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47_II_371

BGE 47 II 371

Bundesgericht (BGE) · 1910-04-18 · Italiano CH
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Tarif der Entschädigungen für Parteianwälte.

liche Entschädigung für Vorstand und Aktenstudium

von 200 Fr. In einfacheren Fällen kann die Gesamt-

entschädigung um einen Betrag bis 125 Fr. reduziert, in

schwierigeren Fällen um einen Betrag bis 300 Fr.

erhöht werden.

Für die Entschädigung der Armenanwälte soll in der

Regel ein geringerer Betrag bestimmt werden. Armen-

rechtsgesuche sind gleichzeitig mit der Berufung einzu-

reichen.

Wird eine Berufung zurückgezogen, so hat die Gegen-

partei Anspruch auf Vergütung der Kosten für die Vor-

bereitung, soweit eine solche nach Ermessen des Gerichts

notwendig war.

Bei Festsetzung der Par t e i entschädigung (OG 225

Ziff. 1) ist ausser. dem gesetzlichen Taggeld und den

Billetkosten noch ein Betrag von 20 Fr. pro Tag (Nacht

inbegriffen) als Reiseauslagen zu berechnen.

I~ FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

62. S~ntenza. as ottobra 1921 della. IIa Seziona eivile

neUa causa Siber contro Gull.

Le convenzioni concernenti il risarcimento dovuto da un

conjuge all'altro in vlrtu degli art. 151 e 152 ces nonehe

quelle ehe hanno tratto all'attribuzione della prole (art. 156

CeS), devono essere sottomesse al giudice per Ia ratifica

(art. 158 ('if. 5 CeS) nel eorso dell'istanza stessa di divorzio.

Pronuneiato il divorzio e cresciuto il giudizio in giudieato,

queste convenzioni non possono piu essere oggetto di de-

cisione.

A. -

Con petizione 7 agosto 1920 Ia signora Lilly Gull

in Lugano domandava in base all'art. 142 ces 10 scio-

glimento deI matrimonio da essa contratto col signor Siber

Gustavo, pure in Lugano. L'attrice negava che il turba-

mento profondo delle relazioni coniugali, al quale faceva

capo, le fosse attribuibile in modo preponderante (art. 142

al. 2 CCS) e chiedeva che in forza dell'art. 152 ces il

marito fosse condannato a corrisponderle una indemnita

di 50 000 franchi ed una relldita vitalizia di 800 franchi

mensilL

Il madto non si opponeva al divorzio, ma contestava

ehe eolpa qualsiasi potesse essergli attribuita. Rimpro-

verava aHa moglie scarsa inclinazione per Ia vita casa-

linga, avversione per i suoi tre figli di primo letto e un

contegno, se non disonesto, indecoroso e leggero. Per tali

motivi cont~stava aHa parte avversa ogni ragione ad

indennizzo.

In corso d'istanza, il 17 agosto 1920, intervenne fra

le parti una convenziolle colla quale il convenuto si

assumeva l'obbligo di pagare all'attrice, a tacitazione

AS 47 II -

1921

26

372

Familienrecbt. N° 62.

di ogni sua pretesa per indennita ed alimenti (art. 151

e 152 CCS) una somma di 35,000 franehi, dei quali

10,000 franehi pagabili subito dopo 1a sentenza di divorzio,

]a rimanenza entro due mesL In segnito di ehe, all'atto

dell'interrogatorio delle parti, i eoniugi diehiaravallo al

giudiee -

Pretore di Lugano-CitUl -

di aver liquidato

separatamente i 101'0 rapporti eeonomici egli ehiedevano

ehe, ehiusa senz'altro l'istruttoria, emanasse il giudizio

in base agli atti.

B. -

Con sentenza deI 17 settembre 1920 il Pretöre

pronunciava il divorzio per ineompatibilitä. di earattere.

