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452 VersicherUllg&vertrag. N° 71. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE
71. Sentea. 9 leUembre lSa5 de11a Jla ..... ol~ neUa causa Gl'IIIi c. SocietA cU.AIaicvuSani 4( La S1ÜIIe~. Requisiti di validitä della dichiarazione di recesso dalJa polizza di cui all'art. 6 legge fed. sul contratto di assicurazione. - La scienza nell'agente di reticenza commessa dall0 stipu- lante non puo essere opposta all'assicuratore se non quando l'agente, per abitudine tollerata dan' assicuratore ° col suo consenso diretto, e uso conchiudere esso stesso, direttamente, i contratti di assicurazione. (Abschlus'Jagent). A. - n 1° settembre 1922 MatildeCodiga in Gordola stipulava colla societa di assicurazioni « La Svizzera II in Losanna due contratti di assicurazione : l'uno, suUa vita, per 20,000 fehi. pagabili al decesso deU'assicurata
o. al piiI tardi, il 1° settembre 1947 ; l'altro contro gli i nfortuni , col quale all'assicurata veniva garantito, in caso di morte, l'importo previsto dalla polizza-vita, in caso di invaliditä pennanen~ 40,000 fehi., in caso di invalidita temporanea 20 fehi. al giomo. La polizza di assicurazione-vita menziona, che il contrattO e basato sulle diehiarazioni contenute neUa proposta di assieurazione ed· annessi e Sl' quelle fatte dalla propcmente almedico. A benefieiaria deUa polizza in caso di morte dell'assieurata, la proposta 8 agosto 1922 designa le odierne convenute in parti eguali e con- tiene le seguenti domande e risposte : Domande : Risposte : 3a) Siete attualmente perfettamente sana? Si. 3b) Lo siete sempre stata ? Si. 3c) Chi e il vostro medico abituale ? Nessuno. Nel questionario 9 agosto 1922, sottopostoie dal Versichernngsvertrag. N° 71. Dott. Mario Antonini, Ia Codiga dichiara, ehe il suo stato di salute e buono, ehe gode abitualmente buona salute, ehe non ha malattia cd anomalia corporale. Alla domanda sull'esistenza di sintomi di malattia agli organi respiratori, essa risponde negativamente e contesta pure di essere mai stata eolpita da malattia « non men- zionata qui sopra». B. -- n 7 dkembre 1922 l'assieurata denunziava aHa So.!ieta un infortunio, ehe le aveva prodotto una scal- fittura aUa gamba si ni stra. AHa diehiarazione d 'infor- tunio e annesso un rapporto deI Dr. Terribilini in Gor- dola, il quale constata l'esistenza di una ulcera atonica al polpaccio delIa gamba sinistra e dichiara ehe questa lesione e « probabilmente » la eonseguenza dei sinistro. n Dott. Terribilini dichiara inoltre di conoscere la Codiga da 4 anni e di esserne i1 medieo abituaie. Messa in so- spetto da queste affennazioni, la societa, eon lettera 22 gennaio 1923, invitava il Dott. A.lessandro Casella in Locarno a visitare la sinistrata ed a riferire, se fosse da escludersi che l'ulcera potesse avere natura varicosa, tubercolare 0 sifilitica. n Dott. Casella visitö la Codiga il 24 gennaio e nel rapporto deHo stesso giorno dichiara sostanzialmente : ehe al momento deHa visita la Codiga era a letto ammalata gravemente di tubercolosi pol- monare al teno stadio, con febbre elevata, espettora- zione abbondante ed in uno stato da far prevedere 11,1la fine non lontana. Infatti, qualche giorno dopo, il 28 suce., l'ammalata Soccombeva e Maria Grassi. benefi- daria eolla figlia minorenne Giuseppina della polizza- vita ed erede deHa defunta, notificava i1 decesso alla societa, alla quale, eon lettern 10 febbraio 1923, chiedeva ehe