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5_I_487

BGE 5 I 487

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Italiano CH
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486 A. staatsrechtJ. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfussung.

a. ~ie ange'bfid)e metre~ung l.10n SUtf. 10 bet teffinifd)en

stantonßl.1erfaHung, unb

b. ben @initlanb ber ~e d)Ul.1eritleig erun g, ben bie ~e~

furrenten in biefer me~ie~ung gegen bie <Strafbe~iitben im surr"

gemeinen, namentlid) aber gegen bie SUnt(agefammet beg stan=

tonß ~elfin, geltenb mad)en.

Ad a. SUd. 10 ber teffinifd)en merfaffung beftimmt: "~ie,,

manb barf anberg afg traft beg @efe~eg i)er~aftet uno l.1erfo{gt,

~iemanb barf feinem natütlid)en ~id)ter ent~ogen itlerben.1l

~efuttenten eroIiden eine mede~ung beg @eifteg, itlenn aud)

nid)t beg;ßud)ftabeng, l.1on SUd. 10 ber telfinifd)en merfaffunfl

barin, baß fte ber SU1:igbHtion fold)er;ßeamten unteritlorfen

ltlurben, bie, itlenn fte (md) ben rcgelmlif3ig geitlli~Hen unb for=

merr tom:petenten

~id)ter i)orfteUen, jebenfaffg nid)t alg ber

"natürlid)e ll

~id)tet im ~roaeffe angefe~en itlerben tiinnen, ba

fie bei ber <Sad)e "betl}eiligt ij f den; mitan'cern }ffiorten: eg

tönne ber :pontifd)e @egner beg;ßenagten in einem :poIitifd)en

~ro~effe nid)t ber natüdid)e

~id)ter begfelben fein. r:Unter:::

fud)ungßtid)ter, <StaatßanitlaH, SUnUagetammer feien nun aber

aug ber

~ei~e il}rer eifrigften :politifd)en @egner geuommen

unb jebe Seile i~rer <Sd)luf3anträge, foitlie i1)rer ~ed)tßfd)tiften

lieitleife, baf3 ein~ig bie eibgenöffifd)en @efd)itlornen ein gered)teg

Urtl)eH ~u Tliffen im <Stanbe feien. 1I

SUffein, mag eg fid) in biefer mid)tung l.1erl)alten itlie immer,

bag munbeggetid)t 1)at fid) mit ber g;rage, ob bie teffinifd)en

@erid)te für eine un:parteiifd)e med)tf:pred)ung genugenbe .@a=

rantten barbieten ober nid)t, nid)t öU befaffen; foitleit lid) ~e"

turrenten auf SUd. 10 ber stantonßl.1erfaffung berufen, ift einöig.

aU :prufen, ob, abgefe1)en l.1on bem @ntfd)eibe beß @etid)teß lie·

treffenb SUd. 112 ber munbegi)erfaffung, fid) biefelben im stan::

ton felbft \)or bem l.1erfaffunggmiif3igen ~id)tet befin'oen

~'oer

nid)t.

?!tn ber ~an'o ber teffinifd)en merfaffung ift nun 'oieie g;rage

unbebingt öu beia~en.@inmaf 'oie g;rage 'oer SUliiifigteit ber

eibgenöffifd)en SUififen l.1etneint, fte1)en 'oie ~dutte1tten l.1or bem

burd) 'oie merfaffung un'o

@efe~e beg stantong

~eifin aufge~

fterften

~id)ter. @ß ift tein SUußlla~megetid)t fur ben g;atl ge~

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

487

fd)affen mor'oen, nod) qaben fid) bie .j.1olitifd)en meQßtben in bie

Untetfud)ung gemifd)t.

~;l b. ~,ie ~efd)itlerbeitle~en ~ed)tgi)etitleigerung betreffenb,

e;itlal}nen,bte mefurrenten fetn g;aftum, moxauß fid) fn,lieaen

l:ef3e, bau t1)nen ober iqren mettqeibigern bag @eQßr i)eritleigert

bte @eftenbmad)ung eineß

gefe~lid)en ~ed)fßmitter~ nin,t ge~

ftattet ober einer l.1on i1)nen red)tmäaig I.lerfangten [l'laf3regel

nid)t entf:prod)en itl~rben fet.

~age~en ift in metiidfid)tigung ~u öiel}en, baß bex ~to~ef3

gegen bte SUngeffagten nod) nid)t beenbigt, ein Utfgeil namenf::

Hd) nod) nid)t erfolgt ift. <So lange aber 'oie lantonalen Sn=

ftanöen in ber <sa~e ni~t a~fd)nef3enb entfd)ieben 9aben, tft

aud) baß ~unbeßgettd)t md)t tm ffaffe, eine mefd)itlerbe auf

med)ttlberitleigerung be fi n iti i) öU erlebigen, unb eß mUf3 bal}er

ben me~rrenten baß ~ed)t geitla9d hfeiben, in biefer mid)tung

aud) f:pater non, i)on bem ~ed)ttlntitte{ eineg ffi:eturfeß an baß

munbeggetid)t @ebraun, mad)en öU tönnen, fofern im medaufe

Deg ~ro~effeg l.1on ben teffinifd)en @erid)ten l.1erfaffunggmlif3ige

@atantien l.1erIe~t itletben forften.

~emnad) 1)at bag munbeggerid)t

edannt:

1. surre brei gegen ben mefd)luß ber teffinifd)en SUnUagetam::

mer i)om 30. <se:ptember 1878 getid)teten ~efurfe finb im <Sinne

ber obigen @titlägungen arß unbegrünbet abgeitliefen.

2. ~iefeg Urt1)eiI tft bem munbeßtatge, ben meturrenten

foitlie ber SUnflagefammer unb bex ffiegiexung beg stantoni

~effin fd)riftlid) mitöutgeiren.

1 01. Sentenza del 17 Ottobre nella causa Mola e consorti.

A .. Nel giorno di domenica 22 ottobre 1876, i tiratori jibe-

rali deI distretto di Mendrisio convenivano in Stabio per un

esercizio di tiro. Ciascun di loro doveva esplodere i suoi dieci

colpi e poteva quindi ritirarsi; di fatti, verso il mezzogiorno,

com' e detto neI rapporto deI Commissario federale, signor

488

A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnit.t. Bundesverfassung.

Bavier, deI 28 ottobre, « la maggior parte dei tiratori erano

gift rientrati alle loro ease;)) non restavano a110 stand ebe

gli uHimi inseritti; gli altri si erano dispersi nei eaffe e nelle

osterie deI paese.

Fra mezzogiorno e il toeeo, Luigi Catenazzi, di Stabio,

conservatore, passava davanti al cafIe della Casa, ?ov'eran.o

appunto aleuni dei tiratori liberali. Era armato dl :etterl~,

e reeavasi verso 10 stabilimento GineUa, aHo seopo, dlCe egh,

di farvi pulire il fucile da eerto Giorgetti. Vedutolo, due dei

liberali, Pedroni e Vanini, di Mendrisio, sortivano dal eaffe

in diseorso e tenevangli dietro, a quanta affermano, per osser-

vare dove andasse. DavanLi al eancello di easa Ginella, Pe-

droni, ehe aveva quasi raggiunto Catenazzi, cadeva si tosto,

eolpito da una palla nel eollo, ed esalava 10. spirito. A~tore

della di lui morte si rilenne generahnente Il CatenazZl, ed

anehe la Camera di aceusa deI Cantone Tieino 10 ha deferito,

come tale, alle Assise, pure ammettendo"a favor suo delle eir-

costanze attenuanti. Seeondo alcuni testimoni, Vanini avrebbe

aizzato contro Catenazzi il suo eane, e Pedroni avrebbelo

battuto eon bastone; altri depon~ono invece di non aver

visto nulla di tutto questo; avere piuttosto il Catcnazzi per-

cosso senz'altro eolla canna deI fueile il Pedroni, non appena

quesLi rebbe raggiunto; ehe Pedroni ha tentato allora coll~

sua baechetta di allontanare il fueile, ma ehe, retroeesso dl

due passi, Catenazzi, spianata l'arma, gli ha passato la gola

da parte aparte eon un palla.

Catenazzi rifugiavasi quindi nella easa Ginella, e la nuova

della morte di Pedroni essendosi rapidamente sparsa nel

paese, un eerto numero di tiratori aecorreva sulluogo, eir-

eondava 10 stabilimento e tentava di penetrarvi.

. Da enlrambe le parti si feee uso delle arm i da fuoeo, dalla

easa Ginella, eioe, sui liberali, e da questi contro la easa, le

imposte delle eui finestre erano soeehiuse in modo da laseiare

sollanto una piecola apertura nel mezzo. Anehe sul puntQ a

sapere chi abbia aperto il fuoeo, i testimoni sono fra 101'0

eontraddieenti.

Fin dai primi colpi eaddero, dei radicali, Giovan Battista

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

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Cattaneo, di Riva San Vitale, ehe mori sull'istante, Giovanni

Moresi, da Mendrisio, che soeeombette poeo dopo alle sue

ferite, e Roberto Maderni, da Capolago, ehe riporto grave

offesa ad una spalla.

Fra i tiratori trovavasi il Colonnello Mola, uno dei rieor-

renti; messosi aHa 101'0 testa e asseeondato dai Maggiori

Induni e Albisetti, egli impartiva le opportune disposi-

zioni.

NeUa easa Ginella erano, -

al dire della Camera di aeeusa,

-

il proprietario Emilio Ginella eon la sua famiglia al pian

teITeno, il fabbro-armaiuol0 Giorgelti eon Catenazzi al piano

superiore. Dal"numero dei fueili e da un eappello rinvenuti

in questo stesso piano, quando vi si penetrava, i ricorrenti

inferiseono ehe aHa fueilata daUo stabilimento devono aver

preso parte anehe altre persone, e 10 stesso proprietario.

Intanto era arrivato da Mendrisio il Commissario di Go-

verno e i rinehiusi neUo stabilimento Ginella avevano preso

la fuga. Quando poi la Giudieatura di pace, seortata da gen-

darmi, ebbe fatto aprire 10 i';tabilimento, fu rinvenulo in una

delle eamere dei piano superiore il eadavere deI summento-

vato Giorgetti.

.

Il Colonnello Möla, sotto il eui eomando il eommissario di

Mendrisio avea posto un certo numero di eittadini e di gen-

darmi, faceva quindi oecupare militarmente 10 stabili~ento ed

organizzava un servizio di sieurezza. D'allora in pOl la tran-

quillita deI villaggio non fu piu turbata in nessuna guisa.

