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Tarif der Entschädigungen für Parteianwälte.
liche Entschädigung für Vorstand und Aktenstudium
von 200 Fr. In einfacheren Fällen kann die Gesamt-
entschädigung um einen Betrag bis 125 Fr. reduziert, in
schwierigeren Fällen um einen Betrag bis 300 Fr.
erhöht werden.
Für die Entschädigung der Armenanwälte soll in der
Regel ein geringerer Betrag bestimmt werden. Armen-
rechtsgesuche sind gleichzeitig mit der Berufung einzu-
reichen.
Wird eine Berufung zurückgezogen, so hat die Gegen-
partei Anspruch auf Vergütung der Kosten für die Vor-
bereitung, soweit eine solche nach Ermessen des Gerichts
notwendig war.
Bei Festsetzung der Par t e i entschädigung (OG 225
Ziff. 1) ist ausser. dem gesetzlichen Taggeld und den
Billetkosten noch ein Betrag von 20 Fr. pro Tag (Nacht
inbegriffen) als Reiseauslagen zu berechnen.
I~ FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
62. S~ntenza. as ottobra 1921 della. IIa Seziona eivile
neUa causa Siber contro Gull.
Le convenzioni concernenti il risarcimento dovuto da un
conjuge all'altro in vlrtu degli art. 151 e 152 ces nonehe
quelle ehe hanno tratto all'attribuzione della prole (art. 156
CeS), devono essere sottomesse al giudice per Ia ratifica
(art. 158 ('if. 5 CeS) nel eorso dell'istanza stessa di divorzio.
Pronuneiato il divorzio e cresciuto il giudizio in giudieato,
queste convenzioni non possono piu essere oggetto di de-
cisione.
A. -
Con petizione 7 agosto 1920 Ia signora Lilly Gull
in Lugano domandava in base all'art. 142 ces 10 scio-
glimento deI matrimonio da essa contratto col signor Siber
Gustavo, pure in Lugano. L'attrice negava che il turba-
mento profondo delle relazioni coniugali, al quale faceva
capo, le fosse attribuibile in modo preponderante (art. 142
al. 2 CCS) e chiedeva che in forza dell'art. 152 ces il
marito fosse condannato a corrisponderle una indemnita
di 50 000 franchi ed una relldita vitalizia di 800 franchi
mensilL
Il madto non si opponeva al divorzio, ma contestava
ehe eolpa qualsiasi potesse essergli attribuita. Rimpro-
verava aHa moglie scarsa inclinazione per Ia vita casa-
linga, avversione per i suoi tre figli di primo letto e un
contegno, se non disonesto, indecoroso e leggero. Per tali
motivi cont~stava aHa parte avversa ogni ragione ad
indennizzo.
In corso d'istanza, il 17 agosto 1920, intervenne fra
le parti una convenziolle colla quale il convenuto si
assumeva l'obbligo di pagare all'attrice, a tacitazione
AS 47 II -
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Familienrecbt. N° 62.
di ogni sua pretesa per indennita ed alimenti (art. 151
e 152 CCS) una somma di 35,000 franehi, dei quali
10,000 franehi pagabili subito dopo 1a sentenza di divorzio,
]a rimanenza entro due mesL In segnito di ehe, all'atto
dell'interrogatorio delle parti, i eoniugi diehiaravallo al
giudiee -
Pretore di Lugano-CitUl -
di aver liquidato
separatamente i 101'0 rapporti eeonomici egli ehiedevano
ehe, ehiusa senz'altro l'istruttoria, emanasse il giudizio
in base agli atti.
B. -
Con sentenza deI 17 settembre 1920 il Pretöre
pronunciava il divorzio per ineompatibilitä. di earattere.
