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45_II_266

BGE 45 II 266

Bundesgericht (BGE) · 1919-05-28 · Italiano CH
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Sachenrecht. N° 3\1.

39. Sentenza 28 maggio 1919 della. IIa sezione civile

nella causa Beckert e. Banca. della. Smara ItaUana.

L'intenzione deI proprietario manifestatasi sotto l'impel'o di

un diritto cantonale cU costituil'e un accessorio non vale a

crea,re un accessorio secondo l'art. 644 ca,p. 2 ces, se, sotto

quel regime es so non aveva le quaIita giuridiche essenziali

dell'accessorio deI nnovo diritto,- Art. 644 cap. 2, 805 ces.

A. -

L'ipoteca sul mobilio, non ammessa dall'antico

'diritto deI Cantone Ticino, vi fu introdotta eon decreto

legislativo deI 9 maggio 1904, il quale, nel suo art. 10,

disponeva : «Gli oggetti mobili destinati ad un esercizio

I} industriale, quali le macchine di un opificio od ilmobilio

/t di un albergo, possono essere ipotecati come accessori

)} dal proprietario dell'iinmobile in eui si trovano, an-

)) eoreM non infissi nel medesimo. I} Nell'art. 2 sono

indieate le formalita riehieste a tale scopo (inventario dei

mobili eolla Ioro stima, autentiea notarile delle firme.

-deposito dell'inventario presso l'uffieio delle ipoteche

ece.).

B. -

Il 1° marzo 1904, la ditta Düringer, Burkard

'6 Cia. aeeendeva a favore deUa Banea della Svizzera

Italiana in Lugano un'ipoteea di primo grado a garanzia

di un debito di 500 000 fr. sullo stabile Hötel Europe

e dipendenze in Calprino. L'iserizione nel registro delle

ipoteche menziona ehe l'ipoteca si estende, oltreche al

~omplesso degli immobili, anehe al « mobilio. scorte ed

)} altri mobili tutti eontenuti nell'albergo e dipendenze,

)} quali mobili sel"Vono all'esercizio medesimo e sono dai

)f proprietari immobilizzati per destinazione /t. Un inven-

tario dei mobili ipoteeati non fu eretto ne fu ossequiato,

ne allora ne in seguito, agli altri precetti di fonna pre-

visti dall'art. 2 deI decreto legislativo preeitato.

SusllIeguentemente, il 28 dicembre 1906, Ermanno

Burkard. suceessore della ditta Düringer, Burkard e Cia.,

.aceendeva altra ipoteca sui dettj stabili e sul loro mobilio

a garanzia di un eredito di 160000 fr. spettante ~a

~itta

Fratelli Fischer in Meistersehwanden. La cosbtuzlOue

avvenne, questa volta. nella forme previstedall'art. 2

sopraccennato.

C. -

Ermanno Burkard eadeva nel 1917 in, fallimento,

nel quale la eonvenuta notificava ~ suo eredito ipotecari?

di 500 000 fr. eon aeeessori e chledeva ehe per esso 11

diritto di pegno si estendesse a tutto il mobilio esistente

nell'albergo Europe e dipendenze. Questa pretesa, ammes~a

dall'Amministrazione deI faIlimento, fu contestata m

sede di eollocazione da un creditor.e, l'attuale attore

Alessandro Beckert, il quale, eon petizione deI 21 maggio

1918 proposta a termini dell'art. 250 .L~~, do~andava

ehe fosse negato alla -eonvenuta ogm dintto dl ~egno

sugli oggetti mobili eontenuti neU'Hotel ~urope e dip?n-

denze. A sostegno di questa domanda 1 attore assenva

ehe l'ipoteca a favore della eonvenuta era stata ere~ta

in un'epoca in eui il diritto eantonale non eonsenh'\'a

un diritto ipotecario sul mobilio di un al~rgo. e ehe, deI

resto, non erano state osservate le formalita dl legge.

Contestava questa tesi la eonvenuta. A sU? parere,

l'ipoteea sul mobilio litigioso era stata validamente

eretta : se anche cio non fosse, l'ipoteca non era meno

efficaee awegnacche, per la regolare eostituzione dell'ipo-

teca in favore della ditta Fratelli Fischer, i mobili avevano

acquistata qualita di accessori secondo ~ CCS,. qualita

di natura, reale, odi eui dovevano benefiClare le Ipoteche

iscritte anteriormente nelI' ordine deI loro rango a sensi

degli art. 644 cap. 2 e 805 CCS e della giurisprudenza deI

Tribunale federale (sentenze Lattmann RU 42 II p. 112

e seg., Ineichen RU 43 11 p. 592 e seg.).

. .

.

D. -

Le istanze eantonali respinsero Ia pebzlOne. Il

Tribunale di Appello eon sentenza deI 24 gennaio 1919 :

donde il presente appello al Tribunale federale.

