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77_I_273

BGE 77 I 273

Bundesgericht (BGE) · 1951-10-31 · Deutsch CH
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Verwaltungs.. und Disziplinarrecht.

Es ist nicht bewiesen oder auch nur glaubhaft gemacht,

dass dieser Fehler nur den Inhalt der letzten paar Säcke

des streitigen Ruchmehlpostens im Helligkeitsgrad beein-

flusst haben kann.

-

Da der Kläger nicht nachzuweisen vermocht hat, dass

die 7260 kg Ruchmehl, um die es sich noch handelt •

entgegen der aus dem Befund der Fachexpertenkommission

folgenden Vermutung typkonform waren, so kann er die

Rückvergütung hiefür nicht beanspruchen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Klage wird abgewiesen.

DIPlUMBlUES MUNIBS s. A., LAUSANNE

I

;

273

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

1. RECHTS GLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERU~G)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

43. Auszug aus dem Urteil vom 31. Oktober 1951 i. S. Pleiseh

gegen ViehversieherungsanstaIt Luzein und den Kleinen Rat

von Graubünden.

Gehörsverweigerung durch einen Nichteintretensentscheid bei

missverständlicher Rechtsmittelbelehrung in von der Rechts-

mittelinstanz genehmigten Statuten.

Deni de justice entachant une decision d'irrecevabilite dans un

cas ou des statuts approuves par l'autoriM de recours conte-

naient des renseignements qui pretaient a confusion.

Diniego di giustizia che risulta da una decisione d'irricevibilita nel

caso in cui degli statuti approvati dall'autorita di ricorso

contenevano indicazioni non chiare circa le possibilita di aggra-

varsi.

Der Beschwerdeführer ist als Mitglied der Viehver-

sicherungsanstalt Luzein von deren Mitgliederversamm-

lung gebüsst worden. Er beschwerte sich dagegen ge-

stützt auf eine Rechtsmittelbelehrung, die in den vom

Kleinen Rat genehmigten Statuten der Anstalt enthalten

ist. Der Kleine Rat trat auf die Beschwerde wegen Ver-

spätung nicht ein. Mit der staatsrechtlichen Beschwerde

gegen dessen Entscheid wird eine Verletzung von Art. 4:

BV (Gehörsverweigerung) geltend gemacht.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde gutgeheissen.

18

AS 77 I -

1951

274

Staatsrecht.

A U8 den Erwägungen:

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist eine

Gehörsverweigerung auch darin zu erblicken, dass auf

ein Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanz I;licht

eingetreten wird, obwohl -dieses entsprechend einer der

Partei von einer zuständigen Behörde erteilten -

sachlich

unrichtigen -

Rechtsmittelbelehrung eingereicht worden

ist (BGE 76 I 189). Ob diese vom Gesetz vorgeschrieben

ist oder nicht, macht keinen Unterschied aus, ebenso

nicht, ob sie ausgeht vom urteilenden oder vom Rechts-

mittelrichter selbst. Es wäre ein sachlicher Grund, die

Belehrung im letztern Falle anders zu behandeln, als

wenn der entscheidende Richter sie gibt, nicht ersicht-

lich. Eine solche Rechtsmittelbelehrung liegt auch vor,

wenn z. B. in Statuten die formellen Voraussetzungen eines

Rechtsmittels allgemein umschrieben werden, damit also

eine generelle Belehrung erteilt wird für künftige Fälle, und

wenn die Behörde, an welche sich ein derartiges Rechts-

mittel zu richten haben wird, zugleich auch diese Statuten

zu genehmigen hat und ihnen die Genehmigung erteilt.

Entscheidend ist dabei nicht ausschliesslich, ob die Rechts-

mittelbelehrung sachlich richtig oder unrichtig ist; viel-

mehr ist, wie im bereits erwähnten Urteil ausgeführt

wird, darauf abzustellen, wie die Partei die Belehrung

verstehen musste oder durfte. Auch aus einer unklaren

oder zweideutigen Belehrung darf dem Rechtsuchenden

ein Nachteil nicht entstehen.

