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78_I_225

BGE 78 I 225

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Italiano CH
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224.

Staatsrecht.

alors constitution de domicile, a moins cependant que le

placement du pupille ne soit depourvu de raisons objec-

tives ou contraire a ses inMrets, que, par exemple, l'auto-

rite tuMlaire n'y ait procede pour se debarrasser d'une

tache ingrate (RO 56 1179; arret Vormundschaftsbehörde

Basel du 22 mars 1950 et l'arret Waisenamt Winterthur

deja ciM). Il est toutefois necessaire, en cas de placement

justifie, que le sejour ait deja dure quelque temps. C'est

au moment du depot de la demande devant le Tribunal

federal qu'il faut se reporter pour decider si cette condition

est remplie.

3. -

Hubert Bannwart se trouve chez les parents de

sa mere avec l'assentiment de l'autoriM tutelaire de Bienne.

La defenderesse ne conteste pas qu'il est en bonnes mains.

Ses grands-parents desirent le garder et l'envoyer plus

tard a l'ecole. Le grand-pere est dispose a exercer les fonc-

tions de tuteur. Rien ne permet de supposer que l'enfant

a eM conduit a Gorgier pour des raisons etrangeres a son

interet. L'AutoriM tutelaire du district de Boudry n'allegue

rien de tel. Quant a l'impossibilite pour un enfant de deux

ans de manifester l'intention d'aequerir un nouveau domi-

eile, on a vu qu'elle ne joue pas deroie. Peu importe, de

meme, qu'on ne puisse encore affirmer en toute eertitude

que l'enfant frequentera l'ecole a Gorgier. Bien que, lors

du depot de la demande, son sejour dans cette localite

n'atteignit pas encore une annee, l'ensemble des circons-

tanees atteste qu'il est destine a durer longtemps. C'est

cela qui est determinant.

Par ces motifs, le Tribunal fbUral

admet la demande et invite l'AutoriM tutelaire du distriet

de Boudry a reprendre la tutelle de Hubert Bannwart.

Internationales Auslieferungsrooht. N° 33.

226

V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

33. Sentenza 16 lnglio 1952 nella causa Beraha e Bemardi.

E8tradizWne (art. 2, cma 8, deI trattato 22 luglio 1868 tra la

Svizzera e l'Italia; art. 2 della convenzione internazionale

20 ap~ile ~929 per la lotta contro la falsificazione delle monete).

La sterlIna. ~lese d'oro non ha piu corso legale; giuridicamente

non e pm una moneta, ma una merce. Chi la contraffa non

commette pertanto il reato di contraffazione d'una moneta.

Lo stesso vale per il napoleone francese d'oro e il peso messicano

d'oro.

AU8lieferung (Art. 2, Ziff. 8 des Auslieferungsvertrages mit Italien,

vom 22. Juli 1868; Art. 2 des internationalen Abkommens vom

20. A~ril 1929 zur Be~ämpfung .der Falschmünzerei).

Der eng~I8c~e Gold~Sterhng hat mcht mehr gesetzlichen Kurs;

rechtlIch 1st er mcht mehr Geld, sondern eine Ware. Wer ihn

nac~ch~, begeht daher nicht das Vergehen der Falschmün-

zereI 1m Smne der Vorschriften über die Auslieferung an das

Ausland.

Das Nämliche gilt für den französischen Gold-Napoleon und den

mexikanischen Gold-Peso.

Extradition (art. 2 chiffre 8 de la Convention conclue entre Ja

Suisse et l'Italie 1e 22 juillet 1868, ROLF vol. IX p. 639;

art. 2 de 1a Convention internationale pour Ja repression du faux

momrnyage du 20 avri1 1929, ROLF 1949 p. 1174).

La piece d'or d'une livre sterling anglaise n'a plus eours legal et

n'est done plus. du point de vue juridique, une monnaie; e'est

une marchandise. Celui qui la contrefait ne commet par eonse-

quent pas le delit de eontrefac;;on d'une momrnie.

Il en est de meme du napoleon franQais et du peso-or mexicain.

