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486 A. staatsrechtJ. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfussung.
a. ~ie ange'bfid)e metre~ung l.10n SUtf. 10 bet teffinifd)en
stantonßl.1erfaHung, unb
b. ben @initlanb ber ~e d)Ul.1eritleig erun g, ben bie ~e~
furrenten in biefer me~ie~ung gegen bie rapporti deI nostro delegato e Commissario d'allora, il
l> sig. Bavier, pure non abbiam creduto di dover introdurre
l> azione penale a sensi della Legge di proeedurafederale, e
» ehe anzi le slesse parti interessate hanno eon noi laseiato
l> neUe mani delle autorita e dei tribunali tieinesi l'inehiesta
l> e la proeedUl'a in genere sui delitti perpetrati aStabio.
» A due riprese poi ci siamo esplicitamel1te rifiutati a tra-
» durre la vertenza di Stabio davanti alle Assise federali :
» dapprima, eioe, eon deereto 10 agosto 1877, dietro rieorso
» presel1tato da Dayide Pedroni e Compagni; poseia, addi
» 24 settembre '1878, in risposta e ad evasione di una mis-
» siva deI signor Colonnello Mola, trasmessaei ai 17 di set-
» tembre 1878 dal gift Commissario federale, signor Bavier.
:b Ne avremmo deI presente aleun fondato motivo per eui
» doverci dipartire da cosiffatto punto di vista, massime se
» si eonsideri il lungo spazio di tempo traseorso dopo quegli
)) avvenimenti e la eireostanza dell'avere intanto la magistra-
» tura ticinese continuato, ineceepita, a funzionare, e pronun-
:b eiato anzi una vera sentenza giudiziaria, quale si e ildeereto
» di deferimento 30 settembre 1878 della Camera di Accusa.
506 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
». P~r. eiö ehe riDette, in seeonda linea, la quistione pre-
» glUdlzlale della competenza, non ei torna diffieile il diehia-
» r~re ehe,,a . m??o nostro di vedere, il relativo giudizio
}) nentra ne hmlll delle vostre attribuzioni. A tale effetto
» ehiameremo l'attenzione delle SS. VV. sui fatti ehe seguono:
» Le autoritä tieinesi hanno, in merito alle uccisioni e ai
» ferimenti di Stabio deI 22 ottobre 1876, introdotto formale
) azione penale e eondotta a fine la proeedura preliminare.
) Con deereto 30 settembre 18781a Camera d'Aeeusa diehiara
» in istato :d'aceusa, a motivo degli anzidetti reati un eerto
» numero di persone e le deferisee . al Tribunale' eantonale
» delle Assise. Contro tale deereto interpone ricorso una
» part~ de~ p~e:enuti. (~olonnello Mola e Compagni), dicendo
» che I cflmlm 0 dehttl onde sono accusati rivestono un ea-
» r~tt~re. polit!eo e soddisfanno eziandio agli altri requisiti
» rlChlestl dall art. 1'12 N° 3 della Costituzione federale . ehe
» essi devono di conseguenza venir giudicati, a termi~i di
» questo dispositivo costituzionale, dalle Assise federali e ehe
» il deferimento dei riclamanti al Tri~unale penale ~anto- .
» ~ale, sottraendoli al Ioro giudice costituzionale, viola l'ar-
» bcolo 58 della Costituzione federale.
» üra, simile gravame rientra, in virtu degli art. 113
» N° 3 della Costituzione federale e 59, lettera adella Leage
» sulla ~rganizzazione giudiziaria federale, nella compete~za
» deI Tflbunale federale, perche si manifesta come un ricorso
» risguardante violazione di diritti costituzionali dei cittadini.
}) Le SS. VV. sembrano essere in dub~io eirc ehe muove Ia Camera di Accusa e ehe eonsiste a dire -
ehe
il Consiglio federale ha gia deciso nel 1877 la quistione di
cui si tratta, respingendo un ricorso presentatogli in materia
dalle parti civili.
