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Familienrecht. N° 16.
eause rentrat dans le eadre des conventions visees a l'art.
158 eh. 5 Ce.
Quant a l'argument tire du fait que la demande ne
eontenait pas de conclusions au sujet des interets eivils,
il manque de baSe. On ne saurait reproeher a la defende-
resse qui jusqu'a la date de l'audience de jugement s'etait
opposee au divoree, de n'avoir pas pris de eonclusions a
ee sujet, et e'est le jour meme ou elle a eonelu elle-meme au
divoree qu'elle a soumis au Tribunal Ia eonvention passee
avec son mari, eonvention dont I'une des clauses reservait
expressement I'homologation par Ie Tribunal.
Le Tribunal j6Ural prononce :
Le recours est admis et le jugement attaque est reforme
en ce sens que, eontrairement a la decision enoncee sous
le n° Il du dispositif, la. convention intervenue entre les
parties le 13 novembre 1931 est ratifiee.
16. Sentenza 90 maggio 19S2 dells. IIa Sezione civile
neUa causaB. eontro B.-K.
Annullamento di un matrimonio pronunciato in virtu dell'art
124 cp. 2 ce, perche all'insaputa deI marito, Ia sposa aveva
avuto durante il periodo deI fidanzamento relazioni intime
con un terzo, a cui aveva attribuito due gravidanze occorsele
prima delle nozze, e perche s'era sbarazzata deI frutto di quella
relazione illecita mediante pratiche abortive.
L'errore circa l'onoratezza deU'alt;ro coniuge puö dare adito
non solo all'azione per l'annullamento deI matrimonio prevista
dall'art 125 cp. 1 ce, ma anche, ove ne ricorano gJi estremi,
a quella dell'art 124 cp. 2.
A. -
Il 5 settembre 1930 l'attore Otto B. e la eonve-
nuta Emma M. s 'univano in matrimonio ad Aseona.
Quattro giorni dopo la eelebrazione deI matrimonio la
convenuta si recava a Zurigo col consenso deI marito per
lavorarvi come sarta. L'uno e l'altra avevano vissuto,
nei mesi ehe precooettero le nozze, in una pensione gerita
in Orselina dai coniugi Alberto e Kitty M., ai quali li
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univano dei· vincoli di stretta dimestichezza. Il 7 ottobre
1930, la signora M. trovö nelle tasche deI marito
una lettera serittagli da Emma B.-M., il eui eontenuto
le rilevava l'esistenza di una tresca tra i due. Il M. con-
fessö il proprio fallo ed abbandono il domiellio eoniugale.
B. -
Con petizione 4 novembre 1930 Otto B. ha
ehiesto l'annullamento 001 matrimonio eontratto eon
Emma M. ed, in subordine, il divorzio addueendo
ehe la eonvenuta, la quale, prima delle nozze era suddita
germaniea, l'avevasposato solo per aequistare la eitta-
dinanza elvetica e poter restare in Isvizzera esercitandovi
il mestiere di sarta, ciö ehe le era vietato finehe era stra-
niera. Gia prima 001 matrimonio essa aveva avuto una
relazione amorosa col M., il quale l'aveva ingravidata.
Mediante pratiehe illecite s'era sbarazzata 001 frutto della
sua colpa, ma il giorno delle nozze era di nuovo incinta
per opera dello stesso M. Questi fatti autorizzavano
l'attore, al quale Ia tresca era stata taciuta, a chiedere
l'annullamento deI matrimonio in virtu degli art. 124 e
125 ce. In subordine, il divorzio doveva essere pronun-
ziato in forza dell'art. 137 perche Ia convenuta aveva
continuato quelle relazioni anche dopo il matrimonio.
La <!onvenuta ha,ehiesto il rigetto della domanda
d'annullamento deI matrimonio e l'ammissione delle
concIusioni tendenti a far pronuneiare il divorzio, negando
le reiazioni sessuali col M. ed asserendo ehe l'autore della
prima gravidanza da essa interrotta era stato l'attore,
col quale aveva relazioni intime da anni. A costui essere
pure dovuta Ia seconda gravidanza contemporanea alle
nozze. La vita comune essere impossibile dacche essa
aveva appreso ehe il marito aveva avuto relazioni intime
anehe colla di lei sorella Afra M.
O. -
Con sentenza II settembre 1931 il Pretore deI
distretto di Locarno ammetteva la domanda di annulla-
mento deI matrimonio ordinando ehe la moglie riprendesse
10 stato personale anteriore alle nozze. Ma il giudizio
veniva annullato mediante sentenza 3 febbraio 1932 deI
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Tribunale di appeUo deI Cantone Ticino il quale respingeva
Ia domanda di nullita pronunciando inveee il divorzio.
