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102 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- daher nicht ohne weiteres zugegeben werden kann. dass ihr Wert in normalen Zeiten 96,000 Fr; nicht erreicht hätte. Mit Rücksicht darauf, dass sich offenbar die Gründe für und gegen die Richtigkeit der Behauptungen der Vorinstanz sowohl, als auch des Rekurrenten die Wage halten, geht es nicht an, ihm den angetragenen Beweis abzuschneiden. Viebnehr ist die Bilanz hinsichtlich der Liegenschaften von Sachverständigen zu überprüfen;. denn Art. 3 der VO vom 16. Dezember 1916 sieht dieses Beweismittel da, wo es zur Aufklärung der Sachlage erfor- derlich, ausdrücklich vor. Die Anordnung einer Expertise rechtfertigt sich umsomehr, als die Vorlnstanz früher gestützt auf die nämliche Bilanz dem Impetranten die Stundung bewilligt hat. Desgleichen bedarf es aber auch einer Untersuchung durch Sachverständige, um festzustcllen, ob die von der Vorinstanz beanstandeten Abschreibungen, welche auf den Maschinen vorgenommen worden sind, den Grund- sätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung entsprechen. Ganz abgesehen davon, dass sich die Nachlassbehörde bei ihren früheren Entscheiden nicht veranlasst sah, in dieser Hinsicht Aussetzungen anzubringen, kann die Frage, ob eine Amortisation' von 25% auf Bobinenma- schillen zu gering ist, nur dureh Experten beantwortet werden. Auf alle Fälle muss der Rekurrent zum Beweise dafür zugelassen· werden, -dass die Maschinen vor dem Kriege den Wt·rt hatten. zu welchem er sie in die Bilanz eingestellt hat. und Konkurskammer. N° 19. 103
19. Sentenze. 16 me.rzo 1917 nella causa Credito 'l'icinese. Nell'allestimento della graduatoria l'amministrazione deI fallimento non deve tener conto se non delle ragioni insi- nuate. L'azione in contestazione della graduatoria avendo per oggetto la decisione dell'amministrazion~ ~ui crediti insinuati essa non potra concernere delle rag10m non pro- dotte e s~lle quali I'amministrazione non ha deciso. - Insi- nuazione tardiva a sensi dell'art. 251 LEF. A. - Con lettera deI 23 gennaio 1914 l'ufficio dei fallimenti di Locarno invitava la Banca della Svizzera Italiana in Lugano ad indicargli il saldo, senza interessi, deI conto da essa aperto al fallito Credito Ticinese in Locarno. La Banca rispondeva il 24 gennaio che il saldo in suo favore verso la sede di Locarno era di fr. 53826,45 e verso la suceursale di Lugano di fr. 44 950,23, non compresi gli interessi, aggiungeudo di essere in possesso di 8 obligazioni deI Credito per l'importo di ~r. 9500, par il quale intendeva far vaiere .Ja eompensazlOne. I~ seguito, questi crediti sembrano aver fatto. og~etto dl due produzioni separate, classificate sotto I NI. 13505 e 13764, colle quali la Banca creditrice domandava ehe essi venissero iscritti in graduatoria in anticlasse perche garantiti da titoli costitu~tile in pegno c~n con- . tratti 9 dieembre 1912.3 gennalo e 9-10 gennalo 1914. Vamministrazione deI fallimento, avendo comunieato alla notificante con lettera deI 15 aprile 1915 di non ammettere in sede privilegiata il credito di fr. 9300 e di contestare il diritto di privilegio deI eredito preesistente verso la suceursale di Lugano sui titoli eostituiti in pegno cegli atti 3 e 9 gennaio 1914, ne segui una causa in contestazione della graduatoria, nella quale 1a Banca della Svizzera Italiana con petizione 21 aprile 1915 Jomandava, tra altro ehe il suoeredito verso la sede di Loearno ehe, com~resi gli interessi, eomputava in fr. 54336,10 e quello verso la succursale di Lug~~o (fr: 47588,60, compresi gli interessi) fossero eollocatI In anbclasse eome 104 Entscheidungen der SchuldbetrelDungs- crediti garantiti da pegno confonnemente ai contratti sunnominati « il tutto coi relativi interessi fino a saldo effettivo ». La convenuta amministrazione nel suo alle- gato di risposta ammetteva il diritto di pegno sui ·titoli indicati nel contratto 3 gennaio 1914 per il credito verso la sede di Locarno e sui titoli indicati nell'atto deI 9 di· cembre 1912 per il credito verso la succursale di Lugano e conchiudeva per il resto al rigetto della petizione. Circa gli interessi la convenuta dichiarava sotto il N° 9 della risposta : « Gli interessi possono decorrere in quanto il rispettivo capitale sia garantito da pegno. » B. - Con sentenza deI 16 maggio 1916 il Tribunale di Appello deI Canto ne Ticino pronuneiava: . 