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A. Schuldbetreibungs- und lonknraracht.
Pounoite et raillite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIDUNG8-
UND KONKURSKAMMER
ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FA ILLITES.
49. Bentenza. 16 settembre 19aa nella causa Beckert.
L'art. 219 cap. 2 LEF non e applieabile ove esista un solo
pegno sullo stabile e sul mobilio. -
n eomputo deI gua-
dagno a sensi delI'art. 250 LEF si fa mettendo a raffronto
la ripartizione ehe avrebbe dovuto avvenire in base alla
eolIocazione prlmitiva eon quella ehe avrebbe dovuto esser
fatta, se l'iserizione fosse stata eorretta sin da prlncipio. -
Se l'azione promossa non avvantaggia ne la situazione
della massa, ne quella di un singolo ereditore, non e ques-
tione di «guadagno I) nelsenso den'art. 250 cap. 3 LEF.
A. -
1110 marzo 1904 la ditta Duringer, Burkard e C.
concedeva aHa Banea della Svizzera ltallana in Lugano
un'ipoteea di 10 grado a garanzia di un debito di 500,000
fehl. suHo stabile Hotel Europe e dipendenze a Calprino.
L'iserizione a registro menzionava ehe l'ipoteea si esten-
deva, oltre ehe al eomplesso degll immobili, anehe al
«mobilio, seorte ed aItri mobili tutti eontenuti nell'al-
»bergo e dipendenze, quall mobili servo no all'esercizio
l) medesimo e sono dai proprietari immobilizzati per
t) destinazione. » Il 28 dieembre 1906, Ermanno Burkard
(suecessore della ditta precitata) accendeva una seconda
ipoteea su detti stabili e loro mobilio a favore della
ditta Fili. Fischer in Meistersehwanden, a garanzia di
AB 48 III -
1922
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SehuldbeLreibungs- lInd Konkursrecht. No 49.
un credito di 160,000 fchi. Questa ipoteca spetta ora,
per cessione, a certo Kraft-Schwarz.
B. -
Ermanno Burkard cadeva nel 1917 in falli-
mento. La Banca della Svizzera Italiana insinuo un
credito di 500,000 fchi. ehe, cogli accessori, raggiungeva
la somma di 653,060 fchi. 70, per la quale fu collocata
con diritto di pegno sugli stabili suddetti e su tutto
il mobilio. Questa collocazione fu contestata da Alessandro
Beckert, creditore chirografario di 61,992 fchi. 35, il
quale, con petizione 21 marzo 1918, domandava ehe
alla banca fosse 'negato ogni diritto di pegno sugli oggetti
mobili (accessori) contenuti nell'Hötel Europe e dipen-
denze. La seeonda ipoteca invece a favore della ditta
Fiseher (ora Kraft-Schwarz) non venne contestata da
nessun ereditore.
C -
La petizione venne aecolta dal Tribunale federale
con sentenza 28 maggio 1919. In seguito di ehe, modi-
ficata la graduatoria nel senso ehe il pegno spettante
alla banca veniva limitato all'ipoteca sugli stabili,
I'Ufficio di Lugano procedeva aHa realizzazione degli
stabili e mobili in due lotti separati. La vendita dei
primi diede un ricavo di 675,957 fehi. 50, quella dei
secondi di 90,635 fehi. 90. Ptocedendo poi al riparto,
l'Ufficio assegnava alla Banca della Svizzera ltaliana,
sino a totale eopertura deI sao credito (653.060 fehi. 70),
il prodotto netto della vendita degli stabili. Ad Alessandro
Beckert venne assegnato il dividendo deI 6,17 % sul
sua credito di 61,992 fehi. 35, uguale 3826 fchi. 20.
Esso rimaneva quindi seoperto per 58,166 fehi. 15.
