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57_III_26

BGE 57 III 26

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Italiano CH
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26 Schuldbetroibungs- und Konkursrecht. N° 9_ betreibungsamtlichen Verfügung wegen Verstosses gegen eine zwingende Vorschrift würde aber nach ständiger Rechtsprechung voraussetzen, dass auch am Verfahren nicht beteiligte Dritte durch die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift benachteiligt werden könnten (vgL z. B. BGE 54 III S. 195 und 224, 52 III S. 83/4).

2. Unbehelflich zur Bestreitung des RetentionsrechteS war der vom Rekurrenten erhobene einfache Rechtsvorschlag. Die Vorschrift des Art. 85 'Abs. 1 der Verordnung über die Zwangsverwertung von G~ndstücken, wonach, wenn der Schuldner 'gegen den Zahlungsbefehl in der Grundpfand ... verwertungsbetreibung Rechtsvorschlag erhebt und in diesem nichts weiteres bemerkt, angenommen wird, er beziehe sich nur auf die Forderung und nicht auf das Pfandrecht, gilt zufolge der vom Gesamtbundesgericht der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erteilten Er- mächtigung zur Festsetzung des Textes der Betreibungs- formulare (vgL Geschäftsbericht des Bundesgerichtes pro 1921 im Bundesblatt 1922 I, deutsche Ausgabe S. 412, französische Ausgabe S. 428) unzweifelhaft auch für die Faustpfandbetreibungsverwertung, seitdem in der Aus- fertigung des Zahlungsbefehls für den Schuldner in der (! Rechtsvorschlag » überschriebenen Rubrik vorgedruckt wird: «Das Pfandrecht gilt als anerkannt, wenn im Rechtsvorschlag nicht ausdrücklich etwas anderes be- merkt wird». Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer Der Rekurs wird abgewiesen.

9. Sentenza. del 7 febbraio 1931 in causa Fischer. I..a. violazione di norme interna.zionali concernenti 1a notificazione di atti esecutivi all'estero, li investe di nuIlitA assoluta. ed insa.na.bile. Z u s tell u n gen von Betreibungsurkunden, die in Verletzung SJhu1dbetreibu!lg~- und KOllkursrecht. N0 O. , 27 internationaler Vorschriften im Aus 1 a. n d erfolgen, sinti unheilbar nichtig. La notification d'actes de poursuite faite a. l'etranger cn violation des regles internationales est absolument nulle. A. - Il 1) settembre 1930 l'automobile di Giuseppe Adolfo Fischer, cittadino germanico domiciliato in Magonza scontratasi con quella di eesare Giudici in Giornico, fu sequestrata dietro domanda di qU'3st'ultimo, a garanzia di guasti che il sequestrante pretendeva avesse causato aHa sua macchina. Per averne la libera disposizione, Fischer dovette depositare presso il Comando della gen- darmeria di Bodio la somma di mille marchi, su cui Giudici otteneva in seguito regolare sequestro, in base al quale iniziava l'esecuzione N. 24095 (Ufficio di Leventina) peI' n pagamento d'un indennizzo di 2200 fchi. ed a.ccessori. Tanto il verbale di sequestro deI 23 settembre 1930 che gli atti esecutivi successivi (precetto esecutivo deI 29 set- tembre 1930) furono inviati al debitore in Magonza a mezzo di lettera .raccomandata. Senonehe, entrata l'esecuzione nella fase deI pignoramento eseguito il 31 ottobre e noti- fbato a mezzo postale il 4 novembre al debitore, questi, con ricorso 001 30 novembre, domandava all'Autorita (li Vigilanza deI Cantone Ticino l'annullamento di tutta l'esecuzione N. 24095 per irregolarita della notifica dei relativi atti.. B. - Con decisione 12 dicembre 1930 l'Autorita can- tona.le di Vigilanza respingeva il gravame per causa di tardivita, poiche, anche nei confronti . dell 'ultimo atto notifi:}ato al debitore il 14 novembre 1930 (v. verbale di pignoramento), esso era fuori termine. O. - Donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e nei modi di legge. Oonsiderando in diritto:

1. - Secondo gli art. 1-3 combinati coll'art. 6 della convenzione internazionale dell' Aja 17 luglio 1905 sulla procedura civile, la notifica di atti scritti di natura

28 Scbuldbetreibungs. und Konk.ursrecht. No 9. procedurale (ai quali appartengono anehe gli atti esecutivi), puö avvenire per il tramite della posta solo quando 10 Stato, sul cui territorio la notinca deve venir fatta, non faccia opposizione a questo modo di procedere. La Germania vi ha fatto opposizione (v. circolare NA del Tribunale federale deI 12 giugno 1913): la notificazione di atti esecutivi a destinatari residenti in Germania non puö quindi avvenire ehe per mezzo delle autorita. germa- niche competenti (v. per i particolari la suddetta circo- }are N. 4).

