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73_II_137

BGE 73 II 137

Bundesgericht (BGE) ·II · 1947-07-09 · Deutsch CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La competenza. deI giudice svizzero a conoscere leazioni di sepa.ra.zione personale tra coniugi italiani domiciliati in Isvizzera e riconosciuta dalla prassi italiana, anche dopo il concordato concluso l'undici febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'ltalia.. Su questo punto nulla ha. innovato la Convenzione 3 gennaio 1933 tra la. Svizzera. e l'Italia circa il riconosciinento e l'esecu- zione delle decisioni giudiziarie.

E. 2 Giusta I'art. 59, eifra 7, lett. h e lett. i deI titolo

finale deI ces, la proponibilit8. di una causa di separazione

tra eoniugi italiani e subordinata inoitre alla condizione

ehe la legge 0 Ia giurisprudenza della patria dell'attore

ammette la causa di divorzio di eui si tratta.

In eoncreto la Camera eivile deI Tribunale d'appello

deI Cantone Tieino ha anzitutto diehiarato ehe la legge

itaIiana (e precisamente rart. 149 celt) prevede ehe la

separazione pua essere domandata per «eecessi, sevizie,

minaece e ingiurie gravi», e ha indi rieonoseiuto ehe questo

motivo di separazione si veri:6.ea in eonereto.

Si tratta di due punti ehe dipendono dal diritto itaIiano

e ehe non soggiaeciono al sindacato deI Tribunale federale

adito eon uri ricorso per riforma (art. 43 OGF). Giusta

l'art. 43 OGF, il rieorso per rifonna e ammissibile soltanto

per vi~lazione deI diritto federale. Questo principio subisce

bensl una deroga in virtu dell'art. 65 OGF, secondo cui

« se la causa riehiede l'applieazione non solo di disposizioni

di leggi federali, ma anehe di leggi cantonall 0 straniere,

delle quali non ha tenuto Canto la decisione impugnata, il

Tribunale federale pub applieare esso medesimo i1 diritto

eantonale 0 straniero, oppure rimandare la causa all'auto-

rit8. cantonale ». Questa deroga concerne pera soltanto

la mancata applicazione deI diritto straniero, quando

asso coneorra eon una norma di diritto federale (ehe

140

Fa.milienrecht. No 23.

sarebbe in concreto l'art. 59 cifra 7, Iett. h, deI titolo

finale deI CeS), ma non riguarda anche I'errata applica-

~one deI diritto sttaniero.

Sta bene che il Tribunale federale si e pronunciato in

senso opposto (RU 43 II 483), ma questa giurisprudenza

dev'essere abbandonata, perche poggia sull'opinione erro-

nea che il diritto straniero diventa diritto federale pel

fatto che questo rimanda a quello. In realta. Ja questione

se il diritto straniero preveda la causa di separazione' 0

di divorzio invocata dell'attore e se eSBa si verifichi nella

fattispecie e una questione' di diritto straniero. Di diritto

federale e soltanto l'accertamento che l'art. 59, cifra7,

Iett. h, deI titolo finale <leI ces richiede l'appli~zione

deI diritto straniero (BEOK, Kommentar z. ZGB, nota 10

all'art. 59, cifra 7, lett. h, pag. 396; RAAPE, JPR pag. 77;

STAUDINGER, vol. VI, parte seconda, Iegge d'introduzione

deI BGB pag. 44).

E. 3 • . • • • . • . • . . • . . . . . . . . . . . .

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

22. Sentenza dei 9 luglio 1947 nella causa Varallo

contro Varallo.

Art. 59. cifra 7. ktt. 11, e i del Titolo fl;rI,rik del CCS.

137

1. La competenza. deI giudice svizzero a conoscere leazioni di

sepa.ra.zione personale tra coniugi italiani domiciliati in Isvizzera

e riconosciuta dalla prassi italiana, anche dopo il concordato

concluso l'undici febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'ltalia..

