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48_II_465

BGE 48 II 465

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Deutsch CH
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Obllgationenrecbt. N° 70.

mit im irrtümlichen Glauben gelassen, die Sach~ sei

im Sinne seines Zahlungsvorschlages geordnet. Zu dIeser

, Annahme war der Beklagte umso berechtigter, als die

Klägerin ihm gegenüber bisher stets eine wohlwollende

Haltung eingenommen, und auch nach Ablauf der

ersten am 29. Oktober gesetzten Frist keine Mass-

nahm:n gegen ihn ergriffen hatte; auch war sie ja durch

die beim Vertragsabschluss geleistete Zahlung von

17~500 Fr. für die bisherige, verhältnismässig

se~r

kurze Vertragsdauer reichlich entschädigt. Wenn dIe

Klägerin dann mit Zuschrift ihres Anwaltes vom 1. J~uar

1921 erklärte, sie sehe sich veranlasst, von der Ruck-

trittsklausel des Art. 14 Gebrauch zu machen, und

betrachte das ganze Vertragsverhältnis als aufgelöst.

so verdient dieses Vorgehen keinen Rechtsschutz, da

es sich mit den den Geschäftsverkehr beherrschenden

Grundsätzen von Treu und Glauben nicht vereinbaren

lässt. Dazu kommt, dass der Beklagte am 4. Januar 1921

den für die verfallenen Annuitäten geschuldeten Betrag

von zusammen 2200 Fr. (in französischer Währung)

bei Notar Dr. Fischer in Basel einbezahlt hat, mit der

Weisung, diese Summe an die Klägerin herauszugeben,

wenn sie die Entziehung der Konzession für die Basler

Schule rückgängig mache und den Vertrag weiter in

Kraft belasse.

4. -

Ferner kann die Kl~gerin ihren Rücktritt auch

nicht darauf stützen, dass der Beklagte am 10. Januar

1921 die Schule an Apotheker Mildrier in Binningen

« verkauft)} hat; denn eine Zuwiderhandlung gegen die

in Art. 13 des Vertrags enthaltene Bestimmung, dass der

Beklagte die ihm durch den

Vertr~~ ~ertI'age?en

Rechte nicht ohne Zustimmung der Klägenn an Dntte

abtreten dürfe, gibt dieser nicht das Recht, den Vertrag

aufzuheben.

5. -

Aus allen diesen Gründen ist in Gutheis~ung

der Hauptberufung die Klage gänzlich abzuweIsen.

ObligaUonenrecht. N° 71.

465

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Anschlussberufung wird abgewiesen.

2. Die Hauptberufung wird begründet erklärt, das

Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt

vom 16. Mai 1922 aufgehoben und die Klage gänzlich

abgewiesen.

71. Dentenza SO novembre 1922 della IIe Demone eivile

nella causa :Bernasconi e Consorti contro Vismara e :B~lmelli.

TI diritto di prelazione e presunto non cedibile: vale a dire

la sua cedibilita deve risultare dalla volonta delle parij 0

dalle speciali circonstanza deI- caso.

A. -

Vismara Antonio in Lugano vendeva il 19

ottobre 1915 a Bernasconi Senatore, pure in Lugano,

diversi appezzamenti di terreno siti in territorio di

Lugano. L'istromento contiene le pattuizioni seguenti:

« A Vismara vien sin d'ora riconosciuto il diritto di

ricupera dei mappali 62, 295, parte, e 1180 parte per

il eomplessivo prezzo di 6500 fchi. in caso di vendita degli

stessi a lerzi.... Paridiritto gli vien riservato in caso di

morte di Bernasconi 0 di rinuneia da parte dello stesso

a qualsiasi partecipazione sia diretta ehe indiretta all'-

azienda da lui attualmente gerita. »

Con brevetto 16 marzo 1916 Vismara cedeva questi

diritti a Balmelli Domenico in Lugano per il prezzo di

1500 fchi. TI subingresso deI cessionario fu annotato

a registro fondiario il 10 maggio 1916. Ciö malgrado

Vismara, eon dichiarazione scritta dei 23 maggio 1918,

fatta nei confronti di P. Gilardi, avvocato e notaio in

Lugano, quale rappresentante deI Bernasconi, diehia-

)} rava di rinunciare al diritto» di rieupera in ques-

» tione, riservati gli eventuali diritti dei terzi, e di

» abilitare Bernasconi Senatore ed il Signor P. Gilardi

46G

Obligationenrecht.N° 71.