Il giudiee di seeonde eure ha diehiarato ehe « sebbene
non sia infondato il sospetto ehe fra la eonvenuta ed
H M. l'intimita abbia anche dato luogo a relazioni
sessuali e pero provato deI pari ehe tali relazioni esistettero
Ira le parti prima deI matrimonio I). Bisognava inoltre
tener eonto deI fatto ehe l'atto~ aveva talora pernottato
a Zurigo nell'appartamento deI padrone della sorella
della eonvenuta, mentre questi era assente. Queste eireos-
tanze bastavano ad escludere ehe l'attore potesse attri-
buire importanza deeisiva all'illibatezza della sposa. Egli
non poteva quindi invoeare, come causa di nullita deI
matrimonio, quella dell'art. 124 cap. 2 ces. L'art. 125
eap. 1 sembrava deI res.to escludere ehe il semplice errore
su tale qualita della sposa potesse essere una causa di
nullita, esigendo ehe in questo easo l'errore sull'onoratezza
dell'altro eoniuge fosse dovuto ad un inganno provoeato
dolosamente da questo 0 da un terzo, eon la di lui eonvi-
venza. Nella fattispeeie la prova d'un siffat~ inganno non
era stata fornita. Se la domanda d'annullamento non
poteva essere ammessa, il matrimonio doveva pero essere
seiolto per divorzio causa l'aduIj;erio eommesso dalla
eonvenuta eol M. dopo il matrimonio.
D. -
Otto B. s'e appellato da questa sentenza ehie-
dendo al Tribunale federale di eassarla e d'annullare
il matrimonio da Iui eontratto' eolla eonvenuta diehiarando
ehe eostei riprendera 10 stato personale anteriore alle
nozze e condannandola nelle spese. L'appellante impugna,
siccome contrario al eontenuto degli atti, l'accertamento
relativo all'esistenza fra le parti di relazioni sessuali
anteriori al ma.trimonio e la dichiarazione dell'istanza
cantonale seeondo cui « non sembra possibile di negare
la verita di quanto Ia eonvenuta espone all'attore nella
lettera in data 8 ottobre 1930 I).
La eonvenuta ha conchiuso per il rigetto dell'appella-
zione e la conferma della sentenza querelata.
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Oonsiderando indiritto :
1. -
Se, eontrariamente all'opinione manifestata di
transenna dal Tribunale d'appello, non e assolutamente
escluso ehe un matrimonio possa essere annullato in
virtu dell'art. 124 eifra 2 ce per un errore sulla verginita
della sposa, e pero eerto ehe il difetto di verginita non
basterebbe da solo, a giustifieare l'ammissione d'una
domanda d'annullamento basata su quest'artieoIo, allorehe
gia prima delle nozze i futuri sposi si conobbero intima-
mente. Basterebbe ad escluderlo gia il fatto ehe in questo
easo non vi fu errore sulla verginita.
In eonereto il Tribunale d'appello ha aecertato, in
linea di fatto, ehe l'attore ebbe delle relazioni sessuali
eoUa eonvenuta gia prima deI matrimonio. L'appellante
diehiara questo aceertamento eontrario agli atti di causa
e la eritiea avrebbe fondamento se il giudiee deI fatto
avesse basato la propria eonvinzione in merito unieamente
sulle eseursioni in eomune e l'alloggio neUa stessa abita-
zione delle parti, in oeeasione di soggiorni fatti nel Tieino
negli anni 1925 e 1926.
Ma eosl non e : egli ha ra rnsato in tali eireostanze
soprattutto « l'oeeasione di peccare» e ha basato la sua
convinzione circa la realta delle relazioni intime anteriori
al matrimonio Ira Ie parti essenzialmente sui fatti esposti
dalla eonvenuta in una Iettera dell'8 ottobre 1930 all'attore
in eui e detto, Ira altro, ehe la gravidanza interrotta da
essa era dovuta alle relazioni avute eon lui' in oecasione
di una visita fattale quando essa abitava la villa Fragola
(eioe nel 1929). Ora puo invero parer strano ehe l'istanza
cantonale eonsideri senz'altro come un indizio decisivo
in favore della tesi della eonvenuta su questo punto le
asserzioni eontenute in quella lettera, seritta da essa per
difendersi contro il marito ehe aveva appena allora
scoperto Ia tresca eol M. Manon si puo dire ehe con
cio essa abbia esorbitato dai limiti deI libero apprezza-
mento delle prove riservatole dalla legge e, nemmaneo,
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ehe questo apprezzamento sia in contrasto col contenuto
degli atti.
