Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 ricorso e respinto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
42. Sentenza 97 dicembre 1937 nella causa Bernardoni.
Solo il giudice puo dichiarare il rigetto provvisorio dell'opposizione :
si tratta di un atto giudiziario non sostituibile da una dichiara-
zione delle parti.
Nel fattispecie, quantunque manchi il rigetto provvisorio dell'op-
posizione, motivi d'ordine pratico inducono a prendere in
considerazione come tale l'azione di disconoscimento di debito
gia promossa.
Provisorische Rechtsöffnung wird nicht schon dadurch bewirkt,
dass die Parteien, insbesondere der Betriebene selbst, sich damit
einverstanden erklären. Sie muss vom Richter ausgesprochen
werden.
Hat aber der Betriebene auf Grund einer solchen Erklärung,
welche der Richter einfach entgegennehmen zu sollen glaubte,
bereits Aberkennungsklage angehoben, so darf aus praktischen
Gründen davon abgesehen werden, den Richterspruch nach-
holen zu lassen.
Seul le juge peut prononcer Ia mainlevee provisoire de I'oppo-
sition; celle-ci ne saurait re.mlter de la simple declaration
des parties. Neanmoins si, en l'absence de pareil prononce,
le debiteur a introduit action en liberation de dette, des motifs
d'ordre pratique permettent de passer outre.
Con precetto eseeutivo n° 90645 dell'Uffieio di Lugano,
Plinio Bernardoni ehiedeva a Federico Ammon il paga-
mento di 200 fchi. oltre interessi.
Rehuldbl'treibung.<;. und Koulm!'f<reeht. Xv 42.
lti
L'escusso avendo fatto opposizione, il credit~re ne
ehiedeva il rigetto. All'udienza davanti al Pretore di
Lugano-Citta, Ammon diehiarava : {(Ritiro l'opposizione
con 10 spese. Riservata l'azione d'inesistenza di debito nei
dieci giorni da oggi)). Questa diehiarazione veniva apposta
sull'esemplare deI preeetto eseeutivo destinato al ereditore.
Entro die ei giorni Ammon promoveva azione di diseono-
seimento di debito ed il Pretore di Lugano-Cittit ne avver-
tiva l'ufficio, il quale pertanto si rifiutava di dar eorso alla
domanda di proseguimento dell'eseeuzione, ehe Bernardoni,
basandosi sul ritiro della opposizione, aveva formulata.
Da tale rifiuto Bernardoni si aggravava all'Autorita
cantonale di vigilanza, ehe eon deeisione 19 novembre/lO
dieembre 1937 respingeva il gravame.
Contro questa deeisione Bernardoni ha interposto
tempestivo ricorso al Tribunale federale, ehiedendo ehe
all'uffieio sia ingiunto di dar eorso alla domanda di prose-
guimento dell'eseeuzione.
Considerando in diritto;
Dalla dichiarazione deI debitore apposta sul preeetto
eseeutivo appare chiaro eh 'egli non intendeva ritirare
puramente e semplieemente la sua opposizione, ma voleva
manifestare la sua desistenza soltanto di· fronte alla
domanda di rigetto, riservata l'azione di diseonoseimento
di debito. Anehe il Pretore di Lugano-Citta ha compreso
in questo senso tale dichiarazione e, data questa desi-
stenza, sarebbe stato indicato eh'egli pronunciasse il rigetto
provvisorio dell'opposizione. Solo il giudiee pub infatti
dichiarare il rigetto provvisorio dell'opposizione : si tratta
di un atto giudiziario non sostituibile da una diehiarazione
delle parti. Soltanto attenendosi a tale prineipio si ha UIia
base sieura per stabilire la decorrenza deI termine di dieci
giorni entro il quale si pub intentare l'azione di discono-
seimento di debito (efr. RO 43 III p. 293).
Nel fattispecie l'azione di disconoscimento di debito e
stata promossa. Motivi di ordine pratieo inducono a
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Schuldbetreiblmgs- und Konkursrecht. N0 43.
prenderla in co~siderazione come tale. Ritenendola non
avvenuta, non s~ giungerebbe al risultato voluto dal ricor~
rente, ma soltanto a dichiarare che manca il rigetto prov-
visorio dell'opposizione; il creditore dovrebbe ottenerlo
dal giudice, cosicche il termine per intentare l'azione di
disconoscimento di debito non sarebbe ancora incomin-
ciato a decorrere e il proseguimento dell'esecuzione sarebbe
escluso.
La Gamera Esecuzioni e FaUimenti p70nuncia :
11 ricorso e respinto.