» a chiedere .la cancellazione di detto patto all'Ufficio

» deI ~'egistro fondiario. »

B. -

Avendo in seguito Bernasconi venduto i fOlldi

aUa ditta Tamborini in Lugano e questa fatto pubbli-

ente una grida a garanzia dell'acquisto, il Balmelli

notificava il suo diritto di « ricupera ». D'altro canto,

anche Visrnara. eon lettera deI 30 rnaggio 1922, dichia-

rava al notaio Gilardi quale rappresentante deI Balmelli

ehe « intendeva esereitare il suo diritto di ricupera eorne

a contratto stipulato ».

Donde l'attuale azione eon Ia quale Bernaseoni Sena-

tore, eorne proprietario aneora iseritto degli stabili in

questione, e Ia ditta Tarnborini corne loro cornpratriee,

con istanza 12 giugno 1922 dornandavano fosse fatto

obbligo all'uffieio dei registri di Lugano di eaneellare

il diritto di « rieupera» annotato a favore dei eon-

venuti. La dornanda poggiava in sostanza sui rnotivi

seguenti: Nei confronti di BaIrnelli l'iserizione non e

valida perche i diritti in questione non sono eedibili.

Nei eonfronti deI Vi"rnara, l'iserizione non puo essere

arnrnessa perehe esso a quei diritti ha rinuneiato ed ha

coneesso ehe fossero eaneellati. Balrnelli rispondeva

opponendo Ia validitä della eessitme e Visrnara, inoltre,

l'ineffieacia deHa rinuncia. Sosteneva ehe essa gli fu

estorta dall'avvocato Gilardi ingannandolo sul rnotivo

e sulle eonseguenze deI suo atto; ehe, quando Ia sotto-

scrisse, egli aveva gia fatto Ia' eessione a Balmelli e non

aveva quindi piu veste per rinunciare al diritto; ehe

nella diehiarazione di rinuncia e esplieitarnente eon-

tenuta Ia riserva dei diritti dei terzi e Ia rinuncia doveva

qnindi valere .solo nel easo in cui Bairnelli non intelldesse

far. uso deI suo diritto; ehe, infine, Ia rinuneia non era

valida perehe, trattandosi di eonvenzione relativa a

diritti immobiliari, doveva essere fatta per atto pubblico.

C. -

COD. sentenza 31 agosto 1922 il Pretore di

Lugano-Citta respingeva Ia petizione ritenendo valida

Ia eessione e riputando quindi inutile di diseutere se

Obligatlonenreeht. Ne 71.

467

la rinuneia di Visrnara, avvenuta dopo Ia eessione,

fosse valida 0 meno.

Questo giudizio fu confermato dal Tribunale di AppeJlo

eolla sentenza denunziata. dei eui motivi e degli argo-

menti delle parti si dira, per quanto oeeorra, nei se-

guenti considerandi;

Considerando in diritto:

10 -

Coll'atto di appellazione gli attori hanno

prodotto nuovi doeumenti, dai qUali intendono dedurre

nuovi argomenti in favore della lo.ro tesi della incedibilita

deI diritto in litigio. Ma a ragione le parti eonvenute

ed appellate chiedono ehe questi documenti siano esclusi

dall'inearto. poiehe l'art. 80 OGF vieta che in sede

federale vengano addotti nuovi mezzi di prova. Con

essi eadono quindi anche Ie nuove ragioni ed eccezioni

ehe gli attori basano sui doeumenti inammissibili.