D. -
Contro questo provvedimento, comunieatogli
il9 giugno u. s., Beckert ricorse all'Autorita cantonale
di Vigilanza chiedendone l'annullamento e domandando
ehe 10 stato di riparto fosse modificato nel senso ehe
gli venisse assegnato, fin~ a coneorrenza deI suo credito
di 61,992 fchi. 35, tutto il ricavo della vendita deI mobilio
giä. -ipotecato. n ricorrente invocava anzitutto rart. 250
oap. 3LEF allegando: Se esso, rieorrente, non avesse
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contestato la graduatoria nei rapporti della banca, il
credito di questa, 653,060' fchi. 70, sarebbe stato co-
perto col ricavo netto complessivo deI pegno, stabili
e mobili (cioe 675,957 fchi. piil 90,635 fchi. 90 =
766,592 fchi. 90). Fatta la proporzione deI ricavo degli
stabili e quello dei mobili risulterebbe ehe il credito
della banca venne soddisfatto in ragione dell'88,18 %
sul prodotto degli stabili e dell'1l,82 % su quello dei
mobili. Sul prodotto di questi ultimi la. banca riceve-
rebbe quindi 77,191 fchi. corrispondenti all'l1,82 % deI
credito totale di 653,060 fchi. Tale ripartizione e pro-
porzione, eontinuava il rieorrente. e imposta dall'art. 219
cap. 2 LEF, secondo il quale ove piil pegni garantiscano
piil crediti, le somme da essi rieavate s'impiegano, in
proporzione deI 10ro ammontare, pel pagamento di
quelli. Essendo stat<> annullato il diritto di pegno della
banea sui mobili, il prezzo di questi (90,635 fchi. 90)
deve avantutto essere.assegnato in copertura dei credito
deI rieorrente.· L'Ufficio di Lugano non ha tenuto conto
ne delI'art. 219 cap. 2, ne dell'art. 250 cap; 3. Si e a torto
ehe I'Ufficio, invece di tacitare il ricorrente col ricavo
dei mobilio, ha assegnato il relativo importo al creditore
ipotecario in secondo grado Kraft-Schwarz.
E. -
Avendo I'Autorita di Vigilanza, con decisione
10luglio u. s., respinto il ricorso, Beekert, eon gravame
interposto nei modi e.c nei termini di legge, ripropone a
giudicare le conc1usioni dedotte davanti quell'istanza
riconfermandosi in sostimza nei motivi invoeati in prima
sede.
Considerando in diritto :
Come rettamente ha avvisato l'istanza cantonale, Ia
tesi sostenuta dal ricorrente non trova conforto ne
nell'art. 219 cap. 2, ne nell'art. 250 eap. 3 LEF.
10 -
Perehe l'art. 219 cap. 2 possa venir applicato
occorre ehe a garanzia di un medesimo eredito siano
stati costituiti piil pegni, in guisa ehe ciascuno di essi
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garantisea, per s6, uno stess,.o eredito; Nel caso in esame
il pegno eostituito eoll'ipoteea lO marzo 1904 era uno
solo, uno solo l'atto costitutivo e l'onere gravava in-
distintamente per 10 stesso eredito di 500,000 fehi. gli
stabili ed i mobili dell'azienda, questi ultimi in qualitä
di aecessori. Non furono dunque eostituiti piilpegni,
ma un pegno solo, i eui diversi oggettistavano eon-
giuntamente agarantire 10 stesso eredito per tutto il
suo importo. L'ipotesi deU'art. 219 eap. 2 non trova
dunque riseontro nel easo in esame.
20 -
Per quanto e dell'art. 250 cap. 3 oeeorre osser-
vare:
.