I motivi di questo giudizio, oltremodo suecinti, si limital10
a constatare, in base alle allegazioni dell~ parti, ehe
sebbene non fossere risultati fatti gravi speeiali a carico
dell'uno 0 dell'altro coniuge, le loro relazioni conjugali
apparivano profol1damente scosse ed ineoneiliabili eoi
fini essenziali deI matrimonio. Sui rapporti patrimoniali
il Pretore rilevava ehe, seeondo Ie allegazioni delle parti,
erano stati liquidati separatamente : di essi oltre non
si oeeupava e, specialmente, non pronunciava giudizio
di approvazione della relativa eonvenzitme a stregua
dell'art. 158 eif. 5 CCS, approvazione deI resto non ehiesta
dalle parti. La sentenza, accettata da ambe le parti,
crebbe in giudieato, in seguito di ehe Gustavo Siber
versava aHa signora Lilly Gulll'aceonto di 10,000 franchi
conformemente aHa eOllvetlzione 17 agosto 1920. Se non
ehe, passati duc mesi e sollecitato deI versamento dei
rimanenti 25,000 franehi, vi si pfiutava addueendo ehe
la convenzione precitata era nulla per mancanza del-
l'approvazione giudiziale prevista dall'art. 158 cif. 5 e
per averla esso formalmente revocata.
C. -
Donde la eausa attuale, neHa quale la signora
GuB, con istanza 4 marzo 1921, chiedeva al Pretore di
Lugano ehe approvasse la convenzione 17 agosto 19fO
in eonformita delI'art. 158 cif. 5 CCS.
n eonvenuto signor Siber si opponeva alla domanda
aUegando : Per la validita della convenzione era indis-
Famillenrecht. N· 62.
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pensabile l'omologazione dei giudiee. Non essendo questa
intervenuta nel proeedimento di divorzio prima che esso,
cOllvenuto, la rivoeasse, l'omologazione non era phi
proponibile. DeI resto, la convenzione e viziata per errore
essenziale e per dolo. Stipulandola, il convenuto intendeva
soddisfare all'obbligo di indennizzo verso una persona,
ehe se pure era incorsa in qualche leggerezza, gli avesse
serbata la fedelta coniugale. Inveee, posteriormente· al
divorzio, il convenuto era venuto a sapere ehe l'attriee
aveva, durante il matrimonio, ~ommesso adulterio a piu
riprese e eon tre individui. La convenzione e dunque
ar;mullabile a sensi degli art. 24 eif. 4 e 28 CO.
D. -
Definito un procedimento ineidentale, di cui non
occorre occuparsi, H Tribunale di Appello deI Cantone
Ticino, con sentenza deI 9 maggio u. s., eonfermando il
giudizio di primo grado, accoglieva l'istanza 4 marzo 1921
ed approvava la convenzione 17 agosto 1920, le spese
di giudizio e le ripetibili a earico deI eonvenuto Siber.
Da questa sentenza i1 eonvenuto appella al Tribunale
federale nei termini e nei modi di legge chiedendone la
riforma.
L'attrice conchiude domandando il rigetto del rimedio
per motivi di ordine e di merito.
Esiratto dei considerandi:
10 -
. . . . • . . . .. (eccezioni d'ordine).
2° -
Il diritto federale non esige invero che tutte Ie
questioni riflettenti Ie eonseguenze accessorie deI divorzio
vengano liquidate in un solo ed unieo giudizio : ond'e
ehe il Tribunale federale, con sentenza dei 13 maggio 1919
nella causa Oberländer contro Oberländer, ha dichiarato
ehe i rapporti eeonomici dei coniugi dipendenti dal re-
gime matrimoniale possono essere liquidati anche in sede
separata. Per contro, il Tribunale federale ha ritenuto
inseparabile dal giudizio di divorzio il quesito dell'attri-
buzione dei figli (art. 156 Ce) considerando ehe Ie due
questioni sono eosi intimamente collegate da non potersi
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Familienrecht. N° 62.