le fosse pagata la somma di 20,000 fchi. in· base aUa polizza-vita e di 800 fehi. in base alla polizza contro gli infortuni. COll lette ra 16 febbraio, la societä rispondeva: « En reponse a votre lettre recommandee du 10 courant » concernant la police d 'assurance de MlleMatilde » Codiga. police N0 42393 du capital de 20,000 fr., DOUS 454 Versicherungsvertrag. No 71. )) sommes obliges de vous faire savoir que la defunte nous » ayant fait de fausses declarations lors de la conclusion »du susdit eontrat, nous refusons tout paiement eon- » cernant cette affaire. » C. - Donde l'attuale causa, nella quale, cQn peti- zione 10 maggio 1923 proposta direttamente davanti al tribunale di appello, la soeietä domandava ehe, annul- late Ie ,due assicurazioni, fossero diehiarati inesistenti i erediti di 20,000 fehi. e 800 fehi. vantati dalle eon- venute. L'attrice pretende, in sostanza, ehe I'assieurata si e resa colpevole di reticenze e di false diehiarazioni sia neUa proposta di assicurazione ehe neUe diehiara- zioni al Dott. Antonini (vedi stato di fatto lett. A.). In diritto, l'azione e basata sugli art. 4 e 6 legge fed. sul eontratto di assieurazione. D. -Dall'istruzione della causa risultarono assodate le cireostanze di fatto seguenti : Quantunque giä sof- ferente per tubereolosi polmonare nell'inverno 1921-22 e gia aHora eurata, per questa inalattia, dal Dott. Terribmlli, la Codiga, nell'estate deI 1922, si mise in relazione con un subagente deU'attriee, certo Fontana, ano seopo di assieurarsi presso «La Svizzera ». In epoea non preeisata, ma probabilmente verso la fine di luglio o al principio di agosto 1922, il Dott. Terribilini, per inearico di altro agente della soeieta (eerto Bianehini), la visitava e, constatato ehe era affetta da tubereolosi polmonare, eOllehiudeva ptoponendo alla societä il rigetto deHa domanda di assicuraziolle. 11 ce:difieato (ehe non si trova aH-inearto, ma il cui eontenuto risulta dalla testimonianza Terribilini) veniva da quel medico spedito all'agente Fontana, ehe 10 rimise all'agente generale della societa-in Lugano sig. Aldo Riva, il quale ne prese conoscenZQ. Avendo in seguito l'agente Fontana espresso dei dubbi sull'attendibilita deI certificato Ter- ribilini, Riva e Fontana inearicavano altr-o medieo, il Dott. Antonini, di un nuovo rapporto. 11 Dott. Antonini, dopo una visita molto sommaria,' anzi. come afferma Versicherungsvertrag. No 71. 455 l'istanza eantonale, « POCo seria », fatta in presenza della convenuta Maria Grassi, rilasciava all'attrice il referto 9 agosto di cui sopra (stato di fatto lett. A), proponendo alla societä di conchiudere il eontratto, perche il rischio di assieurazione era « molto buono ». 11 certi/icalo pre- detto deI Dott. Terribilini, ehe aveva conchiuso per il rigetto della proposta di assicurazione, non /u trasmesso dagli agenti aUa societa, aHa quale pervenne solo l'at- testato suecessivo deI Dott. Antonini, in base al quale la Direzione della societa in Losanna firmava le polizze 10 settembre 1922. E. - Con sentenza 2 aprile 1925 il Tribunale di Ap- pello, aecogliendo le conclusioni dell'attrice, annullava i eontratti di assicurazione e dichiarava inesistenti i crediti di 20.000 fehi. et 800 fchi. vantati dane convenute, spese e ripetibili a loro carico. Donde l'appello attuale interposto nei modi e nci termini di legge. Considerando in diritto : 1° Omissis. 20 La parte convenuta solleva un'obbiezione di ordine ed altra di merito.