Ritenuto in fatto :

Il I dicembre 1951, Jose Beraha (Zdravko), suddito

spagnolo, fu arrestato a Chiasso e, il2 dicembre, Giuseppe

Bernardi, suddito italiano, fu arrestato a Losanna.

Con nota 17 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a

Berna chiese l'estradizione di Beraha per truffa in virtu

d'un ordine di cattura 27 ottobre 1951 della Procura della

Repubblica a ·Milano.

15 AB 78 I -

1952

226

Staatsreoht.

Con nota 26 dicembre 19511a Legazione d'Italia a Berna

chiese l'estradizione tanto di Beraha quanto di Bernardi

per faisificazione di monete d'oro (sterline inglesi, pesos

messicani, napoleoni franeesi) in virtit d'un ordine di eat-

tura 5 dieembre 1951 pure della Proeura della Repubbliea

a Milano.

In data 22 marzo 1952 Ia Legazione d'Italia a Berna

comunico ehe l'ordine di cattura 27 ottobre 1951 contro

Beraha era stato revoeato e ehe la domanda di estradizione

era mantenuta nei eonfronti di Beraha e di Bernardi sol-

tanto per l'imputazione di falsificazione di monete d'oro.

Beraha e Bernardi diehiararono di opporsi all'estradi-

zione e a piit riprese, pel tramite dei 10ro patrocinatori,

esposero le Ioro ragioni ehe si riassumono in sostanza come

segue: Contrariamente all'ordine di cattura 5 dieembre

1951 emesso dalla Procura della Repubblica a Milano, non

si tratta della falsificazione di monete, poiche la sterlina

inglese d'oro, il peso messieano d'oro e il napoleone fran-

cese d'oro non hanno eorso legale e non possono quindi

essere eonsiderati eome monete a' sensi dell'art. 453 CPIt,

secondo cui « chiunque eontraffa monete nazionali 0 stra-

niere aventi corso legale in Italia 0 fuori e punito eon

reelusione da 3 a 12 anni ». Non si e in presenza di monete,

ma d'una meree, come ha deI resto espressamente rieono-

sciuto la Corte di assise di Roma eon sentenza 25 gennaio

1951 contro Arturo Rambelli e consorti.

In data 28 giugnoj3 luglio 1952 il Ministero pubblieo

della Confederazione ha trasmesso l'inserto a1. Tribunale

federale giusta gli art. 10, cp. 2, e 23 della legge federale

sull'estradizione.

Il Ministero pubblieo della Confederazi.one ha conclus.o

per l'aee.ogliment.o della domanda di estradizi.one limita-

tamente al reato di falsificazi.one di sterline inglesi d'.oro,

le quali, contrariamente ai napole.oni francesi d'.or.o e ai

pesos messicani d'.or.o, hann.o c.onservat.o il c.ors.o legale,

come risulta da una lettera 4 giugn.o 1952 che Ia Banea

d'Inghilterra ha inviata alla Banca nazionale svizzera.

Internationales Auslieferungsreoht. N0 33.

227

Tant.o Beraha quanto Bernardi hann.o presentat.o Ie I.or.o

.osservazi.oni circa il preavviso deI Minister.o pubblico della

C.onfederazi.one e segnatamente circa la Iettera 4 giugn.o 1952

della Banea d'Inghilterra e hann.o c.oncIus.o nel sens.o di

negare Ia chiesta estradizi.one., Delle l.oro allegazi.oni,

suffragate anche da sei d.ocumenti pr.od.otti, si dira, per

quant.o .oce.orra, in appress.o.

Oonsiderando in diritto :

1. -

See.ond.o l'.ordine di cattura 5 dicembre 1951 della

Procura della Repubblica a Milan.o, gli atti per cui Beraha

e Bernardi si .oppongono all'estradizione consiston.o nel-

l'aver partecipat~ alla fabbrieazi.one di sterlina inglesi

d'.oro, di pesos messicani d'.oro e di nap.ole.oni francesi

d'.or.o.

L'.ordine di cattura n.on precisa se il tit.oI.o d'.oro fino

delle m.onete fabbricate da Beraha eBernardi era insuffi-

ciente .0 no; gli estradandi sostengono che ess.o c.orri-

sp.ondeva a quell.o delle monete autentiche e che il guadagn.o

conseguit.o risulto dalla differenza tra l'.or.o in verghe e

l'or.o in moneta.

