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B. Civilrechtspflege.
trJ.)'(ge l)aben, biefe @inbufie nid)t auf ei n mal in if)rem tloh
len Umfange, fon'Dern nut allmätig h1ä'(jren'D einer Ue6ergang§=
j')erillbe tlJ.)n einigen Saf)ren enoad)fc. /I
G;eftü~t auf bieie ~e=
ftimmnng h1urbe bann bem stanton ~afelftabt, h1efd)er nad)
ben Unterfud)ungen beg ~unl)egrat1)e§ allein eine @in6une er;
ritt, un'D ~h1ar i(1)rHd) tlen 164,000 trr., burd) mttnbe§be~
fd)luß tlem 18. IDläq 1875 eine @ntfd)äbigung tlon 300,000 trr.
in 5 Sal)regraten tlon 120,000 trr., 80,000 trr., 50,000 trr.,
30,000 trr. unb 20,000 trr. öugefflrod)en, h1äl)renb ber mun=
begratf) ein für alle IDlal nur ben metrag \)on 164,000 trr.,
3af)lbar in tlier Saf)re§raten tlon je 41,000 trr., f)atte au§fol"
gen h1ollen. Snbeffen ergieH fld) bed) fOh1ol)l au§ bem ~od~
laut beg
~d. 1 ber Ueberganggbeftimmungen, a{§ aug bem
gegen mafelftabt eingefd)lagenen mcrfa1jrcn, ban bei @rIan ber
neuen ~unbe§tlerfa1fung feine§h1eg§ beabfld)tigt h1ar, ben stan"
tonen ein wirUid)e§ ~equi\)alent für bie aufgct,obenen .Bölle
unb \l5oftentid)äbigungen 3U geh1iit,ren; \)ielmel)r tler1jäft lid)
bie 8'ad)e in Xf)at unb ~a1jrf)eit 10, ban bie ~uf1jebung tener
@ntfd)iibigungen me1)r nur für ben m u nb einen t1)eihlJeifen @r=
fa~ für bie Ue6ernaf)me ber IDlifitiirfaften bUben, bellief)ungg"
h1cife bie IDlittel ~ur ~eftreitung ber IDliIitärauggaben tlerfd)af~
fen follte unD fo bie ~entraHfation beg ~eenuefen§ infoh1eit bei
ber ~uff)ebung jener @ntid)iibigungen beftimmcnb h1ar, al§ man
fanb, bau bie fe~tere in treige ~ber erftcm aud) fein materielle§
Unred)t entl)aHe.
~an aber Der munb befugt U)ar, bei ~enbemng ber merfaf,
fung 'oie nad) ter fji§f)erigen merfaffung ben stantol1en aulom,
menben iiif)rlid)en @ntfd)ii'Digungen h1egfullen öU laffen, bebte=
f)ungßh1elfe Die ~unDcßgeie§gebung bei ffie\)iflon Der merfaffung
nid)t an 'Die bteßfallflgen meftimmungcn ber frü~ern merfafiung
(~d. 24 unb 26) gebunten U)at, fann feinem begrünDeten
.Bweife1 unterliegen unb h1trD aud) tIiigertfd)erfeit§ anertannt.
@5e f)at benn uud) Die ~un'Deßtlerfammfung fd)en im Saf)re
1850 bei ~nlafi ber G;enef)migung 'ocr tlem munbeßratf)c mit
ben stantonen über bie .Bollubtretungen un'o b(1)etige @ntfd)ii=
'oigung ubgefd)foffeneu ston\)entionen in ber ffiatififationßformel
baß ffied)t ber G;efe§gebung uußbrüc'fftd) geroa9rt, unb 1ft ~u~
I v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59. 3B
bem ein ]old)er morbef)aH aud) in ber @5önberungßtontlention
(§. 8 lit. d lemma 2), h1ie fd)on erh1äf;nt, fe1bft cn~f)aIten.
9.
Xro~bem 'ouf)cr möglid)erh1eiie, ~ur .Bett U)entgft:n~, ber
Stanton Zuöern, ungead)tet beg ~egfallß ber .Bollentfd)Ul)lgu~g,
~ufolge ber Uebernaf;me ber IDli1itiirfaftcu bur~ ben ~U~D md)t
nur feinen merluft erlitten, fonDern fogar emen G;ch1mn gc=
mad)t f)at, 10 fann bod) eine ffied)t§:pf{id)t begfelben aur @5d)ab=
lo§f)uftung ber stfägctin nid)t
U~g tlo;f)un'oen erud)!et U)e~be.n.
:üb tlteUeid)teine moraHfd)e \l5f{td)t f,ltc1Ju beftef)e, 1ft" f:btgltd)
ber @rh1ägung unb 'Dem ~rmeffen ber tantonafen me1)onen an~
l)eimöufteUen.
l)emnad) f;at bu§ munbc§gertd)t
e dannt:
;tlie stfage ift abgeh1iefen.