44. Sentenza 19 dicembre 1951 nella causa Massa ereditaria X.

contro Stato deI Cantone Ticino.

Art. 4aF.

Il tasso .del 12 % previsto dalla legislazione fiscale ticinese in

caso dl mora nel pagrunento delle imposte cantonali e comunali

e inammissibile, perche e applicabile in modo generale e senza

tener conto della causa deI ritardo.

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Recht4lgleichheit (Rechtsverweigernng). N0 44.

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Art. 4 BV.

Der in der Tessiner Steuergesetzgebung vorgesehene Steuerzins

von 12 % bei verspäteter Zahlung der Kantons- und Gemeinde-

steuern ist unzulässig, da er allgemein und ohne Rücksicht

auf die Ursache der Verspätung vorgeschrieben ist.

Art. 4 ast.

Le taux de 12 % prevu par la legislation fiscale tessinoise en cas

de demeure pour le payement des impöts cantonaux et com-

munaux est inadmissible, car il est fixe d'une fayon generale

et sans qu'on tienne compte de la cause du retard.

A. -

Il 20 ottobre 1942, i1 Dipartimento delle finanze

deI Cantone Ticino e gli eredi X. stipularono una conven-

zione ehe stabilisee le imposte federali, eantonali e comu-

nali a earieo della suceessione.

Pel loro pagamento fu aeeordata una dilazione fino al

31 dieembre 1944, ritenuta pero apartire dal I novembre

1943 la deeorrenza delI 'interesse annuo deI 3 Y2 %.

Avendo adempiuto solo in parte gli obblighi a loro

carico, gli eredi X. furono escussi per un ammontare eom-

plessivo di 1 628201 fr. 65, eui dovevano essere aggiunti,

a deeorrere dal I gennaio 1947, i seguenti interessi:

a) deI 12 % su 763 072 Fr. 80,

b) deI 5 % su 470352 Fr. 95,

c) deI

3,5 % su 46519 Fr. 20.

Le giurisdizioni cantonali ammisero in principio l'appli-

cazione deI tasso deI 12 % perche previsto dalla legi-

slazione cantonaie.

B. -

La Massa ereditaria X. einsorta con un ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale, impugnando tra

l'altro l'applicazione deI tasso deI 12 % ehe ritiene immo-

rale e arbitrario.

n Tribunale federale ha aceoito il rieorso limitatamente

a questo punto, per i seguenti

con8iderandi di diritto :

1. -

:Ei esatto ehe, come rilevano le giurisdizioni can-

tonali, l'applicazione deI tasso deI 12 % e fondata su

espressi disposti della legislazione ticinese. Infatti l'art. 27

della legge sulle tasse di successione dispone :

276

Staatsrecht.

« La tassa diventa eseeutiva eon l'intimazione deI deereto deI

Dipartimento delle Finanze, e dovra essere pagata nel termine

di un mese, a meno ehe non venga aceordata proroga dal Con-

siglio di Stato.

In easo di mora al pagamento, deeorre l'interesse dell'uno

per cento al mese. La mora prende data eoll'ultimo giorno deI

termine fissato pel pagamento.

L'azione eontro la deeisione deI Consiglio di Stato non sospende

il pagamento della tassa.))

E gli art. 45 e 52 della legge di procedura tributaria pre-

vedono:

« L'esazione in easo di mora ha luogo in via eseeutiva.

La mora prende data eoll'ultimo giorno deI termine fissato

pel pagamento.

Il eontribuente in mora e tenuto a pagare, oltre l'imposta,

un soprassoldo in ragione dell'uno per cento al mese.

Il eaposoldo deeorre anehe in easo di rieorso.))

11 tasso deI 12 % ha per iscopo di accelerare I' esazione

dei pubblici tributi, la quale, in caso di mora, avviene per

via esecutiva : nella mente dellegislatore, il contribuente,

sotto Ia comminatoria dell'applicazione d'un tasso siffatto,

sarebbe indotto a solvere tempestivamente i pubblici

tributi.

