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47_II_371

BGE 47 II 371

Bundesgericht (BGE) · 1910-04-18 · Italiano CH
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370 Tarif der Entschädigungen für Parteianwälte. liche Entschädigung für Vorstand und Aktenstudium von 200 Fr. In einfacheren Fällen kann die Gesamt- entschädigung um einen Betrag bis 125 Fr. reduziert, in schwierigeren Fällen um einen Betrag bis 300 Fr. erhöht werden. Für die Entschädigung der Armenanwälte soll in der Regel ein geringerer Betrag bestimmt werden. Armen- rechtsgesuche sind gleichzeitig mit der Berufung einzu- reichen. Wird eine Berufung zurückgezogen, so hat die Gegen- partei Anspruch auf Vergütung der Kosten für die Vor- bereitung, soweit eine solche nach Ermessen des Gerichts notwendig war. Bei Festsetzung der Par t e i entschädigung (OG 225 Ziff. 1) ist ausser. dem gesetzlichen Taggeld und den Billetkosten noch ein Betrag von 20 Fr. pro Tag (Nacht inbegriffen) als Reiseauslagen zu berechnen. I~ FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

62. S~ntenza. as ottobra 1921 della. IIa Seziona eivile neUa causa Siber contro Gull. Le convenzioni concernenti il risarcimento dovuto da un conjuge all'altro in vlrtu degli art. 151 e 152 ces nonehe quelle ehe hanno tratto all'attribuzione della prole (art. 156 CeS), devono essere sottomesse al giudice per Ia ratifica (art. 158 ('if. 5 CeS) nel eorso dell'istanza stessa di divorzio. Pronuneiato il divorzio e cresciuto il giudizio in giudieato, queste convenzioni non possono piu essere oggetto di de- cisione. A. - Con petizione 7 agosto 1920 Ia signora Lilly Gull in Lugano domandava in base all'art. 142 ces 10 scio- glimento deI matrimonio da essa contratto col signor Siber Gustavo, pure in Lugano. L'attrice negava che il turba- mento profondo delle relazioni coniugali, al quale faceva capo, le fosse attribuibile in modo preponderante (art. 142 al. 2 CCS) e chiedeva che in forza dell'art. 152 ces il marito fosse condannato a corrisponderle una indemnita di 50 000 franchi ed una relldita vitalizia di 800 franchi mensilL Il madto non si opponeva al divorzio, ma contestava ehe eolpa qualsiasi potesse essergli attribuita. Rimpro- verava aHa moglie scarsa inclinazione per Ia vita casa- linga, avversione per i suoi tre figli di primo letto e un contegno, se non disonesto, indecoroso e leggero. Per tali motivi cont~stava aHa parte avversa ogni ragione ad indennizzo. In corso d'istanza, il 17 agosto 1920, intervenne fra le parti una convenziolle colla quale il convenuto si assumeva l'obbligo di pagare all'attrice, a tacitazione AS 47 II - 1921 26 372 Familienrecbt. N° 62. di ogni sua pretesa per indennita ed alimenti (art. 151 e 152 CCS) una somma di 35,000 franehi, dei quali 10,000 franehi pagabili subito dopo 1a sentenza di divorzio, ]a rimanenza entro due mesL In segnito di ehe, all'atto dell'interrogatorio delle parti, i eoniugi diehiaravallo al giudiee - Pretore di Lugano-CitUl - di aver liquidato separatamente i 101'0 rapporti eeonomici egli ehiedevano ehe, ehiusa senz'altro l'istruttoria, emanasse il giudizio in base agli atti. B. - Con sentenza deI 17 settembre 1920 il Pretöre pronunciava il divorzio per ineompatibilitä. di earattere. I motivi di questo giudizio, oltremodo suecinti, si limital10 a constatare, in base alle allegazioni dell~ parti, ehe sebbene non fossere risultati fatti gravi speeiali a carico dell'uno 0 dell'altro coniuge, le loro relazioni conjugali apparivano profol1damente scosse ed ineoneiliabili eoi fini essenziali deI matrimonio. Sui rapporti patrimoniali il Pretore rilevava ehe, seeondo Ie allegazioni delle parti, erano stati liquidati separatamente : di essi oltre non si oeeupava e, specialmente, non pronunciava giudizio di approvazione della relativa eonvenzitme a stregua dell'art. 158 eif. 5 CCS, approvazione deI resto non ehiesta dalle parti. La sentenza, accettata da ambe le parti, crebbe in giudieato, in seguito di ehe Gustavo Siber versava aHa signora Lilly Gulll'aceonto di 10,000 franchi conformemente aHa eOllvetlzione 17 agosto 1920. Se non ehe, passati duc mesi e sollecitato deI versamento dei rimanenti 25,000 franehi, vi si pfiutava addueendo ehe la convenzione precitata era nulla per mancanza del- l'approvazione giudiziale prevista dall'art. 158 cif. 5 e per averla esso formalmente revocata. C. - Donde la eausa attuale, neHa quale la signora GuB, con istanza 4 marzo 1921, chiedeva al Pretore di Lugano ehe approvasse la convenzione 17 agosto 19fO in eonformita delI'art. 158 cif. 5 CCS. n eonvenuto signor Siber si opponeva alla domanda aUegando : Per la validita della convenzione era indis- Famillenrecht. N· 62. 