B. Questi fatti avvenivano in un'epoca di grande agitazione

politica pel Cantone Tieino; agitazione ehe duro anehe dopo

la giornata deI 22 ottobre, crescendo sempre d'intensita. Le

eireostanze principali ehe vi hanno relazione e poggiano indu-

bitabilmente sul vero si possono riassumere nelle seguenti :

a) Avvenimenti pt'ima del 22 otlobre 1876.

Con le nomine deI 2'1 febbraio '1875, la maggioranza deI

Gran Consiglio tieinese era passata ai « Liberali Conservatori,))

ehe intraprendevano immediatamente una riforma parziale

490 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverf~ssung.

della Costituzione cantonale, conosciuta dappoi sotto il norne

di Riformetta.

Ai 20 deI successivo novembre, il Gran Consiglio fissava la

r~dazione definitiva deI relativo progetto di decreto gift stato

dlSCUSSO nel preeedente mag'gio, ma ehe il Consiglio di Stato

nella sua maggioranza tutLora liberale aveva rifiutato di ap-

provare, non contenendo esso il principio della « rappresen-

tanza proporzionale. »

In quella medesima sessione autunnale e precisamente

nella tornata deI 27 novembre, non ostante l'espresso desi-

deri.o deI, Cons~glio,federale, che si avesse a soprassedere ad

ogm dehberazlOne In proposito fino a tanto ehe le Camere

f~dera!i avesser.o,Pronunciato sul Ricorso 12 aprile 1875 dei

slgnon Mordasllli e Consorti, si votava un altro progetto di

?ecreto ~ostituzionaJe soprannominato il Riformino, secondo

11 quale 11 Gran Consiglio doveva essere nominato in raO'ione

della popolazione di diritto. - n Consiglio di Slato rifi~tava

perö di nuovo la sua approvazione.

Frattanto l'Assemblea federale, esaminato l'anzidetto ri-

corso Mordasini e Compagni, dichiarava fuor di viO'ore

l'ar~. 32 della. Costituzione ticinese, a tenor deI quale « ~gni

». clrc?lo nO~I~ava tre deputati al Gran Consiglio, » ed in-

vltava Il Conslgho federale «a prendere sollecitamente le di-

» sposizioni neeessarie per far si ehe al· citato artieolo della

'» Costituzione eantonale ticinese ne venisse sostituito uno

» conforme ai principii della Costituzione federale. »

In esecu.zi?ne di tale deereto federale, la maggioranza deI

Gran Conslgho a~ot~ava, nella seduta deI 6 maggio 1876, un

nuovo pro?et.to dl nforma costituzionale, in virtu deI quale il

Gr~n Conslgho doveva essere nominato « in ragione di popo-

lazlOne, presa per base quella composta dei Ticinesi attinenti

e Confederati domiciliati. »

Alla relativa votazione teneva uietro una formale pro-

~est~, per parte della minoranza liberale dei deputati, e quindi

Il nfmto della maggioranza deI Governo di dare esecuzione

all~ deliberazioni deI Potere IegisJativo, e l'una e l'altro ba-

sat! sulla considerazione, che ((la base di un deputato per

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

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» ogni mille anime di Ticinesi attinenti e confederati domici-

liati » era deI tutto inammissibile, e ehe « in seguito al giu-

» dizio delle Camere federali sul rieorso Mordasini, l'attuale

» Gran Consiglio non era piiI eompetente ad emanare nessun

» decreto in materia eostituzionale. :»

Dietro invito motivato da parte deI Consiglio federale, in

data 17 giugno 1876, il Gran Consiglio ordinava tuttavia la

votazione popolare sul riformino deI 6 maggio al 19 novem-

bre 1876, e il Consiglio di Stato diehiarava questa volta di

non fare nessuna opposizione aHa presa deliberazione.

Ma la votazione popolare non ebbe Iuogo.

Ai 15 d'ottobre si riunivano a Loearno le Societa patrioti-

ehe deI Cantone Ticino, e mandavano in questo stesso giorno

una deputazione al Governo per chiedere :

1° ((Che non desse seguito alle risoluzioni deI Gran Con-

siglio ineostituzionale, eletto il 21 febbraio 1875;

2° «Decretasse immediatamente la eonvocazione delle as-

semblee di circolo per l'elezione di un nuovo Gran Consiglio

sulla base della popolazione. »

Il Consiglio di Stato pubhlicava difatti, ai '19 d'oUobre, un

decreto ehe convocava le assemblee circolari pel 5 novembre,

onde procedere aHa nomina di un nuovo Gran Consiglio in

base aHa popolazione « di puro fatto » (domiciliata), ed in

ragione di un deputato per ogni 1070 anime.

Codesti fatti sollevarono SI tosto un gran numero di pro-

teste al Consiglio federale e provocarono « tale una agita-

:» zione, da far temere in massimo grado per la quiete deI

» Cantone e il mantenimento dell'ordine eostituzionale. » Il

Consiglio federale si eredette di conseguenza in dovere d'in-

viare nel Ticino (ai 18 d'ottobre), un suo de1egato, nella

persona deI sig. Consig1iere Nazionale Bavier, con l'incarico

di riferire sugli avvenimenti, ed invitava due giorni dopo

(20 ottobre) il Consig1io di Stato a differire 1e e1ezioni al

Gran Consiglio; fissate per i1 5 novembre, fino a tanto eh'egli

avesse pronunciato in merito aHa va1idita deI deereto· che le

ordinava.

Ai 22 d'ottobre suceedevano i casi di Stabio.

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A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt .. Bundesverfassung.

b) Dopo il 22 otlobre.

In seguito agli avvenimenti di Stabio riunivansi e s'arma-

vano su varii punti deI Cantone uomini d'entrambi i partiti;

eosi a Lugano, a Tesserete, a Sagno, eee. -

La guardia eivica

di Lugano mareiava il ~3 ottobre sopra Mendrisio eontro i

eonservatori eapitanati da Spinelli; ma questi si erano gia

disciolti.

Ai ~4 d'ottobre il Consiglio federale nominava il signor

Bavier in qualita di Commjssario e ordinava di piecheUo un

reggimento turgoviese d'infanteria; -

il giorno dopo il Go-

verno ticinese telegrafava -

« non fa re opposizione pel mo-

» menta all'invito di sospensione dei comizi. »

Il Colonnello Mola, al quale il Consiglio di Stato aveva nel

frattempo affidato il eomando delle truppe cantonali, levava,

in da ta 24 stesso ottobre, un certo numero di milizie e mar-

yiava il 26 sopra Tesserete, per disciogliervi -

d'aeeordo col

Commissario federale -

i eonservatori, ehe s'erano quivi as-

sembrati in armi; ma anehe questi si erano gia sbandati.

In quel medesimo giorno si Iicenziavano le guardie eiviehe

e le milizie fino allora in servizio, sostituendole con due altre

eompagnie, ehe venivano poscia eongedate sotto 1'8 ed il 12

deI sueeessivo novembre.

Per eompletare 10 storiato e d'uopo aggiungere, avere il

Consiglio federale annullato, eon risoluzione 7 novembre, il

deereto governativo deI 19 ottobre e rinnovato al Consiglio di

Stato l'invito, ehe avesse ad ordinare la votazione popolare

sul deereto eostituzionale deI 6 maggio. In data 24 novembre,

e dietro aecordo intervenuto fra i parliti, si votava un nuovo

progetto di riforma eostituzionale, ehe sanzionava ilprincipio

deHa rappresentanza in ragione della popolazione domieiliata,

e veniva approvato dal po polo ticinese nei comizi deI 3 di-

eembre 1876.

C. Aperta subito dopo i fatti di Stabio Ia relativa inehiesta

penale sotto la direzione deI Giudiee Istruttore sig, Tatti,

da Bellinzona, questi rassegnava fin dal 5 aprile 1877 il suo

IX. KOl11i1etenz der Bundesbehörden. N° 101.

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preavviso, concludente aHa messa in accusa di Catenazzi e di

sette altre persone gravemente indiziate di aver fatto fuoeo

dalle finestre di easa Ginella, eioe Emilio ed Angelo Ginella,

Castioni, Careani, il prete Peruechi, Cirillo Pellegrini e Bin-

zoni. Riaperta l'inehiesta sopra istanza deI prevenuto Careani,

il signor Tatti rieonfermava il 26 aprile il suo preavviso deI 5.

Ai ~7 di giugno il Procuratore Pubblico, signor CaslelIi,

proponeva l'aeeus3 per il solo Catenazzi e l'abbandono deI

proeesso per gli altri selte.

A questo punto le famiglie dei liberali eaduti, reputando

minaeeiato il loro diritto di parti eivili nel processo, porta-

vano riclamo al Consiglio federale; ma n'erano reietti eon

risoluzione deI giorno iOd' agosto.

La Camera di aeeusa invitava poseia il Giudice Istruttore

Tatti a eompletare gli atti, (avvegnaehe fino aHora non si

» fossero faUe ricerehe per iscoprire l'autore della ueeisione

» di Giorgetti. » -

Il 26 ottobre il sig. Tatti ehiudeva per ]a

terza volta l'inehiesta, eonfermandosi nuovamente nel suo

primo preavviso. Il Proeuratore pubblieo avendo faUo, dal

canto suo, altrettanto, la Camera di Accusa deeretava sotto II

3'. stesso ottobre : 10 « Catenazzi viene posto in aeeusa avanti

» il Tribunale delle Assise, sieeome prevenuto colpevole di

» omieidio volontario, e subordinatamente di omieidio im-

» provviso eommesso neH'impeto dell'ira sulla persona di

» Pedroni Guglielmo; piiI, siccome autore 0 eomplice deHa

» uceisione di Cattaneo, e di lesione personale. volontaria a

» danno di Moresi e di Maderni; -

20 Pellegrini Cirillo, eee.,

» siceome autore 0 complice della ueeisione di Cattaneo e dei

» ferimenti riportati da Moresi e Maderni; -

30 Cosi pure

» i fratelli Emilio ed Angelo Ginella; -

40 Bernasconi Au-

» gusto, Maggiore Induni, Ambrogio Mola, Luigi M~retti e

») Rinaldo Borella vengono posti in aceusa eee. eec. Slceome

» eolpevoli, autori 0 eomplici deHa uccisione di Andrea Gior-

) gettL)

Il 26 febbraio 1878 era il giorno fissato per i pubbliei di-

battimenti, ma questi non poterono aver luogo, perehe trovan-

494

A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dosi il giuri, in conseguenza delle rieuse operate dal Ministero

pubblieo e da operarsi dai prevenuti eonservatori, composto

esclusivamente di membri appartenenti al partito eonserva-

tore, due degli aceusati liberali avevano inoltrato rieorso aHa

Camera di Cassazione, ehe 10 respinse; poseia perehe un terzo

prevenuto di parte liberale, Ambrogio Mola, tornato dalle

Americhe, avea domandato Ia riapertura dell'inchiesta.