2. - Con sentenza 17 giugno 1918 nella causa Sutter (RU Vol. 44 p. 75 ss.), questa Corte ha giudicato, ehe la violazione di nOrme internazionali concernenti il modo di notincazione di atti esecutivi non investe le notinehe irregolari di nullita. assoluta e radicale, ma; per quanta rifIette i Ioro effetti nella Svizzera, le rende solo annullabili dietro ricorso, da inoltrarsi entro il termine usuale di 10 giorni in conformita della LEF. Nel easo attuale essendo il ricorso stato inoltrato molto tempo' dopo che il precetto esecutivo e gli altri atti eseeutivi erano stati comunieati per posta aldebitore, a ragione l'istanza cantonaIe, basandosi sulla sentenza precitata, avrebbe respinto i1 gravame per causa di tardivita..

3. - Benonche, il prineipio enuneiato nella sentenza 17 giugno 1918 (ehe non riflette, deI resto, la eomuni- cazione di v ~ti esecutivi in Germania, ma in Italia, la quale non si e opposta espressament.e alla notifiea mediante la posta), non resiste ad esame piu aceurato della questione.

a) Se, come non e dubbio, allo Stato estero (in concreto, la Germania), dev'essere riconosciuto il diritto di stabilire in qual modo, per esser valide, debbano farsi sul suo territorio le notifiche di atti giudiziari ed esecutivi di altri Stati, non e 10gico di concedere a110 Stato mittente (in concreto, ]a Svizzera) la facolta. di dichiararle regolari, per il proprio territorio, purche solo siano avvenute nelIa forma voluta dalla legge propria (svizzera). La notifica di documenti all'estero costituisee un atto ehe Schwdbetreibungs. und Konkursreoht. N° 9. oltrepassa la giurisdizione svizzera : essa non e perfetta colla eonsegna dell'atto alla' posta svizzera, ma aneora oeeorre - e questo ne costitmsee l' elemento essenziale- ehe l'atto sia eonsegnato al destinatario all' estero. Se quindi le Stato estero, eome ha fatto la Germania, diehiara di non ritenere valida ed operativa di effetti laeonsegna a mezzo posta, anche per plieo raccomandato, ~ omo ehe la Svizzera non puö validamente, nei eonfronti della Germania, servirsi di questo mezzo di trasmissione. Tanto meno, essa potra. preserivere alla posta estera (eome ha. fatto per la posta interna, in ispecie per i precetti esecutivi e gli avvisi di fallimento), quale forma ,speciale debba osservare per la notincazione di atti esecutivi. La legge svizzera stessa, ehe nell'art. 66 op. 3 LEF dichiara. anzitutto le « autorita dei luogo» competenti' per procedere alle notifiche all'estero, sta a eonforto di quanto sopra. E se, in secondo luogo, quel disposto aeeenna a qUeSt'uopo anehe alla (( posta estera», eiö suppone ehe le autorita estere non si oppongano a ehe le loro poste assumino questo compito.,Ove tale opposizione sia stata fatta - eome dalla Germania -la notinca a mezzo posta, eui l'art. 66 aeeenna, e senz'altro esclusa edessa deve avvenire ( per mezzo delle autorita delluogo I), seeondo le norme da esse stabilite.

b) Per quanto specialmente eoncerne la notinca di un precetto esecutivo occorre rilevare, ch'essa eostituisee une dilfida offieiale a persona residente all'estero di « fare » : di pronunciarsi cioe su di una domanda di pagamento. Questa diffida involve delle eonseguenze di diritto ehe possono essere molto gravi. In altri termini: La notifica di un precetto eseeutivo e indubbiamente atto ufficiale di sovranita statale, eon cui il preteso debitore vien coatti- vamente astretto a fare alle autorita svizzere una dichia- razione concernente una pretesa, eo11a conseguenza ehe, in easod'omissione, la pretesa sara ritenuta fondata. Non e dunque eontestabile, ehe eon una diffida di siffatta natura non si tocehi alla sovranita territoriale deHo Stato estero, cui deve quindi essere rieonoseiuta la facolta di

30 Schuldbetreibungs. und Konkursroolrt .. N~ 9. sottoporre 10, validita' di tali diffide, per i proprl attinenti, all'adempimento delle formalita da esso volute.

c) Da quanto precede risulta ehe, neUa fattispecie, le notifiche in diseorso (ed anzitutto quella deI precetto esceutivo) non avvennero in eonformita della legge svizzera e tanto meno secondo il modo voluto dallaGermania. :Esse erano dunque invalide.