Su questo punto nulla ha. innovato la Convenzione 3 gennaio

1933 tra la. Svizzera. e l'Italia circa il riconosciinento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

2. La questione se i1 diritto stmruero preveda la causa di separazione (0 di divorzio) invocata dalIs parte attrice e se essa

si verifichi in un determinato caso e una questione di diritto

straniero e non soggia.ce quindi al sindacato dei Tribunale

federale in virth dell'art. 43 OGF (Cambiamento delIa giurisprudenza).

Art, 7 11, und i NAG.

1. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung

von Ehetrennungsklagen italienischer Ehegatten. die in der

Schweiz wohnen. wird von. der italienischen Praxis anerkannt.

auch seit Abschluss des Konkordates vom 11. Februar 1929

zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien. Das sChweizerisch-italienische Abkommen vom 3. Januar 1933 über die Anerkennung und Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen ha.t

dara.n nichts geändert.

.

2. Die Frage. ob der von der K1a.gpartei angerufene EhetreJinungs- (oder -scheidungs-) grund vom ausländischen Rechte

vorgesehen sei und im streitigen Fa.lle zutreffe. ist vom ausländischen Rechte beherrscht und der Nachprüfung durch das

Bundesgericht nach Art. 43 OG entzogen (Änderung der Rechtsprechung).

Art. 7 lettre8 11, et i de la lai du 25 juin 1891 BUr leB rapports de draie

civil des citoyens &ablis ou en ~iour (art. 59 Pie. fin,. CC).

1. La competence du juge suiase pour statuer sur une demande

en separation de corps d'epoux italiens domicilies en Saisse

est reconnue par la. Ju,risprudence italienne. m~me depuis la.

concluaion du concordat conclu le 11 f6vrier 1929 entre 1e

Saint-Siege et l'Ita.lie. La convention ita.Io-suisse du 3 Jci!~er

1933 concernant la. reconnaissa.nce et l'execution des d .. ns

judiciaires n'a rien modifie a cet egard.

10

AS 73 n -

1947

~38

Familienrecht. N0 22.

2. La question de savoir si la. ca.usa de s6pa.ra.tion de corps (ou

de divorce) invoquee par la. pa.rtie deina.nderesse est prevue

par le droit etra.nger et si elle existe en l'espece est regie par

le droit etra,nger et elle 6cha.ppe 8. Ia. connaissance du Tribuna.l

f6dera.l en vertu de l'a.rt. 43 OJ. (Cha.ngement de jurisprudence.)

OontJiderando . in diritto "

1. ~ Giusta. la sentenza impugnata, la Camera eivile

dei Tribunale d'appello dei cantone Tieino si e diehiar.a.ta

eompetente ad esaminare in conereto la domanda di

separazione a' sensi dell'art. 119, eifra 7, lett. i e lett. h

deI titolo finale dei ces, poiehe il diritto italiano ammette

una sifiatta eompetenza, come risulta dalla convenzione

3 gennaio 1933 tra la Svizzera, e I'Italiaeirca il riconoseimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

La eompetenza deI giudice svizzero non e eontestata

daIIe parti. Si tratta pera d'una questione ehe dev'essere

esaminata d'uffieio. Se essa fosse risolta in senso negativo,

Ie eoneiusioni deI convenuto volte ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto della petizione di causa dovrebbero essere aceolte gi8. ~r questo

motivo (RU 43 n 281).

Oome il Tribunale federale ha dichiarato (RU 58 n

190), la competenza deI giudice svizzero a eonoscere le

azioni . di separazione personale tra eoniugi itaIiani domieiliati in Isvizzera e riconosciuta daIIa prassi· italiana

anehe dopo il concordato conclus9 l'undici febbraio 1929

tra la Santa Sede e l'ItaIia. La suddetta convenzione 3

gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Ita1ia non ha nulla. innovato

su questo punto; in particolare il suo' art. 2, cifra 5,

invocato dal giudice d'appello, non sancisce, almeno

per quanto concerne le azioni di separazione personale,

la competenza eselusiva dei tribunali dello Stato d'origine.

