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49_I_228

BGE 49 I 228

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Italiano CH
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Staatsrecht.

11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIDERTE DU COMMERCE ET DE VINDUSTRIE

31. Sentenza. 18 luglio nella causa Buri contro 'l'icino.

Costituzionalita di un disposto cantonale ehe vieta ai fomai~

anche padroni, il lavoro dalle ore 20 dei sabbato alle

prime ore deI lunedi e la vendita di pane fresco in domenica

e durante gli orari stabiliti par il riposo.

A.- Il decreto legislativo ticinese 29 dieembre 1922

regolante il lavoro nei panifiei e nelle pastieeerie dis-

pone:

Art. 1 ° : Neipanifici e obbligatorio il riposo domeni-

cale.

Art. 20: Il lavoro deve cessare alle 20 deI sabato e

non puo rieomineiare ehe neUe ore antimeridiane deI

lunedi sueeessivo.

Art. 30 : Durante questo periodo il lavoro nei panifici

e proibito tanto per il padrone quanta per l'operaio.

Art. 8° : NeUe aziende ehe hanno pal1ificio e pastieee-

ria, saral1l1O applicate le disposiziol1i ehe riguardano i

pal1ifiei a meno ehe la pasticceria fosse prevalente. In

ogni modo, resta assolutamente vietata la eonfezione

e la vendita di pane freseo·in domeniche e durante gli

orari stabiliti per il riposo.

B. -

Contro questo deereto Federico Buri, panet-

tiere in Lugano, ha prodotto ricorso al Tribunale fede-

rale per violazione degli art. 4 e 31 CF. Esso allega: La

restrizione della attivita deI padrone. come essa e pre-

vista dal querelato decreto, e arbitraria e implica viola-

zione dei principi costituzionali della parita di tratta-

mento edella liberta dell'industria edel commercio.

Vart. 31 garantisee il prineipio della libera coneorrenza :

esso pure e violato dai disposti precitati. 11 lavoro for-

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 31.

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nito dal panettiere non causa rumori 0 molestie speciali

incompatibili col riposo domenicale 0 eoll'ordine pub-

blico. Serve a bisogni impreseindibili e giornalieri. Lo

Stato non ha il diritto di impedire ai cittadini l'estrin-

secazione della loro forza e volonta di lavoro. E lecito

ammettere ehe i motivi ehe hanno indotto il legislatore

a vietare anche ai padroni (e non solo agli operai) il

lavoro domenieale non abbiano va]ore oggettivo: sono

stati ispirati da associazioni di consumo 0 da industriali

ehe vendono deI pa ne senza essere fornai. Il rieorrente

conchiude domandando l'annullazione dei disposti deI

decreto querelato in quanto coneernono il divieto ai

padroni panettieri e pasticcieri di fabbrieare e di vendere

pane fresco nei giorni e neHe ore previste..·

.

C. -

Degli argomenti contenuti nella rIsposta al r~­

corso interposta dal Consiglio di Stato deI Cantone Tl-

cino, si dira, per quanta oecorra, nei seguenti conside-

randi :

Considerando in diritlo:

10

- Oltre i disposti precitati, il rieorso impugna

anche gli art. 6 e 7 deI decreto. 1\1a essi concernono spe-

cialmente i pasticcieri e le pasticeerie. E poiche il ricor-

rente si intitola solo panettiere, gli vien meno la legitti-

mazione attiva di impugnarli. DeI resto, quanto si dira

nei confronti 2, 3 ed 8, vale anche, in sostanza, per gli

art. 6 e 7.

20 -

Seeondo le conclusioni deI ricorso, due sono i

quesiti risolversi :

.

.

a) Se sia compatibile colla CostItuzlOne federale.

speeialmente eol principio della .liberta ~ell'in~us~ria e

deI commercio, il divieto fatto al padrom fornru dl pre-

parare deI pane nelle ore indicate nel decreto .querelato:

b) Se 10 sia il disposto delI'art. 8, second? 11 quale. al

fomai e proibita la vendita di pa ne fresco In domemca

e durante gli orari stabiliti per il riposo.

Su questa seconda controversia, occorre osservare :

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Staatsrecht.

