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45_II_299

BGE 45 II 299

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obligationenrecht N° 44.

habe, vermag dem Kläger darum nicht zu helfen, weil das

Bestehen. einer sittlichen Pflicht -

sofern man dazu auch

solche nicht in der Ethik, sondern bloss in gesellschaft-

lichen Anschauungen wurzelnde Rücksichten rechnen

will -

wohl die Rückforderung des in Erfüllung der-

selben Geleisteten ausschliesst (Art. 63 Abs. 2, 239 Abs. 3

OR), aber noch keinen Titel für einen klagbaren Anspruch

abgibt. Wäre es anders, d. h. würde aus dem sittlichen

Gebote demjenigen, an den es sich richtet, auch rechtlich

:die Pflicht zu einem entsprechenden Verhalten erwachsen,

so wäre die Bestimmung des Art. 63 Abs. 3 OR über-

flüssig, weil dann von vorneherein von einer «ohne·Grund»

erfolgten Leistung bezw.

~ner Nichtschuld nicht, ge-

sprochen werden könnte, der Ausschluss der Kondiktion

sich aJso schon nach allgemeinen Grundsätzen von selbst

verstehen würde. Dessen besondere Statuierung lässt

sich demnach nur so erklären, dass die Bereicherung, weil

der durch sie geschaffene Zustand dem sittlichen Be'WUsst-

.sein entspricht. nicht aJs ungerechtfertigt gelten soll,

obwohl vom Standpunkte des Rechtes aus ein Grund für

sie nicht vorliegt. Erzeugt das sittliche Gebot an sich noch

keine Rechtspflicht •. so kann es aber auch nicht zum

Gegenstand· eines rechtlich verhintüiehen ErlülluBgs-

versprechens gemacht werden, .weil ein solches "oraus-

setzt, dass vorher überhaupt ein~ -

zu erfüllende -

Obli-

gation im Rechtssinne vorlag (OSER, Kommentar zum

OR S. 5 VII 1 c). Formlose Zusagen der hier vorliegenden·

Art, durch .Jlieein Vater dem Sohne Zuschüsse zur Er-

möglichung.einer gewissen Lebenshaltung· aussetzt, pDe-

.gen denn auch regelmässig nicht in der Absicht der Ein-

gehung einer rechtlichen Verpfllchtung abgegeben zu

werden, und zählen nach der Anschauung des ~ebens

mcht z;u denjenigen, mit denen ein~ solche Absicht, d.· h.

cjer Wille einer rechtsgeschäftlichen Bindung, 'Wie 'er zur

,Begründung einer· Obligation nötig ist, verbunden Wäre.

..Es handelt sich, dabei um rein freiwillige Leistungen auf

Obligationenrecht; N* 45.

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Zusehen bin, auf deren Zusicbei'ling sieh ein im Reebts.;

wege erzwiDgbarer· Anspruch· nicht gl'Üilden lässt.·

Da'demnach die Klage schon mangeJs Vorliegens eines

rechtlich verbindHchen Leistungsverspreebens verWorfen

werden muss, braucht die Frage ·nicbt erörtert ZlIwerden,

welc~e Bedeutung unter Voraussetzung der Annahme

eines solchen der Behauptung des Beklagten zugekcmunen

Wäre, dass die Verhältnisse des Klägers sich inzwische-.

durch Anfall eines Erbes an seine Frau gebessert· hätten,

und ob nicht die Vorinstanz den dafür beantraglenße..

weis hätte abn~en müssen.

i

Demnach ~kennt das Bundesgericht: .

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-

gerichts des Kantons Unterw8Jden ob dem Wald vom

11. Januar 1919 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

45. Senttua7 magio lSlJ 4ella IIa at.e eide nelIa Qa1ll&

Va1;'ns"coiDo c. AnioDletiL

. Obbligo p~rsonale ~sunto da un socio di Una societa in nome

collettivo a garallzia di un mutuo fatto aHa societa. -

Esso

non e obbligoper se staute e diverse da quelle previsto

. da,ll·arl. :)64 eap. 3 CO e resta pertanto estint~ dal concor ..

dato cone~sso aßa "ocietil.

'

A. -

La sodeta in nomeeollettivo Fratelli Valsan~

~C()mo fu .Pietro ln Bal~, composta. da Cesare, Gug-

lieJmo e Vlttore'V alsangiacomo, prendeva a mutuo da

AntonietU Caaimiro in Lugano, n 31ugiio 1914,400(nr.,

edil21 dellostesso mese'2000 fr. S~ mutuo di 2000 fr.

furon9- in seguito restitUiti 1000 fr .. ·;....

'.