4. - Ammettendo ehe il vizio originale, di eui quelle notifiche sono affette, possa essere sanato per il deeorso infrllttuoso deI termine di rieorso, si diehiara implieita- mente, ehe le notifieazioni illegaJi e quindi inoperative, abbiano potuto, aimeno in un senso, spiegare nondimeno effetti giuridici : nel senso cioe di dare vita ad un ter- mine di rieorso (deI ricorso previsto dalla' LEF alle Autorita. di Vigilanza) ed all'obbligo di comormarsi ai requisiti cui 10, legge svizzera sott-opone l'esercizio di questo rimedio di diritto. Questa conseguenza non puo essere ammesso,. Come uno, citazione illegale davanti 0,1 giudice non diventa regolare per il trapasso infruttoso deI termine ad impugnarla, ne toglie, 0, chi e eondannato in contumacia in altrö Cantone, 10, facolta di sollevare" davanti al giudice il rigetto dell'opposizione, l'eccezione di citazione irrego- }are (art. 81 LEF), cosl l'omissiorie deI ricorso di diritto esecutivo non puo privare il destinatario di sollevare, in ogni tempo, l'eceezione dell'illegalita della notifica. La notifica deve ritenersi come no'1l;, avvenufa e cio essendo non pub essere neppure prCslmto, ehe il destinatario abbia avuto cono.scenza deI documento eonsegnatogli per via illegale. Invano, 0, dimostrare siffatta oonoscenza, si ricor- :re.rebbe ad un'attestazione delle poste germaniche; tali attestazioni sarebbero prive affatto di va.Iore; perehe rilasciate da uffici. ehe, trattandosi di UD modo di notifica vietato, agirebbero contrariamente alla volonta deI legis- latore cui soggiaeiono. Ebensi vero, ehe questa Corte ha, nei rapporti interni, ammessa, in qllalehe caso, 10, presunzi.()ne di conoscenza dell'atto notificato : quando cioe sia stato dimostrato, in modo ineccepibile, ehe esso era pervenuto iSehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 9. 0,1 destinatario, quantunque per via irregolare. Conse- guentemente, 10, pratiea di questa Corte ha intali. casi anche ammesso, ehe 10, notifica era diventata valida per il decorso infrottuoso deI termine di gravame. Mo,' da eiö non segne, ehe tali cri~ri possano essere senz' altro applicati nei rapporti coll'estero per notificazioni avvenute in modo ineompatibile colla volonta deilegislatore estero. A sussidio della tesi cont.raria non gioverobbe invocare le deeisioni nominate nel giudizio di questa Corte piu sopra menzionato (RU 44 III p. 78). Se ivi si fa riferimento alle due decisioni pubbliea~ nella RU 38 I p. 188 e 335, 36 Ip. J58, oecorre rilevare, ehe le sentenze, di eui alla RU 38 I p. 188 e 335 non trattavano ex professo dell'odiema controversia, sibbene di questione affatto diverso" quella concernente 10, eompetenza dell'ufficio per ragione di territorio (3rt. 46, cp. 1 LEF). La sentenza pubblieata neUa RU 36 I 158 non eoneerneva, neppure lontanamente, una questione di notifiea. E neanehe potrebbesi far eapo alla sentenza pubblieata nella RU 25 I p. 19, ed altre analoghe, le quall concemono 10, notifica di atto esecutivo 0, ra'Ppresentante deI debitore privo di veste. Nel caso in esame trattasi invece di sapere, se sia stata fornita, in modo ineeeepibile, 10, prova ehe il debitore residente all'esteroabbia rice'buto in modo regolare gli atti eseeutivi in discorso e, anzitutto, il precetto esecutivo, ehe sta aHa base dell'eseeuzione. La risposta e negativa. Non potendosi, eome si e rilevato, far capo, a quest'uopo, ad eventuali diehiarazioni della posta germanica, manea ogni e qualsiasi dimostrazione ehe il precetto esecutivo in discorso sia pervenuto regolarmente a cogniziOne deI debitore. Non einfine superfluo di ricordare, ehe, in un easo analogo, 10, Corte di diritto pubblieo deI Tribunale federale si e ehiarita in favore della t~i qui esposta. NeUa sentenza deI 19 ottobre 1923 in causa Reboul (RU 49 I p. 546 ss.), quella Corte diehiarava, ehe l'inosservanza delle form'e di notifica per l'e,stero non pllO avere, per i1 destinatario, alcuna eonseguenza giuridiea dannosa e ehe il termine

