Volltext (verifizierbarer Originaltext)
224.
Staatsrecht.
alors constitution de domicile, a moins cependant que le
placement du pupille ne soit depourvu de raisons objec-
tives ou contraire a ses inMrets, que, par exemple, l'auto-
rite tuMlaire n'y ait procede pour se debarrasser d'une
tache ingrate (RO 56 1179; arret Vormundschaftsbehörde
Basel du 22 mars 1950 et l'arret Waisenamt Winterthur
deja ciM). Il est toutefois necessaire, en cas de placement
justifie, que le sejour ait deja dure quelque temps. C'est
au moment du depot de la demande devant le Tribunal
federal qu'il faut se reporter pour decider si cette condition
est remplie.
3. -
Hubert Bannwart se trouve chez les parents de
sa mere avec l'assentiment de l'autoriM tutelaire de Bienne.
La defenderesse ne conteste pas qu'il est en bonnes mains.
Ses grands-parents desirent le garder et l'envoyer plus
tard a l'ecole. Le grand-pere est dispose a exercer les fonc-
tions de tuteur. Rien ne permet de supposer que l'enfant
a eM conduit a Gorgier pour des raisons etrangeres a son
interet. L'AutoriM tutelaire du district de Boudry n'allegue
rien de tel. Quant a l'impossibilite pour un enfant de deux
ans de manifester l'intention d'aequerir un nouveau domi-
eile, on a vu qu'elle ne joue pas deroie. Peu importe, de
meme, qu'on ne puisse encore affirmer en toute eertitude
que l'enfant frequentera l'ecole a Gorgier. Bien que, lors
du depot de la demande, son sejour dans cette localite
n'atteignit pas encore une annee, l'ensemble des circons-
tanees atteste qu'il est destine a durer longtemps. C'est
cela qui est determinant.
Par ces motifs, le Tribunal fbUral
admet la demande et invite l'AutoriM tutelaire du distriet
de Boudry a reprendre la tutelle de Hubert Bannwart.
Internationales Auslieferungsrooht. N° 33.
226
V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
33. Sentenza 16 lnglio 1952 nella causa Beraha e Bemardi.
E8tradizWne (art. 2, cma 8, deI trattato 22 luglio 1868 tra la
Svizzera e l'Italia; art. 2 della convenzione internazionale
20 ap~ile ~929 per la lotta contro la falsificazione delle monete).
La sterlIna. ~lese d'oro non ha piu corso legale; giuridicamente
non e pm una moneta, ma una merce. Chi la contraffa non
commette pertanto il reato di contraffazione d'una moneta.
Lo stesso vale per il napoleone francese d'oro e il peso messicano
d'oro.
AU8lieferung (Art. 2, Ziff. 8 des Auslieferungsvertrages mit Italien,
vom 22. Juli 1868; Art. 2 des internationalen Abkommens vom
20. A~ril 1929 zur Be~ämpfung .der Falschmünzerei).
Der eng~I8c~e Gold~Sterhng hat mcht mehr gesetzlichen Kurs;
rechtlIch 1st er mcht mehr Geld, sondern eine Ware. Wer ihn
nac~ch~, begeht daher nicht das Vergehen der Falschmün-
zereI 1m Smne der Vorschriften über die Auslieferung an das
Ausland.
Das Nämliche gilt für den französischen Gold-Napoleon und den
mexikanischen Gold-Peso.
Extradition (art. 2 chiffre 8 de la Convention conclue entre Ja
Suisse et l'Italie 1e 22 juillet 1868, ROLF vol. IX p. 639;
art. 2 de 1a Convention internationale pour Ja repression du faux
momrnyage du 20 avri1 1929, ROLF 1949 p. 1174).
La piece d'or d'une livre sterling anglaise n'a plus eours legal et
n'est done plus. du point de vue juridique, une monnaie; e'est
une marchandise. Celui qui la contrefait ne commet par eonse-
quent pas le delit de eontrefac;;on d'une momrnie.
Il en est de meme du napoleon franQais et du peso-or mexicain.