Sentito Ambrogio Mola il posdomani, il signor Tatti ne

faeeva rapporto aHa Camera di Aeeusa fin dal 19 di marzo, -

ma quest'ultima, eon deereto deI 12 aprile 1878, -

affidava

l'Inehiesta ad un altro Istruttore Giudiziario, il signor Boffa.

Addi 15 agosto 1878, il signor Boffa proponeva :

1 ° « Fosse abbandonata l'inehiesta per rispetto ai fratelli

) Emilio ed Angelo Ginella, Luigi Catenazzi, Giuseppe Bin-

» zoni, Lorenzo Castioni, Don Gaetano Perueehi, Feliee Car-

» eani, Cirillo Pellegrini e Consigliere Erennio Spinelli, e

» revoeato quindi il decreto d'arresto a earieo di detto Cate-

» nazzi. »

2° « Fossero deferiti al Tribunale delle Assise e deeretati

» d'arresto durante l'istruzione ed il eompimento deI pro-

» eesso i seguenti : Colonnello Mola, segretario Albisetti, Giu-

» seppe Vanini, Aristide Gusberti, Maggiore Induni, Am-

» brogio Mola, Luigi Moretti, Franceseo Peruechi, Rinaldo

» Borella, Augusto Bernaseoni, GoLtardo Pellegrini e Roberto

» Maderni. »

3° « Suhordinatamente, fosse pure abbandonata l'inehiesta

» per codeste persone eompromesse, qualora il Delegato

» Bavier avesse proclarnato il eondono anche pei Rivoluzio-

» nari di Stabio. »

.

Dopo aver proposto ed otlenuto ehe venissero costituiti e

sentiti nei 101'0 mezzi difensivi gl'indiziati: Colonnello 1\<101a,

Segretario Albisetti, Maggiore Induni, Aristide Gusberti e

Luigi Moretti, -

il Proeuratore Pubblieo Castelli, non ostante

l'Istruttore Giudiziario Boffa insistesse nel suo preavviso, so-

steneva, eon atto 24 settembre, l'aeeusa a danno di Catenazzi

per una parte, edel Colonnello Mola, di Augusto Bernaseoni,

Induni, Ambrogio Mola, Moretti e Gusherti per l'altra parte.

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

495

E finalmente, sotto la data deI 30 settembre '1878, la Ga-

mera di Accusa deeretava :

1° « Catenazzi Luigi, di Agostino, da Stabio, d'anni 33,

» farmacista, nubile. viene posto in accusa avanti il Tribunale

» delle Assise da eonvoearsi in Stabio, sieeome prevenuto

» colpevole autore delI' omicidio improvviso sulla persona di

» Pedroni Guglielmo in linea principale, ed in linea subor-

» dinata siceome eolpevole delI' omicidio stesso per eecesso

» di difesa; piiI, sieeome autore 0 eompliee della ueeisione

» di Cattaneo Giovan Battista e delle lesioni personali ripor-

» tate da Maderni Roberto e Moresi Giovanni, eommesse per

» eeeesso di legittima difesa; »

20 « Mola Pietro, fu Giuseppe, da Coldrerio, d'anni 46,

» avvocato, nubile; Bernasconi AugusLo, fu Luigi, da Men-

» dritlio, d'anni 24, nubile, orologiaio; Induni Tommaso, fu

)) Stefano, da Stabio, d'anni 64, ammogliato, eon prole, riee-

)) vitore nelle finanze federali, aBrissago; JJlola Ambrogio,

» fu Giuseppe, di Stabio, d'anni 21, nubile, seultore; lfloretti

» Luigi, di Luigi, pure di Stabio, d'anni 21, nubile, maestro,

» e Gusberti Aristide, fu Giuseppe, pure di Stabio, d'anni 37,

)) ammogliato, eon figli, farmaeista, -

vengono pure posti in

» accusa avanti 10 stesso Tribunale delle Assise, sieeome

.» prevenuti autori 0 eompliei dell'omieidio volontario nella

» persona di Giorgetti Andrea, non ehe sieeome autori °

)) compliei di tentato 0 maneato omieidio a danno dei mem-

)) bri della famiglia Ginella e delle altre persone ehe in quella

» cireostanza si trovavano neUo stabilimento Ginella. Fatti

» tutti seguiti in Stabio il 22 ottobre 1876. »

3° « Il proeesso e abbandonato per riguardo a Spinelli

» Erennio, Ginella fratelli, Borella Rinaldo, lf'Iaderni Ro-

» berto, Carcani Feliee, Perucchi Don Gaetaho, Binzoni

)) Giuseppe, Castioni Lorenzo, Pellegrini Gottardo, Pelleg1'ini

) Cirillo, Perucchi Franeeseo, Vanini Giuseppe, Albisetti

~ Pietro, Vela padre e figlio, Moretti Carlo eValli Giu-

)) seppe. »

D. Egli si e preeisamente eontro questo Decreto ehe sono

496

A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

diretti i tre Ricorsi presentati al Tribunale federale, i quali

formano l'oggetto dell'atluale vertenza. In essi i riclamanti

hanno preso le conclusioni ehe seguono :

a) I signori Gusberti, Indttni, Ambl'ogio Mola, Moretli e

Bernasconi :

10 er Sia il processo pei fatti di Stabio e relativi, successi

)) nel Cantone Ticino nell'ottobre 1876, ritenuto di compe-

» tenza federale, giusta le disposizioni dell'arL. 32, N° 3, deHa

» Legge federale suHa organizr.azione giudiziaria federale

» 27 giugno '1874, edel relativo Codice penale federale.

.

2° « Indipendentemente da eiö, sia annuHato per causa dl

» denegata giustizia il decreto deHa Camera di Aceusa deI

» Cantone Ticino 30 settembre '1878, ed il relativo proeesso,

» eon eui i Petenti sono posti in aecusa avanti il Tribunale

» delle Assise, eee., » eome qui sopra e detto.

b) Il signor Colonnello Mola :

1 ° er Sia annullato, giusta le disposizioni deHa Legge fe-

» derale 27 agosto 1851 sull'Amministrazione della giustizia

» penale per 1e truppe federali, combinate con quelle del-

» l'art. '10 deHa Costituzione cantona1e ticinese, dell'art. 32,

» N° 3 deHa succitata Legge organica giudiziaria federale, e

» degli art. 112, 3° e 113, 3° deHa Costituzione federale, -

» il decreto 30 settembre 1878 deHa Camera di Accusa deI

» Cantone Tieino, ed il relativo processo, con cui il petente

» venne posto in accusa avanti il Tribunale delle Assise, eec.

2° « Sia riservato al petente il diritto di ripetere dallo Stato

» deI Cantone Ticino, 0 d'altri che di ragione, l'importo dei

» danni ed interessi derivati e derivabili dall'illega1e ed in-

» costituzionale decreto di cui sopra deHa Camera di Ac-

» cusa. »

c).. Le Parti civili, ossiano i signori Roberto Maderni, Da-

vide Pedroni, Gwseppe Catlaneo e la signora vedova Moresi:

10 er Piaccia al Tribunale federale di annullare l'operato in

}) genere dell'lstruttore giudiziario Boffa, deI Procuratore

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

497

» pubblico Castelli e delI;! Cam~ra di ~c~usa,. speci~lmente i

» decreli di quest'ultima, per tltolo dl vIOIazlOne dl legge e

» di denegata giustizia.

2° « Sia ordinato, in via provvisionale, aHa Camera crimi-

» nale la sospensione deI dibattimento e,deH~ conv.oca~ion~

» delle Assise, richiamando frattanto d offielO tuth gh atb

» deI processo di Stabio. »

E. Con suo Officio dei 16 ottobre 1878 il Giudice federale

delegato aHa istruzione della vert~nza dipendente .da tutti e

tre i ricorsi invitava Ia Camera dl Accusa a volersl pronun-

ciare partitamente suHa domanda provvisionale di s.ospensione

dei dibattimenti, e le fissava a tal uopo un termme fino al

giorno 21 sl.esso ottobre. Nessuna rispos~a essendo pe~venuta

in atti entro questo termine, Ia Presldenza deI Tnbu?a~e

feder ale signifieava, addi 26 ottobre, alle. due Camere, Cnml-

nale e di Accusa, deI Canlone Ticino, che essa considerava la

detta sospensione di ogni procedura cantonale in merito ai

fatti di Stabio, fino a tanto che il Tribunale federale avesse

pronunciato sui ricorsi Mola e consorti, siccome un fatto com-

piuto.

F. Le ragioni sulle quali i ric!ama?ti basano le I.oro con-

clusioni si riassumono per somml capl nelle segue~b:.

.

10 er I faUi di Stabio appartengono aBa categona deI cn-

mini 0 delitti politici.

Il partito ultramontano ticinese . s'~ra .preparato ad op-

porre resistenza al decreto deI Con~lgho d~ Stato, che fissava

addi 5 deI successivo novembre la rmnovaZIOne deI Gran Con-

siglio. I Catenazzi, i Ginella, i Giorget~i e:ano i soldati di

questo esercito; ~ loro f~cili e~ano cancab per er .la. buon.a

causa.) Un accldente lmprevlsto ha forse preclpltato II

conflitto, ma il fatto sta ed e che lu seen.a di Stabio o~re da

un capo all'alLro un carattere politico, e SI ra~nod~ con l~tret­

tissimo legame ad un movimento generale, Il CUl fine SI era

di porre ostacolo aHa ese.cuz~one di un ordi~e em~nato dal-

l'autorita, 0 di pro curare Il tflonfo deI proprlO partIto.

498

A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Questo carattere politico degli avvenimenti di Stabio fu,

d'altronde, riconosciuto, e a piiI riprese affermato, dalle per-

sone 8tesse che rappresentarono una notevole parte nei tor-

bidi deI 1876, a qualunque partito appartenessero.

2° » In presenza e a causa di questi reati politici, il Consi-

glio federale tenne una seduta straordinaria, investi il suo

delegato della missione e degli attributi di un CornrnissariQ

feder ale, poi ordinö di picehetto il reggimento Zollikofer.

