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77_II_109

BGE 77 II 109

Bundesgericht (BGE) · 1951-06-14 · Français CH
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Familienrecht. N0 22. .

22. Extrait de I'arr~t de Ia IIe Cour civile du 14 juin 1951

dans la cause Martignier contre Tnteur general de Geniwe.

Art. 148 Bt 287.(JO. AutoriM competente pour retablir, pendant

un proces en divorce, la puissance paternelle dont les parents

ont ete dechus avant l'instance.

Are. 148 und 287 ZGB. Welche Behörde ist während des Schei-

dungsprozesses zur Wiederherstellung der elterlichen Gewalt

zuständig, wenn diese den Parteien vor dem Prozess entzogen

worden war 1

Are. 145 B 287 00. Autorita competente per ripristinare, durante

una causa di divorzio, Ia potesta dei genitori che era stata loro

toita prima dell'inizio. della causa.

En 1948, la Ohambre des tutelles de Geneve a declare

les epoux Martignier dechus de la puissance paternelle sur

leurs quatre enfants mineurs et designe un tuteur.

Le 24 mars 1950, la mere a demande a. etre reintegree

dans ses droits. Le 12 juillet, elle a ouvert une action en

divorce, encore pendante. La Ohambre des tutelles l'a

retablie, le l er mars 1951, dans l'exercice de la puissance

paternelle. L'Autorite de surveillance des tutelles a toute-

fois annule d'office cette decision. Elle releve que, des

qu'un proces en divorce est introduit, Ie Tribunal est seul

competent pour statuer sur la garde des enfants (art. 145

00); l'autorite tuMIaire ne pourrait intervenir en vertu

de I'art. 284 00 que pour des motifs graves et urgents

qui n'existent pas en l'espece.

Oontre ce prononce dame Martignier adepose un recours

en reforme, admis par le Tribunal federal.

Extrait des motifs :

Qu'il s'agisse de regler les rapports entre parents et

enfants dans Ie cadre de l'art. 14500, sur lequel se fonde

la decision attaquee, ou de I'art. 156, la competence du

juge du divorce resulte de la necessite d'attribuer soit au

pere soit a. Ia mere un droit dont jusqu'alors ils etaient

investis tous les deux et qu'ils exeryaient en commun.

Oette alternative ne se pose pas quand, avant l'ouverture du

Familienrooht. N0 23.

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proces, la puissance paternelle a d6ja. eM retiree a. l'un

des parents ou aux deux. N'ayant alors aucune raison

d'intervenir, le juge du divorce doit respecter la reglemen-

tation en vigueur (RO 57 II 138).

En jugeant que la reintegration de la requerante dans

son droit de puissance paternelle etait reservee a. ce magis-

trat, I' Autorite genevoise de surveillance a meconnu ces

principes. 'Sans doute ont-Hs eM enonces dans une cause

ou l'un des epoux avait recouvre la puissance paternelle

apres le divorce, tandis qu'ici dame Martignier a obtenu

la reintegration en cours d'instance. Mais cette difference

ne justifie pas une autre solution. Dans"les deux cas, l'au-

torite saisie n'a pas a. faire face a. une situa~ion nouvelle

crooe soit par le divorce ou la separation soit par une

instance en divorce ou en separation. La decision a.~prendre

est etrangere a. la procedure qui a oppose ou qui oppose

encore les parents. O'est par consequent l'art. 287 00 qui

s'applique et non l'art. 145.

23. Sentenza 10 magglo 1951 nelIa causa Stoppa contre Piattini.

Art. 156 cp. 2 00.

.

Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, e te~uta m

linea di massima a contribuire alle spese delloro mantemmento

edella loro educazione.

Spe ta al giudice deI divorzio stabilire se einquale ~isura. sia

dovuto questo contributo, tenendo. con~o deUa

sltuaz~one

economica deI coniuge debitore e anche dl queUa dei comuge

cui e stata affidata la prole. TI fatto che il coniuge, cui non. e

stata affidata la prole. guadagna il minimo necessario al proprio

sostentamento 0 non guadagna nulla perche non Iavora, n0!1

giust ifica per se solo che detto c0!1iuge si~ li.oorat? dal contrl-

buto, se si puo ragionevolmente eslgere ch egli facCla uno sforzo

per adempiere il suo obbligo.

Art. 1562 ZGB.

.

Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen smd,)1at grund-

sätzlich an die Kosten des Unterhaltes und der ErzIehung der

Kinder beizutragen.

..

.

Der Scheidungsrichter hat über die Beltragspfhcht .und bel dt;~n

Bejahung über die Höhe der Beiträge zu ent~chelden. DabeI ISt

die wirtschaf.liche Lage des betreffend~n WIe auc~ deJ? an~em

Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen smd, zu berucksIChttgen.

HO

Familienreeht. N° 23.