Ritenuto in fatto :
Il I dicembre 1951, Jose Beraha (Zdravko), suddito
spagnolo, fu arrestato a Chiasso e, il2 dicembre, Giuseppe
Bernardi, suddito italiano, fu arrestato a Losanna.
Con nota 17 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a
Berna chiese l'estradizione di Beraha per truffa in virtu
d'un ordine di cattura 27 ottobre 1951 della Procura della
Repubblica a ·Milano.
15 AB 78 I -
1952
226
Staatsreoht.
Con nota 26 dicembre 19511a Legazione d'Italia a Berna
chiese l'estradizione tanto di Beraha quanto di Bernardi
per faisificazione di monete d'oro (sterline inglesi, pesos
messicani, napoleoni franeesi) in virtit d'un ordine di eat-
tura 5 dieembre 1951 pure della Proeura della Repubbliea
a Milano.
In data 22 marzo 1952 Ia Legazione d'Italia a Berna
comunico ehe l'ordine di cattura 27 ottobre 1951 contro
Beraha era stato revoeato e ehe la domanda di estradizione
era mantenuta nei eonfronti di Beraha e di Bernardi sol-
tanto per l'imputazione di falsificazione di monete d'oro.
Beraha e Bernardi diehiararono di opporsi all'estradi-
zione e a piit riprese, pel tramite dei 10ro patrocinatori,
esposero le Ioro ragioni ehe si riassumono in sostanza come
segue: Contrariamente all'ordine di cattura 5 dieembre
1951 emesso dalla Procura della Repubblica a Milano, non
si tratta della falsificazione di monete, poiche la sterlina
inglese d'oro, il peso messieano d'oro e il napoleone fran-
cese d'oro non hanno eorso legale e non possono quindi
essere eonsiderati eome monete a' sensi dell'art. 453 CPIt,
secondo cui « chiunque eontraffa monete nazionali 0 stra-
niere aventi corso legale in Italia 0 fuori e punito eon
reelusione da 3 a 12 anni ». Non si e in presenza di monete,
ma d'una meree, come ha deI resto espressamente rieono-
sciuto la Corte di assise di Roma eon sentenza 25 gennaio
1951 contro Arturo Rambelli e consorti.
In data 28 giugnoj3 luglio 1952 il Ministero pubblieo
della Confederazione ha trasmesso l'inserto a1. Tribunale
federale giusta gli art. 10, cp. 2, e 23 della legge federale
sull'estradizione.
Il Ministero pubblieo della Confederazi.one ha conclus.o
per l'aee.ogliment.o della domanda di estradizi.one limita-
tamente al reato di falsificazi.one di sterline inglesi d'.oro,
le quali, contrariamente ai napole.oni francesi d'.or.o e ai
pesos messicani d'.or.o, hann.o c.onservat.o il c.ors.o legale,
come risulta da una lettera 4 giugn.o 1952 che Ia Banea
d'Inghilterra ha inviata alla Banca nazionale svizzera.
Internationales Auslieferungsreoht. N0 33.
227
Tant.o Beraha quanto Bernardi hann.o presentat.o Ie I.or.o
.osservazi.oni circa il preavviso deI Minister.o pubblico della
C.onfederazi.one e segnatamente circa la Iettera 4 giugn.o 1952
della Banea d'Inghilterra e hann.o c.oncIus.o nel sens.o di
negare Ia chiesta estradizi.one., Delle l.oro allegazi.oni,
suffragate anche da sei d.ocumenti pr.od.otti, si dira, per
quant.o .oce.orra, in appress.o.
Oonsiderando in diritto :
1. -
See.ond.o l'.ordine di cattura 5 dicembre 1951 della
Procura della Repubblica a Milan.o, gli atti per cui Beraha
e Bernardi si .oppongono all'estradizione consiston.o nel-
l'aver partecipat~ alla fabbrieazi.one di sterlina inglesi
d'.oro, di pesos messicani d'.oro e di nap.ole.oni francesi
d'.or.o.
L'.ordine di cattura n.on precisa se il tit.oI.o d'.oro fino
delle m.onete fabbricate da Beraha eBernardi era insuffi-
ciente .0 no; gli estradandi sostengono che ess.o c.orri-
sp.ondeva a quell.o delle monete autentiche e che il guadagn.o
conseguit.o risulto dalla differenza tra l'.or.o in verghe e
l'or.o in moneta.