Questo fatto potrebb' essere considerato come suffieiente per

dare all'intervento il carattere armato, perche prova essersi

effettivamente prese delle misure di eseeuzione militare. Ma

le misure militari necessitate dai torbidi deI Ticino non si limi-

tarono a questa messa di piechetto, imperocche furono effet-

tivamente chiamati in servizio una compagnia di carabinieri e

quasi tutto il battaglione 94, delle quali truppe il Commis-

sario federale ricon08ce egli medesimo di aver disposto per

il mantenimento dell'ordine, impartendo le relative disposi-

zioni al lorD comandante, il C010nnello Mola, e facendo uso

a tal uopo dei poteri espressamente conferitigli, con officio

2S ottobre 1876, dal Presidente delConsiglio federale. E

poco importa, deI resto, la circostanza che le truppe in ser-

vizio fossero ticinesi, perche le medesime sono truppe (edemli,

co me quelle di tutti gli altri Cantoni, -

e perche dal momento

ehe la Confederazione fa eseguire la sua volonta « rnanu rnili-

tari », vi ha incontestabilmente intervento arrnalo, qua-

lunque sia l'intermediario di cui s'e servito il potere federale :

si sono scelte truppe ticinesi, ha delto, ne' suoi rapporti, il

sig. Bavier, perehe il reggimento turgoviese sarebbe giunto

troppo tardi.

Ci fu dunque un vel'o inlervento (ederale arrnato.

3° » Di fronte a tali circostanze, e il Tribunale federale

che~ eol concorso di giurati, deve giudicare in materia, a ter-

mini degli art. 112 N° 3 della Costituzione federale, e 32 N° 3

della Legge organica giudiziaria federale; conseguentemente,

il querelato decreto deI1a Camera di Aeeusa deI Cantone Ti-

cino ehe deferisce essi ricorrenti al Tribunale delle Assise

cantMali offende le disposizioni della Costituzione federale.

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

4° » La partigianeria e la passione politiea di alcuni dei

funzionari tieinesi ehe hanno figurato in questo proeesso, spe:'

eialmente Ia parte sostenutavi dall'Istruttore giudiziario Boffa,

e dal Proeuratore pubblieo Castelli, egli aui della Camera

d'Aceusa, motivano il rieorso di diritto pubblico presentato al

Tribunale federale in pari tempo che si invocano Ie Assise fede-

rali, ma a titol0 puramente sussidial'io. L'art. 10 deI1a Costi-

tuzione ticinese ehe diee : « Nessuno puo essere sottratto al

» giudice naturale;) e violato, se non nella lettera, alme no

neI10 spirito, perocche l'avversario politico non pu6 essere il

giudice naturale in un proeesso politieo, esso vi e anzi « pa1'te

interessata. »

5°) Lo stesso art. 10 della Costituzione ticinese dispone

eziandio che « nessuno pud essere arrestato ne processato c!u~

in virtil, della legge. »

I seguenti riflessi provano invece, ehe si e violata a riguardo

degl'Istanti la legge, e perpetrato di conseguenza a 10ro danno

un vero diniego di giustizia;

a))) La Camera di Aeeusa ha prosciolto da ogni procedimento

tutti coloro ehe ai 22 d'ottobre 1876 si trovavano nello sta-

bilimento Ginella, e segnatamente i fratelli Ginella e Cirillo

Pellegrini, ehe altro decreto della stessa Camera avea g'ü\

messo in aeeusa, e eontro i quali stanno varie signifieantissime

risultanze dell'lnehiesta;

b) » Mantenendo l'accusa eontro il solo Catenazzi, essa Ca-

mera si e abusivamente arbitrata di ammettere a di lui favore

delle circostanze attenuanti, qualificando iL suo delitlo di

« uceisione improvvisa commessa per eceesso di legittima di-

fesa' » mentre la leO'ae vuole ehe tale qualificazione sia riser-

,

vt)

vata al giudizio dei Giurati;

c) » Le autorita ticinesi hanno, in una ~a:ol~, sostituit?

gl'innocenti ai colpevoli, e cio solo per moLm dl vera parll-

gianeria politiea; esse hanno anzi accordato al solo prev~nuto

di parte eonservatriee la liberta provvisoria senza eauzlOne,

eon grave pregiudizio per i diritti di risareimento delle parti

eivili;

.

d) » La Camera di Accusa ha, senza aleun legittimo motivo 7 .

500

A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

e nel mentre anzi veniva imperiosamente comandato, per Ia

regoIarita della proeedura e per 1a seoperta del1a verita, che

fosse affidato aUo stesso Istruttore giudiziario Tatti, il quale

da un anno e mezzo ne era in possesso, sottratto aI medesimo

il eompletamento dell'inehiesta, per eonsegnarlo ad un Istrut-

tore provvisorio e nuovo, il sig. Boffa, il quale, avendo avuto

in quei fatti ed avvenimenti una parte principale e diretta, ha

dato agli atti da lui intrapresi un indirizzo esclusivamente

politieo e partigiano.

e) » L'insieme dell'operato dei sigg. Boffa e Castelli edella

Camera di Aeeusa ha reeato dannosissime eonseguenze alle

parti civili, per Ia ragione ehe le medesime sono ora costrette

a limitare in giudizio la loro azione, per i gravi danni patiti,

contro di un solo imputato, ed anche questi gia per due terzi

assolto; quando invece per rispetto al solo eonservatore uecis~

(il Giorgetti) vengono posti in istato d'aceusa non meno dl

sei liberali, senza veruna circostanza attenuante.

6° NeI suo partieolare rieorso il CoIonnello Mola sostiene :

« essersi trovato nella giornata dei 22 ottobre 1876 in servizio

militare ed ave re agito fin dai primordii dei fatti di Stabio in

qualita di mililare " essere quindi applieabili a suo riguardo

gli art. 1 0, 205 e relativi della Legge penale militare federale,

e dover egli essere giudicato dal suo solo giudiee naturale, il

Tribunale militare. Eg'li appoggia il suo dire a due eertificati,

uno deI Commissario di Governo in Mendrisio, ehe diehiara

« aver affidato al Colonnello Mola il eomando della forza

» armata per il ristabilimento deIl'ordine, appena seppe -del-

) l'ineomineiamento dei fatti di Stabio, » l'altro deI Commis-

sario di guerra eantonale, ehe afferma « risultare dal controllo

» di paga 'dello stato maggiore in servizio durante gli arma-

}i menti straordinari nel Tieino nel1876, ehe il tenente eolon-

» nello Mola figura in servizio co me eomandante dei diversi

» eorpi dal giorno 22 ottobre al12 novembre inclusiyamente.»

G. A tutti questi argomenti di fatto e di diritto la Camera

di Aceusa ed il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino oppon-

gono essenzialmente 1e eecezioni ed obbiezioni ehe seguono :

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

501

1° Sopra rieorso 19 giugno 1877 di Davide Pedroni e Com-

pagni, il Consiglio federale ebbe gia a diehiarare ehe l'art. 112

N° 3 della Costituzione federale non aveva nessun rapporto

coi faUi che formano l'oggetto deI proeesso di Stabio; ora

quel giudizio non aveva 1a sua base sopra considerazioni per-

sonali ai rieorrenti, ma eolpiva Ia natura giuridica deI fatto

in relazione all'art.112 N° 3 della Costituzione federale, ripro-

dotto neU'art. 32 N° 3 della Legge giudiziaria federale; quel

giudizio non venne appellato; esso e dunque passato in cosa

Qiudicata.

~ 20 L'art. 59 b della Legge sulla organizzazione giudiziaria

federale esige ehe i ricorsi al Tribunale federale contro le de-

cisioni di un' Autorita eantonale siano inoltrati entro 60 giorni

apartire dalla decisione querelata. Gli aeeusati Bernasconi,

Induni, Moretti e Ambrogio Mola sonotroppo (m'di per ricor-

1"eTe, poiebe furono gia posti in aceusa eon deereto 31 otto-

bre 1877, eonfermato il10 dicembre susseguente e non alte-

rato in nessuna guisa, a riguardo 101'0, dal deereto dei 30 set-

tembre 1878.

3° Fra tutti i rieorrenti uno solo ha eeeepito, durante

l'istruttoria deI proeesso, ]a competenza delle autorita giudi-

ziarie cantonali, il Colonnello MoIa, ed anehe questi si e limi-

tato a far registrare una riserva contro la competenza canto-

nale, motivandola unicamente all'asserta applieabilita deHa

Legge penale militare. Ora e rego)a eomune di diritto che

la eeeezione di incompetenza si propone in linea preliminare,

e si ritiene avervi rinuneiato chi passa ad atti sueeessivi

avanti l'AutoritA ehe si vorrebbe eecepire; preeisamente

come hanno faHo i rieorrenti. In ogni caso poi, il Tribunale

federale non puo ne deve pronunciare iI suo giudizio sui ri-

corsi, prima ehe sugli stessi abbiano pronuneiato la Camera

Criminale ed, eventualmente, la Camera di Cassazione, dopo

sentiti in pubblieo dibattimento iI .&linistero Pubblieo, i pre-

venuti e tutte le Parti interessate.

40 Venendo quindi aI merito deHa eontestazione, le Parti

convenute asseriscono :

a) Non si tratta punto in concreto di crimini 0 deUtti

y

34

502

A. Staatsrechtl. Entscheidungen; I. Abschnitt. Bundesverfassung.

politici. Non e ~rovato, infatti~ eh~ da. parte ~ei .radieali si

mirasse in quel glOrno a sovvertlre I ordme eosl1tuzlOnale, ad

impedire il funzionamento dell'autorita, 0 l'eseeuzione dei

suoi ordini; non e provato ehe quel tiro, ehe l'inseguimento

di Catenazzi per opera di Pedroni e Vanini, siano avve~uti, ~

easo pensato, predisposto, e dietro un eomplotto, ehe anZI

tutti gli imputati ehe parLeeiparono al tiro hanno sostenuto

ehe essi avevano le intenzioni Ie piu paeifiehe, e non volevano

fare niente di quanta sopra. Che poi Catenazzi, Ginella, eee.

non volessero tentare alctin atto di rivoIta, si eruisce da eiö:

1 ° ehe pendendo i rieorsi a Berna eontro le risoluzioni gover-

native 'deI 15 e 19 ottobre ed essendo state anzi queste ul-

time provvisoriamente sospese ne~ l?ro e.ffeUi, tale r~volta

avrebbe maneato di seopo; 2° ehe 1 hberah-eonservatorl non

avrebbero mai scelto eome eampo della loro azione eriminosa

il distretto di Mendrisio, dov'erano deboli, ne sopratutto il

eomunedi Stabio eil giorno in eui gli avversarii vi tenevano

un tiro' 3° ehe ~on si sarebbe affidato ai soli Catenazzi, Gi-

neUa, e~c., un si grave, difficile e pericoloso inearieo, non

essendo deI resto, supponibile ehe il sig. Ginella avrebbe vo-

luto eo~ se il saerifieio della famiglia, ehe teneva seeo neUo

stabilimento al momento dell'attaeeo. -

L'avvenimento di

Stabio ha semplicemente avuto la sua origine nel tristo caso

di una impreveduta ueeisione, Ie cui eonseg~enze port~n~,

parimenti l'impronta di delitti ordinarii sog~ett~ ~lle sa~zlOn~

deI comune diritto penale. Tale fu anche lopmlOne dl tutti

i funzionari appartenenti al partito liberale, ehe hanno avut(}

ingerenza neUa eompilazione deI proeesso.

