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10 staatsrecht. aber auch bloss unter bestimmten Voraussetzungen, eine jährliche Pension oder Unterstützung (vgl. Art. 7, 31 ff. und 44 der Bundesbahn- und Art. 34 ff. und 44 der Süd- ostbahnkassestatuten). Und es ist wohl möglich, dass die den Rekurrenten oder ihren Hinterlassenen allenfalls einst zukommenden Pensionen oder Unterstützungen in- folge Todes oder sonst infolge Wegfalls der hiefiir be- stehenden Voraussetzungen nur so kurze Zeit ausbezahlt werden, dass sie nicht einmal 80 oder 100% der vom Gehalt abgezogenen Beiträge ausmachen. Die Rechte der Rekurrenten auf Auszahlung dieser Beiträge oder von Pensionen sind somit an Bedingungen geknüpft, deren Eintritt ungewiss ist, und daher noch nicht .entstanden; sie befinden sich erst in der Schwebe. Es ist deshalb nicht möglich, sie Obligationen. oder Sparkassenguthaben gleich- zustellen. Sie könllen aber auch nicht wie auf einem rückkaufsfähigen Renten- oder Lebensversicherungs" eorrisponde esattamente aUa preserizione delI'art. 11. La Iegge non fa riserva espressa circa l'ipotesi in eui il profitto tassato federalmente phi. non esistesse jlI momento in eui la !egge eontonale fu emanata, ne fa dipendere l'obbligo fiseale dalla questione di sapere se ii contribuente possega i mezzi per soddisfarlo. Si I 'I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 19 potra forse ravvisare in cio una laeuna della legge. Ma ad ogni modo l'autorita inearieata della tassazione non puo essere taceiata di arbitrarieta se intende atte- nersi alla legge, sia rifiutandosi di rieonoseere tale laeuna, sia non ritenendosi legittimata a colmarla. Atto arbi- trario e l'applieazione di norma giuridiea contrario al suo senso palese ed evidente. Non si verifica quindi quando il giusdieente non puo decidersi ad una inter- pretazione della legge siffattamente libera ed ardita da sembrarne piuttosto' una eorrezione ehe un'inter- pretazione. 30 - Chiedesi in seeondo Iuogo se l'addebito di arbi- trarieta sia fondato dirimpetto aU' opera deI Iegislatore, vale a dire nei eonfronti deHa Iegge stessa. Il Consiglio di Stato avvisa ehe questa questione sia gia stata esaminata dalla Corte federale nel easo Molinari e C. e fa riferimento a quella sentenza, ehe fu contraria 'alla tesi di ineostituzionalita. In riguardo a quest'obbiezione oeeorre anzitutto rilevare ehe, seeondo Ia eostante giurisprudenza, un dis- posto di legge puo essere censurato di ineostituzionalita ogni qualvolta venga applieato, quando Ia eontestazione della legge stessa sia stata omessa 0 risulti tardiva. Vero e ehe il easo attuale differisee dal easo usuale, eui tale giurisprudenza si riferisee, nel senso ehe neHa fatti- specie la querela di ineostituzionalita diretta eontro Ia legge non fu omessa. Ma fu sollevata da altra persona (Molinarie . eonsorti). Dovrebbesi quindi ehiedere anzitutto, se il giudizio Molinari e C. possa essere opposto alla odierna rieorrente, ehe era estranea a quel primo proeedimento. La eondizione dell'identita delle parti ~n causa per l'ammissione della eosa giudicata, ehe in materia civile non darebbe luogo a dubbi, pu<> inveee essere discussa in tema di diritto pubblieo. Ma non oeeorre ehe questa questione venga deeisa, poiehe le eondizioni della fattispecie sono diverse da quelle dei . easo Molinari, nel quale il Tribunale federale, esami-
