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60_II_246

BGE 60 II 246

Bundesgericht (BGE) · 1934-06-15 · Italiano CH
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Prozessreeht. N° :l8.

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

38. Estratto dalla sentenza 15 giugno 1934 della seconda.

sezione civile in causa Cerabino contro M~nghini.

Procedura civile calltonale ehe, in eause di divorzio e di sepa-

razione, scinde il procedimento secolldo Ia natura dei dispo-

sitivi deI giudizio cU 1° grado, diehiarando gli uni definitivi

ed gli altri suscettivi di appello al tribunale cantonale. -

Eecezicne di tardivita. proposta in sede federale in merito

a dispositivi deI giudizio di 10 grado ehe, seeondo la procedura

cantonale, erano definitivi. Eeeezione respinta.

A. -

Seeondo la proeedura eivile deI Cantone dei

Grigioni le questioni eoneernenti l'ammissibilita deI

divorzio 0 della separazione e quelle ehe eoneernono le

indennita previste dagli art. 151 e 152 CC (indennita per

riparazione di torto morale ed alimenti), sono deeise

definitivamente, in sede cantonale, dai tribunali distret-

tuali. Rimangono inveee appellabili al Tribunale eantonale

dei Grigioni i dispositivi delle sentenze dei tribunali

distrettuali ehe riguardano la liquidazione dei rapporti

patrimoniali a' sensi degli art. 154 e 155 CO.

B. -

Con sentenza deI 28 Iuglio 1933 il Tribunale deI

distretto Bernina pronuneiava Ia separazione dei eoniugi

Oerabino-Menghini per tempo indeterminato a' sensi

dell'art. 147 CO e obbligava il marito a corrispondere alla

moglie, signora Menghini, fr. 30 mensili a titolo di ali-

menti giusta l'art. 152 CO. Il giudizio contiene ancora

dei dispositivi eoncernenti la liquidazione dei rapporti

patrimoniali (art. 154 e 155 OC).

Il eonvenuto in separazione Cerabino rieorse al Tribu-

nale cantonale dei Grigioni contro tutti i dispositivi della

sentenza distrettuale, eompreso quello concernente l'ob-

bligo di corrisponsione di alimenti alla moglie, sul quale

ProzosHrecht. N° 38.

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i1 tribunale distrettuale, seeondo la procedura grigionese,

aveva statuito definitivamente in sede eantonale.

G.- Oon sentenza deI 15 dicembre 1933 il Tribunale

cantonale dei Grigioni dichiarava irricevibile in ordine

le eonclusioni in annullamento dell'assegno aHa moglie di

fr. 30 a titolo di alimenti (art. 152 CO), allegando essere

competente soltanto a conoscere delle questioni concer-

nenti Ia liquidazione dei rapporti patrimoniali giusta gIi

art. 154 e 155 CO.

Il convenuto Cerabino avendo riproposto in sede federale

la' domanda tendente aHa riforma deI dispositivo deI

Tribunale distrettuale coneernente l'assegno alla moglie

di fr. 30 mensili per alimenti, il rappresentante delI'attrice

ha opposto a questa conclusione l'eccezione di tardivita

motivandola come segue :

Secondo la procedura civile grigionese, come essa e

interpretata dal Tribunale cantonale deI Cantone dei

Grigioni, le questioni eoncernenti l'ammissibilita deI

divorzio 0 della separazione e quelle che hanno tratto agIi

alimenti dovuti da un coniuge in virtu delI 'art. 152 00,

sono devolute definitivamente ai tribunali distrettuali

statuenti come ultima istanza cantonale. Il giudizio dei

Tribunale deI distretto Bernina dei 28 luglio1933/12 set-

tembre 1933 costituisce dunque, in merito alla separazione

ed aHa questione accessoria di un assegno a titolo di ali-

menti, un giudizio definitivo di merito contro il quale e

dato il ricorso al Tribunale federale (art. 58 OGF). Non

essendo stato diretto contro la sentenza deI giudice dis-

trettuale entro il termine legale di 20 giorni, ma contro

il giudizio di seeondo grado deI 15 dicembre 1933, il rieorso

attuale, per quanta eoncerne l'assegno di fr. 30, e quindi

da ritenersi informe e tardivo.

