Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La competenza. deI giudice svizzero a conoscere leazioni di sepa.ra.zione personale tra coniugi italiani domiciliati in Isvizzera e riconosciuta dalla prassi italiana, anche dopo il concordato concluso l'undici febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'ltalia.. Su questo punto nulla ha. innovato la Convenzione 3 gennaio 1933 tra la. Svizzera. e l'Italia circa il riconosciinento e l'esecu- zione delle decisioni giudiziarie.
E. 2 Giusta I'art. 59, eifra 7, lett. h e lett. i deI titolo
finale deI ces, la proponibilit8. di una causa di separazione
tra eoniugi italiani e subordinata inoitre alla condizione
ehe la legge 0 Ia giurisprudenza della patria dell'attore
ammette la causa di divorzio di eui si tratta.
In eoncreto la Camera eivile deI Tribunale d'appello
deI Cantone Tieino ha anzitutto diehiarato ehe la legge
itaIiana (e precisamente rart. 149 celt) prevede ehe la
separazione pua essere domandata per «eecessi, sevizie,
minaece e ingiurie gravi», e ha indi rieonoseiuto ehe questo
motivo di separazione si veri:6.ea in eonereto.
Si tratta di due punti ehe dipendono dal diritto itaIiano
e ehe non soggiaeciono al sindacato deI Tribunale federale
adito eon uri ricorso per riforma (art. 43 OGF). Giusta
l'art. 43 OGF, il rieorso per rifonna e ammissibile soltanto
per vi~lazione deI diritto federale. Questo principio subisce
bensl una deroga in virtu dell'art. 65 OGF, secondo cui
« se la causa riehiede l'applieazione non solo di disposizioni
di leggi federali, ma anehe di leggi cantonall 0 straniere,
delle quali non ha tenuto Canto la decisione impugnata, il
Tribunale federale pub applieare esso medesimo i1 diritto
eantonale 0 straniero, oppure rimandare la causa all'auto-
rit8. cantonale ». Questa deroga concerne pera soltanto
la mancata applicazione deI diritto straniero, quando
asso coneorra eon una norma di diritto federale (ehe
140
Fa.milienrecht. No 23.
sarebbe in concreto l'art. 59 cifra 7, Iett. h, deI titolo
finale deI CeS), ma non riguarda anche I'errata applica-
~one deI diritto sttaniero.
Sta bene che il Tribunale federale si e pronunciato in
senso opposto (RU 43 II 483), ma questa giurisprudenza
dev'essere abbandonata, perche poggia sull'opinione erro-
nea che il diritto straniero diventa diritto federale pel
fatto che questo rimanda a quello. In realta. Ja questione
se il diritto straniero preveda la causa di separazione' 0
di divorzio invocata dell'attore e se eSBa si verifichi nella
fattispecie e una questione' di diritto straniero. Di diritto
federale e soltanto l'accertamento che l'art. 59, cifra7,
Iett. h, deI titolo finale <leI ces richiede l'appli~zione
deI diritto straniero (BEOK, Kommentar z. ZGB, nota 10
all'art. 59, cifra 7, lett. h, pag. 396; RAAPE, JPR pag. 77;
STAUDINGER, vol. VI, parte seconda, Iegge d'introduzione
deI BGB pag. 44).
E. 3 • . • • • . • . • . . • . . . . . . . . . . . .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
22. Sentenza dei 9 luglio 1947 nella causa Varallo
contro Varallo.
Art. 59. cifra 7. ktt. 11, e i del Titolo fl;rI,rik del CCS.
137
1. La competenza. deI giudice svizzero a conoscere leazioni di
sepa.ra.zione personale tra coniugi italiani domiciliati in Isvizzera
e riconosciuta dalla prassi italiana, anche dopo il concordato
concluso l'undici febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'ltalia..