La eceezione della res judicata, e di sua natura un istituto
dei diritto privato, maquando anehe la si dovesse ammettere
in contestazioni d'ordine pttbblieo, essa non troverebbe nessun
riseontro ne nell'ordine ne nel merito deI easo di cui si tratta
Eben. vero ehe, deliberando sul ricorso Pedroni e consorti:
deI 19 gmgno 1877, il Consiglio federale ha diehiarato essere
sua opinione, ehe tra i fatti di Stabio ed il disposto del-
l'art. 112 deHa Costituzione federale non eorra alcun rap-
porto; ma e vero altresi ehe in quell' epoea il Consiglio fede-
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rale non era punto ehiamato a pronuneiare fra Ie medesime
parti in lile, ne a risolvere la stessa eontroversia. La qui-
stione allora sottoposta aHa sua disamina si ridueeva a sapere
-
quali mi sure si dovessero prendere a sensi dell'art. 4 deI
Codiee penale federale, -
e non giä se un determinato de-
ereto della Camera di Accusa, la quaIe, deI resto, non si era
per aneo pronuneiata, avesse per avventura violato un diritto
eostituzionale degli attuali rielamanti. üra, la eognizione di
quest'ultimo punto di ~ontestazione rientra, a termini deI § 59'
deHa Legge federale organico-giudiziaria, onninamenle neUa
sfera delle eompetenze deI Tribunale federale.
Sul Merito.
La prima e prineipal quistione ehe si affaeeia, nel merito,
aHa apprezzazione di questa Corle, si riassume a vedere se
Ie persone deferite eon deereto 30 setlembre 1877 della Ca-
mera di Aceusa deI Cantone Ticino al Tribunale delle Assise
cantonali vantino realmente un diritto costituzionale, in base
al quale poter ehiedere ehe le azioni onde sono imputate ven-
gano giudieate dane Assise federali; rispettivamente, se si
avverino, a riguardo Ioro, le condizioni volute dall'art. 11~
deHa Costituzione federale, eosi coneepito :
« Il Tribu,nale federale, col eoncorso di giu1'ati ehe pronun-
» ciano sulla questione di fatio, giudica in materia penale :
10 » Sui casi di alto tradimento contro la Gontederazione,
» di rivolta e di violenza contro le Autorita federali;
2° » Sui crimini e deliUi contro il diritto delle genti;
3° » Sui erimini e delitti politici ehe sono causa 0 conse-
» guenza di torbidi tali, per eui diventa necessario ttn inter-
» trento armato federale, e
4° » Nel easo in cui- un' Autorita federale gli demanda pet
») giudizio penale i (unzionari da lei nominati. »
...
Fra i varii ca si previsti da questo artieolo, il solo dl eUl SI
tratti nel fattispeeie e queIIo aceennato sotto il numero 3°,.
per rispetto al qual~ la eompetenza deI Tri~unale fed~r~~e i!l
materia penale e vmcolata aHa presenza d) due requlSlti dl-
5tO A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung-
stinti: il primo, eioe, ehe le azioni imputate ai ricorrenti
costituiseano dei erimini « 0 delitti politici, i quali siano stati
» causa 0 conseguenza di torbidi taH, per eui sia diventato
» neeessario un intervento federale; » il seeondo, poi, ehe
codeslo intervento sia stato « armato. »
Ne in detto artieol0 112 pera, ne in altre sue disposizioni,
la Costituzione federaleha dichiarato in checosa consistano
icrimini e delitti politici, -
eorne deI pari essa non indica
verun preeiso criterio dietro il· quale poter distinguere e deli-
nire i « easi di aHo tradimento, di rivolta e di violenza contro
» le Autoritlt federaH » ed i « erimini e delitti contro il diritto
» delle genti, » di cui ai Nri 1 e 2 di quello stesso artieo10.
Per 10 eonverso la Costituzione federale, al suo art. 113,
dove sono enumerate le varie attribuzioni deI Tribunale fede-
rale in materia di diritto pubblico, fa obbligo esplieito al Tri-
bunale federale di osservare ed applicare « le leggi emanate
» dall'Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di
» carattere obbligatorio gen~raIe, eome pure i trattati da lei.
» r3.tificati, » aggiungendo anzi ehe «le medesime gli devono
» servire di norma. » Questa stessa disposizione e parimenti
contenuta neU'art. 60 della Legge federale 27 giugno 1874
sulla organizzazione giudiziaria federa1e, ehe vien subito dopo
l'altra (art. 59) in eui e traeciata la distinzione fra le eon-
testazioni d'ordine pubblieo di competenza deI Tribunale e
quelle di spettanza deI ConsigIio, 0 rispettivamente dell'As-
semb1ea federale, e suona: « NeUe decisioni di cui e cenno
» negli articoli 56, 57, 58e 59 il Trib-unale federale pren"-
» dera a norma le leggi emanate dall'Assemblea federale e le
» risoluzioni delta medesima di camttere obbligatorio gene-
» rale, come pure i traltati da lei ratificati (art. 1.13 delta
» Costilttzione federale).