20 -

Ma si e a torto ehe i eonvenuti eontestano

anehe all'attore· Bernaseoni Ia legittimazione per ro-

porre l'azione in questione. Essa mira a far canceliare

dal registro fondiario un diritto che, seeondo gli attori,

non spetterebbe agli iscritti Balmelli e Vismara di fronte

al proprietario deI fondo. Finehe Ia ditta Tamborini

non e iscritta a registro corne proprietaria (e cio non

risulta dagli atti), solo il Bernasconi puo esserne eon-

siderato proprietario. L'eeeezione di maneanza di veste

attiva e quindi. nei suoi eonfronti, inammissibile. Pe.r

eontro, spetta ad ambedue i convenuti Ia veste passiva

di opporsi alle domande degli atton, poiehe Ie due azioni

stanno in rapporto subordinato. Infatti, Ia domanda di

eancellazione vien promossa in primo luogo di fronte

al Balmelli poiehe questi e, in ordine di tempo, l'ultiIIio

titolare iscritto al registro. Ma s'~ la eessione a Balmelli

fosse inammissibile e Ia rinuncia deI Vismara annullabile,

quest'ultimo figurerebbe come titolare iseritto, di modo .

ehe esso pure e Iegittimato ad opporsi all'azione.

30 -

Nel merito oeeorre anzitutto rilevare ehe a

468

ObIigationenreeht. N° 71-

torto le· istanze eantonali, seguendo in eiö la dizione

inesatta degli istrumenti e Ie allegazioni erronee delle

• parti, parlano solo e generieamente di diritti «di ri-

cupera». I diritti ehe ripetono Ia loro origine dall'atto

di vendita 19 ottobre 1915 sono due eben dist:'nti :

il primo, ehe eoncedeva a Vi:.mara il diritto di rientrare

in possesso degli stabili venduti al Bernaseoni in caso

di rivendita degli stessi ad un terzo, C, precisamente e

propriamente parlando, un diritto di prelazione, mentre

solo il secondo, ehe prevede il riscatto dei fondi in easo

di morte deI Bernaseoni 0 della sua uscita dal commercio

(e eioe indipendentemente da una vendita a terzi),

e un patto di rieupera. Nella causa presente e da deci-

dersi soltanto il litigio sul diritto di prelazione, poiehe

.esso ha origine nella vendita degli stabili da parte deI

Bernaseoni alla ditta Tamborini. E eolla deeisione della

causa, la vertenza sul diritto di rieupera sam senza

oggetto, poiche, 0 il diritto di prelazione esiste e vien

ammesso sia nella persona deI Balmelli sia in quella

deI Vismara, e allora Ia prima alternativa dei patto si

e verificata e eade la seconda. 0 il diritto di preiazione

vien dichiarato nullo, e aHora la proprieta passem alla

ditta Tamborini libera e franea: e l'esercizio deI diritto

di ricupera, ehe dipenrle dalla morte dei Bernasconi

ecc. (in questo caso, non piil proprietario), sam diventato

senza oggetto.

Ond'e ehe, impostata esattamente, la questione da

decidersi eonsiste nel sapere, se il diritto di prelazione

previsto dall'istromento 19 ottobre 1915 era eedibile

al Balmelli; in easo negativo, se questo diritto. spetti

aneora al suo titolare originario Vismara.

40 -

n primo quesito non trova risposta diretta in

nessun disposto deI CCS, il quale, all'infuori di quanto

dispongono gli art. 681, 682, 959 CCS e 216 eap. 3 CO,

disciplina la materia in modo affatto sommario. La

decisione deve quindi essere desunta dall'interpretazione

della legge seeondo Ia natura deI patto di preiazione

ObIigationenrecht. N° 71.

