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iO I>('lmldlu.>treihungs- und KonlmrsrE'cht. X, 22. aber zum gleichen Schlusse gelangt ist wie der Rechts- öffnungsrichter und also auch von ihrem unrichtigen Standpunkt aus das Beschwerdebegehren als unbegründet befunden hat, besteht kein Grund, den angefochtenen Entscheid aufzuheben; vielmehr muss es bei der Abwei- sung des Beschwerdebegehrens sein Bewenden haben. Demnach erkennt die Schuldb.- und Konlv"Utskammet: Der Rekurs wird abgewiesen.
22. Sentenza 16 maggio 1935 in causa Heidemann. Per l'esazione di interessi ipotecari il creditore puo promuovere I'esecuzione ordinaria (in via di pignoramento 0 di fallimento, secondo Ia persona del debitore) 0 in via di realizzazione deI pegno ; ma l'una esclude l'altra (art. 41 cap. 2 LEF). Für die Vollstreckung von Grundpfandzinsen kann der Gläubiger e n t w e der die gewöhnliche Betreibung (auf Pfändung oder auf Konknrs, je nach der Person des Schuldners), 0 der diejenige auf Pfandverwertung wählen; aber die eine Betrei- bungsart schliesst die andere aus (Art. 41 Abs. 2 SchKG). Ponr le recouvrement des interets d'une creance hypothecaire, Ie creancier peut choisir soit la voie de la poursuite ordinaire (saisie ou faillite selon la personne du debiteur), soit celle de la poursuite en realisation de gage; mais l'un des modes I'xclut l'autre (art. 41, deuxierne alinea, LP). Oonsidemndo in fatto ed in diritto "
1. - Con precetto esecutivo N° 46409 (Ufficio di Lugano) per esecuzione ordinaria Luisa Martinek e Consorti doman- davano al debitore Otto Heidemann a Lugano il paga- mento di 1000 fchi dipendente da interessi ipotecari sca.duti. Il debitore fece opposizione ed in seguito promosse causa, ancora pendente, d'inesistenza deI debito. Di fronte a quest'azione i creditori iniziarono per il medesimo credito I'esecuzione in via di realizzazione deI pegno immobiliare (precetto N° 60500).
2. - Avendo il debitore chiesto l'annullamento di questa seconda esecuzione, fu dall'Autorita cantonale Schuldhl'tl'eiblHl/!K und Knllkul'~rerht. ::\0 23. 71 di Vigilanza respinto con decisione deI 12 aprile u.s.; donde l'attuale ricorso.
3. - Il ricorso e fondato. Risulta dall'incarto, ed e deI resto pacifico, che nelle due esecuzioni si tratta deI medesimo credito di 1000 fchi dipendente da interessi garantiti da pegno ipotecario. In quest'ipotesi al creditore compete, secondo l'art. 41 cifra 2 LEF, un diritto di sceita : puo procedere in via di esecuzione ordinaria (pignoramento 0 fallimento) 0 in via di realizzazione deI pegno: ma non puo procedere nei due modi. Essendosi nel caso in esame pronunciati col prima precetto per la prima alternativa, i creditori hanno esaurito il loro diritto di scelta; il secondo pre- cetto e dunque incompatibile coll'art. 41 cp. 2 predetto. La Oamera esecuzioni e fallimenti pronuncia : Il ricorso e ammesso e la seconda esecuzione N° 60500 viene annullata.
23. Entsoheid vom 16. mai 1935 i. S. Streiff. Die Eröffnung des P fan cl n ach 1 ass ver f a h ren s steht der M i e t z ins e n s per rein schon vor der N achlass- stundung angehobenen Grundpfandverwertungsbetreibungell nicht entgegen. L'ouverture de la procedure de concordat hypothecaire n'ernpeche pas le bloquage des loyers au profit des poursuites en realisation de gage intentees avant l'octroi du sursis concordataire. L'apertura della procedura di concordato ipotecario non e di osta- colo a che sia rilasciato il divieto agli inquilini od affittuari, di pagare le pigioni 0 gli affitti solo in rnano deIl'ufficio in favore di esecuzioni in via di realizzazione deI pegno immobiliare prornosse prima deUa concessione della moratoria concorda- taria. A. - Am 3. Januar 1935 stellte A. Schwyter, Grund- pfandgläubiger des Ernst Infanger, Eigentümers des Kurhauses Walchwil, für 8000 Fr. nach Vorgang von 90,000 Fr. und für 75,000 Fr. nach 123,000 Fr., das Be-