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54_I_348

BGE 54 I 348

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Italiano CH
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348

Strafrecht.

B. STRAFRECHT -

DUOIT PENAL

--

I. BUNDESSTRAFRECHT

CODE PENAL FEDERAL

46. Sentenza. Ei novembre 1928 della Corte cii Cassazione

nella causa lClnistero pubblico sopracenerino

contro Barem e Consorti.

La teoria della causa adeguata applicata in materia penale.

« Messa in pericolo» di una ferrovia; natura deI reato. -

Una « pericolosita » meramente astratta, non basta : occorre

una possibilta concreta, la probabilita non remota del-

l'evento dannoso. -

Art. 67 cap. 2 codice penale federale.

Limiti deU'intervento deI Tribunale federale nella formm~ion('

dello stato di fatto (consid. 1°).

A. -

11 22 ottobre 1926 il treno N° 552 proveniente

dal Gottardo, entrato in Castione in orario alle ore 16,14,

doveva lasciare sul binario I (eosidetto « Rampa militare »)

due carri vuoti. Il capostazione Bernaseoni, oecupato

in quel momento in altri lavori d'ufficio, affidava alle

ore 15,40 eirca il servizio esterno al eommesso di st3zione

Barchi Giaeomo impartendogli le istrnzioni neeessarie

per la manovra : il treno, entrando in stazione pel bina-

rio II (Gottardo-Bellinzona) doveva essere eondotto,

deviando 10 scambio 7/8, sul binario I (rampa militare) e,

staccati i due earri vuoti, passandosugli seambi in dire-

zione 12/13 b, essere rimesso nuovamente sul binario U

per proseguire poi verso Bellinzona. Prima ehe il treno

entrasso in stazione, Barchi disponeva gli seambi 7/8

invertendo, .nel contempo, eorrettamente, gli sC'lmbi

12/13 b ed, erroneamente, anehe gIi seambi 13 a/14,e

metteva pertanto in comunieazione il treno col binario

Bundesstrafrecht. N° 46.

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anormale III (direzione Bellinzona-Gottardo). Il semaforo

d'useita Castione-Bellinzona era chiu~o. Giunto il treno .

a Castione, Barehi diede ordine al eapotreno Laffranehini,

ehe trovavasi nel bagagliaio, di farlo avanzare passando

per gli seambi 7/8 e di staeeare i earri vuoti all'altezza

della rampa militare sul binario I : e, affinehe il treno

potesse poi dirigersi direttamente sul binario H, rimetteva

al personale della locomotiva il formulario IU c. 40 per

la modifieata uscita dal binario 1. Staceati i due earri

vuoti su questo binario, la loeomotiva venne a fermarsi

presso 10 seambio 12/13b : ed a questo punto il eapotreno

Laffranehini dava dalla porta deI bagagliaio il segnale di

partenza eol fisehietto ed alzando il braeeio (segno di

proseguire). Il maechinista Weibel metteva in moto il

treno, ehe si dirigeva per gli seambi 12/13 b e 13 a/14

verso il binario anormale BI. Ma, tosto ehe la locomotiva

ebbe oltrepassato questo ultimo seambio, il treno si

fermava repentinamente al segnale d'allarme alle ore

16,18%. Si eonstatava subito dopo ehe, nel mentre

passavano sugli seambi 13 a/14, erano useite dalle rotaie :

la vettura di seeonda elasse 3754 B 3, poi rovesciatasi

sul fianeo, e la susseguente vettura di terza elasse 9106

C 9, deviata seI'za rovesciarsi. Sotto la vettura 3754 B 3

giaeevano i eadaveri di due signore (Sorelle Gianini di

Lugano), ferito gravemente il Sig. Colli e leggermente

altri viaggiatoii.

Come in seguito ebbe a eonstatare la perizia von Moos,

I' infortunio e da attribuirsi al fatto, ehe nel momento

in eui il treno passava sopra 10 seambio 13 a/14, Ia leva

di esso, sita nell'edieola eentrale alla stazione di Castione,

era stata mossa per tentare di rimettere quello seambio

in posizione normale.

