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Familienrecht. No 17. en matiere de divorce. Au contraire, sa sphere d'appfiea- tion, en ce domaine, doit8tre determinOO pour elle-mame, selon le ear~tere partieufier des droits fitigieux. TI ne serait done pas juste de dire que la loi de 1891 autoriserait en toute eireonstance l'epoux suisse domieilie A l'etranger A porter l'aetion prevue A l'art. 170 Ce devant le juge de son lieu d'origine. Aussi bien, la solution des questions que souleve une .aet.ion de ce genre depenma-t-elle avant tout des eireonstances partieulieres du eas, et il est ineon- testable que Ie juge du domieile de la partie demande- resse est mieux place pour les eonnaitre et les appreeier qu'un juge dont le ressort peut se trouver A une distance eonsiderable du lieu ou sa decision devrait s'exeeuter. On ne peut done, en l'esp-3co, tirer aueune inferenee de l'art. 32 de la loide 1891.
17. Senten. 13 maggio 1938 4el1& IIe SeBione civUe nella causaCrivelli contro Crivelli. L'Autorita di Vigilanza sui registri di stato civile decide se una sentenza estera di divorzio pub essere iscritta : la sua deciSione e impugnabile mediante ricorso di diritto ammjnistrativo al Tribunale federale (art. 133 delI'ordinanza sul servizio dello stato civile ed allegato I cp. 3 della GAD). E escluso l'exe- quatur cantonale. L'iscrizione, una volta effettuata, ha.il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire e ammeSsa la prova della sua inesattezza. Questa prova puo essere fornita in un'azione di rettifica secondo l'art. 45 ep. 1 ce ed anche incidentalmente in· un processo ehe verte sn altro oggetto litigioso. Presupposti da cui dipende l'applicabilita degli art. 7 g cp. 3 e 7 f della Iegge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti. A. - Mario Crivelli e Giuseppina Pujol eontraevano matrimonio a Barcellona il 20ttobre 1907. Nel 1932 il marito indueeva la mogfie a raggiungere i due figfiehe gia si trovavano in Isvizzera. Qualehe tempo dopo Faruilienrecht. N° 17. egli inoltrava domanda di divorzio al Pretore di Mendrisio, ·n quale la respingeva eon giudizio 18 ottobre 19~4. Ad insaputa della moglie, il marito otteneva, Il 28 set- tembre 1936, una sentenza di divorzio dal Tribunale spe- ciale dei divorzi di Barcellona ed il giorno dopo, pure a Barcellorta, passava a nuove nozze eon Juana Usatorre. Tanto Ia sentenza di divol'2.io, quanto l' atto deI nuovo matrimonio furono inviati per via diplomatiea al Diparti- mento federale di giustizia e polizia ehe li trasmetteva alla Direzione di stato eivile deI Canton Ticino, la quale, in data 13 novembre 1937 e 23 gennaio 1938, ordiIiava l'iscrizione deI divorzio edel nuovo matrimonio nei registri di stato civile di Novazzano, eomune di origine dei coniugi Crivelli. B. _ Venuta a eonoscenza .casualmente di queste iscrizioni, Giuseppina Crivelli-Pujol ne chiadeva l'annul: lamento con petizione 25 maggio 1937 alla Pretura dl Mendrisio sostenendo in sostanza quanto segue : L'art. 7 g della leg~ sui rapporti di diritto eivile dei domiciliati e dei dimoranti non torna applicabile, poiche nel caso eon- creto solo im coniuge, ossia il marito, ha ilsuo domicilio all'estero, mentre la moglie e domieiliata in Isvizzera (R? 56 II pag. 335 e seg.). n divorzio ed il susseguen~ ~~tn: monio di Mario Crivelli sono quindi nulli e le lserlZlom effettuate nei registri di stato civile di N ovazzano vanno radiate in virtu delI'art. 45 cp. I 00. Con risposta . 17 settembre il eonvenuto ehi~deva il rigetto della petizione sia in ordine s~a nel ~e~to, ~e: gando l'ineompetenza della Pretura di MendrislO, pOlche l'attrice era domiciliata a Barcellona e pretendendo ehe per far annuliare 1e iserizioni di cui si tratta bisognava otte- nere l'annullamento della sentenza di divorzio ehe l'attrice non aveva impugnata. Con giudizio 7 gennaio 1938 la Pretura di Mendrisio aceoglieva la petizione di causa ed ordinava l'annullamento delle iscrizioni in parola, ritenendo ehe esse sarebbero valide soltanto se l'interessatQ avesse ehiesto ed ottenuto