32 SC>buldbetfeibungs. und Konkursrecht. No 10. per ricorrere contro la notifica non puo av~r inizio se non dopo che essa sia stata rinnovata in modo corretto , (cfr. anche la sentenza deI Tribunale cantonale di Zurigo, pubblicata in « Blätter für zürcherische Reehtsspl'OOhung » vol. XVII, 1918 N. 146; v. pure la recente decisione della Camera. federale Esecuzioni e Fallimenti nella causa CittA di Vienna RU 56 TII p. 202 ss.).

5. - Da quant<> precede risulta. che il procedimento esecutivo diretto contro· il ricorrente mancando di base legale, cioo di un precetto esecutivo validamente notificato l'esecuzione N. 24095 dev'essere annullata in toto. • La camera esecuzioni e fallimemi pron'Uncia: 11 rioorso e ammesso.

10. Entscheid. vom U. Februar 1931 i. S. WomL Pfändung deutscher Patente in der Schweiz. wenn deren Inhaber hier wohnt. 8aisie de brevet8 allemands en Suisse· dans le cas on leur titu1aire y habite. Pignoramento di brevetti germanici quimdo ehe il titolare dimora in Isvizzera. Die Rekurrentin macht geltend, das ihr vom deutschen Reichspatentamt verliehene P~tent Nr. 485,585 für den Füllfederhalter « Zirillo» könne, weil in Deutschland liegend, nicht von einem schweizerischen Betreibungsamte gepfändet werden, wie es geschehen ist. Die 8chuldbetreib'Ungs- UM Konk'Urskammer zieht in Erwägung: Die Entscheidung der streitigen" Frage hängt von der Abgrenzung der inländischen Zwangsvollstreckungsgewalt gegenüber der" ausländischen, speziell der deutschen, ab. Diese Abgrenzung letztinsta.nzllch· vorzunehmen kommt &usschliesslich der Schuldbetreibungs- u. KonkUrskammer Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10. 33 des Bundesgerichtes zu, da Zwangsvollstreckungshand- lungen der Betreibungsämter (oder die Verweigerung der Vornahme solcher) nur auf dem Wege der betreibungs- rechtlichen Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden können (ausgenommen die staatsvertragswidrige Arrestierung, worauf jedoch vorliegend keine Rücksicht genommen zu werden braucht). Infolgedessen steht nichts entgegen, dass die Schuldbetreibungs- und Konkurs- kammer von sich aus, ohne das Gesamtgericht anzugehen, abweichend vom Urteil der zweiten Zivilabteilung BGE 41III S. 133 Erw. 3 entscheide, wo sich die Frage nach der Arrestierbarkeit eines ausländischen, speziell eben- falls deutschen, Patentes lediglich als Vorfrage in einem Arrestschadenersatzprozesse gestellt hatte und verneint worden ist. Entgegen KOHLER (Aus dem Patent- und Industrierecht I S. 35 ; Böhm-Niemeyers Zeitschrift für Internationales Privat- und Strafrecht 6 S. 245 ; Handbuch des deutschen Patentrechts S. 64, 885), dessen Auffassung dem früheren Urteile der zweiten Zivilabteilung zu Grunde liegt, ist es in Deutschland herrschende Meinung geworden, dass auch ausländische Patente eines in Deutschland wohnenden Schuldners dortselbst gepfändet werden können (SELIG- SOHN, Patentgesetz u. s. w., 3. Auflage S. 156/57 ; KENT, Patentgesetz I S. 50, 634; EPHRAIM, Deutsches Patentrecht für Chemiker S. 479; ISAY, Patentgesetz u.s. W., 2. Auflage S. 171, 233; KIsOH, Handbuch des deutschen Patent- rechts S. 214). Dementsprechend wird Deutschland auch gelten lassen müssen, dass das deutsche Patent eines nicht in Deutschland wohnenden Schuldners an dessen aus- ländischem Wohnorte gepfändet werde. Die Pfändung des Rechtes aus einem deutschen Patent erfordert ja keine Anzeige an das Patentamt - quasi Drittschuldner - (SELIGSOHN S. 155; KENT S. 630; EPHRAIM S. 480; ISAY S. 253 ; KISOH S. 214), die freilich nicht von einem ausländischen Pfändungsamt erlassen werden dürfte (vgl. BGE 52 III S.102),sondern es genügt die Anzeige von der AB 57 m - 1931 3