..

b) Manea realmente anche il seeondo estre~o dl cm

all'art. 112 N° 3 della Costituzione federale; anzltutto per-

ehe i fatti di Stabio non furono per se stessi causa 0 conse-

seguenza di disordini, m~ ha~no a.vuto il;oro es~urimento

il 22 ottobre e rimasero IsolaLl; pOl, perehe manco assoluta·

rnente l'inte;vento federale aTrnato. Quest'ultimo dev'essere

effeUivo, materiale, e non· pud c~nsistere i~ una mera mi-

sura preeauzionale, ehe si risolve m un ordme ~~r.o .~ ~em:

plice, come e la ordinazione di picchetto. Le mlhzle hemes}

. IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

503

non si possono ritenere eome state in servizio federale, per-

ehe non ehiamate dall'Autoritä. federale, non figuranti sopra

una situazione di truppe in servizio federale, e pagateaffatto

cantonalmente. Ne vale il dire ehe il Commissario federale

sig. Bavier era in relazione col Colonnello Mola, imperoeche

se anche gli avesse impartito degli ordini, 10 poteva fare nel-

l'esereizio de' suoi ineumbenti, senza ehe per questo le mi-

lizie cessassero di essere in servizio cantonale. Il sig. Bavier

s'e anzi rallegrato di aver potuto escire dalle gravi diffieolta

della situazione senza tirare sul Cantone iLdisdoro e la spesa

dell'intervento armato federale.

5° L'art. 10 della Costituzione ticinese ha il suo fonda-

mento nel grande prineipio della divisione dei poteri; con

esso illegislatore ha voluto ehe non vi fossero ne magistrati

:pe pTocedimenti eccezionali in maleria giudiziaria e special-

mente in materia penale, e ehe la liberta dei cittadini fosse

sottratta al potere politico ed affidala esclusivamente al giudi-

ziario. Ora il querelato decreto 30 settembre 1878 della Ca-

mera di Accusa non viola punto codes ti diritti e queste prescri-

zioni eostituzionali; il processo di Stabio venne fatto in virtu

e a termini della Legge cantonale vigente di proeedura pe-

nale; e stato eostrutto sopra ordinanze regolari e comuni

emanate dal potere e dalIe autoritä. competenti, 'e fu diretto

daimagistrati giudiziarii ordinarii designati dalla legge ed

eletti secondo le forme costituzionali.

L'opinione politica deI magistrato non basta a costituire da

sola un titolo di ricusa.

6° Non regge neppure l'aecusa di denegata giustizia e di

pretesa partigianeria politica ehe si vorrebbe desumere, fra

altro, dan'essersi ammesso nel deereto della Camera di Aeeusa

delle circostanze attenuanti a favore dell'imputato Catenazzi.

Quel deereto ha· qualificato il reato quale il easo emergeva

daIl'inehiesta e eid per ambedue 1e parti, avendo colla cita-

zione dell'art. 295, § 1° deI eodiee penale stabilito, a riguardo

anche dei rieorrenti, la circostanza dell'impeto dell'im, e a

riguardo di Catenazzi, l'applieabilita degli art. 295 e 293, § 2°.

L'art. 50 della procedura penale. vuole, dei resto, aHa lettera

504 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

d, ehe si indiehino gli artieoli della Legge ehe puniscono il

fatto ineriminato. Ci fossero perd anche state erronee appli-

cazioni 0 interpretazioni di legge, 0 delle irregolarita di pro-

eedura, l'intervento deI Tribunale federale non sarebbe mai

ammissibile, se non in aperta violazione degli articoli 10, 22,

4, 6 e 8 dena Costituzione ticinese, della Legge organica giu-

diziaria deI 6 giugno 1855 e dena procedura penale dell'8 di·

eembre 1855.

7° Il Colonnello Mola dice eosa inveritiera, asserendo ehe era

investito di un comando militare eonferitogli dalla eompetente

autorita, quando avvennero in Stabio i faUi luttuosi, oggetto

d~ll.'inehiesta edel querelato Decreto. Non e neppure suppo-

mbIle ehe alcuna autorita volesse pensare a eonferire tale

eomando prima ehe il conflitto, il quale durö brevissimo

tempo, fosse avvenuto. Oltracciö, e fuod di dubbio ehe la

morte deI Pedroni avvenne tra il mezzogiorno e la una pome-

ridiana, ehe tra questo fatto e 10 scambio delle fucilate contro

e dallo stabilimento Ginella passö un'intervallo di mezz'ora 0

tre quarti d'ora, e ehe non piiI tardi delle due, il confliUo

era finito. Fino a quest'ora perd il Colonnello Mola non aveva

rieevuto il eomando della forza ne dal Governo, ne dal Com-

missario di Mendrisio. Questi non era sul luogo deI conflitto,

bensl a Mendrisio, e non pUD dunque aver imparlito alcun

ordi~e ~e~bale ~urant~ il medesimo; com'e pure impossibile

ehe SIaVl glUnto mnanZI la fine deI conflitto. Lo stesso giorno,

22 ottobre, alle ore due e einque minuti pomeridiane, egli

releg:afava da ltfendrisio al Governo per dargli notizia deI

eonflltto. Da due altri dispacci al Governo ed al suo Presi-

dente risulta poi in modo eerto ehe la messa a disposizione

deI Colounello Mola della gendarmeria e dei pat1'ioti e avve-

nuta fra le tre e le einque pomeridiane. Stesse anehe diver-

versamente la eosa, il giorno 22 'ottobre non essendovi ne a

Stabio ne altrove truppe in servizio militare cantonale ne fede-

rale, il Colonnello ~Iola avrebbe operato ne piiI ne meno ehe

eom~ un ~g~nte, un funzionario di polizia, i quali so no sotto-

posh al dmtto eomune (vedansi gli art. 103,107, 129 e 134

deI Codice penale eantonale).

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. NQ 101.

505

H. Chiusa la proeedura preparatoria, il Tribunale federale

decideva, addi 27 giugno ultimo seorso di eomunieare tutti

g!i atti .di Cau.sa al Consiglio federale, affine di offrirgli oeea-

SlOne dl esammare, se non fosse il easo di prendere da parte

sua una Risoluzione in materia a sensi deU'art. 4 della Legge

'27 agosto 1851 di proeedura penale federale. «(In caso di

delitti politici non puö essere introdotta azione penale, se non

previa deeisione deI Consiglio federale. »)

Aecompagnava tale deereto una lettera esplicativa della

Presidenza deI Tribunale, neUa quale facevasi allusione aHa

quistione pregiudiziale della eompetenza.

1. Con suo uffieio 5 agosto 1879 il Consiglio federale

risponde:

« In quanta riguarda la prima questione ehe ci fate, ci per-

» meUiamo di rammentarvi, ehe subito dopo gli avvenimenti

» di Stabio, quantunque fossimo bastevolmente edotti dai

l> rapporti deI nostro delegato e Commissario d'allora, il

l> sig. Bavier, pure non abbiam creduto di dover introdurre

l> azione penale a sensi della Legge di proeedurafederale, e

» ehe anzi le slesse parti interessate hanno eon noi laseiato

l> neUe mani delle autorita e dei tribunali tieinesi l'inehiesta

l> e la proeedUl'a in genere sui delitti perpetrati aStabio.

» A due riprese poi ci siamo esplicitamel1te rifiutati a tra-

» durre la vertenza di Stabio davanti alle Assise federali :

» dapprima, eioe, eon deereto 10 agosto 1877, dietro rieorso

» presel1tato da Dayide Pedroni e Compagni; poseia, addi

» 24 settembre '1878, in risposta e ad evasione di una mis-

» siva deI signor Colonnello Mola, trasmessaei ai 17 di set-

» tembre 1878 dal gift Commissario federale, signor Bavier.

:b Ne avremmo deI presente aleun fondato motivo per eui

» doverci dipartire da cosiffatto punto di vista, massime se

» si eonsideri il lungo spazio di tempo traseorso dopo quegli

)) avvenimenti e la eireostanza dell'avere intanto la magistra-

» tura ticinese continuato, ineceepita, a funzionare, e pronun-

:b eiato anzi una vera sentenza giudiziaria, quale si e ildeereto

» di deferimento 30 settembre 1878 della Camera di Accusa.

506 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

». P~r. eiö ehe riDette, in seeonda linea, la quistione pre-

» glUdlzlale della competenza, non ei torna diffieile il diehia-

» r~re ehe,,a . m??o nostro di vedere, il relativo giudizio

}) nentra ne hmlll delle vostre attribuzioni. A tale effetto

» ehiameremo l'attenzione delle SS. VV. sui fatti ehe seguono:

» Le autoritä tieinesi hanno, in merito alle uccisioni e ai

» ferimenti di Stabio deI 22 ottobre 1876, introdotto formale

) azione penale e eondotta a fine la proeedura preliminare.

) Con deereto 30 settembre 18781a Camera d'Aeeusa diehiara

» in istato :d'aceusa, a motivo degli anzidetti reati un eerto

» numero di persone e le deferisee . al Tribunale' eantonale

» delle Assise. Contro tale deereto interpone ricorso una

» part~ de~ p~e:enuti. (~olonnello Mola e Compagni), dicendo

» che I cflmlm 0 dehttl onde sono accusati rivestono un ea-

» r~tt~re. polit!eo e soddisfanno eziandio agli altri requisiti

» rlChlestl dall art. 1'12 N° 3 della Costituzione federale . ehe

» essi devono di conseguenza venir giudicati, a termi~i di

» questo dispositivo costituzionale, dalle Assise federali e ehe

» il deferimento dei riclamanti al Tri~unale penale ~anto- .

