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53_III_67

BGE 53 III 67

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Italiano CH
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66 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 16. bei einem anderen Betreibungsamt als demjenigen gestellt wird, von welchem der Zahlungsbefehl erlassen wurde. Dass der Gläubiger einen Vollstreckungstitel erworben habe, der die Pfändung oder die Konkurs- androhung zu rechtfertigen vermag, kann das mit dem Fortsetzungsbegehren angegangene Betreibungsamt in diesem Fall in der Tat nur durch die Vorlegung des Zahlungsbefehldoppels erfahren, während es sonst diese Frage durch Einsichtnahme des eigenen Betreibungs- buches zu prüfen imstande ist, in welchem sich nach Art. 30 der angeführten Verordnung alle Angaben des Zahlungsbefehldoppels ebenfalls eingetragen finden müssen. Dem Betreibungsamt darf füglieh zugemutet werden, sich dieses zu seiner Verfügung stehenden Kontrollmittels ,zu bedienen. Hat es sich aber einmal durch Einsichtnahme in das Betreibungsbuch an seinem Amtssitz vergewissert, dass dem Fortsetzungsbegehren ein in Rechtskraft erwachsener Zahlungsbefehl für die darin aufgeführte Forderungssumme zu Grunde liegt, so ist nicht einzusehen, wieso es nicht ohne weiteres, auch entgegen einem allfälligen Protest des Schuldners, sollte zum Pfändungsvollzug schreiten können, ohne ihm zunächst nachzuweisen, dass seine Einwendung nicht begründet ist. Ob aber die Zustellung in richtiger Weise vollzogen worden ist, hat das Betreibungsamt zu prüfen, sobald ihm die Post das Za,hlungsbefehldoppel zurück- stellt, und wird es auch in diesem Zeitpunkte zu prüfen ebensowohl in der Lage sein wie anUisslich des Pfän- dungsvollzuges. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und das Betrei- bungsamt angewiesen, dem Fortsetzungsbegehren des Rekurrenten Folge zu geben. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. 67

17. Sentenza as magglo 19a7 nella causa Meier. Qualora il creditore abbia chiesto la vendita malgrado la pen- denza dell'azione di inesistenza dei debito, il giudizio sulla regolarita di quell'azione spetta, per principio, alle Autorita di Vigilanza, le quali pero, se la questione e dubbia, dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la do- manda di vendita. L' Autorita di Vigilanza e tuttavia competente per conoscere, se l'azione fu promossa tempestivamente, vale a dire entro i termini previsti dall'art. 83 cap. 2 LEF. Ove il decreto di rigetto provvisorio dell'opposizione sia stato intimato al debitore durante le fede esecutive, il termine per proporre l'azione non comincia a decorrere ehe col primo giorno utile dopo di esse. A. - Nell'esecuzione N° 45387 (Ufficio di Locarno) in realizzazione di pegno immobiliare promossa da Enrico Meier in Massagno, l'opposizione deI debitore Ernesto Baumann in Locarno fu respinta in via prov- visoria dal Tribunale di AppeHo deI Cantone Ticino rOll sentenza 11 settembre, intimata alle parti il 22 dicembre

1926. In seguito di ehe, con petizione 5 gennaio 1927, il debitore promuoveva davanti il Pretore di Locarllo l'azione di disconoscimento deI debito prevista dal- l'art. 83 cap. 2 LEF. Il 27 febbraio u. s., trascorso nel frattempo il termine di sei mesi di cui aH'art. 116 LEF, il creditore chiese aH'Ufficio di procedere aHa realizzazione deI pegno e contro il di cui rifiuto, basato sull'esistenza dell'azione predetta di disconoscimento deI debito, ricorse all'Au- torita cantonale di Vigilanza allegando, che quell'azione era inefficace a sospendere I'esecuzione perche tardiva, essendo stata inoltrata dal debitore 14 giorni (il 5 gennaio

1927) dopo la notificazione della sentenza di rigetto (22 dicembre 1926). B. - Colla decisione querelata l' Autorita di Vigilanza respinse il reclamo dichiarandosi incompetente a sta- tuire, se l'azione inoltrata dal debitore fosse tardiva :