Il divieto di vendere pa Re freseo e di importanza minore

di quello ehe consistesse nell'ordinare Ia chiusura com-

pieta dei magazzeni (dunque anche di quelli dei fornai)

in dati giorni ed ore. Ma anchc se il divieto fosse generale

e equivalesse, per i fornai, aUa ehiusura completa, esso

non sarebbe me no eostituzionalmente tollerabile, eome

risulta daHa eostante pratiea delle Autorita federali,

seeondo la qualc malgracto il disposto dell'art. 31 CF, i

Canto ni sono liberi di fissare delle are e dei giorni di

riposo e specialmente di ordinare la chiusura dei magaz-

zeni (v. SALIS N. 1012 e seg.; 776, 984 e 985; Foglio

federnle ed. fran<;ese 1907 4 p. 641 e seg.; 1911 1 p. 156;

RU 20 p. 270 e 35 I p. 721 e le sentenze ivi citate). Nen

v'ha motivo per dissentire da questa antica eben 8ta-

bilita giurisprudenza. Tutti i Cantoni eonoseono delle

restrizioni di questa natura ed anche ii legislatore fede-

rale le ha ritenuto indispcnsabili nel dominio di sua

competenza, eioe dell'esercizio delle fabbriehe (sentenza

24 maggio 1917 neUa causa Bouvier eontro Ginevra, eon-

siderando 3°).

Dato quindi ehe il divieto di vendita deI pane freseo

in domeniea non e eensurabile per motivi costituzio-

nali, Ia questione den' obbligo fatto ai fornai (padroni ed

operai) di astenersi dal lavoro in certe ore deI sabato

edella domenica, diventa, se non oziosa, almenD di

esigua importanza. E ovvio, infatti, ehe se i fornai inten-

dono Iavorare la notte dal sabato aHa domenica, si e

per poter vendere la domeniea il pane freseo eotto Ia

notte antecedente e non per smerciare il Iunedi mattina

il pane di sabato notte 0 di domenica mattina, diventato

nel frattempo stantio.

Ma se pure si vuol eonsiderare questa questione in-

dipendentemente daHa prima ed attribuirle valore pai-

ticolare, basta rilevare : Il divieto fatto anche ai padroni

di Iavorare neHe ore precitate sarebbe incostituzionale

dal punto di vista deU'art. 4 e anehe deU'art. 31 CF, se

a suo favore non potesse venir addotta ragione seria ed

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 31.

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indubbiamente ammissibile. Ma ci6 non e. Nella sua

risposta al rieorso, il Consiglio di Stato asserisee : « Se si

dovesse lasciare faeoltativo ai padroni il lavoro festivo

e Ia vendita di pane freseo in domeniea, si yerrebbe a

togliere ogni possibilita di eontrollo ed a ereare una

disparita di trattamento a dan no dei proprietari ehe non

esercitano essi medesimi Ia professione deI panettiere

edel pasticeiere e tale disparita di trattamento sarebbe

preeisamente contraria all'art. 4 CF.)) Questi motivi non

sono inammissibili. E ovvio, infatti, ehe ove il Iavoro

fosse lecito ai padroni, grande sarebbe Ia Ioro tentazione

di adibire ad esso anehe degli operai, mentre poi,

trattandosi di lavoro notturno, ehe si pUD fare e si fa

ordinariamente in retro-botteghe e, coi metodi moderni,

pUD essere eompiuto senza molto rumore, diffieiIe

sarebbe agli agenti di polizia il sopprimere gli abusi.

Aeeettabile e pure il seeondo argomento, quello della

disparita di trattamento ehe sorgerebbe ove il Iavoro

fosse Iecito ai padroni. E bensi vero ehe questo argo-

mento e di indole piuttosto eeonomiea e ehe la res tri-

zione invade il eampo deHa libera eoneorrenza in materia

commerciale. Ma, come questo giudiee ebbe gia a

diehiarare, non sempre le disposizioni ehe interessano

ed intraleiano iI giuoeo deHa libera eoneorrenza possono

essere

senz'altro dichiarate inconciliabili coll'art. 31

CF. Non 10 saranno specialmente quelle ehe tendono

a ristabilire, tra professionisti deHa stessa categoria, Ia

parita di trattamento ehe si troverebbe lesa da misura

statale lecita e dettata da motivi di ordine pubblieo.