» ~ale, sottraendoli al Ioro giudice costituzionale, viola l'ar-

» bcolo 58 della Costituzione federale.

» üra, simile gravame rientra, in virtu degli art. 113

» N° 3 della Costituzione federale e 59, lettera adella Leage

» sulla ~rganizzazione giudiziaria federale, nella compete~za

» deI Tflbunale federale, perche si manifesta come un ricorso

» risguardante violazione di diritti costituzionali dei cittadini.

}) Le SS. VV. sembrano essere in dub~io eirc<'l la quistione

» a vedere, se le attribuzioni ehe conferisce a codesta Corte

» l'art. 112 della Cos.tituzione federale in materia penale,

» possano es~ere C~nSl?erate a un tempo quale un diritto,

» una garanzIa coshtuzlOnale dei eittadini. Noi non dividiamo

» punto siffatto scrupolo, avvegnaehe si tratti di un foro ehe

» la Costituzione medesima ha tassativamente instituito.

P,'eme.sse in linea di ratio e di diriUo le seguenti conside.,.

dazioni:

, Sulla queslione pregiudiziale delta com:petenza del Tribur

naie rederale;

IX. Kompetenz der Bundesbehörden .. N° 101.

507

Gli articoli 113 della Coslituzione federale e 59 della Legge

27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federal~

dispongono:· « Il Tribunale federale giudica sui ricorsi d~

» privati risguardanti violaziOtle di quei diritti ehe .lor son~

» garantiti 0 dalla Costituzione fedemle e dalle leggt federal~

» relative alla sua esecuzione, 0 dalla Costituziune del loro

» Cantone.)

La Costituzione federale (art. 112) e la ridetta Legge orga-

nica giudiziaria federale (§ 32) attr~buisc~no. a ~~esta. Corte,

o rispettivamente alle Assise federah, la gruflsdlzlone m ma-

teria penale -

« sui crimini e delitti politici ehe so11,o causa

)

0 conseguenza di torbidi tali per cui diventa necessario un

» intervento armato federale. »

üra, i rieorrenti pretendono ehe il querelalo deereto della

Camera di Aceusa deI Cantone Ticino porta offesa a queste

disposizioni, cosi eome a quella dell'art. 58 della ripetu,ta Co-

stituzione federale a tenor della quale -

« nessuno puo esset'e

»;ottratto al suo;illdice costituzio11,ale, » -

avvegnaebe loro

giudice eoslituzionale non siano i Tribunali tiein~si, .ma sib-

bene -

a sensi deI gia eitato art. 112 della CostltuzlOne fe-

derale -

le Assise {ederali.

. .

Codesto art. 112 guarantisee manifestamente ad o~m Clt-

tadino il diritto d'invoeare la giurisdizione federale; m altre

parole, esso istituisee egli assegna u.n determinato for?

Credono quindi i rieorrenti di essere, Sleeome affermano, m

questo loro diritto pregiudicati, e il Tribunale federale ha -

di fronte al § 59 della Legge organico-giudiziaria -

la mis:

sione ed il dovere di esaminare e deeidere se i loro gravaml

siano fondati 0 meno. -

Non si tratta in concreto ehe di

vegliare aU' osservanza di una garanzia ~os~ituzionale suffr~.­

gata dal disposto dell'art. 58della CostltuzlOne federale pm

sopra mentovato.

Sulla eccezio11,e di preclttsione.

I prevenuti Bernasconi, Induni,. Amb.ro~io M~la ~ Moretti

sono gia stati posti in accusa, per 1 fath dl StablO, ~l 31 ot-

tobre 1877; gli altri due, Colonnello Mola e Gusbertl, non 10

508 A, Staatsrechtl, Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung.

furono inveee ehe eol deereto deI 30 settembre 1878. Rela-

tivamente a questi due non si pub quindi prendere eome

punto di partenza ehe ]'uItima data, e sieeome dalla mede-

sima all'inoltro deI rieorso non e punto decorso il termine

di sessanta giorni, di eui all'art. 59 della invocata Legge or-

ganieo-giudiziaria, eosi e certo ehe a riguardo loro non puo

farsi parola di preelusione veruna.

Ma la data deI primo deereto d'aeeusa (31 ottobre 1877)

non puo servire di norma per eiö ehe riguarda gli aitri quat-

tro imputati: la Camera di Accusa ha difatti nel eorso della

proeedura emanato a piu riprese dei deereti di deferimento

aUe Assise, mutando in ciaseuno di es si 'le eonelusioni dei

preeedenti : avvennero eziandio nel frattempo ripetuti eom-

pletamenti di atti e variazioni nel personale dell'istruttoria;

di guisa ehe, nel dubbio, nessuna deeisione veramente eon-

eludente e definitiva per tutti e singoli gli accusati puo dirsi

prima deI 30 settembre 1878 intervenuta. Da quest'ultima

epoea soltanto dovrä dunque eomputarsi il fatale dei sessanta

giorni anehe per eiD ehe riftette i signori Bernaseoni Induni

.

,

,

AmbroglO Mola e Moretti.

Sulla eccezione della cosa giudicata.

Parimenti inattendibile e la seeonda eeeezione d'ordine

>ehe muove Ia Camera di Accusa e ehe eonsiste a dire -

ehe

il Consiglio federale ha gia deciso nel 1877 la quistione di

cui si tratta, respingendo un ricorso presentatogli in materia

dalle parti civili.

La eceezione della res judicata, e di sua natura un istituto

dei diritto privato, maquando anehe la si dovesse ammettere

in contestazioni d'ordine pttbblieo, essa non troverebbe nessun

riseontro ne nell'ordine ne nel merito deI easo di cui si tratta

Eben. vero ehe, deliberando sul ricorso Pedroni e consorti:

deI 19 gmgno 1877, il Consiglio federale ha diehiarato essere

sua opinione, ehe tra i fatti di Stabio ed il disposto del-

l'art. 112 deHa Costituzione federale non eorra alcun rap-

porto; ma e vero altresi ehe in quell' epoea il Consiglio fede-

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

509·

rale non era punto ehiamato a pronuneiare fra Ie medesime

parti in lile, ne a risolvere la stessa eontroversia. La qui-

stione allora sottoposta aHa sua disamina si ridueeva a sapere

-

quali mi sure si dovessero prendere a sensi dell'art. 4 deI

Codiee penale federale, -

e non giä se un determinato de-

ereto della Camera di Accusa, la quaIe, deI resto, non si era

per aneo pronuneiata, avesse per avventura violato un diritto

eostituzionale degli attuali rielamanti. üra, la eognizione di

quest'ultimo punto di ~ontestazione rientra, a termini deI § 59'

deHa Legge federale organico-giudiziaria, onninamenle neUa

sfera delle eompetenze deI Tribunale federale.

Sul Merito.

La prima e prineipal quistione ehe si affaeeia, nel merito,

aHa apprezzazione di questa Corle, si riassume a vedere se

Ie persone deferite eon deereto 30 setlembre 1877 della Ca-

mera di Aceusa deI Cantone Ticino al Tribunale delle Assise

cantonali vantino realmente un diritto costituzionale, in base

al quale poter ehiedere ehe le azioni onde sono imputate ven-

gano giudieate dane Assise federali; rispettivamente, se si

avverino, a riguardo Ioro, le condizioni volute dall'art. 11~

deHa Costituzione federale, eosi coneepito :

« Il Tribu,nale federale, col eoncorso di giu1'ati ehe pronun-

» ciano sulla questione di fatio, giudica in materia penale :

10 » Sui casi di alto tradimento contro la Gontederazione,

» di rivolta e di violenza contro le Autorita federali;

2° » Sui crimini e deliUi contro il diritto delle genti;

3° » Sui erimini e delitti politici ehe sono causa 0 conse-

» guenza di torbidi tali, per eui diventa necessario ttn inter-

» trento armato federale, e

4° » Nel easo in cui- un' Autorita federale gli demanda pet

») giudizio penale i (unzionari da lei nominati. »

...

Fra i varii ca si previsti da questo artieolo, il solo dl eUl SI

tratti nel fattispeeie e queIIo aceennato sotto il numero 3°,.

per rispetto al qual~ la eompetenza deI Tri~unale fed~r~~e i!l

materia penale e vmcolata aHa presenza d) due requlSlti dl-

5tO A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung-

stinti: il primo, eioe, ehe le azioni imputate ai ricorrenti

costituiseano dei erimini « 0 delitti politici, i quali siano stati

» causa 0 conseguenza di torbidi taH, per eui sia diventato

» neeessario un intervento federale; » il seeondo, poi, ehe

codeslo intervento sia stato « armato. »

Ne in detto artieol0 112 pera, ne in altre sue disposizioni,

la Costituzione federaleha dichiarato in checosa consistano

icrimini e delitti politici, -

eorne deI pari essa non indica

verun preeiso criterio dietro il· quale poter distinguere e deli-

nire i « easi di aHo tradimento, di rivolta e di violenza contro

» le Autoritlt federaH » ed i « erimini e delitti contro il diritto

» delle genti, » di cui ai Nri 1 e 2 di quello stesso artieo10.

Per 10 eonverso la Costituzione federale, al suo art. 113,

dove sono enumerate le varie attribuzioni deI Tribunale fede-

rale in materia di diritto pubblico, fa obbligo esplieito al Tri-

bunale federale di osservare ed applicare « le leggi emanate

» dall'Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di

» carattere obbligatorio gen~raIe, eome pure i trattati da lei.

» r3.tificati, » aggiungendo anzi ehe «le medesime gli devono

» servire di norma. » Questa stessa disposizione e parimenti

contenuta neU'art. 60 della Legge federale 27 giugno 1874

sulla organizzazione giudiziaria federa1e, ehe vien subito dopo

l'altra (art. 59) in eui e traeciata la distinzione fra le eon-

testazioni d'ordine pubblieo di competenza deI Tribunale e

quelle di spettanza deI ConsigIio, 0 rispettivamente dell'As-

semb1ea federale, e suona: « NeUe decisioni di cui e cenno

» negli articoli 56, 57, 58e 59 il Trib-unale federale pren"-

» dera a norma le leggi emanate dall'Assemblea federale e le

» risoluzioni delta medesima di camttere obbligatorio gene-

» rale, come pure i traltati da lei ratificati (art. 1.13 delta

» Costilttzione federale).