Le aut.orita italiane chied.on.o l'estradizi.one espressa-

mente per il reato di falsificazi.one di m.onete d'.or.o, ed e

quindi s.oltant.o da quest.o profil.o che la l.oro d.omanda

dev'essere esaminata.

L'art 2 cifra 8 deI trattat.o conchius.o il 22 lugli.o 1868

tra la Svizzera e l'ltalia prevede l'estradizi.one per i 86-

guenti delitti: contraffazione .0 falsificazione di m.onete,

introduzi.one .0 emissione fraud.ol.osa di false m.onete (cfr.

art. 3 cifra 23 della legge federale 22 gennaio 1892 sul-

l'estradizione agli Stati stranieri).

D'altra parte, vige la Convenzi.one internazi.onale 20 aprile

1929 per la l.otta c.ontro Ja falsificazione delle monete, alla

quale hanno aderito tanto 1'Italia quanto la Svizzera.

L'art. 10 cp. 1 di questa convenzi.one recita:: «.1 fatti

previsti dall'art. 3 son.o c.ompresi di diritto come casi

d'estradizione in ogni trattato d'estradizione concluso .0

228

Staatsrooht.

da eoneludere tra le difIerenti Alte Parti eontraenti», e

I'art. 3 dispone:

«Sara. punito conformemente alle prescrizioni generali deI

diritto penale:

.

1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quall

ehe siano i mezzi impiegati;

2. chi fraudolentemente mette in eireolazione moneta falsa. od

alterata;

3. chi introduce nel paese, riceve 0 si procura ~oneta f~

od alterata ehe riconosce come tale, nell'intento dl metterla III

oircolazione;

.

.,

4. chi tenta. di eommettere queste mfraZlOlll 0 vi partecipa

intenzionalmente; ..•))

Infine l'art. 2 edel seguente tenore:

({ Per,moneta' nel senso della presente Convenzione s'intende

tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la monata.

metallica ehe abbiano eorso in virtu d'una lagge. » (< ••• ayant cours

an vertu d'une loi »).

2. -

Il punto di sapere se si sia di fronte ad una eon-

traffazione di moneta dev'essere giudieato dal tribunale

ehiamato a statuire sull'estradizione (efr. RU 25 I 273,

eonsid. 1) : si tratta di applieare le regole sull'estradizione.

Se questa e aeeordata, 10 stesso punto dovra essere verosi-

milmente deeiso, in modo indipendente, dal tribunale

estero ehiamato ad applieare la legge penale.

3. -

Per moneta, giusta le norme ehe diseiplinano

l'estradizione, si deve intendere la moneta avente eorso

legale, ossia « la moneta eoniata 0 fatta eoniare per proprio

eonto da uno Stato ehe l'ha adottata eome mezzo di paga-

mento imponendone l'obbligatoria aeeettazione per il

valore legalmente attribuitole» (SALTELLI e ROMANo DI

FALco, nel Nuovo Codiee penale eommentato, vol. 3,

pag. 574).

La suddetta eonvenzione internazionale 20 aprile 1929

e l'art. 453 deI Codiee penale italiano (efr. art. 132 deI

Codiee penale franeese) menzionano espressamente il requi-

sito deI eorso legale. Una siffatta menzione non figura negli

art. 240 e seg. CPS. Ma e evidente ehe il eorso legale e

implieito nella nozione di moneta, di eui eostituisee un

elemento essenziale (efr. THORMANN e ÜVERBECK, ad

Internationales Auslieferungsrecht. N° 33.

229

art. 240, eifra 5; STAMPFLI, Revue de droit p6nal 1951,

pag. 26).

Cosl stando le eose, l'estradizione, nella misura ehe si

riferisce alle operazioni effettuate da.Beraha e Bernardi in

napoleoni francesi d'oro e in pesos messieani d'oro,

dev'essere senza dubbio respinta.

