opencaselaw.ch

64_II_67

BGE 64 II 67

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

66 Farnilienrecht. N0 14. ooniugi esse':ldosi limitati a liquidare i Ioro rapporti patri- moniaIi. ' Questa CQrte ritiene di non poter distinguere la dove la leggenon distingue: la liquidazione deI regime matri- moniale e prevista dall'art. 154 ce eome une degli effetti deI divorzio e una eonvenzione ehe Ia regola va noverata tra quelle menzionate all'art. 158 eifra 5 ce. DeI resto appare giustifieato ehe si esiga Ia ratifiea deI giudice anehe per una eonvenzione di questo genere. Infatti, l'aumento della sostatlza eoniugale e spesso vaIu- tato in modo approssimativo e puo quindi aeeadere ehe di questa valutazione si avvantaggi indebitamente uno dei ooniugi pel fatto ehe egli abusa deI suo ascendente sulI' altro coniuge 0 si fa pagare il suo eonsenso al divorzio. TI oontrollo deI giudice non si puo quindi ritenere superfluo.

2. - Nel fattispeeie, durante Ia causa di divorzio, le parti si sono Iimitate a diehiarare ehe i Ioro rapporti ~trimoniali erano gia stati liquidati di eomune aceordo. E chiaro ehe il giudice, prendendo atto di tale dichiara- zione, non ratifieava la convenzione 5 Iuglio 1933, il eui contenuto gli era ignoto. Ma se nel fattispeeie manea la ratifiea deI giudiee, e pero fuori di dubbio ehe Dubaeher, dopo il divorzio, ha pagato alla sua ex moglie la prima rata semestrale degli interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo deI mirto, ha espressamente ammesso di fronte al oompratore ed alla sua ex moglie, la validita dell'ipoteca iseritta in virth della eonvenzione 5 Iuglio 1933. Con tali atti egli ha eonfermato, posteriormente al divorzio, Ia volonta espressa in quella eonvenziorie. Cosi stando le eose, egli non puo pih invoeare la man- eanza della ratifiea da parte dei giudiee. Le parti divorziate hanno il' diritto di modifieare una eonvenzione ratificata dal giudice, pure he essa eoneerna' i loro interessi eselri.si quelli dei figlLNori si vede quindi pereM dovrebbe essere senza effettola ratifica ehe le parti, a divorzio avvenuto, hanno data ad unaeonvenzione ehe si sono dispensate Familienrecht. ~o 15. 67 dal sottoporre al giudice e eon la quale hanno liquidato i loro rapporti patrimonia!i. Dopo il divorzio, 1e parti sono diventate libere : non e'e pih da temere ehe l'una abusi deI suo ascendente sull'altra; la ragione deI eon- trollo da parte deI giudiee pih non sussiste. La soluzione aeeoita dal giudieeeantonale d'appello comporterebbe gravi ineonvenienti. Accade spesso ehe prima deI divorzio i coniugi eOllcludano eonvenzioni di natura,patrimoniale ehe ritengono di non dover sottoporre alla ratifiea dal giudiee. Dopo il divorzi9, queste eonvenzioni sono eseguite. Se una delle part i potesse in ogni tempo invoeare la maneata ratifiea deI giudiee ed esigere 13. resti- tuzione di eio ehe ha pagato, l'altra parte potrebbe trovarsi in una situazione molto diffieile specialmente per quanto eoncerne le prove. Devesi ammettere ehe, eome un minorenne puo rati- fieare, una volta raggiunta la maggiore eta, gli impegni assunti senza il consenso deI suo rappresentante legale, eosl i eoniugi, a divorzio avvenuto, possono ratificare le eonvenzioni ehe, prima di questo, erano valide soltanto eon riserva della ratifiea da parte dei giudice. 3.-..... 11 Tribunale jederale pronuncia : TI rieorso e ammesso, la sentenza querelata e annullata e la petizione 10 giugno 1934 di Dubacher e respinta.