59. Sentenza del22 gittgno 1878, nella causa Polal'i e Gons.
contro il Governo dei Cantone Ticino.
A
La riforma parziale 20 novembre 1875 della Costituzione
'Cantonale Ticinese, ratificata dall'Assemblea federale
co~
decreto 23 dicembre 1876, coutiene, fra altre, le seguentt
disposizioni :
..'
.
Art. 4. « Il potere esecuhvo Vlene eserc.ltato da un Consl-
j) glio di Stato, composto di cinque Membn, ecc.
.
Art. 14 b. « Entro oUo giorni dalla ratifica federale, Il
) Consiglio di Stato convochera il Gran Co~sigli~, o~d.e pro-
/) ceda aHa sanzione delle leggi necessane all eseg~m~ent~
,) della presente Riforma, ed aHa nomina deI Conslg'110 dl
,) Stato e di tutti i funzionari di sua competenza. »
B
Con decreto 9 febbraio 1877 il ?ran Con~igl~o, sull~ pro-
posta deI Consiglio di Stato, Cl auto~lzza .q~est ul.tIm? a nduITe
» il numero degli uffici ed implegatl mterm dl Governo,
312
B, CivilrechtspHege.
» eosi come a passare aHa rinnovazione di tutti gli offieiali e
» funzionari pubbliei, la eui elezione e di sua eompe-
» lenza. »
C
In data deI 4susseguente luglio, il Dipartimento di Pub-
blica Edueazione, « in base al citato deereto legislativo ed in
» eseeuzione di risoluzione governativa di quello stesso
» giorno, » avvisa : « Essere aperto il eoneorso fino al giorn 0
» '15 agosto per la nomina di tuui i Professori dei Lieeo, dei
J) Ginnasi Cantonali, delle Scuole maggiori masehili, eee, »
osservando: « ehe gli eletti rieeveranno l'onorario preseritto
» dalla Iegge 10 giugno 1864 a stregua degli anni di servizio,
)} e ehe, giusta la Legge stessa, la loro nomina sara dura-
l) tura per quattro anni. »
D
Con alti 13, 14 agosto, i signori Polari, Bernardazzi e Cal-
Ion!, « pure ritenendosi aneora occupanti titolarmente e legal-
» mente le eattedre di filosofia e storia universale, di mate-
\) mafiea e di storia naturale nel Liceo Cantonale, fino
») al 1879, » diehiarano, « senza pregiudizio dei loro diritti,
» ehe riservano appieno, ») di prender parte al eoneorso eome
sopra pubblieato.
E
Addi 7 settembre, il Consiglio di Stato procede alle nomine
dei Professori di tutte le Seuole superiori e secondarie deI
Cantone e proelama eletti, fra altri : alle cattedre di filosofia
e storia universale, di matematica e di storia naturale nel
Liceo di Lugano, rispettivamente i signori:
Saeerdote G.-B. GIANOLA, cli Bissone,
Ingre • LUIGI VIGLEZIO, di Lugano, e
GWV.-BATT. PACIFICI, di Cerreto (ltalia).
F
Riputanclosi per tale sostituzione ingiustamente aggravati,
signori Polari, Bernardazzi e Calloni ricorrono il giorno
IV. CiviJstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59: 313
15 settembre al Tribunale federale, e domandano ehe piaecia-
gli diehiarare :
« Essere fondata la loro istanza e dovere il Governo del
» Cantone Ticino indennizzare i ricorrenti per avetli innanzi
» la scadenza del periodo lieenziati senza ragione e motivo,
» eorrispondendo:
» 1° Al signor Polari :
» a) L'onorario ehe gli si dovrebbe pagare per i due anni
I) seolastici ehe ancora mancano ai eompimento del
» periodo quadriennale di earica, in (r. 1700 al-
» l'anno.....................
Fr. 3400-
» b) Un indennizzo di.............
})
8000-
» per la illegale e repentina destitmione e per la eir-
» eoslanza ehe, non essendovi altri istituti nel Cantone,
» professanti eorso filosofieo, presso eui coneorrere, il
» Ricorrente trovasi nella eondizione di non poter oau-
J) pare il suo personale, avendo anehe perduto la sua
clientela d'avvoeato per etfetto dell'aecettazione della
» cariea di professore. })
2° Al signor Bernm"dazzi :
» a) L'onorario corn.e sopra, in ragione di fr. 1800 al-
» l'anno.....................
Fr. 3600 -
» b) Un indennizzo di. . . . . . . . . . . . . .
})
4000-
» per l'illegale, immeritato e repentino licenziamenlo,
» per il qttale gli derivano gralli danni e ehe gl'-inter-
» rompe una earriera a eui dedico. i migliori anni di
» sua vita. })
3° Al signor Calloni :
» a) L'onorario eome sopra, in ragione di fr. 1700 al-
l'anno ............. ........, .