Consideralldo in diritto:

La parte appellante non assevera nemmeno ehe nel

AS 45 11 -

1919

19

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Sachenrecht. N° 39.

caso in esame non si verifichino gli estremi oggettivi

tiai quall il CCS-(art. 644 cap.2 e sentenza precitata" nella

causa Ineichen, RU 43 11 p. 592 e' seg.) fa dipendere 'la

quallta di accessorio secondo il nuovo diritto : la sua

destinazione economiea e una relazione di luogo tra

l'accessorio e l'oggetto principale. D'altro canto; anche

in questo caso eome gia nel caso Ineiehen, nstanza

cantonrue constata ehe nel Cantone Tieino l'uso Ioeale

non eonsidera il mobilio di un albergo quale aeeessorio :

questa eonstatazione vineola il Tribunale federale. Ond'e

ehe il dibattito sta tutto nel sapere se la volontit deI

proprietario ehe, a sensi della giurisprudenza, deve

sostituire l'uso Ioeale, vale a dire l'elemento soggettivo,

si sia manifestata in eonformita ed a sufficienza di legge.

A questo riguardo oe~rre osservare : E fuori di dubbio

ehe dall'entrata in vigore dei CCS (eioe dal 10 gennaio

1912 in poi) tale volonta non fu mai espressa ne diretta-

mente ne per atti eoncludenti. Chiedesi quindi anzitutto

se essa possa ravvisarsi in atti ehe awennero sotto

l'impero dell'antieo regime, dovendosi senz'altro ammet-

tere ehe ove eiö fosse ed ove, pertanto imperante quel

diritto, il mobilio in questione avesse acquistato qualita

di aeeessorio nel senso deI CCS, non vi sarebbe motivo

per contestargliela in virtil deI nuovo. Ma la risposta

non puö essere ehe negativa. Ne la prima ipoteca dei

10 marzo 1904, aceesa in favore della convenuta, ne la

seeonda, costituita a garanzia della Ditta Fratelli Fischer.

potevano conseguire questo effetto. Non la prima, perelle

informe seeondo i precetti dell'art. 2 deI decreto legis-

lativo 9 maggio 1904, e non la seeonda, perehe, se pur

valida nelIa forma a stregua di quel disposto. non poteva

sortire se non gli effetti eonsentiti da esso. Ma questi

effetti giuridiei erano essenzialmente diversi da quelli ehe

il CCS annette alla quallta di «accessorio)). L'ipoteca

sul mobilio, eosi eom'essa era intesa dal diritto ticinese,

non faceva di esso un aeeessorio nelsenso aceettato dal

nuovo : il diritto di pegno sul mobiJio non era efficaee

Sachenrecht. N° :1\1.

se non in confronto delle persone in cui fayore era stato

eostituito : ad esso non partecipavano i ereditori ipotecari

precedenti. L'oggetto mobile (mobilio, maeehinario ece.)

dato a pegno ad uno 0 piil creditori, rimaneva, in tutti

gli altri rapporti, un oggetto giuridicamente diye~o

dalla cosa principale : non ne seguiva le sorti invaii.a-

bilmente e in tutti i suoi rapporti, non eostitulva eon essa

una unita giuridieamente inseindibile : in altri termini, .

non era eolpito dall'ipoteca nello stesso modo in cui

10 era le stabile stesso, eioe in favore di tutti i crediti

ehe gravavano 10 stabile e nel loro rango, indipendente-

mente dall'epoca in cui il rapp ort 0 dell'aeeessorio col

principale el'a sorto (e!r. RU 43 11 p. 602).

Questa considerazione e deeisiva per la sorte della

causa. Da essa seende una duplice illazione: anzitutto

ehe il eoneetto di accessorio seeondo il eessato diritto

ticinese (e, in genere, secondo le legislazioni cantonali

ehe avevano introdotto l'istituto delle pertinenze con-

trattuali) non essendo identico, ma sostanzialmente

diverso da quelle aeeettato dal ces, l'ipoteea accesa

nel 1906 sul mobilio in litigio non poteva, per se stessa,

dargli la qualita di vero aecessorio, com' esso e previsto

dal nuovo diritto : e, seeondariamente, ehe, ciö essendo,

neanche la diehiarazione di volontit deI proprietario di

dare al mobilio la qualita di aeeessorio -

dichiarazione

ehe puö, in se stessa, ravvisarsi in quellaeostituziolle

di ipoteea -

non e identiea ne puö sortire gli stesSt

effetti giuridici di una dichiarazione seeondo l'art. 644

al. 2 CCS. Infatti la manifesta 'e chiara espressione di

volontit deI proprietario di eonsiderare un mobile corne

aecessorio (art. 644 al. 2 CCS) suppone neeessariamellte

la possibilita giuridiea di raggiungere questo scopo : ove,

per legge, tale possibilita non esiste, Ia dichiarazione 0

espressione di volonta non puö essere interpretata in

questo senso, ne conseguire quello seopo e sam quindi,

a questo riguardo, deI tutto ineffieace. Ne segue elle

(contrariamente al easo Ineicl1en sueeitato, in cui la

:!70

Sachenrecht. N.,10.