11 tasso deI 12 % e straordinariamente elevato ed e

sconosciuto alle legislazioni fiscali degli altri Cantoni.

11 diritto romano prevedeva bensi, nel caso di mancato

pagamento d'un debito accertato da una sentenza giudi-

ziaIe, l'applicazione d'un interesse moratorio deI 12 %

come mezzo di pressione; ma un siffatto disposto non era

piu osservato da Iungo tempo anche in quei paesi ove

vigeva ancora nel rimanente il diritto romano (cfr. WETZELL

System des ordentlichen Civilprozesses, pag. 599; SAVIGNY,

System des heutigen römischen Rechts, vol. VI, pag. 412-

413).

Le vecchie leggi fiscali di certi Cantoni prevedevano in

caso di mora supplementi d'imposta unici. Tipico era il

§ 23 della Iegge tributaria svittese, deI 21 agosto 1854,

secondo cui un siffatto supplemento ammontava ad un

terzo della somma dovuta a titolo d'imposta. Da questo

sistemail Cantone di Svitto si e pero dipartito, stabilendo

T

Reohtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 44.

277

nel regolamento 5 luglio 1947 sulla riscossione delle imposte

(§ 8), emanato in virtu della nuova Iegge fiscale 23 agosto

1946 (§ 77), un interesse moratorio deI 5 %.

I Cantoni che hanno leggi fiscali di data recente preve-

dono, in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta, gli

atti esecutivi e un interesse moratorio deI 5 % al massimo.

Cosi, nel Cantone di Zurigo e applicabile un interesse mora-

torio deI 3 % (cfr. § 68 dell'ordinanza di esecuzione della

legge tributaria 26 novembre 1951 e il decreto 13 dicembre

1951 deI Consiglio di Stato); nel Cantone di Basilea-citta

l'interesse moratorio edel 3,6 % (§ 20 della legge tribu-

taria 22 dicembre 1949 e § 7 della relativa ordinanza

d'esecuzione 28 luglio 1950); nel Cantone di Berna il

contribuente moroso deve un interesse deI 5 % apartire

dal trentesimo giorno della scadenza (art. 155 della Iegge

tributaria 29 ottobre 1944); nel Cantone di San Gallo

l'interesse moratorio edel 4 % (art. 89 della legge tribu-

taria 14 marzo 1944 e art. 76 della relativa ordinanza di

esecuzione) e nel Cantone di Neuehatel varia dall'l % al

3,6 % (art. 133 e 134 della legge sulle contribuzioni dirette

deI 19 aprile 1949).

2. -

In linea di massima, un Cantone e libero di sta-

bilire quali sono i pregiudizi che colpiscono il cittadino per

l'inadempimento di pubblici obblighi, specialmente di

quello deI pagamento delle imposte, purche questi pregiu-

dizi non contengano in se nulla d'incostituzionale e segna-

tamente non siano contrari all'art. 4 CF (RU vol. 10,

pag. 467, consid. 2).

E ovvio che il tasso deI 12 % non e, data Ia sua eleva-

tezza, un interesse moratorio, ossia non rappresenta il eom-

penso deI danno ehe subisce il ereditore dalla mora deI

debitore. Per eompensare un siffatto danno le legislazioni

moderne prevedono, in generale, un interesse deI 5 % al

massimo.

L'applieazione deI 12 % porta seco un raddoppiamento

della somma dovuta a titolo d'imposta, se il ritardo dura

otto anni. Un siffatto sistema potrebbe indurre il fiseo a

278

Staatsrecht.

non promuovere la procedura esecutiva per poter esigere

piu tardi un'imposta molto piu elevata.