B. -

Chi avesse eseguito quest'intempestiva manovra

intese stabilire l'indagine pratieata dagli organi ferroviari

e, in seguito, l'inehie~ta giudiziaria aperta dalle eompe-

tenti autorita giudiziarie ticinesi per ordine deI Diparti-

mento federale di giustizia.

AS 54 1- 1928

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Strafrecht.

Con atto di accusa 7 aprile 1928 il commesso di stazione

Barchi Giacomo, di Giacomo, il capotreno Laffranchini

Andrea, fu Antonio ed il macchinista Weibel Adolfo. di

AdoIfo, venivano rinviati a giudizio davanti Ia Corte delle

Assise Correzionali deI Distretto di Bellinzona per viola-

zione dell'art. 67 cap. 2 deI Codice penate federale (messa

in pericolo di una ferrovia per negligenza grave)commessa:

a) Dal Barchi, per aver egli messo in deviazione non

solo gli scambi 12/13 b, ma, erroneamente, anche gli

scambi 13 a/14 e piil tardi, all'edicola centrale, manovrata

la Ieva per impedire l'erronea deviazione de'l treno verso

il binario anormale III;

b) Dal Laffranchini, per aver agito, anche egli, in

modo eontrario aUa polizia ed aUa disciplina, fra aItro,

dando il segnale deHa partenza deI treno, quantunque gli

scambi 13 a/14 fossero in deviazione, il semaforo d'uscita

(verso Bellinzona) chiuso e non fosse ancora stato dato

il eomando di partire;

c) Dal Weibel, per esser partito eol treno, benehe 10

seambio 13 a/14 fosse in deviazione ed il semaforo

d'uscita chiuso.

C. -

Con sentenza deI 23 luglio 1928 la Corte delle

Assise Correzionali deI Distretto di Bellinzona proscio-

glieva i tre imputati, mettendo le spese a earieo della

Cassa federale. Motivi : A stregua deHa perizia von Moos,

tutti gli errori messi a earieo d~gli imputati non sarebbero

bastati per causare l'infortunio : il treno sarebbe giunto

al completo, senza ineidenti, al binario HI, « a stazione

protetta », e si sarebbe indubbiamente fermato dietro il

segnale D %. L'infortunio venne causato dai tentativi

fatti all'edieola centrale per rimettere in posizione nor:-

male Ia leva dello seambio 13 a/14. Havvi pero un'altra

eireostanza, senza la quale iI deragliamento, nonostante

il tentativo di muovere Ia leva 13 a/14, non sarebbe

stato possibile. L'apparato 14, aeeoppiato con 10 scambio

13 a. e provvisto di un pedale di sicurezza (Fühlschiene),

ehe, al momento eritico, era oeeupato dalle fUote della

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locomotiva e dal carro ehe seguiva. Lo sbarramento di

