Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obligationenrecht N° 44. habe, vermag dem Kläger darum nicht zu helfen, weil das Bestehen. einer sittlichen Pflicht - sofern man dazu auch solche nicht in der Ethik, sondern bloss in gesellschaft- lichen Anschauungen wurzelnde Rücksichten rechnen will - wohl die Rückforderung des in Erfüllung der- selben Geleisteten ausschliesst (Art. 63 Abs. 2, 239 Abs. 3 OR), aber noch keinen Titel für einen klagbaren Anspruch abgibt. Wäre es anders, d. h. würde aus dem sittlichen Gebote demjenigen, an den es sich richtet, auch rechtlich :die Pflicht zu einem entsprechenden Verhalten erwachsen, so wäre die Bestimmung des Art. 63 Abs. 3 OR über- flüssig, weil dann von vorneherein von einer «ohne·Grund» erfolgten Leistung bezw. ~ner Nichtschuld nicht, ge- sprochen werden könnte, der Ausschluss der Kondiktion sich aJso schon nach allgemeinen Grundsätzen von selbst verstehen würde. Dessen besondere Statuierung lässt sich demnach nur so erklären, dass die Bereicherung, weil der durch sie geschaffene Zustand dem sittlichen Be'WUsst- .sein entspricht. nicht aJs ungerechtfertigt gelten soll, obwohl vom Standpunkte des Rechtes aus ein Grund für sie nicht vorliegt. Erzeugt das sittliche Gebot an sich noch keine Rechtspflicht •. so kann es aber auch nicht zum Gegenstand· eines rechtlich verhintüiehen ErlülluBgs- versprechens gemacht werden, .weil ein solches "oraus- setzt, dass vorher überhaupt ein~ - zu erfüllende - Obli- gation im Rechtssinne vorlag (OSER, Kommentar zum OR S. 5 VII 1 c). Formlose Zusagen der hier vorliegenden· Art, durch .Jlieein Vater dem Sohne Zuschüsse zur Er- möglichung.einer gewissen Lebenshaltung· aussetzt, pDe- .gen denn auch regelmässig nicht in der Absicht der Ein- gehung einer rechtlichen Verpfllchtung abgegeben zu werden, und zählen nach der Anschauung des ~ebens mcht z;u denjenigen, mit denen ein~ solche Absicht, d.· h. cjer Wille einer rechtsgeschäftlichen Bindung, 'Wie 'er zur ,Begründung einer· Obligation nötig ist, verbunden Wäre. ..Es handelt sich, dabei um rein freiwillige Leistungen auf Obligationenrecht; N* 45. 299 Zusehen bin, auf deren Zusicbei'ling sieh ein im Reebts.; wege erzwiDgbarer· Anspruch· nicht gl'Üilden lässt.· Da'demnach die Klage schon mangeJs Vorliegens eines rechtlich verbindHchen Leistungsverspreebens verWorfen werden muss, braucht die Frage ·nicbt erörtert ZlIwerden, welc~e Bedeutung unter Voraussetzung der Annahme eines solchen der Behauptung des Beklagten zugekcmunen Wäre, dass die Verhältnisse des Klägers sich inzwische-. durch Anfall eines Erbes an seine Frau gebessert· hätten, und ob nicht die Vorinstanz den dafür beantraglenße.. weis hätte abn~en müssen. i Demnach ~kennt das Bundesgericht: . Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Unterw8Jden ob dem Wald vom
11. Januar 1919 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
45. Senttua7 magio lSlJ 4ella IIa at.e eide nelIa Qa1ll& Va1;'ns"coiDo c. AnioDletiL . Obbligo p~rsonale ~sunto da un socio di Una societa in nome collettivo a garallzia di un mutuo fatto aHa societa. - Esso non e obbligoper se staute e diverse da quelle previsto . da,ll·arl. :)64 eap. 3 CO e resta pertanto estint~ dal concor .. dato cone~sso aßa "ocietil. ' A. - La sodeta in nomeeollettivo Fratelli Valsan~ ~C()mo fu .Pietro ln Bal~, composta. da Cesare, Gug- lieJmo e Vlttore'V alsangiacomo, prendeva a mutuo da AntonietU Caaimiro in Lugano, n 31ugiio 1914,400(nr., edil21 dellostesso mese'2000 fr. S~ mutuo di 2000 fr. furon9- in seguito restitUiti 1000 fr .. · ;.... '. Le due po~e, finnate « per la ditta Valsangiacomo fu ~tt~,: ValsangiaCOIllO Cesare., cont.engono .la. dichla- , razioiIecti d~t~ 4apart.e della mutuafaria, if SU~ obbligo· -. , . j' Aß .f~. u' '"7 19f9 . ' 11 300 Obligaüv:.";Ufßcht. N° 45. a restituzione entro i tennini pattuiti ecC. ecc~ einfine il passo seguente: «E tutto ciö (il tutto) sotto ogni vin- » colo reale della prefata ditta debitrice e personale del-
