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58_III_90

BGE 58 III 90

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Italiano CH
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90 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 23. verhindert werden, so muss auch der Verwaltungsbeirat bei der pflichtgemässen Wahrnehmung der Interessen des ihm anvertrauten Vermögens als Dritter im Sinn von Art. 106 f. SchKG anerkannt werden. Dabei ist - gemäss Art_ 109 - jedenfalls dann dem Gläubiger Frist zur Klage gegen den Beirat als gesetzlichen Vertreter des Schuldners anzusetzen, wenn der Beirat den Gewahrsam am gepfändeten Gut hat. Das trifft im vorliegenden Fall zu; denn es steht ausser Zweifel, dass die Vormundschaftsbehörde, in deren Händen das gepfän- dete Sparheft liegt, den Gewahrsam für den Beirat ausübt und dass der Schuldner nicht in der Lage ist, darüber zu verfügen. Ob nicht Gründe dafür bestehen, dem B€;irat auch dann, wenn die gepfändete Sache sich im Gewahrsam des Schuldners befindet, in Abweichung von der Regel des Gesetzes die Beklagtenrolle vorzubehalten, braucht daher hier nicht näher erörtert zu werden. Beigefügt mag noch werden, dass das Amt, wenn es nun dem Gläubiger Frist zur Klage ansetzt, in der betref- fenden Verfügung (Formular Nr. 24) den Anspruch des Beirates dahin zu formulieren hat, das Sparheft werde « als für die in Betreibung gesetzte Forderung nicht haf- tendes Vermögen des Schuldners » bezeichnet .. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutge- heissen.

23. Sentenza deI 13 maggio 1932 nella causa Buoher. Lo Stato non risponde degli ineassi ehe l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti ha fatt.o in quaIita di commissario di un cou- cordatQ. - Non spetta alla .Autorita di Vigilanza di esaminare, se l'art. 5 LEF possa essere applicato ai commissari di con- cordato 0 se, in virtu delI'art. 6,10 Stato possa essere chiamato a rispondere sU3sidiaramente delle loro colpe. - Art. 5 e 6LEF. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 23. 91 Für Zahlungen, die an das Betreibungs- c,der Konkursamt als Sachwalter im Nachlassverfahren geleistet werden, haftet der Kanton nicht. - Die Entscheidung darüber, ob Art. 5 SchKG auch auf den Sachwalter im Nachlassverfahren zutreffe, und ob für dessen Verschulden gemäss Art. 6 SchKG der Kan- ton subsidiär hafte, kommt nicht den Aufsichtsbehörden zu. SchKG Art. 5, 6. Le Canton ne repond pas des paiements reQus par le prepose aux poursuites ou aux faillites en qualite de commissaire de concordat. - Il n'appartient pas aux autorites de surveil- lance de dire si l'art. 5 LP s'applique audit eommissaire et si le Canton encourt la responsabilite subsidiaire instituee par l'art. 6 LP. Ritenuto in linea di fatto : A. - Con decreti 12 e 17 febbrario 1930 il Pretore di Locarno ha accordato la moratoria a Jeanne Bucher- Egli ed al di lei marito Bucher Ernesto, nOlninando a commissario James Turri, allora ufficiale di esecuzione deI distretto di Locarno. Ambo i concordati vennern omologati con decreto deI 25 aprile 1930 e l'omologazione fu pubblicata nel foglio officiale cantonale N. 34 deI 29 aprile 1930. B. - Con ricorso 14 marzo 1932 i prefati coniugi Bucher- Egli, allegando ehe il comInissario deI concordato J ames Turri non aveva versato a chi di diritto la somma di 800 fr. spedita per loro il12 maggio 1930 dalla Volksbank Hochdorf all'Ufficio di Locarno, domandavano all'Auto- rita di Vigilanza deI Cantone Ticino, ehe, previa verifica circa la spedizione della somma in parola, venisse ordi- nato all'Ufficio di Locarno e per esso allo Stato deI Can- tone Ticino di restituire detta somme ai ricorrenti. O. - Premessa la constatazione, che dall'esame dei registri dell'Ufficio di Locarno non risultava, aver esso mai ricevuto la samma di 800 fr. spedita al suo indirizzo il 12 maggio 1932 e espressa l'ipotesi ehe quest'importo fosse stato incassato dal commissario deI cancordato Turri, attualmente imputato di peculato e di truffa, l'Autorita cantonale di Vigilanza respingeva il ricorso con decisione

