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55_I_355

BGE 55 I 355

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte. Die RegiS'ter-

behörden konnten sich also jedenfalls in diesem Augen-

blick nicht mehr darauf berufen, daRS eine in Wirklichkeit

• stillgelegte und aufgelöste Gesellschaft noch im Register

eingetl-agen sei und dabs das Handelsregister nicht dazu

da sei, die frühern Rechtsverhältnisse solcher in Wirklich-

keit aufgelöster Gesellschaften auszuweisen und ein falsches

Bild über einen Teil des Wirtschaftslebens zu geben. Die

streitige Aufforderung, trotzdem die Gesellschaft zu

löschen und eine neue zu gründen, erscheint angesichts

aller erwähnten Umstände nicht als durch die Bedürlnisse

des Handelsregisters gerechtfertigt. Es kann übrigens

Fälle geben, in denen Gesellschaften zur vorübergehenden

Betriebseinstellung durch wirtschaftliche Verhältnisse ge-

zwungen werden, und ill denen noch deutlicher als hier

durch Beibehaltung der Organe, nicht vollständige Liqui-

dation und verhältnismässig kurze Stillegung zum Aus-

druck kommt, dass keine Auflösung gewollt und durch-

geführt ist. In diesen Fällen eine Verwertung des soge-

nannten Aktienanteils zu erblicken und Löschung und

Neugründung zu verlangen, wäre nicht statthaft.

5. -

Die Beschwerdegegnerin hätte ohne Zweifel auch

den von den eidg. Steuer- und Handelsregisterbehörden

geforderten Weg einschlagen und die Gesellschaft bei der

Stillegung löschen, das Vermögen vollständig liquidieren

und für die Wiederaufnahme des Betriebes nach kürzerer

oder längerer Zeit eine Neugründung vorsehen können.

Sie hat den andern Weg gewählt, um staatliche Abgaben

zu vermeiden. Allein es ist nicht widerrechtlich und ver-

stösst nicht gegen die guten Sitten, wenn eine Partei, um

bestimmte wirtschaftliche Ziele zu err~ichen, einen andern,

~n sich erlaubten Weg wählt, als den, der zur Erhebung

einer Steuer führt. Diesen Grundsatz hat das BundeS-

gericht in anderm Zusammenhang wiederho1t aufgestellt

(vgl. BGE 45 II S. 36; 49.1.1470; 50 IlI45). Die Auslegung

und Anwendung der Vorschriften über das Handelsregister

dürfen auch nicht dadurch beeinflusst werden, dass ein

Registersachen. Na 59.

355

fiskalisches Bedürfnis auf vollständige Erfassung der-

jenip:en Steuertatbestände besteht, die an die Vorgänge

im Handelsregister anknüpfen.

6. -

Kosten und Parteientschädigung.

Demnach erkennt das BundelJgp.ricn.t:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

59. Sentema. 11 dicembre 1923 della. 1a sEzione civile

nella causa Kantegazza. c. Officio federale

dei registro di cominercio.

Ricorso in materia di iscrizione nel registro. di commercio.

Limiti di cognizione deI Tribunale federale neU'esame dei

fatti e delloro apprezzamento. -

Interpretazione delI' art. 10,

ca.p. 10 delle legge federale sulla giuridizione amministrativa

edelI' art. 5 deU' ordinanza TI deI 16 dicembre 1918 concer-

nente il registro di commercio.

A. -

L'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 che

completa il regolamento 6 maggio 1890 sul registro di

commercio dispone :

«Una ditta non deve contenere designazioni nazionali.

Si fatte designazioni possono essere consentite in via

eccezionale, qualora motivi speciali ne giustifichino l'am-

missione. »

B. -

La ditta A: Mantegazza, «garage in Lugano con

servizio di automobili », e da] 1926 inscritta al registro

di commercio. Gerisce, inoitre, un « Ufficio Viaggi », pure

inscritto a registro. TI 4 settembre 1929 faceva istanza

presso l'Ufficio federale deI registro di commercio -

per

il tramite di quello di Lugano -

perche le fosse permesso

di completare l'indicazione « Ufficio Viaggi » colla qualifica

« svizzero» (Ufficio svizzero di viaggi, Schweizer Reise-

bureau). Dietro preavviso negativo dell'Unione svizzera

di commercio e d'industria, direzione generale in Zurigo,

358

Verwaltungs. und Disziplinaneohtapflege.

