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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte. Die RegiS'ter-
behörden konnten sich also jedenfalls in diesem Augen-
blick nicht mehr darauf berufen, daRS eine in Wirklichkeit
• stillgelegte und aufgelöste Gesellschaft noch im Register
eingetl-agen sei und dabs das Handelsregister nicht dazu
da sei, die frühern Rechtsverhältnisse solcher in Wirklich-
keit aufgelöster Gesellschaften auszuweisen und ein falsches
Bild über einen Teil des Wirtschaftslebens zu geben. Die
streitige Aufforderung, trotzdem die Gesellschaft zu
löschen und eine neue zu gründen, erscheint angesichts
aller erwähnten Umstände nicht als durch die Bedürlnisse
des Handelsregisters gerechtfertigt. Es kann übrigens
Fälle geben, in denen Gesellschaften zur vorübergehenden
Betriebseinstellung durch wirtschaftliche Verhältnisse ge-
zwungen werden, und ill denen noch deutlicher als hier
durch Beibehaltung der Organe, nicht vollständige Liqui-
dation und verhältnismässig kurze Stillegung zum Aus-
druck kommt, dass keine Auflösung gewollt und durch-
geführt ist. In diesen Fällen eine Verwertung des soge-
nannten Aktienanteils zu erblicken und Löschung und
Neugründung zu verlangen, wäre nicht statthaft.
5. -
Die Beschwerdegegnerin hätte ohne Zweifel auch
den von den eidg. Steuer- und Handelsregisterbehörden
geforderten Weg einschlagen und die Gesellschaft bei der
Stillegung löschen, das Vermögen vollständig liquidieren
und für die Wiederaufnahme des Betriebes nach kürzerer
oder längerer Zeit eine Neugründung vorsehen können.
Sie hat den andern Weg gewählt, um staatliche Abgaben
zu vermeiden. Allein es ist nicht widerrechtlich und ver-
stösst nicht gegen die guten Sitten, wenn eine Partei, um
bestimmte wirtschaftliche Ziele zu err~ichen, einen andern,
~n sich erlaubten Weg wählt, als den, der zur Erhebung
einer Steuer führt. Diesen Grundsatz hat das BundeS-
gericht in anderm Zusammenhang wiederho1t aufgestellt
(vgl. BGE 45 II S. 36; 49.1.1470; 50 IlI45). Die Auslegung
und Anwendung der Vorschriften über das Handelsregister
dürfen auch nicht dadurch beeinflusst werden, dass ein
Registersachen. Na 59.
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fiskalisches Bedürfnis auf vollständige Erfassung der-
jenip:en Steuertatbestände besteht, die an die Vorgänge
im Handelsregister anknüpfen.
6. -
Kosten und Parteientschädigung.
Demnach erkennt das BundelJgp.ricn.t:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
59. Sentema. 11 dicembre 1923 della. 1a sEzione civile
nella causa Kantegazza. c. Officio federale
dei registro di cominercio.
Ricorso in materia di iscrizione nel registro. di commercio.
Limiti di cognizione deI Tribunale federale neU'esame dei
fatti e delloro apprezzamento. -
Interpretazione delI' art. 10,
ca.p. 10 delle legge federale sulla giuridizione amministrativa
edelI' art. 5 deU' ordinanza TI deI 16 dicembre 1918 concer-
nente il registro di commercio.
A. -
L'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 che
completa il regolamento 6 maggio 1890 sul registro di
commercio dispone :
«Una ditta non deve contenere designazioni nazionali.
Si fatte designazioni possono essere consentite in via
eccezionale, qualora motivi speciali ne giustifichino l'am-
missione. »
B. -
La ditta A: Mantegazza, «garage in Lugano con
servizio di automobili », e da] 1926 inscritta al registro
di commercio. Gerisce, inoitre, un « Ufficio Viaggi », pure
inscritto a registro. TI 4 settembre 1929 faceva istanza
presso l'Ufficio federale deI registro di commercio -
per
il tramite di quello di Lugano -
perche le fosse permesso
di completare l'indicazione « Ufficio Viaggi » colla qualifica
« svizzero» (Ufficio svizzero di viaggi, Schweizer Reise-
bureau). Dietro preavviso negativo dell'Unione svizzera
di commercio e d'industria, direzione generale in Zurigo,
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Verwaltungs. und Disziplinaneohtapflege.