• » l'infrascritto Cesare Valsangiacorno e sotto' eondanna » spontanea e parata esecuzione e rimossa ogni eccezione. » NeI1916 la ditta Valsangiacomo cadeva in fallimento e otteneva poscia un concordato sulla l>ase deI 40 % il quale passava in giudicato malgrado l' opposizione di Casimiro Antonietti: questi ritirava in seguito Ia pro- centuale concordataria spettantegli sul suo credito di 5000 fr. B. - Con petizione 31 agosto 1917 Antonietti doman- dava aCesare Valsangiacomo il pagamento di 2600 fr. corrispondenti all'ammontare deI suo credito rimasto insoluto nel coneordato. Esso argomentava, in sostanza, corne segue : La dichiarwone deI oonvenuto contenuta nelle polizze (<< sotto il vineolo personale ») constituisce una coobbligazione personale di lui allato a quella assunta dalla societa, a maggior garanzia deI creditore. Il concor- dato ha bensl estinto il debito della soeieta, ma non i1 debito personale contratto dal socio Cesare Valsangia- como. la cui obbligazione sussiste aBcora ed e tuttora efficiente. C. - Il giudice di primo grado, 'i1 Pretore di Mendrisio. respinse la domanda. Non e giuridicamente possibile, a~vera esso, distinguere l'obbligo in questione in un debito personale deI somo e in'un debito della societa in nome collettivo, po!ehe sifiatta soc~eta non costituisee una persona giuridiea. Non potersi eonsiderare l'obbligo assunto dal eonvenuto neppure eome una fideiussione; poiehe questo negozio suppone il debito di un terzo e manca.. deI resto, di un requisito essenziale, vale a dire del1a firma personale deI fideiussore, Cesare Valsangia- como non avendo firmato le polizze ehe «per la ditta Fratelli Valsailgiaeomo I). . . Di parere eontrario si appalesö irTribunaledi Appello, 11 quale, con sentenza 12 novembre 1918, accolse la Obligationenrecht. N° 45, 301 petizione. Esso ravvisa neU' obbligo. assunto dal convenuto une fideiussione sempliee, destinata ad. assistere l'ob- bligazione principale della societa. fideiussione valida anche nella forma poiche la firma deI :fideiussore vale tailto quale :firma deI rappresentante della someta ehe a titolo personale. Non avendo aderito al concordato l'attore ha il diritto di esigere dal convenuto l'ammontare restato scoperto invirtu dell'art. 303 LEF al. 1. D. - Da questa sentenza il eonvenuto si e appeUato al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto : 10 - A mente dell'art. 564 CO i soei di una societa in norne eollettivo sono responsabili solidalmente di tutte le obbligazioni della societa. Di fronte a quest'ultima, questa responsabilita, pur essende solidale, e solo sussidiaria nel senso ehe suppone 10 scioglimento della soeieta 0 la sua eseussione infruttuosa. L'istanza cantonale eonsente colla giurisprudenza (RU 37 I p. 160) e colla dottrina (JAEGER. eomm. LEF art. 293 osserv. 10 ; REICHEL, comm. art. 293, osserv. 12) pell' ammettere ehe, per prineipio, il eoncordato ottenuto dalla societa estillgue senz'altro la responsabilita dei soei, nel senso ehe essi non possono piu essere convenuti per- sonalmente per un debito sodale a sensi dell'art. 564 CO ; ma nel casQ in esame essa eontesta l'applieabilita di questo principio asserendo ehe l' obbligo assunto dal eonvenuto sarebbe obbligo diverso di quello ineom- bentegli in virtu dell'art. ·564 CO: eostituirebbe cioe l'obbligo di un fideiussore semplice ehe, come tale, non sarebbe eolpito dal eoncordato ne estinto per esso. Ma questa' tesi non puö essere aceolta. Anehe a prescindere dall'indagine se, assumendo un « vincolo personale» in modo siffattamente generic~ il eonvenuto abbia inteso obbligarsi speeialmente in qualita di fideiussore (questione assai dubbia, perehe nelle polizze non e eenno veruno di 302 eotale fonna di gamnzia), I'inanitä.de}ragionamento appare daDe seguenti eonside~oni:' Come ainmette la costante giurisprudenza di questa Corte (RU 17 p. 559 ; 24 II p. 736 ;31 11 p. 636), la soeieta in norne eolletti"o non costituisce una persona giuridiea. Vero si e ehe la societapuo aequjstare diritti ed assumere obbligazioni di qualsiasi natura, e ehe esSa ha la facolta di stare in giudizio (art. 559 CO) : ma tutto cio non le costituisce ancora una persona giuridiea per se stante (RU 24 II