l'Ufficio federale deI registro di eommereio comunica.va

all 'istante il 7 ottobre 1929, di non poter accogllere l'istanza,

perehe la fattispecie non giustHicava un'eecezione aJ.la.

regola prevista dall'art. 5 dell'ordmanza n 16 dicembre

1918 (v. sopra lette A). « Noi non possiamo ammettere

l'eecezione -

diceva l'Ufficio federale -

pe! fatto ehe

il padrone ed il personale deIl'agenzia sono cittadini

svizzeri. Giacche, se cosl si facesse, il divieto della deno-

minazione « svizzero I) nelle ditte varrebbe solo pei fores-

tieri, il ehe non e. Ragioni speeiali per far valere un permes-

so asepsi della prescrizione di legge non esistono per

la vostra ditta. Di q:uesto parere e anche la rappresentänza.

competente deI eommercio e dell'industria alla quale

abbiamo chiesto parere in proposito. Vi sarebbe anzi la

possibilita. ehe la denominazione «Uffieio svizzero di

viaggi I) serva a· trarre in errore, perche potrebbe indurre

ad ammettere ehe si tratti d'un'agenzia delle ferrovie

federall. I)

Questo modo di vedere fu eonferma.to dallo stesso

Ufficio con risoluzione dell' 11 ottobre U. s.

O. -Con riseorso deI 19 ottobre 1929 Mantegazza

insorge contro questa decisione 8olIegando :

a) A guerra mondiale terminata, il divieto delI'art. 5

non puo essere applieato cosi rigidamente eome durante

il periodo bellieo.

b) TI rieorrente h80 UD interesse evidente e speciale a

ehe la sua ditta veng80 inscritta co118o qualifiea desiderata.

Essa, e l'uniea deI genere in Lugano e la denominazione

nazionale, sotto la quale e f8ovorevolmente eonoseiuta, ha

eontribuito e eontribuisce in buona parte alla fondazione

ed allo sviluppo de11'agenzia.

e) Agenzie ed industrie forestiere (cosi ad es. l'agenzia

olf:mdese KraaI) possono fregiarsi dell80 loro qualifie80

nazionale. Sarebbe eecessivo ed involverebbe disparita. di

trattamento il vietare ad agenzie svizzere eiö ehe e per-

messo ad estranee.

d) La eamera di eommercio di Lugano null80 ha obbiet-

Regillteraachen. N0 59.

311;

tato alla.domanda delricorrente, anzi I'ha ritenuta oppor-

tuna.

D.· -

Con risposta 22 novembre 1929 l'Ufficio federale

001 registro di commercio conchiude domandando il

rigetto deI gr8ovame.

O0n8iderando in diritto :

: 1. -

Vart. 10. cp. 1 in fine, delI80 legge sulla giurisdizione

ainministrativ80 e disciplinare 11 giugno 1928 diehlara:

«L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto e pari-

ficato alla violazione deI diritto stesso .• Ond'e ehe aJ

Tribunale federale non puö essere contestata la eompetenza

di esaminare, se motivi speciali giustifiehino un'eccezione

a.lla. nonna post8o dall'art. 5 dell'ordin8onza n del 16

dicembre 1918 (eir. sentenza deI Tribunale federale 25

settembre 1929 nella causa «Hermes 1). Ove, tuttavia,

si tratti di mera questione d'apprezzamento, il Tribunale

federale dissentira dall'opinione espressa dalle 8outorita

80mmjnistrative solo se vi sia indotto da impellenti ed

ineccepibili motivi: per es. quando quelle 8outorita sono

inoo:rse in abuso di potere, apprezzando le circostanze

in modo arbitrano.

C' 2:-M80 nella fattispeeie i motivi invoc:ati da~ querela~

risoluzione e daJI'Ufficio federale deI regIStro di eommerelO

nella risposta al rieorso appaiono affatto plausibili.