a) Basandosi sul prefato art. 6, essa pretende anzi- tutto ehe la domanda di annullamento delle assicura- zioni sarebbe perenta perche l'attrice non e validamente reeessa dal contratto entro 4 settimane da quando ebbe conoscenza delle dichiarazioni inveritiere, ehe infir- mano quei eontratti. La soeieta, asserisce la parte eon- venuta, ebbe eonoscenza deHa falsita delle dichiarazioni della Codiga dal rapporto 24 gennaio dei Dott. Casella. E bensi vero ehe, il 16 febbraio succ., eceitata a pagare le somme di assieurazione, la societä vi si rifutava, asserendo che la Codiga le aveva fatto diehiarazioni inveritiere aHa eonclusione dei contratti. Ma questa communicazione e inoperante. eioe non vale a svincolare l'attrice. perehe non contiene la dichiarazione esplicita AS 51 n - 1925 , 30 456 Versicberungsvertrag. N0 71. cbe la soeieta intendeva recedere dai contratti a sensi den'art. 6 in fine l.e. Vobbiezione non' regge. Ebenai veroebe neU'ufficiü 16 febbraio 1923 rattri~ non fa espressamente dichia- razione. di recesso. Mä Iagiurisprudenza di questa COrte e fem1a DeI ritenere ehe, l'annullabilita di un contratto di assicurazione per reticenza non· dipende da diehiara- zione esplicita di reeesst>. Basta, oome nel caso in esame, che la societa di assieurazione ahma contestato il suo obbligo.di pagare le sOliune di assicurazione, indicando espressamente. come motivo deI rifiuto, le false diehia- razioni, fattedal' proponente alla oonclusione deI COll- tratto. In siffatta ipotesi. la volonta di non riconoscere la validitä deI contratto (vale a dire di recedere dallo stesso) e implicita nella dicbiarazione di eontestaziolle deJl'obb,ligo di pagare le somme di assicurazione (RU 41 II p. 538 e seg.). Nel casO- in esame non edel resto eOß- cepibile per qttale altro motivo l"attrice poteva rifiutare iI pagamento della somma di 20.000, fehi. chiestole da Maria Grassi con lettera 10 febbraio t 923, se non ad- ducendo, eomeha fatto, le false diehiarazioni imputate aUa Codiga, ehe le davano la facoltä di non ritenersi vincolata dal contratto. La lettera 16 febbraio; pervenuta aHa Grassi entro in tennine di 4 settimane a mente del- l'art. 6 l.e., deve quindi eonsiderarsi valida dichiarazione di recesso a sensi di quel 4isposto.
b) L'obbiezione di merito sollevatad alle appellanti e dedotta dall'art. 8 eif. 3 e 41.c. e consiste nel sostenere ehe l'attrice eonosceva 0 'doveva conoscere i fatti occul- tati dalla Codiga (vale a dire ehe questa eraammalata da tubereulosi'eec.), poiche il suo rappresentante generale nel Ticino, sig. Aldo Riva in Lugano, aveva avuto conoscenza dei rapporto medico deI Dolt. Terribilini, nel quale. seeondo le eonstatazioni deU'istanza cantonale, era detto ehe la Codiga soffriva di quella malattia e veniva sconsigliata Ja stipulazione dei contratto. La parte convenuta non attribuisce all'attrice, rappresentata Versicltenntpvertrag. NB 71. 457 dalla sua Direzione' in Losanna, une conoscenza diretta dello stato reale della Codiga. ma le oppone la conos- ecnza ehe dello .stat1>. deUa proponente ebbe prima deHn stipulazione deI eontratto il suo agente generale Hel Ticino. Potrebbesi anzitutto chiedere, se l'attrice non possa validamente opporre a quest'obbiezione la replicatio doli, perehe tanto la Codiga che la convenuta Maria Grassi, erede di quella e beneficiaria della polizza-vita, hanno, di eoncerto, agito dolosamente onde tralTe l'athice in inganno. Potrebbesi altresi opporre all'argo- mento precitato, ehe la seieuza deI Riva sulla falsita delle diehiarazioni non poteva riferirsi ehe alle risposte coneernenti la malattia di eui la Codiga era affetta, meutre non risulta dagli atti 0 dalle constatazioni del- l'istanza cantonale, ehe egli avesse saputo anche ehe la Codiga aveva gia da tempo un medico abituaie. Ora, la reticenza anehe solo su questo punto, basterebbe per infirmare i eontratti, poiche il fatto oeeultato, oggetto di apposita domanda chiaramente formulata, e da presumersi rilevante conformemente all'art. 4 eiL 2 e 3 l.c. Ma anche a prescindere da queste considerazioni, I'obbiezione appare infodata. Come i1 Tribunale federale ebbe ad ammettere (RU 34 11 p. 538), la questione di sapere, se ed entro quali limiti la scienza dell'agente possa essere opposta all'assieuratore agli effetti del- l'art. 8 cif. 3 e 4, deve essere deeisa a norma delle facolta ehe all'agente competono; e, di fronte aHo stipulante o suoi aventi causa (eredi, benefieiari) queste facolta si desumono dalla natura degli atti, ehe, abitualmente oper tacito consenso dell'assicuratore, l'agente suole compiere nel costui interesse (art. 34 legge sul cOl1tratto di assieurazione ; ROELLI, commelltario p. 135 e, passim,
p. 417-429), indifferente essendo il titolo ehe porta l'agente (agente 0 rappresentante generale, agente a eommissione 0 provvigione ecc., OSTERTAG, commentario 458 Versicherungs vertrag. N° 71.