questo pedale avrebbe dovuto impedire l'inversione

deHa Ieva di seambio. Cio non e accaduto, detto pedale

non essendo stato, al momento eritieo, neUa posizione

ehe doveva avere per funzionare normalmente. E fuod

di dubbio ehe, se il pedale avesse funzionato, l'inver-

sione deHo seambio e quindi il deragliamento non avreb-

bero potuto prodursi. Ne segue ehe manea il rapporto

di eausalita tra l'errore iniziale di Barchi (messa in

deviazione dello seambio 13 a/14), le trasgressioni impu-

tate a Laffranehini e \Veibcl da una parte, e Ia eatas-

trofe dall'altra. Invero, l'evento damioso non sarebbe

neppure avvenuto se il Barchi e Consorti non avessero,

erroneamente, diretto il treno verso il binario BI. Ma,

aItro e la causalita di ordine logieo e fisico, ed aItro la

eausalita nel senso giuridieo della parola. Nella prima,

si possono chiamare cause tutte quelle forze e eondizioni,

dal cui eoneorso l'evento fu prodotto e ehe si trovavano,

rispetto a questo, eosi strettamente eollegate, ehe toIta

una di esse, l'evento non puo susseguire. Nell'ordine

giuridico inveee, trattasi di rintraeciare soltanto le eause

eivilmente 0 penalmente effieienti. Perche si avveri Ia

negligenza di eni all'mt. 67, eap. 2 CP, oceorre Ia pre-

vedibilita dell'evento, nonehe il nesso eausale eerto,

diretto, tra l'atto ineolpato ed il pericolo ferroviario : e

la prevedibilita dell'evento e da ricerearsi nell;) possibilita

di prevederlo faeendo uso dell'ordinaria diligenza basata

sull'esperienza delle co se e deIla vita. AHa stregua di

questi coneetti, i fatti anteriori esulano dal nesso causale

e solo la manipolazione dello seambio aHo seopo di

riporlo in istato d'inversione puo entrare in linea di conto

come causa dell'infortunio. Date le risultanze deI dibat-

timento, sulle quali solianlo puo assidere il suo eonvin-

cimento, Ia Corte non e in istato di dichiarare, ehe aUra

persona all'infuori deI Barchi non possa aver eompiuta

all'edicola centrale Ia manipolazione degli scambi 13/a e

14, ehe fu Ia causa deI deragliamento : in altri termini,

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Strafrecht.

pur non potendosi eontestare ehe a earico deI Barchi

esistano dubbi ed indizi non irrilevanti, l'aceusa non ha

raggiunta la piena prova ch'egli sia l'autoredel tentativo

d'inversione degli scambi. In dubio pro reo. DeI resto

ehiunque ne sia stato l'autore, questo tentativo non

avrebbe potuto produfl'e il deragliamento, se il pedale di

sicurezza (Fühlschiene), per la traseurata sua manuten-

zione non fosse stato inatto a funzionare : cireostanza

questa ehe eostituisee giuridicamente la vera causa della

eatastrofe.

Per quanto piu speeialmente eoneerne il Laffranehini,

la Corte eonstata ehe nel giorno dell'infortunio egli fun-

geva, oltreehe da eapotreno, anehe da bagagliere. Dalle

deposizioni di tre eapotreni, in sede di dibattimento,

eontinua la Corte eantonaIe, emerge ehe quando deve

aceudire ad altre mansioni oUre alle proprie, il eapotreno

e dispensato dall'obbligo di prestar attenzione ai segnali.

L'interpretazione eontraria dell'art. 46 deI Regolamento

per la cireolazione dei treni, sostenuta dagli organi deHa

Direzione delle ferrovie. appare ineonciliabile colla tesi

esposta daB 'ispettore delI' esercizio ncl N° 11 deI Bollettino

delle S.F.F. pag. 172 (Organo ufficiale della Direzionc

generale) seeondo eui I'introduzione della giornata di

otto ore avrebbe tratto seeo :

« 4. L'esonero deI personale deI treno dalla sorveglianza

» dei segnali di stazione edella linea quando si trova

» occupato al eontrollo dei 'biglietti ed al servizio dei

» bagagli delle seritture. »

D'altra parte e perfettamel1te attendibile, ehe Laf-

frmichini poteva eredere in buona fede ehe, staeeati i

earr! vuoti aHa rampa militare (binario I), il treno dovesse

partire anehe a semaforo ehiuso. E possibile ehe l'erronea

eonsegna dei bollettino di sortita dal binario I (formulario

III e 40, v. sopra, sotto lettera A), abbia potuto produrre

nel personale deI treno il eonvineimento ehe si trattasse deI

permesso di partire a segnale chiuso. Anehe la versione

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data dal maeehinista Weibel, di aver sempre ritenuto di

fare manovra, e resa attendibile dalla eonstatazione della

velocitä. moderata (23 km. inveee di 45 al massimo)

eolla quaIe, malgrado il ritardo, il Weibel ha eondotto il

tren?; e da~ fatt,o, aee~rta.to in oeeasione deI sopraluogo,

ehe 1 segnah dab eol flsehlO e la eampana non si sentono

quando funzionano i eompressori.