Per ciö ehe eoneerne la Franeia, l'art. 9 della legge

25 giugno 1928 dispone ehiaramente ehe le monete d'oro

eoniate anteriormente eessano di avere eorso legale tra

privati e di essere aeeettate dalle easse pubbliehe. Di eonse-

guenza, la eontraffazione di napoleoni francesi d'oro non e

punibile quale eontraffazione di moneta propriamente

detta, eom'e ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina

francesi (sentenza 15 novembre 1951 deI Tribunale corre-

zionale di Evreux e nota relativa pubblieate nel Reeueil

Dalloz deI 1951 a pag. 734/735).

Dato ehe la legge franeese eitata preeisa ehe le monete

d'oro eoniate in Franeia eessano non soItanto di aver

eorso legale, ma anehe di essere aeeettate dalle easse

pubbliehe, la loro eontraffazione non e punibile, anehe se

si segue la giurisprudenza della Corte di eassazione deI

Tribunale federale (RU 76 IV 162 e seg.), la quale ha

ammesso ehe le baneonote straniere, ritirate dall'istituto

d'emissione entro un determinato termine, ma da esso

aecettate (ossia eambiate eon nuovi biglietti) aneora

posteriormente, sono monete a' sensi deli 'art. 242 CPS.

La stessa soluzione vale per i pesos messieani. La legge

monetaria messieana deI 22 luglio 1931 ha abrogato il

corso legale delle monete d'oro nazionali. Nessuna dispo-

sizione prevede ehe queste monete possono essere aecettate

dalle easse pubbliehe pelloro valore legale. DeI resto, essa

sarebbe ineffieace, poiehe le monete d'oro hanno un valore

reale ben superiore a quello legale.

4. -

La contraffazione delle sterline inglesi d'oro sol-

leva un problema piu delieato. Infatti, non· esiste in

Inghilterra, eome in Francia e nel Messieo, una legge ehe

abroga il eorso legale delle monete d'oro.

230

Staatsrecht.

a) TI corso legale fu attribuito alle monete d'oro inglesi

dai Coinage Acts deI 1870 edel 1891 (cfr. HALSBURY,

The laws of England, vol. 6, pag. 461).

Durante la prima guerra mondiale, la convertibilita

delle banconote in oro fu sospesa, ma venne ripristinata

nel 1925. Secondo una legge deI 1928, i detentori d'oro

potevano essere obbligati, su semplice domanda della

Banca d'Inghilterra, a cederglielo. Nel 1931 la base aurea

fu nuovamente abbandonata; in altri termini, le banco-

note non furono phI rimborsabili in oro.

Mediante una legge 28 febbraio 1939 l'oro della Banca

d'Inghilterra subi una rivalutazione al prezzo deI mercato.

La Banca d'Inghilterra fu nazionalizzata nel 1945.

L'« Exchange Control Act» deI 1947 formulo le norme

seguenti:

1) Senza l'autorizzazione deI Tesoro, nessuno ha il

diritto di acquistare 0 vendere oro 0 valute estere, se

l'altro contraente non e persona abilitata a questo commer-

cio (art. 1, cifra 1).

2) La cessione dell'oro dev' essere fatta ad un prezzo

non eccedente quello ehe e autorizzato dal Tesoro e dietro

pagamento delle spese usuali (art. 2, cifra 4).

Nel19491'oro della Banca d'Inghilterra subi una nuova

rivalutazione.

b) In merito al carattere di moneta della sterlina d'oro

figurano in atti i seguenti avvisi:

aal La Corte d'assise di Roma, con sentenza 25 gennaio

1950 nella causa Rambelli e consorti, ha dichiarato :

«In eonereto non rieorrono gli estremi deI reato previsto

dall'art. 453 n. 1 e. p.

~ teste Azzolini, la eui eompetenza in materia monetaria

derl.vat~gli anehe daDa direzione della Banea d'Italia per numerosi

a~lIlI! dispensa dal riehiedere il titolo legislativo straniero, ha

riferlto eh? una legge inglese deI 20 settembre 1931 impose il ritiro

delle sterl~e oro da. parte dell~ Banea d'Inghilterra eon divieto

~soll1;to dl usarne nel p~gament: e ehe, P?r effetto di essa, la Banca

d ltaha aee~t~ I? sterlme solo m depOSItO eome preziosi, mentre

le ban~~e d 6IDlSSlOne ehe ne fanno aoquisto le pagano a peso eome

semphm verghe d'oro.