Der Umstand, dass jener nur sein eigenes Existenzminimmn

verdient oder, weil er nicht arbeitet, erwerbslos ist, führt nicht

ohne weiteres zur Befreiung von der Beitragspflicht. Es ist zu

prüfen, ob ihm füglieh zugemutet werden könne, sich nach

Arbeit mnzu~un, mn jene Pflicht zu erfüllen.

Art. 156 al. 2 ee.

La mere est tenue en principe de contribuer aux frais d'entretien

et d'education de ses enfants, meme si ceux-ci ne lui sont pas

attribues.

TI appartient au juge du divorce de decider si et en quelle masure

l'epoux auquel les enfants ne sont pas attribues contribuera

aux frais de leur entretien et de leur education. TI tiendra

compte a cet egard de la situation economique de I'epoux

auquel les enfants ont eM attribues ainsi que de celle de son

conj?int. Le fait que l'epoux auquel les enfants ne sont pas

attrlbues ne gagne que le strict necessaire a son entretien ou

ne gagn~ rien, parce qu'il ne travaille pas, n'est pas a lui seu!

un motif suffisant pour le dispenser de toute contribution si

l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il fasse un effort

pour remplir son obligation. .

A. -

Angelina Piattini e AIfredo Stoppa si unirono in

matrimonio nel 1945.

Dalla loro unione naeque, nel 1946, il figlio Edvino ehe

fu affidato fin dalla naseita ai nonni paterni ad Agno. I

eoniugi Stoppa-Piattini dimoravano a Zurigo per ragioni

di lavoro.

Con petizione 15 gennaio 1949 Alfredo Stoppa (ehe si era

trasferito nel frattempo ad Agno, mentre la moglie era

rimasta a Zurigo) ehiese alla Pretura di Lugano-campagna

il divorzio in virtu degli art. 137 e 142 CC e la eondanna

della eonvenuta a eontribuire eon fr. 60 mensili al manteni-

mento deI figlio ehe doveva restare affidato ai nonni paterni.

Mediante sentenza 4 settembre 1950 il Pretore di Lu-

gano-eampagna pronuneio il divorzio e affido il figlio

Edvino ai nonni paterni « nel senso dei eonsiderandi ». Nei

eonsiderandi deI giudizio pretoriale si osserva tra l'altro :

{(Per il mantenimento dello stesso (deI figlio Edvino) eon-

tribuira inveee il padre nella misura ehe sara stabilita dalla

Iod. Autorita tutoria di Agno in rapporto anehe ai bisogni

dei nonni euranti. Resta inteso ehe i genitori potranno

intrattenere eol figlio le relazioni indieate dalle eireostanze I).

n Pretore non si pronuneiava sul eontributo mensile di

Familienreeht. N° 23.

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fr. 60 ehe il padre aveva ehiesto alla madre pel manteni-

mento deI figlio.

Alfredo Stoppa deferi questo giudizio alla Camera eivile

deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino, ehiedendo ehe

la madre fosse eondannata a eontribuire eon fr. 60 mensili

al mantenimento deI figlio Edvino.

In data 20 settembre 1950 la Camera eivile revoeo all'ap-

pellante il benefieio dell'assistenza giudiziaria, perehe la

causa non presentava apparente probabilita di esito favore-

vole. Alfredo Stoppa interpose eontro questa revoea un

rieorso di diritto pubblieo ehe il Tribunale federale aeeolse.

Con sentenza 15 gennaio 1951, la Camera eivile deI

Tribunale d'appello eonfermo il suddetto giudizio preto-

riale, osservando in sostanza quanto segue: Da una di-

ehiarazione in atti risulta ehe la convenuta lavora eome

eueitriee presso la fabbriea Rosenstiel a Zurigo, a fr. 1,40

all'ora e per 45 ore alla settimana; eonsegue quindi un

guadagno mensile di fr. 252. Sulla seorta dei dati forniti dal-

l'Uffieio di eseeuzione e dei fallimenti di Z urigo II, il minimo

vitale della eonvemita dev'essere D.ssato in fr. 240,50 al

mese, somma ehe non eomprende pero le spese di risealda-

mento, luee elettriea e aequa. In queste eireostanze si pub

affermare ehe le eondizioni eeonomiehe della eonvenuta

non le eonsentono di eontribuire al mantenimento deI

figlio Edvino. Quest'obbligazione ineombe essenzialmente

all'attore.

B. -

Alfredo Stoppa ha interposto un rieorso per ri-

forma al Tribunale federale, ehiedendo ehe il eontributo

della madre al mantenimento deI figlio sia D.ssato in fr. 50

al mese.

La eonvenuta non ha risposto.