D. -

Per inearico deI Ministero pubblieo federale, il

Proeuratore pubhlico sopraeenerino ha inoltrato il rieorso

in cassazione a mente degli art. 160 e segg'- OGF. Il

rieorrente fa osservare :

La risposta negativa data dalla Corte aHa questione;

se il ~archi sia l'autore della manovra della leva degli

scambl 13 a e 14, e in contraddizione cogli attL Sta bene

ehe. il Barchi, sentito quak imputato nell'uditmza della

Corte delle Assise deI 23 luglio 1928 abbia eontestato

recisamente essere l'autore della manovra : ma neIl'istru-

zi.on~ preliminare, davanti il Giudiee istruttore, egli ha

rllChIarato : « Puo darsi ehe in un momento di orgasmo ...

)) io abbia involontariamente toccata qualehe manetta

» degli seambi. » In istruttoria Barchi ha dunque am-

messa almeno la possibilita di essere stato l'autore della

manovra : eonfessione questa eonfortata anehe da altre .

diehiarazioni da lui fatte nel eorso delle inforinazioni

preliminari e da indizii basati sul eostituto di aleuni

testi (Pasotti e Bologna), sentiti in istruttoria e davanti

la Corte. Il prosciogliniento deI Barehie poi indubbia-

mente fallaee in quanto poggia aHa eircostanza ehe la

rotaia-pedale (Fühlschiene) non ha funzionato. Essa non

e preseritta dal regolamento : e solo un mezzo, di assai

dubbia effieaeia e di funzionamento ineerto, onde maggior-

mente garantire il movimento degli seambi. La negligenza

di chi e preposto aHa sorveglianza della rotaia-pedale

eostituirebbe unicamente una eoipa eoncorrente, Ia quale

non esclude, per prineipio, Ia coipa di altri agenti. Con

sentenza Etter deI 10 maggio 1910, il Tribunale federale

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Strafrecht.

ha diehiarato priva di valore l'eeeezione ehe il funziona-

mento normale degli appareeehi avrebbe resa impossibile .

la manovra dannosa. Le preserizioni generali per la

manovra degli seambi e dei segnali (deI 10 ottobre 1910),

art. 4 a, fanno obbligo ad ogni inearieato, di aeeertarsi,

prima di dare il segno di partenza, se 10 seambio sia

libero e se, deviandolo, non possa sorgere pericolo. Ma

quand'anehe, per ipotesi, si ritenesse dubbio, eome feee

la Corte delle Assise, ehe I' autore della seeonda manovra

degli seambi 13 a/14 fosse stato il Barehi, non eesserebbe

pertanto la di Iui responsabilita penale. A Iui solo ineom-

beva, nel momento eritico, il servizio deH'apparecehio

eentrale degli seambi edel bloeeo, eui nessun'altra

persona poteva aeeedere. AHa fine deI servizio, Barchi

era tenuto, per disposto preciso deI regolamento precitato,

a chiudere a ehiave la leva degli sellmbi per non lasciarla

manomettere da altri. Se egli non ha vigilato l'apparec-

chio in modo sufficiente si e reso eoipevole di negligenza,

ehe imponeva la eondanna. A torto pure la Corte ha

ammesso ehe la manovra iniziale deI Barehi, rieonosciuta

erronea, e le ripetute violazioni dei disposti regolamen-

tari eommessa dal Laffranehini e dal Weibel, non possano

essere considerate eome eause 0, almeno, coneause

dell'evento dannoso. Se l'errore iniziale deI Barchi (messa

in deviazione deHo scambio 13 a/14) non fosse stato

commesso, se l'useita deI treno non fosse avvenuta a

semaforo chiuso e prima der segnale di partenza (errori

imputabili al Laffranchini e al Weibel), il tentativo in-

tempestivo di eon'ezione deHo seambio13 a/14 sarebbe

stato superfluo e non sarebbe avvenuto. Da questo

coneatenamento immediato dei fatti risulta il rapporto

eaus91e tra le irregolariUl suecitate e I'evento dannoso.