Sono eosl aequisiti gli element i neeessari per negare earattere

Internationales Auslieferungsreoht. N° 33.

231

di moneta avente eorso legale alla sterlina d'oro, dal momento

ehe la legge inglese, vietandone la eircolazione e privandola

dell'efficaoia di valido mezzo di pagamento, per i1 valore in prece-

denza legalmente attribuitoIe, ha eompietamente annullato in

essa la funzione earatteristiea propria deDa moneta, quale si

ricava dalle diseipline economiehe e finanziarie. L'indagine volta.

astabilire se la sterlina oro sia moneta a eorso eommereiale e

irrilevante, essendo dal eodiee vigente presa in eonsiderazione

solo la moneta a eorso legale. »

bb) La Camera inglese di commercio per l'Italia ha

rilasciato, il 28 maggio 1952, una dichiarazione ehe,

tradotta in italiano, edel 'seguente tenore:

«Certifiehiamo ehe le sterline oro e le meme sterline oro sono

ritirate dalla eireolazione e non hanno piu corso legale.

L'abrogazione formale deI Coinage Act deI 1870 non e stata

necessaria, poiche de faeto la soppressione deI corso legale di

queste monete si trova rea1izzata dagli atti deI Parlamento deI

1919, 1925, 1930 e 1947.»

ce) Con Ia suaccennata nota 22 marzo 1952 la Legazione

d'Italia a Berna ha osservato :

«Proprio di questi giorni il Ministero deI Tesoro, interrogato a

BUO tempo da quest'Ufficio (daDa Procura generale presso la Corte

d'appello di Milano) ha risposto ehe in linea teoriea e formale, la

sterlina oro dovrebbe essere tuttora eonsiderata legal tender

malgrado ehe eon regolamento deI 1939, eonfermato dall'Exehange

Control Act 1947, abbia imposto l'obbligo della cessione al Tesoro

di tutte le monete d'oro. Proprio recentemente il Console di S.M.

Britanniea a Milano, in una lettera diretta al Proeuratore deDa

Repubbliea, ha eomunicato ehe la sterlina oro in Inghilterra ha

valore legale. »

In una nota 6 maggio 1952 la Legazione d'Italia a Berna

ha completato la nota precedente come segue :

« Si pub altresi aggiungere ehe proprio in questi giorni il giudiee

istruttore ha respinto le istanze di searcerazione e liberta provvi-

soria proposte nell'interesse di Beraha Idravko-Bernardi Giuseppe

ponendo a fondamento di tale deeisione l'esistenza deI eorso legale

della sterlina oro (deDa cui contraffazione si fa earieo ai prevenuti)

seeondo le risultanze istruttorie fin qui raggiunte. Tali elementi,

suffragati dai eompetenti organi deI GovArno inglese, rendono

neeessario il mantenimento dell'ordine di eattura.))

dd) In data 8 aprile 1952 il Console d'Italia a Londra ha

certificato « ehe in virtit delle varie leggi inglesi emanate

fino al 1947, leggi tuttora vigenti, la sterlina oro e la mezza

sterlina oro sono state tolte dalla circolazione e non hanno

piit corso legale nel territorio deI Regno Unito e negli

232

Staatsrecht.

altri territori ehe, giusta la legislazione inglese, fanno parte

dell'area della sterlina ».

ee) In una consultazione 7 luglio 1952 l'avv. Vincenzo

deI Giudiee ha dichiarato ehe la sterlina oro e la mezza

sterlina oro non hanno piu eorso legale nel Regno Unito,

riferendosi a DICEY, Conflict of Laws, sesta edizione 1949,

pag. 728. Alla stessa conclusione e giunto E. Oorbino in

un suo parere.

f/) Infine si trova nell'inserto una lettera 4 giugno

1952 della Banca d'Inghilterra alla Banca nazionale sviz-

zera ehe edel seguente tenore :

« I have to refer to your letter (Direction Generale Departement

I HH/Tr.) ofthe 26th May and in reply to say that the sovereign

retains its legal tender status as laid down in Section 4 of the

Coinage Act of 1870 (33 Victoria, Chapter 10), which has not

been repealed, although the ability of a person in or resident in

the United Kingdom to retain or deal in gold coin is affected by

his position in relation to the Exchange Control Act, 1947, (10 and

11 Geo. 6, Chapter 14) rea.d with the Amendmend Orders made

thereunder. The Bank understand that the sovereign may therefore

be considered as,currency, in the sense of Article 2 of the Inter-

national Convention of 20th April 1929 for the Suppression of

Counterfeiting Currency.

