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60_II_246

BGE 60 II 246

Bundesgericht (BGE) · 1934-06-15 · Italiano CH
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246 Prozessreeht. N° :l8. V. PROZESSRECHT PROCEDURE

38. Estratto dalla sentenza 15 giugno 1934 della seconda. sezione civile in causa Cerabino contro M~nghini. Procedura civile calltonale ehe, in eause di divorzio e di sepa- razione, scinde il procedimento secolldo Ia natura dei dispo- sitivi deI giudizio cU 1° grado, diehiarando gli uni definitivi ed gli altri suscettivi di appello al tribunale cantonale. - Eecezicne di tardivita. proposta in sede federale in merito a dispositivi deI giudizio di 10 grado ehe, seeondo la procedura cantonale, erano definitivi. Eeeezione respinta. A. - Seeondo la proeedura eivile deI Cantone dei Grigioni le questioni eoneernenti l'ammissibilita deI divorzio 0 della separazione e quelle ehe eoneernono le indennita previste dagli art. 151 e 152 CC (indennita per riparazione di torto morale ed alimenti), sono deeise definitivamente, in sede cantonale, dai tribunali distret- tuali. Rimangono inveee appellabili al Tribunale eantonale dei Grigioni i dispositivi delle sentenze dei tribunali distrettuali ehe riguardano la liquidazione dei rapporti patrimoniali a' sensi degli art. 154 e 155 CO. B. - Con sentenza deI 28 Iuglio 1933 il Tribunale deI distretto Bernina pronuneiava Ia separazione dei eoniugi Oerabino-Menghini per tempo indeterminato a' sensi dell'art. 147 CO e obbligava il marito a corrispondere alla moglie, signora Menghini, fr. 30 mensili a titolo di ali- menti giusta l'art. 152 CO. Il giudizio contiene ancora dei dispositivi eoncernenti la liquidazione dei rapporti patrimoniali (art. 154 e 155 OC). Il eonvenuto in separazione Cerabino rieorse al Tribu- nale cantonale dei Grigioni contro tutti i dispositivi della sentenza distrettuale, eompreso quello concernente l'ob- bligo di corrisponsione di alimenti alla moglie, sul quale ProzosHrecht. N° 38. 247 i1 tribunale distrettuale, seeondo la procedura grigionese, aveva statuito definitivamente in sede eantonale. G.- Oon sentenza deI 15 dicembre 1933 il Tribunale cantonale dei Grigioni dichiarava irricevibile in ordine le eonclusioni in annullamento dell'assegno aHa moglie di fr. 30 a titolo di alimenti (art. 152 CO), allegando essere competente soltanto a conoscere delle questioni concer- nenti Ia liquidazione dei rapporti patrimoniali giusta gIi art. 154 e 155 CO. Il convenuto Cerabino avendo riproposto in sede federale la' domanda tendente aHa riforma deI dispositivo deI Tribunale distrettuale coneernente l'assegno alla moglie di fr. 30 mensili per alimenti, il rappresentante delI'attrice ha opposto a questa conclusione l'eccezione di tardivita motivandola come segue : Secondo la procedura civile grigionese, come essa e interpretata dal Tribunale cantonale deI Cantone dei Grigioni, le questioni eoncernenti l'ammissibilita deI divorzio 0 della separazione e quelle che hanno tratto agIi alimenti dovuti da un coniuge in virtu delI 'art. 152 00, sono devolute definitivamente ai tribunali distrettuali statuenti come ultima istanza cantonale. Il giudizio dei Tribunale deI distretto Bernina dei 28 luglio1933/12 set- tembre 1933 costituisce dunque, in merito alla separazione ed aHa questione accessoria di un assegno a titolo di ali- menti, un giudizio definitivo di merito contro il quale e dato il ricorso al Tribunale federale (art. 58 OGF). Non essendo stato diretto contro la sentenza deI giudice dis- trettuale entro il termine legale di 20 giorni, ma contro il giudizio di seeondo grado deI 15 dicembre 1933, il rieorso attuale, per quanta eoncerne l'assegno di fr. 30, e quindi da ritenersi informe e tardivo. Gonsiderando in diritto : L'eeeezione non regge. In una causa di separazione giu- dicata dai tribunali grigionesi (sentenza, non pubblieata, deI 9 marzo 1933 in causa Cattaneo e. Cattaneo), questa 248 Prozessreeht. N° 38. Corte ha ammesso ehe, pur essendo proceduralmente seisso dalla procedura eivile grigionese in due parti· nel modo sopradetto, il procedimento tendente al divorzio od alla separazione non eostituisee meno un 'unita : la seissione e meramente formale e non toglie alle diverse domande il earattere d'intima eonnessione ehe loro naturalmente compete. In altri termini : il giudizio dei tribunali distret- tuali, ehe e definitivo in merito alla questione deI divorzio o della separazione ed aecessori (tra i quali, le questioni eoneementi le prestazioni di un eoniuge all'altro giusta gli art. 151 e 152 ceS), eostituisee un giudizio incompleto (Teilurteil), come quello ehe statuisce solo su « aleune delle eonelusioni di causa» (RU 30 II p. 479; 40 II 292). Ora, per costante giurisprudenza, un giudizio parziale 0 ineom- pleto (Teilurteil), non e suscettibile di rieorso separato al Tribunale federale (v. sentenza preeitata). TI rieorso deve e puo. essere inoltrato soltanto quando il giudizio sara completo, vale a dire quando le istanze eantonali avranno statuito su tutti i punti litigiosi. Applicando questa massima al easo in esame, si giunge aIla eonclusione ehe l'eeeezione di tardivita. sollevata dall'attrice nei eonfronti deI giudizio deI Tribunale deI distretto Bernina acoordan- tele un assegno mensile di fr. 30 in base all'art. 152 ces, e infondato : in altri termini, si e a ragione ehe il ricor- rente ha atteso la definizione deIla causa da parte deI· Tribunale eantonale per inoltrare rieorso al Tribunale federale anehe su questo punto.

