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48_I_24

BGE 48 I 24

Bundesgericht (BGE) · 1922-04-07 · Italiano CH
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24 Staatsrecht.

4. SmteDD 7 Aprile 1922 nella causa Don Giuseppe J'eregutti contro Ticino. Ricorso' contro un decreto deI Consiglio di Stato deI Cantone Tieino ehe in base agli art. 46 e 100 delle legge orgallica comunale, ha pronunciata l'incompatibilita di un parroco a coprire, nel commune dove funge in tale qualita, la carlca di segretario comunale. Questa decisione non e anticostitu- zionale. Art. -1 e 49 CF; 7, 4 e 5 C. c. ticinese; 46,100,197 legge organica comunale ticinese. A. - La Iegge organiea eomunale tieinese deI 15 giu- gliO 1854 dispone' nell'art. 46 ehe « a membri delle Muni- cipalita non sono eleggibili: ......... c) I saeerdoti». L'art. 100 ibidem diehiara ehe il segretario munieipale, nominato dalla Municipalita, va soggetto alla incompatibilita d'uf- ficio stabilita all'art. 46 per i membri della Municipalitit; in altri termini, sancisce l'incompatibilita della cariea di segretario colla qualita di sacerdote. B. - Il M. R. Don Giuseppe Feregutti, parroeo di Curio, era stato assunto neI1918 a segretario dello stesso eomune. Il Consiglio di Stato, eon ufficio 13 settembre 1918, attirava l'attenzione della Mnnicipalita di Curio sui disposti precitati. Ciö malgrado,' eon nomina deI 4 feb- braio 1920, essa riconfermava Don Feregutti nella carica di segretario municipale. La quale nomina avendo un munieipale (il Sig. Temis- tocle Notari) denunciata al Dipartimento Interno, il Consiglio di Stato l' annullava, eon deereto deI 10 luglio 1921, per i motivi seguenti : Nella Iegislazione tieinese esiste gia da oltre un seeolo il principio della ineompa- tibilita degli eeclesiastici . a eoprire eariche pubbliche, compresQ l'esercizio dell'avvocatura edel notariato. La eostitutuzione eantonaledel 17 dicembre 1814 li esclu- deva dal potere eseeutivo e dal potere giudiziario. Questo principio generale fu mitigato dalla costituzione deI 1830, la quale permise ai sacerdoti di far parte deI Consiglio di Stato. Il principio della riforma eostitnzion3le deI Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 25 10 a 4 marzo 1855 (art. IV), secondo il quale gli esereenti professione eeclesiastiea non potevano essere elettori ne eleggibili alle cariehe costituzionali fu modificato dalla riforma deI 1875 (art. 3) neLsenso che fu Ioro aecordato, illimitatamente, il diritto di voto, pur restando essi ineleggibili. Gli ecelesiastici sono inoltre esclusi dall' eser- eizio deI notariato (legge notarile deI 1844), dall'ammi- nistrazione patriziale (art. 30c della legge organiea comu- nale precitata) e infine dalle eariehe municipali, compreso il segretariato. Richiamate le disposizioni delle leggi federali, ehe diehiarano gli eeclesisatici ineleggibili a certe eariche pubbliehe (a membri deI Consiglio federale, deI Consiglio nazionale, deI Tribunale federale, art. 75, 96, 105 CF), dispensandoli per contro da oneri incombenti indistintamente ad ogni altro cittadino (servizio mili- tare, art. 130M), il Consiglio di Stato asserisce ehe il disposto dei combinati art. 100 e 46 Iett. c della legge organiea eomunale ticinese non costituisce una violazione delI'art. 4);CF. In seguito di ehe esso faceva obbligo alla Municipalita di Curio di esonerare il parroco Feregutti dalle funzioni di segretario eomunale e di provvedere indilatamente alla sua sostituzione. C. - Da questo decreto Don Feregutti ricorse alla Commissione delI' Amministrativo, la quale pure respinse il gravame con decisione deI 26 ottobre 1921, sostanzial- mente per i motivi addotti dal Consiglio di Stato. D. - Queste due decisioni eantonali furono impugnate da Don Feregutti eon ricorsi separati di diritto pubblico.