I am; Gentlemen,

Your obedient Servant,

sig. Parker

(for Chief Cashier) »

c) E evidente ehe la diehiarazione 4 giugno 1952 della

Banca d'Inghilterra non e vincolante pel Tribunale fede-

rale; deI resto essa non e molto esplicita circa il corso

legale della sterlina d'oro: afIerma soltanto ehe, per i

motivi addotti, la sterlina d'oro pud essere eonsiderata

come una moneta a' sensi dell'art. 2 della Oonvenzione

internazionale 20 aprile 1929.

Per essere una moneta, la sterlina d'oro deve avere corso

legale: e questo il requisito ehe esige espressamente l'art. 2

della Oonvenzione intemazionale 20 aprile 1929, cui si

riferisce la stessa Banea d'Inghilterra nella sua suddetta

lettera.

Come gUt rilevato nel terzo considerando, affinehe abbia

corso legale, una moneta deve avere potere liberatorio per

Internationales Auslieferungsrecht. N° 33.

233

un valore imposto dalla legge. Questo valore legale e la

caratteristiea essenziale della meree 0 dell'oggetto diven-

tato moneta (cfr. MATER, La monnaie et le change, pag. 12

e seg.). Oosl e pure in diritto inglese (HALSBURY, The laws

of England, vol. 6, pag. 461, segnatamente la nota « n »).

Devesi tuttavia notare ehe il termine inglese « legal tender»

non ha l'identico senso deI termine « corso legale ». Il

termine « legal tender» si traduee con « mezzo legale di

pagamento», mentre « corso legale» non rappresenta la

moneta, ma la qualita essenziale della moneta (cfr. Nuss-

BAUM, Money in the law, pag. 45). E Ovv1.0 ehe una moneta

legale deve avere corso legale.

La sterlina d'oro avrebbe adunque corso legale, se la

legge le attribuisse un valore per cui dovrebb'essere aecet-

tata eome mezzo di pagamento.

Ora non si pub ammettere ehe Ja sterlina d'oro abbia

conservato il suo veeehio valore legale. E notorio infatti

ehe la Banea d'Inghilterra (come le banehe di altri paesi)

ha rivalutato le sue riserve auree, ossia ha riconosciuto

ehe la sterlina d'oro ha un valore ehe supera il vecehio

valore legale (1 sterlina = 20 seellini). D'altro lato, l'Ex-

change Oontrol Aet deI 1947 stabilisee, nella prima parte,

un ordinamento identieo per l'oro e le divise estere (gold

and foreign eurreney), in virtu deI quale e necessaria

un'autorizzazione per aequistare 0 vendere « any gold

and foreign curreney»; per efIettuare queste operazioni,

ehe sono trattate dal Iegislatore come transazioni e non

come pagamenti, non e parola di valore legale 0 valore

nominale delle monete d'oro.

Ad ogni modo, quando in seguito all'abbandono deI

sistema aureo, uno Stato crea una moneta cartaeea e le

attribuisce un valore legale nettamente inferiore al valore

reale della vecehia moneta d'oro, e ovvio ehe le monete

d'oro non sono piu utilizzate come mezzo di pagamento

in base al vecchio valore legale. Se 10 Stato vuole conser-

vare loro iI carattere di moneta e il vecchio valore legale,

deve eontrollare le operazioni sulle monete auree e special-

Staatsrecht.