469

e dei diritti ehe ne risultano, avendo speeiale riguardo

al sistema ed allo spirito della legisiazione· ed ai lavori

preparatori.

a) La natura giuridica deI patto di prelazione e

eontroversa. Se dovesse essere eonsiderato eome un

semplice patto preliminare (pactnm de eontrahendo)

a sensi delI'art. 216 eap. 2 CO, 0 eome un patto che desse

vita ad un eosidetto diritto eostitutivo (Gestaltlings-

recht, v. Ia definizione in OSER, Comm. deI CO, tradu-

zione italiana. p. 775 oss. 5 e 782 oss. 4), Ia cedibilitä.

deI diritto risultante dal patto di prelazione a favore

deI venditore dovrebbe essere senz'altro negata, poiehe,

secondo la dottrina piil aeereditata, tanto un patto de

contrahendo ehe un diiitto eostitutivo non sono, di

regola, suseettibili dieessione. Ma a prescindere da

queste teoriehe sulla eostruzione giuridiea del patto,

delle quali nessuna prevale nella dottrina e nessuna fu

accolta senza riserva dai commentatori deI ces (v. LEE-

MANN, Comm. all'art. 685; OSER, Comm. CO p.972,

ROSSEL e MENTHA, Diritto svizzero, vol. II p. 224;

ALLGÄUER, Monografia sul diritto di rieupera. prelazione

eee. p. 28), Ia eedibilita ineondizionata deI diritto ri-

sultante dal patto di preiazione appare esclusa dalla

presunta volontä. delle parti, da dedursi dallo seopo

ehe col patto stesso esse intendono, di regola, eonse-

guire. E bensi vero ehe, qualche volta, il fine deI patto

di preiazione e meramente patrimoniale e indipendente

da ogni eonsiderazione insita neUe persone dei contraenti.

Cosi nell'ipotesi in eui taluno, mosso da necessita tem-

poranea di denaro, venda a prezzo vile ed abbia fiducia

di avere entro breve termine la somma necessaria per

riprendersi la cosa di eui si spogliö nel caso ehe sia riven-

duta. Ma, all'infuori di questa ipotesi, il diritto di pre-

lazione ha natura. se non strettamente, almeno pre-

valentemente personale. Si e, generalmente, in vista

di rapporti di famiglia, di vicinato e di amicizia, ehe

tale patto vien eostituito : il fondo dev'essere mantenuto

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ObHgatlonenrecbt. N° 71.

nella famiglia e si intende evitare ehe passl m mano

di persona nongrata eee. In tutte queste ipotesi, il

, patto, se

non strettamente, appare siffattamente

inerente alle persone da far presumere ehe le parti

abbiano inteso eseluderne la eedibilita per libero negozio.

Tale l'opinione dei eommentatori quasi unanimi, m~ntre

d'altro canto, nessuna ragione milita a favore di es-

duderne la eedi'ßilita in modo assoluto (v. LEEMANN e

OSTERTAG, Commenti agli art. 681, 682 e 959 CCS;

WIELAND, Nota all'art. 681; FICK, Nota 20 e seg. all'art.

216 CO; CURTI-FoRRER, Nota 16 all'art. 881).

Allo stesso risnltato si giunge in base ai eonsiderandi

seguenti : n patto di prelazione costituisee un rapporto

di diritto bilaterale. Da un canto, il diritto deI venditore

di riaequistare i beni a eerte eondizioni; dall'altro, il

suo obbligo di solvere il prezzo e di adempiere alle eondi-

zioni stabilite fin da principio nel eontratto 0 assunte

dal terzo. Questi mutui diritti ed obblighi sono eorrelativi

tra venditore e eompratore. non ponno seindersi a danno

den'uno e dell'altro, ne puö essere ammesso ehe, per

atto unilaterale, l'una parte 0 l'altra li eomprometta

o ne diminuisea il valore. La circostanza invero ehe un

rapporto di diritto e bilaterale non e, in se, di ostaeolo

alla eedibilita dei diritti persoBali ehe da quel rapporto

risultano (BECKER, Comm. deI CO p. 613; OSER, Cons.