Le aut.orita italiane chied.on.o l'estradizi.one espressa-
mente per il reato di falsificazi.one di m.onete d'.or.o, ed e
quindi s.oltant.o da quest.o profil.o che la l.oro d.omanda
dev'essere esaminata.
L'art 2 cifra 8 deI trattat.o conchius.o il 22 lugli.o 1868
tra la Svizzera e l'ltalia prevede l'estradizi.one per i 86-
guenti delitti: contraffazione .0 falsificazione di m.onete,
introduzi.one .0 emissione fraud.ol.osa di false m.onete (cfr.
art. 3 cifra 23 della legge federale 22 gennaio 1892 sul-
l'estradizione agli Stati stranieri).
D'altra parte, vige la Convenzi.one internazi.onale 20 aprile
1929 per la l.otta c.ontro Ja falsificazione delle monete, alla
quale hanno aderito tanto 1'Italia quanto la Svizzera.
L'art. 10 cp. 1 di questa convenzi.one recita:: «.1 fatti
previsti dall'art. 3 son.o c.ompresi di diritto come casi
d'estradizione in ogni trattato d'estradizione concluso .0
228
Staatsrooht.
da eoneludere tra le difIerenti Alte Parti eontraenti», e
I'art. 3 dispone:
«Sara. punito conformemente alle prescrizioni generali deI
diritto penale:
.
1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quall
ehe siano i mezzi impiegati;
2. chi fraudolentemente mette in eireolazione moneta falsa. od
alterata;
3. chi introduce nel paese, riceve 0 si procura ~oneta f~
od alterata ehe riconosce come tale, nell'intento dl metterla III
oircolazione;
.
.,
4. chi tenta. di eommettere queste mfraZlOlll 0 vi partecipa
intenzionalmente; ..•))
Infine l'art. 2 edel seguente tenore:
({ Per,moneta' nel senso della presente Convenzione s'intende
tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la monata.
metallica ehe abbiano eorso in virtu d'una lagge. » (< ••• ayant cours
an vertu d'une loi »).
2. -
Il punto di sapere se si sia di fronte ad una eon-
traffazione di moneta dev'essere giudieato dal tribunale
ehiamato a statuire sull'estradizione (efr. RU 25 I 273,
eonsid. 1) : si tratta di applieare le regole sull'estradizione.
Se questa e aeeordata, 10 stesso punto dovra essere verosi-
milmente deeiso, in modo indipendente, dal tribunale
estero ehiamato ad applieare la legge penale.
3. -
Per moneta, giusta le norme ehe diseiplinano
l'estradizione, si deve intendere la moneta avente eorso
legale, ossia « la moneta eoniata 0 fatta eoniare per proprio
eonto da uno Stato ehe l'ha adottata eome mezzo di paga-
mento imponendone l'obbligatoria aeeettazione per il
valore legalmente attribuitole» (SALTELLI e ROMANo DI
FALco, nel Nuovo Codiee penale eommentato, vol. 3,
pag. 574).
La suddetta eonvenzione internazionale 20 aprile 1929
e l'art. 453 deI Codiee penale italiano (efr. art. 132 deI
Codiee penale franeese) menzionano espressamente il requi-
sito deI eorso legale. Una siffatta menzione non figura negli
art. 240 e seg. CPS. Ma e evidente ehe il eorso legale e
implieito nella nozione di moneta, di eui eostituisee un
elemento essenziale (efr. THORMANN e ÜVERBECK, ad
Internationales Auslieferungsrecht. N° 33.
229
art. 240, eifra 5; STAMPFLI, Revue de droit p6nal 1951,
pag. 26).
Cosl stando le eose, l'estradizione, nella misura ehe si
riferisce alle operazioni effettuate da.Beraha e Bernardi in
napoleoni francesi d'oro e in pesos messieani d'oro,
dev'essere senza dubbio respinta.
