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43_III_103

BGE 43 III 103

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

daher nicht ohne weiteres zugegeben werden kann. dass

ihr Wert in normalen Zeiten 96,000 Fr; nicht erreicht

hätte. Mit Rücksicht darauf, dass sich offenbar die Gründe

für und gegen die Richtigkeit der Behauptungen der

Vorinstanz sowohl, als auch des Rekurrenten die Wage

halten, geht es nicht an, ihm den angetragenen Beweis

abzuschneiden. Viebnehr ist die Bilanz hinsichtlich der

Liegenschaften von Sachverständigen zu überprüfen;.

denn Art. 3 der VO vom 16. Dezember 1916 sieht dieses

Beweismittel da, wo es zur Aufklärung der Sachlage erfor-

derlich, ausdrücklich vor. Die Anordnung einer Expertise

rechtfertigt sich umsomehr, als die Vorlnstanz früher

gestützt auf die nämliche Bilanz dem Impetranten die

Stundung bewilligt hat.

Desgleichen bedarf es aber auch einer Untersuchung

durch Sachverständige, um festzustcllen, ob die von der

Vorinstanz beanstandeten Abschreibungen, welche auf

den Maschinen vorgenommen worden sind, den Grund-

sätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung entsprechen.

Ganz abgesehen davon, dass sich die Nachlassbehörde

bei ihren früheren Entscheiden nicht veranlasst sah, in

dieser Hinsicht Aussetzungen anzubringen, kann die

Frage, ob eine Amortisation' von 25% auf Bobinenma-

schillen zu gering ist, nur dureh Experten beantwortet

werden. Auf alle Fälle muss der Rekurrent zum Beweise

dafür zugelassen· werden, -dass die Maschinen vor dem

Kriege den Wt·rt hatten. zu welchem er sie in die Bilanz

eingestellt hat.

und Konkurskammer. N° 19.

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19. Sentenze. 16 me.rzo 1917 nella causa Credito 'l'icinese.

Nell'allestimento della graduatoria l'amministrazione deI

fallimento non deve tener conto se non delle ragioni insi-

nuate. L'azione in contestazione della graduatoria avendo

per oggetto la decisione dell'amministrazion~ ~ui crediti

insinuati essa non potra concernere delle rag10m non pro-

dotte e s~lle quali I'amministrazione non ha deciso. -

Insi-

nuazione tardiva a sensi dell'art. 251 LEF.

A. -

Con lettera deI 23 gennaio 1914 l'ufficio dei

fallimenti di Locarno invitava la Banca della Svizzera

Italiana in Lugano ad indicargli il saldo, senza interessi,

deI conto da essa aperto al fallito Credito Ticinese in

Locarno. La Banca rispondeva il 24 gennaio che il saldo

in suo favore verso la sede di Locarno era di fr. 53826,45

e verso la suceursale di Lugano di fr. 44 950,23, non

compresi gli interessi, aggiungeudo di essere in possesso

di 8 obligazioni deI Credito per l'importo di ~r. 9500,

par il quale intendeva far vaiere .Ja eompensazlOne. I~

seguito, questi crediti sembrano aver fatto. og~etto dl

due produzioni separate, classificate sotto I NI. 13505

e 13764, colle quali la Banca creditrice domandava ehe

essi venissero iscritti in graduatoria in anticlasse

perche garantiti da titoli costitu~tile in pegno c~n con-

. tratti 9 dieembre 1912.3 gennalo e 9-10 gennalo 1914.

Vamministrazione deI fallimento, avendo comunieato

alla notificante con lettera deI 15 aprile 1915 di non

ammettere in sede privilegiata il credito di fr. 9300 e di

contestare il diritto di privilegio deI eredito preesistente

verso la suceursale di Lugano sui titoli eostituiti in pegno

cegli atti 3 e 9 gennaio 1914, ne segui una causa in

contestazione della graduatoria, nella quale 1a Banca della

Svizzera Italiana con petizione 21 aprile 1915 Jomandava,

tra altro ehe il suoeredito verso la sede di Loearno

ehe, com~resi gli interessi, eomputava in fr. 54336,10

e quello verso la succursale di Lug~~o (fr: 47588,60,

compresi gli interessi) fossero eollocatI In anbclasse eome

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Entscheidungen der SchuldbetrelDungs-

crediti garantiti da pegno confonnemente ai contratti

sunnominati « il tutto coi relativi interessi fino a saldo

effettivo ». La convenuta amministrazione nel suo alle-

gato di risposta ammetteva il diritto di pegno sui ·titoli

indicati nel contratto 3 gennaio 1914 per il credito verso

la sede di Locarno e sui titoli indicati nell'atto deI 9 di·

cembre 1912 per il credito verso la succursale di Lugano

e conchiudeva per il resto al rigetto della petizione. Circa

gli interessi la convenuta dichiarava sotto il N° 9 della

risposta : « Gli interessi possono decorrere in quanto il

rispettivo capitale sia garantito da pegno. »

B. -

Con sentenza deI 16 maggio 1916 il Tribunale

di Appello deI Canto ne Ticino pronuneiava: .