15. Sentenza 18 marzo 1938 della. na Semone civile nella causa Ersilia • nosa Ca.risch eontro l'Autorita tutoria di Poschiavo ed il Piccolo Consiglio deI Canton Grigione. Contro i decreti d'interdizione e ammissibile il ricorso di diritto civile, non l'appello. Chi si oppone all'interdizione di un' altra persona deve giusti- ficare un interesse a' sensi' dell'art. 433 cp. 3 CC. Questo interesse non esiste quando il ricorrente non contesta la neces-

68 Familienrecht .. N° 15. sits. di prendere misure di tutela, ma eritica soltanto Ia desi- gnazione d~ tutore, domandando ehe sia sostituito da persona a Iui bene ~tta. A. - Con decreto 30 giugno 1936 l'Autorita tutoria deI Circolo di Poschiavo pronunciava l'interdizione dei fratelli Adolfo ed Andrea Carisch, attinenti di Sam e gia domiciliati a Milano. Adolfo Carisch era venuto a Poschiavo il21 gennaio 1935; Andrea, il12 novembre 1935. Ambedue infermi, furono ricoverati nell'Ospedale di San Sisto. Adolfo Carisch moriva il28 ottobre 1936; Andrea Carisch il 3 febbraio 1937. B. - In data Uluglio 1936, nella loro qualita di parenti degli interdetti, Ersilia Carisch (agente per se ed i suoi figli minorenni Carlo ed Alberto) e Rosa Carisch (agente per se ed i suoi figli minorenni Maria, NeUy e Roberto) si aggravano da questo decreto, sostenendo che Ie autorita grigionesi erano incompetenti a pronunciare l'interdizione dei fratelli Carisch, i quali erano stati condotti a Poschiavo unicamente per essere ricoverati neU' Ospedale di San Sisto ed avevano mantenuto il loro domicilio a Milano. Dichiaravano tuttavia di esser disposte a ritirare il gra- vame, qualora l'autorita tutoria designasse altri tutori. Con sentenza 8 marzo 1937 la Commissione ~I Tribunale deI distretto della Bernina respingeva il gravame perche infondato e divenuto senz'oggetto. O. - Ersilia e Rosa Carisch impugnavano questo giudizio davanti al Piccolo Consiglio, il quale, in data del 6 ottobre 1937, diehiarava che il rieorso non era diventato senza oggetto con la morte di Adolfo ed Andrea Carisch, pOiche i provvedimenti presi dall'autorita tutoria potevano essere contestati dagli eredi degli interdetti, ma doveva essere respinto perehe l'eccezione d'incompetenza ratione 10ci delle autorita di Poschiavo era infondata, gIi interdetti essendo effettivamente domiciliati a Poschiavo. D. - Ersilia e Rosa Carisch hanno deferito tempestiva- mente al Tribunale- federale questa decisione deI Piccolo Consiglio, sostenendo in una memoria, che hanno qualifi- Familienrecht. ~o 15. G!l cata appello e ricorso di diritto civile, l'incompetenza delle autorita grigionesi a pronunciare l'interdizione nel eonereto caso. . La proeedura davanti al Tribunale fede~~le fu sospesa, perche le ricorrenti avevano presentato all lsta.nza e~nto­ nale una domanda di riesame, la quale fu tuttavla respmta. Oonsiderando in. diritto :

1. _ L'appello e irrieevibile, poiehe tale rimedio non e previsto contro i decreti d'interdizione. DeI re.sto, esso fu inoltrato direttamente al Tribunale federale m urto eon Ie norme procedurali.

2. _ Il ricorso di diritto civile va respinto, perche manca alle ricorrenti la qualita per impugnare il decreto d'inter- dizione dei fratelli Adolfo ed Andrea Carisch. " Ci si pub invero domandare se si debba ammettere che ogni interessato pub altresi opporsi all'interdizione d~ un' altra persona, dal momento che l'art. 43~ ~p. 3 ~ gli rieonosce il diritto di chiedere la revoca dell mterdizlone quando la causa sia scomparsa. Per Ia ne~ativa sta a~i­ tutto il fatto che l'art. 433 cp. 3 CC e un disposto speCIale e non va quindi interpretato in modo ~te~s.ivo. ~'~ltra parte, se l'interdicendo non vuole opporsl all mterdizlOne, non appare oPpOrtuno che terze persone debbano. ~o.ter agire. Se egli non agisee perche gliene manca la pos~lbilIta, risulta provato che Ia sua interdizione e necessarta. Ma la questione pub restare indecisa. Anche. am~~ttend? ehe terze persone abbiano veste per 0ppOrsl all mterdi- zionedi loro eongiunti, devesi pur sempre esigere, ehe esse dimostrino di avere un interesse a' sensi dell'art. 433 ~p. 3 CC. Nel eoncreto caso questo interesse manca. Le r~eor­ renti non hanno contestato la necessita di prendere misure di tutela nei eonfronti dei fratelli Cariseh. Le autorita gri- gionesi hanno deI resto accertato ehe Adolfo ed Andrea Carisch non erano pih in grado di agire personalmente, cosicche la nomina di un tutore appariva inevitabile. U~ interesse clelle ricorrenti contro misure di tutela come tah