Per ciö ehe eoneerne la Franeia, l'art. 9 della legge
25 giugno 1928 dispone ehiaramente ehe le monete d'oro
eoniate anteriormente eessano di avere eorso legale tra
privati e di essere aeeettate dalle easse pubbliehe. Di eonse-
guenza, la eontraffazione di napoleoni francesi d'oro non e
punibile quale eontraffazione di moneta propriamente
detta, eom'e ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina
francesi (sentenza 15 novembre 1951 deI Tribunale corre-
zionale di Evreux e nota relativa pubblieate nel Reeueil
Dalloz deI 1951 a pag. 734/735).
Dato ehe la legge franeese eitata preeisa ehe le monete
d'oro eoniate in Franeia eessano non soItanto di aver
eorso legale, ma anehe di essere aeeettate dalle easse
pubbliehe, la loro eontraffazione non e punibile, anehe se
si segue la giurisprudenza della Corte di eassazione deI
Tribunale federale (RU 76 IV 162 e seg.), la quale ha
ammesso ehe le baneonote straniere, ritirate dall'istituto
d'emissione entro un determinato termine, ma da esso
aecettate (ossia eambiate eon nuovi biglietti) aneora
posteriormente, sono monete a' sensi deli 'art. 242 CPS.
La stessa soluzione vale per i pesos messieani. La legge
monetaria messieana deI 22 luglio 1931 ha abrogato il
corso legale delle monete d'oro nazionali. Nessuna dispo-
sizione prevede ehe queste monete possono essere aecettate
dalle easse pubbliehe pelloro valore legale. DeI resto, essa
sarebbe ineffieace, poiehe le monete d'oro hanno un valore
reale ben superiore a quello legale.
4. -
La contraffazione delle sterline inglesi d'oro sol-
leva un problema piu delieato. Infatti, non· esiste in
Inghilterra, eome in Francia e nel Messieo, una legge ehe
abroga il eorso legale delle monete d'oro.
230
Staatsrecht.
a) TI corso legale fu attribuito alle monete d'oro inglesi
dai Coinage Acts deI 1870 edel 1891 (cfr. HALSBURY,
The laws of England, vol. 6, pag. 461).
Durante la prima guerra mondiale, la convertibilita
delle banconote in oro fu sospesa, ma venne ripristinata
nel 1925. Secondo una legge deI 1928, i detentori d'oro
potevano essere obbligati, su semplice domanda della
Banca d'Inghilterra, a cederglielo. Nel 1931 la base aurea
fu nuovamente abbandonata; in altri termini, le banco-
note non furono phI rimborsabili in oro.
Mediante una legge 28 febbraio 1939 l'oro della Banca
d'Inghilterra subi una rivalutazione al prezzo deI mercato.
La Banca d'Inghilterra fu nazionalizzata nel 1945.
L'« Exchange Control Act» deI 1947 formulo le norme
seguenti:
1) Senza l'autorizzazione deI Tesoro, nessuno ha il
diritto di acquistare 0 vendere oro 0 valute estere, se
l'altro contraente non e persona abilitata a questo commer-
cio (art. 1, cifra 1).
2) La cessione dell'oro dev' essere fatta ad un prezzo
non eccedente quello ehe e autorizzato dal Tesoro e dietro
pagamento delle spese usuali (art. 2, cifra 4).
Nel19491'oro della Banca d'Inghilterra subi una nuova
rivalutazione.
b) In merito al carattere di moneta della sterlina d'oro
figurano in atti i seguenti avvisi:
aal La Corte d'assise di Roma, con sentenza 25 gennaio
1950 nella causa Rambelli e consorti, ha dichiarato :
«In eonereto non rieorrono gli estremi deI reato previsto
dall'art. 453 n. 1 e. p.
~ teste Azzolini, la eui eompetenza in materia monetaria
derl.vat~gli anehe daDa direzione della Banea d'Italia per numerosi
a~lIlI! dispensa dal riehiedere il titolo legislativo straniero, ha
riferlto eh? una legge inglese deI 20 settembre 1931 impose il ritiro
delle sterl~e oro da. parte dell~ Banea d'Inghilterra eon divieto
~soll1;to dl usarne nel p~gament: e ehe, P?r effetto di essa, la Banca
d ltaha aee~t~ I? sterlme solo m depOSItO eome preziosi, mentre
le ban~~e d 6IDlSSlOne ehe ne fanno aoquisto le pagano a peso eome
semphm verghe d'oro.