Le due po~e, finnate « per la ditta Valsangiacomo fu

~tt~,: ValsangiaCOIllO Cesare., cont.engono .la. dichla-

, razioiIecti d~t~ 4apart.e della mutuafaria, if SU~ obbligo·

-.

,

.

j'

Aß .f~. u' '"7 19f9 . '

11

300

Obligaüv:.";Ufßcht. N° 45.

a restituzione entro i tennini pattuiti ecC. ecc~ einfine

il passo seguente: «E tutto ciö (il tutto) sotto ogni vin-

» colo reale della prefata ditta debitrice e personale del-

• » l'infrascritto Cesare Valsangiacorno e sotto' eondanna

» spontanea e parata esecuzione e rimossa ogni eccezione. »

NeI1916 la ditta Valsangiacomo cadeva in fallimento

e otteneva poscia un concordato sulla l>ase deI 40 % il

quale passava in giudicato malgrado l'opposizione di

Casimiro Antonietti: questi ritirava in seguito Ia pro-

centuale concordataria spettantegli sul suo credito di

5000 fr.

B. -

Con petizione 31 agosto 1917 Antonietti doman-

dava aCesare Valsangiacomo il pagamento di 2600 fr.

corrispondenti all'ammontare deI suo credito rimasto

insoluto nel coneordato. Esso argomentava, in sostanza,

corne segue : La dichiarwone deI oonvenuto contenuta

nelle polizze (<< sotto il vineolo personale ») constituisce

una coobbligazione personale di lui allato a quella assunta

dalla societa, a maggior garanzia deI creditore. Il concor-

dato ha bensl estinto il debito della soeieta, ma non i1

debito personale contratto dal socio Cesare Valsangia-

como. la cui obbligazione sussiste aBcora ed e tuttora

efficiente.

C. -

Il giudice di primo grado, 'i1 Pretore di Mendrisio.

respinse la domanda. Non e giuridicamente possibile,

a~vera esso, distinguere l'obbligo in questione in un

debito personale deI somo e in'un debito della societa in

nome collettivo, po!ehe sifiatta soc~eta non costituisee

una persona giuridiea. Non potersi eonsiderare l'obbligo

assunto dal eonvenuto neppure eome una fideiussione;

poiehe questo negozio suppone il debito di un terzo e

manca.. deI resto, di un requisito essenziale, vale a dire

del1a firma personale deI fideiussore, Cesare Valsangia-

como non avendo firmato le polizze ehe «per la ditta

Fratelli Valsailgiaeomo I).

.

. Di parere eontrario si appalesö irTribunaledi Appello,

11 quale, con sentenza 12 novembre 1918, accolse la

Obligationenrecht. N° 45,

301

petizione. Esso ravvisa neU' obbligo. assunto dal convenuto

une fideiussione sempliee, destinata ad. assistere l'ob-

bligazione principale della societa. fideiussione valida

anche nella forma poiche la firma deI :fideiussore vale

tailto quale :firma deI rappresentante della someta ehe a

titolo personale. Non avendo aderito al concordato

l'attore ha il diritto di esigere dal convenuto l'ammontare

restato scoperto invirtu dell'art. 303 LEF al. 1.

D. - Da questa sentenza il eonvenuto si e appeUato al

Tribunale federale nei termini e nei modi di legge.

Considerando in diritto :

10

-

A mente dell'art. 564 CO i soei di una societa in

norne eollettivo sono responsabili solidalmente di tutte le

obbligazioni della societa. Di fronte a quest'ultima, questa

responsabilita, pur essende solidale, e solo sussidiaria nel

senso ehe suppone 10 scioglimento della soeieta 0 la sua

eseussione infruttuosa.

L'istanza cantonale eonsente colla giurisprudenza

(RU 37 I p. 160) e colla dottrina (JAEGER. eomm. LEF

art. 293 osserv. 10; REICHEL, comm. art. 293, osserv. 12)

pell' ammettere ehe, per prineipio, il eoncordato ottenuto

dalla societa estillgue senz'altro la responsabilita dei soei,

nel senso ehe essi non possono piu essere convenuti per-

sonalmente per un debito sodale a sensi dell'art. 564 CO;

ma nel casQ in esame essa eontesta l'applieabilita di

questo principio asserendo ehe l'obbligo assunto dal

eonvenuto sarebbe obbligo diverso di quello ineom-

bentegli in virtu dell'art. ·564 CO: eostituirebbe cioe

l'obbligo di un fideiussore semplice ehe, come tale, non

sarebbe eolpito dal eoncordato ne estinto per esso. Ma

questa' tesi non puö essere aceolta. Anehe a prescindere

dall'indagine se, assumendo un

« vincolo personale»

in modo siffattamente generic~ il eonvenuto abbia inteso

obbligarsi speeialmente in qualita di fideiussore (questione

assai dubbia, perehe nelle polizze non e eenno veruno di

302

eotale fonna di gamnzia), I'inanitä.de}ragionamento

appare daDe seguenti eonside~oni:' Come ainmette

la costante giurisprudenza di questa Corte (RU 17 p. 559;