Gonsiderando in diritto :

L'eeeezione non regge. In una causa di separazione giu-

dicata dai tribunali grigionesi (sentenza, non pubblieata,

deI 9 marzo 1933 in causa Cattaneo e. Cattaneo), questa

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Prozessreeht. N° 38.

Corte ha ammesso ehe, pur essendo proceduralmente

seisso dalla procedura eivile grigionese in due parti· nel

modo sopradetto, il procedimento tendente al divorzio od

alla separazione non eostituisee meno un 'unita : la seissione

e meramente formale e non toglie alle diverse domande

il earattere d'intima eonnessione ehe loro naturalmente

compete. In altri termini : il giudizio dei tribunali distret-

tuali, ehe e definitivo in merito alla questione deI divorzio

o della separazione ed aecessori (tra i quali, le questioni

eoneementi le prestazioni di un eoniuge all'altro giusta

gli art. 151 e 152 ceS), eostituisee un giudizio incompleto

(Teilurteil), come quello ehe statuisce solo su « aleune delle

eonelusioni di causa» (RU 30 II p. 479; 40 II 292). Ora,

per costante giurisprudenza, un giudizio parziale 0 ineom-

pleto (Teilurteil), non e suscettibile di rieorso separato al

Tribunale federale (v. sentenza preeitata). TI rieorso deve

e puo. essere inoltrato soltanto quando il giudizio sara

completo, vale a dire quando le istanze eantonali avranno

statuito su tutti i punti litigiosi. Applicando questa

massima al easo in esame, si giunge aIla eonclusione ehe

l'eeeezione di tardivita. sollevata dall'attrice nei eonfronti

deI giudizio deI Tribunale deI distretto Bernina acoordan-

tele un assegno mensile di fr. 30 in base all'art. 152 ces,

e infondato : in altri termini, si e a ragione ehe il ricor-

rente ha atteso la definizione deIla causa da parte deI·

Tribunale eantonale per inoltrare rieorso al Tribunale

federale anehe su questo punto.

2. -

(nel merito). . .

. . . . . . . . . . .

Markenschutz. No 39.

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VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

39. ÄUtzug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung

vom 15. Kai 1934 i. S. S.A. Egidio Galbar.i gegen Migrcs Ä.-G.

I. M ar k e n s c hut z; Art. 1, 3, 24 MSchG.

1. Der Umstand, dass für eine Warengattung noch keine allgemein

geläufige Bezeichnung besteht, berechtigt nicht, einen geschütz-

ten Markennamen dafür zu verwenden. Erw. 1 a.

2. Um wa n d 1 un g der geschützten Marke in ein Fr e i z ei-

ehe n. Eine Marke bleibt schutzfähig, wenn sie ihre indivi-

. dualisierende Kraft auch nur in einem der schweizerischen

Sprachgebiete bewahrt hat. Erw. 1 b.

3. M a r k e n m ä s s i ger Ge brau c h der Marke; Kriterien.

Erw.2.

4 .. Die Verwendung eines Markennamens mit Z u s ii. t zen wie

Typ, F a C; 0 n u. derg!. durch Dritte ist erst zulässig, wenn

der Name zum Freizeichen geworden ist. Erw. 3.

U. UnI a u t er e r

We t t b ewe r b

u. Per s ö n I ich-

k e i t s r e c h t e; Art. 28 ZGB, Art. 48 OR.

Auch die nichtmarkenmässige Verwendung eines Markennamens

mit Zusätzen wie Typ, F a C; 0 n u. derg!. ist Dritten erst

nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet. Erw. 4.

A. -

Die Klägerin, S. A. Egidio Galbani in Melzo

(Italien), ist Inhaberin der seit 1915 im italienischen und

seit 1924 unter No. 34,874 im internationalen Register

eingetragenen Käsemarke « Bel Paese)). Gegenstand der

Marke bildet eine vom Rechtsvorgänger der Klägerin,

Davide Galbani, erfundene vollfette Weichkäsespezialität,

die nach und nach grossen Absatz fand und von zahl-

reichen Käsefabrikanten, besonders in Italien, nachgemacht

wird.

B. -

Gegen Ende 1932 begann die Beklagte, Migros

A.-G. in Zürich, eine derartige aus Italien eingeführte

Nachahmung zu verkaufen. Dabei steckte sie auf den

Käse, den sie in den Verkaufslokalen und in den Schau-

AS 60 II -

1934

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