generali all'art. 164 p. 770 e &eg.). Ma gli obblighi relativi

ehe ineombono alle parti non possono . trasmettersi ehe

seeondo le regole dell'assunzione di un debito (art. 175

e seg. CO). In altri termini: l'obbligo spettante al titolare

deI diritto di prelazione di adempiere alle condizioni

previste dal patto non potra. nella. maggior parte dei

casi, essere trasmesso effieacemente. al eessionario se

non col consenso deI compratore. Suppongasi infatti

il caso in eui il prezzo da solversi dal venditore non sia

stabilito in contanti, ma in somma da pagarsi entro un

certo termine dopo il trapasso. della proprieta 0 da

garantirsl eolla costituzione di ipoteea sul fondo stesso.

In queste ipotesi non sara indifferente al compratore,

Obllgationenrecht. N0 71.

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ehe il titolare deI diritto di prelazione rimanga la persona

colla quale l'ha stipulato e nella cui solvabilita esso ha

avuto fiducia; 0 sia invece :;tltra persona, meno abbiente

o della quale esso non puö ripromettersi il puntuale

pagamento deI prezzo pattuito a termine 0 la eui garanzia

personale dell'ipoteea appaia meno valida. In questi

easi la eedibilita deI credito e esdusa dalla natura de

patti aeeessori, secondo i quali, tra i diritti e gli oblighi,

il nesso e cosi stretto da non permettere ehe vengano

separati gli uni dagli altri, a meno ehe il eontrario non

risulti dalla volonta delle parti 0 dalle eondizioni deI easo.

b) Indarno si obbietterebbe ehe, essendo il patto

di rieupera, seeondo l'opinione unanimente ammessa

(v. LEEMANN, WIELAND ed OSTERTAG, I. c.), trasmis-

sibile per suecessione agli eredi dell'avente diritto, esso

debba, di conseguenza, venir eonsiderato eome senz'altro

eedibile a sensi dell'art. 164 CO. n ragionamento non e

concludente. Esso dimostra solo ehe il patto di prelazione

non e un diritto· strettamente personale, non ehe la sua

trasmissibilita per eessione debba essere presunta lecita.

Nell'uno easo si tratta di trasmissione a titolo di sueees-

sione universale, nell'altro, a titolo di sueeessione

golare, dunque in base a ragioni differenti, rette da

norme diverse. E, parimenti, non vale il pretendere

come fa l'istanza eantonale, ehe, essendo il diritto pigno-

rabile, esso debba essere considerato senz'altro eome

cedibile. Anzitutto questo rilievo dell'istanza eantonale

si applica al diritto di rieupera, non al diritto di prela-

zione. Eil commento JAEGER, al quale il giudice eantonale

erroneamente si riferisee, dichiara ehe, all'infuori di

casi speciali, il diritto di prelazione e im pignorabile

perehe non tramissibile (JAEGER, Oss. B all'art. 92 vol. I

p. 254).

Si e finalmente a torto ehe· l'istanza cantonale cerca

conforto per la sua tesi nelle legislazioni anteriori al

CCS. I disposti deI codice civile francese, ehe essa invoea

(art. 1649 e seg.), e cosi quelli deI codice italiano (cui fa

capo il eonvenuto Balmelli), non si riferiscono al diritto

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Obligationenrecht. N° 71.

di prelazione ma al diritto di ricupera (0 di riscatto,

remere), il quale, se col prima ha qualehe punto di

analogia, ne differisce profondamente in altri (cfr.

sulla diversita dei due diritti Pacifici-Mazzoni, CC I vol. 12

p. 236 e seg.; 13 p. 14). Sotto Ia designazione di diritto

di ritratto (di detrazione, di riscatto oss.) siffatti diritti

trovarono largo campo di applicazione nel diritto feo-

dale e gentilizio, allo scopo di conservare il dominio

fondiario in famiglie 0 stirpi maggiori e dominanti

o in possesso di eorporazioni edella gente originaria deI

paese eee.; diritti 0 privilegi di easta, i quali, eonfor-

memente al loro scopo, erano 0 deI tutte ineedibili, 0

trasmissibili solo a determinate persone od a date eondi-

zioni. n diritto moderne li aboti in gran parte eome

restrittivi della liberta "di eommereio (efr. art. 62 Cost.