24 II p. 736;31 11 p. 636), la soeieta in norne eolletti"o

non costituisce una persona giuridiea. Vero si e ehe la

societapuo aequjstare diritti ed assumere obbligazioni

di qualsiasi natura, e ehe esSa ha la facolta di stare in

giudizio (art. 559 CO) : ma tutto cio non le costituisce

ancora una persona giuridiea per se stante (RU 24 II

p. 735). A mente deI nostrodiritto, la soeieta oollettiV'a

e una indiV'isione: il complesso deI IUO patrimonio,

l'insieme dei suoi beni non le spettano eome a persona

giuridica distinta da quella: dei soci, sibbene spettano ai

30ci come proprieta comune : e, d'altro canto, gli obblighi

ehe le ineoinbono, incombono senz' altro e sino dalla loro

'origine ai soci, coll'unico temperamento di legge (art. 564

eap. 3), ehe il singolo 8Ocio non puo essere'eonvenuto per-

sonaImentese non seiolta od escussa la societa : il che

signifiea 'solo ehe il diritto spettante al creditore della

societa di convenire il socio resta sospeso fino aD'awera-

mento deicitati requisiti, ma non ehe' I'obbligo della

30eieta costituisca obbligazione distinta da quella deI

socio. Dovendosi quindi ammettere ehe -I' obbligo assunto

daIIa societa Valsangiaeomo vm:so' l'attore costituisee, sin

dal suo sorgere e in V'irtil stessa della legge, un obbligo

personale del conV'enuto, owia ne segue una doppia

illazione: anzitutto, ehe e gfuridicamente inammissibile

il eonsiderare « il V'ineolo personale)} di eui nellepolizze

eomeuna fideiussione, semplice 0 solidale, deI convenuto,

poiche la fideiussione suppone necessariamente e per

definizione un debito altrui ed C, eome insegna rOSER,

«la malleveria per un debito aUrui)}: secondariamente,

ehe nell'obbligo assunto dal eonvenuto non pUO neppure

rawisarsi l'assunzione 0 la eoassunzione di un debito,

poiehc anehe questo, negozio ha per supposto il !debito di

un terzo, ehe l'assuntore vuol far suo.

'

E neanehe' puossi sostenere, come fa l'attore, eh~}' ob ...

, '-

I

Obligaliollcnreeht. N° .15.

bligo assunto dal convenuto sia obbligo per se stante,

distinto da quello ehe gli incombeV'a per legge (art. 564 CO)

e ehe pertanto non sarebbe stato colpito dal eoncordato.

La causa delI' obbligazione in questione non era ehe una sola

e consisteV'.a nell'obbligo incombente aIla societa in linea

prineipale ed ai singoli soci, in linea sussidiaria ma solidale,

di restituire aU'attore i mutui deI 3 e 211uglio 1914. Data

l'unita della causa non pot~V'a sorgere ehe una sola obbli-

gazione e eio malgrado la solidarieta, la quale per se stessa

non c costitutiva di obbligazione diversa, ma serve solo

dimaggior garanzia. Sarebbe eoncepibile inveee ehe, poiehe

l'obbligo solidale di cui all'art. 564 c solo sus.sidiario, il

eonvenuto aV'esse inteso eliminare questa sussidiarietä.

e rendersi

respOl{sabile

per il debito

immediata-

mente, eioe anche prima dello scioglimento 0 dell'escus-

sione della soeieta. Ma questa ipotesi non ha valore nel

caso in esame in cui, di fatto, la soeieta era giä. eseussa ed

in fallimento quando ottmme il coneordato e il eonvenuto

fu chiamato in giudizio per il pagamento deI residuo. E,

finalmente, non regge neppure l'argomento ehe il conve-

nuto mirasse a garantire l'attore contro gli effetti

di un futuro coneordato della societa, V'ale a dire.

intendesse rinuneiare, per quanto 10 potesse eoncernere,

ad opporgli il co"ncordato col suo effetto estintiV'o della

responsabilita dei soci. Siffatta pattuizione non sarebbe

valida. Essendo i soci senz' altro tenuti degli obblighi della

societa e operando il coneordato di essa «eo ipso » (RU

37 I p. 160) come modo di estinzione della loro responsa-

bilita, essa signifieherebbe rinuncia antieipata e per se

stessa illecita ad inV'ocare un futuro concordato.

11 Tribunale federale pronuncia:

10 L;appello e anlmesso .