2. -
Se la constatazione di fatto secondo cui relazioni
intime intereorsero prima deI matrimonio fra le parti,
vincola pertanto iI Tribunale federale, l'esito della eausa
non e perö deciso eon essa. L'attore non ha infatti fondato
la domanda d'annullamento deI matrimonio sul difetto
di verginita della convenuta, ma sulla cireostanza ben
diversa ehe, mentre gia 10 frequentava ed era sua fidanzata,
essa usava intimamente con un altro uomo facendosi
fino abortire una prima volta per sopprimere iI frutto
di questa relazione illecita e tentando di fario una seconda
volta. Per quanto riguarda questo adduzioni ehe, se vere,
sono essenziali, al giudizio della causa, gli aecertamenti
di fatto dell'ist.anza ea:ntonale risultano assai monehi:
giusta la facolta coneessale dall'art. 82 OGF questa Corte
deve quindi eompletarli eon l'aiuto degli atti.
Se, sulla scorta della sentenza deI Tribunale d'appello,
si prendono come punto di partenza per la rieostruzione
dei fatti ehe importano alla soluzione d~lla lite, quelli
risultanti dalle Iettere della eonvenuta non si puo limitarsi,
com'esso feee, a diehiarare « non infondato iI sospetto di
relazioni sessuali» anteriori al matrimonio tra ·la eon-
venuta ed iI Maiseh. Il tono ed il eontenuto di questi
scritti non lasciano dubbio circa Ia realta di queste relazioni
eontinuate anche quando nel 1931 la convenuta riprese
a frequentare l'attore in vista" deI matrimonio e si fidanzö
eon Iui nel giugno 0 Iuglio di quell' anno. Le relazioni
sessuali col Maisch furono deI resto esplicitamente ammesse
dalla eonvenuta nella sua lettera dell'8 ottobre 1930 al
marito. Vero e, eh'essa le pretendeva allora posteriori
alle nozze, ma quest'asserzione fu da essa stessa eorretta
nella risposta alla petizione in eui dichiaro
« ehe dal
matrimonio (5 settembre 1930) al 10 0 11 ottobre susse-
guente (ad una data quindi posteriore alla lettera summen-
zionata) essa non vide mai il M. ehe era ad Orselina,
mentre eSBa non laseiö mai Zurigo durante tale epoca ».
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Data questa diehiarazione, ehe fu esplicitamente eonfer-
mata dal rappresentante della eonvenuta al dibattimento
odierno, e gioeoforza ammettere ehe le relazioni sessuali
eol M. ebbero luogo prima deI matrimonio.
Ma non basta: nella lettera dell'8 ottobre al marito
la eonvenuta gli ha eonfessato ehe s'era fatta abortire
in epoea ehe non e esattamente precisata, ma ehe da!
contesto risulta anteriore di alcuni mesi al maggio '1930.
E' vero ehe ha aggiunto ehe l'autore di quella gravidanza
era l'attore e ehe essa aveva agito in quel modo affinehe
egli non si credesse obbligato a sposarla. Anehe se le case
stessero cosi, la sua figura morale sarebbe nondimeno
gravemente menomata dall'atto delittuoso perpetrato, la
eui gravita, nonehe attenuata, sarebbe anzi accresciuta
dalsllenzio mantenuto circa la gravidanza verso il preteso
autore della steSBa, in una questione ehe interessava
eostui direttamente in sommo grado. Il contenuto delle
lettere della rieorrente edel resto tale da escludere ehe
la eonvenuta, la quale meglio di chiunque era in grado
di conoscere la verita su questo punto, abbia creduto
sul serio ehe l'attore fosse l'autore della prima gravidanza.
-Se COsl non fosse, non si comprenderebbe infatti il silenzio
assolutö serbato verso di esso fin quando scoprl la tresca
col M., mentre l'amante era inveee al corrente edella
gravidanza e. dell'aborto. Che il M. sapesse, risulta
infatti dall'allusione contenuta nella Iettera in atti scrittagli
dalla eonvenuta, in cui quest'ultima, timorosa d'essere
di nuovo ineinta, diceva : « ich habe oft eine grosse Angst
es könnte diesmal nicht vorbeigehen I). Il M.conosceva
dunque l'aborto anteriore.