l'Ufficio federale deI registro di eommereio comunica.va
all 'istante il 7 ottobre 1929, di non poter accogllere l'istanza,
perehe la fattispecie non giustHicava un'eecezione aJ.la.
regola prevista dall'art. 5 dell'ordmanza n 16 dicembre
1918 (v. sopra lette A). « Noi non possiamo ammettere
l'eecezione -
diceva l'Ufficio federale -
pe! fatto ehe
il padrone ed il personale deIl'agenzia sono cittadini
svizzeri. Giacche, se cosl si facesse, il divieto della deno-
minazione « svizzero I) nelle ditte varrebbe solo pei fores-
tieri, il ehe non e. Ragioni speeiali per far valere un permes-
so asepsi della prescrizione di legge non esistono per
la vostra ditta. Di q:uesto parere e anche la rappresentänza.
competente deI eommercio e dell'industria alla quale
abbiamo chiesto parere in proposito. Vi sarebbe anzi la
possibilita. ehe la denominazione «Uffieio svizzero di
viaggi I) serva a· trarre in errore, perche potrebbe indurre
ad ammettere ehe si tratti d'un'agenzia delle ferrovie
federall. I)
Questo modo di vedere fu eonferma.to dallo stesso
Ufficio con risoluzione dell' 11 ottobre U. s.
O. -Con riseorso deI 19 ottobre 1929 Mantegazza
insorge contro questa decisione 8olIegando :
a) A guerra mondiale terminata, il divieto delI'art. 5
non puo essere applieato cosi rigidamente eome durante
il periodo bellieo.
b) TI rieorrente h80 UD interesse evidente e speciale a
ehe la sua ditta veng80 inscritta co118o qualifiea desiderata.
Essa, e l'uniea deI genere in Lugano e la denominazione
nazionale, sotto la quale e f8ovorevolmente eonoseiuta, ha
eontribuito e eontribuisce in buona parte alla fondazione
ed allo sviluppo de11'agenzia.
e) Agenzie ed industrie forestiere (cosi ad es. l'agenzia
olf:mdese KraaI) possono fregiarsi dell80 loro qualifie80
nazionale. Sarebbe eecessivo ed involverebbe disparita. di
trattamento il vietare ad agenzie svizzere eiö ehe e per-
messo ad estranee.
d) La eamera di eommercio di Lugano null80 ha obbiet-
Regillteraachen. N0 59.
311;
tato alla.domanda delricorrente, anzi I'ha ritenuta oppor-
tuna.
D.· -
Con risposta 22 novembre 1929 l'Ufficio federale
001 registro di commercio conchiude domandando il
rigetto deI gr8ovame.
O0n8iderando in diritto :
: 1. -
Vart. 10. cp. 1 in fine, delI80 legge sulla giurisdizione
ainministrativ80 e disciplinare 11 giugno 1928 diehlara:
«L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto e pari-
ficato alla violazione deI diritto stesso .• Ond'e ehe aJ
Tribunale federale non puö essere contestata la eompetenza
di esaminare, se motivi speciali giustifiehino un'eccezione
a.lla. nonna post8o dall'art. 5 dell'ordin8onza n del 16
dicembre 1918 (eir. sentenza deI Tribunale federale 25
settembre 1929 nella causa «Hermes 1). Ove, tuttavia,
si tratti di mera questione d'apprezzamento, il Tribunale
federale dissentira dall'opinione espressa dalle 8outorita
80mmjnistrative solo se vi sia indotto da impellenti ed
ineccepibili motivi: per es. quando quelle 8outorita sono
inoo:rse in abuso di potere, apprezzando le circostanze
in modo arbitrano.
C' 2:-M80 nella fattispeeie i motivi invoc:ati da~ querela~
risoluzione e daJI'Ufficio federale deI regIStro di eommerelO
nella risposta al rieorso appaiono affatto plausibili.