10 Il credito di fr. 44950,23 dell'attrice verso la

succursale deI Credito Ticinese in Lugano deve essere

iscritto fmo alla concorrenza di fr. 25000 come garantito

da pegno sui titoli rimessi all'attrice il 9 gennaio 1914.

2° L'importo rimanente deI credito verso la succursale

di Lugano in fr. 19930,23 ed il montante integrale di

quello verso la sede di Locarno in Ir. 53826,45 debbono

essere collocati come garantiti da pegno sui titoli indi-

cati negli atti dei 9 dicembre 1912 e 3 gennaio 1914.

3° Per 10 scoperto i,crediti sono collocati in quinta

classe. La sentenza non fa menzione di interessi.

C. -

Questo giudizio esse:mdo stato confermato dal

Tribunale federale dietro appellazione della convenuta

amministrazione, questa si accinse ad eseguirlo modi-

ficando 10 stato primitivo di collocazione nel senso ehe

vi iscrisse in anticlasse i suddetti crediti nelloro importo

totale di Ir. 98776,68, senza menzione di interessi, e,

ultimata la liquidazione dei relativi titoli di pegno,

comunicava il 28 novembre 1916 alla Banca uno stato

di riparto conforme alla collocazione, nel quale eioe essa

non teneva caicolo degli interessi decorsi su detta somina

dal giorno dell'apertura dei fallimento.

D. -

Con reclamo deI 6 dicembre 1916 la creditrice

~nsorse presso r Autorita cantonale di vigilanza contro

undKonkurskammer. N° 19.

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questo 8tato di riparto domandandone la rettifiea nel

senso ehe sulla somma di fr. 98776,68 garantita da

pegno venissere computati, pure in anticlasse, i relativi

interessi al 5 % dal giorno dell'apertura deI falIimento a

quello deI pagamento effettivo giusta 1'art. 209 LFF.

L'Autorita. di vigilanza avendo accolto il reclamo per

motivi ehe, per quanto oeeorre, saranno esaminati nei

seguenti considerandi, l'Amministrazione eon rieorso deI

27 febbraio 1917 se ne aggrava presso il Tribunale federale

eonehiudendo ehe in rifonna della querelata decisione

venga dichiarato respinto il ricorso 6 deeembre 1916

della Banca Svizzera Italiana; -

Considerando in diritto:

