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I>('lmldlu.>treihungs- und KonlmrsrE'cht. X, 22.
aber zum gleichen Schlusse gelangt ist wie der Rechts-
öffnungsrichter und also auch von ihrem unrichtigen
Standpunkt aus das Beschwerdebegehren als unbegründet
befunden hat, besteht kein Grund, den angefochtenen
Entscheid aufzuheben; vielmehr muss es bei der Abwei-
sung des Beschwerdebegehrens sein Bewenden haben.
Demnach erkennt die Schuldb.- und Konlv"Utskammet:
Der Rekurs wird abgewiesen.
22. Sentenza 16 maggio 1935 in causa Heidemann.
Per l'esazione di interessi ipotecari il creditore puo promuovere
I'esecuzione ordinaria (in via di pignoramento 0 di fallimento,
secondo Ia persona del debitore) 0 in via di realizzazione deI
pegno; ma l'una esclude l'altra (art. 41 cap. 2 LEF).
Für die Vollstreckung von Grundpfandzinsen kann der Gläubiger
e n t w e der die gewöhnliche Betreibung (auf Pfändung oder
auf Konknrs, je nach der Person des Schuldners),
0 der
diejenige auf Pfandverwertung wählen; aber die eine Betrei-
bungsart schliesst die andere aus (Art. 41 Abs. 2 SchKG).
Ponr le recouvrement des interets d'une creance hypothecaire,
Ie creancier peut choisir soit la voie de la poursuite ordinaire
(saisie ou faillite selon la personne du debiteur), soit celle
de la poursuite en realisation de gage; mais l'un des modes
I'xclut l'autre (art. 41, deuxierne alinea, LP).
Oonsidemndo in fatto ed in diritto "
1. -
Con precetto esecutivo N° 46409 (Ufficio di Lugano)
per esecuzione ordinaria Luisa Martinek e Consorti doman-
davano al debitore Otto Heidemann a Lugano il paga-
mento di 1000 fchi dipendente da interessi ipotecari
sca.duti. Il debitore fece opposizione ed in seguito promosse
causa, ancora pendente, d'inesistenza deI debito. Di
fronte a quest'azione i creditori iniziarono per il medesimo
credito I'esecuzione in via di realizzazione deI pegno
immobiliare (precetto N° 60500).
2. -
Avendo il debitore chiesto l'annullamento di
questa seconda esecuzione, fu dall'Autorita cantonale
Schuldhl'tl'eiblHl/!K und Knllkul'~rerht. ::\0 23.
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di Vigilanza respinto con decisione deI 12 aprile u.s.;
donde l'attuale ricorso.
3. -
Il ricorso e fondato. Risulta dall'incarto, ed e
deI resto pacifico, che nelle due esecuzioni si tratta deI
medesimo credito di 1000 fchi dipendente da interessi
garantiti da pegno ipotecario.
In quest'ipotesi al creditore compete, secondo l'art. 41
cifra 2 LEF, un diritto di sceita : puo procedere in via
di esecuzione ordinaria (pignoramento 0 fallimento) 0 in
via di realizzazione deI pegno: ma non puo procedere
nei due modi. Essendosi nel caso in esame pronunciati
col prima precetto per la prima alternativa, i creditori
hanno esaurito il loro diritto di scelta; il secondo pre-
cetto e dunque incompatibile coll'art. 41 cp. 2 predetto.
La Oamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
Il ricorso e ammesso e la seconda esecuzione N° 60500
viene annullata.
23. Entsoheid vom 16. mai 1935 i. S. Streiff.
Die Eröffnung des P fan cl n ach 1 ass ver f a h ren s steht
der M i e t z ins e n s per rein schon vor der N achlass-
stundung angehobenen Grundpfandverwertungsbetreibungell
nicht entgegen.
L'ouverture de la procedure de concordat hypothecaire n'ernpeche
pas le bloquage des loyers au profit des poursuites en realisation
de gage intentees avant l'octroi du sursis concordataire.
L'apertura della procedura di concordato ipotecario non e di osta-
colo a che sia rilasciato il divieto agli inquilini od affittuari, di
pagare le pigioni 0 gli affitti solo in rnano deIl'ufficio in favore
di esecuzioni in via di realizzazione deI pegno immobiliare
prornosse prima deUa concessione della moratoria concorda-
taria.
A. -
Am 3. Januar 1935 stellte A. Schwyter, Grund-
pfandgläubiger des Ernst Infanger, Eigentümers des
Kurhauses Walchwil, für 8000 Fr. nach Vorgang von
90,000 Fr. und für 75,000 Fr. nach 123,000 Fr., das Be-