiv. CO.
3. -
Selon l'arret &0 78 II 419 (consid. 3), les devoirs
de service comprennent notamment toute activiM mili-
ta.ire prescrite par les reglements de service ou par des
ordres generaux ou particuliers, cette activite pouvant
eventuellement etre exercee a I'aide de moyens mis a
disposition a cet effet ou d'autres moyens licites et appro-
pries.
En l'espece, l'activite du recourant rentrait dans ce
cwe puisqu'il enseignait la charge du mousqueton a ses
subordonnes, conformement a~ ordres qu'il avait re~ms.
Cependant, il a commis au cours de cet exercice militaire
des fautes extremement graves, qui ont provoque la mort
de Barsier. Les reglements militaires interdisent de diriger
une arme vers une personne; ils prescrivent que, sauf
pour le tir, l'anneau du percuteur doit toujours rester
dans la rainure de sUrete et ils defendent de tirer a blanc
sur une personne eloignee de moins de vingt metres. Ces
regles eIementaires sont connues de tout militaire. Elles
devaient l'etre a plus forte raison de Schoch, qui est
officier. TI les acependant vioIees sans la moindre raison
vala.ble. Las procedes d'instruction qu'il a employes sont
si eloignes des methodes prescrites qu'on ne peut plus
parler de l'execution raisonnable d'obligations de service,
qui seule pourrait liberer un militaire de sa responsabilite.
Aussi est-il civilement responsable du dommage qu'il a
cause.
4. -
(Calcul du dommage.)
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Obligationenreoht. N° 21>.
25. Sentenza 28 magoio 1953 deUa I Corte civile
nella causa Ferster contro Slorza.
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Art. 175 cp. 1,243, 239 cp. 3 CO. L'obbligo che chi e stato multato
per un'infrazione fiscale commessa con un terzo assurne di
pagare anche Ia quota di multa a carico di questo terzo non
puo essere considerato un obbligo morale in base ai concetti
dommanti nel nostro paese. In un siffatto caso non appare
ammissibile che un coipevole t<llga alI'altro l'onere della sus
pens.
Art. 175 Abs. 1, 243, 239 Abs. 3 OB. Die Verpflichtung eines für
ein gemeinsam mit einem Dritten begangenes Fisksldelikt
Gebüssten, auch den dem Dritten auferlegten Bussenanteil zu
bezahlen, kann nicht als Versprechen zur Erfüllung einer
moralischen Verpflichtung im Sinne der in der Schweiz herr-
schenden Anschauungen betrachtet werden. In solchem Fall
erscheint es als unzulässig, dass der eine Schuldige den sndern
von der Last seiner Strafe befreie.
Art. 175 al. 1, 243, 239 al. 3 CO. L<lrsque celui qui a 6te condamn6
a une amende pour une infraction fiscale commise avec un
tiers s'engage a payer aussi la part de l'amende mise a la charge
de ce tiers, on ne saurait admettre qu'il ait contracte une obli-
gation morale, vu les principes reQus par l'opinion dominante
en Suisse. Dans un tel CRS, il n'apparait pas admissible que l'un
des coupables libere l'autre de Ia charge que constitue la peine
inflig6e.
A. -
Il 26 maggio 1947, la Fondazione di famiglia.
S. Antonio in Coira, rappresentata dal conte Lanfranco
Sforza e dalla contessa Antonietta Sforza, vendette a
Carl Franz Ferster la sua proprieta immobiliare « La
barca» situata nci Comuni di Bioggio e Cademario. Il
prezzo effettivo delIa vendita era di 200000 fr.; nel-
l'istrumento notarile fu indicato pero un prezzo di soli
115000 fr.
Nel corso di trattative tra le parti in seguito a diffi-
colta sorte sull'interpretazione deI contratto 26 maggio
1947, il notaio ehe l'aveva rogato venne a conoscenza
delIa simulazione deI prezzo di vendita. Egli rase imme-
diatamente edotte le parti circa le conseguenze di ordine
pecuniario dell'infrazione fiscale da loro commessa e il
conte Sforza promise verbalmente di tenere indenne
Ferster da ogni svantaggio a dipendenza di detta simu-
lazione.
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Obligationenreeht. N° 25.