üra, Ia Costituzione federale non eontenendo veruna pre-
cisa indieazione intorno al criterio, teoricamente e pratiea-
mente controverso, dei « crimini e delitti politici » di eui
parIa il mentovato art. 112, resla a sapere se il Tribunale
federale abbia veste e facolta di fissarne egli medesimo, di
molo proprio e secondo il suo libero arbitrio, Ia signifieazione
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giuridiea e il fattispecie, -
0 se tale determinazione non sia
per. cont~o gilt saneita in una «legge fedemle,» 0 in una
.er nsoluzwne di carattere obbligatorio generale » (a sensi del-
l'art. 113, ultimo eapoverso), ehe il Tribunale federale do-
vrebbe allora « prendere a norma. »
Di fronte al disposto degli art. 73, 52 e 45-50 deI Codice
penale federale della Confederazione svizzera (in data4 feb-
hraio ·1853), la questione non puö essere dubbia. Codesta
Legge aveva difatti gilt lissato sotto l'impero della Costituzione
federale deI 1848 le norme direttive per 1a definizione dei
crimini e delitti politici previsti all'art. 104 della medesima
ed il Messaggio 10 Iuglio 1852 deI Consiglio federale, aeeom~
pag~ante il relativo progetto (V. il volume Ho deI « Foglio
offieIaIe federale deI 1852 ») diee in termini espressi ehe
detta Legge ha per iseopo di dedurre dalI'art. 104 della
Costituzione federale le necessarie eonseguenze. Ne quelle
norme direttive hanno subito modifieazione veruna, daeehe
fu proclamata la nuova Costituzione federale deI 1874, il cui
art. 112 ripete in essenza le disposizioni contenute neU'art.
104 deHa eessata; che anzi nelI'ultimo lemma delI'art. 32
della gia citata Leggeorganieo-giudiziaria federale e detto
espressamente ehe le « ulleriori disposizioni sulla competemu
» delle Assise federali sono contenute negli articoli 73-77 dei
» Codice penale federale del 4 febbraio 1853.
La eognizione degli attuali ricorsi mette di eonseguenza il
Tribunale federale in una situazione ben diversa da quella in
in cui si trova allorquando e ehiamato a giudieare su do-
mande di estradizione per erimini i) delilti politici : mentre
in questi ultimi ·casi i trattati diehiarano semplicemente ehe
l'estradizione non potra aver luogo se ill'eato, per cui e do-
mandata, riveste un cal'attere politico, senza alludere a nes-
suna determinata Legge, la quale definisca ehe cosa si debba
intendere per reato politico, di modo ehe il giusdieente puö
allora pronunciare secondo il suo libero arbitrio, ovverosia
applieare ad ogni singolo fattispeeie le norme· della eomune
dottrina; -
nel caso conereto, invece, il Tribunale federale
e vineolato a quelle definizioni dei crimini e delitti poliei ehe
512 A. StaatsrechtI. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
il Codice penale federale ha enunciato a guisa di norme diret-
tive.
E la cosa si fa tanto piu ehiara e eerla, in quanto, a stre-
gua deI comune principio legale, consegnato altresi neU'art. 1 ()
della Legge 27 agosto 1851 di procedura penale federale,
nessuna pena potendo essere inflitta fuorehe in applicazione
di una legge (nulla prena sine lege), le persone compromesse
nei fatti di Stabio non potrebbero venir giudicate dalle Assise
federali, se non q\lando gli atti ehe Ioro s'imputano eadessero
sotto la sanzione della Legge penale federale.
L'art. 73 deI Codiee penale federale riproduee i erimini e
delitti enumerati sotto i Nri 1°, 2° e 3° dell'art. 113 della
Costituzione federale, per i quali le Assise federali sono
esclusivamente eompetenti e eita per ciaseuna categoria di
reati le eorrispondenti disposizioni della Legge:
ART. 73. « Le assise federali sono esclusivamente competenti:
a) « Per l'aUo tradimento contro la Confederazione (art. 36-
1> 38e45);»
b) « Per la rivolta e la violenza cont'l'o le autorita federali
» (art. 46-50). »
c) « Per crimini e delitti contJ'O il diritto delle genti (at-t. 39~
» 4:1-43).
d) « Per delitti politici, causa 0 conseguenza di torbidi occa-
» sionanti intervento federale armato. (art. 52). »
L'art. 52 ibidem sanziona l'applicabilita analogetica degli
art. 45-50 al caso in eui gli atti in questi menzionati fossero
diretti contro costituzioni, autorita 0 votazioni cantonali.