Sono eosl aequisiti gli element i neeessari per negare earattere
Internationales Auslieferungsreoht. N° 33.
231
di moneta avente eorso legale alla sterlina d'oro, dal momento
ehe la legge inglese, vietandone la eircolazione e privandola
dell'efficaoia di valido mezzo di pagamento, per i1 valore in prece-
denza legalmente attribuitoIe, ha eompietamente annullato in
essa la funzione earatteristiea propria deDa moneta, quale si
ricava dalle diseipline economiehe e finanziarie. L'indagine volta.
astabilire se la sterlina oro sia moneta a eorso eommereiale e
irrilevante, essendo dal eodiee vigente presa in eonsiderazione
solo la moneta a eorso legale. »
bb) La Camera inglese di commercio per l'Italia ha
rilasciato, il 28 maggio 1952, una dichiarazione ehe,
tradotta in italiano, edel 'seguente tenore:
«Certifiehiamo ehe le sterline oro e le meme sterline oro sono
ritirate dalla eireolazione e non hanno piu corso legale.
L'abrogazione formale deI Coinage Act deI 1870 non e stata
necessaria, poiche de faeto la soppressione deI corso legale di
queste monete si trova rea1izzata dagli atti deI Parlamento deI
1919, 1925, 1930 e 1947.»
ce) Con Ia suaccennata nota 22 marzo 1952 la Legazione
d'Italia a Berna ha osservato :
«Proprio di questi giorni il Ministero deI Tesoro, interrogato a
BUO tempo da quest'Ufficio (daDa Procura generale presso la Corte
d'appello di Milano) ha risposto ehe in linea teoriea e formale, la
sterlina oro dovrebbe essere tuttora eonsiderata legal tender
malgrado ehe eon regolamento deI 1939, eonfermato dall'Exehange
Control Act 1947, abbia imposto l'obbligo della cessione al Tesoro
di tutte le monete d'oro. Proprio recentemente il Console di S.M.
Britanniea a Milano, in una lettera diretta al Proeuratore deDa
Repubbliea, ha eomunicato ehe la sterlina oro in Inghilterra ha
valore legale. »
In una nota 6 maggio 1952 la Legazione d'Italia a Berna
ha completato la nota precedente come segue :
« Si pub altresi aggiungere ehe proprio in questi giorni il giudiee
istruttore ha respinto le istanze di searcerazione e liberta provvi-
soria proposte nell'interesse di Beraha Idravko-Bernardi Giuseppe
ponendo a fondamento di tale deeisione l'esistenza deI eorso legale
della sterlina oro (deDa cui contraffazione si fa earieo ai prevenuti)
seeondo le risultanze istruttorie fin qui raggiunte. Tali elementi,
suffragati dai eompetenti organi deI GovArno inglese, rendono
neeessario il mantenimento dell'ordine di eattura.))
dd) In data 8 aprile 1952 il Console d'Italia a Londra ha
certificato « ehe in virtit delle varie leggi inglesi emanate
fino al 1947, leggi tuttora vigenti, la sterlina oro e la mezza
sterlina oro sono state tolte dalla circolazione e non hanno
piit corso legale nel territorio deI Regno Unito e negli
232
Staatsrecht.
altri territori ehe, giusta la legislazione inglese, fanno parte
dell'area della sterlina ».
ee) In una consultazione 7 luglio 1952 l'avv. Vincenzo
deI Giudiee ha dichiarato ehe la sterlina oro e la mezza
sterlina oro non hanno piu eorso legale nel Regno Unito,
riferendosi a DICEY, Conflict of Laws, sesta edizione 1949,
pag. 728. Alla stessa conclusione e giunto E. Oorbino in
un suo parere.
f/) Infine si trova nell'inserto una lettera 4 giugno
1952 della Banca d'Inghilterra alla Banca nazionale sviz-
zera ehe edel seguente tenore :
« I have to refer to your letter (Direction Generale Departement
I HH/Tr.) ofthe 26th May and in reply to say that the sovereign
retains its legal tender status as laid down in Section 4 of the
Coinage Act of 1870 (33 Victoria, Chapter 10), which has not
been repealed, although the ability of a person in or resident in
the United Kingdom to retain or deal in gold coin is affected by
his position in relation to the Exchange Control Act, 1947, (10 and
11 Geo. 6, Chapter 14) rea.d with the Amendmend Orders made
thereunder. The Bank understand that the sovereign may therefore
be considered as,currency, in the sense of Article 2 of the Inter-
national Convention of 20th April 1929 for the Suppression of
Counterfeiting Currency.