diehiarazione di volonta era avvenuta sotto l'impero

deI nuoDO diritto, RU 43 11 p. 592), nel easo in esame fa

difetto l'elemente soggettivo previsto dall'art. 644 al. 2

CCS : si e quindi a torto ehe l'istanza eantonale ha res-

pinto l'.azione proposta dall'attore ammettendo ehe i

m{)bili erano divenuti aeeessori dello stabile seeondo

iipreeetti deI CCS. In sostanza, l'errore in cui versa il

. querelato giudizio sta nel non avvertire aIla differenza

essenziale ehe corre tra «J'aecessorio» creato dal decreto

legislativo ticinese deI 9 maggio 1904 e « l'accessorio »

come e eoncepito dal nuovo diritto : solo una diehiara-

zione di volontä diretta a costituire un aecessorio ehe

di quello previsto da! CCS abbia le qualitä giuridiche

essenziaJi puö essere considerata efficace ed operativa

a sensi dell'art. 644 al. 2 CCS.

11 Tribunale jederale pronuncia :

L'appello e accolto.

'ln. UrteiL der Ir. Zivilabteilung vom 8. Juli 1919

i. S. Sender gegell Spar- und Leihbsae Bern.

Art. 715 ZGB. Art. 1 Abs. 1, VO des Bundesgerichts betr. die

Eintragung der Eigentumsvorbehalte vom 19. Dezember 1919.

\Vo ist der Eigentumsvorbehalt an Gegenständen einzutragen,

die einer ausländischen Firma geliefert worden sind, die in

der Schweiz eine Zweigniederlassung betreibt, wenn diese

Firma unter Verletzung des Grundsatzes der Firmenwahrheit

ihre gesamte Geschäftstätigkeit in einem andern Betreibungs-

kreise ausübt, als dem Kreise, den das Handelsregister als

Geschäftsniederlassung verzeigt?

.'1 .• - Die Firma Carl Walter, Goppelt & Oe in Konstanz

(offene Handelsgesellschaft zwischen Carl Walter von

Berlin und Albert- Aschinger' von Pfol'zheim, heide in

Kreuzlingeil), die im Handelsregister des Amtsgerichtes

Sachenrecht. No 40.

271

Konstanz eingetragen war, errichtete am 27. Mai 1913

in Kreuzlingen eine Zweigniederlassung unter der nä:n-

lichen Firma und liess diese am 3. Dezember 1913 1m

Handelsregister Frauenfeld eintragen. Im Jahre 1914

löste sich die Gesellschaft auf und es gingen deren Aktiven

und Passiven auf die Firma Carl Walter, Goppelt & Oe

(Einzelfirma : Inhaber Carl Walter von Berlin wohnhaft

in Kreuzlingen) über. Auch diese neue Firma verzeigte

eine Zweigniederla:,sung in Kreuzlingen;. der Eintrag

derselben in das thurgauische HandelsregIster erfolgte

am 21. Oktober 1914. Die Firma betreibt seit dem

Jahre 1917 in Emmishofen eine Munitionsfabrik, in der

zirka 30 Arbeiter beschäftigt sind. Im Dezember 19~ 7

lieferte der. heutige Beklagte Otto Se-uder, Kaufmann m

Schaffh~usen der Firma Carl Walter, Goppelt & Oe

eine Anzahl Maschinen für ihre Fabrik in Emmishofen

und liess im April 1918 beim Betreibungsamt Gottlieben,

in dessen Kreis Emmishofen liegt, einen Eigentums-

vorbehalt an diesen eintragen. In dem am 20. Juli 1918

über die Firma Walter, Goppelt & Oe eröffneten Kon-

kurse sprach der Beklagte die,"on ihm der Gemeinschuld-

nerin gelieferten Mascllinen zu Eigentum an, unter

Berufung auf

d~n· eingetragenen

E~gent.um.svo~behalt.

\Vährend die Konkursverwaltung dIe VmdikatIon zu-

rückwies, anerkannte die zweite Gläubigerversammlung

den vom Beklagten geltend gemachten Aus&onderungsan-

spruch. In der Folge verlangte jedoch die heutige_Kl~e~n,

die Spar- und Leihkasse Bern als KonkursglaubIgenn~

gestützt auf Art. 260 SchKG die Abtretung d~ Admas-

sienmgsanspruches gegen den Beklagten und ~eItet~ gegen

diesen rechtzeitig die yorliegende Klage em mIt dem

Rechtsbegehren : die Eigentumsanspraclle des .. O~to

Sender an den vindizierten Maschinen nebst Zubehor IDl

Schätzungswerte von 2698 Fr. sei a,?zuweisen. ~ie Klage-

begründung geht dahin, dass der Ei~trag des EIgentu~s­

vorbehaltes im Register des Betrelbung~amtes . Gotthe-

. ben ohne rechtliche Wikung sei, da er 1m RegIster des