1. -

Le stato di riparto deve essere allestito sulla

base dei diritti menzionati nella graduatoria. La domanda

della Banca della Svizzera Italiana tendente alla rettifiea

dello stato di riparto nel senso di iserivervi an ehe gli

interessi sui erediti ammessi a suo favore non sara dunque

ammissibile se non ove essa possa dimostrare ehe erano

iseritti in graduatoria 0 avrebbero dovuto esserio in

forza delle sentenza intervenute e per altri motivi. ehe,

di fatto, nella graduatoria primitiva ed anehe in quella

rettificata in base alla sentenza deI Tribunale di Appello

16 maggio 1916, non furono iseritti se non i capitali

(fr~ 53 826,45 a fr. 44 950,23) e ineontestato, eome 10 e

ehe, insinuando i suoi erediti nel fallimento, la Banca

nen fece menzione di interessi. Onde giustificare r omis-

sione della 101'0 notifiea la Banea allega di asserne stata

validamente dispensata dall'ufficio dei fallimenti di

Loearno cella lettera 23 gennaio 1914 e ne deduee ehe

l'amministrazione, deeidendo sulle insinuazioni, avrebbe

dovuto tener conto degli interessi quantunque non fosse-

ro stati espressamente notificati. Ma questa tesi, ehe fu

aecolta dall'istanza eantonaIe, non regge. Unico seopo

della lettera deI 23 gennaio 1914 (ehe l'uffieio indirizzö

non solo alla Banea della Svizzera ltaJjana, ma anche ad

1./',

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

altri istituti bancari e creditori di maggior eonto), era

solamente quello di determinare approssimativamente la

situazione dei prineipali ereditori verso il fallito in vista

dell'imminente loro prima adunanza: essa era dunque una

semplice riehiesta di informazione e la risposta della Banea

deI 24 gennaio non' eostituiva ne poteva costituire 0 sosti-

tuire una vera e propria notifiea delle sue ragioni in base

a formale ingiunzione degli organi deI fallimento, quala

venne pubblicata nel foglio ufficiale contemporaneamente

alla Iettera 23 gennaio 1914 (vedi eonsiderando 10 della

querelata decizione), giusta l'art. 232 eil. 3 LFF. Non

altrimenti deI resto ha inteso la Banca stessa il signifieato

di quella domanda, poiehe, per far valere le sue ragioni

nel fallimento, non si limito alla eomunieazione deI 24

gennaio, ma produsse in seguito (in data non desumibile

dagli atti) della vere e proprie notifiche. Cio risulta dal-

l'estratto della graduatoria nel quale sono menzionate,

sotto i numeri 13505 e 13764, due notifiche della Banca,

e piiI ancora della eircostanza ehe la creditrice ha noti-

fieato nel fallimento dei' diritti di pegno di eui non e

cenno nella lettera 24 gennaio e che, in parte, furono

accolti dall'amministrazione. Ma se anche si volesse

considerare la communicazione 24 gennaio come la sola

notifica della Banca, non per' questo la situazione' si

muterebbe in suo favore. Anche in questo caso infatti

dovrebbe ascriversi a sua colpa se essa ha ritenuto noti-

fica valida e sufficiente una.communicazione di semplice

informazione, affatto generica e sprovvista di documenti

giustificativi di sorta, e se essa, pur attribuendole questo

carattere, non vi fece menzione degli interessi; colpa

ehe non sarebbe eliminata neanche dall'invito deU'Uffieio

23 gennaio, qualunque ne sia il significato, poiehe

esso non poteva dispensare la Banea di attenersialla

legge e di ottemperare aHa grid~ di insinuazione regolar-

mente pubblicata, negli organi u(fieiali.

2. -

Posto dunque ehe la Banca si e limitata a noti-

fieare i saldi dei suoi erediti in capitale senza domandare

und Konkurskammer. N° 19.

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1a coUoeazione degli interessi e che nulla sta a giustificare

questa omissione, ne segne ehe l'amministrazione deI

fallimento, dal canto suo, decidendo sui crediti insinuati

aHo scopo di allestire la graduatoria. non aveva a tener

.conto -

ed a ragione non ha tenuto conto -

degii inte-

~ess.i (ar:. 246 LEF) : donde risulta ancora ehe, poiche

I aZlOne m eontestazione deUa graduatoria non puo con-

.cernere se non una decisione deU'amministrazione falli-

mentare eolla quale un credito insinuato 'e aecQIto 0 res-

pinto (art. 250 LEF; J.EGER osserv. 5 a questo disposto),

la domanda di allocazione degli interessi non avrebbe

potuto far oggeto della petizione 21 aprile 1915 deUa

~a~lCa: Su questo punto l'azione era dunque irricevibile

In ordine e l'Autorita giudiziaria avreobe dovuto rifiu-

tarsi espressamente di esaminarne il merito. Cosa in realta

abbia fatto od inteso fare a questo riguardo ilgiudiee di

A~peUo coUa sua sentenza deI 16 maggio 1916 (ehe il

Tfl~unale federale non feee che confermare dietro appel-

lazlOne della eonvenuta, vedi sua sentenza 18 ottobre

1916), e oggetto di disputa tra le parti. La ricorrente

sostiene ehe poiche il dispositivo della sentenza non fa

.cenno se non della eolloeazione dei capitali, senza inte-

ressi (fr. 25 000 + fr. 19950 = fr. 44 950,23 e 33826

francs 45), il giudice abbia inteso respingerli defini-

tivamente. Per contro Ia Banea opina ehe se il giudice

non feee menzione degli interessi ne nei motivi, ne nel

-dispositivo della sentenza, si fu perche essi erano stati

.espressamente riconoseinti in causa (risposta eif. 9) e

posti cosi fuori di contestazione. La questione e dubbia,

ma non occore deciderla : ai fini deI presente giudizio

basta constatare, da un lato, ehe la Banca della Svizzera

Italiana, al momento in eui l'Amministrazione ebbe a

decidere sui crediti insinuati, non aveva ancora notificati

gli interessi,e dall'altro, ehe neUa sua sentenza deI 16 mag-

gin 1916 il giudice fa solo menzione dei capitali notifi-

.cati e dei pegni dai quali essi sono assistiti. Da queste

-due circostanze risulta ehe, allo stato odierno degli atti,

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Ia Banea delIa Svizzera Italiana pretende a torto che

gli interessi vengano iseritti nel presente stato di riparto.