scindere in giudizi diversi e ehe potrebbero anche risultare
contradditori (sentenza 11 dicembre 1919 neHa causa di
divorzio Simmen contro Simmen). Questa soluzione deve
essere accolta anehe nel caso in esame. Il risarcimento
infatti dovuto dal coniuge colpevole all'altro invirtu degli
art. 151 e 152 CCS dipende dalla questione della colpa
deHa quale, di regola, il giudice deve conoscere nella
sentenza stessa deI divorzio. Ma se fosse ledto scindere
le due questioni e rinviare queHa deI risareimento a
giudizio separato, si creerebbe, anche in questo caso,
il rischio di giudizi eontradditori : eventualita questa ehe,
per ovvii motivi, oecorre escludere ogni qualvolta cii> sia
possibile. Se quindi una separazione deHa questione deI
divorzio da quella della eolpa risulta, per massima,
iuammissibile, Ia ratifiea di una eonvEmzioue sul risal'-
eimento dovuto da un coniuge all'altro non potra essen:-
domandata ehe nel proeedimento di divorzio stesso. Di
fronte a tale domanda il mandato deI giudiee eonsistera,
di regola, nell'esaminare se, in linea generiea, un risar-
cimento sia giustifieato dalle cireostanze, poiehe solo in
base a tale indagine egli sara in grado di eruire se Ia
transazione soggetta aHa sua ratifiea non violi in misura
intollerabile legittimi interessi dell'uno e delI'altro dei
coniugi. Il pronunciato ehe ratifiea i patti eonehiusi per
volonta di parte e dunque destinato asostituire la corris-
ponsione di un risarcimentq in virtu di giudizio : e come
questo eosi quello non potra intervenire che nel proee-
dimento ehe ha statuito per prineipio sulla questione
della eoIpa, eioe nel proeedimento di divorzio. Il coniuge
ehe in questo proeedimento ha omesso di domanda~e
a ratifica di una eonvenzione sul risarcimento dovra
quindi essere considerato e trattato come quello ehe,
in assenza di una convenzione, ha implieitamente rinull-
ciato a domandare un indennizzo omettendo di fante
oggetto di speciali eonclusioni. I due casi sono analoghi
e non eonsentono soluzione diversa,· il ehe vale a dire
ehe anehe quando deve avvenire sotto la forma di rati-
Familienrecht. N° 63.
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fiea di una convenzione, un giudizio su} risarcimento non
puo essere phi promosso tosto ehe Ia sentenza di divorzio
sia diventata definitiva.
Da queste eonsiderazioni risulta ehe l'istanza 4 marzo
1921, eolla quale l'attriee ha domandato la ratifiea
giudiziale della eonvellzione 17 agosto 1920 dopo che la
sentellza di divorzio ebbe a creseere in giudicato, era
inammissibile senza ehe oeeorra esaminare se la conven-
zione stessa fosse oppugnabile per le altre eccezioni
proposte dal convenuto.
Jl Tribunale jederale pl'onuncia :
L'appello e ammesso e vien quindi annullata la querc-
lata sentenza 9 maggio 1921 deI Tribunaledi Appello deI
Cantone Ticino.
ö3. Amt de 1a IIe Seetion civile du 27 octobre 1921
dans la eause Katthey contre dame Katth.ey.
Art. 137 ct suiv. ces. en ep(}ux separe de c(}rps est en liroit
d'introduire une· nouvelle action en divorce sans attendre
. 'l'expiration du delai de separation, a condition de fonder sa
demande sur des faits posterieurs au jugement.
A. -
Le demandeur ct la defend,cresse se sout maries
le 23 mai 1908. Deux enfants sont nes de cette union :
Maria, le 18 avril 1910 et Antoni&>, le 16 janvier 1915.
Le 5 mars 1918, A.-C. Matthey a ouvert une pre-
miere action en divorce. Dame :Vlatthey, qui avait tout
d'abord eonelu
~l liberation ei « tres subsidiairement "
a ce que k divorce füt pronollce contr\:' son mari, a
demande au tribunal, en cours de procedul'{" d·ordOllner
une separation de corps.
Par jugement du 6 janvier 1919, faisant droit aux
conclusions de la defenderesse, le Tribunal cantonal de