ART. 52. « Se uno degli atti menzionati agli al,ticoli 45-50
» e diretto contro una costituzione cantonale garantita dalla
» Confederazione, 0 contro Autorita 0 funzionari cantonali, 0
» se si riferisce ad elezioni, votazioni ed altre operazioni pre-
» scritte dalla legislazione d'un Cantone, i dispositivi di questi
» articoli sono applicati per analogia, quando gli atti in essi
» previsti sono stati Za causa 0 Za conseguenza di tOl"bidi che
» abbiano occasionato l'intervento armato della Confede1'a-
» zione. »
Non si tratta quindi ehe di esaminare, se 1e condizioni vo-
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lute dai combinati art. 45-50 e 52 dei Codice penale feder ale,
pereM si riconosca a eerti determinati crimini e delitti il ca-
raUere polico, si verifiehino eziandio nel caso degli atti onde
sono accusati i ricorrenti.
Secondo rart. 52, combinato coi precedenti 44-50, deI Co-
dice penale federale, gli atti imputati ai Ricorrenti non si
potrebbero riferire, per loro natura, che a quanta e previsto
negli art. 45, 46 e 47. Conseguentemente essi dovrebbero
qualificarsi :
o come, « partecipazione ad una impresa tendente a rove-
» seiare violentemente la Costituzione cantonale, 0 a scacciare
» 0 a sciogliere eon violenza Ie autorita eantonali 0 parte di
}} esse» (art. 45);
ossia come,. « attruppamento che abbia manifestato con atti
» di violenza l'intenzione di oppor resistenza ad un'Autorita
» cantonale, di astringeria a prendere 0 impedirle di pren-
» dere una deeisione, 0 di esereitar vendetta contro un fun-
» zionario eantonale 0 un membro di una eantonale Autorita
» per la detta sua qualita » (art. 46, 1° lemma);
ossia come, « partecipazione ad un atlruppamento tendente
» ad incagliare l'eseeuzione delle leggi cantonali 0 il pro ce ...
) dimento alle elezioni, alle votazioni e simili operazioni ehe
» devono aver luogo a tenore delle leggi cantonali» (art. 41,
20 lemma);
ossia come, «atto di violenza per incagliare l'eseeuzione
» delle leggi cantonali, per impedire di procedere ad elezioni,
» votazioni 0 ad altre operazioni prescritte dalle leggi canto-
» nali, 0 per metlere ostaeolo alla esecuzione degli ordini
» officiali 0 di disposizioni di una Autorita cantonale, 0 per
» costringere od impedire sia un' Autorita, sia un funzionario
]I cantonale nell'esercizio deI suo ufficio» (art. 47).
Ora nessuno degli atti imputati ai riclamanti 0 alle persone
deferite alle Assise cantonali in dipendenza dai fatti di Stabio
appalesa tal fattispecie che si possa dire corrispondente ai
crimini 0 delitti politici menzionati ai ridetti articoli.
L'esercizio di tiro ehe tennero aStabio i tiratori liberali
514 A, Staa.tsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfa~sung_
dei dintorni, nella giornata deI 22 ottobre 1876, non avea per
obbiettivo alcun atto di alto tradimento (art. 45) 0 di violenza
contro Autorita cantonali (art. 46 e 47). Nessuna delle parti
ha diffatti asserito il contrario, e quando pure i tiratori aves-
sero avutoun taIe intendimento, non si sarebbero eglino se-
parati e ridotti pacifieamente alle loro ca se subito dopo aver
esploso illoro numero regolamentare di colpi, ma sarebbero
all'incontro rimasti insieme ed entrati in azione, secondo un\
piano anticipatamente preparato.
E tanto meno poteva avere per iscopo uno degli atti pre-
visti nei summentovati articoli deI Codice penale federale
l'assembramento di alcuni correligionari conservatori nella
casa Ginella, avvegnache mancassero a tal effetto, e aStabio
medesimo e nell'altre parti deI cantone, le volute disposizioni
per un'attiva cooperazione. Quella riunione si riduceva ad
un esiguo numero di persone e non avrebbe neppur bastato
aHa difesa; molto meno quindi a qualsivoglia scopo offensivo.