Fr. 3400-
» b) Un indennizzo di . ...... : ..... :
». 40~0-
» per l'immeritata, repentmG ed zllegale nmo~wne, e~e
» lo pone in condizione di non pater oeettpare zl proprw
personale. stante lct speeialitit de' suoi studj. »
314
B. Civilrechtspfiege.
G
La risposta 3 novembre deI Consiglio di Stato conchiude a
chiedere:
In linea principale,
» che piaccia al Tribunale federale di dichiararsi in-
» competente a giudicare deI ricorso. »
In linea sttbordinata,
II che voglia dichiarare il ricorso stesso infondato. »
H
Nei loro suecessivi allegati di replica e duplica, cosi co me
nei dibattimenti orali, ambedue Ie Parti si rieonfermano reci-
proeamente nelle gia formulate conclusioni, aggiungendo gli
attori « che siano respinte tutte Ie eceezioni avversarie, » e il
reo-convenuto: « che vengano ridotte in ogni caso le somme
» d'indennizzo in petizione reclamate. »
I
Le ragioni sulle quali la parte atlrice fonda le sue domande
si riassumono per sommi capi nelle seguenti :
« Dai combinati artieoli 190,200 e 202 deHa Legge seola-
stica ticinese 'lO dicembre 1864 tuttora in vigore risulta in
modo preciso ed assoluto : che una volta conferiLa una catte-
dra ad un docente, questi -
se non v'e espressa riserva in
contrario -
ha diritto di eoprirla per un periodo di anni
qualtro, e che il doeente non puo essere rimosso dalle sue fun-
zioni durante il detto periodo se non per i motivi previsti ed .
esaurite le formalita indieate daHa Legge medesima.
(\ Conh'ariamente a queste preserizioni, il Consiglio di
Stato ha dichiarato vaeanti le eattedre delle quali si trovavano
Iegiltimamente investiti i rieorrenti, e eio sebbene rimanessero
ancora due anni a compiere il quadriennio dell'ultima nomina
o conferma rieevuta, ne fosse intervenuto aleun cambiamento
negli ordini seolastiei. Malgrado le· istanze e riserve dei tito-
lari, esso ha poi nominato altre persone in loro luogo.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59. 315
. » In ~re~enza di una tale situazione di eose, e sapendo i
neorrenh ~\. non a-~'er. demeritato deHa fidueia dei pubblieo e
delle autoflta supeflon, fanno appello al Tribunale federale in
b~se. ~gl~ articoli 59 leU. a e 27 N° 4 della Iegge organiea
gmdizlana federale deI 27 giugno 1874.
» L'.art. 5~ .le~t. a. ~on distingue fra i diritti generali e
CO~Ulll a .tuttI 1 Clttadll1\ e quelli garantiti ad una data classe
deI medeSlmi, per cui si deve ritenere ehe il Tribunale fede-
rale 'p0~sa e debba giudieare su tutte le contestazioni nelle
qu~h SI avvert~ Ia violazione di un diritto previsto daHa Costi-
t~zIOn~ .. Ora, 1 ?perato deI Governo offende preeisamente un
d~spOSItIVO eostItuzionaIe, rart. 4'1 dello Statuto tieinese, ehe
dlspone,: « Le leggi, i decreli, i regolamenti stanno in vigore
}) fi~c~e non. t!eng~n~ revoc~ai espTessamente da leggi poste-
}} non. ~\. E mfattI, I effieaela della Legge seolastiea, ehe fissa
Ia duraLa .m eariea dei doeenti a 4 anni, essendo garantita da
~uesto ~rtleolo della Costituzione, illieenziamento dei rieorrenti
mnanz\ la seadenza ~ei quattro ~nni, ossia in urto coi preseritti
della legge stessa, Illgenera eVldentemente una violazione di
un diritto . eostituzion~le. Ne vale a giustifieare il Consiglio di
Stat? la. elreostanza dl un mutamento nell'indirizzo politico 0
eostItuzlOnale, 0 ehe esso ne abbia avuto poteri da un deereto
deI Gran Consiglio; ehe Ia riforma costituzionale deI 20 no-
vembre 1875 non ha punto variato l'organamento scolastieo
dello Stato, il suo art. ·14 limita la rinnovazione dei funzio-
nari dello Stato a quelli la cui nomina era riconoseiuta di com-
petenza deI potere legislativo, e iIlaeonico decreto deI 9 feb-
braio non e venuto a modificare alcuna Legge in vigore, ne
poteva avere l'intendimento di autorizzare il Governo a vio-
l~re ~eg?i ed impegni ehe l'autorita legislativa non abrogava
ne dlsdlCeva, senza involvere un atto ineostituzionale una
flagrante violazione deI sueeitato art. 41 della Costitu~ione.
