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Familienrecht. N0 22. .
22. Extrait de I'arr~t de Ia IIe Cour civile du 14 juin 1951
dans la cause Martignier contre Tnteur general de Geniwe.
Art. 148 Bt 287.(JO. AutoriM competente pour retablir, pendant
un proces en divorce, la puissance paternelle dont les parents
ont ete dechus avant l'instance.
Are. 148 und 287 ZGB. Welche Behörde ist während des Schei-
dungsprozesses zur Wiederherstellung der elterlichen Gewalt
zuständig, wenn diese den Parteien vor dem Prozess entzogen
worden war 1
Are. 145 B 287 00. Autorita competente per ripristinare, durante
una causa di divorzio, Ia potesta dei genitori che era stata loro
toita prima dell'inizio. della causa.
En 1948, la Ohambre des tutelles de Geneve a declare
les epoux Martignier dechus de la puissance paternelle sur
leurs quatre enfants mineurs et designe un tuteur.
Le 24 mars 1950, la mere a demande a. etre reintegree
dans ses droits. Le 12 juillet, elle a ouvert une action en
divorce, encore pendante. La Ohambre des tutelles l'a
retablie, le l er mars 1951, dans l'exercice de la puissance
paternelle. L'Autorite de surveillance des tutelles a toute-
fois annule d'office cette decision. Elle releve que, des
qu'un proces en divorce est introduit, Ie Tribunal est seul
competent pour statuer sur la garde des enfants (art. 145
00); l'autorite tuMIaire ne pourrait intervenir en vertu
de I'art. 284 00 que pour des motifs graves et urgents
qui n'existent pas en l'espece.
Oontre ce prononce dame Martignier adepose un recours
en reforme, admis par le Tribunal federal.
Extrait des motifs :
Qu'il s'agisse de regler les rapports entre parents et
enfants dans Ie cadre de l'art. 14500, sur lequel se fonde
la decision attaquee, ou de I'art. 156, la competence du
juge du divorce resulte de la necessite d'attribuer soit au
pere soit a. Ia mere un droit dont jusqu'alors ils etaient
investis tous les deux et qu'ils exeryaient en commun.
Oette alternative ne se pose pas quand, avant l'ouverture du
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proces, la puissance paternelle a d6ja. eM retiree a. l'un
des parents ou aux deux. N'ayant alors aucune raison
d'intervenir, le juge du divorce doit respecter la reglemen-
tation en vigueur (RO 57 II 138).
En jugeant que la reintegration de la requerante dans
son droit de puissance paternelle etait reservee a. ce magis-
trat, I' Autorite genevoise de surveillance a meconnu ces
principes. 'Sans doute ont-Hs eM enonces dans une cause
ou l'un des epoux avait recouvre la puissance paternelle
apres le divorce, tandis qu'ici dame Martignier a obtenu
la reintegration en cours d'instance. Mais cette difference
ne justifie pas une autre solution. Dans"les deux cas, l'au-
torite saisie n'a pas a. faire face a. une situa~ion nouvelle
crooe soit par le divorce ou la separation soit par une
instance en divorce ou en separation. La decision a.~prendre
est etrangere a. la procedure qui a oppose ou qui oppose
encore les parents. O'est par consequent l'art. 287 00 qui
s'applique et non l'art. 145.
23. Sentenza 10 magglo 1951 nelIa causa Stoppa contre Piattini.
Art. 156 cp. 2 00.
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Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, e te~uta m
linea di massima a contribuire alle spese delloro mantemmento
edella loro educazione.
Spe ta al giudice deI divorzio stabilire se einquale ~isura. sia
dovuto questo contributo, tenendo. con~o deUa
sltuaz~one
economica deI coniuge debitore e anche dl queUa dei comuge
cui e stata affidata la prole. TI fatto che il coniuge, cui non. e
stata affidata la prole. guadagna il minimo necessario al proprio
sostentamento 0 non guadagna nulla perche non Iavora, n0!1
giust ifica per se solo che detto c0!1iuge si~ li.oorat? dal contrl-
buto, se si puo ragionevolmente eslgere ch egli facCla uno sforzo
per adempiere il suo obbligo.
Art. 1562 ZGB.
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Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen smd,)1at grund-
sätzlich an die Kosten des Unterhaltes und der ErzIehung der
Kinder beizutragen.
..
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Der Scheidungsrichter hat über die Beltragspfhcht .und bel dt;~n
Bejahung über die Höhe der Beiträge zu ent~chelden. DabeI ISt
die wirtschaf.liche Lage des betreffend~n WIe auc~ deJ? an~em
Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen smd, zu berucksIChttgen.
HO
Familienreeht. N° 23.