Arrogi ehe in tal caso Ia moglie, i figli ed i parenti deI Gi-
nella non sarebbero certamente rimasti in casa. -
QueUa riu-
nione armata, quando non sia stata casuale affatto, e spiegata
invece dalla tema ehe in presenza dell'assembramento di molti
tiratori potessero avverarsi degli sfoghi di odio partigiano,
di fronte ai quali non si voleva trovarsi disseminati ed inermi.
D'altra parte poi la uccisione deI giovine Pedroni, l'imme-
diato eireuimento della easa Ginella e gli avvenimenti ehe
. tennero dietro (le fucilate reciproehe e le ulteriori ueeisioni);
non istanno in verun rapporto causale eon gli atti da giudi~
carsi a stregua degli articoli 45, 46 e 47 deI Codice penale
federale.
Pud darsi ehe le passioni in eui s'agitavano i partiti e la
comune diflidenza, siano state causa di provoeazioni, di vio-
lenze, e quindi di vicendevoli attacchi e re si stenze; ma tutto
questo non basta aneora asostituire la maneanza di quello
speeiale intendimento ehe la Legge riehiede, aceiocche si possa
ammettere in casu la esistenza di un reato,politico.
Non oeeorre neppure esaminare, se prima 0 dopo i faUi di
Stabio l'uno 0 l'altro dei partiti abbia preparato su altro qual-
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.
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sivoglia punto deI Cantone un piano d'operazioni avente per
iscopo uno di quegli atti ehe la Legge designa siecome tali da
giudicarsi dalle Assise federali, avvegnache per la qualifica
dei reati commessi aStabio non si possa naturalmente pren-
dere a norma se non l'intenzione ehe i faui stessi informava,
l'intenzione, eioe, delle persone ehe vi erano parte attiva.
Dal punto di vista deI diritto penale, la seena politiea sulla
quale si svolsero eodesti avvenimenti pu6 senza dubbio rive-
stire una certa importanza, ma non pud far supporre invece
negli agenti delle intenzioni ehe non avevano, e ehe, stando
'all'epoca, al luogo e alle altre eireostanze di fatto, essi non
possono avere avute.
Essendo cosi dimostrato ehe non esiste in eoncreto veruno
degli atti designati nei ripetuti art. 45-50, ne viene per na-
tural corollario che i fatli di Stabio non si possono neppur
riguardare sieeome appartenenti aHa eategoria di quei delitti
eomuni, i quali, a termini dell'art. 51 deI Codiee penale fe-
derale, vanno giudicati dal1e Assise federaIi, pereM in eon-
nessione eon un reato politico.
L'altra questione a risolvere, se, eioe siavi stato intervento
armato {ederale, in eonseguenza dei torbidi tieinesi dell'au-
tunno 1876, perde, in vista della niancanza deI requisito
essenziale ehe riguarda la qualifica dei delitti contro i quali
han proceduto le autorita ticinesi, ogni importanza pratiea
per l'attual eontestazione. Comunque sia pera i riflessi. ehe
seguono la fanno deeidere in senso negativo .
L6 truppe ehe furono in servizio sono state levate di molo
proprio dal Governo cantonale, poste e mantenute sotto co-
mando cantonale e retribuite parimenti eon soldo cantonale.
Chi le ha lieenziate fu, di nuovo, il Consiglio di Stato deI
Cantone Ticino.
Il Consiglio federale si e limitato ad ordinare di pieehetto un
reggimento turgoviese d'infanteria, e il Commissario federale
non si e trovato per buona sorte neHa neeessila di far uso
i:1ella imparLitagli faeolta, di disporre, al easo, delle truppe
~antonali.
La ordinazione di pieehetto e un atto preparatorio all'inter-
516 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
vento armato federale, ma non gilt l'intervento istesso. Nei
easi di Ginevra e di Zurigo, nei quali fu ammesso esservi
stato intervento, le truppe federali aveano toccato il suol0 deI
Cantone da occuparsi.
Il Commissario federale sig. Bavier ha invilato il Consiglio
di Stato a far disciogliere le guardie eiviche in armi; egli ha
pres:entato varie istanze al Comandante delle truppe eantonali;
ma delle truppe medesime non dispose mai direttamente.