» S'invoca eziandio l'art. 27, N° 4, percM si tratta di una
causa di diritto civile. E valga il vero : Co me diritto privato le
funzioni dei professori sono piuttosto una locazione d'opera
ehe un esercizio di giurisdizione 0 di autorita; motivo per
cui si devono osservare a tale proposito Ie disposizioni degli
316
B. Civilrechtspfiege.
art. 872 e relativi deI Codiee eivile tieinese eombinati eon le
gia mentovate disposizioni della Legge seolastiea. Un eitta-
dino il quale, eletto ad una data eariea in base a vigente legge
e aregolare eoneorso, ne venga allontanato in urto alle eon-
dizioni ehe la legge stessa e il eoneorso fissavano per la no-
mina e senza aleun demerito da parte sua, soffre un danno
materiale e morale ehe da legittimamente luogo ad una pre-
tesa d'indennizzo, la quale e -
per sua natura -
affatto eivile.
L'indennizzo poi dovra corrispondere, in conereto, agli sti-
pendi sottratti per il tempo ehe rim
,
Bernardazzi e Calloni hanno anzi diehiarato neHe relative
istanze, «(ehe si ritenevano aneora oeeupanti titolarmente e
regolarmente le 101'0 eattedre e intendevano di riservare ap-
pieno i Ioro diritli.
Ritenuto ehe una tale diehiarazione denotava manifesta-
mente Ia ferma intenzione di eontestare al eoneorso, e quindi
al Deereto legislativo da eui seaturiva, il preteso earattere
costituzionale e qualsiasi legiLtima effieaeia.
. A!teso ehe d'altronde gli Attori non avevano aleun obbligo
dl neorrere eontro quel Deereto, perehe non pronuneiavasi in .
esso la 101'0 rimozione, ma si dava soltanto faeolta al Consi-
g!io d~ Stato di lieenziare a suo arbitrio impiegati e fun-
ZlOnarl.
Considerando ehe essi non potevano prevedere -
gift fin
dall'epoea della sua promulgazione -
ehe sarebbero fra i
rimossi.
Atteso di eonseguenza ehe anehe la eeeezione di preclu-
sione e da ritenersi come destituita di ogni fondamento di
ragione.
Sul lVIerito.
Premesso ehe nell'impiego od uffieio 101'0 eonferito me-
diante Ia nomina seguita dietro pubblieazione di eoneorso e
IV. Civilstreitig"keiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 59. 321
inserizione al medesimo i signori Polari, Bernardazzi e Cal-
loni ravvisano gli elementi di un eontratto bilaterale stipula-
to~i fra essi e 10 Stato.
Premesso ehe, all'ineontro, il Governo deI Cantone Tieino
non ammette fra 10 Stato e i suoi impiegati 0 funzionari nes-
sun rapporto di diritto eivile e quindi nessun eontratto ohbli-
gator~o: ~d.one~ eioe a ingenerare azioni, diritti ed obblighi
eserClbIlI m VIa proeessuale presso il giudiee deI foro eivile
ma sostiene in quella veee essere il rapporto in querela di
n~t~ra meramente amministrativa e soggettt'l pertanto al do-
mmlO deI gius pubblieo, ovverosia all'ordine delle attribu-
zioni politieo-amministrative deHo Stato.
Premesso ehe Ia quistione a sapere : se spetti ai rieorrenLi
un diritto privato in proeedenza e virtiI della nomina in Ioro
fatta aUe eattedre di profesBori, dipende preeisamente daHa
soluzione deI quesito ehe diseutono le Parti, se eioe nel Can-
tone Ticino il rapporto giuridieo esistente fra 10 Stato e i suoi
funzionari od impiegati sia eapaee 0 meno di produrre effeUi
di natura civile.
'
Premesso a quest'uopo ehe i relativi ordinamenti diversi-
fieano tuttora essenzialmente da Stato a Stato, a seeonda deI
earattere piiI 0 meno stabile ehe assumono in eiaseuno di
essi Ie pubbliche funzioni .
Ritenuto, eib non di meno, ehe nei paesi dove la dnrata
dei pubbliei impieghi e -
come nel Tieino -
determinata
dalla Legge nei singoli easi, il prineipio prevalente, e piiI con-
forme all'indole dei pubbliei impieghi, e quello ehe eonferisee
ai medesimi, in quanta riguardi gli stipendi inerenti aHa loro
durata, un earattere civile.
Considerando ehe quelli tra i Cantoni della Confederazione
Svizzera, i quali seguono in merito all'ordinamento degli
uffiei il sistema in vigore nel Ticino, ehe fissa agli uffici ste~si
una eerta durata, hanno per 10 piu saneito espressamente Ia
eompetenza dei foro eivile a giudieare sulle pretese di risar-
eimento degli impiegati rimossi dall'esereizio delle Ioro fun-
zioni innanzi Ia seadenza dei periodo stabilito.