Ma la punibilita degli aeeusati emerge, ad ogni modo,

dalla. cireostanza, ehe, an ehe faeendo astrazione dalla

eatastrofe avvenuta, essi hanno anehe altrimenti « messo

in perieolo» la ferroyia. Convogliando, per. negligenza

grave, il treno sul binario III (destinato ai treni aseen-

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denti Bellillzona-Gottardo), l'hanno esposto ad una

eollisione eon altro treno lungo il pereorso 0 nella stazione

di Bellinzona. Doveva giungere a S. Paolo alle ore 16,20,

il treno No. 8571 ed era nella stazione di Bellillzona,

pronto per partire, alle ore 16,30, il treno N° 2565. Si

e a torto, ehe partendo da una nozione erronea deI reato

di cui all 'art. 67 CPF, la Corte cantonale non ha esaminato

e deeiso se a Laffranehini ed a W ~ibel possano addebi-

tarsi le negligenze e violazioni di disposti regolamentari

di cui all'atto di accusa. Jl rieorso eonehiude per la eassa-

zione della sentellza querelata ed il rinvio della causa

alla Corte delle Assise Correzionali deI Distretto di

Bellinzona per nuovo giudizio.

E. -

Con risposte deI 25 settembre e 3 ottobre 1928,

Barchi, Laffranchini e Weibel, hanno proposto il rigetto

deI ricorso; spese e ripetibili a earieo della parte rieor-

rente Dei motivi da essi addotti si din\, per quanto

oceorra, nelle seguenti eonsiderazioni.

Considerando in diritlo :

1. -

Chiedesi anzitutto, se sia ammissibile l'eecezione

sollevata dalla parte rieorrente, esse re ineoneiHabile eogli

atti la eonstatazione deI giudizio querelato, ehe Barchi,

per insufficienza di prove, non possa essere considerato

come l'autore della manovra eseguita all'apparecchio

eentrale e diretta a rimettere nella direzione iniziale la

Ieva deHo scambio 13 a/14.

L'art. 163 OGF dispone ehe la domanda di eassazione

puo essere fondata « unicamente » sulla violazione di

preserizione di diritto federale : donde parrebbe doVer

risultare ehe il rimedio di eassazione, eom'esso e disci-

plinato dagli art. 160 e segg. OGF, non puo riferirsi ehe

a questioni di puro diritto, il giudizio su quelle di fatto

essendo inveee eompito esclusivo, incensurabile ed insinda-

eabile deI giudiee eantonale. La questione e vess9ta. Fu

risolta in modo non sempre costante dalla giurisprudenza

deI Tribunale federale (cfr. ad es. RU 32 I p. 681 eonsid. 6

in fine; ibidem p. 693 eonsid. 3; p. 701 eonsid. 1 in fine

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Strafrecht.

e 2; meno positive Ie sentenze RU 32 I p. 554 consid. 5

e 34 I p. 792 consid. 3 b-c).

Nel ca so in esame la controversia pun tuttavia restare

insoluta, poiche, dati i principi della pro ce dura penale

ticinese (applicabili nella fattispecie, art. 166 OGF) e le

circostanza della speeie, la prova dell'eeeezione in diseorso

non fu raggiunta e, si pun aggiungere, non poteva riuscire.

Nella procedura penale tieinese e sancito il principio deI

proeedimento orale. La Corte delle Assise deeide seeondo

illibero suo convincimento e solo in base alle risultanze

deI pubbIico dibattimento (art. 213 C.P.P.T.). La pro-

cedura ticinese propugna il principio orale fino neUe sue

conseguenze piu remote: le emergenze dalle indagini

preliminari e dall'istruttoria stessa non entrano in linea

di conto : le deposizionUvi fatte da testi e parti non

possono neppure essere lette in sede di dibattimento

(art. 201 ibidem). Una sentenza ehe traesse le prove, non

dal dibattimento, ma dalle emergenze dell'istruttoria,

andrebbe soggetta a cassazione per violazione di formlllita

essenziali del1a procedura (art. 234 ibidem). D'altro

canto, davallti le Assise, le risposte dell'aecusato e le

deposizioni dei periti e dei testimoni non sono verba-

lizzate (art. 209).

