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Prozessreeht. N° :l8.
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
38. Estratto dalla sentenza 15 giugno 1934 della seconda.
sezione civile in causa Cerabino contro M~nghini.
Procedura civile calltonale ehe, in eause di divorzio e di sepa-
razione, scinde il procedimento secolldo Ia natura dei dispo-
sitivi deI giudizio cU 1° grado, diehiarando gli uni definitivi
ed gli altri suscettivi di appello al tribunale cantonale. -
Eecezicne di tardivita. proposta in sede federale in merito
a dispositivi deI giudizio di 10 grado ehe, seeondo la procedura
cantonale, erano definitivi. Eeeezione respinta.
A. -
Seeondo la proeedura eivile deI Cantone dei
Grigioni le questioni eoneernenti l'ammissibilita deI
divorzio 0 della separazione e quelle ehe eoneernono le
indennita previste dagli art. 151 e 152 CC (indennita per
riparazione di torto morale ed alimenti), sono deeise
definitivamente, in sede cantonale, dai tribunali distret-
tuali. Rimangono inveee appellabili al Tribunale eantonale
dei Grigioni i dispositivi delle sentenze dei tribunali
distrettuali ehe riguardano la liquidazione dei rapporti
patrimoniali a' sensi degli art. 154 e 155 CO.
B. -
Con sentenza deI 28 Iuglio 1933 il Tribunale deI
distretto Bernina pronuneiava Ia separazione dei eoniugi
Oerabino-Menghini per tempo indeterminato a' sensi
dell'art. 147 CO e obbligava il marito a corrispondere alla
moglie, signora Menghini, fr. 30 mensili a titolo di ali-
menti giusta l'art. 152 CO. Il giudizio contiene ancora
dei dispositivi eoncernenti la liquidazione dei rapporti
patrimoniali (art. 154 e 155 OC).
Il eonvenuto in separazione Cerabino rieorse al Tribu-
nale cantonale dei Grigioni contro tutti i dispositivi della
sentenza distrettuale, eompreso quello concernente l'ob-
bligo di corrisponsione di alimenti alla moglie, sul quale
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i1 tribunale distrettuale, seeondo la procedura grigionese,
aveva statuito definitivamente in sede eantonale.
G.- Oon sentenza deI 15 dicembre 1933 il Tribunale
cantonale dei Grigioni dichiarava irricevibile in ordine
le eonclusioni in annullamento dell'assegno aHa moglie di
fr. 30 a titolo di alimenti (art. 152 CO), allegando essere
competente soltanto a conoscere delle questioni concer-
nenti Ia liquidazione dei rapporti patrimoniali giusta gIi
art. 154 e 155 CO.
Il convenuto Cerabino avendo riproposto in sede federale
la' domanda tendente aHa riforma deI dispositivo deI
Tribunale distrettuale coneernente l'assegno alla moglie
di fr. 30 mensili per alimenti, il rappresentante delI'attrice
ha opposto a questa conclusione l'eccezione di tardivita
motivandola come segue :
Secondo la procedura civile grigionese, come essa e
interpretata dal Tribunale cantonale deI Cantone dei
Grigioni, le questioni eoncernenti l'ammissibilita deI
divorzio 0 della separazione e quelle che hanno tratto agIi
alimenti dovuti da un coniuge in virtu delI 'art. 152 00,
sono devolute definitivamente ai tribunali distrettuali
statuenti come ultima istanza cantonale. Il giudizio dei
Tribunale deI distretto Bernina dei 28 luglio1933/12 set-
tembre 1933 costituisce dunque, in merito alla separazione
ed aHa questione accessoria di un assegno a titolo di ali-
menti, un giudizio definitivo di merito contro il quale e
dato il ricorso al Tribunale federale (art. 58 OGF). Non
essendo stato diretto contro la sentenza deI giudice dis-
trettuale entro il termine legale di 20 giorni, ma contro
il giudizio di seeondo grado deI 15 dicembre 1933, il rieorso
attuale, per quanta eoncerne l'assegno di fr. 30, e quindi
da ritenersi informe e tardivo.