Uno dei ricorrenti, il Colonnello Mola, ha faHo pubblicare
neHa Gazzetta Ticinese: ehe «tutte le milizie ehiamate in
» servizio aveano Len meritato deI paese, preservandolo dal
» disoflore di un intervento {ederale armato. » Ed il signor
Bavier ha detto nel suo rapporto al Consiglio federale, ehe
c{ fortunatamente si poterono risparmiare al Cantone le spese
» di un intervento armato federale. »
Sul ricorso particolare del Colonnello Mola.
In merito aHa eonclusione ehe formula nel suo gravame il
Colonnello Mola: « dovere », cioe, « i fatti ehe s'imputano
» aHa di lui persona venire giudieati da Tribunali militar
» e non da magistrati penali ordinarii », imporla semplice-
mente di sapere, se nel momento in eui avvennero i fatti
stessiJ il rieorrente si trovasse re almen te in servizio militare,
federale 0 eantonale.
Le disposizioni di Legge ehe devono prendersi a norma
sotto questo speeiale riguardo sono le seguenti :
ART. 9 DEL CODICE PENALE TICINESE: « II presente Codice non
» risguarda i delitti militari ehe sono determinati e puniti
» dal Codiee militare fede1'ale, ne i erimini, delitti 0 tras-
'» g,-essioni riservati alla eompetenza federale e determinati
» dal Codiee penale 0 da leggi speeiali federali. })
ART. 10 DELLA LEGGE FEDERALE 27 AGOSTO 1851 SULL'.UlMINI-
STRAZIONF; DELLA GIUSTIZIA. PENALE PER LE TRUPPE FEDERALl : « Sono
) sottoposte alle disposizioni del pt'esente Codiee: a) Tutte le
') persone ehe si trovano al servizio militare federale 0 ean-
» nale 0 sullo stato di situazione d''ttna truppa ehe e al ser-
7) vizio militare federale 0 eantonale.
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.
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AllT. 205 LEG. CIT.: « Nei easi punibili, ai qualipersone
» dello stato eivile e militari sono aeeusati d'aver preso parte,
» il militm'e non pud essere· arrestato, inteso e giudieato ehe
» dal giudiee militare, e la pet'sonadello stato eivile non pud
» esserlo ehe dal giudiee civile, ad eeeezione del easo previsto
)} dall'art. 309. »
. ART. 309, IBIDEM. » L'inehiesta prelimina,'e di delitti in eui
J) sonG p~'evenuti· di eomplieita militari e pe1'sone dello stato
» eivile, puo esse re fatta in eomune coll'autm-ilii eivile, al-
» trimenti 1e due autoi'itii devono eomuniearsi reeiproeamente
» gli atti assunti. »
Dalla esposizione dei fatti, quale venne traeciata dal ricor-
rente medesimo, si eruisce ehe egli non fu investito di un
comando, per parte deU' Autorita eantonale, se non quando i
casi di Stabio avevano gift avuto luogo. Le vittime erano gia.
cadute, allorehe esso Colonnello dava notizia dell'avvenimento
al Commissario di Governo in Mendrisio, e si fu solo in se-
guito a eodesta eomunieazione ehe detto Commissario gli affi-
dava il comando della forza armata per il ristabilimento del-
I' ordine; eomando, ehe neHa sera deI 22 ottobre gli veniva
poi confermato, sino a nuovo ordine, dal Consiglio di Stato.
Il ricorrente stesso ha di tal guisa rieonoseiuto, come deI
resto e provato, ehe durante i easi di Stabio, i quali formano
l'oggetto deI decreto d'aeeusa, il Colonnello Mola non teneva
nessun eomando, ne occupava una posizione militare qua-
lunque, a termini delle summentovate disposizioni di Legge;
la sua conc1usione personale deve quindi essere respinta.
In tale situazione di eose torna superfluo l'indagare, se al
Colonnello Mola sia stato eonferitoaneora in quel giorno,
-22 ottobre, un eomando militare, 0 se all'incontro egli non
sia entrato in servizio effettivo ehe col 24 ottobre, nel qual
giorno soltanto furono levate e poste sotto i di lui ordini vere
truppe cantonali, militarmente organizzate.
ehe il signor Mora vestisse gift ai 22 d'ottobre, e preeisa-·
menle durante 10 svolgimento dei fatli incriminati, Ia divisa
militare, non fu da nessuna parte asserito.
v
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518· .A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Sul ricorso per titolo di violata costituzione cantonale
e de1iegata giuslizia.