a) Nel prim.o gravame (27 agosto 1921), diretto contr~ il precitato decreto governativo, il ricorrente si Iagna di diniego di giustizia formale e sostanziale. Formale, perc~c l'istanza Notari, che sta alla base della queralata deCl- sione, non gli venneeomunicata per Ie sue osservazioni, ne esso fu invitato apresentare le sue ragioni. DeI Testo, quell'istanza non era un rieorso nel vero senso della parola, ma una semplice interpellanza. La decisione governativa e dunque illegale anzitutto in virtu delI' art. 197 § 2 della

26 Staatsrecht. Iegge organiea eomunaIe, ehe limita l'intervento del Con- siglio di Stato di fronte ai Comuni ai easi in eui si sarebbero verifieati abusi e disordini. Nel easo presente non si tratta cl! un abuso da parte deI Municipio di Curio, ma di ques- bone eontroversa di diritto eostituzionale. Non esiste nessuna disposizione costituzionale ehe escluda gli ,eecle- siastici dalla cariea di segretario eomunale. La costitu- zione deI 1830 Ii esclude da! potere eseeutivo e dal potere giudiziario, ma non dal lVIunicipio, a comporre il quale poteva essere chiamato qualunque cittadino attivo. All'art. 4 essa dispone ehe nel Canto ne non vi e privi- legio di luogo, di. nascita, di persona, di eeto, di foro e di famiglia, col quale disposto resta eseluso ehe l' esser laieo debba porre il cittadino nella eondizione privilegiata di eleggibilitä., negandola ~d un altro perehe eeclesiastico. Corollario deI principio di paritä. di trattamento e quello della riforma costituzionale deI 20 novembre 1875 seeondo il quale ad ogni cittadino svizzero domiciliat~ nel Cantone spetta ogni diritto civile e politieo in eonfor- mitä. della CF, la quale poi, ad eccezione dei precitati disposti degli art. 75, 96 e 105, non contiene nessuna dis-. posizione escludente la eleggibilitä. degli ecclesiastiei. E neppure potrebbe pretendersi che esista una ineompati- ,bilitä. morale 0 materiale. L'affermare che l'esclusione , in discorso debba essere ammessa in omaggio al prineipio della separazione della Chiesa dallo Stato e vaga e ingiusti- , ficabile fraseologia. Escludere' una persona perehe eccle- siastiea dal rivestire cariea di segretario municipale equi- vale amenomarla nei suoi diritti di cittadino perche avente earattere eeclesiastieo e eio eostituisce una vio- IaZione dell'art. 49 CF. 11 Comune di Curio, con dichiarazione 3 settembre 1921 fa adesione ai motivi deI ricorso e domanda parimenti l'annullamento deI decreto governativo 10 luglio 1921.

b) Nel suo seeondo gravame dei 21 gennaio 1922 (diretto specialniente contro la decizione della Commis- sione delI' Amministrativo), richiamati in sostanza' gli Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 27· argomenti addotti nel primo, il ricorrente rileva il rim- provero di diniego di giustizia formale giä. menzionato e si riconferma nel eoncetto ehe l'art. 100 della legge organica comunale eostituisce una violazione della eosti- tuzione cantonale e federale: E possibile ehe qualehe cos- tituzione cantonale eontenga l' esclusione degli eeclesiastici da determinate cariehe pubbliche e ehe essa abbia ricevuto l'approvazione federale, ma questa approvazione non significasanzione della intrinseca costituzionalitä. delle disposizioni in essa contenute (sentenza deI Tribunale federale 19 ottobre 1916 nella causa Salamin c. Vallese). E. - Nella sua risposta 31 ricorso deI 7 marzo 1922, il Consiglio di Stato eonehiude domandando il rigetto deI ricorso. Di fronte ad una patente violazione della legge. il Consiglio di Stato, cui spetta anche d'ufficio (art. 197 § 2 legge org; com.) la sorveglianza sulle Municipalitä, non poteva far altro che imporre aUa Municipalitä. di Curio di rientrare nella legalitä. , Considerando in diritto : 1 a 20 (Questioni preliminari). 3° Nel merito :