Considerando in diritto:

1. -

Quantunque il dispositivo deI giudizio pretoriale

ehe e stato eonfermato dalla seeonda giurisdizione eantonale

faeeia esplieita menzione soltanto dei nonni paterni eui e

affidato il figlio delle parti in causa, non e dubbio ehe le

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Familienrecht. N° 23.

giurisdizioni cantonali hanno voluto attribuire al padre

l'esercizio della patria potesta. sul figlio.

2. -

La sola questione ancora litigiosa e se la mame sia

obbligata a contribuire al mantenimento dei figlio.

L'art. 156 cp. 2 CC prevede che « il coniuge a cui non

sono affidati i figli e obbligato a contribuire secondo Ie sue

condizioni alle spese deI loro mantenimento edella loro

educazione». Ne segue che il giudice dei divorzio puo

prescindere completamente dall'imporre un siffatto con-

tributo, quando il coniuge a cui non sono affidati i figli si

trova indipendentemente dalla sua volonta (ad esempio,

per gravi motivi di salute 0 di eta) e in modo permanente

in una situazione economica cosl precaria che non potrebbe

fornire un contributo anche ridotto senza grave pregiudizio

per la sua persona. Nell'esame di siffatta questione si

dovra. tener conto anche delle condizioni economiche deI

coniuge cui e stata affidata Ia prole : s'egli si trova in buona

situazione economica, la liberazione dell'altro coniuge

dall'onere dei contributo potra. essere subordinata a condi-

zioni meno rigorose. In linea di massima il giudice accordera

la liberazione totale soltanto eccezionalmente, nei casi in

cui ebene accertata l'incapacita. permanente di pagare un

contributo anche ridotto. TI fatto ~he il coniuge, cui non

e stata affidata la prole, guadagna il minimo necessario al

proprio sostentamento 0 non guadagna nulla perche non

Iavora, non giustifica per se solo che detto coniuge sia

liberato dal contributo, se si pub ragionevolmente esigere

ch'egli faccia uno sforzo per adempire il suo obbligo.

Quest'ultima condizione e soddisfatta in concreto,

poiche la mame, nata nel 1923, e ancora giovane e capace

di lavorare. Come il ricorrente rettamente osserva, la

Camera civile dei Tribunale d'appello e incorsa in un

errore manifesto, calcolando in fr. 252 il guadagno mensile

della convenuta. Quest'ammontare sarebbe esatto soltanto

se il mese fosse di soli 28 giorni. Calcolando in base a fr. 1,40

all, ora e per 45 ore settimanali il guadagno mensile della

convenuta ammonta a fr. 273, ossia e sensibilmente

Familienrecht. N° 24.

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superiore al minimo vitale che la seconda giurisdizione

cantonale ha stabilito in modo puramente teorico a circa

fr. 240,50. La convenuta sarebbe adunque in grado di

corrispondere un contributo pel mantenimento di suo

figlio, anche se si prendessero come base i dati forniti

dall'Ufficio di esecuzione di Zurigo II.

Sulla scorta di queste considerazioni e avuto riguardo

alla situazione modesta deI padre che esercita il mestiere di

muratore, appare equo ehe anche la madre contribuisca al

mantenimento deI figlio nella misura di fr. 20 al mese fino

a tanto ch'egli avra. compiuto i dieci anni di eta, e nella.

misura di fr. 25 dal decimo al ventesimo anno di eta.

Qualora pero i1 figlio fosse in grado di guadagnarsi la vita

prima di compiere i vent'anni, la madre potm chiedere in

virtu dell'art. 157 CC una modifica dei giudizio (cfr. RU

55 II 13).

Il Tribunale federale pronuncia:

TI ricorso e accolto e Ia querelata sentenza 15 gennaio

1951 della Camera civile dei Tribunale d'appello deI

Cantone Ticino e annullata.

Angelina Piattini div. Stoppa e condannata aversare pel

mantenimento dei figlio Edvino un contributo mensile di

fr. 20 fino a tanto ch'egli avra. raggiunto l'et3. di dieci

anni e un contributo mensile di fr. 25 dal decimo al ven-

tesimo anno di eta.

24. Urtell der ll. ZiviIabtellung vom 18. Mai 1951

i. S. Remund gegen Klein.

Vaterschaftsklage. Anwendbares Recht.

.

.

Bei der Vaterschaftsklage bloss auf VermögenslelStungen 1st nach

schweizerischem internationalem Privatrecht das Recht des

Wohnsitzstaates des Beklagten zur Zeit der Schwängerung

anwendbar. Ist der Beklagte Schweizerbürger, so hat der Richter

zu prüfen, ob nach Art. 28 Ziff. 2 NAG das schweizerische .Recht

anzuwenden sei. Ist der Beklagte Ausländer, so kann der RIChter,

ohne Bundesrecht zu verletzen, ausser acht lassen, ob im be-

treffenden Staate Regeln (zumal nicht gesetzlich festgelegte)

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AS 77 II -

1951