mente vietare ogni operazione ad un corso diverso da

quello legale. Ora non consta che siffatte disposizioni

vigono nel Regno Unito. La lettera 4 giugno 1952 della

Banca d'Inghilterra dichiara che la possibilita per un

particolare di conservare le monete d'oro 0 d'utilizzarle

in transazioni (deal) e influenzata (affected) dalla sua posi-

zione di fronte all'Exchange Control Act dei 1947 e ai

relativi emendamenti. Essa non pretende che queste

transazioni debbano essere fatte sulla base dei vecchio

valore legale della sterlina d'oro. Si e indotti ad ammettere

ehe le sterline d'oro sono regolarmente negoziate an un

prezzo eccedente illoro vecchio valore legale. Consta invero

al Tribunale federale ehe la Banea d'Inghilterra riscatta

attualmente le sterline d'oro al prezzo di 58 scellini l'una.

D'altra parte, non si ha motivo di ritenere che questo

nuovo valore potrebbe essere equiparato ad un nuovo

corso legale. Infatti non e nota a questa Corte, e non edel

resto citata nella dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca

d'Inghilterra, una legge ehe fissi un nuovo valore legale

della sterlina d'oro. Se il Tesoro inglese, che ha il potern

di controllare tutte le transazioni relative alle monete

d'oro, ne determina in realta il prezzo, questo intervento

officiale non potrebbe tuttavia essere parificato all'attri-

buzione d'un corso legale.

5. -

Eventualmente si puö ammettere che in circo-

stanze eccezionali (per esempio in caso di guerra) una mo-

neta d'oro non phI utilizzata, ma tenuta quale riserva

presso la banca emittente 0 presso privati, conservi il

carattere monetario. Praticamente essa non serve piu,

ma giuridicamente, in virtu di provvedimenti e di decreti,

le puö essere conse.rvato il carattere monetario in previ-

sione d'una futura riutilizzazione. Essa non muta di valore

legale e in avvenire saradi nuovo adoperata tale e quale.

Di qui la necessita di continuare a proteggerla mediante

leggi, come una moneta.

Perö, se una siffatta situazione si protrae e se ufficial-

mente 10 Stato autorizza l'esistenza d'un mercato di dette

Internationales Auslieferungsrecht. N° 34.

monete d'oro ad un altro corso, 0 se le eompera e vende

lui stesso ad un altro corso, non si e piu di fronte ad una

moneta di riserva.

Si puö ammettere che la sterlina d'oro e stata eonservata

per qualehe tempo eome moneta di riserva; praticamente

essa non era piu utilizzata, ma si poteva ritenere ehe un

giomo sarebbe rientrata in circolazione con le stesse earat-

teristiche. Se non ehe, come sopra esposto, Ia Banea

d'Inghilterra ha rivalutato le sue riserve auree. La sterlina

non puö piu quindi eonsiderarsi eome una moneta di riserva

ehe ha eonservato il suo valore legale: il valore dell'oro

merce ha avuto il sopravvento su quello dell'oro moneta.

6. -

In realta le sterline d'oro debbono essere equi-

parate, per quanto eoneerne il concetto di moneta, ai

marenghi svizzeri. Non si tratta piu d'una moneta, ma

semplicemente d'una merce. In Isvizzera eiö e eosl evidente

ehe le operazioni di eompravendita di marenghi sono

assoggettate all'imposta sulla ema d'affari che si perce-

pisce appunto sulle merei (art. 1 dell'Ordinanza n° 6 a

dei 7 settembre 1949 deI Dipartimento delle finanze con-

eernente l'imposta sulla cma d'affari).

Ne segue che in eoncreto il solo reato per cui e ehiesta

l'estradizione, ossia la falsifieazione di monete d'oro, non

esiste: l'oggetto falsificato non e piu giuridicamente una

moneta. La domanda di estradizione non puö quindi essere

accolta.

11 Tribunale federale pronuncia:

L'opposizione di Jose Beraha (Zdravko) e Giuseppe

Bernardi e aceolta e la domanda di estradizione e respinta.

34. Urteil vom 24. September 1952 i. S. Wyrobnik.

Bundeage8etz betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland.

Auslieferung8Vertrag mit Deutschland.

.

.

Bewilligung der Auslieferung für Urkundenfälschungen, ~he Im

Zusammenhang mit Nichtauslieferungsvergehen (DeVISende-

likten) begangen worden sind.