Nel easo in esame, la parte ricorrente ha tentato di

dimostrare l'inammissibilita del1a eonstatazione in dis-

eorso mettendo a raffronto le contestazioni deI Barchi

davanti le Assise con le ammissioni e deposizioni fatte

da lui e da duc testi (Passott: c Bologna) in sede d'istru-

zione preliminare. Ma il tentativo era destinato all'in-

suceesso. Per la Corte delle Assise quelle ammissioni

e testimonianze desunte dall'istruttoria non entravano,

anzi non potevano entrare in linea di conto, mentre

quelle fatte in sede di dibattimento sono diffieilmente

accertabili cop preci<;ione per mancanza di verbale.

L'attendibilita di una confessione, la credibilita dei

testi. il senso delle loro deposizioni, ecc., e, entro questi

limiti, la formazione stessa deHo stato difatto, dipendono,

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nella procedura prettamente orale, dal criterio, anzi dal

sentimento dei giudici e dalloro libero ed incontrollabile

apprezzamento deI risultato deI dibattimento. Si tratte-

rebbe dunque, nella fattispecie, anziehe di evidente

di<;erepanza tra 10 stato di fatto e le emergenze dell'in-

earto, piuttosto delI'ammissibiIita e valutaziop.e delle

prove esperite durante il dibattimento orale : di questioni

d'indole prettamente proeedurale e ehe soggiaciono al

libero e sovrano apprezzamento deI giudiee cantonale

almeno ogni qualvolta, eome nel caso in esame, la sua

decisione non risulti inconeiliabile eon norme di leggi

federali (RU 34 I p. 792 consid. 3 b, e c).

2. -

Per eonstatazione insindacabile dcll'istanza ean-

tonale il Barchi non pun quindi essere ritenuto autore deI

tentativo di raddrizzamento delJo sCllmbio 13 aj14. D'al-

tra parte, per altro accertamento di fatto, pure inoppu-

gnabile, oecorre ammettere ehe quel tentativo fu la causa

dell~ catastrofe. In base a queste eonstatazioni non ap-

pare errata Ia te si sostenuta dall'j<;tanza eantonale, che

manchi il nesso eausale tra Ia posizione anormale di quello

scambio 13 aj14 (dovuto ~ll'opera iniziale deI Barchi), il

transito deI treno sullo scambio suddetto, e, in parte, sul

binario III (errori questi ehe sarebbero imputabili anche

a Laffranchini e \Veibel), da un canto, e l'evento dan-

noso dall'altro : e questa conelusione rende superflua l'in-

dagine della questione, lungamente dibattuta dalle purti

nei ]or~ allegati. quale influenza il cattivo stato di fun-

zionamento deI pedale di sicurezza (Fühlschiene) abbiu

potuto esercitare sul concatenamento causale. In Il1ateria

deI rapporto della eausalita 0 delle cause efficienti, il Tri-

bunale federale ha, in materia eivile, aeeolto con giuris-

prudenza ormai eostante, Ia teoria della eausa adeguata

secondo cui possono essere eonsiderati quale causa

giuridicamente rilevante di un evento solo i fatti ehe,

secondo Ia eomune esperienza, erano idonei a produrlo

(RU 3811 254 e segg.; 41 1194; 42 II 365 e 660; 48 11

150 e segg. e 477; 49 11 262 e segg.). Non v'ha motivo

358

Strafrecht.

per prescindere da questa teoria in materia penale (cfr.