Anehe per quanto riguarda la seconda gravidanza e
deI resto palese ehe, all'epoca in cui se ne rese conto, la
eonvenuta non la riteneva dovuta all'attore, al quale non
ne parlö nelle proprie lettere, ma al drudo, cui era invece
larga di particolari sui suoi timori e sui mezzi posti in
atto per abortire una seconda volta aggiungendo : « Siehst
Du, so weh muss ich Dir immer tun, wenn ich ehrlich
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bleiben SOll» (il ehe puo significare solo: vedi eosa m.i
tocca fare per non attribuire ad un altro il figlio tuo).
3. -
Da quanto sopra risulta provato ehe, mentre la
convenuta era fidanzata eoll'appellante, essa aveva nel
contempo relazioni intime eon un uomo ammogliato, al
quale erano dovute a suo giudizio Ie due gravidanze
occorsele ad aleuni mesi d'intervallo prima deI matrimonio,
e ehe, ambo le volte, tentö di abortire riuscendovi almeno
la pri~a volta (anehe la seeonda gravidanza terminö eon
un aborto, ma non eonsta se fu naturale 0 provoeato).
Che una eondotta ed atti simili denotino in essa una
seostumatezza e defieienza morale gravissime, tali da non
permettere di eonsiderarla eome una donna onorata, non
oeeorre dimostrare.
Poich~ l'appellante ignorava, all'epoca delle nozze, il
disonore della sposa, egli puo invoeare, giusta l'opinione
generalmente ammessa, in virtu dell'art. 124 ema 2 CC,
l'errore in cui ineorse su questa qualita, se eSBa e da noverare
fra quelle eosi importanti da non potersi· ragionevolmente
esigere' ehe in mancanza di quelle sopporti .1'unione ooniu-
gale. In conereto eid non e dubbio. Si e a torto che il
Tribunale d'appeUo 10 ha negato fondandosi sul fatto ehe,
durante l'assenza deI padrone della sorella delm eonvenuta,
eapitö aH'attore di pernottare nell'appartamento di eostui.
Anzitutto questa eircostanza potrebbe avere importanza
solo se in quell'oceasione l'a~tore avesse avuto rapporti
intimi c01la soreHa della eonvenuta e l'istanza eantonale
non dichiara ehe eiö sia avvenuto. L'indizio in tal senso
ehe potrebbe al caso eostituire il pernottamento ne1la
stessa abitazione dei due giovani e in eontrasto col con-
tenuto delle lettere in atti dirette dall'attore aHa futura
cognata da eui traspare, e vero, una certa simpatia, ma
e anche detto, neUa Iettera deI 5 gennaio 1930, « auf die
Dauer hätten wir Gefahr laufen können und das wollen
wir ja beide nicht !! Schon um Emmas Liebe willen »,
doehe sembra escludere l'esistenza di relazioni intime
ira i due. Comunque, anehe se cosl non fosse, queste
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relazioni avrebbero avuto luogo nel 1929, parecehi mesi
prima ehe l'attore si fidanzasse e01la eonvenuta e non
possono quindi essere in aleun modo equiparate aIla
eondotta tenuta da eostei durante il fidanzamento.
4. -
Poiehe l'annullamento deI matrimonio contratto
in queste condizioni puo essere pronunciato in virtu
deU'art. 124 cifra 2 ce, non e necessario ricercare se si
potrebbe giungere allo stesso risultato anche in appli-
eazione dell'art. 125 cma 1. Dato ehe in eonereto non
risulta ehe la eonvenuta abbia provocato mediante atti
positivi l'errore in cui eadde l'attore, questa questione
dipend.erebbe dalla risposta data al quesito se, ed in quale
misura, dei fidanzati abbiano l'obbligo di darsi notizia
di fatti deI proprio passato.
5. -
Al dibattimento odierno la eonvenuta ha ehiesto·
ehe, ove fosse pronuneiata la nullita deI matrimonio,
le sia ooncesso di eonservare 10 stato personale aequistato
con esso. La domanda .non puo pero essere ammessa
perehe, in forza dell'art. 134 ce, tale diritto compete solo
alla moglie ehe era in buona fede al momento della eele-
brazione deI matrimonio diehiarato poscia nullo ed essa
no~ 10~.
11 Tribunale tederale pronuncia :
TI ricorso e. ammesso ed il matrimonio eontratto tra
Ie parti viene annullato colla eonseguente' perdita dello
stato personale acquistato col matrimonio da parte del1a
convenuta.