20 Staatsrecht. . nando l'eccezione dedotta dai rieorrenti da una possibile applieazione della legge anehe in easi in eui l'utile fosse seomparso, la eonsidero eome una tesi non aneora dimos- trata e ehe « di regola» non si avvererebbe. Ma per il continuo aggravarsi della erisi dei dopoguerra tale ipotesi non e ora eertam.ente lontana dalla realta ed e appunto quella ehe e prospettata nell'attuale gravame. 40 - L'imposta ticinese sui profitti di guerra e, a non dubitarne, foggiata su quella federale; si puo anzi dire ehe l'appIicazione dei disposto deli 'art. 11 della legge cantonale suppone la sempliee traslazione al cantonale dei prineipi ammessi dal decreto federale. almeno per quello ehe coneerne il modo di aceertä: mento deI red dito imponibile. Profitto di guerra nel senso deI decreto federale e l'eccedenza dell'utile netto di un anno fiseale sull'utile netto medio degli ultimi due esercizi anteriori aHa guerra (art. 6, lett. a). Gran parte di questi profitti di guerra vengono rivendicati dalla Confederazione e dal Cantone. Si tratta quindi, sotto forma di imposte, in realta di una partecipazione dello Stato agli utili di guerra conseguiti dai prlvati. Fonte deU'imposta ed oggetto dell'imposta e una parte dell'utile dell'azienda e precisamente il profitto di guerra nel senso indieato. Normalmente quindi l'imposta dovrebbe essere soddisfatta eoll'utile stesso poiehe essa tende a devolverne una parte allo Stato. Ma da questa eonsiderazione non seende aneora ehe, dal punto di vista delI' art. 4 CF, l'obbligo fiseale non possa essere saneito se non ove il guadagno esista al1eora al momento in eui fu fatta la legge 0 sia stata messa in atto (stanzia- mento dell'imposta, tassazione eec.). Il fatto ehe l'utile phi non esiste nei momenti suaccennati non basta per estinguere l'obbligo di pagare il tributo. La deeisione dipende anzitutto daUa questione di sapere per quali motiui l'utile sia sfumato. Il contrlbuente puo averlo sperperato 0 essersene spossessato in vista delle future contrlbuzioni. Se si tratta di societa. rutile puo essere Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 21 stato profuSo in dividendi troppo vistosi 0 in elargizioni troppo laute agli amministratori, al personale ecc. In queste e in altre simili ipotesi non esiste motivo suffi- ciente perche debba eessaf{~ l'obbligo di solvere il tri- buto, il quale non potrebbe essere considerato come estinto neanehe quando, l'utile pur essendo stato eon- sumato in modo normale (per es. essendo stati normali i dividendi, le tantiemes, gli ammortamenti ece.), il eontribuente sia nondimeno in eondiziol1e di pagare I'imposta con altri meZzi (per es. eolle riserve di esercizi anteriori). Ma di fronte a tali ipotesi sono eoncepibili altre in cui, sfumato 1'utile e non essendo disponibili altri mezzi, l'esazione dell'imposta eostitui- rebbe una misura di tale rigore da sembrare incompa- tibile eollo seopo stesso della legge e questo sarebbe appunto il easo in eui si trova la rieorrente seeondo le sue allegazioni. I profitti di guerra sono stati eonseguiti in eondi- zioni affatto anormali, quelle ereate dalla guerra. Se 10 Stato indugia nel eolpirli puo aecadere ehe, sopravve- nendo congiunture sfavorevoli, l'utile nato dalla guerra seompaia per forza stessa delle eose, vale a dire indipen- dentemente dalla colpa e daIl'opera deI eontribuente· Se questo perieolo non era escluso, eome dimostra la fattispecie, nel dominio dell'imposta feder ale (per gli. uitimi anni di guerra), esistera a fortiori in quello del- l'imposta cantonale, ehe fu istituita solo nel 1919, con effetto retroattivo agli esereizi 1915 e seg. e venne messa in atto eon rilevanti indugi. La tassazione defi- ni tiva della rieorrente non avvenne ehe alla fine deI 1921, poseia ehe, imperversando gia da qualehe tempo la erisi postbelliea, gli utili erano seomparsi seeondo le asserzioni della rieorrente. üra, pretesa certamente inconciliabile eol eoncetto stesso dell'imposizione degli utili di guerra - ehe e parteeipazi6ne degli enti pubblici a quei profitti - e .quella dello Stato ehe, pur avendo tardato nel rivendieare per legge la parte ehe vuol avere