a) Il computo deI «guadagno» derivante da una
causa di contestazione della graduatoria (guadagno ehe
seeondo l'art. 250 cap. 3 spetta all'attore), si fa mettendo
a raffronto la ripartizione ehe avrebbe dovuto avvenire
in base alla eollooazione primitiva impugnata eon quella
ehe avrebbe dovuto esser fatta se l'iserizione nella gra-
duatoria fosse stata eorretta sin da principio fiel modo
determinato dalla sentenza. In altri termini :
Oecorre anzitutto stabilire cio ehe ilereditore eon-
venuto avrebbe ottenuto in base all'iscrizione primitiva
impugnata e. in seeondo luogo, cio ehe gli spetta in base
alla eollocazione corretta colla sentenza. Solo un' even-
tuale differenza potrn essere eonsiderata eome gua-
dagno della lite e attribuita" al ereditore ehe ha impug-
nato la graduatoria eon sueeesso (RU 30 I p: 467 e
seg.1; 40 III p. 178 e 179). Oeeorre perb rilevare subito
ehe la rettifiea della graduatoria seeondo la' sentenza
deve avvenire non solo a pregiudizio deI convenuto,
ma anehe, ove oecorra, a suo favore (RU 25 I p. 516 2);
al ereditore spettern l'importo ehe gli sarebbe spettato
se sin da principio la sua eolloeazione fosse stata eor-
retta (RU 25 I p. 380; 30 I p. 4748).
,1 Ed. sep.7 p. 207.
2 Id.! p. 218.
3 Id. ! p. 160; 7 p. 214.
SchuldbetreIbungs- ~d Kon~.
~o .9.
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b) Se Ia eollocazione primitiva della Banca della
Svizzera Italiana, ehe portava sullo stabile e suimobili,
fosse cresciuta in forza. la ereditriee sarebbe stata pagata
integralinente eol ricavo degli stabili e dei· mobili. Se-
condo 10 stato di oollocazione rettüieato essa invece ha,
diritto solo al prodotto della realizzazione degli stabili.
eseluso quello deI mobilio. Ma poiehe il ricavo degli
stabili solo e superiore all'ammontare del credito da
soddisfarsi, la sua parte agli attivi deI fallimento non si
trova per nulla diminuita e non puo quindi esser parola
di guadagno derivante dalla lite ehe a mente dell'art. 250
cap. 3 LEF dovrebbe essere attribuita al ricorreilte.
Il eredito stesso di 653,060 fchi. 70 della banca non fu
impugnato, solo fu impugnata l'estensione del pegno
sui mobili. Ma la deeadenza di questo pegno non ebbe
per effetto, come seIDbra ritenere il rieorrente, di scindere'
il eredito in una parte ehe sarebbe da imputarsi sugli
stabili e in altra da imputarsi sul mobilio, poiche il
credito essende uno solo, eome essende uno solo il pegno.
la garanzia eessante sul mobilio si Hportava, ipso iure.
per tutto il credito, sulla garanzia insita neglistabili,
il eui rieavo, se sufficiente, deve quindi servire a soddis-
fare la banca integralmente. Ond'e che agli altri creditori·
non deriva vantaggio qualsiasi dalla rettüica fatta allo
stato di collocazione in segriito all'azione promossa
dal ricorrente.
.
Una soluzione contraria avrebbe per effetto di fm-
strare il creditore ipoteeario di seeondo rango (Kraft-
Schwarz) deI vantaggio della sua collocazione, il ehe
non sarebbe ammissibile. La collocazione di quel credito
eome garantito da pegno sugli stabili e sui mobili non
venne impugnata ne da Beekert ne da nessun altro
ereditore. Beckert non pub quindi pretendere di suben-
trare al posto di Kraft-Schwarz, che ha acquisito un
diritto definitivo di essere soddisfatto sui pegni stabili
e mobili nella misura in cui essi non sono necessari a
coprire la creditrice ipoteearia di primo grado. Sulla
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Si:huldb~reJbungs- und Konkursreeht. No 49.
base della graduatoria primitiva Kraft-Schwarz, eredi-
tore ipoteeario di secondo grado, avrebbe avuto diritto
di pereepire tutto il saldo residuo dei ricavo degli
stabili e mobili, dedottane la somma necessaria al soddis-
faeimento della Banca della Svizzera Italiana, il ehe in
eifre significa : Il rieavo netto dello stabile di 675,957 fehi.