Considerando ehe, sebbene nella pluralitä dei rapporti atti-
322
B. Civilrechtspflege.
nenti al diritto amministrativo e civile il Cantone Tieino abbia
adottato l'esempio e i preeedenti della vieina Italia e deHa
Franeia, la stessa cosa non pUD dirsi relativamente aHa siste-
mazione dei pubbliei impieghi, non conoseendo la legisla-
zione ticinese ne l'istituto degli impieghi a vita (eon le relative
pensioni nei easi di eessazione dall'ufficio per motivi non
imputabili al funzionario), ne quello degl'impieghi a tempo
indeterminato e quindi sempre revocabili.
Considerando ehe nel suo piiI moderno ed esteso sviluppo
anehe la dottrina aeeede al sistema ehe ammeUe fra I'Ammi-
nistrazione ehe nomina e la persona ehe viene eletta a un dato
uffieio, sia poi pubblieo, sia privato, la stipulazione -
in via
di libero eonsenso -
di una vera eonvenzione, daHa quale
seaturisea poscia, e per una parte e per l'altra dei eonlraenti,
in quanta eoneerni la durata dell'impiego e il relativo onora-
rio, quella somma di dit'itti e di obblighi ehe le eondizioni
deI eoneorso per Ia nomina stessa avevano in preeedenza
stabilito.
Ritenuto ehe, bastando aHa soluzione deI quesito sottoposto
al giudizio della Corte il eriterio e Ia norma direttiva di un
eontratto bilaterale, non oeeorre investigare piiI ollre quale
sia Ia forma giuridiea particolare di quella Convenzione,
ovverosia dei rapporti di diritto eivile ehe ingenera fra 10 Stato
e il funzionario Ia nomina ad un pubblieo uffieio.
Riteuuto, deI resto, ehe il Codiee Civile deI Cantone Tieino
ehiama Contratto: « ogni eonvenzione mediante la quale una
» 0 piiI-persone si obbligano verso una 0 pii! persone a dare,
J) a fare od a non fare qualehe eosa » (art. 518), e non esclude
per eonseguenza Ia possibilita e giuridiea validita di un eon-
tratto eome quello piiI sopra deseritto.
Ritenuto ehe, quando poi si volesse speeializzare, si po-
trebbero sempre applicare -
per analogia e a termini del-
l'art. 5 deI medesimo eodice -
le disposizioni ehe regolano
in esso la loeazione delle opere q e ehe -
seguendo in questo
l'esempio dei Codiee eivile austriaeo -
non escludono punto
le eos] dette« opere liberali, » quindi neppure l'insegnamento.
Visto, a questo riguardo, ehe la stessa Edizione o{{iciale
IV. CivilstreitigkeitE'n lIwischen Kantonen u. Privaten ete, N° 59. 323
di detto Codiee tieinese, in una Nota all'ar1. 872, ebe t.ratta
deHa locazione delle opere, fa speeiale allusione alle varie
leggi e discipline sui pubblici ('Unzionari ed impiegati. »
Ritenuto eht3, quantunque la destituzione 0 rimozione di
un pubblico impiegato rientri nei limiti dei poteri ehe appar-
teng'ono all'ordine amministrativo, in eonereto si tratta perö
di nna domanda d'indennizzo per titolo di «rimozione non
prevista dalla Legge, » cli guisa ehe la eognizione della mede-
"ima, eoncernendo la parte eivile dei rapporti fra 10 Stato e
limpiegato, rientra ineontestabilmente negli attributi dell'au-
tmila gindiziaria.
Ritenuto ehe alla eategoria delle ((vertenze in materia seo-
lastita » alle qual i aHude l'aTt. 214 deLla Legge 10 dieem-
bre 1864, appartengono solo quelle ehe rivestono un earattere
esseni13lmente diseiplinare ed amministrativo.
Premesso ehe l'artieolo in diseorso non diee verbo circa le
questioni ehe potessero insorgere fra l'Amministrazione e i
Doeenti in merito allo stipendio e alla durata in funzioni di
questi.
Ritenuto ehe tali eontroversie, avendo per obbiettivo degli
obbligbi assunti in via di libero eonsenso, spettano per loro
natura, e in quanta non s'oppongano disposizioni esplieite,
al giudhio dei Tribunali.