Su questo punto nulla ha. innovato la Convenzione 3 gennaio
1933 tra la. Svizzera. e l'Italia circa il riconosciinento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
2. La questione se i1 diritto stmruero preveda la causa di separazione (0 di divorzio) invocata dalIs parte attrice e se essa
si verifichi in un determinato caso e una questione di diritto
straniero e non soggia.ce quindi al sindacato dei Tribunale
federale in virth dell'art. 43 OGF (Cambiamento delIa giurisprudenza).
Art, 7 11, und i NAG.
1. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung
von Ehetrennungsklagen italienischer Ehegatten. die in der
Schweiz wohnen. wird von. der italienischen Praxis anerkannt.
auch seit Abschluss des Konkordates vom 11. Februar 1929
zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien. Das sChweizerisch-italienische Abkommen vom 3. Januar 1933 über die Anerkennung und Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen ha.t
dara.n nichts geändert.
.
2. Die Frage. ob der von der K1a.gpartei angerufene EhetreJinungs- (oder -scheidungs-) grund vom ausländischen Rechte
vorgesehen sei und im streitigen Fa.lle zutreffe. ist vom ausländischen Rechte beherrscht und der Nachprüfung durch das
Bundesgericht nach Art. 43 OG entzogen (Änderung der Rechtsprechung).
Art. 7 lettre8 11, et i de la lai du 25 juin 1891 BUr leB rapports de draie
civil des citoyens &ablis ou en ~iour (art. 59 Pie. fin,. CC).
1. La competence du juge suiase pour statuer sur une demande
en separation de corps d'epoux italiens domicilies en Saisse
est reconnue par la. Ju,risprudence italienne. m~me depuis la.
concluaion du concordat conclu le 11 f6vrier 1929 entre 1e
Saint-Siege et l'Ita.lie. La convention ita.Io-suisse du 3 Jci!~er
1933 concernant la. reconnaissa.nce et l'execution des d .. ns
judiciaires n'a rien modifie a cet egard.
10
AS 73 n -
1947
~38
Familienrecht. N0 22.
2. La question de savoir si la. ca.usa de s6pa.ra.tion de corps (ou
de divorce) invoquee par la. pa.rtie deina.nderesse est prevue
par le droit etra.nger et si elle existe en l'espece est regie par
le droit etra,nger et elle 6cha.ppe 8. Ia. connaissance du Tribuna.l
f6dera.l en vertu de l'a.rt. 43 OJ. (Cha.ngement de jurisprudence.)
OontJiderando . in diritto "
1. ~ Giusta. la sentenza impugnata, la Camera eivile
dei Tribunale d'appello dei cantone Tieino si e diehiar.a.ta
eompetente ad esaminare in conereto la domanda di
separazione a' sensi dell'art. 119, eifra 7, lett. i e lett. h
deI titolo finale dei ces, poiehe il diritto italiano ammette
una sifiatta eompetenza, come risulta dalla convenzione
3 gennaio 1933 tra la Svizzera, e I'Italiaeirca il riconoseimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
La eompetenza deI giudice svizzero non e eontestata
daIIe parti. Si tratta pera d'una questione ehe dev'essere
esaminata d'uffieio. Se essa fosse risolta in senso negativo,
Ie eoneiusioni deI convenuto volte ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto della petizione di causa dovrebbero essere aceolte gi8. ~r questo
motivo (RU 43 n 281).
Oome il Tribunale federale ha dichiarato (RU 58 n
190), la competenza deI giudice svizzero a eonoscere le
azioni . di separazione personale tra eoniugi itaIiani domieiliati in Isvizzera e riconosciuta daIIa prassi· italiana
anehe dopo il concordato conclus9 l'undici febbraio 1929
tra la Santa Sede e l'ItaIia. La suddetta convenzione 3
gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Ita1ia non ha nulla. innovato
su questo punto; in particolare il suo' art. 2, cifra 5,
invocato dal giudice d'appello, non sancisce, almeno
per quanto concerne le azioni di separazione personale,
la competenza eselusiva dei tribunali dello Stato d'origine.