üra, Ia Costituzione federale non eontenendo veruna pre-

cisa indieazione intorno al criterio, teoricamente e pratiea-

mente controverso, dei « crimini e delitti politici » di eui

parIa il mentovato art. 112, resla a sapere se il Tribunale

federale abbia veste e facolta di fissarne egli medesimo, di

molo proprio e secondo il suo libero arbitrio, Ia signifieazione

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

511

giuridiea e il fattispecie, -

0 se tale determinazione non sia

per. cont~o gilt saneita in una «legge fedemle,» 0 in una

.er nsoluzwne di carattere obbligatorio generale » (a sensi del-

l'art. 113, ultimo eapoverso), ehe il Tribunale federale do-

vrebbe allora « prendere a norma. »

Di fronte al disposto degli art. 73, 52 e 45-50 deI Codice

penale federale della Confederazione svizzera (in data4 feb-

hraio ·1853), la questione non puö essere dubbia. Codesta

Legge aveva difatti gilt lissato sotto l'impero della Costituzione

federale deI 1848 le norme direttive per 1a definizione dei

crimini e delitti politici previsti all'art. 104 della medesima

ed il Messaggio 10 Iuglio 1852 deI Consiglio federale, aeeom~

pag~ante il relativo progetto (V. il volume Ho deI « Foglio

offieIaIe federale deI 1852 ») diee in termini espressi ehe

detta Legge ha per iseopo di dedurre dalI'art. 104 della

Costituzione federale le necessarie eonseguenze. Ne quelle

norme direttive hanno subito modifieazione veruna, daeehe

fu proclamata la nuova Costituzione federale deI 1874, il cui

art. 112 ripete in essenza le disposizioni contenute neU'art.

104 deHa eessata; che anzi nelI'ultimo lemma delI'art. 32

della gia citata Leggeorganieo-giudiziaria federale e detto

espressamente ehe le « ulleriori disposizioni sulla competemu

» delle Assise federali sono contenute negli articoli 73-77 dei

» Codice penale federale del 4 febbraio 1853.

La eognizione degli attuali ricorsi mette di eonseguenza il

Tribunale federale in una situazione ben diversa da quella in

in cui si trova allorquando e ehiamato a giudieare su do-

mande di estradizione per erimini i) delilti politici : mentre

in questi ultimi ·casi i trattati diehiarano semplicemente ehe

l'estradizione non potra aver luogo se ill'eato, per cui e do-

mandata, riveste un cal'attere politico, senza alludere a nes-

suna determinata Legge, la quale definisca ehe cosa si debba

intendere per reato politico, di modo ehe il giusdieente puö

allora pronunciare secondo il suo libero arbitrio, ovverosia

applieare ad ogni singolo fattispeeie le norme· della eomune

dottrina; -

nel caso conereto, invece, il Tribunale federale

e vineolato a quelle definizioni dei crimini e delitti poliei ehe

512 A. StaatsrechtI. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

il Codice penale federale ha enunciato a guisa di norme diret-

tive.

E la cosa si fa tanto piu ehiara e eerla, in quanto, a stre-

gua deI comune principio legale, consegnato altresi neU'art. 1 ()

della Legge 27 agosto 1851 di procedura penale federale,

nessuna pena potendo essere inflitta fuorehe in applicazione

di una legge (nulla prena sine lege), le persone compromesse

nei fatti di Stabio non potrebbero venir giudicate dalle Assise

federali, se non q\lando gli atti ehe Ioro s'imputano eadessero

sotto la sanzione della Legge penale federale.

L'art. 73 deI Codiee penale federale riproduee i erimini e

delitti enumerati sotto i Nri 1°, 2° e 3° dell'art. 113 della

Costituzione federale, per i quali le Assise federali sono

esclusivamente eompetenti e eita per ciaseuna categoria di

reati le eorrispondenti disposizioni della Legge:

ART. 73. « Le assise federali sono esclusivamente competenti:

a) « Per l'aUo tradimento contro la Confederazione (art. 36-

1> 38e45);»

b) « Per la rivolta e la violenza cont'l'o le autorita federali

» (art. 46-50). »

c) « Per crimini e delitti contJ'O il diritto delle genti (at-t. 39~

» 4:1-43).

d) « Per delitti politici, causa 0 conseguenza di torbidi occa-

» sionanti intervento federale armato. (art. 52). »

L'art. 52 ibidem sanziona l'applicabilita analogetica degli

art. 45-50 al caso in eui gli atti in questi menzionati fossero

diretti contro costituzioni, autorita 0 votazioni cantonali.

ART. 52. « Se uno degli atti menzionati agli al,ticoli 45-50

» e diretto contro una costituzione cantonale garantita dalla

» Confederazione, 0 contro Autorita 0 funzionari cantonali, 0

» se si riferisce ad elezioni, votazioni ed altre operazioni pre-

» scritte dalla legislazione d'un Cantone, i dispositivi di questi

» articoli sono applicati per analogia, quando gli atti in essi

» previsti sono stati Za causa 0 Za conseguenza di tOl"bidi che

» abbiano occasionato l'intervento armato della Confede1'a-

» zione. »

Non si tratta quindi ehe di esaminare, se 1e condizioni vo-

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

513

lute dai combinati art. 45-50 e 52 dei Codice penale feder ale,

pereM si riconosca a eerti determinati crimini e delitti il ca-

raUere polico, si verifiehino eziandio nel caso degli atti onde

sono accusati i ricorrenti.

Secondo rart. 52, combinato coi precedenti 44-50, deI Co-

dice penale federale, gli atti imputati ai Ricorrenti non si

potrebbero riferire, per loro natura, che a quanta e previsto

negli art. 45, 46 e 47. Conseguentemente essi dovrebbero

qualificarsi :

o come, « partecipazione ad una impresa tendente a rove-

» seiare violentemente la Costituzione cantonale, 0 a scacciare

» 0 a sciogliere eon violenza Ie autorita eantonali 0 parte di

}} esse» (art. 45);

ossia come,. « attruppamento che abbia manifestato con atti

» di violenza l'intenzione di oppor resistenza ad un'Autorita

» cantonale, di astringeria a prendere 0 impedirle di pren-

» dere una deeisione, 0 di esereitar vendetta contro un fun-

» zionario eantonale 0 un membro di una eantonale Autorita

» per la detta sua qualita » (art. 46, 1° lemma);

ossia come, « partecipazione ad un atlruppamento tendente

» ad incagliare l'eseeuzione delle leggi cantonali 0 il pro ce ...

) dimento alle elezioni, alle votazioni e simili operazioni ehe

» devono aver luogo a tenore delle leggi cantonali» (art. 41,

20 lemma);

ossia come, «atto di violenza per incagliare l'eseeuzione

» delle leggi cantonali, per impedire di procedere ad elezioni,

» votazioni 0 ad altre operazioni prescritte dalle leggi canto-

» nali, 0 per metlere ostaeolo alla esecuzione degli ordini

» officiali 0 di disposizioni di una Autorita cantonale, 0 per

» costringere od impedire sia un' Autorita, sia un funzionario

]I cantonale nell'esercizio deI suo ufficio» (art. 47).

Ora nessuno degli atti imputati ai riclamanti 0 alle persone

deferite alle Assise cantonali in dipendenza dai fatti di Stabio

appalesa tal fattispecie che si possa dire corrispondente ai

crimini 0 delitti politici menzionati ai ridetti articoli.

L'esercizio di tiro ehe tennero aStabio i tiratori liberali

514 A, Staa.tsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfa~sung_

dei dintorni, nella giornata deI 22 ottobre 1876, non avea per

obbiettivo alcun atto di alto tradimento (art. 45) 0 di violenza

contro Autorita cantonali (art. 46 e 47). Nessuna delle parti

ha diffatti asserito il contrario, e quando pure i tiratori aves-

sero avutoun taIe intendimento, non si sarebbero eglino se-

parati e ridotti pacifieamente alle loro ca se subito dopo aver

esploso illoro numero regolamentare di colpi, ma sarebbero

all'incontro rimasti insieme ed entrati in azione, secondo un\

piano anticipatamente preparato.

E tanto meno poteva avere per iscopo uno degli atti pre-

visti nei summentovati articoli deI Codice penale federale

l'assembramento di alcuni correligionari conservatori nella

casa Ginella, avvegnache mancassero a tal effetto, e aStabio

medesimo e nell'altre parti deI cantone, le volute disposizioni

per un'attiva cooperazione. Quella riunione si riduceva ad

un esiguo numero di persone e non avrebbe neppur bastato

aHa difesa; molto meno quindi a qualsivoglia scopo offensivo.

Arrogi ehe in tal caso Ia moglie, i figli ed i parenti deI Gi-

nella non sarebbero certamente rimasti in casa. -

QueUa riu-

nione armata, quando non sia stata casuale affatto, e spiegata

invece dalla tema ehe in presenza dell'assembramento di molti

tiratori potessero avverarsi degli sfoghi di odio partigiano,

di fronte ai quali non si voleva trovarsi disseminati ed inermi.

D'altra parte poi la uccisione deI giovine Pedroni, l'imme-

diato eireuimento della easa Ginella e gli avvenimenti ehe

. tennero dietro (le fucilate reciproehe e le ulteriori ueeisioni);

non istanno in verun rapporto causale eon gli atti da giudi~

carsi a stregua degli articoli 45, 46 e 47 deI Codice penale

federale.

Pud darsi ehe le passioni in eui s'agitavano i partiti e la

comune diflidenza, siano state causa di provoeazioni, di vio-

lenze, e quindi di vicendevoli attacchi e re si stenze; ma tutto

questo non basta aneora asostituire la maneanza di quello

speeiale intendimento ehe la Legge riehiede, aceiocche si possa

ammettere in casu la esistenza di un reato,politico.

Non oeeorre neppure esaminare, se prima 0 dopo i faUi di

Stabio l'uno 0 l'altro dei partiti abbia preparato su altro qual-

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

515

sivoglia punto deI Cantone un piano d'operazioni avente per

iscopo uno di quegli atti ehe la Legge designa siecome tali da

giudicarsi dalle Assise federali, avvegnache per la qualifica

dei reati commessi aStabio non si possa naturalmente pren-

dere a norma se non l'intenzione ehe i faui stessi informava,

l'intenzione, eioe, delle persone ehe vi erano parte attiva.

Dal punto di vista deI diritto penale, la seena politiea sulla

quale si svolsero eodesti avvenimenti pu6 senza dubbio rive-

stire una certa importanza, ma non pud far supporre invece

negli agenti delle intenzioni ehe non avevano, e ehe, stando

'all'epoca, al luogo e alle altre eireostanze di fatto, essi non

possono avere avute.