I am; Gentlemen,
Your obedient Servant,
sig. Parker
(for Chief Cashier) »
c) E evidente ehe la diehiarazione 4 giugno 1952 della
Banca d'Inghilterra non e vincolante pel Tribunale fede-
rale; deI resto essa non e molto esplicita circa il corso
legale della sterlina d'oro: afIerma soltanto ehe, per i
motivi addotti, la sterlina d'oro pud essere eonsiderata
come una moneta a' sensi dell'art. 2 della Oonvenzione
internazionale 20 aprile 1929.
Per essere una moneta, la sterlina d'oro deve avere corso
legale: e questo il requisito ehe esige espressamente l'art. 2
della Oonvenzione intemazionale 20 aprile 1929, cui si
riferisce la stessa Banea d'Inghilterra nella sua suddetta
lettera.
Come gUt rilevato nel terzo considerando, affinehe abbia
corso legale, una moneta deve avere potere liberatorio per
Internationales Auslieferungsrecht. N° 33.
233
un valore imposto dalla legge. Questo valore legale e la
caratteristiea essenziale della meree 0 dell'oggetto diven-
tato moneta (cfr. MATER, La monnaie et le change, pag. 12
e seg.). Oosl e pure in diritto inglese (HALSBURY, The laws
of England, vol. 6, pag. 461, segnatamente la nota « n »).
Devesi tuttavia notare ehe il termine inglese « legal tender»
non ha l'identico senso deI termine « corso legale ». Il
termine « legal tender» si traduee con « mezzo legale di
pagamento», mentre « corso legale» non rappresenta la
moneta, ma la qualita essenziale della moneta (cfr. Nuss-
BAUM, Money in the law, pag. 45). E Ovv1.0 ehe una moneta
legale deve avere corso legale.
La sterlina d'oro avrebbe adunque corso legale, se la
legge le attribuisse un valore per cui dovrebb'essere aecet-
tata eome mezzo di pagamento.
Ora non si pub ammettere ehe Ja sterlina d'oro abbia
conservato il suo veeehio valore legale. E notorio infatti
ehe la Banea d'Inghilterra (come le banehe di altri paesi)
ha rivalutato le sue riserve auree, ossia ha riconosciuto
ehe la sterlina d'oro ha un valore ehe supera il vecehio
valore legale (1 sterlina = 20 seellini). D'altro lato, l'Ex-
change Oontrol Aet deI 1947 stabilisee, nella prima parte,
un ordinamento identieo per l'oro e le divise estere (gold
and foreign eurreney), in virtu deI quale e necessaria
un'autorizzazione per aequistare 0 vendere « any gold
and foreign curreney»; per efIettuare queste operazioni,
ehe sono trattate dal Iegislatore come transazioni e non
come pagamenti, non e parola di valore legale 0 valore
nominale delle monete d'oro.
Ad ogni modo, quando in seguito all'abbandono deI
sistema aureo, uno Stato crea una moneta cartaeea e le
attribuisce un valore legale nettamente inferiore al valore
reale della vecehia moneta d'oro, e ovvio ehe le monete
d'oro non sono piu utilizzate come mezzo di pagamento
in base al vecchio valore legale. Se 10 Stato vuole conser-
vare loro iI carattere di moneta e il vecchio valore legale,
deve eontrollare le operazioni sulle monete auree e special-
Staatsrecht.