Consirierando ehe il earattere p1'i'/'ato ond' e rivestito il di-
Titto del docente allo stipendio sembra partieolarmente rieo-
noseiuto nella legge tieinese dei 6 giugno 1864 sull'onorario
dei doeenti delle seuole seeondarie e superiori, e preeisa-
mente la dov' e detto (art. 4): « la Legge non pregiudiea i
doeenti ehe atlualmente pereepiseono uno stipendio mag-
giore. »
RiLenuto ehe, se l'art. 214 avesse realmente il senSQ e la
portata generale ehe vorrebbe attribuirgli la parte eonvenuta,
ne verrebbe : in primo luogo, ehe l'Amministrazione sarebbe
insieme giudice e parte, e, seeondariamente, ehe il doeente
non avrebbe piiI verun mezzo legale per eonseguire neppure
l'bnorario dei servizi gia prestati.
Visto ehe all'infuori di questo art. 214 la Legge scolastiea
324.
B. Civilrechtspfiege.
Lieinese non eontiene aleun dispositivo ehe regoli in materia la
eompetenza di foro.
Ritenuto non potersi fare appello aHa pratiea giurispru-
denza non esistendo in atti nessun positivo giudizio pronun-
ziato i~ casi analoghi da tribunali tieinesi.
Ritenuto, in base a tutte queste considerazioni, -
in difetto
di esplieite disposizioni e deeisioni in eon.trario, e i~ presenz~
dei risultati ottenuti dalla comune Dottrma sposatl a quelll
ehe somministra la Legislazione eomparata, -
ehe il quesita
dianzi posto e che eonsiste a sapere: « se nel eantone Ticino
» il rapporto giuridico esistente fra 10 Stato e i suoi fan-
» zionari sia eapaee di produrre effeUi di natura civile, 51 va
risolto in senso affermativo.
Visto ehe la nomina dei signori Professori Polari, Fern ar-
dazzi e Calloni alle cattedre di filosofia e storia universale,
matematiea e storia naturale nel Lieeo Cantonale di Lugano
avvenne in seguito a pubblieo eoneorso e in base a dispositivi
di Legge, nei quali erano lassativamente indieate le eondi-
zioni della nomina stessa, massimc in punto aHa durata e
aU' onorario.
Visto ehe l'art. 190 della Legge seolastica tieinese dispone :
« Il professore 0 maestro regolarmente nominato sta Üt
» eariea quattro anni, e pwj sempre venir confermato.
Atteso ehe ne in questa, ne in nessun'altra disposizione di'
detta Legge non e fatta alcuna esplieita generale riserva circa
l'eventualita di una modificazione nella durata in earica deI
doeente, nello stipendio, eee.
Ritenuto ehe una tale riserva non puo venire semplice-
mente supposta 0 sott'intesa, ma dev'essere, di regola, espliei-
tamente stipulata od enuneiata (eome si avverte, per esempio,
all'art. 4 della legge 5 agosto 1R73suU'onorario dei funzionari
federali), 0 risultare almeno ehiaramente dall'insieme delle
eireostanze.
Visto ehe Ia slessa Legge scolasliea ha invece tassativamente
riservato (art. 202) al Consiglio di Stato il diritto, « di sos-
» pendere e rellocare con decreto motivato tanto i maestri delle
» scuole minori, quanto i professori delle sGuole secondarie e
'j) sttperiori ehe avessero demeritato. »
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ek N° 59.
325
Visto ehe un altro artieolo di detta Legg'e preserive pari-
menti (art. 100) ehe « la nomina del professore (di una dala
» seuola maggiore masehile), si riterra eessare il suo elfetto
» eon La fine dell'anno seolastico, qttando La seuoLa, non riunisca
» un numero di almeno 10 allievi. »
AUeso quindi ehe 1ft dove la Legge ha voluto fare una eeee-
zione 0 saneire una riserva, essa 10 ha faLto in termini espressi,
e ehe questo non essendÜ' il easo per I' art. 190, eonviene
inferirneehe l'artieolo stesso debba sortire in ogni easo fin-
ehe non sia tollo di vigore, il suo pieno, assoluto ed incondi-
zionato effetto, ehe eioe la durata dei quaUI'O anni e il diriLto
dei doeente aHa medesima non siano passibili -
senza eorri-
sponsione d'indennizzo -
di restrizione veruna, tranne nei
easi dalla Legge espressamente stabiliti.
Visto il deereto 20 novembre 1875 di Riforma parziale
deHa Costituzione dei Cantone Tieino.
Atteso ehe il medesimo non eonlempla (art. 4 e 14) ehe Ia
rinnovazione dei Consiglio di Stato (ehe esso riduee da 7
a 5 membri) e quella dei funzionari di eompetenza deI Gran
Consiglio, senza alludere per nulla ai funzionari di eompelenza
deI Consiglio di Stato.
Esaminato il Deereto 9 febbraio 1877 deI Gran Consiglio
Tieinese.