80 piu 90,635 fehi. 90 ricavo netto dei mobili = 766,593
fehi. 70 meno l'importo totale deI eredito ipoteeario
di 10 grado (653,060 fehi. 70) = saldo in favore di Kraft,
seeondo la eollocazione primitiva, 113,533 fehi. Seeondo
10 stato di eolloeazione rettifieato, a Kraft spetta a
parziale eopertu.ra dei suo eredito ipoteeario di seeondo
rango anzitutto il saldo deI ricavo dallo stabile, dedotte
le somme necessarie al soddisfacimento della banca,
eioe 675,957 fchi. 80 meno 653,060 fehi. 70 = 22,897 fehi.
10 e, in seeondo luogo, l'intero prodotto netto della
realizzazione deI mobilio, eioe 90,635 fehi. 90. In tutto
quindi 113,533 fehi. eome sopra. Il vantaggio ehe deriva
a Kraft dal fatto ehe in seguito alla causa promossa da
Beckert il mobilio fu svineolato dall'ipoteca di primo
grado e, nei suoi confronti, nullo, poiehe l'importo di
eui esso si avvantaggia sui mobili, 10 perde, in propor-
zione equivalente, sul prodotto -degli stabili.
Da quanto preeede risulta ehe l'azione promossa da
Beckert non avvantaggia ne la situazione della massa
nel suo insieme, ne quella di un singol0 creditore. L'errore
deI ricorrente si fu ehe promosse l'azione di eontestazione
deI pegno sul mobilio ritenendo il valore degli stabili
inferiore al loro valore reale, eioe al prezzo ehe essi
raggiunsero all'ineanto, e credette ehe, per soddisfare
interamente la ereditrice di primo grado occorresse anche
il rieavo dei mobili. Ma quest'errore di valutazione in
eui verso il rieorrente e in forza deI quale esso non pub
ritirare alcun vantaggio dalla causa promossa, nulla
pub mutare aHa soluzione dell'attuale questione di diritto.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso e respinto ..
SchuldbetreJbungs- und Konkursrecht. No 50.
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50. Extralt 4e l'arrit 411 31 octobre 1999
dans la cause Broillet.
Competence des autorites de surveillance pour examiner si la
poursuite a ete requise par une personne quallfiee a cet effet.
La poursuite a eM introduite au nom de Ia «Banque
commerciale fribourgeoise, Fribourg, en liquidation D,
a la requisition de MM. Piller et Egger, agissant en leur
qualite de liquidateurs nommes par l'assemblee des
ereaneiers du 15 mai 1922 et inscrits au registre du
commerce.
D'apres le recourant, le eoneordat obtenu par la
B. C. F. selon prononee d'homologation de Ia Cour
d'appel fribourgeoise du 3 juillet 1922 aurait remis la
liquidation aux mains de la Banque de l'Etat, a laquelle
seule il appartiendrait de proceder au recouvrement de
la creanee, objet de la poursuite. Le reeourant en conelut
que la poursuite doit etre annulee comme n'ayant pas
ete valablement requise.
L'instanee cantonale estime atort que cette question
ne reIeve pas des autorites de surveillanee. Sans doute,
si le recourant soutenait que la B. C. F. n'est plus en
droit de le poursuivre, par le motif qu'ayant fait un
concordat par cession d'actif, elle ne serait plus titulaire
de la creance en poursuite, il aurait mal procede en por-
tant plainte. 11 n'aurait pu faire valoir ce moyen qu'en
formant opposition au commandement de payer. Mais
ce n'est pas ce que le recourant allegue. Il se considere
encore comme le debiteur de la B. C. F. Par contre, il
pretend que celle-ci·n'est plus representee, pour les besoins
de sa liquidation, par MM. Piller et Egger, mais par
retablissement designe dans le concordat, a savoir par
la Banque de l'Etat. Par cette allegation il ne souleve
pas un moyen d'opposition; il ne conteste pas le droit
de la B. C. F., indiquee dans le eommandement de payer
comme creanciere, d'exercer des poursuites contre lui;
il fait seulement valoir que la poursuite n'a pas ete