76 Falllilienrecbt. :No 17. una dichiar~zione di exequatur da parte della competente autorita giudiziaria cantonale. G. - Da guesta sentenza il convenuto si aggravava alla Camera civile deI Trib~ale d'appelIo, la quale, con sen- tenza 2/14 febbraio 1938, respingeva la domanda di rettifiea delle iscrizioni eontestate, osservando ehe la proeedura cantonale di exequatur non e applieabile nel fattispeeie, poiebe il preventivo esame delle sentenze estere di divorzio da iseriversi nei registri di stato civile eompete al1'Autorita di vigilanza e non al giudiee. D. ~ Contro questa sentenza Giuseppina Crivelli ha interposto tempestivo appello al Tribunale federale, ri- eonfermandosi nelle conclusioni presentate alle istanze eantonali. Mario Crivelli ha ehiesto il rigetto dell'appello e la con- ferma della sentenza impugnata. Ooosiderando in diritto :
1. - A torto il Pretore di Mendrisio ha ritenuto ehe la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo potesse essere iscritta nei registri di stato eivile di N ovaz- zano soltanto previo exequatur deI Tribunale di appello deI Canton Ticino. . Giusta l'art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato eivile (deI 18 maggio 1928) e l'allegato I cp. 3 della legge federale sulla giurisdizione amministrativa, l' Autorita di vigilanza decide se una sentenza estera di divorzio pub essere iseritta, e la sua decisione e impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con questo ordinamento e venuta meno ogni ragion di sussistere dell'exequatur cantonale richiesto, secondo la pratiea anteriore vigente in certi eantoni, per l'iscrizione di sentenze estere di divorzio. L'exequatur eantonale pre- sentava difetti non traseurabili. Infatti la sua efficacia si limitava al territorio deI cantone in cui era pronunciato, un cantone non potendo eonferire forza legale ad una sentenza estera pel territorio di un altro cantone (RO 54 111 Familienrecht. No 17. 77 pag. 169). 1noltre la deeisione di exequatur, benehe fosse emanata in applicazione di diritto federale, di regola non poteva essere impugnata davanti al Tribunale federale. L'eselusione dell'exequatur cantonale si giustifica altresi pel fatto ehe, domandando l'iserizione di un divorzio pronuneiato da un tribunale straniero, si domanda non l'eseeuzione, ma soltanto il riconoscimento di una sentenza estera in Isvizzera. Ora e generalmente ammesso ehe colui il quale fa valere iI sempliee rieonoscimento di una sentenza estera non abbisogna deI previo exequatur (RO 30 I pag. 683; ALEXANDER, Die internationale Vollstreckung von Zivilurteilen, ZBJV vol. 67 pag. 4 ; SOHNITZER, Hand- buch des internationalen Privatrechtes, pag. 347 e seg.).
2. ~ Stabilito ehe per l'iscrizione nei registri di stato civile il riconoscimento delle sentenze estere di divorzio incombe all'Autorita di vigilanza ed al Tribunale federale come Corte di diritto amministrativo, si pone il quesito di sapere se questo riconoscimento e definitivo oppure se lascia ancora la possibilita di contestare l'iscrizione effet- tuata nei registri di stato civile. La soluzione di tale quesito ha importanza pratica specialmente nel caso in cui, come nel fattispecie, la decisione della Autorita di vigilanza non e stata impugnata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. L'Autorita di vigilanza decide sul riconoscimento di una sentenza estera di divorzio soltanto in quanto il riconosci- mento e necessario presupposto dell'iscrizione nei registri di stato civile. Ne segue ehe l'iscrizione, una volta effet- tuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire e ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova pub essere fornita in un'azio- ne di rettifica secondo l'art. 45 cp. 1 CC ed anche inciden- talmente in un processo ehe verte su altro oggetto litigioso (RO 55 I pag. 23). Nel fattispecie Giuseppina Crivelli basa la sua azione sull'art. 45 cp. 1 CC, pretendendo ehe l'iserizione e errata, poicbe la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice
"'78 Familienrecht. No 17. spag11oIo non ;puo essere riconosciuta in Isvizzera. TI pre- sente appello e quindi rieevibile.