Di egua.1.e avviso e pure il Oonsiglio federale nel suo messaggio 6 febbraio 1933 all'Aasemblea federale (FF 1933,
pag; 163 e 164). La stessa .questione e stata risolta afiermativamente dal Tribunale federale con sentenza 11
febbraio 1943 su ricorso Tozzi (RU 69 n 4 e seg.) : pur
FBmilienrecht. N0 22.
139
rimandando soltanto al giudizio cantonale, U Tribunale
federale ha riconoseiuto ehe rart. 2, eifra 5, della suddetta
eonvenzione non saneisee la eompetenza eselusiva dei
tribunali nazionali. TI giudizio cantonale nella eausa Tozzi
ha dichiarato ehe, giusta l'art. 2, eifre I e 2 della eonvenzione, il rieonoseimento della eompetenza deI giudice
svizzero dipende dal fatto ehe il eonvenuto sia domieiliato
in Isvizzera 0 sia· entrato senza riserva nel. merita della
lite. Ambedue queste eondizioni sono soddisfatte in
conereto. Infatti le parti sono domieiliate a Lugano e
non hanno sollevato nessuna eecezione in merito alla
eompetenza deI giudice svizzero.
2. -
Giusta I'art. 59, eifra 7, lett. h e lett. i deI titolo
finale deI ces, la proponibilit8. di una causa di separazione
tra eoniugi italiani e subordinata inoitre alla condizione
ehe la legge 0 Ia giurisprudenza della patria dell'attore
ammette la causa di divorzio di eui si tratta.
In eoncreto la Camera eivile deI Tribunale d'appello
deI Cantone Tieino ha anzitutto diehiarato ehe la legge
itaIiana (e precisamente rart. 149 celt) prevede ehe la
separazione pua essere domandata per «eecessi, sevizie,
minaece e ingiurie gravi», e ha indi rieonoseiuto ehe questo
motivo di separazione si veri:6.ea in eonereto.
Si tratta di due punti ehe dipendono dal diritto itaIiano
e ehe non soggiaeciono al sindacato deI Tribunale federale
adito eon uri ricorso per riforma (art. 43 OGF). Giusta
l'art. 43 OGF, il rieorso per rifonna e ammissibile soltanto
per vi~lazione deI diritto federale. Questo principio subisce
bensl una deroga in virtu dell'art. 65 OGF, secondo cui
« se la causa riehiede l'applieazione non solo di disposizioni
di leggi federali, ma anehe di leggi cantonall 0 straniere,
delle quali non ha tenuto Canto la decisione impugnata, il
Tribunale federale pub applieare esso medesimo i1 diritto
eantonale 0 straniero, oppure rimandare la causa all'autorit8. cantonale ». Questa deroga concerne pera soltanto
la mancata applicazione deI diritto straniero, quando
asso coneorra eon una norma di diritto federale (ehe
140
Fa.milienrecht. No 23.
sarebbe in concreto l'art. 59 cifra 7, Iett. h, deI titolo
finale deI CeS), ma non riguarda anche I'errata applica-
~one deI diritto sttaniero.
Sta bene che il Tribunale federale si e pronunciato in
senso opposto (RU 43 II 483), ma questa giurisprudenza
dev'essere abbandonata, perche poggia sull'opinione erronea che il diritto straniero diventa diritto federale pel
fatto che questo rimanda a quello. In realta. Ja questione
se il diritto straniero preveda la causa di separazione' 0
di divorzio invocata dell'attore e se eSBa si verifichi nella
fattispecie e una questione' di diritto straniero. Di diritto
federale e soltanto l'accertamento che l'art. 59, cifra7,
Iett. h, deI titolo finale <leI ces richiede l'appli~zione
deI diritto straniero (BEOK, Kommentar z. ZGB, nota 10
all'art. 59, cifra 7, lett. h, pag. 396; RAAPE, JPR pag. 77;
STAUDINGER, vol. VI, parte seconda, Iegge d'introduzione
deI BGB pag. 44).
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