Se il divieto in diseorso, in se leeito, non fosse applicato

ai padroni, ne soffrirebbero, come rettamente osserva il

Consiglio di Stato, quei negozi ehe non sono diretti da

un padrone. Si e quindi Ia parita di trattamento ehe il

disposto delI'art. 3 deI deereto intende -

a ragione

-

ripristinare (efr. RU 44 I p. 4 e seg., specialmente

p.l0).

Infine si rileva ehe il decreto legislativo querelato fu

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Staatsrecht.

provocato dall'associazione ticinese dei proprietari di

forni (memoria 7 luglio 1912 al Dipartimento cantonale

deI lavoro) e fu poscia approvato da tutti i rappresen-

tanti delle associazioni padronali panettieri e pasticcieri

esistenti nel Cantone (v. risposta deI Consiglio di Stato);

inoltre, ehe fra tutti i fornai stabiliti nel Ticino, solo il

ricorrente si e lagnato di una legge ehe, fatta a loro is-

tanza, non puö lederne sensibilmente gli interessi profes-

sionali; ehe le disposizioni eoncernenti la limitazione deI

lavoro settimanale ed il riposo festivo sono ispirate da

considerazioni d'ordine generale e d'igiene sociale ehe

soverchiano l'interesse privato (sentenza Bouvier contro

Ginevra preeitata, p. 5 eons. 30) e, finalmente, ehe anehe

altri Cantoni conoscono il divieto di Iavoro

festivo

entro eerte ore deI sabato e la domeniea, senza distiu-

guere tm padrone ed operai (ad es. i Cantoni di Argo-

via, Basilea-Citta, Zurigo, San-Gallo ecc.). Nel suo

decreto den' 11 agosto 1917 il Cantone di Friborgo ha

disposto affatto analoga a quello delI'art. 3 querelato.

II Tribunale tederale pronuncia :

Il ricorso e respinto.

III. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE

32. Arr6t du 18;uillet 1923 dans la canse Blanc et consorts

contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

I.omputation de delais en matiere d'exercice de droits

politiques.

A. -

Le 15 janvier 1923, le Grand Conseil du canton

de Fribourg a vote une loi instituant des pensions de

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 32.

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retraite en faveur des Conseillers d'Etat. Cette loi a

ete publiee, pour la derniere fois, dans la Feuille offi-

eielle du canton de Fribourg dn samedi 3 mars 1923.

Le lundi 19 mars, Louis Blanc, depute a Bulle, a

depose a la Chancellerie d'Etat une demande signee

par trente citoyens et tendante a soumettre eette loi

a l'approbation des electeurs dans la forme prevue

par la loi du 13 mai 1921 sur « l'exereice du droit d'ini-

tiative constitutionnelle et legislative des citoyens et

du droit de referendum ».

Le 7 avril 1923, le Conseil d'Etat de Fribourg, sta-

tuant sur eette demande, a rendu l'arrete suivant:

« La demande de referendum deposee au sujet de

la loi du 15 fevrier 1923, instituant des pensions de

retraite en faveur des Conseillers d'Etat, est declaree

tardive et ne peut, en consequenee, etre publiee».

Cette decision est motivee en substance comme suit :

La loi du 13 decembre 1921 dispose, a son art. 24

que « la demallde de referendum est deposee a la Chan-

cellerie d'Etat, munie des signatures d'au mohls vingt

cinq citoyens, dans le delai de 15 jours a partir de la

derniere publication de la loi ou du decret dans la Feuille

officielle». La derniere publication de la loi du 15 fe-

vrier 1923 ayant paru le samedi 3 mars, le delai ponr

le depot de. la demande. de referendum expirait done

le 18 mars. Peu importe que ce jour la rat un dimanche.

La procedure de referendum releve du droit public.

01' il est de regle, en droit public, qu'a moins d'une

disposition expresse les deIais sont appliques strictement

et ne peuvent etre prolonges meme si le terme echoit

un dimanche ou un jour ferie. C'est ainsi, d'ailleurs,

que la Cour de cassation a toujours interprete I'art. 474

al. 1 code proc. pen. en ce qui concerne le pourvoi en

cassation et il y a lieu de relever qu'il y a identite de

termes entre cette disposition et l'art. 24 de la loi du

13 decembre 1921. Cette opinion est du reste conforme

au but de l'art. 29 precite. L'intention du legislateur,