mente vietare ogni operazione ad un corso diverso da
quello legale. Ora non consta che siffatte disposizioni
vigono nel Regno Unito. La lettera 4 giugno 1952 della
Banca d'Inghilterra dichiara che la possibilita per un
particolare di conservare le monete d'oro 0 d'utilizzarle
in transazioni (deal) e influenzata (affected) dalla sua posi-
zione di fronte all'Exchange Control Act dei 1947 e ai
relativi emendamenti. Essa non pretende che queste
transazioni debbano essere fatte sulla base dei vecchio
valore legale della sterlina d'oro. Si e indotti ad ammettere
ehe le sterline d'oro sono regolarmente negoziate an un
prezzo eccedente illoro vecchio valore legale. Consta invero
al Tribunale federale ehe la Banea d'Inghilterra riscatta
attualmente le sterline d'oro al prezzo di 58 scellini l'una.
D'altra parte, non si ha motivo di ritenere che questo
nuovo valore potrebbe essere equiparato ad un nuovo
corso legale. Infatti non e nota a questa Corte, e non edel
resto citata nella dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca
d'Inghilterra, una legge ehe fissi un nuovo valore legale
della sterlina d'oro. Se il Tesoro inglese, che ha il potern
di controllare tutte le transazioni relative alle monete
d'oro, ne determina in realta il prezzo, questo intervento
officiale non potrebbe tuttavia essere parificato all'attri-
buzione d'un corso legale.
5. -
Eventualmente si puö ammettere che in circo-
stanze eccezionali (per esempio in caso di guerra) una mo-
neta d'oro non phI utilizzata, ma tenuta quale riserva
presso la banca emittente 0 presso privati, conservi il
carattere monetario. Praticamente essa non serve piu,
ma giuridicamente, in virtu di provvedimenti e di decreti,
le puö essere conse.rvato il carattere monetario in previ-
sione d'una futura riutilizzazione. Essa non muta di valore
legale e in avvenire saradi nuovo adoperata tale e quale.
Di qui la necessita di continuare a proteggerla mediante
leggi, come una moneta.
Perö, se una siffatta situazione si protrae e se ufficial-
mente 10 Stato autorizza l'esistenza d'un mercato di dette
Internationales Auslieferungsrecht. N° 34.
monete d'oro ad un altro corso, 0 se le eompera e vende
lui stesso ad un altro corso, non si e piu di fronte ad una
moneta di riserva.
Si puö ammettere che la sterlina d'oro e stata eonservata
per qualehe tempo eome moneta di riserva; praticamente
essa non era piu utilizzata, ma si poteva ritenere ehe un
giomo sarebbe rientrata in circolazione con le stesse earat-
teristiche. Se non ehe, come sopra esposto, Ia Banea
d'Inghilterra ha rivalutato le sue riserve auree. La sterlina
non puö piu quindi eonsiderarsi eome una moneta di riserva
ehe ha eonservato il suo valore legale: il valore dell'oro
merce ha avuto il sopravvento su quello dell'oro moneta.
6. -
In realta le sterline d'oro debbono essere equi-
parate, per quanto eoneerne il concetto di moneta, ai
marenghi svizzeri. Non si tratta piu d'una moneta, ma
semplicemente d'una merce. In Isvizzera eiö e eosl evidente
ehe le operazioni di eompravendita di marenghi sono
assoggettate all'imposta sulla ema d'affari che si perce-
pisce appunto sulle merei (art. 1 dell'Ordinanza n° 6 a
dei 7 settembre 1949 deI Dipartimento delle finanze con-
eernente l'imposta sulla cma d'affari).
Ne segue che in eoncreto il solo reato per cui e ehiesta
l'estradizione, ossia la falsifieazione di monete d'oro, non
esiste: l'oggetto falsificato non e piu giuridicamente una
moneta. La domanda di estradizione non puö quindi essere
accolta.
11 Tribunale federale pronuncia:
L'opposizione di Jose Beraha (Zdravko) e Giuseppe
Bernardi e aceolta e la domanda di estradizione e respinta.
34. Urteil vom 24. September 1952 i. S. Wyrobnik.
Bundeage8etz betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland.
Auslieferung8Vertrag mit Deutschland.
.
.
Bewilligung der Auslieferung für Urkundenfälschungen, ~he Im
Zusammenhang mit Nichtauslieferungsvergehen (DeVISende-
likten) begangen worden sind.