D'altra parte, se il contribuente e nell'impossibilita

momentanea 0 permanente di solvere l'imposta, un siffatto

aumento dell'olll3re fiscale appare in urto con l'equita. In

questo caso le leggi fiscali moderne, sia della Confedera-

zione, sia dei Cantoni, accordano una dilazione 0 un con-

dono parziale 0 anche totale. Ad ogni modo e inammissibile

che il debitore dell'imposta quando si trova insolvente

senza propria coipa debba essere colpito da un onere cOSl

grave com'e quello che prevede la Iegislazione fiscale

ticinese.

Non occorre per ora decidere se l'applicazione deI sup-

piemento deI 12 % sarebbe ammissibile nei con:&onti di un

contribuente moroso in cattiva fede. Basta dichiarare

intollerabile di disporre, come ha disposto il legislatore

ticinese, in linea generale e senza tener conto della causa deI

ritardo, l'applicazione di un supplemento deI 12 % nei

riguardi deI contribuente moroso.

Questa disposizione non fa una distinzione che e oggetti-

vamente di assoluta necessita. Una tale omissionevioIa,

come Ia giurisprudenza deI Tribunale federale ha dichiarato

(c:&. RU 73 I 383; 61 I 329), l'art. 4 CF.

3. -

L'applicazione deI 12 % non e stata prevista dal

Iegislatore ticinese come una penalita : essa figura infatti,

nel regolamento della legge sulle tasse di successione, sotto

il capitolo VII intitolato « Riscossione delle tasse» (solo

il capitolo VIII tratta delle « penalita ») e, nella legge di

procedura tributaria, figura sotto il capitolo IV intitolato

« Riscossione dell'imposta» e non sotto quello delle di-

sposizioni penali.

Ma anche se si volesse considerare il tasso deI 12 %

quale una pena, come sembra ritenere il Tribunale d'ap-

pello deI Cantone Ticino (Repertorio di giurisprudenza

patria, 1941 pag. 41; 1937 pag. 72), esso non sarebbe

ammissibile nei confronti deI contribuente caduto in mora

senza sua colpa.

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 45.

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Infatti, secondo Ia moderna dottrina e Ia giurisprudenza,

una pena, anche per vioiazione di una disposizione di

diritto fiscale, e ammissibile soitanto in caso di colpa

(c:&. lIAFTER, Lehrbuch des schweiz Strafrechts, Allge-

meiner Teil, II ed., pag. 107 e seg.; CLERIC, Leitfaden der

strafrechtlichen Rechtsprechung des Schweizerischen Bun-

desgerichtes, pag. 52 e 53; BLUMENSTEIN, System des

Steuerrechts, II ed., pag. 267; RU 39 I 401 e seg.; 53 I 38;

56 1559 e seg.; sentenze inedite 7 dicembre 1936 su ricorso

Rätz c. Soletta; 3 giugno 1946 su ricorso Barberi c. Ticino).

La questione di sapere se in caso d'una coipa imputabile

al contribuente, Ia « pena)) deI 12 % potrebbe giustificarsi,

puo restare indecisa in concreto, poiche il Consiglio di

Stato non ha affermato e tanto meno dimostrato una

siffatta colpa a carico della Massa ereditaria X.

Casi stando Ie cose, Ia Camera civile deI Tribunale

d'appello, dopo aver dato alle parti Ia possibilita di pronun-

ciarsi per quanto concerne la coIpa, prendera una nuova

decisione circa l'applicazione deI tasso deI 12 %, tenendo

conto di quanto sopra esposto come pure deI fatto che Ia

Massa ereditaria X. si e dichiarata d'accordo di pagare il

5 % anziehe il 12 %.

Vgl. auch Nr. 45. -

Voir aussi n° 45.

II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

45. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1951 i. S. Geuos-

seuschaft Migros gegen Regierungsrat des Kantons Zug.

Handels- und Gewerbefreiheit, kantonale Strassenhoheit.

.

Art. 31 BV gibt dem Privaten keinen Ansprucl; auf gesteIgerten

Gemeingebrauch der öffentlichen Strasse, WIe der Warenver-

kauf ab Wagen ihn darstellt.