Di egua.1.e avviso e pure il Oonsiglio federale nel suo messaggio 6 febbraio 1933 all'Aasemblea federale (FF 1933,

pag; 163 e 164). La stessa .questione e stata risolta afiermativamente dal Tribunale federale con sentenza 11

febbraio 1943 su ricorso Tozzi (RU 69 n 4 e seg.) : pur

FBmilienrecht. N0 22.

139

rimandando soltanto al giudizio cantonale, U Tribunale

federale ha riconoseiuto ehe rart. 2, eifra 5, della suddetta

eonvenzione non saneisee la eompetenza eselusiva dei

tribunali nazionali. TI giudizio cantonale nella eausa Tozzi

ha dichiarato ehe, giusta l'art. 2, eifre I e 2 della eonvenzione, il rieonoseimento della eompetenza deI giudice

svizzero dipende dal fatto ehe il eonvenuto sia domieiliato

in Isvizzera 0 sia· entrato senza riserva nel. merita della

lite. Ambedue queste eondizioni sono soddisfatte in

conereto. Infatti le parti sono domieiliate a Lugano e

non hanno sollevato nessuna eecezione in merito alla

eompetenza deI giudice svizzero.

2. -

Giusta I'art. 59, eifra 7, lett. h e lett. i deI titolo

finale deI ces, la proponibilit8. di una causa di separazione

tra eoniugi italiani e subordinata inoitre alla condizione

ehe la legge 0 Ia giurisprudenza della patria dell'attore

ammette la causa di divorzio di eui si tratta.

In eoncreto la Camera eivile deI Tribunale d'appello

deI Cantone Tieino ha anzitutto diehiarato ehe la legge

itaIiana (e precisamente rart. 149 celt) prevede ehe la

separazione pua essere domandata per «eecessi, sevizie,

minaece e ingiurie gravi», e ha indi rieonoseiuto ehe questo

motivo di separazione si veri:6.ea in eonereto.

Si tratta di due punti ehe dipendono dal diritto itaIiano

e ehe non soggiaeciono al sindacato deI Tribunale federale

adito eon uri ricorso per riforma (art. 43 OGF). Giusta

l'art. 43 OGF, il rieorso per rifonna e ammissibile soltanto

per vi~lazione deI diritto federale. Questo principio subisce

bensl una deroga in virtu dell'art. 65 OGF, secondo cui

« se la causa riehiede l'applieazione non solo di disposizioni

di leggi federali, ma anehe di leggi cantonall 0 straniere,

delle quali non ha tenuto Canto la decisione impugnata, il

Tribunale federale pub applieare esso medesimo i1 diritto

eantonale 0 straniero, oppure rimandare la causa all'autorit8. cantonale ». Questa deroga concerne pera soltanto

la mancata applicazione deI diritto straniero, quando

asso coneorra eon una norma di diritto federale (ehe

140

Fa.milienrecht. No 23.

sarebbe in concreto l'art. 59 cifra 7, Iett. h, deI titolo

finale deI CeS), ma non riguarda anche I'errata applica-

~one deI diritto sttaniero.

Sta bene che il Tribunale federale si e pronunciato in

senso opposto (RU 43 II 483), ma questa giurisprudenza

dev'essere abbandonata, perche poggia sull'opinione erronea che il diritto straniero diventa diritto federale pel

fatto che questo rimanda a quello. In realta. Ja questione

se il diritto straniero preveda la causa di separazione' 0

di divorzio invocata dell'attore e se eSBa si verifichi nella

fattispecie e una questione' di diritto straniero. Di diritto

federale e soltanto l'accertamento che l'art. 59, cifra7,

Iett. h, deI titolo finale <leI ces richiede l'appli~zione

deI diritto straniero (BEOK, Kommentar z. ZGB, nota 10

all'art. 59, cifra 7, lett. h, pag. 396; RAAPE, JPR pag. 77;

STAUDINGER, vol. VI, parte seconda, Iegge d'introduzione

deI BGB pag. 44).

3. • . • • • . • . • . . • . . . . . . . . . . . .