3. - TI ricQnoscimento della sentenza in parola e subor- '~~ato all'art. 7 g cp. 3 della Ieggefederale sui rapporti di dintto civile dei domiciliati e dei dimorantL Ora, secondo quanto il Tribunale federale ha deciso ?-ella causa Zeller contro Zeller (RO 56 II p. 335 e seg.), 11 eoniuge domiciliato all'estero non puo promuovere .davanti al giudiee deI suo domieilio l'azione di divorzio .cont:r:o l'al~ro coniuge, se quest'ultimo ha domicilio sepa- rato In IsvlZzera. In altri termini: l'art. 7 g ep. 3 presup- pone ehe ambedue i eoniugi, al momento in eui fu promossa l'azione di divorzio, siano domiciliati all'estero. Nel fattispecie il marito, allorche eonvenne Ia mogIie ,davanti al Tribunale _ speeiale dei divorzi di Barcellona, -era ~~~ic~ato ~ Ispagna, ma Ia mogIie aveva il proprio do~el~o m ISVlZzera. Infatti sin dal 1932, Giuseppina Crivelh aveva raggiunto i figIi nel Canton Ticino, eol eon- senso allZi su domanda deI marito, il quale, per i motivi venuti in Iuee nel corso della causa di divorzio da Iui promossa davanti alla Pretura di Mendrisio, a~eva interes- se ad allontanare Ia m!lgIie da Bareellona. Mario Crivelli, ,convenendo la mogIie davanti al Pretore di Mendrisio riconoseeva il nuovo domicilio di lei. Ne mutava atteggia~ mento dopo ehe il Pretore di Mendrisio, eon sentenza 18 ottobre 1934, respinse l'istanza di divorzio; inparti- colare nulla faeeva affinehe Ia mogIie ritornasse al domicilio eoniugale. DeI resto, le circostallZf: apparivano taIi da .e~cludere una ripresa delle relazioni eoniugaIi. La mogIie .81 era ormai stabilita definitivamente coi figli nel Cant on Ticino. N~l. ~attispeeie non essendo soddisfatto il requisito dei ,domlClIio estero di ambedue i coniugi previsto dall'art. 7 g ep. 3, la sentellZa di divorzio pronunciata dal giudiee .spagnolo il 28 settembre 1936 nonpuo essere rieonosciuta in Isvizzera. Inoitre il riconoscimento dovrebbe essere negato pel Familienrecht. No 17. 79 'fatto che quella sentenza appare contraria all'ordine pubbIico. Risulta dagIi atti ehe la mogIie convenuta, quan- tunque il marito attore conoseesse l'indirizzo di lei 0 almeno quello deI suo legale a Lugano, non ebbe cono- scenza della causa di divorzio promossa davanti al giudice di Bar~llona, cosicche non pote procedere alla difesa dei auoi diritti, e nemmeno le fu intimata la sentenza di divor- zio, venendo eosl a trovarsi nell'iJllpOBsibilita d'impugnarla eventualmente nei modi e termini di legge. La procedura seguita davanti al tribunale spagnolo ehe ha pronunciato il divorzio presenta laeune e difetti taIi da apparire ineon- ciliabile coi principi essenziali deI proeessoeivile e viola pertanto l'ordine pubbIieo. Ci si deve infine ehiedere se i1 divorzio pronunciato dal giudiee spagnolo eon la sentenza 28 settembre 1936 debba essere ritenuto vaIido pel fatto ehe Mario Crivelli e passato a nuove nozze a Barcellona. Questo nuovo matrimonio non puo essere rieonosciuto in Isvizzera, nonostante l'art. 7 f della Iegge federale sui rapporti di diritto eivile dei domieiliati e dei dimoranti. Sta bene ehe nel caso eoncreto il matrimonio eon Juana Usatorre non e stato celebrato all'estero nella manifesta intellZione di eludere le eause di nullita previste dal diritto svizzero. Ma l'art. 7 f, benehe non 10 diea espressamente, statuisce il riconoscimento dei matrimom eelebrati all'es- tero soltanto entro i Iimiti deI nostro ordine pubbIico. Quest'ultimo risulta violato se, come nel fattispecie, uno svizzero, ehe secondo i1 diritto svizzero risulta ammogIiato, contrae all'estero un nuovo matrimonio . II Tribunale federale pronuncia : L'appello e ammesso, Ia quereiata sentanza2 /14 feb- braio1938 della Camera civile dei Tribunale d'appello deI Canton Ticino e annullata e la petizione 25 maggio 1937 e aceoita. Sono quindi annullate le seguenti iserizioni effettuate dall'Uffieio di stato civile di Novazzano : AB 6g II - 1938 6