Un'ultima questione ehe rimane a decidere e quella che
concerne : a) la pretesa vioiazione delI' art. '10 della Costitu-
zione cantonale ticinese; b) l'appunto di denegata giustizia,
ehe i rieorrenti muovono a tale proposito contro le Autoritä. pe-
nali in genere, e segnatamente contro la Camera di Aceusa
deI Cantone Ticino.
An a.
L'art. 10 della Costituzione ticinese dispone :
« Nessuno puo esset'e arrestato ne proeessato ehe in virtu
» della Legge; ne puo essere sottmtto al suo giudiee nat.u-
» rale.)).
I ricorrenti credono di ravvisare una violazione deHo spirito,
se non deUa lettera, di questo dispositivo nel faUo ehe furono
soggetti all'azione di magistrati, i quali, beneM rivestiti delle
insegne e dei poteri inerenti aHa regolarita della loro nomina,
non sono tuttavia il giudice naturale della causa, perehe vi
rappresentano una parte « interessata »; pereM, in altri
termini, l'avversario politico dell'aeeusato non puo essere il
suo giudice naturale in un processo politico. L'istruzione giu-
diziaria, es si dicono, il Ministero pubblico, la Camera di Ac-
cusa, sono eomposti di gente seelta nei ranghi dei nüstri
aceaniti nemici politici, ed ogni 101'0 atto, ogni linea dei 10ro
preavvisi decreti ed allegati, fa veder chiaro ehe le Assise
federali potranno sole rendere la giustizia sui fatti di Stabio.
Comunque sia, il Tribunale federale non e chiarnato, e non
puo essere invocato a S'.iu~icare, se i ~ribun~li ticinesi .o~rano
o me no suffieienti garanzle per una lrnparzlale arnrnmlstra-
zione deUa giustizia; riferendosi gl'Istanti all'art. 10 della'
Costituzione ticinese, si traUa invece ed uniearnente di esa-
minare, se, prescindendo dal verdetto sull'applieabilita del-
1'art. 1'12 della Costituzione feuerale, gl'Istanti rnedesirni si.
trovino ne1loro Cantone davanti a1loro giudiee costituzionale •.
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.
Ora, di fronte ai disposti dello Statuto cantonale ticinese
tale questione va risolta assolutarnente in senso afferrnativo:
Negata la competenza delle Assise feilerali, i ricorrenti stanno
davanti al magistrato ehe 10r guarentiscono la Costituzione e
le Leggi deI proprio Cantone. Non fu creato,diffatti, nessun
Tribunale eccezionale, ed il potere politico non ebbe nelI' is-
truttoria deI pro ces so di cui si tratta ingerenza di sorta alcuna.
An b.
Relativamente al titolo di ricorso per denegala giustizia i
riclamanti non adducono veruna eircostanza di faUo in b;se
aHa quale poter dedurre la conseguenza, ehe non si abbia
voluto sentire in giudizio aleuno dei prevenuti 0 101'0 difen-
s?ri, e?e siasi 10ro negato qualsiasi benefieio di legge, 0 non
SI abbla voluto prendere una misura legittirnarnente ehiesta.
Per 10 converso, e rnestieri eonsiderare ehe il processo con-
tro gli aecusati non e pur anco ultirnato, e segnatarnente ehe
nessuna sentenza e finora intervenula. Ora, fino a tanto ehe
la vertenza non sia stata dai Tribunali eantonali eompleta-
mente evasa, anche il Tribunale federale non si trova in po-
sizione tale da poter ernettere in rnerito ad un gravame per
titolo di denegata giustizia un giudizio definitivo.
Ai riclamanti si deve quindi riservare i1 diritto di poter far
uso anche piu tardi deI benefieio di ricorso al Tribunale fede-
rale, qualora durante il processo i Tribunali tieinesi avessero
a violare le garanzie eostituzionali.
Per tutti questi rnotivi,
Il Tribunale {ederale pronuncia :
L Tutti e tre i ricorsi interposti contro il decreto 30 set-
ternbre 1878 della Carnera di Accusa deI Cantone Ticino, sono
respinti siceorne inattendibili, in eonforrnita dei suesposti
considerandi.
II. Copia deI presente verra cornunieata per iscritto al Con-
siglio federale, ai ricorrenti, aHa Carnera di Accusa e a1 Con-
siglio di Stato deI Cantone Ticino.