Essendo cosi dimostrato ehe non esiste in eoncreto veruno

degli atti designati nei ripetuti art. 45-50, ne viene per na-

tural corollario che i fatli di Stabio non si possono neppur

riguardare sieeome appartenenti aHa eategoria di quei delitti

eomuni, i quali, a termini dell'art. 51 deI Codiee penale fe-

derale, vanno giudicati dal1e Assise federaIi, pereM in eon-

nessione eon un reato politico.

L'altra questione a risolvere, se, eioe siavi stato intervento

armato {ederale, in eonseguenza dei torbidi tieinesi dell'au-

tunno 1876, perde, in vista della niancanza deI requisito

essenziale ehe riguarda la qualifica dei delitti contro i quali

han proceduto le autorita ticinesi, ogni importanza pratiea

per l'attual eontestazione. Comunque sia pera i riflessi. ehe

seguono la fanno deeidere in senso negativo .

L6 truppe ehe furono in servizio sono state levate di molo

proprio dal Governo cantonale, poste e mantenute sotto co-

mando cantonale e retribuite parimenti eon soldo cantonale.

Chi le ha lieenziate fu, di nuovo, il Consiglio di Stato deI

Cantone Ticino.

Il Consiglio federale si e limitato ad ordinare di pieehetto un

reggimento turgoviese d'infanteria, e il Commissario federale

non si e trovato per buona sorte neHa neeessila di far uso

i:1ella imparLitagli faeolta, di disporre, al easo, delle truppe

~antonali.

La ordinazione di pieehetto e un atto preparatorio all'inter-

516 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

vento armato federale, ma non gilt l'intervento istesso. Nei

easi di Ginevra e di Zurigo, nei quali fu ammesso esservi

stato intervento, le truppe federali aveano toccato il suol0 deI

Cantone da occuparsi.

Il Commissario federale sig. Bavier ha invilato il Consiglio

di Stato a far disciogliere le guardie eiviche in armi; egli ha

pres:entato varie istanze al Comandante delle truppe eantonali;

ma delle truppe medesime non dispose mai direttamente.

Uno dei ricorrenti, il Colonnello Mola, ha faHo pubblicare

neHa Gazzetta Ticinese: ehe «tutte le milizie ehiamate in

» servizio aveano Len meritato deI paese, preservandolo dal

» disoflore di un intervento {ederale armato. » Ed il signor

Bavier ha detto nel suo rapporto al Consiglio federale, ehe

c{ fortunatamente si poterono risparmiare al Cantone le spese

» di un intervento armato federale. »

Sul ricorso particolare del Colonnello Mola.

In merito aHa eonclusione ehe formula nel suo gravame il

Colonnello Mola: « dovere », cioe, « i fatti ehe s'imputano

» aHa di lui persona venire giudieati da Tribunali militar

» e non da magistrati penali ordinarii », imporla semplice-

mente di sapere, se nel momento in eui avvennero i fatti

stessiJ il rieorrente si trovasse re almen te in servizio militare,

federale 0 eantonale.

Le disposizioni di Legge ehe devono prendersi a norma

sotto questo speeiale riguardo sono le seguenti :

ART. 9 DEL CODICE PENALE TICINESE: « II presente Codice non

» risguarda i delitti militari ehe sono determinati e puniti

» dal Codiee militare fede1'ale, ne i erimini, delitti 0 tras-

'» g,-essioni riservati alla eompetenza federale e determinati

» dal Codiee penale 0 da leggi speeiali federali. })

ART. 10 DELLA LEGGE FEDERALE 27 AGOSTO 1851 SULL'.UlMINI-

STRAZIONF; DELLA GIUSTIZIA. PENALE PER LE TRUPPE FEDERALl : « Sono

) sottoposte alle disposizioni del pt'esente Codiee: a) Tutte le

') persone ehe si trovano al servizio militare federale 0 ean-

» nale 0 sullo stato di situazione d''ttna truppa ehe e al ser-

7) vizio militare federale 0 eantonale.

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

517

AllT. 205 LEG. CIT.: « Nei easi punibili, ai qualipersone

» dello stato eivile e militari sono aeeusati d'aver preso parte,

» il militm'e non pud essere· arrestato, inteso e giudieato ehe

» dal giudiee militare, e la pet'sonadello stato eivile non pud

» esserlo ehe dal giudiee civile, ad eeeezione del easo previsto

)} dall'art. 309. »

. ART. 309, IBIDEM. » L'inehiesta prelimina,'e di delitti in eui

J) sonG p~'evenuti· di eomplieita militari e pe1'sone dello stato

» eivile, puo esse re fatta in eomune coll'autm-ilii eivile, al-

» trimenti 1e due autoi'itii devono eomuniearsi reeiproeamente

» gli atti assunti. »

Dalla esposizione dei fatti, quale venne traeciata dal ricor-

rente medesimo, si eruisce ehe egli non fu investito di un

comando, per parte deU' Autorita eantonale, se non quando i

casi di Stabio avevano gift avuto luogo. Le vittime erano gia.

cadute, allorehe esso Colonnello dava notizia dell'avvenimento

al Commissario di Governo in Mendrisio, e si fu solo in se-

guito a eodesta eomunieazione ehe detto Commissario gli affi-

dava il comando della forza armata per il ristabilimento del-

I' ordine; eomando, ehe neHa sera deI 22 ottobre gli veniva

poi confermato, sino a nuovo ordine, dal Consiglio di Stato.

Il ricorrente stesso ha di tal guisa rieonoseiuto, come deI

resto e provato, ehe durante i easi di Stabio, i quali formano

l'oggetto deI decreto d'aeeusa, il Colonnello Mola non teneva

nessun eomando, ne occupava una posizione militare qua-

lunque, a termini delle summentovate disposizioni di Legge;

la sua conc1usione personale deve quindi essere respinta.

In tale situazione di eose torna superfluo l'indagare, se al

Colonnello Mola sia stato eonferitoaneora in quel giorno,

-22 ottobre, un eomando militare, 0 se all'incontro egli non

sia entrato in servizio effettivo ehe col 24 ottobre, nel qual

giorno soltanto furono levate e poste sotto i di lui ordini vere

truppe cantonali, militarmente organizzate.

ehe il signor Mora vestisse gift ai 22 d'ottobre, e preeisa-·

menle durante 10 svolgimento dei fatli incriminati, Ia divisa

militare, non fu da nessuna parte asserito.

v

35

518· .A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Sul ricorso per titolo di violata costituzione cantonale

e de1iegata giuslizia.

Un'ultima questione ehe rimane a decidere e quella che

concerne : a) la pretesa vioiazione delI' art. '10 della Costitu-

zione cantonale ticinese; b) l'appunto di denegata giustizia,

ehe i rieorrenti muovono a tale proposito contro le Autoritä. pe-

nali in genere, e segnatamente contro la Camera di Aceusa

deI Cantone Ticino.

An a.

L'art. 10 della Costituzione ticinese dispone :

« Nessuno puo esset'e arrestato ne proeessato ehe in virtu

» della Legge; ne puo essere sottmtto al suo giudiee nat.u-

» rale.)).

I ricorrenti credono di ravvisare una violazione deHo spirito,

se non deUa lettera, di questo dispositivo nel faUo ehe furono

soggetti all'azione di magistrati, i quali, beneM rivestiti delle

insegne e dei poteri inerenti aHa regolarita della loro nomina,

non sono tuttavia il giudice naturale della causa, perehe vi

rappresentano una parte « interessata »; pereM, in altri

termini, l'avversario politico dell'aeeusato non puo essere il

suo giudice naturale in un processo politico. L'istruzione giu-

diziaria, es si dicono, il Ministero pubblico, la Camera di Ac-

cusa, sono eomposti di gente seelta nei ranghi dei nüstri

aceaniti nemici politici, ed ogni 101'0 atto, ogni linea dei 10ro

preavvisi decreti ed allegati, fa veder chiaro ehe le Assise

federali potranno sole rendere la giustizia sui fatti di Stabio.

Comunque sia, il Tribunale federale non e chiarnato, e non

puo essere invocato a S'.iu~icare, se i ~ribun~li ticinesi .o~rano

o me no suffieienti garanzle per una lrnparzlale arnrnmlstra-

zione deUa giustizia; riferendosi gl'Istanti all'art. 10 della'

Costituzione ticinese, si traUa invece ed uniearnente di esa-

minare, se, prescindendo dal verdetto sull'applieabilita del-

1'art. 1'12 della Costituzione feuerale, gl'Istanti rnedesirni si.

trovino ne1loro Cantone davanti a1loro giudiee costituzionale •.

IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101.

Ora, di fronte ai disposti dello Statuto cantonale ticinese

tale questione va risolta assolutarnente in senso afferrnativo:

Negata la competenza delle Assise feilerali, i ricorrenti stanno

davanti al magistrato ehe 10r guarentiscono la Costituzione e

le Leggi deI proprio Cantone. Non fu creato,diffatti, nessun

Tribunale eccezionale, ed il potere politico non ebbe nelI' is-

truttoria deI pro ces so di cui si tratta ingerenza di sorta alcuna.

An b.

Relativamente al titolo di ricorso per denegala giustizia i

riclamanti non adducono veruna eircostanza di faUo in b;se

aHa quale poter dedurre la conseguenza, ehe non si abbia

voluto sentire in giudizio aleuno dei prevenuti 0 101'0 difen-

s?ri, e?e siasi 10ro negato qualsiasi benefieio di legge, 0 non

SI abbla voluto prendere una misura legittirnarnente ehiesta.

Per 10 converso, e rnestieri eonsiderare ehe il processo con-

tro gli aecusati non e pur anco ultirnato, e segnatarnente ehe

nessuna sentenza e finora intervenula. Ora, fino a tanto ehe

la vertenza non sia stata dai Tribunali eantonali eompleta-

mente evasa, anche il Tribunale federale non si trova in po-

sizione tale da poter ernettere in rnerito ad un gravame per

titolo di denegata giustizia un giudizio definitivo.

Ai riclamanti si deve quindi riservare i1 diritto di poter far

uso anche piu tardi deI benefieio di ricorso al Tribunale fede-

rale, qualora durante il processo i Tribunali tieinesi avessero

a violare le garanzie eostituzionali.

Per tutti questi rnotivi,

Il Tribunale {ederale pronuncia :

L Tutti e tre i ricorsi interposti contro il decreto 30 set-

ternbre 1878 della Carnera di Accusa deI Cantone Ticino, sono

respinti siceorne inattendibili, in eonforrnita dei suesposti

considerandi.

II. Copia deI presente verra cornunieata per iscritto al Con-

siglio federale, ai ricorrenti, aHa Carnera di Accusa e a1 Con-

siglio di Stato deI Cantone Ticino.