22 Staatsrecht. e indugiato ad esigerla, persiste nondimeno fiel forzarne il pagamento anehe quando, indipendentemente dall'opera deI contribuente, l'utile e scomparso e non esistono ~tri ~~zz~ per far fronte all'onere; esigenza questa mconelhabIle. anche colla considerazione phi generica che l'esazione rigorosa deI tributo puo condurre aUa rovina delle aziende aUa eui esistenza Ia coUettivita, e quindi 10 Stato stesso, puo essere grandemente interes- sata. Il fatto ehe 10 Stato mantiene radicalmente Ie sue pretese senza distinguere se rutile esiste aneora 0 sia scomparso, e in quali eondizioni cio sia avvenuto, cos- tituisce, in dat~ eondizioni, una disparita di tratta- mento non consentita daU'art. 4 CF. Se non che, cosa oltremodo difficile e il determinare apriori queste condizioJli e raechiudere in una defini- zione tutte le ipotesi neUe quall I'esazione deU'imposta appaia conciliabile 0 inconciliabile eoll'art. 4 CF per le considerazioni suesposte. Tutto dipendera dalle peeu- liari circostanze della specie, da apprezzarsi nel 101'0 insieme eon equita e Iarghezza di vedute. Dipendera auzitutto, eome fu sopra osservato, per quali eause l'utile sia eomparso, se esistono altri mezzi eec .. Ma non e possibile di prevedere tutte Ie ev-entualita e si e appunto quest'impossibilita ehe ha dett~to al Iegislatore federale I'art. 37 deI suo deereto (v. lett. a) e Ia formula elas- tica ivi adottata, ehe gli permette di eonsiderare in modo liberale tutte le circostanze deI easo e segnata- mente anche Ie ragioni di equita ehe possono militare in favore di adeguata riduzione 0 deI condono totale deI tributo. Dello spirito di questo temperamento Ella rigorosita della legge dev' essere informata, ove sivoglia ehe sfugga aU'addebito di violazione delI'art. 4 CF, anche l'applicazione della Iegge ticinese la quale, sorta e messa in atto molto phi tardi di quella federale, ne C, per cosi dire, Ia riproduzione, eccetto appunto per quanta ha tratto alla provvida ed equa misura dell'art: 37 deI decreto federale. 5° - Da quanto preeede risulta: alIa ricorrente Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 23 dev' essere riconoseiuto il diritto di adire nuovamente le .A,utorita tieinesi affineM esaminino la vertenza nello spirito dell'art. 37 deI deereto federale e secondo i pre- eetti sopraesposti. In questo senso Ia querelata deei- sione della Commissione di rieorso dev'essere provvi- sariamente mantenuta, vale a dire fino a nuovo giudiZio delI' Autorita eompetente tieinese, giudizio deferibile al Tribunale federale eon rieorso di diritto pubblieo ove quell' Autorita si sia rifiutata di entrare nel merito della nuovaistanza 0 l'abbia deeisa in modo arbitrario. Essa avra l'obbligo di esaminare Ia situazione finanziaria della ricorrente e di vedere se, in analoga applieazione dell'art. 37 deI deereto federale, questa esiga il eondono parziale 0 totale dell'imposta. Autorita eompetente per questo nuovo proeedimento potra essere, seeondo la natura della eontroversia ehe riehiede ampi poteri diserezionali, tanto il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino quanto il suo Dipartimento delle finanze, a scelta delle Autorita ticinese. La rieorrente pero e tenuta ad inoltrare l'istanza al Consiglio di Stato, il quale la tras- mettera d'u/licio al Dipartimento delle finanze ove a quest'ultimO' intenda devolvere il giudizio. Onde man- tenere 10 statu quo in pendenza dei proeedimento, l'eseeutivita della querelata deeisione 2/17 dieembre 1921 della Commissione di rieorso resta sospesa fino a definizione deUa vertenza, alla condizione pero ehe La ricorrente interponga La sua istanza al Consiglio di Stato entro 30 giorni da quello della notifica dei presente giu- dizio motivato: In caso d'inosservanza di questo termine, La sospensiQne cade. Il Tribunale tederaLe pronuneia: Il rieorso c respinto nel senso dei motivi e coUa riserva ehe l'esecutivita della decisione qnerelata 2{17 dieembre 1921 della Commissione ticinese di rieorso per l'imposta cantonale sui profitti di guerra c sospesa provvisoriamente (v. eonsiderando 5°).