Con lettera I aprile 1948 Ferster ragguaglio il Capo
deI Dipartimento delle finanze dei Cantone Tieino sul-
l'intervenuta frode fiseale. Il procedimenta sfoeiava nel-
l'applieazione (J.'una multa di 25500 fr. ehe Sforza e Ferster
dovevano pagare meta eiascuno eon vincolo solidale.
Ferster, dopo aver pagato la meta della multa, eon-
venne davanti al Pretore diLugano-eitta il conte Sforza
per ottenere la restituzione di 12750 fr. Egli invocava a
sostegno di questa sua pretesa la dichiarazione dei con-
venuto di tenerlo indenne.
In data 7 luglio 1952 il Pretare di Lugano-citta accolse
la petizione di causa, ammettendo ehe si era in presenza
d'una promessa di assunzione di debita a norma dell'art.
175 CO e ehe una siffatta promessa non era illecita.
Gli eredi deI conte Lanfraneo Sforza, deceduto nel
frattempo, deferirono questa sentenza alla Camera eivile
deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino ehe, in data
10 marzo 1953, respinse la petizione di causa, essenzial-
mente per i seguenti motivi : La portata punitiva della
multa era ehe ciaseuna parte ne sopportasse la meta; la
promessa fatta dal conte Sforza di assumere la meta della
multa infIitta a Ferster appariva quindi illegale e piit
preeisamente in urto con l'art. 11 dei deereto legislativo
15 settembre 1938 introducente un'imposta sul maggior
valore immobiliare.
B. -
Ferster ha interposto un ricorso per riforma al
Tribunale federale ehiedendo ehe, a eonferma deI giudizio
pretoriale, gli eredi dei conte Sforza siano eondannati a
versargli l'ammontare di 12 750 fr., altre l'interesse dal
29 marzo 1949.
Oonsiderando in diritto :
Giusta l'art. 175 ep. 1 CO, « chi promette ad un debitore
di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia taci-
tando il ereditore, sia rendendosi debitare in sua veee
eol consenso deI ereditore ». Se, eome si verifiea in con-
ereto, il debitore stesso ha pagato il debito dal quale
doveva essere liberato, la sua pretesa ad essere liberata
Obligationenrecht. N° 25.
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si trasforma in una pretesa di restituzione di quanta egli
ha versato al ereditore (efr. VON TUHRjSIEGWART, Allge-
meiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, pag.
831).
La promessa di liberazione a norma dell'art. 175 ep. 1
CO non e assoggettata, in linea di massima, ad aleuna
forma; tuttavia se e stata fatta a titolo gratuita, soggiace,
quale promessa di donazione, alla forma seritta (art. 243
CO; cfr. OSERjSCHöNENBERGER, Kommentar z. Obliga-
tionenrecht, lIed., nota 7 all'art. 175; VON TUHR, 1. c.).
Non e contestato che il conte Sforza ha promesso solo
verbalmente. Il rieorrente ritiene pero ehe la forma seritta
prevista dall'art. 243 CO non possa essere riehiesta in
eoncreto, poiehe, secondo l'art. 239 cp. 3 CO, l'adempi-
mento d'un dovere morale non e considerato come dona-
zione. Se non ehe nella fattispeeie non si pub parlare
dell'adempimento d'un· dovere morale a' sensi di detta
artieolo. Quantunque il fatto di aver indicato nell'istru-
menta notarile un prezzo di vendita piit basso di quello
effettivo fasse soprattutto 0 anzi eselusivamente nell'inte-
resse dei venditore, eib non toglie ehe anehe il eompratare
si e prestato ad un'elusione della legge, dei ehe egli e
eorresponsabile e punibile personalmente anehe in virtit
di una speciale norma deI diritto eantonale. Non si pub
affermare ehe in un siffatto easo (efr. BECKER, Kommentar
z. OR nota 12 all'art. 239 CO) appaia equo in base ai
coneetti morali dominanti nel nostro paese che un eolpe-
vole taIga alI'altro l'onere delIa sua pena.
Il giudizio cantanale dev'essere confermato per i su-
esposti motivi. Non oceorre pertanto indagare se altri
motivi giustificherebbero Ia sua eonferma.
Il Tribunale federale pronuncia :
Il rieorso e respinto e la quereiata sentenza 10 marzo
1953 delIa Camera eivile deI Tribunale d'appello. deI
Cantone Ticino e confermata.