a) Il rimprovero di violazione delI'art. 4 della Cost. cant. si confonde con quello di violazione dell'art. 4 della CF, perehe ambedue i disposti sanciscono 10 stesso principio, quello dell'ugnaglianza di tutti i cittadini· davanti alla legge. Di questo punto si tratterä in seguito.

b) Altro appunto dedotto dall'ordinamento costi- tuzionale ticiilese consiste nel dire ehe la disposizione in questione della legge organica comunale (stato di fatto A) non abbia base neUa cost-ituzione cantonale. L'argomento e infondato. L'art. 5 della Costituzione can- tonale dispone : « Gli ecclesiastici non possono far parte ne deI potere esecutivo, ne dei potere giudiziario. » -Sotto la denominazione « potere esecutivo» possono essere comprese , in senso lato, ma senza far violenza al disposto, anche le Autorita· municipali che, infatti, costituiscono

28 Staatsrecht. e raprresentano nel Comune il potere· eseutivo ; di modo ehe .I.art. 100 della legge organiea eomunale troverebbe suf~Ielente fondamento nel preeitato disposto della Costi- tuzlOne eantonale. A ehi quest'interpretazione sembrasse troPP? lata, oeeorrerebbe far osservare ehe, eomunque, essa e quella eostantemente aeeettata dalle autoritä e dal popolo ticinese, poiehe il disposto delI'art. 100 non fu abrogato quando, eolla riforma· eostituzionale deI