p. 735). A mente deI nostrodiritto, la soeieta oollettiV'a e una indiV'isione: il complesso deI IUO patrimonio, l'insieme dei suoi beni non le spettano eome a persona giuridica distinta da quella: dei soci, sibbene spettano ai 30ci come proprieta comune : e, d'altro canto, gli obblighi ehe le ineoinbono, incombono senz' altro e sino dalla loro 'origine ai soci, coll'unico temperamento di legge (art. 564 eap. 3), ehe il singolo 8Ocio non puo essere'eonvenuto per- sonaImentese non seiolta od escussa la societa : il che signifiea 'solo ehe il diritto spettante al creditore della societa di convenire il socio resta sospeso fino aD'awera- mento deicitati requisiti, ma non ehe' I'obbligo della 30eieta costituisca obbligazione distinta da quella deI socio. Dovendosi quindi ammettere ehe -I' obbligo assunto daIIa societa Valsangiaeomo vm:so' l' attore costituisee, sin dal suo sorgere e in V'irtil stessa della legge, un obbligo personale del conV'enuto, owia ne segue una doppia illazione: anzitutto, ehe e gfuridicamente inammissibile il eonsiderare « il V'ineolo personale )} di eui nellepolizze eomeuna fideiussione, semplice 0 solidale, deI convenuto, poiche la fideiussione suppone necessariamente e per definizione un debito altrui ed C, eome insegna rOSER, «la malleveria per un debito aUrui)}: secondariamente, ehe nell'obbligo assunto dal eonvenuto non pUO neppure rawisarsi l' assunzione 0 la eoassunzione di un debito, poiehc anehe questo, negozio ha per supposto il !debito di un terzo, ehe l'assuntore vuol far suo. ' E neanehe' puossi sostenere, come fa l' attore, eh~}' ob ... , '- I Obligaliollcnreeht. N° .15. bligo assunto dal convenuto sia obbligo per se stante, distinto da quello ehe gli incombeV'a per legge (art. 564 CO) e ehe pertanto non sarebbe stato colpito dal eoncordato. La causa delI' obbligazione in questione non era ehe una sola e consisteV'.a nell'obbligo incombente aIla societa in linea prineipale ed ai singoli soci, in linea sussidiaria ma solidale, di restituire aU'attore i mutui deI 3 e 211uglio 1914. Data l'unita della causa non pot~V'a sorgere ehe una sola obbli- gazione e eio malgrado la solidarieta, la quale per se stessa non c costitutiva di obbligazione diversa, ma serve solo dimaggior garanzia. Sarebbe eoncepibile inveee ehe, poiehe l'obbligo solidale di cui all'art. 564 c solo sus.sidiario, il eonvenuto aV'esse inteso eliminare questa sussidiarietä. e rendersi respOl{sabile per il debito immediata- mente, eioe anche prima dello scioglimento 0 dell'escus- sione della soeieta. Ma questa ipotesi non ha valore nel caso in esame in cui, di fatto, la soeieta era giä. eseussa ed in fallimento quando ottmme il coneordato e il eonvenuto fu chiamato in giudizio per il pagamento deI residuo. E, finalmente, non regge neppure l' argomento ehe il conve- nuto mirasse a garantire l'attore contro gli effetti di un futuro coneordato della societa, V'ale a dire. intendesse rinuneiare, per quanto 10 potesse eoncernere, ad opporgli il co"ncordato col suo effetto estintiV'o della responsabilita dei soci. Siffatta pattuizione non sarebbe valida. Essendo i soci senz' altro tenuti degli obblighi della societa e operando il coneordato di essa «eo ipso » (RU 37 I p. 160) come modo di estinzione della loro responsa- bilita, essa signifieherebbe rinuncia antieipata e per se stessa illecita ad inV'ocare un futuro concordato. 11 Tribunale federale pronuncia: 10 L;appello e anlmesso .