CLERlC, Leitfaden der strafrechtlichen Rechtsprechung

des Bundesgerichtes, p. 48; HAFTER, Lehrbuch der

schweiz. Strafrechte p. 72 e segg.) : teoria ehe eircoscrive

in modo ragionevole la responsabilita sia civile ehe penale

dell'agente il quale e esonerato da quegli eventi, piiJ. 0

meno remoti, ehe hanno bensi potuto eontribuire al-

l'avverarsi deI risultato finale, ma ehe erano imprevi-

dibili. L'errore iniziale commesso dal Barehi deviando 10

scambio 13 a/14 fu indubbiamente il motivo per eui un

terzo, onde impedire ehe il treno passasse sul binario IU,

tentasse di raddrizzare la leva : ma non meno evidente

si e ehe la possibilita ehe alcuno intervenisse eon questa

manovra intempestiva e pericolosa precisamente nel

momento in eui il treno passava sullo seambio, era

lontana da ogni probabilita e da ogni prevedibilita. 11

eolpevole intervento deI terzo ha mutato il eorso degli

avvenimenti dovuti agli errori degli aeeusati e loro im-

putati seeondo l'ordine prevedibile delle eose : in altri

termini, quell'illtervelltoha interrotto il nesso eausale,

il quale non esiste, in modo giuridieamente efficiellte,

ehe tra il tentativo di ripristinare 10 stato dello scambio

-

il cui autore e rimasto seonosciuto -

ed il deraglia-

mento.

3. -

In secondo luogo la parte ricorrente intende de-

durre la responsabilita penale deI Barchi dal fatto che al

momento critieo a lui solo incombeva la sorveglianza

delI' edieola centrale, dalla quale fu fatta la falsa manovra :

essergli quindi imputabile a eolpa se, avelldo per negli-

genza maneato a quest'obbligo, altri hanno potuto

aver adito all'appareeehio e mette re in movimento la

Ieva di scambio.

A ragione il Barchi obbietta in eontrario che questa

violazione dell'obbligo di sorvegliare l'appareechio non

puo essere invocata in sede federale non essendo stata

oggetto di accusa e quindi neanche materia d'istruzione

e di giudizio in sede cantonale.

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4. -

Resta da esaminare se la Corte eantonale non sia

incorsa in violazione den'art. 67 eap. 2 deI CPF limitando

l'indagine sulla responsabilita penale degli aeeusati nel

deragliamento avvenuto, senza considerare ehe i fatti

loro imputati eostituivano una grave « messa in perieolo »

della ferro via. Questo

« perieolo», assevera la parte

rieorrente, e evidente ove si consideri che, sul binario In,

verso il quale il treno No 552 era stato eonvogliato

dalla falsa manovra iniziale e venne causalmente fermato

dal deragliamento all ore 16,18, devevano transitare

due treni: l'uno di partenza da S. Paolo alle 16,20 c

l'altro da Bellinzona alle 16,20.

Contro quest'argomento, gli aceusati addueono anzi-

tutto un'eccezione d'ordine: esso costituirebbe un

ampliamento illedto den'atto di accusa, il quale ha 101'0

fatto earico di una sola « messa in pericolo»: quella

che si e poi avverata nel deragliamento.

L'eccezione e infondata. Vero si e clle ratto di aecusa

espone partitamente il modo in cui il deragIiamento

avvenne ed i suoi effetti, imputando I'uno e gli altri a

colpa degIi accusati. Ma oceorre rilevare ehe, se a pre-

scindere dalla eatastrofe realmente avvelluta, i singoli

atti imputati a Barchi e Consorti bastano per eostituire

gli estremi deI reato di « messa in pericolo », questo

reato e implicitamente inchiuso nell'aceusa, la quale

invoca, in modo generico, l'applicazione delI'art. 67 CPF.

Tale fu anche il modo di vedere della Cortc, la quale,

seppure succintamente, ha trattato 1a causa anche sotto

l'aspetto della « messa in pericolo » della ferrovia asse-

rendo (pag. 11 eap. 1, in fine) : « Consegue dalle eonclu-

» sioni peritali il diritto nella Corte di ritenere che

» l'errore commesso da Barchi colla manovra iniziale

» dello scambio 13 a/14, co si come tutti e singoli gli

» addebiti mossi a Laffranchini e Weibel debbano

» ritenersi inidonei a turbare l'esercizio ferroviario ed

» estranei aHa causa che questo turbamento ha prodotto. J)

Argomentando in siffatto modo, la Corte delle Assise

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Strafrecht.

si e evidentemente basata sulla tesi della penzm vou

Moos, che se iI treno avesse eontinuato Ia sua strada sul

binario III, si sarebbe fermato 31 segnale ehiuso D Y2.