10 Il credito di fr. 44950,23 dell'attrice verso la succursale deI Credito Ticinese in Lugano deve essere iscritto fmo alla concorrenza di fr. 25000 come garantito da pegno sui titoli rimessi all'attrice il 9 gennaio 1914. 2° L'importo rimanente deI credito verso la succursale di Lugano in fr. 19930,23 ed il montante integrale di quello verso la sede di Locarno in Ir. 53826,45 debbono essere collocati come garantiti da pegno sui titoli indi- cati negli atti dei 9 dicembre 1912 e 3 gennaio 1914. 3° Per 10 scoperto i ,crediti sono collocati in quinta classe. La sentenza non fa menzione di interessi. C. - Questo giudizio esse:mdo stato confermato dal Tribunale federale dietro appellazione della convenuta amministrazione, questa si accinse ad eseguirlo modi- ficando 10 stato primitivo di collocazione nel senso ehe vi iscrisse in anticlasse i suddetti crediti nelloro importo totale di Ir. 98776,68, senza menzione di interessi, e, ultimata la liquidazione dei relativi titoli di pegno, comunicava il 28 novembre 1916 alla Banca uno stato di riparto conforme alla collocazione, nel quale eioe essa non teneva caicolo degli interessi decorsi su detta somina dal giorno dell'apertura dei fallimento. D. - Con reclamo deI 6 dicembre 1916 la creditrice ~nsorse presso r Autorita cantonale di vigilanza contro undKonkurskammer. N° 19. 105 questo 8tato di riparto domandandone la rettifiea nel senso ehe sulla somma di fr. 98776,68 garantita da pegno venissere computati, pure in anticlasse, i relativi interessi al 5 % dal giorno dell'apertura deI falIimento a quello deI pagamento effettivo giusta 1'art. 209 LFF. L' Autorita. di vigilanza avendo accolto il reclamo per motivi ehe, per quanto oeeorre, saranno esaminati nei seguenti considerandi, l' Amministrazione eon rieorso deI 27 febbraio 1917 se ne aggrava presso il Tribunale federale eonehiudendo ehe in rifonna della querelata decisione venga dichiarato respinto il ricorso 6 deeembre 1916 della Banca Svizzera Italiana; - Considerando in diritto:
1. - Le stato di riparto deve essere allestito sulla base dei diritti menzionati nella graduatoria. La domanda della Banca della Svizzera Italiana tendente alla rettifiea dello stato di riparto nel senso di iserivervi an ehe gli interessi sui erediti ammessi a suo favore non sara dunque ammissibile se non ove essa possa dimostrare ehe erano iseritti in graduatoria 0 avrebbero dovuto esserio in forza delle sentenza intervenute e per altri motivi. ehe, di fatto, nella graduatoria primitiva ed anehe in quella rettificata in base alla sentenza deI Tribunale di Appello 16 maggio 1916, non furono iseritti se non i capitali (fr~ 53 826,45 a fr. 44 950,23) e ineontestato, eome 10 e ehe, insinuando i suoi erediti nel fallimento, la Banca nen fece menzione di interessi. Onde giustificare r omis- sione della 101'0 notifiea la Banea allega di asserne stata validamente dispensata dall'ufficio dei fallimenti di Loearno cella lettera 23 gennaio 1914 e ne deduee ehe l'amministrazione, deeidendo sulle insinuazioni, avrebbe dovuto tener conto degli interessi quantunque non fosse- ro stati espressamente notificati. Ma questa tesi, ehe fu aecolta dall'istanza eantonaIe, non regge. Unico seopo della lettera deI 23 gennaio 1914 (ehe l'uffieio indirizzö non solo alla Banea della Svizzera