4) Per quanto eonceme l'argomento ehe, a guerra
finita, il divieto in, questione devrebbe essere 8opplicato
con criteri pm larghi di tolleranza. e di equanimita., quel-
l'UHieio 0S8erva. ehe, se l'art. 1 dell'ordinanza. 11 del 21
novembre 1916 (riveduta. con quella deI 16 dicembre
1918) tendeva. anzitutto ad impedire ehe ditte estere
abusassero, per loro scopi particolari, delle denomin8ozi~ni
n8ozionali svizzere, il legislatore ha trovato in segwto
opportuno di estenderlo, per massima, alle agenzie cd
80ziende svizzere. Col ritorno a. tempi e eondizioni nor-
mall questo divieto nulla ha perduto della sua impor-
tanz8o, come ha opinato l'organo direttivo dell'Unione
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Verwaltungs. und Disziplinarrecbtspfiege.
svizzera di eommercio e d'industria, proponendo, in
oeeasione della diseussione deI progetto di revisione del
CO (diritto delle soeieta), di mantenerlo in pieno vigore.
b) DeI rimanente, il rieorrentesi Iimita ad invocare Ie
sue personali convenienze. Ma esse non possono preva-
Iere sugli interessi generali, per i quali il Dipartimento
federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul rap-
porto negativo d'Ufficio specialmente competente in
matena (Unione svizzera di commercio e d'industria),
ha ritenuto non poter ammettere la richiesta. Da eonsider-
arsi pure che in Lugano stessa esistono altri uffici ed
agenzie di viaggi, ehe, per identiche ragioni deI rieorrente
ed a vantaggio dei loro privati interessi, potrebbero
reclamare la qualifica di «svizzeri)), la quale, permessa al
ricorrente, non potrebbe ehe danneggiare i coneorrenti. TI
caso di agenzie straniere stabilite in Isvizzera allo scopo
di favorire i viaggi dei loro connazionali (olandesi, es. ditta
W. Kraal in Lugano) dalla loro patria in Isvizzera e per
la Svizzera, non puo essere equiparato alla fattispecie.
L'agenzia Kraal e gestita da un olandese ed e destinata
soprattutto ai suoi connazionali che per tale designazione
vengono piu facilmente indotti avenire in Isvizzera.
Nessuna confusione possibile con altra agenzia olandese
sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifica« olandese))
fu a suo tempo considerata lecita ed ammissibile non
solo dalla Camera di Commercio di Lugano, ma anche dall'
Unione di commercio e d'ind~stria.
Il Tribunale /ederale pronuncia :
TI ricorso e respinto.
Fabrik· und Gewerbewesen. N° 60.
III. FABRIK- UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES, ABTS ET METIERS
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60. Arrit du 19 decembre 1929 dans la cause 'l'abozzi fteres
contre Division oe l'industrie et des arts et metiers
du Departement faderal Cle l'Economie pub!ique.
Un etablissement dans Iequel 7 a 12 ouvriers fabriquent, au moyen
d'installations fixes et durables, des canaux de cheminee et
des corps creux, est une fabrique au sens de l'art. 1 de 180 loi
fMaraie sur les fabriques. TI est saus inMret, a cet egard, que
le travail soit interrompu pendant 180 saison froide.
A. -
Les recourants exploitent une entreprise de
maA}onnerie et d'autres constructions a Plan-Ies-Ouates
(canton de Geneve). TIs possedent en outre une fabrique
de canaux de cheminee et de corps creux a Varembe
(Petit-Saconnex). La fabrication s'y effectue, entierement
ou en partie, en locauxfermes. D'apresle rapport de l'Ins-
pectorat federal des fabriques du Ier arrondissement,
le nombre des ouvriers occupes est de 7 a 12. L'etablisse-
ment utilise deux moteurs electriques de 5 a 6 cv.;
il possede une voie de raccordement. Les matieres pre-
mieres necessaires a la fabrication peuvent etre amenees
par wagons de chemin de fer et les expeditions peuvent se
faire de la meme maniere. Aucune matiere premiere n'est
trouvee sur place.
La Division de l'industrie et des arts et metiers du
Departement federal de l'Economie publique a decide le
15 octobre 1929, d'accord avee le Departement genevois
du Commeree et de l'Industrie, d'assujettir « MM. Tabozzi
frares, fa brication de canaux de cheminee et de eorps ereux,
Petit-Saconnex, Varembe », a la loi federale sur les fabri-
ques en vertu des arte 1 lette a, 2 al. 1 et 4 da l'ordon-
nance d'execution. Les reeourants ayant objecte que
d'autres entreprises similaires a Geneve ne seraient pas