Der Umstand, dass jener nur sein eigenes Existenzminimmn
verdient oder, weil er nicht arbeitet, erwerbslos ist, führt nicht
ohne weiteres zur Befreiung von der Beitragspflicht. Es ist zu
prüfen, ob ihm füglieh zugemutet werden könne, sich nach
Arbeit mnzu~un, mn jene Pflicht zu erfüllen.
Art. 156 al. 2 ee.
La mere est tenue en principe de contribuer aux frais d'entretien
et d'education de ses enfants, meme si ceux-ci ne lui sont pas
attribues.
TI appartient au juge du divorce de decider si et en quelle masure
l'epoux auquel les enfants ne sont pas attribues contribuera
aux frais de leur entretien et de leur education. TI tiendra
compte a cet egard de la situation economique de I'epoux
auquel les enfants ont eM attribues ainsi que de celle de son
conj?int. Le fait que l'epoux auquel les enfants ne sont pas
attrlbues ne gagne que le strict necessaire a son entretien ou
ne gagn~ rien, parce qu'il ne travaille pas, n'est pas a lui seu!
un motif suffisant pour le dispenser de toute contribution si
l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il fasse un effort
pour remplir son obligation. .
A. -
Angelina Piattini e AIfredo Stoppa si unirono in
matrimonio nel 1945.
Dalla loro unione naeque, nel 1946, il figlio Edvino ehe
fu affidato fin dalla naseita ai nonni paterni ad Agno. I
eoniugi Stoppa-Piattini dimoravano a Zurigo per ragioni
di lavoro.
Con petizione 15 gennaio 1949 Alfredo Stoppa (ehe si era
trasferito nel frattempo ad Agno, mentre la moglie era
rimasta a Zurigo) ehiese alla Pretura di Lugano-campagna
il divorzio in virtu degli art. 137 e 142 CC e la eondanna
della eonvenuta a eontribuire eon fr. 60 mensili al manteni-
mento deI figlio ehe doveva restare affidato ai nonni paterni.
Mediante sentenza 4 settembre 1950 il Pretore di Lu-
gano-eampagna pronuneio il divorzio e affido il figlio
Edvino ai nonni paterni « nel senso dei eonsiderandi ». Nei
eonsiderandi deI giudizio pretoriale si osserva tra l'altro :
{(Per il mantenimento dello stesso (deI figlio Edvino) eon-
tribuira inveee il padre nella misura ehe sara stabilita dalla
Iod. Autorita tutoria di Agno in rapporto anehe ai bisogni
dei nonni euranti. Resta inteso ehe i genitori potranno
intrattenere eol figlio le relazioni indieate dalle eireostanze I).
n Pretore non si pronuneiava sul eontributo mensile di
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fr. 60 ehe il padre aveva ehiesto alla madre pel manteni-
mento deI figlio.
Alfredo Stoppa deferi questo giudizio alla Camera eivile
deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino, ehiedendo ehe
la madre fosse eondannata a eontribuire eon fr. 60 mensili
al mantenimento deI figlio Edvino.
In data 20 settembre 1950 la Camera eivile revoeo all'ap-
pellante il benefieio dell'assistenza giudiziaria, perehe la
causa non presentava apparente probabilita di esito favore-
vole. Alfredo Stoppa interpose eontro questa revoea un
rieorso di diritto pubblieo ehe il Tribunale federale aeeolse.
Con sentenza 15 gennaio 1951, la Camera eivile deI
Tribunale d'appello eonfermo il suddetto giudizio preto-
riale, osservando in sostanza quanto segue: Da una di-
ehiarazione in atti risulta ehe la convenuta lavora eome
eueitriee presso la fabbriea Rosenstiel a Zurigo, a fr. 1,40
all'ora e per 45 ore alla settimana; eonsegue quindi un
guadagno mensile di fr. 252. Sulla seorta dei dati forniti dal-
l'Uffieio di eseeuzione e dei fallimenti di Z urigo II, il minimo
vitale della eonvemita dev'essere D.ssato in fr. 240,50 al
mese, somma ehe non eomprende pero le spese di risealda-
mento, luee elettriea e aequa. In queste eireostanze si pub
affermare ehe le eondizioni eeonomiehe della eonvenuta
non le eonsentono di eontribuire al mantenimento deI
figlio Edvino. Quest'obbligazione ineombe essenzialmente
all'attore.
B. -
Alfredo Stoppa ha interposto un rieorso per ri-
forma al Tribunale federale, ehiedendo ehe il eontributo
della madre al mantenimento deI figlio sia D.ssato in fr. 50
al mese.
La eonvenuta non ha risposto.