Gonsiderando in diritto :
L'eeeezione non regge. In una causa di separazione giu-
dicata dai tribunali grigionesi (sentenza, non pubblieata,
deI 9 marzo 1933 in causa Cattaneo e. Cattaneo), questa
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Corte ha ammesso ehe, pur essendo proceduralmente
seisso dalla procedura eivile grigionese in due parti· nel
modo sopradetto, il procedimento tendente al divorzio od
alla separazione non eostituisee meno un 'unita : la seissione
e meramente formale e non toglie alle diverse domande
il earattere d'intima eonnessione ehe loro naturalmente
compete. In altri termini : il giudizio dei tribunali distret-
tuali, ehe e definitivo in merito alla questione deI divorzio
o della separazione ed aecessori (tra i quali, le questioni
eoneementi le prestazioni di un eoniuge all'altro giusta
gli art. 151 e 152 ceS), eostituisee un giudizio incompleto
(Teilurteil), come quello ehe statuisce solo su « aleune delle
eonelusioni di causa» (RU 30 II p. 479; 40 II 292). Ora,
per costante giurisprudenza, un giudizio parziale 0 ineom-
pleto (Teilurteil), non e suscettibile di rieorso separato al
Tribunale federale (v. sentenza preeitata). TI rieorso deve
e puo. essere inoltrato soltanto quando il giudizio sara
completo, vale a dire quando le istanze eantonali avranno
statuito su tutti i punti litigiosi. Applicando questa
massima al easo in esame, si giunge aIla eonclusione ehe
l'eeeezione di tardivita. sollevata dall'attrice nei eonfronti
deI giudizio deI Tribunale deI distretto Bernina acoordan-
tele un assegno mensile di fr. 30 in base all'art. 152 ces,
e infondato : in altri termini, si e a ragione ehe il ricor-
rente ha atteso la definizione deIla causa da parte deI·
Tribunale eantonale per inoltrare rieorso al Tribunale
federale anehe su questo punto.
2. -
(nel merito). . .
. . . . . . . . . . .
Markenschutz. No 39.
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VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
39. ÄUtzug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 15. Kai 1934 i. S. S.A. Egidio Galbar.i gegen Migrcs Ä.-G.
I. M ar k e n s c hut z; Art. 1, 3, 24 MSchG.
1. Der Umstand, dass für eine Warengattung noch keine allgemein
geläufige Bezeichnung besteht, berechtigt nicht, einen geschütz-
ten Markennamen dafür zu verwenden. Erw. 1 a.
2. Um wa n d 1 un g der geschützten Marke in ein Fr e i z ei-
ehe n. Eine Marke bleibt schutzfähig, wenn sie ihre indivi-
. dualisierende Kraft auch nur in einem der schweizerischen
Sprachgebiete bewahrt hat. Erw. 1 b.
3. M a r k e n m ä s s i ger Ge brau c h der Marke; Kriterien.
Erw.2.
4 .. Die Verwendung eines Markennamens mit Z u s ii. t zen wie
Typ, F a C; 0 n u. derg!. durch Dritte ist erst zulässig, wenn
der Name zum Freizeichen geworden ist. Erw. 3.
U. UnI a u t er e r
We t t b ewe r b
u. Per s ö n I ich-
k e i t s r e c h t e; Art. 28 ZGB, Art. 48 OR.
Auch die nichtmarkenmässige Verwendung eines Markennamens
mit Zusätzen wie Typ, F a C; 0 n u. derg!. ist Dritten erst
nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet. Erw. 4.
A. -
Die Klägerin, S. A. Egidio Galbani in Melzo
(Italien), ist Inhaberin der seit 1915 im italienischen und
seit 1924 unter No. 34,874 im internationalen Register
eingetragenen Käsemarke « Bel Paese)). Gegenstand der
Marke bildet eine vom Rechtsvorgänger der Klägerin,
Davide Galbani, erfundene vollfette Weichkäsespezialität,
die nach und nach grossen Absatz fand und von zahl-
reichen Käsefabrikanten, besonders in Italien, nachgemacht
wird.
B. -
Gegen Ende 1932 begann die Beklagte, Migros
A.-G. in Zürich, eine derartige aus Italien eingeführte
Nachahmung zu verkaufen. Dabei steckte sie auf den
Käse, den sie in den Verkaufslokalen und in den Schau-
AS 60 II -
1934
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