Questo modo di vedere trova appoggio, oltreehe nella

perizia, anehe neHa cireostanza ammessa dalla Corte in

modo vineolativo, ehe il maeehinista Weibel poteva,

senza eolpa, ritenere ehe il eonvoglio deI treno verso 10

scambio 13 a/14 eilbinario III fosse semplieemente 1a

eontinuazione della manovra iniziata col deposito dei due

carri vuoti sul binario I. In queste condizioni appare

affatto improbabile e non conforme a quanto, prevedibil-

mente, poteva sueeedere, ehe il macchinista, malgrado

il segnale ehiuso D Y2, avTebbe condotto il treno oltre,

verso Bellinzona, su di un binario che sapeva irregolare.

Indubbiamente, anehe questo modo irrazionale di agire

non era fuori deI tutto dal campo della possibilita.

Ma una possibilita eosi remota, una siffatta perieolosita

meramente astratta non basta per l'applicazione dell'art.

67 CPF. (Jeeorre un pericolo concreto~ vale· a dire la pro-

babilita non lontana. dall'evento dannoso. Se questa

eondizione viene a mancare, il turbamento causato

all'ordine normale della ferrovia puö essere solo materia

di misura discipHnare, come sostiene la dottrina preva-

lente (cfr. STAMPFLI nella Juristische Zeitung 24 p. 339

coi rinvii ivi menzionati). Non sarebbe equo e, nell'in-

teresse della collettivita, neppure opportuno, di dare al

reato, di diritto singolare, della « messa in pericolo» a

sensi dell'art. 67 CPF un contenuto troppo vasto in

merito ad un'attivita (esereizio delle ferrovie) gia irta

di pericoli quando viene pratieata in modo eorretto e

normale (voto Thormann nel verbale della II Commis-

sione peritale per il Codice penale federale).

La Gorte di cassazione pronuncia :

La domanda di cassazione e respinta.

Bundesstrafrecht. N° 47.

47. Urteil des Xassationshofes vom 26, November 1928

i. S. Schweizer gegen Staatsanwaltscha.tt Zürich.

3Gl

Art. 67 B S t R: «Gefährdung der Sicherheit des Eisen-

bahnverkehrs ».

-objektiver Tatbestand: Erw. 1

-dem Täter ist die durch sein schuldhaftes Verhalten be-

gründete Gefahr insoweit zuzurechnen, als der bei ihrer

Verwirklichung eintretende Schaden nach den Grundsätzen

der arläqllaten Verursachung als durch die schulrlbafte

Handlung verursacht gelten müsste: Erw. 2

_« erhebliche Gefährdung» im Sinne von Art. 67 Abs. 2

Erw.2.

A. -

Der Kassationskläger fuhr am Abend des

20. März 1928 mit seinem kleinen Persollenautomobil

beim Strassenübergang Illnau-Effrdikon -

nahe bei der

Station Effretikon, wo gerade mehr0re Züge sich befan-

den und einer davon zur Ausfahrt in dieser Richtung

bereit stand -

in die geschlossene Barriere, knickte diese

ein und blieb dann unter ihr, also vor dem ersten Geleise

stehen. ·Weiterer Schaden entstand nicht.

Auf Grund dieses Tatbestandes hat das Bezirks-

gericht Pfäffikon den Kassationskläger am 6. Juli 1928

wegen fährlässiger Gefährdung der Sicherheit des Eisen-

bahnverkehrs zu Fr. 70.- Busse und den Kostell ver-

urteilt. Das Obergericht Zürich hat um 18. September

1928 dieses Urteil bestätigt, mit dem Beifügen, dass bei

Nichterhältlichkeit der Busse binnen drei Monau~n an

deren Stelle sieben: Tage Gefängnis treten würden.

B. -

Gegen das Obergerichtsurteil erhebt der Kassa-

tionskläger rechtzeitig und formrichtig

Kassations-

beschwerde ans Bundesgericht, mit dem Antrag, es sei

aufzuheben, weil keine erhebliche Gefährdung der Sicher-

heit des Eisenbahnverkehrs vorliege.

Der Kassafionshof zieht in Erwägung:

1. -

Die nach Art. 67 BStR strafbare Gefährdung der

Sicherheit des Eisenbahnverkehrs besteht in der Herauf-