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56_I_226

BGE 56 I 226

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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226

Staatsrooht.

wenn sie betreffs dessen materiellrechtlicher Gültigkeit

Bedenken haben. Es bietet demnach die gerichtliche

Beurkundung den Parteien keinen genügenden Schutz.

Es muss die Möglichkeit bestehen, Prozessvergleiche auch

nachträglich noch anzufechten. Etwas gegenteiliges kann

auch nicht etwa daraus gefolgert werden, dass der Pro-

zessvergleich wie ein gerichtliches Urteil vollstreckbar ist,

das gerichtliche Urteil aber nachträglich nur in seltenen

Fällen (Revision) beseitigt werden kann; denn die recht-

liche Natur beider ist völlig verschieden. Das Urteil stellt

einen autoritativen Akt der Staatsbehörde dar, während

der Vergleich an sich die Natur eines Prlvatvertrages hat.

Ob im vorliegenden Falle die beiden Vergleiche, d. h.

das darin mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde

dem Rekurrenten eingeräumte Wahlrecht, zwingenden

Rechtsvorschriften . widerspricht und daher ungültig ist,

sowie auch welchen . Einfluss dieses eventuell auf die

Alimentationsverpflichtungen des Rekurrenten ausübt,

sind keine Fragen prozessrechtlicher, .. sondern Fragen

materiel1rechtlicher Natur, die -

wie unter lit. a aus:-

geführt wurde -

dem Bundesgericht als Berufungsinstanz

unterbre~tet werden können.

40. Sentenz& 27 settembre 1930 neUa causa 'l'ognetti

contro .'l'lcino.

Diritto di 00110. -

Non e arbitrario il ritenere, ehe i contratti

e$8rati nel Cantone Ticino e destinati a far fade in gindizio

. siano sottomessi al diritto di bollo ticinese anche se, essi con-

tengono una clausola compromissoria e la parti sciegliono

domicilio fuori deI Cantone. -

Ogni esemplare deI contratto

puo, senza arbitrio, essere sssoggettato sI diritto di bollo.

A. -

Secondo la legislazione ticinese disciplinante il

regime della. carta bollata od il diritto di bollo, tutti gli

atti destinati a far fede in giudizio sono soggetti a.d un

diritto di bollo proporzionato al loro valore delI 'uno per

mille. In ca.so di contravvenzione, la mlllta (sanatoria) ~

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung}. N0 40.

227

di dieci volte il diritto di bollo maneante, piu l'importo

della tassa di hollo sottratta (art. 2 e 3 deI decreto legis·

lativo 15 maggio 1918 regolante la penalita per le eontrav-

venzioni alle leggi sul bollo).

Tra il rieorrente Serafino Tognetti in Lugano ed

A. Ziegler in Zurigo, fu stipulato un eontratto recante

la data « Chiasso, 9 novembre 1926 I), mediante il quale

essi convenivano di fondare, in forma legale e seeondo le

diSP08izioni deI codiee italiano, una societa per un tempo

indeterminato e eon sede in Italia, sotto la ragione soeiale

«Societa anonima A. Ziegler, Fabbriea italiana di prodotti

disinfettanti ».

B. -

L'esemplare originale di questo eontratto si

troverebbe, a quanto in seguito ebbero ad affermare

Ziegler e Tognetti sotto sequestro presso la R. Procura in

Como. Ma e paeifieo ehe esistono due altre eopie (od

esemplari), munite esse pure delle firme originali dei eon-

traenti e portanti la data «Chiasso, 9 novembre 1926 »,

Questi atti si trovano all'inearto e vi pervennero per il

tramite dei procuratore pubblieo ticinese, il quale li spediva

al Dipartimento eantonale delle Finanze ehe, in due deereti

separati deI 12 giugno e 2 luglio 1929, applicava loro una

sanatoria di 1562 fehL (sanatoria 1420 fehi. piu bollo

sottratto 142 fohL = 1562 fehL), ritenendo ühe il valore dei

eontratto fosse di 142 000 fchi.

O. -

Dietro ricorsi separati di Tognetti e Ziegler -

il quale ultimo, tra altro, ebbe a lagnarsi deI modo abusivo

in eui era stato computato il valore deI contratto, ritenen-

dolo non superiore a 40 000 fehi., -

il Consiglio di Stato,

eon risoluzione deI 15 novembre 1929, pronunoiava:

1. I ricorsi sono respinti e le sanatorie indicate nelle

premesse confermate a earico solidale dei Sigg. Tognetti

e Ziegler.