92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 23. deI 6 aprile 1932, eontro la quale i eoniugi Bueher-Egli hanno inoltrato l'attuale rieorso nei modi e termini di legge. Gonsiderando in diritto:

1. - I rieorrenti partono dal eoneetto, ehe anehe in materia di eoneordato sia applieabile la massima, saneita dalla giurisprudenza, seeondo eui 10 Stato e responsabile dei pagamenti fatti all'ufficio e deve quindi rifondere fondi, ehe l'uffieiale di eseeuzione e dei fallimenti avesse sottratti. Il eoncetto e erroneo. Seeondo l'art. 12 LEF, l'uffieio e tenuto ad aeeettare ogni pagamento fatto per eonto dei ereditori. Essendo un'autorita statale, l'Uffieio e quindi da ritenersi, entro i limiti delle sue attribuzioni, una « statio fisei » : giuridieamente e dunque 10 Stato ehe ineassa i detti versamenti per il tramite dell'uffieio e ehe dovra al easo versarli agli aventi diritto. Questo motivo, ehe fu eonsiderato determinante dalla pratiea formatasi intorno all'interpretazione dell'art. 12 LEF predetto, non puo tuttavia essere applieato nei eonfronti deI commissario di eoneordato, le cui funzioni si esauriseono nella vigilanza sugli affari deI debitore e nella direzione della proeedura eoncordataria (art. 298, 299, 300 e 301). Il eommissario non e chiamato per legge ad ineassare dei fondi ed a disporne e non eonstituisce quindi una « statio fisei ». Se aeeetta dei versamenti, egli agisce in suo proprio 'nome, non eome statio fisci, per la quale 10 Stato d~vrebbe rispondere verso eoloro ehe tale versamento hanno effettuato.

2. - Non oeeOITe esaminare Ja questione di sapere, (v. querelata sentenza pag. 3), se il disposto dell'art. 5 LEF possa essere applieato ai commissari di coneordato e se, in virtu dell'art. 6, 10 Stato possa essere chiamato a rispondere delle loro eolpe. E eio per due motivi: anzitutto perehe, ad ogni modo, la responsabilita deHo Stato non sarebbe ehe sussidiaria e, in secondo luogo, pereM non pur) spettare all'Autorita di Vigilanza, ma Schuhlbetreibungs- und KonkurRrecht. N° 23. solo al giudice, la eompetenza di cono"cere dell'esistenza di atto eoiposo 0 delittuoso. Ma neUa specie non ruo neanehe trattarsi della responsabilita deI commissario. Il eoneordato e stato omologato il 25 aprile 1930 (v. stato di fatto lett. A) : le funzioni deI eommissario erano dunque terminate a questa data, poiche all'infuori dell'ipotesi di un eoneordato per eessione degli attivi, un commissario non ha nessuna qualita per oeeuparsi dell'eseeuzione deI eoneordato. Üra, i ricorrenti stessi ammettono ehe il versamento, deI quale, a 10ro dire, 10 Stato dovrebbe rispondere, fu fatto il 13 maggio 1930, vale a dire quando James Turri non era piu eommissario deI eoneordato. Poeo importa ehe, eome emerge dalla lettera 12 maggio 1930 della Banea Popolare di Hochdorf, la somma fu spedita all'ufficio « per l'autorita coneordataria eompe- tente », poiche, come risulta dalle constatazioni delle istanze eantonali, la somma, in fatto, non pervenne al- l'ufficio. Ma la situazione giuridiea non sarebbe diversa, ove il contrario fosse aeeertato. L'uffieio infatti agisee come statio fisei e per eonto dello Stato, solo ove incassi dei versamenti ehe devongli esser fatti in virtjI della legge e ehe egli, per le sue funzioni, e tenuto ad aceettare. Se aceetta altri versamenti, la responsabilita dello Stato non e in giuoeo: l'ufficiale agisee all'infuori dei suoi attributi e gli atti ehe eompie non implieano ehe la sua responsabilita personale. pronuncia: Il ricorso e respinto.