ltaJjana, ma anche ad 1./', 106 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- altri istituti bancari e creditori di maggior eonto), era solamente quello di determinare approssimativamente la situazione dei prineipali ereditori verso il fallito in vista dell'imminente loro prima adunanza: essa era dunque una semplice riehiesta di informazione e la risposta della Banea deI 24 gennaio non' eostituiva ne poteva costituire 0 sosti- tuire una vera e propria notifiea delle sue ragioni in base a formale ingiunzione degli organi deI fallimento, quala venne pubblicata nel foglio ufficiale contemporaneamente alla Iettera 23 gennaio 1914 (vedi eonsiderando 10 della querelata decizione), giusta l'art. 232 eil. 3 LFF. Non altrimenti deI resto ha inteso la Banca stessa il signifieato di quella domanda, poiehe, per far valere le sue ragioni nel fallimento, non si limito alla eomunieazione deI 24 gennaio, ma produsse in seguito (in data non desumibile dagli atti) della vere e proprie notifiche. Cio risulta dal- l'estratto della graduatoria nel quale sono menzionate, sotto i numeri 13505 e 13764, due notifiche della Banca, e piiI ancora della eircostanza ehe la creditrice ha noti- fieato nel fallimento dei' diritti di pegno di eui non e cenno nella lettera 24 gennaio e che, in parte, furono accolti dall'amministrazione. Ma se anche si volesse considerare la communicazione 24 gennaio come la sola notifica della Banca, non per' questo la situazione' si muterebbe in suo favore. Anche in questo caso infatti dovrebbe ascriversi a sua colpa se essa ha ritenuto noti- fica valida e sufficiente una.communicazione di semplice informazione, affatto generica e sprovvista di documenti giustificativi di sorta, e se essa, pur attribuendole questo carattere, non vi fece menzione degli interessi; colpa ehe non sarebbe eliminata neanche dall'invito deU'Uffieio 23 gennaio, qualunque ne sia il significato, poiehe esso non poteva dispensare la Banea di attenersialla legge e di ottemperare aHa grid~ di insinuazione regolar- mente pubblicata, negli organi u(fieiali.
2. - Posto dunque ehe la Banca si e limitata a noti- fieare i saldi dei suoi erediti in capitale senza domandare und Konkurskammer. N° 19. 107 1a coUoeazione degli interessi e che nulla sta a giustificare questa omissione, ne segne ehe l'amministrazione deI fallimento, dal canto suo, decidendo sui crediti insinuati aHo scopo di allestire la graduatoria. non aveva a tener .conto - ed a ragione non ha tenuto conto - degii inte- ~ess.i (ar:. 246 LEF) : donde risulta ancora ehe, poiche I aZlOne m eontestazione deUa graduatoria non puo con- .cernere se non una decisione deU'amministrazione falli- mentare eolla quale un credito insinuato 'e aecQIto 0 res- pinto (art. 250 LEF; J.EGER osserv. 5 a questo disposto), la domanda di allocazione degli interessi non avrebbe potuto far oggeto della petizione 21 aprile 1915 deUa ~a~lCa: Su questo punto l'azione era dunque irricevibile In ordine e l' Autorita giudiziaria avreobe dovuto rifiu- tarsi espressamente di esaminarne il merito. Cosa in realta abbia fatto od inteso fare a questo riguardo ilgiudiee di A~peUo coUa sua sentenza deI 16 maggio 1916 (ehe il Tfl~unale federale non feee che confermare dietro appel- lazlOne della eonvenuta, vedi sua sentenza 18 ottobre 1916), e oggetto di disputa tra le parti. La ricorrente sostiene ehe poiche il dispositivo della sentenza non fa .cenno se non della eolloeazione dei capitali, senza inte- ressi (fr. 25 000 + fr. 19950 = fr. 44 950,23 e 33826 francs 45), il giudice abbia inteso respingerli defini- tivamente. Per contro Ia Banea opina ehe se il giudice non feee menzione degli interessi ne nei motivi, ne nel -dispositivo della sentenza, si fu perche essi erano stati .espressamente riconoseinti in causa (risposta eif. 9) e posti cosi fuori di contestazione. La questione