Ritenuto ehe, anehe preseindendo dalla quistione se fosse
nei poteri det Gran Consiglio di diehiarare fuor di vigore la
Legge seolastiea senza mettere 10 Stato nell'obbligo d'inden-
nizzare i funzionari nominati in base della medesima, per i
dann i materiali ehe tale misura avesse pOluto arrecar loro,
sta in fatto ehe quella Risoluzione (deI 9 febbraio) non ha
derogato in termini espressi a nessuna delle leggi preeedente-
mente vigenti nel Cantone Tieino, ne sostituito alle stesse
verun surrogato.
Visto ehe anzi nel nuovo eoneorso pubblieato dal Consiglio
di Stato in base a tale risoluzione legislativa e detto preeisa-
mente ehe « la durata in carica degli eletti sara qttella
di 4 anni prevista datla legge 10 dieembre 1864.)
Ritenuto ehe la risoluzione stessa non riveste, d'altronde, il
earattere di una disposizione 0 norma generale ehe eomandi,
326
B. Civilrechtspflege.
permetla 0 proibisea eh~eehessia ~e~1'ord~ne legislativo, ma
eontiene una semplice mlsUl'a ammllllstratIva, la quale -
pur
lasciando intatte le preesistenti Leggi -
avrebbe solo per
iseopo di sospenderne gli effetti in un easo partieolare.
Atteso dunque ehe 1'invoeato Deereto deI 9 febbraio non
vale a distruggere, ne ad infirmare il diritto dei doeenti alla
intiera durata ehe la legge scolastiea guarentisee alle 10ro fun-
zioni.
Atteso ehe questo diritto, se non puö impedire ehe il Go-
verno approfitti deI suo sovrano poter~,Per lieenziare a .bene-
plaeito i funzionari ehe non godono. pm deHa ~ua ~duela, h~
pero la giuridiea effieaeia di obbhgarl0 al nsarelmento. dl
quei danni ehe la sua lesione avesse per avventura oeeaslO-
nato.
Atteso ehe una tale effieaeia ha le sue radici in quei rap-
porti di giure privato ehe ereano fra 10 Stato e il funzionario
la libera offerla e l'accettazione volo'!taria delt'impiego.
Visto ehe i signori Polari, Bernardazzi e Calloni, essendo
stati eonfermati 0, rispettivamente, nominati alle 101'0 funzioni
di professori nell'agosto dei 1875, avrebbero avuto il diritto
di restarvi, vale a dire di pereepire il relativo onorario, fino
all'agosto deI '1879.
Visto, d'altra parte, ehe il Consiglio di Stato non ha prQ-
vaLo e neppure asserito ehe la ordinata rimozione anLieipata
avesse per motivo e giustifieazione aleun demerito da parte
101'0.
Considerando ehe, se anehe gli Attori fossero venuti meno
al loro dovere, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto far uso,
in via diseiplinare e neHe debite forme, della faeolta deHa
sospensione ° destituzione motivata, di eui parla il gia mento-
vato art. ~O~ deHa Legge in querela, e ehe non avendoJo fatto,
se ne deve inferire ehe non ne fosst; il easo.
Considerando ehe, per tutte le suesposte ragioni, la do-
manda degli atlori, « ehe venga obbligato il Cantone Tieino
» a eorrispondere 101'0 un indennizzo per averli innanzi Ia
» scadenza deI periodo lieenziati senza ragione e motivo, » e
giusta e fondata.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 59. 327
Sul quantitativo dell'indennizzo da corrispondere.
Esaminate le conclusioni degli Attori.
Vista Ia Legge 6 giugno 1864 sull'onorario dei docenti delle
seuole superiori deI Cantone Tieino.
Ritenuto doversi aggiudieare aUa parte lesa una somma ehe
rappresenti un eongruo indennizzo per il danno ehe la stessa
ha realmente patito.
Atteso ehe i signori Polari, Bel'llardazzi e CaUoni non
hanno provato di aver sofferto a causa della rimozione altro
pregiudizio fuor quello della perdita dell'onorario ehe avreb-
bero pereepito se non fossero siati innanzi tempo lieenziali.
Considerando ehe ne i motivi dell'avvenuta sostituzione, ne
la forma eon eui venne effettuala non appalesano aleun ehe
di pregiudieevole alla buona fama degl'istanti, ne sono tali da
indurre in suspieione, ehe la rimozione abbia avulo per av-
venlura la sua origine e il suo movente nei demeriti dei ri-
mossi.