I motivi di questo giudizio, oltremodo suecinti, si limital10

a constatare, in base alle allegazioni dell~ parti, ehe

sebbene non fossere risultati fatti gravi speeiali a carico

dell'uno 0 dell'altro coniuge, le loro relazioni conjugali

apparivano profol1damente scosse ed ineoneiliabili eoi

fini essenziali deI matrimonio. Sui rapporti patrimoniali

il Pretore rilevava ehe, seeondo Ie allegazioni delle parti,

erano stati liquidati separatamente : di essi oltre non

si oeeupava e, specialmente, non pronunciava giudizio

di approvazione della relativa eonvenzitme a stregua

dell'art. 158 eif. 5 CCS, approvazione deI resto non ehiesta

dalle parti. La sentenza, accettata da ambe le parti,

crebbe in giudieato, in seguito di ehe Gustavo Siber

versava aHa signora Lilly Gulll'aceonto di 10,000 franchi

conformemente aHa eOllvetlzione 17 agosto 1920. Se non

ehe, passati duc mesi e sollecitato deI versamento dei

rimanenti 25,000 franehi, vi si pfiutava addueendo ehe

la convenzione precitata era nulla per mancanza del-

l'approvazione giudiziale prevista dall'art. 158 cif. 5 e

per averla esso formalmente revocata.

C. -

Donde la eausa attuale, neHa quale la signora

GuB, con istanza 4 marzo 1921, chiedeva al Pretore di

Lugano ehe approvasse la convenzione 17 agosto 19fO

in eonformita delI'art. 158 cif. 5 CCS.

n eonvenuto signor Siber si opponeva alla domanda

aUegando : Per la validita della convenzione era indis-

Famillenrecht. N· 62.

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pensabile l'omologazione dei giudiee. Non essendo questa

intervenuta nel proeedimento di divorzio prima che esso,

cOllvenuto, la rivoeasse, l'omologazione non era phi

proponibile. DeI resto, la convenzione e viziata per errore

essenziale e per dolo. Stipulandola, il convenuto intendeva

soddisfare all'obbligo di indennizzo verso una persona,

ehe se pure era incorsa in qualche leggerezza, gli avesse

serbata la fedelta coniugale. Inveee, posteriormente· al

divorzio, il convenuto era venuto a sapere ehe l'attriee

aveva, durante il matrimonio, ~ommesso adulterio a piu

riprese e eon tre individui. La convenzione e dunque

ar;mullabile a sensi degli art. 24 eif. 4 e 28 CO.

D. -

Definito un procedimento ineidentale, di cui non

occorre occuparsi, H Tribunale di Appello deI Cantone

Ticino, con sentenza deI 9 maggio u. s., eonfermando il

giudizio di primo grado, accoglieva l'istanza 4 marzo 1921

ed approvava la convenzione 17 agosto 1920, le spese

di giudizio e le ripetibili a earico deI eonvenuto Siber.

Da questa sentenza i1 eonvenuto appella al Tribunale

federale nei termini e nei modi di legge chiedendone la

riforma.

L'attrice conchiude domandando il rigetto del rimedio

per motivi di ordine e di merito.

Esiratto dei considerandi:

10 -

. . . . • . . . .. (eccezioni d'ordine).

2° -

Il diritto federale non esige invero che tutte Ie

questioni riflettenti Ie eonseguenze accessorie deI divorzio

vengano liquidate in un solo ed unieo giudizio : ond'e

ehe il Tribunale federale, con sentenza dei 13 maggio 1919

nella causa Oberländer contro Oberländer, ha dichiarato

ehe i rapporti eeonomici dei coniugi dipendenti dal re-

gime matrimoniale possono essere liquidati anche in sede

separata. Per contro, il Tribunale federale ha ritenuto

inseparabile dal giudizio di divorzio il quesito dell'attri-

buzione dei figli (art. 156 Ce) considerando ehe Ie due

questioni sono eosi intimamente collegate da non potersi

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Familienrecht. N° 62.