2. Una tassa di giustizia di 10 fehi. e le spese sono a

earieo pure solidale dei ricorrenti.

Ziegler si adagiava a questa sentenza; non cosi il

Tognetti, il quale ricorse al Tribunale {ederale dichiarando

228

Staatsrecht.

la sanatoria infondata e dolendosi sopratutto deI fatto,

ehe il Consiglio di Stato aveva diohiarato i due multati

solidali per il pagamento di tutto l'importo (oltre tremila

franohi).

D. -

Con sentenza deI 10 febbraio 1930 il Tribunale

federale ammetteva il rioorso {(nel senso dei oonsiderandi »,

vale a dire annullava la risoluzione governativa deI

15 novembre 1929 per diniego di giustizia formale, riser-

vando al rioorrente l'eventuale diritto di far valere 16

sue ragioni contro la nuova risoluzione deI Consiglio di

Stato.

E. -

Ripresa la controversia in esame, il Dipartimento

cantonale delle Finanze e, in seguito, il Consiglio di Stato,

con risoluzione deI 24 luglio 1930, riduceva la sanatoria

a 600 fchi. piu il bollomancante (60 fchi. = 660 fchi.),

vale a dire deduceva dal valore deI contratto i 70 000 fchi.

delle pene convenzionali ivi previste. Per contro riteneva,

come nel primo giudizio, soggetti alla sanatoria i due

esemplari e confermava il suo prima giudizio sulla solida-

rieta.

F. -

Coll'attuale ricorso i1 Tognetti domanda l'annulla-

mento di questa seconda risoluzione per diniego di giustizia

(art. 4 CF). 11 ricorso accenna all'art. 5 delIa Costituzione

fed., ma e evidente ehe questo disposto non puo entrare

in linea di conto. Dei motivi deI graV'ame si dira, se d'uopo,

nelle seguenti oonsiderazioni.

Considerando in, diritto :

l. -

Riferendosi agli art. 20 e 21, il ricorrente afferma

anzitutto, essere il contratto esente da bollo perehe, per

eventuali controversie, elegge domicilio in Isvizzera e piu

precisamente a Zurigo, prevedendo altresi un tribunale

arbitrale. Dal punto di vista dell'atto arbitrario (viola-

zione dell'art. 4 CF) l'argomento non vale. A prescindere

dalla ciroostanza, ehe nel suo prima ricorso deI 10 luglio

1929 il rieorrente ha ammesso, per prineipio, l'obbligo deI

bollo dioendo ehe «il contratto originale steso «su carla

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerllng). N° 40.

229

da hollo del relativo·valore trovasi sotto sequestro a Como .,

sta di fatto, ehe Ia legislazione cantonale sul bolkl non

distingue tra giudizi ordinari e quelli di tribunali arbitrali.

TI giudizio deI Consiglio di Stato non urta quindi contro

il testo· della Iegge e neanchtl contro il suo spirito, ehe e

eminentemente fiscale: non puo quindi essere ritenuto

arbitrario. Ma il Consiglio di Stato ebbe anehe eostante-

mente a ritenere, ehe l'elezione di domicilio fuori deI

Cantone non infirma l'obbligo dell'ossequio alle disposizioni

fiscali, cui debbono soggiacere gli atti esarati nel Clmtone

(Risol. governativa N. 5578 deI 18 luglio 1913). In altra

decisione piu recente, pubblioata nel oonto-reso deI 1918,

p. 107 e seg., il Dipartimento di Giustizia assevera : (c Le

tasse di bollo non possono essere considerate oome imposte

o tributi diretti od indiretti ehe eolpiscono le persone

domiciliate nel Cantone od i beni giaeenti nel territorio

cantonale: esse si applieano agli atti stipulati nel Cantone

o destinati a far fede innanzi alle Autorita deI Cantone :

ohiunque viene nel Cantone a richiedere la stesa di un

contratto nelle forme e 001 ministero di funzionari sta-

biliti dalle nostre leggi eontrae con oio stesso l'obbligo di

solvere tutte le tasse fiscali, ohe le leggi medesime hanno

stabilito per tutti gli atti conchiusi nel nostro territorio e

rinuncia a qualsiazi eccezione.)

Questo ragionamento concerne materia opinabile, ma

non e privo di fondamento ne di logico raziocinio: non

eostituisce quindi giudizio arbitrario.