70 Fmnilienrecht. N~ 15. non poteva ~unque sussistere.Le rIcorrenti hanno sol- tanto allegate. che i tutori nominati hanno disposto della sostanza degJi interdetti in modo tale da avvantaggiare un gruppo di eredi a pregiudizio degli altri : essi avrebbero venduto a quel primo' gruppo, ad un prezzo notevolmente inferiore al valore reale, azionrappartenenti agli interdetti. Nel loro gravame aHa prima istanza cantonale Ersilia e Rosa Carisch, pur opponendosi all'interdizione perche pro- nunciata da un'autoritA incompetente, hanno dichiarato ehe avrebbero ritirato il gravame, qualora la loro istanza all'autoritA tutoria per ottenere la nomina- di altri tutori avesse esito soddisfacente. Da tutto cio risulta che le ricor- renti avevano un interesse soltanto alla gestione della tutela da parte di persone a 10m bene accette e nel senso da loro desiderato. Un tale interesse pero non entra in linea di eontn a' sensi dell'art. ~33 cp. :tce ~ infatti questo artieolo prevede che l'istante deve avere un interesse a far revocare la tutela 0, avuto :riguardo al presente caso, ad impedire ehe essa sia costituita. . Ersilia e Rosa Carisch hanno inoltrato illoro ricorso alle autoritä. grigionesi quando j-fratelIi Carisch erano ancora in vita, e eontestane la interdizione di questi ultimi in virtu di un diritto proprie. Non occorre quindi indagare se una causa di eontestazione della tutela promossa dagli inter- detti avrebbe potuto essere eontinuata da Ersilia e Rosa Carisch neUa loro qualita di eredi. Parimenti non e necessario esaminare se nel fattispecie le antorita grigionesi erano competenti, dato ehe Ersilia e Rosa Carisch non hanno veste per impugnare il deereto d'interdizione. 11 Tribunale lederale pronu/ncia :

1. - L'appello contro il querelato giudizio e irricevibile.

2. - TI ricorso di diritto civile e respinto, perehe le ricor- renti non hanno qualita per agire. Familienrecht. N° 16. 71

16. Extrait de l'arret de 1a IIe Section civile du 8 avrÜ19SS, dans la causa Dupre contre Dupre. Exception de litispendance en droit international prive. Cas dans· lequel l'exception pourrait etre utilement invoquee. Regles applicables a. la determination de la competence du juge etranger. Mesures protectrices de l'union conjugale entre epoux etrangers. domicilies en Suisse. For du domicile du demandeur. (Traite franco-suisse du 15 juin 1869, art. 1'7; Loi Warale du 25 juin 1891 sur las rapports de droit civil, art. 7 lit. g et 32;. CCS, art. 169 et 170). Les epoux Dupre, de nationalite fran(}aise, sont domi- cilles en Suisse depuis 1930. Le 19 mai 1937, Dame Dupre a demande au Tribunal de premiere instance de Geneve de l'autoriser a avoir un domicile separe et de condamner son mari a lui payer par mois et d'avance une pension allmentaire de 5000 francs suisses. Dupre a souleve une exception d'ineompetence et une exception de litispen- dance, celle-ei tiree du fait que, de son eOte, il avait,. en date du 9 du meme mois, introduit devant le Tribunal eivil de la Seine une action tendante a obtenir une reduction de la pension que, a la demande de Dame Dupre, .ce meme Tribunal avait accordee a celle-ci deux an!;! auparavant. Dame Dupre a objecte que le 9 mai 1937 elle etait deja. de retour a Geneve. Par jugement du 1 er novembre 1937, le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute Dupre de sonexception d'incompet.ence. En ce qui con- cerne les conclusions relatives a la pension, il a juge qu'il y avait 'lieu a surseoir a statuer jusqu'a ce que le Tribunal de premiere instance de 1a Seine se serait pro- nonce sur la validite de l'instance introduite par Bieur Dupre a Paris. Sur recours de Dame Dupre, le Tribunal federal a annule 1e jugement du Tribunal de Geneve dans la mesure ou il avait admis l'exception de Jitispendance.