68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. esser questo eompito deI giudiee. Ma l'eseeuzione dover rimanere sospesa sino a giudizio definitivo sull'azione introdotta. Donde il rieorso attuale inoltrato dal ereditore nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto :

1. - TI giudizio sull'eceezione di litependenza del- razione di inesistenza deI debito spetta, per principio, alle Autorita du Vigilanza, le quali perö, come questa Corte ha ammesso a phi riprese, potranno ignorare quell'azione e ritenere quindi definitivo il rigetto del- l'opposizione solo quando sia palese, ehe essa non e stata proposta validamente giusta l'art. 83 cap. 2 LEF. Ove inveee questa questione sia dubbia, le Autorita di Vigilanza dovranno rinviare la decisione al giudiee e respingere intanto la domanda di vendita (RU 28 I N0 66 ; JAEGER, eomm. N° 7 all 'art. 83).- Quest'ultima soluzione e indubbiamente giustifieata quando si tratta di sapere, se l'introduzione delI'azione e valida di fronte a disposti di diritto proeedurale 0 di eompetenza. Inveee non 10 e, se, come nel easo in esame, il litigio porta unieamente sull'osservanza deI termine di 10 giorni previsto dall'art. 83 eap. 2 LEF: e appare infondata specialmente nel caso, in cui I'azione non potrebbe venir ritenuta tempestiva se non miseonos- cendo le disposizioni dell'art.· 31 LEF sul modo di com- putare i termini 0 quelle degli art. 56 e seguenti, ehe trattano delle ferie e delle sospensioni. In queste ipotesi ed altre analoghe (conf. 23 II N° 171 p. 1280; 38 I N0 102; 49 IH N0 15 e la sentenza, non pubblieata, 13 dicembre 1922 della Ha Sezione civile nella causa Sono- rus c. Tsehumi), in eui illitigio verte sull'interpretazione di disposti di diritto esecutivo, non vi ha nessuna ragione per sottrarlo al giudizio della Autorita di Vigilanza. Da quanta precede risulta ehe a torto l'istanza canto- nale si e dichiarata incompetente a statuire suIreccezione di eaducita delI'azione in disconoscimento deI debito, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. 69 per inosservanza deI termine previsto dall'art. 83 eap. 2 LEF. -2. - Il decreto di rigetto provvisorio dell'opposizione fu notificato al debitore il 22 dicembre 1926, eioe durante le ferie di Natale. Quantunque non sia stata fatta dall'Ufficio, questa notifica non eostituisce meno atto di eseeuzione, cui, secondo l'art. 56 LEF, non puö essere proceduto durante Ie ferie (JAEGER, eomm. 3 all 'art. 56 LEF). Quel prov- vedimento perö, eompiuto daautorita dell'ordine giudi- ziario, non puö da quelle di Vigilanza venir annullato o ignorato : ma perehe avvenuto in violazione dell'art. 56 eif. 3 LEF, non potra spiegare effetti esecutivi du- rante le ferie e quindi neanehe dar inizio ad un termine previsto da un disposto di diritto esecutivo (art. 83 LEF). Questa soluzione, accolta per le notifiehe postali fatte durante Ie ferie, dev'essere estesa all'ipotesi della specie ed oceorre quindi dichiarare, ehe l'inosservanza del- l'art. 56 cif. 3 rinvia gli effetti dell'atto notifieato aHa fine delle ferie, come se esso fosse stato comunieato al debitore il prima giorno utile dopo di esse (RU 49 III N° 15). Ne segue, ehe, nella fattispecie, il termine per pro- porre razione di disconoscimento deI debito non e eominciato a decorrere ehe col 2 gennaio (dies a quo) e ehe l'azione, promossa con petizione 5 gennaio 1927 essendo quiIidi tempestiva. ha sospeso l'esecuzione in diseorso. Indarno il rieorrente fa capo in contrario all 'art. 63 LEF. Questo -disposto e a pplicabile aU'j potesi in eui un termine, il cui inizio e caduto in giorno anteriore alle ferle, sia venuto a scadere in pendenza di esse, non al easo, in cui, eome in quello in esame, l'atto iniziatore deI termine a stato eompiuto durante le ferie in manifesta violazione dell'art. 56 LEF. La Camera esecuzioni e lallimenti pronuncia : TI ricorso e respinto.