scindere in giudizi diversi e ehe potrebbero anche risultare

contradditori (sentenza 11 dicembre 1919 neHa causa di

divorzio Simmen contro Simmen). Questa soluzione deve

essere accolta anehe nel caso in esame. Il risarcimento

infatti dovuto dal coniuge colpevole all'altro invirtu degli

art. 151 e 152 CCS dipende dalla questione della colpa

deHa quale, di regola, il giudice deve conoscere nella

sentenza stessa deI divorzio. Ma se fosse ledto scindere

le due questioni e rinviare queHa deI risareimento a

giudizio separato, si creerebbe, anche in questo caso,

il rischio di giudizi eontradditori : eventualita questa ehe,

per ovvii motivi, oecorre escludere ogni qualvolta cii> sia

possibile. Se quindi una separazione deHa questione deI

divorzio da quella della eolpa risulta, per massima,

iuammissibile, Ia ratifiea di una eonvEmzioue sul risal'-

eimento dovuto da un coniuge all'altro non potra essen:-

domandata ehe nel proeedimento di divorzio stesso. Di

fronte a tale domanda il mandato deI giudiee eonsistera,

di regola, nell'esaminare se, in linea generiea, un risar-

cimento sia giustifieato dalle cireostanze, poiehe solo in

base a tale indagine egli sara in grado di eruire se Ia

transazione soggetta aHa sua ratifiea non violi in misura

intollerabile legittimi interessi dell'uno e delI'altro dei

coniugi. Il pronunciato ehe ratifiea i patti eonehiusi per

volonta di parte e dunque destinato asostituire la corris-

ponsione di un risarcimentq in virtu di giudizio : e come

questo eosi quello non potra intervenire che nel proee-

dimento ehe ha statuito per prineipio sulla questione

della eoIpa, eioe nel proeedimento di divorzio. Il coniuge

ehe in questo proeedimento ha omesso di domanda~e

a ratifica di una eonvenzione sul risarcimento dovra

quindi essere considerato e trattato come quello ehe,

in assenza di una convenzione, ha implieitamente rinull-

ciato a domandare un indennizzo omettendo di fante

oggetto di speciali eonclusioni. I due casi sono analoghi

e non eonsentono soluzione diversa,· il ehe vale a dire

ehe anehe quando deve avvenire sotto la forma di rati-

Familienrecht. N° 63.

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fiea di una convenzione, un giudizio su} risarcimento non

puo essere phi promosso tosto ehe Ia sentenza di divorzio

sia diventata definitiva.

Da queste eonsiderazioni risulta ehe l'istanza 4 marzo

1921, eolla quale l'attriee ha domandato la ratifiea

giudiziale della eonvellzione 17 agosto 1920 dopo che la

sentellza di divorzio ebbe a creseere in giudicato, era

inammissibile senza ehe oeeorra esaminare se la conven-

zione stessa fosse oppugnabile per le altre eccezioni

proposte dal convenuto.

Jl Tribunale jederale pl'onuncia :

L'appello e ammesso e vien quindi annullata la querc-

lata sentenza 9 maggio 1921 deI Tribunaledi Appello deI

Cantone Ticino.

ö3. Amt de 1a IIe Seetion civile du 27 octobre 1921

dans la eause Katthey contre dame Katth.ey.

Art. 137 ct suiv. ces. en ep(}ux separe de c(}rps est en liroit

d'introduire une· nouvelle action en divorce sans attendre

. 'l'expiration du delai de separation, a condition de fonder sa

demande sur des faits posterieurs au jugement.

A. -

Le demandeur ct la defend,cresse se sout maries

le 23 mai 1908. Deux enfants sont nes de cette union :

Maria, le 18 avril 1910 et Antoni&>, le 16 janvier 1915.

Le 5 mars 1918, A.-C. Matthey a ouvert une pre-

miere action en divorce. Dame :Vlatthey, qui avait tout

d'abord eonelu

~l liberation ei « tres subsidiairement "

a ce que k divorce füt pronollce contr\:' son mari, a

demande au tribunal, en cours de procedul'{" d·ordOllner

une separation de corps.

Par jugement du 6 janvier 1919, faisant droit aux

conclusions de la defenderesse, le Tribunal cantonal de