2. -Allega in seeondo luogo il rieorrente essere <cconsue-

tudine costante » ehe qualora si redigano due eontratti in

diV'ersi esemplari (in almeno due, eome nel easo in esame),

un esemplare Elolo e considerato eome originale e ste80

su earta da bollo, gli ulteriori esemplari dovendo essere

ritenuti come copie e quindi non soggetti 801 bollo. Ma.

ehe questa pratiea costante esista, il ricorrente non ha

dimostrato. Nel easo conereto non si tratta di eopie, ma

di piu esemplari, ciascuno munito della firma autografs.

dei eontraenti e ehe ogni esemplare Bis. soggetto al boll0

230

Staatsrecht.

e, contrariamente a quanto afferma. il ricorrente, 6onforme

a11a costante interpretazione della Iegge (v., tra altre, Ja

risoluzione deI Dipartimento di Giustizia deI 10 luglio

1900, nella raccolta delle massime sm diritto di bollo).

Il Tribunale jeilerale pronuncia:

TI ricorso e respinto.

n. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

41. .Arret du ao juin 1930

dans la cause. Sociata de BanquG slÜsse

contre Depa.rtement des han~es du oanton de Geneve.

Double imposition. -

S'agissant d'une banque dont l'exploitation

s'6tend BUr le territoire de plusieurs cantons. la methode

diroot.e admise par la. jurisprudence pour la. determination das

quotes-parts imposablas dans cas differents cantons ne doit

~tre appliquee qu'autant qu'elle permet de repartir equita-

blement l'impöt et d'empecher Ia double impOsition. C'est le

cas pour la repartition du benefice net total d'apres les donneas

des comptes de profits et pertes. (Consid. 2.)

Tel n'ast point le cas, en revanche, pour la prime (agio) BUr remis-

sion de nouvelles actions par une socieM anonyme; elle n'ast

pa!!, au point de vue ooonomique, un benefice d'exploitation,

mais un accroissement de la. fortune socia.le, et sa. repartition

an quotes-parts cantona.les doit s'operer d'apres la. methode

indirecte (proportion entre las a.ctifs d'une succursa.le et l'en.

samble das actifs de la socieM). (Consid. 3.)

Une fois les quotes-parts fixees d'apres une methode uniforme,

las lois cantona.les sont applicables pour le calcul et l'imposition

das montants correspondantsaux quotes-parts. L'agiopeut a.lors

~tre traiM par le fisc comme un ben6fice net, si Ia. loi le statue.

(Consid. 2 et 3.)

En 1927, la Sociere de Banque Suisse a augmente son

capital-actions de 20 millions par l'emission de 40000

actions de 500 francs chacune (valeur nominale). Le cours

d'emission etait de 625 francs. D'ou un agio total da

cinq millions qui tut verse dans les fonds dereserve.

Doppel~ N0 41.

231

A l'oooa.sion de la taxation pour 1928, le fisc du ca.nton

de Geneve ajouta l'agio de cinq millions au Mnefice net

imposable de la recourante et le soumit a l'impöt suivant

1& proportion des actifs, soit pour 9,0499 % =

452495

francs.

Le fisc se fondait sur l'article 66 de la loi genevoise sur

100 contributions publiques, du 24 mars 1923, quiest ainsi

con~u:

(j Est considere comme Mnefice net imposable .....

2. Les sommes a:ffecOOes a des fonds de reserve ou ades

fonds speciaux, y compris les sommes portees aux reserves

provenant de la prime (agio) sur l'emission de nouvelles

actions, en cae d'augmentation de capital. ~

Malgre les reclamations de la recourante, le fisc maintint

sa manü~re de voir.

La Societe recourut c!)ntre cette taxation au Departe-

ment des Finances du canton de Geneve. Celui-ci rejeta

le recours par decision du 30 novembre 1929. Cette decision

a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal

federal.

Extrait de8 moti/s :

2. -

L'arret Banque jeaerale c. Oonseil d'Etat neuck8,-

teloiB, du 25 janvier 1923 (RO 49 I p. 33), declare qu'en ce

qui concerne les banques dont l'exploitation s'etend sur

leterritoire de plusieurs cantons, les comptes da profits

ct pertes qui sont dresses separement pour chacun des

etablissements de la meme entreprise, fournissent le moyen

direct et sur de calculer la mesure en laquelle chacun a

contribue au benefice net total, et que c'est sur ces

comptes de profits et pertes qu'il convient de tabler pour

la determination des quote-parts imposables dans les dif-

ferents cantons.

La recourante estime qu'une foie les quotes-parts can-

tonales ainsi fixees, les cantons ne sont pas autorisee a

calculer d'apres leur propre legislation le montant du

Mnefice total sur lequel ils percevront l'impot corres-

pondant a leur quote-part. D'apres la recourante, le Mne-