4) Per quanto eonceme l'argomento ehe, a guerra

finita, il divieto in, questione devrebbe essere 8opplicato

con criteri pm larghi di tolleranza. e di equanimita., quel-

l'UHieio 0S8erva. ehe, se l'art. 1 dell'ordinanza. 11 del 21

novembre 1916 (riveduta. con quella deI 16 dicembre

1918) tendeva. anzitutto ad impedire ehe ditte estere

abusassero, per loro scopi particolari, delle denomin8ozi~ni

n8ozionali svizzere, il legislatore ha trovato in segwto

opportuno di estenderlo, per massima, alle agenzie cd

80ziende svizzere. Col ritorno a. tempi e eondizioni nor-

mall questo divieto nulla ha perduto della sua impor-

tanz8o, come ha opinato l'organo direttivo dell'Unione

358

Verwaltungs. und Disziplinarrecbtspfiege.

svizzera di eommercio e d'industria, proponendo, in

oeeasione della diseussione deI progetto di revisione del

CO (diritto delle soeieta), di mantenerlo in pieno vigore.

b) DeI rimanente, il rieorrentesi Iimita ad invocare Ie

sue personali convenienze. Ma esse non possono preva-

Iere sugli interessi generali, per i quali il Dipartimento

federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul rap-

porto negativo d'Ufficio specialmente competente in

matena (Unione svizzera di commercio e d'industria),

ha ritenuto non poter ammettere la richiesta. Da eonsider-

arsi pure che in Lugano stessa esistono altri uffici ed

agenzie di viaggi, ehe, per identiche ragioni deI rieorrente

ed a vantaggio dei loro privati interessi, potrebbero

reclamare la qualifica di «svizzeri)), la quale, permessa al

ricorrente, non potrebbe ehe danneggiare i coneorrenti. TI

caso di agenzie straniere stabilite in Isvizzera allo scopo

di favorire i viaggi dei loro connazionali (olandesi, es. ditta

W. Kraal in Lugano) dalla loro patria in Isvizzera e per

la Svizzera, non puo essere equiparato alla fattispecie.

L'agenzia Kraal e gestita da un olandese ed e destinata

soprattutto ai suoi connazionali che per tale designazione

vengono piu facilmente indotti avenire in Isvizzera.

Nessuna confusione possibile con altra agenzia olandese

sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifica« olandese))

fu a suo tempo considerata lecita ed ammissibile non

solo dalla Camera di Commercio di Lugano, ma anche dall'

Unione di commercio e d'ind~stria.

Il Tribunale /ederale pronuncia :

TI ricorso e respinto.

Fabrik· und Gewerbewesen. N° 60.

III. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ABTS ET METIERS

3119

60. Arrit du 19 decembre 1929 dans la cause 'l'abozzi fteres

contre Division oe l'industrie et des arts et metiers

du Departement faderal Cle l'Economie pub!ique.

Un etablissement dans Iequel 7 a 12 ouvriers fabriquent, au moyen

d'installations fixes et durables, des canaux de cheminee et

des corps creux, est une fabrique au sens de l'art. 1 de 180 loi

fMaraie sur les fabriques. TI est saus inMret, a cet egard, que

le travail soit interrompu pendant 180 saison froide.

A. -

Les recourants exploitent une entreprise de

maA}onnerie et d'autres constructions a Plan-Ies-Ouates

(canton de Geneve). TIs possedent en outre une fabrique

de canaux de cheminee et de corps creux a Varembe

(Petit-Saconnex). La fabrication s'y effectue, entierement

ou en partie, en locauxfermes. D'apresle rapport de l'Ins-

pectorat federal des fabriques du Ier arrondissement,

le nombre des ouvriers occupes est de 7 a 12. L'etablisse-

ment utilise deux moteurs electriques de 5 a 6 cv.;

il possede une voie de raccordement. Les matieres pre-

mieres necessaires a la fabrication peuvent etre amenees

par wagons de chemin de fer et les expeditions peuvent se

faire de la meme maniere. Aucune matiere premiere n'est

trouvee sur place.

La Division de l'industrie et des arts et metiers du

Departement federal de l'Economie publique a decide le

15 octobre 1929, d'accord avee le Departement genevois

du Commeree et de l'Industrie, d'assujettir « MM. Tabozzi

frares, fa brication de canaux de cheminee et de eorps ereux,

Petit-Saconnex, Varembe », a la loi federale sur les fabri-

ques en vertu des arte 1 lette a, 2 al. 1 et 4 da l'ordon-

nance d'execution. Les reeourants ayant objecte que

d'autres entreprises similaires a Geneve ne seraient pas