373 pensabile l'omologazione dei giudiee. Non essendo questa intervenuta nel proeedimento di divorzio prima che esso, cOllvenuto, la rivoeasse, l'omologazione non era phi proponibile. DeI resto, la convenzione e viziata per errore essenziale e per dolo. Stipulandola, il convenuto intendeva soddisfare all'obbligo di indennizzo verso una persona, ehe se pure era incorsa in qualche leggerezza, gli avesse serbata la fedelta coniugale. Inveee, posteriormente· al divorzio, il convenuto era venuto a sapere ehe l'attriee aveva, durante il matrimonio, ~ommesso adulterio a piu riprese e eon tre individui. La convenzione e dunque ar;mullabile a sensi degli art. 24 eif. 4 e 28 CO. D. - Definito un procedimento ineidentale, di cui non occorre occuparsi, H Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, con sentenza deI 9 maggio u. s., eonfermando il giudizio di primo grado, accoglieva l'istanza 4 marzo 1921 ed approvava la convenzione 17 agosto 1920, le spese di giudizio e le ripetibili a earico deI eonvenuto Siber. Da questa sentenza i1 eonvenuto appella al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge chiedendone la riforma. L'attrice conchiude domandando il rigetto del rimedio per motivi di ordine e di merito. Esiratto dei considerandi: 10 - . . . . • . . . .. (eccezioni d'ordine). 2° - Il diritto federale non esige invero che tutte Ie questioni riflettenti Ie eonseguenze accessorie deI divorzio vengano liquidate in un solo ed unieo giudizio : ond'e ehe il Tribunale federale, con sentenza dei 13 maggio 1919 nella causa Oberländer contro Oberländer, ha dichiarato ehe i rapporti eeonomici dei coniugi dipendenti dal re- gime matrimoniale possono essere liquidati anche in sede separata. Per contro, il Tribunale federale ha ritenuto inseparabile dal giudizio di divorzio il quesito dell'attri- buzione dei figli (art. 156 Ce) considerando ehe Ie due questioni sono eosi intimamente collegate da non potersi 374 Familienrecht. N° 62. scindere in giudizi diversi e ehe potrebbero anche risultare contradditori (sentenza 11 dicembre 1919 neHa causa di divorzio Simmen contro Simmen). Questa soluzione deve essere accolta anehe nel caso in esame. Il risarcimento infatti dovuto dal coniuge colpevole all'altro invirtu degli art. 151 e 152 CCS dipende dalla questione della colpa deHa quale, di regola, il giudice deve conoscere nella sentenza stessa deI divorzio. Ma se fosse ledto scindere le due questioni e rinviare queHa deI risareimento a giudizio separato, si creerebbe, anche in questo caso, il rischio di giudizi eontradditori : eventualita questa ehe, per ovvii motivi, oecorre escludere ogni qualvolta cii> sia possibile. Se quindi una separazione deHa questione deI divorzio da quella della eolpa risulta, per massima, iuammissibile, Ia ratifiea di una eonvEmzioue sul risal'- eimento dovuto da un coniuge all'altro non potra essen:- domandata ehe nel proeedimento di divorzio stesso. Di fronte a tale domanda il mandato deI giudiee eonsistera, di regola, nell'esaminare se, in linea generiea, un risar- cimento sia giustifieato dalle cireostanze, poiehe solo in base a tale indagine egli sara in grado di eruire se Ia transazione soggetta aHa sua ratifiea non violi in misura intollerabile legittimi interessi dell'uno e delI'altro dei coniugi. Il pronunciato ehe ratifiea i patti eonehiusi per volonta di parte e dunque destinato asostituire la corris- ponsione di un risarcimentq in virtu di giudizio : e come questo eosi quello non potra intervenire che nel proee- dimento ehe ha statuito per prineipio sulla questione della eoIpa, eioe nel proeedimento di divorzio. Il coniuge ehe in questo proeedimento ha omesso di domanda~e a ratifica di una eonvenzione sul risarcimento dovra quindi essere considerato e trattato come quello ehe, in assenza di una convenzione, ha implieitamente rinull- ciato a domandare un indennizzo omettendo di fante oggetto di speciali eonclusioni. I due casi sono analoghi e non eonsentono soluzione diversa,· il ehe vale a dire ehe anehe quando deve avvenire sotto la forma di rati- Familienrecht. N° 63. 375 fiea di una convenzione, un giudizio su} risarcimento non puo essere phi promosso tosto ehe Ia sentenza di divorzio sia diventata definitiva. Da queste eonsiderazioni risulta ehe l'istanza 4 marzo 1921, eolla quale l'attriee ha domandato la ratifiea giudiziale della eonvellzione 17 agosto 1920 dopo che la sentellza di divorzio ebbe a creseere in giudicato, era inammissibile senza ehe oeeorra esaminare se la conven- zione stessa fosse oppugnabile per le altre eccezioni proposte dal convenuto. Jl Tribunale jederale pl'onuncia : L'appello e ammesso e vien quindi annullata la querc- lata sentenza 9 maggio 1921 deI Tribunaledi Appello deI Cantone Ticino. ö3. Amt de 1a IIe Seetion civile du 27 octobre 1921 dans la eause Katthey contre dame Katth.ey. Art. 137 ct suiv. ces. en ep(}ux separe de c(}rps est en liroit d'introduire une· nouvelle action en divorce sans attendre . 'l'expiration du delai de separation, a condition de fonder sa demande sur des faits posterieurs au jugement. A. - Le demandeur ct la defend,cresse se sout maries le 23 mai 1908. Deux enfants sont nes de cette union : Maria, le 18 avril 1910 et Antoni&>, le 16 janvier 1915. Le 5 mars 1918, A.-C. Matthey a ouvert une pre- miere action en divorce. Dame :Vlatthey, qui avait tout d'abord eonelu ~l liberation ei « tres subsidiairement " a ce que k divorce füt pronollce contr\:' son mari, a demande au tribunal, en cours de procedul'{" d·ordOllner une separation de corps. Par jugement du 6 janvier 1919, faisant droit aux conclusions de la defenderesse, le Tribunal cantonal de