p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente neUa proposta di assicurazione ed annessi riferendosi alla stipulazione stessa deI eontratto, di cui formano Ia base la scienza nell'agente ehe dette dichiarazioni son~ inveritiere, potra essere opposta all'assieuratore solo quando l'agente, seeondo gli atti da Iui eompiuti abitual- mente 0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi- eurazione" aecettando Ia proposta fattagli dal propo- nente (eosl detto «Absehlussagent »). Nel easo in esame le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo- strare ehe, per abitudine 0 per eonsenso, l'agente Riva agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta- mente, a nome della soeietä, i contratti propostigli dagli assieurandi. Indizio eontrario risulta dall incarto perehe le polizze in diseorso sono firmate dai rappre- sentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto an ehe essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre l'attrice ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul~ estratto deI suo rego]amento, essa ha dimostrato ehe la faeolta di eonchiudere il eontratto in seguito aHa pro- posta di assievrazione non spetta'chc aHa sede in Losanna e non ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre- sentanti generalL E qu antu nque, come fu Getto di fronte aHo stipulante 0 supi aventi diritto l'am'bito de~le f~eolta del!'~gente non si determina a stregua deI SUOl rapport! lllterni coll'assieuratore, quel doeu- mento non e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe per massima e di regola, gli agenti si atterranno an~ istru.zi?ni della. soeietä., le quali determinano, nei rap- porti lllterm, 11 Ioro mandato, esso rende verosimile l'assunto dell'attrice, ehe i suoi agenti, anehe nei 10ro rapporti esterni, non si geriscono eome se, abitualmen te o per tacito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere direttamente e definitivamente i contratti di assicu- EiIeDlJabahaftpllieht. N° 72- razione: illazione questa ehe vien confermata dalla testimonianza deI Direttore della societä.
3. - Omissis. 11 Tribunale jederale pronuncia : L'appello e respinto. 459 anche VII. EISENBAHNHAFl'PFLICHT RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH
72. Arrii ae 1& IIe Stction olvlle c1u 17 sepiembre 19~5 dans la cause Pa~e1 contre Oompaple c1u chemin c1e rer Berne-NeuchAie1. Responsabilite d'une entreprise de chemin de fer actionnee a raison d'un aeeident survenu a un passage a niveau prive. A. - Emile Patthey, camionneur ä Neuchätel, avait ete charge de transporter le mobilier de dame Petit- pierre. de la maison Lardy ä. Monruz ä. son nouveau domicile ä. Bel-Air. La maison Lardy est reliee ä la route par un chemin prive qui franemt la ligne du chemin de fer de Neuchätel a Berne ä un kilometre et demi environ de la gare de Neuchätel. Le transport devait s'effectuer au moyen d'un camion automobile Fiat de dimensions moyennes. Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923. Le camion, qui avait dejä. fait un premier voyage sans encombre, venait de s'engager pour la seconde fois sur la voie 10rsque la roue motrice arriere droite, ne trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast, se mit soudain ä « patiner »,la voiture se trouvant ainsi immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les