Considerando in diritto:
1. -
Quantunque il dispositivo deI giudizio pretoriale
ehe e stato eonfermato dalla seeonda giurisdizione eantonale
faeeia esplieita menzione soltanto dei nonni paterni eui e
affidato il figlio delle parti in causa, non e dubbio ehe le
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giurisdizioni cantonali hanno voluto attribuire al padre
l'esercizio della patria potesta. sul figlio.
2. -
La sola questione ancora litigiosa e se la mame sia
obbligata a contribuire al mantenimento dei figlio.
L'art. 156 cp. 2 CC prevede che « il coniuge a cui non
sono affidati i figli e obbligato a contribuire secondo Ie sue
condizioni alle spese deI loro mantenimento edella loro
educazione». Ne segue che il giudice dei divorzio puo
prescindere completamente dall'imporre un siffatto con-
tributo, quando il coniuge a cui non sono affidati i figli si
trova indipendentemente dalla sua volonta (ad esempio,
per gravi motivi di salute 0 di eta) e in modo permanente
in una situazione economica cosl precaria che non potrebbe
fornire un contributo anche ridotto senza grave pregiudizio
per la sua persona. Nell'esame di siffatta questione si
dovra. tener conto anche delle condizioni economiche deI
coniuge cui e stata affidata Ia prole : s'egli si trova in buona
situazione economica, la liberazione dell'altro coniuge
dall'onere dei contributo potra. essere subordinata a condi-
zioni meno rigorose. In linea di massima il giudice accordera
la liberazione totale soltanto eccezionalmente, nei casi in
cui ebene accertata l'incapacita. permanente di pagare un
contributo anche ridotto. TI fatto ~he il coniuge, cui non
e stata affidata la prole, guadagna il minimo necessario al
proprio sostentamento 0 non guadagna nulla perche non
Iavora, non giustifica per se solo che detto coniuge sia
liberato dal contributo, se si pub ragionevolmente esigere
ch'egli faccia uno sforzo per adempire il suo obbligo.
Quest'ultima condizione e soddisfatta in concreto,
poiche la mame, nata nel 1923, e ancora giovane e capace
di lavorare. Come il ricorrente rettamente osserva, la
Camera civile dei Tribunale d'appello e incorsa in un
errore manifesto, calcolando in fr. 252 il guadagno mensile
della convenuta. Quest'ammontare sarebbe esatto soltanto
se il mese fosse di soli 28 giorni. Calcolando in base a fr. 1,40
all, ora e per 45 ore settimanali il guadagno mensile della
convenuta ammonta a fr. 273, ossia e sensibilmente
Familienrecht. N° 24.
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superiore al minimo vitale che la seconda giurisdizione
cantonale ha stabilito in modo puramente teorico a circa
fr. 240,50. La convenuta sarebbe adunque in grado di
corrispondere un contributo pel mantenimento di suo
figlio, anche se si prendessero come base i dati forniti
dall'Ufficio di esecuzione di Zurigo II.
Sulla scorta di queste considerazioni e avuto riguardo
alla situazione modesta deI padre che esercita il mestiere di
muratore, appare equo ehe anche la madre contribuisca al
mantenimento deI figlio nella misura di fr. 20 al mese fino
a tanto ch'egli avra. compiuto i dieci anni di eta, e nella.
misura di fr. 25 dal decimo al ventesimo anno di eta.
Qualora pero i1 figlio fosse in grado di guadagnarsi la vita
prima di compiere i vent'anni, la madre potm chiedere in
virtu dell'art. 157 CC una modifica dei giudizio (cfr. RU
55 II 13).
Il Tribunale federale pronuncia:
TI ricorso e accolto e Ia querelata sentenza 15 gennaio
1951 della Camera civile dei Tribunale d'appello deI
Cantone Ticino e annullata.
Angelina Piattini div. Stoppa e condannata aversare pel
mantenimento dei figlio Edvino un contributo mensile di
fr. 20 fino a tanto ch'egli avra. raggiunto l'et3. di dieci
anni e un contributo mensile di fr. 25 dal decimo al ven-
tesimo anno di eta.
24. Urtell der ll. ZiviIabtellung vom 18. Mai 1951
i. S. Remund gegen Klein.
Vaterschaftsklage. Anwendbares Recht.
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Bei der Vaterschaftsklage bloss auf VermögenslelStungen 1st nach
schweizerischem internationalem Privatrecht das Recht des
Wohnsitzstaates des Beklagten zur Zeit der Schwängerung
anwendbar. Ist der Beklagte Schweizerbürger, so hat der Richter
zu prüfen, ob nach Art. 28 Ziff. 2 NAG das schweizerische .Recht
anzuwenden sei. Ist der Beklagte Ausländer, so kann der RIChter,
ohne Bundesrecht zu verletzen, ausser acht lassen, ob im be-
treffenden Staate Regeln (zumal nicht gesetzlich festgelegte)
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AS 77 II -
1951