20. n~~e~b~e. ~875 (ehe rese agli eeclesiastiei l'esereizio deI ?IrlttI elVlh e politici in affari eomunali e eantonali) ?VVla e~a l'oeeasione di farlo. Non 10 fu neppure quando ~ lavon ~repara.tori e l' 8mpia diseussione della legge _8 gennru~ 1886 sulla «libertä della Chiesa eattoIica), (la quale nprese in esame e sottopose a nuovo 8sSetto i ra~porti ?ella Chiesa collo Stato e quelli degli eeclesiastici COl poten temporali) avrebbero fornito occasione oltre- ~odo. propizia all'eliminazione di siffatti disposti eece- z~onalI, se tale fosse stata Ia volontä deI potere legisla- bvo edel popolo ticinese, cui quella legge venne sotto- posta in via di referendum. ~o-:-. Infon?ato e. pure il rimprovero di violazione deI pn.nclplO delI uguaglianza dei cittadini edel suo eorol- larlO, la paritä di trattamento, sancito degli art. 4 CF. Seco~do la pratiea di questa C.orte e la giurisprudenza ~Ila.n~~ (~U 32 1 480 ; 38 1 6 ; 40 1 132 e sentenze ante- n~n .1V,1 cltate; Burckhardt p. 58 e seg., 71 e seg.) il p~mCI~l? ~ell'uguaglianza non e violato. quando per Ia dlverslta dl trattamento possono essere invocati in buona ~ede (R? ~ .1 1~2) dei motivi plausibili, anche se non ~mp:esemdiblli e moppugnabili : il ehe deI resto ammette 11 ncorren~e stesso dicendo ehe la deroga aHa paritä ~ssoluta di. t~at~~u~e~to e ammissibile quando si veri- f~ca?~ eondizlOllI di diversitä eosl eonsiderevoli seeondo l.oplillone generale da giustifieare un trattamento eeee- zlOnale. . Ora e fuori di dnbbio ehe, a giudicare dalla legislazione attuale, l'opinione eomune 0 generale ammette l'esclu- Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 29 sione degli ecclesiastici da certe cariehe ed impieghi pubblici. A prescindere dai disposti precitati della CF, abbondano nellecostituzioni 0 neUe Ieggi cantonali le disposizioni ehe sanciseono l'jneleggibilitädegli ecclesias- tiei ad ogni sorta di pubbliehe funzioni : Berna (art. 20 CC); Neuehätel (art. 31); Basilea-Campagna (27); Ginevra (35) non ammettono gli ecelesiastiei al Gran Consiglio, quest'ultimo Cantone inoltre li esclude dal Consiglio di Stato (67). Altri Cantoni (eosi Zurigo, Soletta, Basilea-Citta, Grigioni ed Argovia, diehiarano ehe a mem- bri deI Consiglio di Stato non possono essere elette persone ehe rivestano altro impiego rimunerato e eon ciö escludono dal Consiglio di Stato gli· ecclesiastici in carica ece. Per quanto e deHa questione di sapere se questa opi- nione sull' escIusione degli ecclesiastiei da pubbliche fUll- zioni sia fondata su ragioni sufficientemente aecettabili da renderla couciliabile eolI'art. 4 CF, occorre rilevare : Il quesito, nella sua generalita, supera i limiti dell'ipotesi deI caso e nonoccorre venga deciso. Nel caso in esame non si tratta di un saeerdote od ecclesiastico in senso generico, ma di un saeerdote che funziona come parroco uello stesso Comune, in cui e stato nominato segretario· comunale. La questione da decidere non e dunque di conoscere se gli ecclesiastici in genere (anehe quelli ehe non abbiauo cura d'anime, professori ecc.) possano essere colpiti da tale incapaeita, ma solo quella se 10 possa essere il parroco deI Comune dove esercita il suo ministero. In questo senso gli art. 46 e 100 deHa legge organica eomu- nale riflettono piuttosto un easo di incompatibilita che uua condizione di eleggibilita e da questo ristretto punto di vista essi sfuggono certamente alla eensura dedotta dall' art. 4 CF, poiche motivi plausibili non maneano a giustifiearli. Il legislatore ticinese, ehe - e fu gia rile- vato - tale disposto ha mantenuto dal 1854. in poi, puö aver pensato ehe il cumol0 delle due funzioni (specie in eomuni e parrochie vasti) non permetterebbe al titolare di sdebitarsene a dovere; puo altresi aver pensato aUa