federale), e di quelli ehe sopravissero restrinse l'efficaeia,

sia limitandoli in ragione di tempo, sia escludendone deI

tutto Ia trasmissibilitä. (eod. austriaeo § 1074) e presu-

mendonel'ineedibilitä. (cod. eiv. germanieo § 514). Delle

legislazioni svizzere anteriori al eodice civile, alcune vie-

tavano addirittura il patto di prelazione (ad es. Argovia

e Soletta), altre, la maggior parte, (cosi, in genere, le

legislazioni dei gruppi legislativi di Zurigo e di Berna)

tendevano a diminuirne Ia _portata, diehiarando tali

diritti non eedibili 0 trasmissibili per successione solo a

determinate eondizioni (Berna, Zurigo, Grigioni e Sciaf-

fusa). Questo eoneetto fu seguito anche nel progetto deI

CC delle obbligazioni deI 1876/1905, "secondo il quale

(art. 1272) il patto di prelazione era bensi suscettivo di

trasmissione per eredita, ma, in assenza di patto con-

trario, non era cedibile per contratto (efr. anehe Com-

missione dei periti, seduta 7 novembre 1902 p. 62 i. f.).

Nel easo in esame, Ia cedibilita deI patto non risul-

tando ne da stipulazione espressa, ne da nessun'altra

eondizione della fattispeeie, Ia eessione 16 marzo 1916

deI Vismara a favore di Balmelli dev'essere considerata

eome non valida.

Obligationenrecht. N° 71.

473

5° -

Non essende passato a Balmelli, il diritto di

prelazione in discorso sarebbe quindi rimasto privilegio

deI Vismara, se questi, con atto deI 23 maggio 1918, non

vi avesse rinunciato. Ma la validita di" questa rinuncia

non fu esaminata dall'istanza cantonale. Essa viene

impugnata dal Vismara sotto moltepliei a lletti. L'adde-

bito dedotto dalla forma nella quale Ia rilluncia avvenne

(per sempliee atto seritto, anzicebe per istrumento no-

tarile) e indubbiamente infondato, in quanta ehe la

rinuncia ad un diritto non dipende dall'osservanza

di forma speciale, anehe se questa fosse imposta dalla

Iegge 0 sceita dalle parti per la costituzione dell'obbli-

gazione (art. 115 CO). Inoltre, l'annotazione della ri-

nuneia ebbe luogo, in seguito a diehiarazione scritta

deI Vismara e eie. bastava atermini dell'art. 964

CCS. Meno ovvia inveee e la soluzione in merito

all'argomento dedotto dal fatto ehe, nella diehia-

razione di rinuncia, sono riservati « gli eventuali diritti

dei terzi », ed all'affermazione, ehe Vismara, il quale

per la cessione aveva conseguito un prezzo di fehi. 1500,

sia stato indotto a rinunciare al diritto per errore inge-

nerato nella sua mente da fallaei asserzioni e, in genere,

dal eontegno deI rappresentante deI Bernasconi e come

meglio alle asserzioni contenute negli allegati deI eon-

venuto Vismara. Su questi due punti l'istanza cantonale

ne si e espressa, ne ha portato l'istruzionedella causa.

Ond'e ehe, ammesso l'appello a carieo deI Balmelli ed a

favore deI Bernasconi, per decidere la causa anche nei

rapporti deI Vismara, gli atti devono essere rimandati

all'istanza cantonale per nuova istruzione e nuovo

giudizio nel senso dei eonsiderandi (cons. 5).

11 Tribunale Federale pronuncia :

La querelata sentenza e annullata e la causa vien

rinviata all'istanza eantonale per nuova istruzione e

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.