2. - (nel merito). . . . . . . . . . . . . . Markenschutz. No 39. 249 VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

39. ÄUtzug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Kai 1934 i. S. S.A. Egidio Galbar.i gegen Migrcs Ä.-G. I. M ar k e n s c hut z ; Art. 1, 3, 24 MSchG.

1. Der Umstand, dass für eine Warengattung noch keine allgemein geläufige Bezeichnung besteht, berechtigt nicht, einen geschütz- ten Markennamen dafür zu verwenden. Erw. 1 a.

2. Um wa n d 1 un g der geschützten Marke in ein Fr e i z ei- ehe n. Eine Marke bleibt schutzfähig, wenn sie ihre indivi- . dualisierende Kraft auch nur in einem der schweizerischen Sprachgebiete bewahrt hat. Erw. 1 b.

3. M a r k e n m ä s s i ger Ge brau c h der Marke; Kriterien. Erw.2. 4 .. Die Verwendung eines Markennamens mit Z u s ii. t zen wie Typ, F a C; 0 n u. derg!. durch Dritte ist erst zulässig, wenn der Name zum Freizeichen geworden ist. Erw. 3. U. UnI a u t er e r We t t b ewe r b

u. Per s ö n I ich- k e i t s r e c h t e ; Art. 28 ZGB, Art. 48 OR. Auch die nichtmarkenmässige Verwendung eines Markennamens mit Zusätzen wie Typ, F a C; 0 n u. derg!. ist Dritten erst nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet. Erw. 4. A. - Die Klägerin, S. A. Egidio Galbani in Melzo (Italien), ist Inhaberin der seit 1915 im italienischen und seit 1924 unter No. 34,874 im internationalen Register eingetragenen Käsemarke « Bel Paese )). Gegenstand der Marke bildet eine vom Rechtsvorgänger der Klägerin, Davide Galbani, erfundene vollfette Weichkäsespezialität, die nach und nach grossen Absatz fand und von zahl- reichen Käsefabrikanten, besonders in Italien, nachgemacht wird. B. - Gegen Ende 1932 begann die Beklagte, Migros A.-G. in Zürich, eine derartige aus Italien eingeführte Nachahmung zu verkaufen. Dabei steckte sie auf den Käse, den sie in den Verkaufslokalen und in den Schau- AS 60 II - 1934 17