30 Staatsrecht. singolare situazione deI parroeo-segretario in easo di eonflitti tra la Municipalita ed il Consiglio parroehiale di cui ora il parroeo e membro di diritto (art. 26 deI regolamento 15 giugno 1886 per l'eseeuzione della Iegge sulla liberta della Chiesa) 0 nel caso in cui, la eongrua dovendo. in eerti easi, essere somministrata dal Comune (art. 27 Iegge precitata), la determinazione 0 il paga- mento di essa desse Iuogo a eontestazione eee. Tutte queste considerazioni sono plausibili e bastano per sot- trarre gli art. 46 e 100 della legge organica eomunale aHa censura di violazione delI'art. 4 CF. Il ricorrente opbietta ehe, comunque. l'ineapaeita pre- vista da quel disposto non e anunissibile perehe in forza deHa legge sulla separazione della Chiesa dallo Stato il parroco non e nel Tieino funzionario <di Stato e 10 Stato deve ignorare la sua qualita di parroeo ehe e, nei riguardi dello Stato, mera funzione privata.L'argomento non regge. Aparte Ia questione di sapere se la legge' sulla (( liberta deHa Chiesa eattolica » deI 28 gennaio 1886 abbia prodotto separazione propriamente detta tra la Chiesa e 10 Stato (la questione e per 10 meno dubbia, dato l' obbligo di certi Comuni di provvedere per la congrua, art. 27 della Iegge. e quello dello Stato di somministrare all'Ordinario l'as- segno di fehi 12.000 eee., art. 4 della convenzione 23 set- tembre 1884 tra il Cantone Ticino e la Santa Sede), l'ammissibilita di un caso di ineompatibilita non dipende solo da un conflitto tra due funzioni 0 eariche pubbliche. Tali casi sono leeiti e comunemente ammessi anche se il conflitto esiste tra una funzione pubblica e certe pro- fessioni, attivita 0 posti meramente privati. Cosi. nella Confederazione. i funzionari federali non possono eser- citare nessun'altra professione (art. 21 dell'ordinanza 21 febbraio 1899 deI Consiglio federale), i giudici federali, inoltre, non possono oeeupare il posto di direttori 0 di membri di amministrazione di stabilimenti ehe mirano ad uno seopo di Iuero (art. 3 OGF). La maggioranza dei Cantoni eonosee easi d'ineompatibilita tra eerte funzioni Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 31 pubbliche e l'esereizio dell'avvoeatura e di eerte industrie o Ia nomina a eerti posti di societa eostituite a seopo di gu~dagno (Lueerna, art. 20 della Costituzione ; Soletto, art. 3!. 46 ; Argovia· 37 a1. 2 ; Turgovia art. 22 lett. d ; Vallese art. 55 al. 3 eec.). Anehe nel Ticino tali easi sono numerosi (art. 40 della Costituzione ; Iegge sulla ineompa- tibilita delle eariehe art. 4, 5 ece. ; aggiunta deI 25 1narzo 1830, artieolo unieoeee.). Ma se sono ammissibili e ven- gono eomunemente ammessi casi d'incompatibilita in ragione di certe professioni od attivita private, non si vede per qual motivo ne debba essere altrimenti quando tJ;attasi di un parroeo, anehe se si ammette ehe esso non sia funzionario pubblieo. 50 - Al ricorso viene anehe meno l'appoggio dell'art. 49 CF. Fine di questo disposto e di garantire al cittadino la liberia di eredenza e di eoscienza, non di escludere ogni easo di ineompatibilita degli ecelesiastiei a funzioni 0 eariehe pubbliehe. Anehe il eap. 4 di quel disposto «( l'esercizio dei diritti eivili 0 politiei non pUO essere limi- tato da nessuna preserizione 0 eOJldizione di natura eecle- siastiea 0 religiosa ») non suffraga Ia tesi deI rieorrente. Vi si tratta di preserizioni 0 condizioni di natura eccle- siastica 0 religiosa, per Ie quali l'esercizio dei diritti civili verrebbe limitato : Ia quale ipotesi e diversa (anzi preci- samente contraria) a quella deI caso in esame, in eui prescrizioni civili violerebbero i diritti degli eeelesiastici. E bensi vero ehe in base all' art. 49 al. 4 il Tribunalf federale ha diehiarato incostituzionale Ia privazione degh eeclesiastici deI diritto di voto (RU I 273); ma in quel caso la questione della eleggibilita degli eeclesiastici (godimento dei diritti civili passivi) fu espressamente riservata. Occorre da ultimo rilevare ehe se e veto, 'eome allega il rieorrente, ehe il giudizio sull'ammissibilita di un Ws- pasto costituzionale cantonale e di competenza deI Tri- bunale federale, il quale non e vi!1colato dall'approva- zione delle Camere federali, non e men vero ehe, se tante

32 staatsrecht. disposizioni costituzionali cantonali di incompatibilita hanti~ ottenuto la' sanzione federale, ' eiö sta almeno a dim,ostrare la prevalenza dell'opinione, neUe sfere legis- lative federali, ehe tali disposti non sono eontrari alla CF. Ei eommentatori della CF (vedi ad ,es. Burckhardt, Ha ed. p. 72 e 459) dichiarano ehe se aHa Confederazione e ledto stabilire determinati casi di incapacita, 10 stesso diritto debba competere, nel Ioro dominio, anche ai Cantoni. 11 Tribunale federale pronuncia ; I ricorsi sono respinti.