80 Familienrecht. N° 18.
a) deI div,?rzio di Mario Crivelli da Giuseppina Crivelli- Pujol a dipendenza da giudizio 28 settembre 193~ deI Tribuna;le speciale dei divorzi di Barcellona ;
b) deI matrimonio celebrato a Barcellona il giorno suc- cessivo 29 settembre 1936 dal detto Crivelli con Juana Usatorre.
18. Arret de la lIe Section civile da 20 mai 1938 dans la cause G. contre J. Dette alimentaire ; Obligations de Ja fille mariee. Art. 328 et 160 C. civ. A. - Par exploit du 27 octobre 1936, G., representant de commerce a Geneve, a assigne sa fille Dame J. en payement d'une somme de 100 fr. par nlOis a titre de pension alimentaire. Il alleguait que, age de 65 ans, il n'avait pas d'autres ressources que son gain de 150 fr. par mois, qu'il etait atteint en outre d'une affection cardiaque qui rendait spn travail d'autant plus penible et que dans ces conditions il etait fonde a reclamer a sa fille, mariee a un fonctionnaire du B.I.T., gagnant au minimum 700 fr. par mois, les secours indispensables a son entretien. Il ajoutait qu'il avait donne a sa fille, lors du mariage, des meubles, de 1 'argenterie , des bijoux et une fourrure representant des valeurs qu'elle pouvait parfaitement affecter au payement de la pension liti- gieuse. Dame J. s'est opposee a la demande en faisant valoir que son pere n'etait pas a proprement parler dans le besoin, puisqu'il avait un salaire fixe de 150 fr.; qu'au reste elle n'avait ni fortune ni revenu personneis, qu'elle etait a la charge de son mari clont le traitement n'etait que de 666 fr. 45 par mois, c'est-a-dire tout juste suffisant pour assurer l'entretien de trois personnes, elle, son mari et 81 son enfant; qu'elle devait consacrer tout son temps a son menage, et qu'elle etait enfin de sanw delicate et hors d'etat de toute fa<;ond'exercer une activite lucrative. Quant aux pretendues liberalites de son pere, elle expli- quait qu'en fait de bijoux, elle ne posserlait qu'une bague d'une valeur de 60 fr., que la fourrure avait ew achetee en 1924 pour sa mere qui l'avait portee dix ans et qu'elle avait deja du la faire reparer a ses frais et que les meubles et l'argenterie etaient sans valeur a cause de leur usure. B. - Par jugement du 29avril 1937, le Tribunal de premiere instance de Geneve a debouw le. demandeur de ses conclusions, en compensant les depens. Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de Geneve a confirme ce jugement et compense les depens d'appel. La Cour a admis que le demandeur etait dans une gene extreme assimilable au besoin dont parle l'art. 328 ce, mais que les ressources de la defenderesse n'etaient pas compatibles avec la prestation reclamee. Il n'a pas ew contesw, dit-elle, et il faut par consequent admettre que dame J. n'a ni fortune ni revenu personneis. Comme on ne peut prendre en consideration que les ressources personnelIes du debiteur de l'obligation alimentaire, et non celles de son conjoint, on doit en conclure que la demande n'est pas recevable. Peu importe que G. ait donne a sa fille, lors du mariage ou auparavant, une fourrure, des meubles, de l'argenterie et un trousseau, car, outre que ces biens sont indispensables a dame J. personnelle- ment, ou a son menage, il est evident qu'ils ne constituent pas lile fortune proprement dite, susceptible d'etre realisee pour procurer les moyens de contribuer a l'entretien du demandeur. Tout permet de penser que ces biens sont a peu pres demunis de valeur marchande. O. - G. a recouru en reforme en reprenant ses con- clusions. Dame J. a conclu au rejet du recours et a la confirma- !ion du jugement.