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63_III_146

BGE 63 III 146

Bundesgericht (BGE) ·III · 1937-01-01 · Italiano CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 ricorso e respinto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

42. Sentenza 97 dicembre 1937 nella causa Bernardoni.

Solo il giudice puo dichiarare il rigetto provvisorio dell'opposizione :

si tratta di un atto giudiziario non sostituibile da una dichiara-

zione delle parti.

Nel fattispecie, quantunque manchi il rigetto provvisorio dell'op-

posizione, motivi d'ordine pratico inducono a prendere in

considerazione come tale l'azione di disconoscimento di debito

gia promossa.

Provisorische Rechtsöffnung wird nicht schon dadurch bewirkt,

dass die Parteien, insbesondere der Betriebene selbst, sich damit

einverstanden erklären. Sie muss vom Richter ausgesprochen

werden.

Hat aber der Betriebene auf Grund einer solchen Erklärung,

welche der Richter einfach entgegennehmen zu sollen glaubte,

bereits Aberkennungsklage angehoben, so darf aus praktischen

Gründen davon abgesehen werden, den Richterspruch nach-

holen zu lassen.

Seul le juge peut prononcer Ia mainlevee provisoire de I'oppo-

sition; celle-ci ne saurait re.mlter de la simple declaration

des parties. Neanmoins si, en l'absence de pareil prononce,

le debiteur a introduit action en liberation de dette, des motifs

d'ordre pratique permettent de passer outre.

Con precetto eseeutivo n° 90645 dell'Uffieio di Lugano,

Plinio Bernardoni ehiedeva a Federico Ammon il paga-

mento di 200 fchi. oltre interessi.

Rehuldbl'treibung.<;. und Koulm!'f<reeht. Xv 42.

lti

L'escusso avendo fatto opposizione, il credit~re ne

ehiedeva il rigetto. All'udienza davanti al Pretore di

Lugano-Citta, Ammon diehiarava : {(Ritiro l'opposizione

con 10 spese. Riservata l'azione d'inesistenza di debito nei

dieci giorni da oggi)). Questa diehiarazione veniva apposta

sull'esemplare deI preeetto eseeutivo destinato al ereditore.

Entro die ei giorni Ammon promoveva azione di diseono-

seimento di debito ed il Pretore di Lugano-Cittit ne avver-

tiva l'ufficio, il quale pertanto si rifiutava di dar eorso alla

domanda di proseguimento dell'eseeuzione, ehe Bernardoni,

basandosi sul ritiro della opposizione, aveva formulata.

Da tale rifiuto Bernardoni si aggravava all'Autorita

cantonale di vigilanza, ehe eon deeisione 19 novembre/lO

dieembre 1937 respingeva il gravame.

Contro questa deeisione Bernardoni ha interposto

tempestivo ricorso al Tribunale federale, ehiedendo ehe

all'uffieio sia ingiunto di dar eorso alla domanda di prose-

guimento dell'eseeuzione.

Considerando in diritto;

Dalla dichiarazione deI debitore apposta sul preeetto

eseeutivo appare chiaro eh 'egli non intendeva ritirare

puramente e semplieemente la sua opposizione, ma voleva

manifestare la sua desistenza soltanto di· fronte alla

domanda di rigetto, riservata l'azione di diseonoseimento

di debito. Anehe il Pretore di Lugano-Citta ha compreso

in questo senso tale dichiarazione e, data questa desi-

stenza, sarebbe stato indicato eh'egli pronunciasse il rigetto

provvisorio dell'opposizione. Solo il giudiee pub infatti

dichiarare il rigetto provvisorio dell'opposizione : si tratta

di un atto giudiziario non sostituibile da una diehiarazione

delle parti. Soltanto attenendosi a tale prineipio si ha UIia

base sieura per stabilire la decorrenza deI termine di dieci

giorni entro il quale si pub intentare l'azione di discono-

seimento di debito (efr. RO 43 III p. 293).

Nel fattispecie l'azione di disconoscimento di debito e

stata promossa. Motivi di ordine pratieo inducono a

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Schuldbetreiblmgs- und Konkursrecht. N0 43.

prenderla in co~siderazione come tale. Ritenendola non

avvenuta, non s~ giungerebbe al risultato voluto dal ricor~

rente, ma soltanto a dichiarare che manca il rigetto prov-

visorio dell'opposizione; il creditore dovrebbe ottenerlo

dal giudice, cosicche il termine per intentare l'azione di

disconoscimento di debito non sarebbe ancora incomin-

ciato a decorrere e il proseguimento dell'esecuzione sarebbe

escluso.

La Gamera Esecuzioni e FaUimenti p70nuncia :

11 ricorso e respinto.