5. Arrit du S a.ml 1922 dans la cause Caiase d'lpa.rgnt da 1a. Villa da Kora.t contre Etat da Fribourg. Loi fribourgeoise d'impöt. - La loi fribourgeoise du 24 no- vembre 1919 sur l'impöt a adopte le systeme de l'imposition de la fortune globale du contribuable sans deduction des dettes hypothecaires et cbirographaires. TI est des lors eon- traire a la loi d'imposer d'une maniere separee les comptes courants creanciers deposes en banque sims tenir compte des dettes du contribuable, l' art. 37 de la loi ne pouvant @tre interprete comme creant un impöt reel sur les comptes courants. Le contribuable doit @tre autonse a deduire de son actif, y compris ses comptes courants creanciers, la totalite de ses dettes pour autant que leur somme globale excede la valeur totale des elements non imposables. A. - En vue de l'imposition cantonale pour la periode fiscale de 1920, la Caisse d'Epargne de la Ville de Morat adepose, en date du 1er aotit 1921, une declaration d'impöt dans laquelle elle indiquait une fortune totale de 11 488 788 fr. et des dettes pour une somme sie 12 102 057 fr. Le decouvert s'elevaitainsi a 613279 fr. Elle possMait par eontre en trois comptes courants a la Banque de l'~tat de Fribourg une somme de 660031 fr. Gleichheit vor dem Gesetz. N° 5. 33 qu'elle indiqua sur le formulaire officiel de la decla- ration d'impöt sous la rubrique imprimee « Pour le classement: comptes eourants ». D' apres ce formulaire, ce poste ne devait pas compter pour determiner le mon- tailt de la fortune imposable et devait faire l'objet d'une imposition separee. La Caisse d'Epargne joignit a sa declarationune lettre Oll elle -exposaitau bureau can- tonal des contributious que l'impöt sur son compte cou- rant creancier devait etre calcule en tenant eompte du deficit resultantde sa declaration et qu'ainsi la somme de 613269 fr. devait etre dMuite de son avoir en banque par 660 031 fr. Le capital imposable, savoir sa fortuue nette, devait done etre fixee a 46 762 fr. dont l'impöt pourrait etre porte a son debit par la Banque de l'Etat. Le 5 avril 1921, la Direction des Finances informa la Caisse d'Epargne qu'elle n'admettait pas sa maniere de calculer. Elle reconnaissait que d'apres les comptes produits, la Caisse d'Epargne ne possMait aucune for- tune imposable,a part la somme de 660' 031 fr. repre- sentee par les trois depöts en comptes courants a, la Banque de l'Etat de Fribourg, mais declarait que eette somme devait faire l'objet d'une perception d'impöt , speciale, sans egard a la situation de fortune du eontri- buable, eonformement a rart. 37, al. 2 de la loi d'impöt. Elle ajoutait: « en consequence, la Banque de l'Etat sera invitee a debiter de l'impöt 1920 vos comptes cou- rants ereanciers se chiffrant par 660031 fr. au 1 er jan- vier 1920, au taux fixe de 2,5 0/00, Il en sera de meme pour 1921. » ' . B. - Par memoire du 3 septembre 1921, la Crusse d'Epargne de la Ville de Morat a recouru contre cette decision a la Commission eantonale de recours en matiere d'impöt. Elle observe qu'en vertu de l'art. 4 de la loi, « l'impöt est calcule sur la fortune globale du contri- buable» et que Ia fortune imposable doit etre evaluee eonformement aux dispositions d~ rart. 5 qui dispose notamment: « Pour fixer la fortune imposable on deduit AS 48 I - 1922