e dubbia, ma non occore deciderla : ai fini deI presente giudizio basta constatare, da un lato, ehe la Banca della Svizzera Italiana, al momento in eui l' Amministrazione ebbe a decidere sui crediti insinuati, non aveva ancora notificati gli interessi,e dall'altro, ehe neUa sua sentenza deI 16 mag- gin 1916 il giudice fa solo menzione dei capitali notifi- .cati e dei pegni dai quali essi sono assistiti. Da queste -due circostanze risulta ehe, allo stato odierno degli atti, 108 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ia Banea delIa Svizzera Italiana pretende a torto che gli interessi vengano iseritti nel presente stato di riparto. Ma siccome ]a legge consente Ia notifiea di un credito fino alIa chiusura delfallimento e ehe il fallimento deI Credito non e ancora chiuso, e poiche l'insinuazione tar- diva degli interessi pub ritenersi avvenuta colle misure prese daUa Banca onde farli collocare e menzio~are nel riparto (petizione 21 aprile 1915, reclamo 6 dlCembre 1916 all'Autorita di vigilanza ecc.), l'amministrazione dovra anzitutto esaminare questa notifiea tardiva e decidere sulla sua ammissione in graduatoria. Se essa viene ammessa, lagraduatoria dovra venir completata. deposta e pubblicata a' sensi di legge; se essa vien respinta basten\ un semplice avviso alla creditrice giusta l'art. 69 deI Regolamento 13 luglio 1911 concer- nente l'amministrazione dei fallimenti. Se, in seguito, sorgera contesa sull'ammissibilita di questo nuovo cre- dito, l'autorita giudiziaria avra campo di decidere come sia da intendersi a questo riguardo la sua sentenza 16 inaggio 1916, in altri termini, se ed in quale misura possa opporsi alla nuova domanda di collocazione l'eccezione della cosa giudieata. Lo 8tato di riparto dovra poscia essere conformato al comp1emento della graduatoria passato in giudicato; - La camera esecuzioni e fallimenti pron-uncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi. und Konkurskammer. N° 20. 1090
20. Entscheid vom 16. Mirz 1917 i. S. Grillet. Legitimation eines Bürgen zum Rekurs gegen einen Entscheid,. wodurch dem Hauptschuldner eine allgemeine Betreibungs- stundung bewilligt wird. - Art. 1 Stundungsverordnung und. 657 OR. Eine Aktiengesellschaft kann keine allgemeine Betreibungsstundung beanspruchen, wenn die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind. A. - Durch Entscheide vom 27. Juli 1915, 21. Ja-· nuar 1916, 18. Juli 1816 hatte der Gerichtspräsident von Interlaken der heutigen Rekursgegnerin A.-G. Hotel Giessbach in Brienz die allgemeine Betreibungsstundung bewilligt. Am 30. Dezember stellte deren Bevollmäch.;. tigter, Fürsprech Lutz in Interlaken, gestützt auf einen Beschluss des Verwaltungsrates vom 22. Dezember 1916, das Gesuch um Verlängerung der Stundung bis zum
30. Juni 1917, indem er geltend machte: Die Gründe, welche seinerzeit zur Bewilligung der Stundung geführt. bestünden immer noch fort; denn auch im Sommer 191& sei die ausländische Kundschaft, welche das Hotel am meisten frequentierte, ausgeblieben, 80 dass man von der Eröffnung des Betriebes habe absehen müssen. Die Aus- sichten für die kommende Saison seien indessen bedeu- tend günstiger, weil anzunehmen sei, dass eine grössere Zahl Internierter im Hotel untergebracht würde,I. Unter allen Umständen müsse im gegenwärtigen Zeitpunkte die Liquidation vermieden werden, was im Interesse der Hypothekar- wie auch der Kurrentgläubiger liege ;. denn das Ergebnis einer Verwertung stünde in Anbe- tracht der herrschenden Krise zum wahren Werte des Unternehmens in keinem Verhältnisse. Die eingereichte- Bilanz, abgeschlossen auf 31. Dezember 1916 weist einen Aktivenbestand von 1,278,345 Fr. 75 Cts. (Immobilien 661,207 Fr. 45 Cts. ; Mobiliar 362, 618 Fr. 95 Cts.; Keller.;. Vorräte 9600 Fr.; Bahnanlage 240,714 Fr.; übrige- Aktiven 13,805 Fr. 40 Cts.), einen Passivenbestand von.