Ma siccome ]a legge consente Ia notifiea di un credito

fino alIa chiusura delfallimento e ehe il fallimento deI

Credito non e ancora chiuso, e poiche l'insinuazione tar-

diva degli interessi pub ritenersi avvenuta colle misure

prese daUa Banca onde farli collocare e menzio~are nel

riparto (petizione 21 aprile 1915, reclamo 6 dlCembre

1916 all'Autorita di vigilanza ecc.), l'amministrazione

dovra anzitutto esaminare questa notifiea tardiva e

decidere sulla sua ammissione in graduatoria. Se essa

viene ammessa, lagraduatoria dovra venir completata.

deposta e pubblicata a' sensi di legge; se essa vien

respinta basten\ un semplice avviso alla creditrice

giusta l'art. 69 deI Regolamento 13 luglio 1911 concer-

nente l'amministrazione dei fallimenti. Se, in seguito,

sorgera contesa sull'ammissibilita di questo nuovo cre-

dito, l'autorita giudiziaria avra campo di decidere come

sia da intendersi a questo riguardo la sua sentenza 16

inaggio 1916, in altri termini, se ed in quale misura possa

opporsi alla nuova domanda di collocazione l'eccezione

della cosa giudieata. Lo 8tato di riparto dovra poscia

essere conformato al comp1emento della graduatoria

passato in giudicato; -

La camera esecuzioni e fallimenti

pron-uncia:

Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi.

und Konkurskammer. N° 20.

1090

20. Entscheid vom 16. Mirz 1917 i. S. Grillet.

Legitimation eines Bürgen zum Rekurs gegen einen Entscheid,.

wodurch dem Hauptschuldner eine allgemeine Betreibungs-

stundung bewilligt wird. -

Art. 1 Stundungsverordnung und.

657 OR. Eine Aktiengesellschaft kann keine allgemeine

Betreibungsstundung beanspruchen, wenn die Forderungen

der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch die Aktiven

gedeckt sind.

A. -

Durch Entscheide vom 27. Juli 1915, 21. Ja-·

nuar 1916, 18. Juli 1816 hatte der Gerichtspräsident von

Interlaken der heutigen Rekursgegnerin A.-G. Hotel

Giessbach in Brienz die allgemeine Betreibungsstundung

bewilligt. Am 30. Dezember stellte deren Bevollmäch.;.

tigter, Fürsprech Lutz in Interlaken, gestützt auf einen

Beschluss des Verwaltungsrates vom 22. Dezember 1916,

das Gesuch um Verlängerung der Stundung bis zum

30. Juni 1917, indem er geltend machte: Die Gründe,

welche seinerzeit zur Bewilligung der Stundung geführt.

bestünden immer noch fort; denn auch im Sommer 191&

sei die ausländische Kundschaft, welche das Hotel am

meisten frequentierte, ausgeblieben, 80 dass man von der

Eröffnung des Betriebes habe absehen müssen. Die Aus-

sichten für die kommende Saison seien indessen bedeu-

tend günstiger, weil anzunehmen sei, dass eine grössere

Zahl Internierter im Hotel untergebracht würde,I. Unter

allen Umständen müsse im gegenwärtigen Zeitpunkte

die Liquidation vermieden werden, was im Interesse

der Hypothekar- wie auch der Kurrentgläubiger liege;.

denn das Ergebnis einer Verwertung stünde in Anbe-

tracht der herrschenden Krise zum wahren Werte des

Unternehmens in keinem Verhältnisse. Die eingereichte-

Bilanz, abgeschlossen auf 31. Dezember 1916 weist einen

Aktivenbestand von 1,278,345 Fr. 75 Cts. (Immobilien

661,207 Fr. 45 Cts.; Mobiliar 362, 618 Fr. 95 Cts.; Keller.;.

Vorräte 9600 Fr.; Bahnanlage 240,714 Fr.; übrige-

Aktiven 13,805 Fr. 40 Cts.), einen Passivenbestand von.