Considerando infarti ehe dal Messaggio govel'llativo, dal
Rapporto della maggioranza eommissionale e dall'insieme
della diseussione dei Gran Consiglio, ehe precedettero la
lante volte menzionata Risoluzione legislativa deI 9 feb-
braio 1877, si rileva a ehiare note ehe l'autorizzazione do-
mandata dal Consiglio di Stato non aveva altro seopo ebe
quello
t"(di dare un nuovo indirizzo aHa pubbliea Ammini-
)l strazione (in seguito alle elezioni genera li deI preeeden le
» 21 gennaio) «(e la neeessitä politiea di far si ebe il Go-
I) verno fosse eoadiuvato nell'opera sua da persone di sua
}) eonfidenza edel eui lavoro polesse rispondere a tenore
)) de' suoi attributi e doveri eostituzionali. »
Considerando parimenti ehe la rorma della taeita rimozione,
mediante pubblieazione di un nllovo eoneorso, adoperata dal
Consiglio di Stato in rig·uardo ai doeenti di lutte Ie seuole
seeondarie e superiori deI Cantone, e troppo generiea, perehe .
i rieorrenti se ne possano ritenere personalmente offesi ed
ingiuriati.
Considerando non esservi quindi luogo ad aceordare agli
328
B. Civilrechtspflege,
Altori qualsia::;ieompenso per titol0 di danno a1 ered~to od
all'onore e ehe il massimo dell'indennizzo sul quale eSSI POS-
sano far~ giuridico assegnamenlo, sarebbe ~ in ogni e,vento
_ l'equivalente deHo sLipendi,o integl:ale,dei,due anm,ehe
restavano tuttavia a eompiere Il quadrIenlllO dl loro nomma,
Considerando perö ehe il danno effetLiv~ da eui fU,ro~~ e?l-
piti i signori Professori Polari, BernardaZZl, ~ Callom,SI hml~a
al tempo durante il quale fu loro suppombllmente Impossl-
bile di procurarsi altro impiego, eorrispo~d,ente e a, quello da
essi coperLo in precedenza e alla lo~'o P?SIZl?~e. s?Clale:
Considerando ehe, in mancanza dl dati POSltlVl, I quall aecer-
tino in modo preciso la durata di quel tempo, spetta al. Tri-
bunale medesimo di fissarla « de bonD et requo, » OSSIa se-
condo il SUD prudente arbitrio,
, .
Vista a Laie proposito la peeuliare naLura delle funzlO111 ehe
rivestivano gli AHOl'i, combinata con la eircostanza della lin-
gua e eon quella deI repentino lieenziamenlo,
Il Tribunale federale
ha giudicato e giudica :
10 Lo Stato deI Cantone Ticino paghera a eiascuno dei
Sigi Professori :
Avv. GAETANO POLARI, di Vieo-Moreote,
lng. CLODOMIRO BERNARDAZZI, di Pambio, e
SILVIO CALLONI, di Pazzallo,
a titol0 d'indennizzo per la loro rimozione dalle eattedre di
filosofia e sLoria universale, maLematiea, e storia naLuraie nel
Liceo Cantonale di Lugano innanzi Ia scadenza deI periodo
quadriennale di loro nomina
un anno di onora1'io, ovverosia:
Al sig. Pola1'i una somma di fr, mille settecento (fr. 1700)
»
Bernardazzi))
»
mille ollocento
(») 1800)
»
Calloni
»
mille settecento (h 1700)
HO So no respinte le ulteriori preLese della parte aUriee.
Lausanne. _ lmp. Geor{J8S Brlde1.
A.
STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARllETS DE DROfT PUßLtC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
60. Utt~eU bom 28. Ge~t. 1878 in Gan,en
m:bant.
A. ~Utn, mefn,ru& bom 9. ~e3em'6et 1877 betfügte Me mOt<
munbfn,afHs'6el}ötbe be~ stteife~ IDlaienfelb bau ~{efuttentin in
bie stotreftion~anftart areafta berfeljt 11lerbe: 11leif bteferlie ar'6eit~<
rn,eu fei unb allen m:n.orbnungen be~ strei~amte~ f011l.o~r
ar~
aun, ber m.otmunbfn,aft~'6el}ötbe fin, 11liberfelje.
I
@egen biefen mern,rut ergriff bie m:. IDl. m:banf ben arenttg
a~ ben ~Ieine~ arat~ be~ stanton~ @tau'6ünben. m:llein biefe me~
I}.otbe 11lte~ bte metn,11letbe ab, 11leil gegen f.orn,e mern,rüffe ber
m.otmunbf~aft tein 'weitetbug ftattfinbe, übdgen~ nan, @rgebnit
ber m:ften bte angefon,tene Gn,ruuna~me nin,t unmotibitt erfn,eine.
B. ~ierü'6er befn,11lerfe rin, nun m:Dbofat ~amenifn" 9lamen~
ber m:. IDl. m:banf beim munbe~gerin,te, inbem er borbran,te : ~ie
m:rt. 4 nnb 5 ber munbe~\,)erfaffung ftellen alle Gn,tt1ei~er bor bem
@ere~e gIetn, unb garantiten bie ffrei~eit, Die aren,te beg moUe~
unb bie betfaffung~mlit3igen aren,te Der miitger zc. @hi betfaffung~.
IV